Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LE, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Laura Petitti Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 785/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell'udienza collegiale del 2 aprile 2025, promossa in questo grado
DA
, nata a [...] ( CL ) il 16 novembre 1978 ( C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania , via Musumeci n. 128 presso lo studio dell'avv. Angela Giachino dalla quale è rappresentata e difesa, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro-tempore ( C.F. ), Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
e , in persona del legale Controparte_3 rappresentante (C.F. , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_2 di LE, presso i cui Uffici siti in LE, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 15 ottobre 2019, il Tribunale di LE rigettava l'opposizione proposta da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_4
, e del , e confermava l'efficacia della Ordinanza-
[...] Controparte_1
Ingiunzione prot. n.90017 del 12.12.2016, notificata in data 19.12.2016, emessa dall'
[...]
, sede di LE . Controparte_3 Controparte_5
Nulla disponeva in ordine alle spese.
Esponeva il primo giudice che l'opposizione proposta dalla era infondata. Parte_1
In ordine alla prima doglianza, concernente la durata del procedimento amministrativo, volto all'adozione dell'ordinanza -ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, disciplinato dalla Legge n. 689/81, richiamava il principio di diritto espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, non si doveva concludere necessariamente nel termine di trenta giorni (ora novanta giorni), previsto in via generale dall'articolo 2 della Legge n. 241/1990 ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento. Infatti la Legge n. 689/1981 non prevedeva alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento ivi disciplinato. In assenza di termini specifici previsti dalla Legge n. 689/1981, doveva pertanto ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione era quello di prescrizione (cinque anni) previsto dall'articolo 28 della stessa Legge n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione era stata commessa. Ne conseguiva il rigetto del primo motivo di impugnazione, atteso che la violazione era stata accertata il 2 .12. 2014 mentre l'Ordinanza l'ingiunzione era stata notificata il 19.12.2016 .
In ordine alla seconda doglianza esponeva che la normativa applicabile al caso concreto, era quella dettata dall'art. 1, comma 475 della legge n° 228/2012 che, modificando l'art. 110 del aveva CP_6 introdotto nell'ambito del comma 9, la lettera f-bis), a mente del quale “chiunque sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi o congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione pecuniaria da €. 1.500,00 ad €.15.000,00 per ciascun apparecchio”.
Dall'esame del verbale di contestazione, era emerso che nell'esercizio commerciale in oggetto, ove erano installati 4 apparecchi da intrattenimento riconducibile alla categoria prevista dall'art. 110 comma 6 lettera a) di proprietà della ricorrente, veniva effettuata raccolta scommesse, in CP_6 assenza di concessione governativa e della licenza ex art. 88 tulps. Quanto contenuto nel relativo verbale faceva piena fede fino a querela di falso, di guisa che tale circostanza doveva ritenersi allo stato dimostrata e, pertanto, risultava obiettivamente integrata la violazione prevista e sanzionata del richiamato disposto normativo atteso che, anche quando l'esercizio fosse in possesso di una regolare licenza ex art. 86 TULPS per l'installazione di apparecchi da gioco come nel caso in esame, la circostanza che nel medesimo locale si svolgeva attività di raccolta di scommesse, in assenza della prescritta licenza ex art. 88 TULPS, rendeva illegittima anche la presenza degli apparecchi. La sanzione prescritta si applicava nei confronti dei gestori, degli esercenti e dei concessionari, ovvero di tutti coloro che avevano un ruolo nella distribuzione e messa a disposizione del pubblico degli 4
apparecchi da intrattenimento. Dunque sebbene gli apparecchi fossero perfettamente in regola e l'esercente fosse provvisto della relativa autorizzazione ex art. 86 TULPS, gli accertatori correttamente avevano contestato tanto all'esercente quanto al proprietario degli apparecchi la violazione dell'art. 110 comma 9 lett. f-bis del TULPS.
Con riferimento al terzo motivo di doglianza, relativo all'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, esponeva che, nel caso di specie, non avendo fornito il ricorrente alcun elemento probatorio, neanche indiziario, che l'errore commesso era stato incolpevole,e cioè non era suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza, doveva escludersi che fosse incorso in errore non scusabile, non avendo applicato i canoni della diligenza qualificata richiesti in forza dell'attività professionale svolta e per tutta la durata del rapporto contrattuale intercorso con l'esercente, sino alla dismissione degli apparecchi.
