Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1896/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 30/09/2024 al numero 1896/2024 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 448/2024 emessa dal
Tribunale di LUCCA il 10/04/2024 pendente fra
, ( rappresentato e difeso dall'Avv. LANDI Parte_1 C.F._1
MARIA AUGUSTA ( e dall'Avv. RONCHI RITA C.F._2
( ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( Controparte_1 C.F._4
PARTE APPELLATA – NON COSTITUITA
PG
INTERVENUTO
PREMESSO IN FATTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 448/2024 con cui il Parte_1
Tribunale di Lucca, nella contumacia del medesimo , ha pronunciato la Pt_1
1
Ha premesso che con sentenza del Tribunale di Lucca n. 359/2019 era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi, prevedendo che per il mantenimento dei figli minori ( , nato il [...] e nata il Per_1 Per_2
25.2.2016, prevalentemente collocati con la madre presso la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno), il padre versasse il contributo mensile di € 0 (nell'accordo essendo tuttavia previsto l'importo complessivo di € 300,00), oltre alla metà delle spese straordinarie secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lucca;
che dalla sua relazione con la nuova compagna erano nato, in data 27.11.2023, il figlio che negli anni il Per_3 calendario di visita padre/figli era stato sempre rispettato e che il aveva Pt_1 sempre versato per il mantenimento dei medesimi l'importo mensile di € 300,00 oltre a partecipare al 50% alle spese straordinarie e anche alle spese di mensa scolastiche, benché comprese nel contributo fisso;
che nulla la gli CP_1 aveva comunicato con riguardo alla pendenza del giudizio divorzile, promosso con la richiesta di un contributo del padre di € 300,00 mensili per ciascun figlio;
che il non aveva ricevuto la notifica di alcun atto relativo a detto procedimento, Pt_1 nell'ambito del quale la aveva riferito fatti non corrispondenti al vero CP_1 in ordine alla situazione economica delle parti e alla organizzazione dei carichi genitoriali;
che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata, con riguardo all'aumento del contributo fisso del padre a € 250,00 per ciascun figlio, erano lesive dei diritti del , anche perché pronunciate senza tener conto della nascita del Pt_1 nuovo figlio, circostanza taciuta al giudice dalla che aveva altresì CP_1 riferito circostanze relative ad attività extrascolastiche dei figli che gli stessi avevano cessato di frequentare. L'appellante ha quindi proposto i seguenti motivi:
I) Nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa.
La contumacia del era stata dichiarata nonostante il medesimo non avesse Pt_1 rinvenuto nella propria cassetta postale alcuna cartolina di deposito dell'atto e di invito al ritiro ex art. 140 c.p.c. La notifica del verbale 8.2.2024 era stata richiesta all'indirizzo di Vaiano (PO), Via dell'Apparita n. 22/C, di proprietà di _4
(madre dell'attuale compagna del ) e il plico era tornato al mittente
[...] Pt_1 per irreperibilità del destinatario in quanto non risultava sul campanello il nominativo del , che invero non vi aveva né residenza né domicilio. Detta Pt_1 tentata notifica non era seguita da alcuna ricerca anagrafica. Solo a fine luglio
2 2024, nella cassetta postale di Lucca, Via di Arliano n. 1140, il aveva Pt_1 trovato un avviso a seguito del quale si era recato presso la Casa comunale ricevendo la notifica della sentenza di divorzio.
II) In punto di contributo paterno al mantenimento dei minori: errata ricostruzione e valutazione della situazione economica dei genitori, omessa acquisizione documentale e violazione dell'art. 337 ter c.c.
I genitori hanno uno stipendio mensile analogo (pari a € 1400/1500), essendo entrambi graduati dell'Esercito, dovendosi altresì tener conto del fatto che il deve anche provvedere alle esigenze di un nuovo figlio, oltre a dover Pt_1 sostenere oneri per finanziamenti e mutuo. Oltretutto, il aveva ceduto alla Pt_1 la propria quota del 50% della casa coniugale. Non sarebbe quindi CP_1 equo l'aumento del contributo paterno operato dal primo giudice.
