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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2024, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.756 del 2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
nato a [...] il [...] e residente ivi alla Via Carlo Parte_1
Poerio n.21 (Codice Fiscale ), quale procuratore di se stesso (Pec: CodiceFiscale_1
, nonché rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso, Email_1 dall'avv. Francesco Manzo (C.F. - posta elettronica certificata: CodiceFiscale_2
, con domicilio eletto in Pompei, Via Mazzini, n. 83 Email_2
RICORRENTE
e
(Ente pubblico economico subentrato a titolo Controparte_1 universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del gruppo e di CP_2 [...] ex art. 1 DL 193/2016, convertito con modificazioni nella Legge 1 Controparte_3 dicembre 2016, n. 225, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar 14, Codice Fiscale e Partita
IVA n. ), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso, come in P.IVA_1 atti
, in persona del legale Controparte_4 rapp.te pro tempore il Presidente Avv. con sede in Roma, alla Via Ennio Quirino CP_5
Visconti, n. 8 rappresentata e difesa – giusta procura in atti, dall'avv. Valeria Coppola (
[...]
), presso la quale è elettivamente domiciliata, in Napoli, alla Via A. Depretis, C.F._3
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RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.2.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 071 2022 01737540 62 000, emessa da AR
, Agente della riscossione - prov. di Napoli per conto di
[...] Parte_2
, notificata a mezzo pec in data 18 gennaio 2023, per pretesi mancati
[...] pagamenti di somme dovute per gli anni dal 2015 al 2018, tutte iscritte a ruolo nel 2022. A fondamento dell'opposizione, il ricorrente deduceva la nullità della notifica della cartella e, nel merito, l'intervenuta decadenza dalla iscrizione a ruolo. All'esito della notifica del ricorso, si costituivano le parti convenute in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso;
la chiedeva, in ogni caso, in via riconvenzionale la CP_4 condanna del ricorrente al pagamento dei crediti come indicati nell'impugnata cartella. All' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da presente sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
***
Preliminarmente deve essere affermata la tempestività dell'opposizione. Invero, va evidenziato che l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal del D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in
1 quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni Unite, n.
3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002). Nella ipotesi al vaglio deve ritenersi l'ammissibilità della spiegata opposizione, in quanto il ricorso giudiziale è stato depositato il 6.2.2023, ovvero prima dello spirare del termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella (18.1.2023), come da documentazione in atti.
Sempre in via preliminare, passando ad esaminare i motivi di impugnazione, occorre distinguere tra le contestazioni afferenti alla regolarità formale della cartella da quelle inerenti il merito della pretesa.
Ebbene, le contestazioni di vizi formali sono qualificabili come opposizioni agli atti esecutivi e devono, pertanto, essere proposte, nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.. Ciò posto, l'eccezione relativa al vizio di notifica della cartella è infondata. L'istante ha dedotto la illegittimità della notifica, in quanto l'
[...]
ha provveduto alla notifica della cartella a mezzo pec, ma non Controparte_7 attraverso l'indirizzo ufficiale risultante dai vari elenchi riconosciuti dalla legge: t, bensì da un indirizzo pec: Email_3 notifica non risultante da alcun albo ufficiale Email_4 Controparte_8 riconosciuto.
Con riguardo alla notifica degli atti impositivi, la normativa in vigore (art. 26 DPR
602/1963, ma anche art. 16-ter del D.L. 179/2012, che reca la disciplina dei Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) fa sempre esplicito riferimento al solo indirizzo del destinatario
(in particolare quando si tratti di una pubblica amministrazione) e non anche a quello del mittente. Dal punto di vista tecnico, inoltre, si può rilevare che l'indirizzo utilizzato nel caso di specie dall' per la notifica delle cartelle contestate proviene da una PEC Controparte_7 cosiddetta “su dominio”, in cui l'attribuzione al predetto organismo, che ne ha l'esclusiva gestione, è attestata univocamente dai caratteri che seguono il simbolo @, per cui non poteva sorgere alcun dubbio in ordine alla circostanza che l'atto fosse proveniente dall'Ente preposto alla riscossione.
In materia sono, da ultimo, intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno stabilito, tra l'altro, che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass., Sez. Un., 18 maggio 2022 n. 15979, rv. 664909). In motivazione (pag. 12) i giudici del massimo consesso hanno anche chiarito che “la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad
2 ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC”. Nello stesso senso, con specifico riferimento alla notifica degli atti impositivi, si segnala anche l'Ordinanza della Suprema Corte n. 982/2023
Pertanto, deve ritenersi la validità della notifica della cartella.
In ogni caso, tenuto conto del principio di conservazione degli atti, rilevato che la parte ha proposto tempestiva opposizione, l'eccezione deve ritenersi priva di pregio, avendo la notifica raggiunto lo scopo di conoscenza dell'atto. Ciò posto, il ricorrente lamenta la intervenuta decadenza dall' iscrizione a ruolo. Al riguardo, va rilevato che l'ente previdenziale di natura privatistica è soggetto alla disciplina del “sistema di riscossione degli altri enti pubblici”, inclusa quella afferente ai
“termini per l'iscrizione a ruolo dei crediti”, i quali, se violati, determinano la decadenza della pretesa avanzata (art. 25, D. Lgs. n. 46/99[6]), da far valere con l'impugnazione della cartella esattoriale (cfr. sul punto, Suprema Corte, sezione III civile, con la sentenza 6 marzo - 19 giugno
2020, n. 11972).
Ebbene, come evidenziato dalla Suprema Corte, in caso di opposizione a cartella esattoriale: l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo non è di ostacolo all'accertamento del credito vantato dall'ente previdenziale (Cass. civ., ordinanza n. 24134 del 2021) Invero: “In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)”. Deve, invero, essere ritenuto carattere processuale, e non sostanziale, della decadenza in parola, sì che l'effetto preclusivo che da essa si produce sarebbe limitato alla riscossione a mezzo ruoli, mentre per l'ente previdenziale rimarrebbe intatto il potere di agire in giudizio per l'accertamento del credito contributivo ed ottenere un titolo per l'esecuzione (in questo senso, in relazione ad azioni di recupero dei contributi maturati nell'anno 2007, Cass. 1558/2020).
Nel caso in esame la iscrizione è avvenuta oltre il termine di legge, i crediti contributivi sono relativi al periodo dal 2015 al 2018 con ruolo formato nel 2022.
Pertanto, a volere ritenere illegittima la emissione della cartella in esame, per violazione dell'art. 25 citato, ad ogni buon conto, rilevato che alcuna eccezione di merito è stata sollevata dall'opponente e la ha esperito domanda riconvenzionale, deve essere, comunque, disposta CP_4 la condanna del ricorrente al versamento della contribuzione per cui è causa, essendo incontestata la debenza delle predette somme.
Spese compensate, stante l'esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara illegittima la cartella impugnata, per violazione dell'art. 25 dlgs. 46 del 1999; in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 24.292,92 in favore della convenuta, oltre accessori di legge dalla presente CP_4 pronuncia al soddisfo;
compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 15.4.2024 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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