Difatti gravava sul proprietario di apparecchiature l'obbligo di verificare che le stesse venivano installate nei locali muniti delle prescritte autorizzazioni di legge e che, nel corso del rapporto, venivano utilizzate solo per le attività per le quali avevano ottenuto regolare autorizzazione.
L'opponente, avrebbe dovuto, dunque, prendere visione della normativa e comprenderne gli obblighi, effettuare i dovuti controlli, atteso che, quale operatore del settore, la sua responsabilità risultava aggravata.
Con riferimento al quarto motivo di opposizione, ne rilevava l'infondatezza atteso che, come risultava dal verbale di accertamento, che faceva piena prova fino a querela di falso, all'interno dell'esercizio commerciale “ BA Piper” di , veniva rinvenuto un apparecchio CP_7 videoterminale collegato a server estero attraverso la rete telematica, che consentiva l'accesso alla piattaforma di gioco PLAYNETISLAND, cosicchè idoneo ad accedere ad apposita sezione, denominata GAMES, contenente a sua volta 4 sottosezioni di gioco denominate multislot, videoslot, videopoker, tablegames, giochi comunque riconducibili alla tipologia di cui all' art. 110 comma 6 del TULPS, al fine di raccogliere gioco in assenza di controllo A.D.M,..... dotato di un dispositivo per l'inserimento di denaro.”
In materia di apparecchi e congegni elettronici da intrattenimento, l'art. 110 co. 9 lett. F-ter del TULPS prevedeva che “ chiunque sul territorio nazionale distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6 lett. b) e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5000,00 a 50.000,00 euro per ciascun apparecchio videoterminale”nonché l'art. 7 comma 3 quater, della Legge n. 189/2012,“è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
La liceità del videoterminale da intrattenimento collocato per l'uso in luoghi aperti al pubblico era dunque subordinata al collegamento dello stesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4 D.P.R. 640/72 e al rispetto delle disposizioni amministrative attuative dell'art. 110 co. 6 lett. b. 5
Nel caso di specie, gli accertatori avevano appurato, nel verbale di contestazione, che non si trattava di semplice postazione telematica destinata all'e-commerce, ma di vero e proprio apparecchio di intrattenimento, carente delle caratteristiche di liceità previste dalla normativa e privi dei titoli autorizzatori rilasciati dall' resistente. CP_3
Era, pertanto, del tutto infondata la difesa dell'opponente che aveva rivendicato la liceità dell'apparecchio in oggetto in quanto gioco promozionale, riconducendolo alla disciplina del commercio elettronico di cui alla Direttiva CE 31/2000.
Invero, la disciplina del gioco elettronico –(direttiva 31/2000C.E. e D.l.vo 70 /2003 di attuazione) invocata dal ricorrente, diretta a promuovere la libera circolazione dei servizi della società di informazione, fra i quali il commercio elettronico, non comprendeva i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicavano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna compresi il lotto, le lotterie, le scommesse, i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio era prevalente.
Non poteva, dunque contestarsi la compatibilità dell'illecito amministrativo sopra indicato con la Direttiva 31/2000 la quale espressamente escludeva, dal proprio raggio applicativo, la messa a disposizione di giochi pubblici intesi come giochi di azzardo che implicavano una posta pecuniaria in giochi di fortuna comprese le lotterie e le scommesse .
Quanto, infine, alla contestata presenza dell'apparecchio a led luminosi rotanti, era priva di riscontro la eccepita carenza, in capo alla ricorrente, della proprietà dell'apparecchio in oggetto che gli agenti avevano accertato, invece,di proprietà della ditta individuale , Controparte_8 atteso che quanto contenuto nel processo verbale faceva fede,fino a querela di falso.
In merito alla violazione, gli agenti avevano accertato trattarsi non di semplice distributore di alimenti, ma di apparecchio dotato di display circolari a led luminosi, la cui rotazione era attivata dall'introduzione di una moneta, ad alea programmata con percentuali di vincite predefinite, a prescindere dall'abilità del giocatore che quindi risultava essere nulla, essendo l'esito di ogni partita predeterminato a priori dal software di programmazione della stessa macchina.
