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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 5541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5541 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.976/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.976/2025 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA NINO BIXIO Parte_1 C.F._1
34, REGGIO DI CALABRIA, presso lo studio dell'avv. SANTORO DOMENICA
( ), che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto d'opposizione a C.F._2 decreto ingiuntivo in primo grado,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con sede legale in Milano, Via A. Lamarmora n.33, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t. Sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra ED (c.f. CP_2 [...]
), del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Crema n.15, giusto mandato allegato alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC dell'Avv. Alessandra
ED ( Email_1
APPELLATO
In fatto e in diritto.
Con atto di citazione notificato a controparte in data 23.12.2024 l'avv. ha appellato la Parte_1 sentenza del Giudice di pace di Milano, n.397/2024, del 17.01.2024.
Costituitasi con comparsa depositata in data 05.06.2025 l'appellata ha concluso, in via Controparte_1 preliminare per la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, tardivamente proposto, e, comunque,
pagina 1 di 2 improcedibile ai sensi dell'art.348 c.p.c. per mancata osservanza del termine per l'iscrizione a ruolo di cui al combinato disposto di cui agli artt.347 e 165 cpc -iscrizione del 10.01.2025; in via ulteriormente preliminare, per la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art.342 c.p.c. Altresì, nel merito, l'appellato ne ha chiesto il rigetto, in quanto inammissibili ed infondati tutti i motivi di appello proposti dall'avv. , con conferma della sentenza n.397/2024, corretta, ex art.287 cpc, Parte_1 con provvedimento 20.05.2024. Con distrazione delle spese, in favore del procuratore antistatario.
Alla prima udienza, in data 25.06.2025, disposta ex art.127 bis cpc, non è comparso il Difensore di
Parte appellante e la causa è stata rinviata, ex art.348 cpc, all'udienza del 03.07.2025, ore 09.30, in presenza. A detta udienza è comparso solo il Difensore di Parte appellata.
Ciò posto, non essendo l'appellante comparso né in prima né in seconda udienza, trova qui applicazione in disposto dell'art.348 secondo comma cpc e l'appello dev'essere dichiarato improcedibile, con sentenza, a norma del successivo terzo comma, primo inciso, senza che sia possibile neppure esaminare le ragioni di parte appellata.
Le spese di lite sono, perciò, a carico dell'appellato e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, in relazione alle due fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improcedibile, ex art.348 cpc, l'appello proposto da avv. avverso la Pt_1 Pt_1 sentenza del Giudice di pace di Milano, n.397/2024, del 17.01.2024;
2) pone a carico di parte appellante le spese di lite di parte appellata, liquidate in complessivi euro
600,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art.93 cpc, in favore del Difensore dell'appellato, che ha reso la relativa dichiarazione;
3) dà atto che, perciò, l'appellante è tenuto, ex art.13 comma 1-quater DPR n.115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ex art.13 comma 1-bis DPR n.115/2002.
Milano, 04 luglio 2025
Il Giudice
NZ BU
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.976/2025 promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA NINO BIXIO Parte_1 C.F._1
34, REGGIO DI CALABRIA, presso lo studio dell'avv. SANTORO DOMENICA
( ), che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto d'opposizione a C.F._2 decreto ingiuntivo in primo grado,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con sede legale in Milano, Via A. Lamarmora n.33, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t. Sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra ED (c.f. CP_2 [...]
), del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Crema n.15, giusto mandato allegato alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC dell'Avv. Alessandra
ED ( Email_1
APPELLATO
In fatto e in diritto.
Con atto di citazione notificato a controparte in data 23.12.2024 l'avv. ha appellato la Parte_1 sentenza del Giudice di pace di Milano, n.397/2024, del 17.01.2024.
Costituitasi con comparsa depositata in data 05.06.2025 l'appellata ha concluso, in via Controparte_1 preliminare per la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, tardivamente proposto, e, comunque,
pagina 1 di 2 improcedibile ai sensi dell'art.348 c.p.c. per mancata osservanza del termine per l'iscrizione a ruolo di cui al combinato disposto di cui agli artt.347 e 165 cpc -iscrizione del 10.01.2025; in via ulteriormente preliminare, per la declaratoria d'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art.342 c.p.c. Altresì, nel merito, l'appellato ne ha chiesto il rigetto, in quanto inammissibili ed infondati tutti i motivi di appello proposti dall'avv. , con conferma della sentenza n.397/2024, corretta, ex art.287 cpc, Parte_1 con provvedimento 20.05.2024. Con distrazione delle spese, in favore del procuratore antistatario.
Alla prima udienza, in data 25.06.2025, disposta ex art.127 bis cpc, non è comparso il Difensore di
Parte appellante e la causa è stata rinviata, ex art.348 cpc, all'udienza del 03.07.2025, ore 09.30, in presenza. A detta udienza è comparso solo il Difensore di Parte appellata.
Ciò posto, non essendo l'appellante comparso né in prima né in seconda udienza, trova qui applicazione in disposto dell'art.348 secondo comma cpc e l'appello dev'essere dichiarato improcedibile, con sentenza, a norma del successivo terzo comma, primo inciso, senza che sia possibile neppure esaminare le ragioni di parte appellata.
Le spese di lite sono, perciò, a carico dell'appellato e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella forense, in relazione alle due fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improcedibile, ex art.348 cpc, l'appello proposto da avv. avverso la Pt_1 Pt_1 sentenza del Giudice di pace di Milano, n.397/2024, del 17.01.2024;
2) pone a carico di parte appellante le spese di lite di parte appellata, liquidate in complessivi euro
600,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art.93 cpc, in favore del Difensore dell'appellato, che ha reso la relativa dichiarazione;
3) dà atto che, perciò, l'appellante è tenuto, ex art.13 comma 1-quater DPR n.115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ex art.13 comma 1-bis DPR n.115/2002.
Milano, 04 luglio 2025
Il Giudice
NZ BU
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