Sentenza 30 ottobre 2003
Massime • 1
Il giudice di rinvio può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese, senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati dalle parti nelle precedenti fasi, a condizione che si tratti di fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/10/2003, n. 16294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16294 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO AN - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso l'avvocato PAOLO PICOZZA, che lo rappresenta ma difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GLOBO COMPAGNIA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 19445/2000 proposto da:
MA DI ED DI LI, DI LI BI, DI LI UR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 42, presso l'avvocato SERGIO BUCALO, che li rappresenta e difendo, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GLOBO COMPAGNIA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, AT ND, AT PE, IC NA, OT CO, TO RI, AN ET, AN RC ED LI TT, RR ER, LO ES RO, TT GI IA, AB IO, AS CO, NZ IN VI ZO, IV VA, RR RO;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 22447/00 proposto da:
GLOBO COMPAGNIA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario liquidatore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRENAICA, 15, presso l'avvocato NICOLA PICARDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OT UR nella qualità di erede di OT CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GORIZIA 14, presso l'avvocato SINAGR SARATINI, rappresentato e difeso dagli avvocati AUGUSTO SINAGRA, CO SABATINI, giusta mandato a margine del controricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
AN IA ET, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO SUOZZI 68, presso l'avvocato LIVIO GAGLIARDINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
MA DI, DI LI BI, DI LI UR, AT ND, AT PE, TO RI, IC NA, AN RC, RR ER, LO ES RO, TT GI IA, AB IO, AN CO, NZ IN VI ZO, IV VA, RR RO;
- intimati -
avverso la sent. n. 2150/1999 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 5 luglio 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il contro ricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato Picardi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e rigetto degli altri ricorsi;
udito per la ricorrente AS LI l'Avvocato Bucalo che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso e il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'estinzione del ricorso IS;
estinzione del ricorso LO nei confronti di OT e IS e accoglimento del resto;
accoglimento del ricorso eredi Di SA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'11 - 19 gennaio 1984 la LO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, convenne in giudizio gli ex amministratori della società OL NY Di SA, ME e IU IS, BR ER, RA OT, CO OR e RA NI, nonché gli ex sindaci AN AN, GI RI TT, AR AB, LO Li GA, IE LA, NA CI, RO Lo TI e l'ex direttore generale VI ZO EN IN, esponendo che dagli atti acquisiti dal commissario liquidatore era emerso:
che il Di SA, quale presidente del consiglio di amministrazione, aveva stipulato con la AM s.r.l. un contratto preliminare in data 14 luglio 1980, registrato il 31 luglio successivo, per l'acquisto, al prezzo di L. 875.000.000, di un fabbricato in Roma, via dell'Imbrecciato, n. 71/B, da destinare a sede sociale ed uffici;
che il 2 dicembre 1980 il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, aveva autorizzato l'acquisto dell'immobile per il prezzo di L. 1.350.000.000;
che il 19 febbraio 1981 il consiglio di amministrazione aveva autorizzato il presidente a trattare l'acquisto di due corpi di fabbrica, sempre di proprietà della AM, annessi al predetto edificio, per un prezzo da concordarsi;
che ara stato altresì rinvenuto, tra i documenti dell'archivio, un altro contratto preliminare, del pari datato 14 luglio 1990, ma non registrato, avente ad oggetto l'acquisto del medesimo immobile di Via dell'Imbrecciato per il diverso prezzo di L. 1.350.000.000;
che il 24 aprile 1991 il consiglio di amministrazione aveva autorizzato il Di SA ad acquistare l'edificio a L.
1.500.000.000 e i due annessi corpi di fabbrica a L. 350.000.000;
che con atto pubblico del 29 aprile 1981 la società aveva acquistato a L.
1.500.000.000 il solo fabbricato principale;
che il 10 dicembre 1981 il consigliere di amministrazione OM IS aveva stipulato con la AM un contratto preliminare per l'acquisto dei due separati corpi di fabbrica al prezzo di L. 450.000.000;
che in base a detto preliminare la LO aveva successivamente stipulato il contratto definitivo;
che, così operando, il Di SA e gli altri amministratori e sindaci avevano agito in violazione dei doveri inerenti alle rispettive cariche, arrecando un danno alla società, la quale, per effetto di quei contratti preliminari, aveva acquistato gli immobili a prezzi maggiori;
che, in particolare, l'acquisto dell'edificio principale aveva comportato un maggior esborso di L. 475.000.000, pari alla differenza tra il prezzo fissato nel preliminare ufficiale e quello concordato con l'altro preliminare, ed un ulteriore maggior esborso di L. 150.000.000 rispetto alla sposa autorizzata dal consiglio di amministrazione;
tale acquisto, per giunta, non comprendeva i due corpi di fabbrica accessori, oggetto, invece, del preliminare registrato: corpi acquistati, successivamente, per il prezzo di L. 450.000.000 sulla base di un preliminare stipulato infedelmente dal IS, con un maggior esborso di L. 100.000.000 rispetto al prezzo fissato dal consiglio in sede di autorizzazione.