Il detto apparecchio non era, dunque, conforme alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110 del ed il suo uso era pertanto illegittimo. CP_6
Alla luce delle superiori considerazioni, era corretta l'applicazione della sanzione prescritta dal comma 9 dell'art. 110 del TULPS, secondo cui“ chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro
o di altra specie, diversi da quelli ammessi”;
Ne conseguiva il rigetto anche dell'ultima doglianza. 6
Il ricorso andava dunque rigettato con conferma della Ordinanza Ingiunzione impugnata.
Nulla andava disposto circa le spese del giudizio dell'amministrazione vittoriosa, atteso che la stessa si era avvalsa di un funzionario delegato a norma dell'art. 23 L. n. 689/91, né aveva richiesto e documentato l'esborso di spese vive per la propria difesa.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello esponendo che il primo Giudice Parte_1 ingiustamente aveva respinto la sua domanda, ritenendo non meritevole di accoglimento il motivo del ricorso relativo alla infondatezza del fatto posto a fondamento della pretesa sanzionatoria in relazione alla violazione dell'art. 110, comma 9 lettera f-bis) CP_6
Infatti, il convincimento del Giudice di Prime Cure si fondava esclusivamente sull'errata convinzione che il esercitasse presso la propria attività di bar, dove erano state istallate le AWP di proprietà CP_7 della l'attività di intermediazione nel gioco delle scommesse senza essere in possesso CP_8 della relativa licenza di P.S. ex art. 88 TULPS.
Precisava che la stessa, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale di noleggio di apparecchi da intrattenimento, a seguito di contratto di noleggio intervenuto con , quale CP_7 titolare dell'esercizio commerciale “BA Piper”, aveva proceduto all'istallazione di n. 4 apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 TULPS, aventi i seguenti codici identificativi:
n. HN01947616M, collegato alla rete telematica dell' munito di Nulla Osta di messa in CP_9 esercizio e di Nulla Osta di Distribuzione;
n. MN03401806D, collegato alla rete telematica dell' munito di Nulla Osta di messa in CP_9 esercizio e di Nulla Osta di Distribuzione;
n. KN03018672W, collegato alla rete telematica dell' munito di Nulla Osta di messa in CP_9 esercizio e di Nulla Osta di Distribuzione.
n. IN01993447K, collegato alla rete telematica dell' munito di Nulla Osta di messa in CP_9 esercizio e di Nulla Osta di Distribuzione.
Prima di procedere alla redazione ed alla successiva sottoscrizione del contratto di noleggio, aveva verificato la titolarità in capo al della licenza di P.S. di cui all'art. 86 TULPS (come CP_7 veniva accertato nello stesso verbale di contestazione), specificatamente, la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore di Caltanissetta in data 21.02.2009, vidimata dal Comune di Niscemi – Ripartizione Sviluppo Economico, in data 30.08.2010, in quanto l'opponente esercitava quale attività principale quella di somministrazione.
Era evidente che nell'ipotesi in cui all'interno dell'esercizio si esercitava, come nel caso di specie, esclusivamente una attività di somministrazione con installazione di apparecchi da intrattenimento, era necessario che il titolare dell'esercizio fosse in possesso solo della licenza di cui all'art. 86 TULPS
o titolo equipollente.
Il non esercitava alcuna attività illecita di scommessa, in quanto attraverso l'apparecchio CP_7 videoterminale de quo non veniva esercitata alcuna attività di scommesse: l'apparecchio telematico veniva utilizzato personalmente dagli avventori senza l'intermediazione di un addetto, i giochi di abilità e di sorte presenti sul sito non comportavano il pagamento di poste pecuniarie, ma erano di 7
tipo promozionale, ed avevano come unico fine quello di incoraggiare la vendita di gadget digitali presenti nel sito stesso.
I crediti accumulati non erano convertibili in denaro, ma potevano essere utilizzati esclusivamente per la navigazione e per l'utilizzo dei servizi presenti sul sito, come previsto dal punto 16 del Preambolo della Direttiva Europea del commercio elettronico.
La condotta sanzionata dalla disposizione di cui all'art. 110 comma 9 lett. f- bis) del TULPS – nelle diverse forme declinate dalla norma (distribuisce o installa … o comunque ne consente l'uso) – aveva per oggetto, gli apparecchi previsti dall'art. 110 ove questi siano collocati in:
luoghi pubblici;
luoghi aperti al pubblico;
circoli e associazioni di qualunque specie, nell'ipotesi in cui tali luoghi non siano muniti delle prescritte autorizzazioni.
