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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/08/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme - Sezione Unica Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 908 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA (C.F. ), elettivamente domiciliata Lamezia Terme (CZ), Parte_1 C.F._1 via P. Fiorentino n. 52, presso lo studio dell'avv. Raffaella Mendicino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Controparte_1
IA (CZ), corso Roma n. 20, presso lo studio dell'avv. Gabriella Lucia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO E CONTRO in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in IA Controparte_2
(CZ), via Cosentini n. 2, presso lo studio dell'avv. Paolo Fiorentino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO NONCHE' CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in , piazza Rossi n. 5, presso il Settore CP_3
Avvocatura dello Stato dell'Amministrazione Provinciale di , rappresentata e difesa CP_3 dall'avv. Bruno Talarico giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali). CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi il Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme, il , il e l' Controparte_1 Controparte_2 [...]
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, Controparte_3 ritenuto quanto esposto in citazione, dichiarare gli enti convenuti responsabili in solido dei danni subiti dalla sig.ra e, per conseguenza, voglia condannare essi Parte_1 Parte_2
[..
[...] , di IA e l' , ognuno in persona del legale
[...] Controparte_3 rappresentante p.t., al risarcimento dei danni nell'importo sopra precisato di euro 101.812,66, oltre svalutazione ed interessi dalla domanda fino al soddisfo ed oltre spese e competenze della controversia instaurata secondo il principio della soccombenza”; il tutto con il successo delle spese di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. La difesa dell'attrice esponeva: che era proprietaria di un appezzamento di terreno sito Parte_1 in IA (CZ), identificato in Catasto di detto Comune al foglio di mappa n. 12 particelle nn. 45 AA, 45AB, 51, 53AA, 53AB e 104 per complessive HA 3.81.00; che l'attrice aveva lamentato, sin dal 2009, alle Amministrazioni competenti, l'erosione, ad opera del fiume Sant'LI, della strada interpoderale Dipodi, unica via di accesso al fondo della e che la mancanza di idonei Pt_1 interventi da parte degli enti competenti avrebbe peggiorato ulteriormente la situazione;
che, infatti, vi era il rischio concreto che il fiume S. LI potesse continuare ad erodere la base della strada interpoderale Dipodi fino a farla franare completamente impedendo così all'attrice l'accesso al suo fondo;
che il mancato controllo del corso d'acqua abbandonato aveva prodotto una ulteriore situazione di danno dovuta alla crescita indiscriminata di vegetazione ed alberatura che avevano maggiormente indirizzato il corso del fiume verso la base della strada interpoderale oggetto di causa, come meglio descritto nella perizia di parte allegata in atti;
che, nell'estate del 2011 e in quella del 2012, in località Dipodi e nel terreno di proprietà della ricorrente, si erano sviluppati degli incendi;
che i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto non erano riusciti ad accedere al terreno dell'attrice sicchè gli incendi avevano distrutto interamente la vegetazione presente sul fondo provocando ingenti danni patrimoniali;
che la responsabilità di tutti i pregiudizi sopportati dall'attrice per la distruzione della strada, per la sua ricostruzione, per il mancato reddito, per l'incendio e per l'impossibilità di uso del terreno era da attribuirsi agli enti convenuti. Sulla base di tali deduzioni, l'attrice concludeva come sopra riportato e trascritto. Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il il quale, in via Controparte_1 preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del G.O. a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche competente;
nel merito, contestava tutti gli assunti dell'attrice adducendo l'assenza di prova sia del nesso di causalità tra il proprio comportamento e l'evento dannoso sia la mancanza di colpa della P.A.. Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea con liquidazione a proprio beneficio delle spese e competenze di processo. Resisteva alla pretesa attrice anche il il quale, preliminarmente, eccepiva il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, contestava tutti gli assunti della controparte e insisteva per il rigetto della domanda attorea o, in via subordinata, per l'accoglimento della stessa nei soli confronti del e dell' , Controparte_1 Controparte_3 con condanna di questi ultimi al pagamento diretto nei confronti dell'attrice o, ancora, al pagamento nei confronti del delle somme di cui quest'ultimo risulterà soccombente;