La LO chiese, pertanto, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa.
Resistettero i convenuti e l'adito Tribunale di Roma accolse la domanda nei confronti del solo Di SA - che condannò al pagamento di L. 1.070.000.000 - respingendola quanto agli altri. Sul gravame principale del Di SA, che contestava ogni sua responsabilità, e quello incidentale della LO, che chiedeva estendersi la responsabilità agli altri convenuti e determinarsi il danno in misura maggiore, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 aprile 1990, in parziale accoglimento di entrambi i gravami, riconobbe la responsabilità sia del Di SA che di MI e IU IS, del OR, del OT, della LA, della CI e del Lo TI, ma la determinò nella minor somma di L. 309.000.000 (corrispondenti alla differenza di L. 150.000.000, rivalutate, tra il prezzo di acquisto del corpo di fabbrica principale e il prezzo di L.
1.350.000.000 concordato nel preliminare non registrato), escludendo ulteriori danni per la società. Proposero ricorso per cassazione ME e IU IS, il OT, il Lo TI e la LA;
la LO, il Di SA, il OR e la CI proposero ricorso incidentale.
Questa Corte, con sentenza del 7 maggio 1993, respinse tutti i ricorsi ad eccezione di quello della LO, cassando corrispondentemente la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Roma.
Riassunto dalla LO il processo con atto notificato il 19/20 aprile 1994, la Corte di rinvio ha ritenuto che, sulla base di quanto statuito dalla sentenza rescindente, il giudizio fosse ormai limitato alle sole responsabilità del Di SA e di ME IS, con riferimento, quanto al primo, al danno consistente nella differenza tra i prezzi stabiliti nei due contratti preliminari del 14 luglio 1980 in relazione all'acquisto del corpo di fabbrica principale 9, quanto al secondo, al danno costituito dalla stipula del preliminare di acquisto dei due corpi accessori per L. 450.000.000 invece delle L. 350.000.000 autorizzate dal consiglio di amministrazione. La stessa Corte, ritenendo sussistenti i danni in questione, ha quindi accolto per quanto di ragione l'appello della LO ad ha condannato AB e UR Di SA e LI AS ved. Di SA, eredi di OL NY Di SA (deceduto nelle more) costituiti nel giudizio di rinvio, all'ulteriore somma di L. 475.000.000 (pari alla differenza dei prezzi - L.
1.350.000.000 e L. 875.000.000 - dei due preliminari del 14 luglio 1980), oltre rivalutazione e interessi, dichiarando, invece, per il resto inammissibile lo stesso appello incidentale per intervenuta formazione dal giudicato interno;
ha, altresì, condannato ME IS all'ulteriore somma di L. 100.000.000 (pari alla differenza tra il prezzo stabilito nel preliminare da lui sottoscritto e quello autorizzato dal consiglio di amministrazione per l'acquisto dei due corpi di fabbrica accessori), oltre rivalutazione e interessi.
Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi per cassazione ME IS (con due motivi) e gli eredi Di SA (con un unico motivo), cui resiste la LO con controricorso contenente ricorso incidentale (con un unico motivo). Resistono con controricorso al ricorso incidentale UR OT, quale erede di RA OT, e IE AN. La LO e il OT hanno inoltre depositato memorie. Sono stati, infine, depositati atti di rinunzia, con relative accettazioni, al ricorso principale del IS contro la LO e al ricorso incidentale di quest'ultima contro il IS ad il OT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I ricorsi principali e incidentale, proposti avverso la stessa sentenza, vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c. 2) Va quindi sgomberato il campo dal ricorso principale proposto dal IS contro la LO e dal ricorso incidentale proposto da quest'ultima contro il IS ed il OT, essendo estinto per rinunzia il giudizio ad essi relativo.