La nuova disposizione sanzionatoria, quindi, operava quando il gioco, pur effettuato mediante apparecchi “regolari” avveniva “in luoghi non muniti delle prescritte autorizzazioni ove previste”.
La ratio della norma era, quindi, quella di impedire che fossero utilizzati apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi che non erano stati sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenisse solo in luoghi che avevano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate. Si trattava, quindi, di locali in cui erano stati istallati gli apparecchi di cui all'art. 110, privi dell' autorizzazione di cui agli artt. 86 e 88 TULPS.
I crediti accumulati non erano convertibili in denaro, ma potevano essere utilizzati esclusivamente per la navigazione e per l'utilizzo dei servizi presenti sul sito, come previsto dal punto 16 del Preambolo della Direttiva Europea del commercio elettronico.
Invero, proprio in relazione a siffatto accertamento, sul quale si fondava l'ordinanza impugnata in primo grado, non era intervenuta alcuna sentenza definitiva di condanna contro il per il reato CP_7 di esercizio di scommesse illegittime;
conseguentemente, se non sussisteva il fatto illecito su cui si fondava la violazione amministrativa non poteva esistere la contestata violazione amministrativa a carico di un soggetto addirittura differente dal CP_7
Era anche evidente che nel caso de quo non poteva esserle rimproverata nemmeno la semplice imprudenza e negligenza, in quanto prima di procedere all'installazione degli apparecchi da intrattenimento aveva constatato la titolarità in capo al dei presupposti oggettivi e soggettivi CP_7 indispensabili per la titolarità della licenza di P.S. di cui all'art. 86 TULPS, ponendo dunque in essere una condotta fondata sull'ordinaria diligenza, non essendo richiesti alla stessa né l'esercizio di speciali poteri di controllo né specifiche conoscenze giuridiche in tema di giochi.
Del resto, era privo di fondamento il rilievo sostenuto dal Giudice di prime cure secondo il quale:
“ebbene, dall'esame del verbale di contestazione, è emerso che nell'esercizio commerciale in oggetto, ove erano istallati 4 apparecchi da intrattenimento riconducibili alla categoria prevista dall'art. 110 comma 6 lettera a) del di proprietà della ricorrente, veniva effettuata raccolta di CP_6 8
scommesse, in assenza di concessione governativa e della licenza di cui all'art. 88 TULPS, e quanto contenuto nel relativo verbale fa piena fede fino a querela di falso”.
Invero non aveva messo in dubbio il valore del verbale di accertamento, ma si era limitata a richiedere al Decidente, la nomina di un CTU al fine di determinare le caratteristiche funzionali e strutturali dell'apparecchio de quo, che avrebbe permesso di accertare in maniera certa l'impossibilità di annoverare il terminale oggetto del presente procedimento tra gli apparecchi assimilabili alla categorie di cui all'art. 110 comma 6 lett.b) e, conseguentemente, l'impossibilità di effettuare con il richiamato apparecchio l'attività di scommesse, definite illecite dai verbalizzanti perché effettuate senza la prescritta licenza ex art. 88. CP_6
La sentenza impugnata meritava di essere riformata in merito al capo ove si affermava che: ”In ordine al terzo motivo di opposizione, se ne rileva l'infondatezza atteso che, come risulta dal verbale di accertamento all'interno dell'esercizio commerciale veniva Controparte_10 rinvenuto un apparecchio videoterminale collegato al server estero attraverso la rete telematica, che consentiva l'accesso alla piattaforma di gioco “Playnetisland” cosicchè idoneo ad accedere ad apposita sezione, denominata games, contenente a sua volta quattro sottosezioni di gioco denominate multislot, videoslot, videopoker, tablegames, giochi comunque riconducibili alla tipologia di cui all'art. 110 comma 6 TULPS, al fine di raccogliere gioco in assenza di controllo dell' A.D. ….. dotato di un dispositivo per l'inserimento di denaro.
