Articolo 2 della Legge 12 maggio 1950, n. 372
Articolo 1
Versione
13 luglio 1950
Art. 2.
La spesa relativa alla concessione del contributo di cui all'articolo precedente fara' carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50 e sara' compensata mediante riduzione per un equivalente importo del capitolo 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

Entrata in vigore il 13 luglio 1950