3.1. Con il ricorso principale gli eredi Di SA, promesso che essi erano stati chiamati in giudizio dalla LO in fase di rinvio, a seguito del decesso del loro dante causa avvenuto il 16 giugno 1993, e che nel costituirsi avevano dedotto di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario con dichiarazione resa al cancelliere della Pretura di Roma il 22 luglio 1993, di aver già proceduto alle operazioni di inventario e di essersi avvalsi della procedura di liquidazione di cui agli artt. 503 e 498 c.c., deducono in primo luogo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata abbia del tutto omesso di pronunciare sulla loro richiesta di declaratoria dell'intervenuta accettazione beneficiata e della conseguente limitazione della loro responsabilità al patrimonio ereditario. Richiamano, in particolare, Cass. 6345/1988, secondo cui "l'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del 'de cuius' entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore di fronte alle ragioni del creditore del defunto quantitativamente diversa e più favorevole, sicché la stessa va dedotta mediante eccezione, nel giudizio cognitorio, al creditore del 'de cuius' che faccia valere illimitatamente la propria pretesa creditoria, valendo a contenere nei limiti da essa imposti l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento, costituisce nei riguardi dell'erede un titolo non più contestabile in sede esecutiva, atteso che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile".
In subordine, per il caso che si ritenga assunta dalla corte di merito una pronuncia di rigetto della richiesta, implicita nella statuizione di condanna degli eredi all'integrale pagamento della somma stabilita, i ricorrenti deducono il vizio di omessa motivazione.
3.2. Obietta la controricorrente LO che la pretesa accettazione beneficiata e la pretesa attuazione della relativa procedura non sono state provate;
che, comunque, la limitazione "intra vires" della responsabilità potrebbe essere fatta valere dagli eredi in sede di adempimento (anche, eventualmente, coattivo); che il contrario (a detta tesi giuridica) precedente di legittimità invocato dai ricorrenti (Cass. 6345/1989, cit.) non si attaglia alla presente fattispecie, essendo stato pronunciato con riferimento a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è giudizio ampio, mentre invece il giudizio di rinvio è giudizio "chiuso", in cui non possono essere introdotto domande nuove, ne' nuove deduzioni e difese, e la deducibilità di "sopravvenienze" è limitata allo "ius superveniens" ed a quelle che siano conseguenza della diversa impostazione giuridica o della più congrua motivazione suggerita dalla sentenza di cassazione: con la conseguenza che, non essendo la prospettazione dell'accettazione beneficiata (e della connessa limitazione di responsabilità) deducibile nel giudizio di rinvio, neppure potrebbe ritenersi formato il giudicato su di essa.
3.3. Il ricorso è fondato.
Il Collegio ritiene, anzitutto, di uniformarsi al precedente invocato dai ricorrenti (cui ha fatto seguito la conforme Cass. 4633/1992), del resto non contestato dalla società controricorrente, la quale rileva, piuttosto, la inapplicabilità del relativo principio di diritto al giudizio di rinvio, dato il carattere "chiuso" di quest'ultimo; dal che deriverebbe la inammissibilità dell'eccezione in questione (che si tratti di eccezione, e non di domanda, è evidente, sostanziandosi essa soltanto nella allegazione di un fatto limitativo dell'avversa protesa) prospettata dagli eredi in sodo di rinvio.
A tale rilievo va replicato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, invece, che nel giudizio di rinvio il giudice può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese, senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati dalle parti nelle precedenti fasi, a condizione che si tratti (come nel caso che ci occupa) di fatti impeditivi, modificativi o estintivi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle pregresse fasi processuali (Cass. 1917/2001, 7065/1997, 2751/1985). L'obiezione della controricorrente concernente il difetto di prova dell'accettazione beneficiata e dell'attuazione della relativa procedura, poi, non rileva in questa sede, giacché attiene a merito dalla pronuncia che il giudice avrebbe dovuto emettere (e non ha emesso).
Erroneamente, dunque, la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulla richiesta formulata dagli eredi Di SA, e dunque va sul punto cassata con rinvio. Resta con ciò assorbita la censura di omessa motivazione, formulata in via subordinata dai ricorrenti.
4.1. Il ricorso incidentale della LO osserva che nell'atto di riassunzione e nella comparsa conclusionale relativi al giudizio di rinvio la società aveva precisato che il contratto preliminare registrato il 31 luglio 1980 riferiva il prezzo di L. 875.000.000 non soltanto al corpo di fabbrica principale, ma anche ai due corpi annessi, poi acquistati per L. 450.000.000, sicché il risarcimento proteso andava calcolato in L. 925.000.000, ossia nel prezzo di L. 1.950.000.000, complessivamente pagato dalla compagnia per l'intero complesso immobiliare (L. 1.500.000.000 + L. 450.000.000), meno L. 875.000.000 e meno L. 150.000.000; che aveva altresì precisato che la responsabilità per detto danno complessivo coinvolgeva - ferma la responsabilità del solo ME IS quanto al maggior esborso di L. 100.000.000 per l'acquisto dei corpi annessi (a L. 450.000.000 anziché L. 350.000.000) - non solo il Di SA, ma anche gli altri amministratori, i componenti del collegio sindacale e il direttore generale.
