Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473 , concernente misure speciali di salvaguardia in pendenza della adozione ed approvazione del nuovo piano regolatore generale di Roma, con la seguente modificazione:
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni vigenti, sino a quando il comune di Roma non avra' adottato il nuovo piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri conferiti al sindaco e al prefetto dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902 , modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357 , e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615 , verranno esercitati dagli stessi con riferimento al contenuto del progetto pubblicato a norma del primo comma dell'articolo 1".
E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1962, n. 473 , concernente misure speciali di salvaguardia in pendenza della adozione ed approvazione del nuovo piano regolatore generale di Roma, con la seguente modificazione:
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni vigenti, sino a quando il comune di Roma non avra' adottato il nuovo piano regolatore generale del proprio territorio, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri conferiti al sindaco e al prefetto dalla legge 3 novembre 1952, n. 1902 , modificata dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1357 , e dalla legge 30 luglio 1959, n. 615 , verranno esercitati dagli stessi con riferimento al contenuto del progetto pubblicato a norma del primo comma dell'articolo 1".