il Controparte_2 tutto con il successo delle spese di processo. Si costituiva nella lite pure l' che, in via preliminare, Controparte_3 eccepiva sia il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche competente sia il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, contestava la domanda risarcitoria attorea sia in punto di an che di quantum debeatur assumendo l'inoperatività degli artt. 2043 e 2051 c.c. oltre che il concorso di colpa ex art. 1227, comma 2, c.c. dell'attrice nella causazione dei danni subiti. La Provincia di Catanzaro concludeva, pertanto, nella declaratoria di difetto di giurisdizione, nell'estromissione dal giudizio oppure nel rigetto della domanda di parte
2 attrice o, in via di subordine, per il suo accoglimento in misura ridotta tenendo presente il concorso di colpa della ricorrente;
il tutto con il favore delle spese processuali. Con ordinanza del 7.5.2014 il GOP/GOT sostituto del Giudice titolare del ruolo riteneva che le eccezioni preliminari svolte dalle parti convenute potessero essere decise insieme al merito della vertenza e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Con ordinanza del 24.1.2016 il Tribunale respingeva la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata dall' . Controparte_3
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e attraverso la prova orale assentita. Indi la causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, dopo un unico rinvio dovuto al carico del ruolo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2025 (svoltasi mediante il deposito di note sostitutive dell'udienza ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. La domanda formulata in via pregiudiziale dalle parti convenute, volta all'accertamento e alla declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è fondata e come tale deve essere accolta. Sussiste dunque il rilevato difetto di giurisdizione del Giudice adito per essere competente funzionalmente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. 2.1. Preliminarmente va rammentato che l'istituzione di un Tribunale delle acque pubbliche, a composizione mista, per la tutela di diritti ed interessi legittimi nella materia delle acque pubbliche, risale al 1916 (art. 34 d.lgt. luog. 20 novembre 1916, n. 1664). Dall'unico Tribunale derivarono, dopo tre anni, i Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche, istituiti per assicurare un doppio grado di giurisdizione alle controversie su diritti soggettivi (devolute prima del 1916 ai Tribunali ordinari), e il Tribunale superiore, avente competenza in secondo grado su tali controversie nonché giurisdizione in unico grado in materia di interessi legittimi, analoga a quella del Consiglio di Stato (artt. 65 e 66 r.d.l. 9 ottobre 1919, n. 2161). Tale assetto è stato da allora conservato: il primo capo del D.L. n. 251/2002 dedicato all'abolizione dei Tribunali delle Acque Pubbliche è stato soppresso in sede di conversione (cfr. capo I L. 10.1.2003 n.1). Si trattava dell'intervento più rilevante per le ricadute ordinamentali e che avrebbe posto delle problematiche di disciplina transitoria per il passaggio di competenza (in relazione al Tribunale Regionale delle Acque) e di giurisdizione (per quanto concerne il Tribunale Superiore delle Acque) in ordine alle controversie già trattate dagli uffici che sarebbero stati soppressi. Attualmente i Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche sono istituiti presso otto Corti d'Appello ed hanno competenza territoriale talvolta estesa a più regioni, di conseguenza essi sono qualificati come organi specializzati di giurisdizione ordinaria. Ne deriva che attengono alla competenza per materia e non alla giurisdizione le questioni relative alla definizione della sfera di cognizione dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche rispetto a quelle degli altri organi dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Osserva il Tribunale che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 Legge TAR, come riformulato dalla legge 205 del 2000 e come inciso dalle note pronunce della Corte Costituzionale n. 292 del 2000, nn. 204 e 281 del 2004, '…resta salva la giurisdizione dei Tribunali delle Acque Pubbliche e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nelle materie indicate negli articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775…'.