Denunciando, quindi, violazione degli artt. 392-394 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, lamenta il ricorso che la Corte di Appello abbia erroneamente e immotivatamente interpretato il "dictum" della sentenza di cassazione in senso soggettivamente restrittivo e oggettivamente riduttivo. Sotto il primo profilo la Corte, pronunciando la condanna nei soli confronti del Di SA e del IS, ha pretermesso gli altri amministratori, i sindaci e il direttore generale, cui pure la LO aveva notificato il suo controricorso e ricorso incidentale per cassazione;
sotto il secondo profilo, ha deciso come so la LO avesse rinunciato ad una ingente parte del risarcimento, nulla osservando sul punto che il risarcimento andava calcolato considerando che il preliminare comprendeva, al prezzo di L. 875.000.000, l'intero complesso costato, alla fine, L.
1.950.000.000. Nè tali limitazioni erano ravvisabili nel ricorso (incidentale) per cassazione dalla LO o nella sentenza della Suprema Corte che lo aveva accolto, sicché non poteva dirsi che le pretese avanzate in sede di rinvio fossero precluse.
4.2. Con riguardo al primo profilo di doglianza, il ricorso è inammissibile perché rivolto contro parti diverse dai ricorrenti principali.
Si tratta, infatti, di ricorso incidentale tardivo, essendo stato notificato tra il 10 e il 13 novembre 2000, ossia oltre il termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., il quale è scaduto il 5 ottobre 2000, posto che la sentenza impugnata è stata depositata il 5 luglio 1999 (e tenuto conto della doppia proroga per sospensione feriale). Per costante giurisprudenza di questa Corte, l'impugnazione incidentale tardiva può essere proposta esclusivamente contro l'impugnate principale, e non contro le altre parti del giudizio, a meno che si tratti di causa inscindibile o di cause tra loro dipendenti (in quanto la pronuncia sull'una si estenda, in via logica e necessaria, anche all'altra, ovvero ne forai il presupposto logico e giuridico imprescindibile), ai sensi dell'art. 331 c.p.c. (cfr., tra le più recenti, Cass. 1466/1995, 8916/1995, 1003471998, 1161471998, 14436/1999, 1294/2000, 9497/2000, 5215/2001, 9210/2001 e, da ultimo, Cass. Sez. Un. 3074/2003, che si nuove nello stesso ordine di idee). E tra le questioni qui proposta dal IS e dagli eredi Di SA contro la LO e l'estensione della responsabilità agli altri ex amministratori, sindaci e direttore generale non sussisto, all'evidenza, non solo una relazione di inscindibilità (trattandosi di ipotesi di responsabilità solidale), ma neppure di dipendenza. Il IS, invero, invoca la cassazione della sua condanna al pagamento di L. 100.000.000 e accessori (di cui si è detto in narrativa) perché, a suo avviso, era insussistente quel danno per la società e perché la Corte di appello ha errato nell'indicare il sistema di calcolo degli interessi e rivalutazione: si tratta, dunque, di questioni riguardanti in via esclusiva la posizione personale del ricorrente, in nessun modo connesse con le posizioni delle altra parti (la stessa ricorrente incidentale esplicitamente dà atto che su tale punto di responsabilità rimane fermo il coinvolgimento del solo IS). Del pari, gli eredi Di SA pongono una questione - quella della limitazione "intra vires" della loro responsabilità nei confronti della LO per aver accettato con beneficio d'inventario all'eredità del loro autore, della cui responsabilità non discutono - circoscritta al loro rapporto con la LO e priva di alcun nesso di pregiudizialità o comunque di dipendenza con i distinti rapporti che legano le altre parti alla società.
4.3. Resta, pertanto, da esaminare il ricorso incidentale (ovviamente nei soli confronti degli eredi Di SA) sotto il secondo profilo, quello relativo alla liquidazione del danno.
La sentenza impugnata ha, come si è qui riferito in narrativa, liquidato il danno nella somma ulteriore (rispetto a quella di L. 150.000.000, rivalutato in L. 309.000.000, già liquidata dalla prima sentenza di appello) di 475.000.000 (pari alla differenza dei prezzi - L.