Ha quindi concluso nel modo seguente:
“IN VIA PRELIMINARE, accogliere l'istanza di sospensiva e conseguentemente dichiarare la nullità/ annullabilità e o inefficacia della sentenza n. 448/ 2024 del Tribunale di Lucca emessa in data 08 aprile 2024 e depositata in cancelleria in data 10 aprile 2024 pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. 3039/2023 e notificata a in data 02/8/2024 Parte_1 per violazione o falsa applicazione di legge in materia di regolare notificazione dell'atto introduttivo e di tutti i successivi atti con conseguente nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio disponendo la rimessione della causa ex art. 354 c.p.c. al
Giudice di primo grado per l'espletamento della corretta istruttoria, anche in relazione all'esistenza, occultata dalla ricorrente di primo grado di un bambino Controparte_1
figlio di e di distribuzione dei carichi genitoriali nella misura in Persona_5 Parte_1 cui è stato leso il diritto fondamentale del alla difesa nel procedimento RG.n. Parte_1
3039/2023.
NEL MERITO, a parziale riforma della sentenza n. 448/ 2024 del Trib. di Lucca respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertata la fondatezza dei motivi di appello:
- revocare le disposizioni impugnate con il presente atto e per l'effetto così dichiarare: in riforma della sentenza n. 448/2024 del 08 aprile 2024 emessa dal Tribunale di Lucca disponga con riguardo alle condizioni di rendita reddituale delle parti, dell'impegno economico per i tre figli di e che il contributo mensile a suo carico Parte_1 Pt_1
per i figli e sia correttamente individuato nella
[...] Persona_6 Persona_7 misura di € 300,00 rivalutato Istat, oltre il 50% dell'assegno unico e spese extra al 50 % con altro genitore secondo protocollo del Tribunale di Lucca;
diritto di visita del padre nei giorni infrasettimanali come da calendario concordato con la madre ed attualmente in essere e fine settimana alternati con riserva di meglio produrre ed esporre con il deposito del piano genitoriale che non risulta essere sttro presentato in sede di ricorso divorzile
3 In ogni caso, con vittoria di spese di lite, compensi diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, oltre accessori di legge”
non si è costituita. Controparte_1
All'udienza del 24.1.2025, la parte appellante ha riferito di aver erroneamente tentato per due volte la notifica dell'atto di appello personalmente alla controparte, ma presso un indirizzo errato (in Castiglioncello anziché in Lucca), chiedendo di essere rimessa in termini per procedere alla corretta notifica.
La Corte si è riservata.
RITENUTO IN DIRITTO
L'art. 330 c.p.c., che disciplina il luogo di notificazione delle impugnazioni, impone che l'atto di appello debba essere notificato non alla parte personalmente ma al suo procuratore, e in caso ne abbia più d'uno, al domiciliatario, purché esercente entro il distretto.
È pur vero che, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, la mancanza del rispetto del luogo di notificazione indicato dall'art. 330 c.p.c. produce di per sé la nullità, e non l'inesistenza della notifica. Si è detto infatti che la violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, c.p.c., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, comporta, ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ., la nullità della notificazione stessa e tale vizio, se non rilevato dal giudice d'appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione dell'appellato, a sua volta comporta la nullità dell'intero processo e della sentenza che lo ha definito (cfr. Cass. n. 16801 del 2014).
Perché si abbia nullità e non inesistenza della notificazione occorre, tuttavia, che essa si stata effettuata in un luogo che abbia una qualche connessione con la parte
(cfr. Cass, n. 23593 del 2019).
Ciò che non è avvenuto nel caso in specie, posto che la notifica non solo non è stata effettuata presso il domicilio eletto dalla in primo grado (e, cioè, CP_1 presso lo studio del legale che l'assisteva dinanzi al Tribunale di Lucca) ma è stata tentata personalmente alla medesima presso un indirizzo del tutto errato, sì che la notifica non può che considerarsi inesistente, in quanto, di fatto, del tutto omessa (cfr. Cass. S.U. n. 14916 del 2016).
Né può l'appellante invocare l'istituto della remissione in termini ex art. 153 c.p.c., applicabile soltanto nell'ipotesi in cui la parte dimostri che l'omissione sia dovuta a
4 causa non imputabile, laddove invece nel caso in esame essa è ascrivibile a colpa della parte.
Ne consegue che l'odierna impugnazione non può che essere dichiarata improcedibile (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024).
Nulla sulle spese, in mancanza di contraddittorio.
P.Q.M.
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012., se dovuto.
Firenze, 24.1.2025
La Cons. rel. La Presidente
Alessandra Guerrieri Isabella Mariani
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