Nel caso di specie, gli accertatori avevano appurato nel verbale di contestazione, che non si trattava di semplice postazione telematica destinata all'e-commerce, ma di un vero e proprio apparecchio da intrattenimento, carente delle caratteristiche di liceità previste dalla normativa e privi dei titoli autorizzatori rilasciati all' resistente. CP_3
Era evidente l'insussistenza della contestata violazione in capo al relativa al fatto che CP_7 quest'ultimo all'interno del proprio esercizio avesse collocato degli apparecchi che, erroneamente e senza aver proceduto ad alcun accertamento tecnico relativo alle caratteristiche e alle modalità di funzionamento degli stessi, si era ritenuto non potessero essere inclusi all'interno della categoria dei c.d. giochi promozionali.
Invero, si trattava di apparecchio lecito e perfettamente riconducibile alla disciplina del commercio elettronico di cui alla direttiva CE 31/2000.
Inoltre in relazione a siffatto apparecchio alcun accertamento circa la proprietà dello stesso veniva effettuato dagli operanti, i quali sulla base del semplice elemento oggettivo della proprietà degli
[... apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 TULPS, della ditta “ CP_8
”, collegati alla rete telematica dell' muniti di nulla osta di messa in esercizio Controparte_8 CP_9
e di distribuzione, quindi perfettamente regolari, le attribuivano arbitrariamente la proprietà del richiamato videoterminale .
Rilevava che il verbale di sequestro ex art. 354 c.p.p. era stato emesso esclusivamente a carico di e ciò evidenziava in maniera inconfutabile la sua totale estraneità in relazione alla CP_7 titolarità, alla proprietà e a qualsivoglia condotta posta in essere relativamente al videoterminale de quo e, conseguentemente, determinava l'illegittimità della contestata violazione di cui all'art. 110 comma 9 lettere f – ter del TULPS e della connessa sanzione pecuniaria. 9
Gli Ufficiali verbalizzanti in relazione ai richiamati apparecchi affermavano che:
« 1. era acceso al momento dell'accesso e non utilizzato da alcun avventore;
2. da una prova di funzionamento risulta trattasi di apparecchio da gioco collegato a server estero attraverso la rete telematica, che consentiva l'accesso alla piattaforma di gioco PLAYNETISLAND, cosicchè idoneo ad accedere ad apposita sezione, denominata GAMES, contenente a sua volta 4 sottosezioni di gioco denominate SL, LO, VIDEOPOKER, TABLE GAMES, giochi comunque riconducibili alla tipologia di cui all' art. 110 comma 6 del TULPS, al fine di raccogliere gioco in assenza di controllo A.D.M.;
3. risultava costituito da un apparato video sul quale venivano visualizzate immagini e sistema touch screen utile per l'interazione tra il giocatore ed il sistema di gioco;
4. non conteneva al suo interno il software di gioco;
5. consentiva l'accesso ai suddetti giochi da casinò, attraverso l'inserimento di una scheda con dispositivo per la memorizzazione delle chiavi di accesso o l'inserimento, tramite touch screen, di chiavi di accesso;
6. era dotato di un dispositivo per l'inserimento del denaro;
7. si attivava in presenza di un sistema di elaborazione dati da remoto, al quale risultava collegato, correlato ad una piattaforma telematica di raccolta di gioco a distanza (denominata PLAYNETISLAND) che appariva resa disponibile da soggetto non concessionario per la CP_9 raccolta di gioco a distanza;
non era dotato di codice identificativo di verifica di videolottery ed era privo di qualsiasi titolo autorizzatorio rilasciato dall' o dalla Controparte_3
Questura competente;
8. non era dotato di codice identificativo di verifica videolottery (c.d. C.I.V.), privi di qualsiasi titolo autorizzatorio rilasciato dall' o dalla Questura competente, erano privi di collegamento alla CP_9 rete telematica di cui all'art. 14 bis comma 4 del DPR 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni».
Sulla base di siffatti rilievi gli accertatori procedevano a contestare al l'organizzazione, CP_7
l'esercizio e la raccolta del gioco a distanza attraverso la piattaforma PLAYNETISLAND, non autorizzata o disciplinata dall' CP_9
Siffatte affermazioni rappresentavano delle pure illazioni non rispondenti a verità.
Infatti, gli apparecchi sottoposti a sequestro non avevano le caratteristiche di una videolottery, né riproducono i giochi del casinò o delle slot-machine, nè permettevano all'utente di svolgere attività ludiche mediante l'accesso ad internet, cioè non era permesso l'accesso ai siti di gioco leciti o illeciti in modalità da remoto, né era consentita l'attività di raccolta di scommesse di qualsiasi genere.
