Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3055/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA SCHIAVA Parte_1
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPINA ANGELA TURANO
resistente Oggetto: competenze di lavoro FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze stipendiali CP_2 dovute con decorrenza da luglio 2007 e fino al mese di giugno 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno della pretesa il ricorrente il Sig. - premesso di Parte_1 essere dipendente di dal 02.01.2007 in servizio Controparte_1 presso la sede di Cosenza con la qualifica di operaio e mansioni di Capo Treno, inquadrato al parametro 158D del CCNL Autoferrotranvieri (cfr. buste paga) ha dedotto: di aver goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo è stata sempre solo quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri, senza tener conto delle indennità previste e retribuite durante il normale svolgimento
1
§ Si costituiva in via preliminare sollevando Controparte_1 eccezione di parziale prescrizione dei crediti azionati, e nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, rappresentando di aver ottemperato all'accordo aziendale sottoscritto con le OOSS. In particolare l' convenuta deduceva di aver sempre corrisposto a CP_2 tutti i dipendenti la retribuzione nel periodo feriale in ossequio alle disposizioni di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale dei lavoratori autoferrotranvieri, che stabilisce espressamente i singoli elementi, facenti parte della retribuzione ordinaria, da computare nella quantificazione degli importi da corrispondere durante la fruizione delle ferie. Evidenziando inoltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata in ricorso, ha precisato che la parte variabile della retribuzione spettante al lavoratore deve essere inclusa nel calcolo della retribuzione feriale solo nei casi, in cui sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Ha, quindi, concluso chiedendo, il rigetto della domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto.
§ La causa veniva rinviata per la decisione l'udienza del 05.02.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, con decreto comunicato alle parti. Le parti hanno depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza rispettivamente nelle date del 17.01.2025 e del 24.01.2025. 2 § In via preliminare si rileva che nelle note depositate il 19.11.2024, la parte ricorrente ha precisato: “… che a causa di un errore materiale, la voce Acconto salario produttività di euro 3,50 corrisposta sistematicamente in misura fissa fino al 31 dicembre 2017 è stata impropriamente denominata nella perizia di parte e nel ricorso, per tutto il periodo di calcolo, Premio di produzione. Tale voce, però, è stata correttamente calcolata nel suo ammontare (cfr. Perizia di parte) per tutto il periodo 2007 - 2017, solo che a causa di un errore materiale è stata denominata sempre Premio di produzione. Pertanto, tale precisazione non può essere considerata una mutatio libelli, poiché il calcolo dell'Acconto salario produttività, con ogni evidenza, è stato correttamente sviluppato per tutto il periodo in cui il lavoratore lo ha percepito. (31/12/2017)”.
§ Tanto premesso, deve dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta. Il Tribunale infatti aderisce all'orientamento espresso dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte con la sentenza n. 26246/2022, con la quale, avallando un indirizzo già diffuso nella giurisprudenza di merito, ha affermato il principio per cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie, pertanto, considerato che i crediti azionati si riferiscono al periodo 2007/2013, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.07.2012) alcuna prescrizione era compiuta, con la conseguenza che per tutti i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione non decorre fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
§ Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione. Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la “retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle 3 mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.” (Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n. 13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Cortte di Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 Per_1
).
[...]
La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. (Corte Giustizia 15 settembre 2011 causa c-155/10, e altri). Per_2
Ebbene, con riferimento alla c.d. “indennità di turni avvicendati”, sistematicamente corrisposta al ricorrente, essa va computata nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie, indipendentemente dalla sua natura e dalla circostanza posta in rilievo nella memoria difensiva che essa sia legata all'effettiva esecuzione delle prestazioni lavorative, posto che evidentemente anche l'indennità di mensa presuppone la presenza in servizio e viene erogata anche per i giorni di ferie, come riconosciuto dalla stessa società convenuta attraverso il richiamo all'art. 1 e 10 del CCNL 12.03.1980 e all'art. 3 del CCNL 27.11.2000, laddove definiscono “la retribuzione normale” da corrispondere ai lavoratori. Per come affermato dal Tribunale di NA (sentenza n. 5054/2021), con motivazione cui si presta adesione e che si richiama qui integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “[..] L'indennità giornaliera turnista è volta [..] a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza. Entrambe dette indennità (l'indennità di agente unico e l'indennità turni avvicendati, nota dell'estensore) appaiono, pertanto, connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e sono, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni
4 collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - art. 3 e art. 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980 - che escludono, o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse [..]”.