1.350.000.000 e L. 875.000.000 - dei due preliminari del 14 luglio 1980), oltre rivalutazione e interessi, senza nulla osservare a proposito delle considerazioni - indubbiamente decisive circa l'entità del danno che la LO afferma (e la lettura degli atti, consentita in questa sede per i necessari riscontri, in mancanza di alcun riferimento nella sentenza impugnata, conferma) di aver svolto in proposito.
La ragione di tale silenzio sembra effettivamente risiedere in una lettura riduttiva del dettato della sentenza di cassazione con rinvio da parte della sentenza impugnata, la quale riguardo alla posizione del Di SA afferma (in narrativa) che "la Cassazione riteneva che questa Corte non avesse motivato congruamente e coerentemente in ordine alla esclusione del danno con riferimento alla compravendita del fabbricato principale", sotto il profilo "del divario di prezzo (...) tra L. 875.000.000 L. 1.350.000.000".
Vero è, invece, che la citata sentenza di questa Corte dà anzitutto atto (in narrativa e in motivazione) che la sentenza di appello, pur affermando che il Di SA era venuto meno ai suoi doveri - in particolare tacendo l'esistenza del preliminare per il prezzo di L. 875.000.000 - aveva, tuttavia, escluso la sua responsabilità per difetto di un conseguente danno per la società; accoglie, quindi, il corrispondente motivo di ricorso della LO, la quale (sempre secondo la sentenza di cassazione) censurava la sentenza di appello "nella parte in cui, dopo avere ritenuto provato l'illecito comportamento del Di SA nella stipulazione di due preliminari, recanti prezzi diversi, ha escluso Il diritto della società in liquidazione coatta amministrativa ad essere risarcita del danno, sull'illogico presupposto dell'incertezza che la società potesse conseguire la proprietà dei beni al prezzo indicato nel preliminare registrato, a causa dell'altro preliminare che la obbligava ad acquistare a condizioni più oneroso, e che la coesistenza dei due compromessi avrebbe reso incerto l'esito di un'eventuale azione ex art. 2932 c.c.". La sentenza di legittimità ritiene viziato il ragionamento svolto dalla Corte di merito, e, conseguentemente, cassa sul punto con rinvio, osservando, in particolare, che "la Corte d'Appello non si è neppure posto il dubbio, che appariva del tutto ragionevole, se il pregiudizio della società non potesse individuarsi nel fatto stesso di essere stata indotta dal Di SA ad eseguire il preliminare meno favorevole, con un maggior esborso rispetto a quello dovuto in esecuzione del primo e più favorevole preliminare (e quindi nella differenza tra il maggior prezzo pagato e quello cui era obbligata dal primo preliminare)".
Ma tale ultima affermazione, sia per se stessa che per il contesto in cui è inserita, non può certo intendersi - come, invece, sembra aver fatto, errando, la sentenza qui impugnata - nel senso che la "differenza tra il maggior prezzo pagato e quello cui la società ora obbligata dal primo preliminare" debba essere limitata alla pura e semplice differenza aritmetica degli importi di L. 875.000.000 (indicato nel preliminare più favorevole) e L. 1.350.000.000 (indicato nell'altro preliminare); in tale differenza, invece, deve logicamente ritenersi compreso tutto ciò che dalla società sia stato pagato in più per l'acquisto di beni che erano stati compromessi per la somma di L. 875.000.000 (partendo, ovviamente, dalla esatta individuazione dei beni oggetto del relativo contratto preliminare).
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio anche sul punto appena esaminato.
5) In conclusione, dichiarata l'estinzione del presente giudizio quanto al ricorso proposto da ME IS e quanto al ricorso incidentale della LO nei confronti dello stesso IS e del OT, va accolto il ricorso principale degli eredi Di SA, mentre il ricorso incidentale della LO va accolto nei soli confronti degli eredi Di SA e dichiarato, invece, inammissibile nei confronti degli altri intimati (IU IS, CO OR, NA CI, IE AN, RC ME, FE ER, RO Lo TI, GI RI TT, AR AB, RA NI, VI ZO EN IN, AN AN, RO ER).
Alla cassazione della sentenza segue il rinvio ad altro giudice, individuato in altra Sezione della Corte di appello di Roma, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara estinto il giudizio di cassazione quanto al ricorso proposto da ME IS e quanto al ricorso incidentale proposto dalla LO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti di ME IS e di UR OT (quale erede di RA OT); accoglie il ricorso principale di LI AS, ved. Di SA, AB e UR Di SA e il ricorso incidentale proposto dalla predetta società LO nei confronti di questi ultimi;
dichiara inammissibile il predetto ricorso incidentale noi confronti degli altri intimati;
cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le speso, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2003