Gli apparecchi de quo consentivano solo un tipo di navigazione detta “A CIRCUITO CHIUSO”, garantita dai principi di libera circolazione delle merci (art.23 Trattato UE) e libera prestazione dei servizi (art. 49 Trattato UE).
Sul chiosco non erano presenti in alcuna maniera schede o software dedicati al gioco. 10
I giochi di seguito visualizzati non erano installati sul , alcuni di questi giochi avevano lo CP_11 scopo di incrementare il punteggio dell'utente che aveva così la possibilità di acquistare un numero maggiore di gadget digitali e di ricevere sconti per l'acquisto dei vari prodotti e servizi.
Pertanto era evidente che nell'ipotesi di cui trattasi l'apparecchio sottoposto a sequestro non utilizzava il terminale per la raccolta di giochi e di scommesse di qualsiasi genere e, quindi, non necessitava la licenza ex art. 88 CP_6
Pertanto, nella specie, non trovava applicazione l' art. 2, commi 2 bis e ter del D. L. n. 40/2010, convertito in legge 22 maggio 2010 n. 73, in quanto la richiamata disposizione faceva riferimento esplicito alla necessità di concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle finanze - A.A.M.S. - , in relazione all'esercizio e alla raccolta di giochi a distanza con vincita in denaro.
Conseguentemente, doveva essere esclusa la legittimità dell'impugnata sentenza, dal momento che i terminali venivano usati esclusivamente per la promozione del prodotto da gioco senza pagamento delle vincite e riscossione di poste e, non era possibile, altresì, parlare di intermediazione in quanto il rapporto intercorreva direttamente tra il giocatore e il concessionario, con l'esclusione di qualsiasi attività da parte del titolare dell'esercizio commerciale.
L' apparecchio videoterminale consentiva solo un tipo di navigazione detta “A CIRCUITO CHIUSO”, cioè i servizi accessibili tramite la richiamata apparecchiatura, erano un'esclusiva della società
[...]
ed erano garantiti dai principi di libera circolazione delle merci (art.23 Trattato CP_12
UE) e libera prestazione dei servizi (art. 49 Trattato UE).
Il chiosco denominato Net-Shop poteva essere utilizzato solo per visualizzare alcuni siti attraverso il quale non era possibile effettuare alcuna attività di comunicazione.
Per effettuare l'accesso a tali siti ogni utente riceve una Smart – Card nella quale venivano registrati la login e la password personale. Con siffatti codici l'utente poteva accedere al sito da qualunque PC collegato ad internet. La Smart Card aveva la funzione di facilitare tali accessi.
Sul chiosco non erano presenti in alcuna maniera schede o software dedicati al gioco.
Siffatto elemento veniva confermato dagli stessi agenti operanti che nel verbale affermavano: « non contengono all'interno software di gioco ».
I giochi di seguito visualizzati non erano quindi installati sul Chiosco Net – Shop, ma erano visibili direttamente sul sito già predefinito che aveva un indirizzo IP determinato;
alcuni di questi giochi avevano lo scopo di incrementare il punteggio dell'utente che aveva così la possibilità di acquistare un numero maggiore di gadget digitali e di ricevere sconti per l'acquisto dei vari prodotti.
La durata della partita, dipendeva dall'abilità del giocatore, l'art. 110 comma 7 lett. c) statuiva : «sono leciti gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica … per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità dell'utente.»); se il giocatore è alle prime armi la partita termina immediatamente, mentre, per un giocatore abile, la partita dura fino a quando non ha memorizzato tutti i punti memorizzati dal contatore “SCORE”, punti che possono essere incrementati o persi più volte, attraverso il superamento, o viceversa, dei vari giochi di abilità proposti dal software di gioco. 11
Quindi, il costo della partita non era fissato a priori, mentre era fissato il fatto che il videogioco si attivava con l'introduzione di monete banconote, per la ricarica di smart – card, cosa che non era vietata dalla legge per gli apparecchi che facevano riferimento alla Direttiva Europea per il Commercio Elettronico.
Appariva, quindi, evidente che nell'ipotesi che nella specie l'apparecchio di cui trattasi rientrava nella categoria dei “promozional games”, cioè giochi promozionali, che avevano esclusivamente l'obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o di servizi e in cui gli eventuali pagamenti servivano unicamente ad acquisire i beni o i servizi promossi .