§ Con riferimento alla voce “premio di produzione/acconto salario di produttività”, il Giudice richiama una recente sentenza di questo Tribunale (n. 52/2025).
“…la SC ha ripetutamente affermato che “La nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C385/17, ). Per_2 Parte_2
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C- 514/20, DS c. ). Per_3
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia 5 correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
[…] Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)”. Da quanto esposto emerge che per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento le proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie;
così Tribunale di Milano, sezione lavoro, sent. del 19.6.2018). Richiamandosi le recenti pronunce del Tribunale di NA (sent. n. 1457/2023 e n. 1412/2023) Deve, invero, osservarsi che, nel nostro ordinamento, non sussiste un generale principio di onnicomprensività della retribuzione feriale;
alcuni elementi della retribuzione, infatti, possono anche non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti se il loro computo non è espressamente contemplato dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva. Sul punto la S.C. ha da ultimo chiarito che “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta 6 per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio (Cass., 23 ottobre 2020, n. 23366). Tale rilievo appare sufficiente a ritenere priva di pregio la tesi di parte ricorrente che fa discendere dal carattere fisso e continuativo delle indennità in esame anche il loro inserimento nella base della retribuzione feriale, tenuto conto che siffatta inclusione risulta esclusa in base alle intese negoziali collettive, disciplinanti la fattispecie in esame. Assume, pertanto, rilievo l'allegazione di parte ricorrente fondata sull'orientamento espresso dalla suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. Ritiene, in particolare, il tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto Persona_4 occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e Persona_5 altri, punto 58) e che “ Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e Per_2 altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di 7 un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e Per_2 altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra,
“che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”. Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte, dunque, emerge che: la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
8 tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status personale o professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Ora, partendo dall'indennità di presenza, istituita con Accordo Aziendale
“Misure di efficientemento e organizzazione del lavoro” del 4 agosto 2017, si osserva che questa è stata istituita dapprima quale parte del premio di produttività, all'interno del quale, per gli operatori di esercizio assunti in servizio dopo il 31.12.2005, confluisce tanto la predetta indennità che l'indennità di agente unico allo scopo di incentivare economicamente il lavoratore nonché di promuovere il miglioramento e l'efficientamento dell'organizzazione del lavoro e della produttività (cfr. Accordo Aziendale 08.09.2017 versato in atti). Tale accordo prevede espressamente per i dipendenti assunti dopo il 31.12.2005 che per l'erogazione del premio di risultato devono essere raggiunti determinati obiettivi, ossia l'incremento complessivo medio pro capite di presenza effettiva rispetto alla presenza media dell'anno precedente e, nel prosieguo dell'accordo, si legge che tutte le giornate di assenza effettuate a qualsiasi titolo non saranno computate nel predetto calcolo. 9 L'accordo prosegue poi stabilendo l'entità di tale premio di risultato su base annua pro capite, facendo riferimento esclusivamente all'Indennità di Presenza, chiarendo che la stessa viene erogata mensilmente ai lavoratori a titolo di acconto nella misura del 95%, per poi essere saldata nel febbraio dell'anno successivo se e allorquando l'obiettivo sia stato raggiunto. Dalla lettura dell'accordo emerge chiaramente che tale indennità viene corrisposta in misura variabile a tutti i dipendenti sulla base della (eventuale e mera) presenza media annua con i valori economici previsti alla data di sottoscrizione dell'Accordo Aziendale;
nel caso in cui l'obiettivo della presenza, in quel dato numerico, non sia raggiunto, il lavoratore dovrà restituire la somma percepita. Alla luce della disamina dell'accordo istitutivo, può affermarsi che si tratta di indennità variabile prevista indistintamente per tutti i lavoratori aventi lo stesso livello professionale, senza alcun nesso con l'esecuzione delle mansioni o con lo status personale o professionale, siccome legata alla mera presenza in servizio e come tale, legittimamente esclusa dalla retribuzione durante i periodi di assenza per ferie. Ritenuto, pertanto, che nella retribuzione da corrispondere nel periodo di ferie debba essere inclusa solo l'indennità di “turni avvicendati” con riferimento al quantum da corrispondere, la parte convenuta contesta i conteggi effettuati da parte ricorrente, assumendo che le eventuali somme da accordare al ricorrente dovrebbero essere contenute nel limite delle quatto settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore. La deduzione è fondata.