3 Posto che la decisione sia sulla giurisdizione sia sulla competenza per materia è determinata dall'oggetto della domanda avuto riguardo al cd. petitum mediato in relazione alla causa petendi ed all'eventuale ampliamento del petitum derivante dalle domande del convenuto, quali la domanda riconvenzionale ovvero la domanda di accertamento pregiudiziale con efficacia di giudicato del convenuto (cfr., SS. UU. 28 dicembre 2001, n. 16218, Cass., Sez. Un. 25 settembre 1997, n. 9429), rileva il Tribunale come l'odierna controversia sia ricompresa tra quelle di cui all'art. 140, lettera d), del r.d. n. 1775 del 1993 che attribuisce alla cognizione dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche “le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774”. Le competenze dei tribunali delle acque si riferiscono, infatti, principalmente a: 1) controversie intorno alla demanialità delle acque;
2) controversie circa i limiti dei corsi o bacini;
3) controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;
4) controversie riguardanti occupazioni e indennità in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica, di derivazione e utilizzazione di acque;
5) controversie per il risarcimento di danni. E' incerto in giurisprudenza se l'art. 140, lett. e) cit. faccia riferimento soltanto ai danni oggettivamente dipendenti dall'esecuzione di opere idrauliche o anche ai danni dipendenti da fatto illecito (anche di soggetti privati), ex art. 2043 codice civile, connesso all'esecuzione o alla manutenzione o al funzionamento dell'opera idraulica, restando escluse solo le controversie che si ricollegano a fatti connessi solo in via indiretta od occasionale con le vicende relative al governo delle acque;
6) controversie in materia di diritti esclusivi di pesca;
7) azioni possessorie e di nunciazione. Un'ulteriore competenza è attribuita ai Tribunali Regionali dall'art. 144 T.U. acque pubbliche ed è relativa alle "controversie relative alle acque sotterranee e a quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione". Diversamente la Suprema Corte ha escluso la giurisdizione del Tribunale delle Acque pubbliche nelle controversie relative a danni determinati da acque meteoriche, pluviali e reflue, non convogliate, scorrenti in pubbliche strade, giacché tali acque non hanno natura pubblica (v. espressamente, Cassazione Civile, Sez. VI, 05 settembre 2012, n. 14883 secondo cui: “Le acque - piovane e nere - convogliate nelle fognature non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del r.d. n. 1755 del 1933, dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse, rimasto fermo anche dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36; invero l'art. 1 del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 (regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della citata legge 5 n. 36, in materia di risorse idriche) conferma - per espressa esclusione - la non annoverabilità tra le acque pubbliche delle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse. La rete fognaria non può, pertanto, considerarsi opera pubblica ai sensi dell'art. 140, lett. d) del citato r.d. n. 1755 del 1933, con la conseguenza che competente a conoscere del risarcimento del danno dipendente dall'errata esecuzione, mancata manutenzione o mal 6 funzionamento dell'opera è il tribunale ordinario e non il tribunale regionale delle acque pubbliche”). In simili casi la Suprema Corte ha affermato che “le acque nere e meteoriche convogliate nelle fognature urbane non rientrano nel novero delle acque pubbliche, per difetto del fondamentale
4 requisito, stabilito dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 1, della loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse”. Di conseguenza, in assenza della qualificabilità delle acque come pubbliche, essendo le stesse destinate a mero smaltimento e non ad uso pubblico, resta ferma sulla vicenda la competenza del giudice ordinario, non potendo la rete fognaria considerarsi opera pubblica, ai sensi dell'art. 140, let. d) del R.D. n. 1775 del 1933, recante il Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. Secondo i giudici di legittimità, inoltre, anche la questione concernente il danno derivante dall'errata esecuzione, manutenzione o funzionamento dell'opera, per essere rimessa alla cognizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, deve presupporre che l'opera idraulica realizzata rientri nel regime delle acque pubbliche (cfr. anche Corte di Cassazione n. 1451/2000). La Suprema Corte con l'ordinanza n. 172 del 2012 (v. Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 172 del 2012) ha affermato che “ai sensi della norma indicata, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario ed il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta all'esecuzione, alla manutenzione ed al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice, in sede ordinaria, le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque. E ciò perché la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche, o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Pertanto, quando venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla indicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche;