richiama la sentenza n. 20216/2022, con la quale la Controparte_1
Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, anche alla luce di quanto affermato nella recente pronuncia della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, è nullo il CCNL (nella specie Trasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico) nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità (nella specie di volo integrativa) perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a 10 quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa;
i giudici di legittimità nella medesima pronuncia hanno, tuttavia, precisato che “[..] Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016,
[...]
C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi Per_6 giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili [..]” rilevando che “[..] Questa Corte [..] con un orientamento cui si intende dare seguito per le pregevoli e condivisibili argomentazioni svolte, ha affermato che, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109 cc) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
“onnicomprensività” ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento, peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002)”. Ebbene, ha dedotto e riscontrato che: “ai sensi Controparte_1 dell'art. 5 del CCNL del 23.07.1976, sostituito dall'art. 10 del CCNL del 12.03.1980, a sua volta integrato dall'art. 5 del CCNL del 27.11.2020 il periodo di ferie annuali è fissato in 25 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio fino al 20° anno incluso e in 26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiori al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202. In aggiunta alle suddette giornate di ferie ai sensi dell'art. 1 dell'accordo interconfederale del 27.07.1978 il lavoratore ha diritto a 5 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse e dal 1 gennaio 2016 ex art. 29 del CCNLL del 28.11.2015, “ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attributi 4 giorni di ferie o permesso retribuito da sommarsi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal CCNL e riferiti a: 19 marzo (San Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre (Unità Nazionale)”. Laddove il lavoratore abbia 25 e 26 giorni di ferie più le 4 giornate di ex festività soppresse avrà quindi una maturazione di 29 o 30 giorni di ferie retribuite. Ancora, l'ex art. 16 del CCNL del 23.07.1976 quando le festività annuali coincidono con il giorno di riposo (domenicale o periodico) regolarmente goduto il lavoratore ho diritto ad un'altra giornata di vacanza da aggiungersi al periodo di ferie annuali. Per fare un esempio nell'anno 2019 le feste dell'Epifania, della Repubblica e della Persona_7 sono coincise tutte con la giornata domenicale e quindi ai suddetti
[...]
11 giorni di ferie sono stati aggiunti altri tre giorni per un totale di 33 (26+4+3) o 32 (25+4+3) giorni di congedo. Pertanto il numero di giorni di ferie previsti annualmente dalla contrattazione collettiva sono superiori ai 28 giorni tutelati dalla normativa europea”. Posto, allora, che per “per i giorni eccedenti” le 4 settimane “la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost.”, deve ritenersi corretto il computo eseguito dalla parte ricorrente come allegato alle note depositate in data 19.11.2024, per un importo di euro 237,64. Sulla somma sopra indicata andranno, infine, corrisposti gli interessi legale e la rivalutazione monetaria. Deve, infine, dichiararsi inammissibile la domanda di condanna della parte convenuta “al pagamento delle differenze retributive sul TFR il cui valore deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità”, posto che il rapporto di lavoro tra le parti è ancora in atto e, pertanto, non può riconoscersi alcun interesse ad agire in mancanza dei presupposti per la corresponsione del TFR. Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna la società convenuta a corrispondere al ricorrente della somma di euro 237,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 321,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione. Cosenza, 06/02/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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