con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione ed attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio (Cass. Civ., S.U. 20.1.2006 n. 1066; Cass. Civ., 11.1.2007 n. 368; Cass. Civ., 15.4.2011 n. 8722). Ne deriva che quando all'origine del danno oggetto della domanda risarcitoria vengano prospettati il mancato esercizio dei poteri di governo delle acque e, più in particolare, la difettosa e/o carente realizzazione e costruzione della rete oltre alla omessa e mancata effettuazione di adeguate opere di manutenzione, la natura dell'attività di manutenzione delle condotte idriche pubbliche non '…esclude la competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, anche se il comportamento è qualificabile come tenuto in violazione della comune prudenza e diligenza, atteso che anche tali comportamenti, commissivi od omissivi, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte della p.a., dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche…'”. Analoghe valutazioni sono state espresse da Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13357 del 2012, con cui la corte della nomofilachia ha inteso dare continuità all'insegnamento di Cass. (ord.) n. 17699 del 2010 e di Cass. Sez. Un. n. 1066 del 2006 che aveva statuito il seguente principio di diritto: "Ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla 8 P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in
5 relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque: e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Pertanto, allorché venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessari e opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio". Le Sezioni Unite, nella parte finale del principio di diritto si riferiscono allo specifico caso che era alla loro attenzione, cioè:
“all'ipotesi di danno lamentato da un comportamento omissivo nell'adozione delle deliberazioni e della conseguente loro esecuzione funzionali alla manutenzione dell'opera idraulica, ma è palese - e non potrebbe essere altrimenti – statuisce la Suprema Corte - che l'ampiezza del principi affermati riguarda anche il concreto svolgimento delle attività pur deliberate ed eventualmente eseguite in proprio o tramite terzi in funzione della manutenzione”. Il Tribunale accede a tale impostazione ritenendo, in armonia a quanto sancito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13357 del 2012 cit., che: “Ai sensi della suddetta norma la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque;
e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Pertanto, allorché venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio (Cass. Sez. Unite, 20/01/2006, n. 1066)”. In altre parole, la competenza del Tribunale Regionale delle acque pubbliche riguarda tutte le ipotesi in cui si intenda far valere una responsabilità per illecito colposo o doloso, secondo lo schema tracciato dall'art. 2043 cod. civ., dipendente da un'attività posta in essere dalla P.A. nell'esercizio di poteri pubblici e nell'uso di facoltà discrezionali coinvolgenti il buon governo di acque che presentano un interesse pubblico. Tale competenza, peraltro, non è limitata alle controversie insorte per l'esecuzione di opere, ma si estende a quelle concernenti la loro
6 conservazione e manutenzione, stante la rilevanza sociale di detta attività, una volta riconosciuta l'utilità pubblica dell'opera. Le domande volte a conseguire la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni, quindi, sono devolute alla cognizione dei Tribunali Regionali delle acque pubbliche tutte le volte in cui i danni sono direttamente dipendenti dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o mal tenuta in efficienza), in tali ipotesi venendo in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la preferenza accordata dal legislatore al giudice specializzato, mentre restano riservate al giudice ordinario le domande che si ricollegano solo in via indiretta e occasionale alle vicende relative al governo delle acque. Ai sensi dell'art. 140, lettera e), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., dunque, deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque: e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Pertanto, allorché venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio (così già cit. Cass. S.U. n. 1066/2006; in senso conforme v. anche Cass. n. 8722/2011; più di recente cfr. la massima di diritto di Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, n. 5261: “La ripartizione della competenza tra giudice ordinario e Tribunale regionale delle acque pubbliche - nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da atti posti in essere dalla P.A. - deve essere effettata nel senso di attribuire al Tribunale delle Acque, le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione ed al funzionamento dell'opera idraulica. Mentre devono essere riservate alla cognizione in sede ordinaria, le controversie aventi ad oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque. Ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche”; cfr. ancora Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2019, n. 16636: “Nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti dallo straripamento di un corso d'acqua pubblico per omessa cura o manutenzione dello stesso, ex art. 140, lett. e), del r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle
7 aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche”). La giurisprudenza, formatasi in subiecta materia, pertanto, ha chiarito che “allorché venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti di scelte della P.A. in relazione alla tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio” (Tribunale Sup. Acque 27/11/2009). Conseguentemente “è competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche a conoscere della domanda di risarcimento per danni che si assumano derivati dal modo di conservazione di un'opera idraulica” (vedi Tribunale sup. acque, 21/05/1987, n. 20). 2.2. Fatte tutte le superiori premesse di diritto, occorre evidenziare che la nel caso di Pt_1 specie, ha dedotto la responsabilità delle parti convenute in ordine ai danni subiti dal terreno di sua proprietà a causa dell'erosione della strada interpoderale Dipodi da parte del fiume S. LI, pregiudizi che sarebbero stati aggravati, nel corso del tempo, dal mancato controllo del flusso di acqua da parte delle P.A. competenti e dalla mancata realizzazione di interventi necessari e che sarebbero stati evitabili attraverso l'attività di manutenzione e di controllo del corso d'acqua. Più in particolare, i danni di cui l'attrice ha domandato il ristoro, in tesi, sarebbero derivati dalla mancata o non corretta manutenzione dell'alveo del torrente o dalla mancata sorveglianza sullo stesso o dall'insufficienza delle opere già eseguite dalle P.A. interessate che avrebbero cagionato la frana della strada interpoderale che permetteva di raggiungere i terreni della Pt_1
Tale domanda risarcitoria non può che rientrare nella giurisdizione (recte competenza funzionale) del TRAP considerato, in primo luogo, che la giurisprudenza al riguardo ha chiarito che “sono devolute alla cognizione del TRAP le azioni risarcitorie direttamente dipendenti dal modo di essere di un'opera idraulica in quanto mal costruita o mal tenuta in efficienza, restando invece riservate al giudice ordinario le domande di risarcimento dei danni che si ricollegano solo in via indiretta e occasionale alle vicende relative al governo delle acque. Di conseguenza appartiene alla competenza del TRAP ex art. 140 R.D. n. 1775/1933 la domanda di risarcimento dei danni dipendenti dalla tracimazione e dall'esondazione di fiumi o torrenti, causate dalla omessa rimozione dei materiali accumulatisi nell'alveo di tali corsi d'acqua che abbiano ostacolato il libero deflusso delle acque” (cfr. TRAP Firenze, 29.1.2000, n. 1; idem Cass. Sez. I, 28.5.1997, n. 4725). Inoltre, il Tribunale Specializzato, come ampiamente detto, è competente quando ricorre un'attività dell'ente amministrativo che si concreta nella progettazione, nella costruzione, nel funzionamento e nella manutenzione di un'opera idraulica o comunque nelle scelte che la pubblica amministrazione adotta per la tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. In tal senso, fra le pronunce massimate, si è espressa da ultima Cass. sez. 6-3, ord. 20 giugno 2019 n. 16636, per cui appunto, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento di danni derivanti dallo straripamento di un corso d'acqua pubblico per omessa cura o manutenzione dello stesso, R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 140, lett. e), "spettano alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni dipenda dall'esecuzione, dalla manutenzione o dal
8 funzionamento di un'opera idraulica, mentre restano riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria quelle aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, atteso che la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche" (sulla stessa linea, tra gli arresti meno risalenti, cfr. Cass. sez.6-3, ord. 20 maggio 2016 n. 10397, Cass. sez. 6-3, ord.5 novembre 2015 n. 22602, Cass. sez. 63, ord. 14 dicembre 2014 n. 27392, Cass. sez. 6-3, ord. 26 luglio 2012 n. 13357, Cass. sez. 6-3, ord. 11 gennaio 2012 n. 172 e Cass. sez. 3, ord. 15 aprile 2011 n. 8722). E' consolidata la linea interpretativa di cui si sono testè riportati gli arresti più importanti, che afferma che, nella ripartizione della competenza tra il Tribunale ordinario e il Tribunale specializzato nelle cause aventi ad oggetto "il risarcimento dei danni derivanti da atti" della pubblica amministrazione, il Tribunale specializzato è competente per le "domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica", mentre competente è il tribunale ordinario per le domande "che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque": questo perchè la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche, per cui, se si adduce che un'opera idraulica "non sia tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita)", ciò "implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A.". Ebbene, nel caso in esame, non soltanto i pregiudizi lamentati dall'attrice sono dipesi dalla tracimazione del fiume S. LI (indubbiamente un'acqua pubblica su cui la P.A. ha obblighi di controllo e vigilanza) ma, nella sostanza, la ricorrente ha lamentato anche la mancata esecuzione, manutenzione o funzionamento delle necessarie opere di contenimento e di argine (costituenti a tutti gli effetti delle opere idrauliche) e, quindi, l'insufficienza di quelle già eseguite da parte del Co quello , ciò che implica, necessariamente, un Controparte_2 Controparte_1 apprezzamento circa la delibazione, progettazione e attuazione dell'opera idraulica o di consolidamento che non può competere, per tutte le ragioni innanzi esposte, al G.O.. Va ricordato, del resto, che in tema di acque pubbliche, la nozione di "opere idrauliche", prevista dall'art. 140, lett. d) ed e) del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici) al fine della devoluzione ai Tribunali Regionali delle acque delle controversie riguardanti l'occupazione, l'esecuzione o manutenzione delle opere medesime, non comprende tutti gli impianti che abbiano una qualsiasi attinenza con le acque pubbliche, ma è riferibile solo a quelli che rivelino una diretta influenza sul decorso, la disciplina o l'utilizzazione delle stesse, sì da incidere su interessi pubblici connessi al loro regime. Sembra evidente, quindi, che gli interventi già eseguiti e allegati dalle P.A. convenute o quelli che sarebbero dovuti essere deliberati o attuati secondo le deduzioni dell'attrice possano essere fatti rientrare a pieno titolo in tale novero di opere, perciò è certamente configurabile, nel caso di specie, la competenza del Tribunale specializzato. Va revocata pertanto l'ordinanza del 7.5.2014 del GOP/GOT che anziché trattenere in decisione la causa ai sensi dell'art. 187 c.p.c. sulla questione pregiudiziale/preliminare sollevata dalle parti
9 convenute l'ha rimessa alla delibazione merito (valutandone dunque l'infondatezza, ma in modo erroneo), trattandosi peraltro di provvedimento emanato dal giudice onorario in una causa ad esso non delegabile e, quindi, in alcun modo vincolante per questo Decidente. 2.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, nella fattispecie in esame sussiste la
“giurisdizione” del Tribunale regionale per le acque pubbliche. Nel dispositivo va disposta la translatio iudicii ex art. 59 della legge n. 69 del 2009. 3. In tale principale e preminente valutazione in rito resta assorbita qualsivoglia considerazione in ordine alle altre eccezioni e deduzioni comprimarie, subordinate, anche logicamente, nonché di merito sollevate da tutte le altre parti (v., per i principi di economia processuale e di celerità costituzionalmente protette che fondano il criterio della “ragione più liquida”, v. S.U. Civili 29523/2008 e S.U. Civili 24882/2008).
3.1. Va dichiarato, pertanto, in via assorbente, il difetto di giurisdizione/l'incompetenza funzionale del giudice adito, per essere competente in subiecta materia il Tribunale Regionale per le acque pubbliche (di Napoli, cfr. art. 138, comma 1 n. 5, del r.d. n.1775 del 1933), dinanzi al quale il presente procedimento potrà essere riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza.
4. Quanto alle spese di lite, rileva il Tribunale la sussistenza di giusti motivi, rappresentati dalla complessità della vicenda sul piano dell'inquadramento giuridico e dall'esistenza di precedenti giurisprudenziali non sempre univoci e chiarissimi, per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie l'eccezione preliminare di rito formulata dalle parti convenute e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli (competente territorialmente per il distretto della Corte d'Appello di Catanzaro) innanzi al quale la causa andrà riassunta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 13 agosto 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
10 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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