I promotional games erano giochi finalizzati all'acquisto via internet di gadget reperibili nell'area shop del sito internet www.playnetisland.it.
Attraverso detta postazione il sito playnetisland esercitava attività di commercio elettronico in forza di una licenza commerciale rilasciata nello Stato d'origine (Austria) e conformemente ai principi di Libero Stabilimento e Libera Prestazione di Servizi in ambito comunitario (art. 43 e 49 Trattato CE) e della Direttiva 31/2000 CE sul commercio elettronico e servizi.
In definitiva, l'organo Giudicante era incorso in un equivoco e , non si era posta in alcun modo la problematica derivante dall'osservanza della Direttiva Comunitaria in materia.
La postazione Internet de quo, in definitiva, non era una sorta di videogioco illecito ed era del tutto lecito che con la stessa si potevano raggiungere siti commerciali che proponevano giochi promozionali nell'ambito della Direttiva sul Commercio Elettronico n.31/2000.
L'impossibilità di sussumere l'apparecchio sequestrato nella categoria prevista dall'art. 110 TULPS, comportava l'impossibilità della sussistenza della violazione di cui all'art. 110, comma 9 lett. f - ter.
Pertanto era meritevole di censura, altresì, il capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure aveva affermato, che “Appare, pertanto, del tutto infondata la difesa dell'opponente che ha rivendicato la liceità dell' apparecchio in oggetto in quanto gioco promozionale, riconducendolo alla disciplina del commercio elettronico di cui alla direttiva CE 31/2000”.
Invero, anche tale parte della sentenza era erronea ed illegittima, per cui andava affermata la riconducibilità dell'apparecchio de quo alla categoria dei giochi promozionali, cioè quegli apparecchi del tutto legittimi e leciti, previsti dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 8 luglio 2000, n. 31, dedicata al Commercio Elettronico.
Al fine di escludere sia il presupposto dell'identità tra apparecchi videoterminali e apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lett. b), sia la sussistenza della violazione di cui all'art. 110 comma 9 lettera f- ter), sia al fine di accertare la possibilità di ricondurre il richiamato apparecchio alla categoria dei giochi promozionali, chiedeva di espletare una apposita perizia sull' apparecchio de quo.
Infine, meritava censura il capo della sentenza impugnata nella quale il decidente affermava che: “ Quanto, infine, alla contestata presenza dell'apparecchio a led luminosi rotanti, si appalesa priva di riscontro la eccepita carenza, in capo al ricorrente, della proprietà dell'apparecchio in oggetto che gli agenti hanno, accertato, invece, di proprietà della ditta individuale ”, Controparte_8 atteso che quanto contenuto nel processo verbale fa fede, fino a querela di falso. In merito alla violazione, gli agenti hanno accertato che trattasi non di semplice distributore di alimenti, ma di 12
apparecchio dotato di display circolari a led luminosi, la cui rotazione è attivata dall'introduzione di una moneta, ad alea programmata con percentuali di vincita predefinite, a prescindere dall'abilità del giocatore che quindi risulta essere nulla, essendo l'esito di ogni partita predeterminato a priori dal software di programmazione della stessa macchina. Il predetto apparecchio non appare, dunque, conforme alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS ed il suo uso è pertanto illegittimo”.
Invero,esponeva che non aveva posto in essere alcun illecito amministrativo, in qualità della omonima ditta individuale di noleggio di apparecchi da intrattenimento.
Infatti, in relazione a siffatto apparecchio alcun accertamento circa la proprietà dello stesso era stato effettuato dagli operanti, i quali sulla base del semplice elemento oggettivo della proprietà degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 TULPS, della ditta “ Controparte_8
”, collegati alla rete telematica dell' muniti di nulla osta di messa in esercizio
[...] CP_9
e di distribuzione, quindi perfettamente regolari, le attribuivano arbitrariamente la proprietà del richiamato apparecchio.
Nel verbale di constatazione e contestazione del 02.12.2014, si contestava al CP_7
l'installazione e la messa a disposizione all'interno del proprio esercizio di n. 01 apparecchio da intrattenimento riproducente un gioco elettronico a led rotanti ad alea programmata con accumulo di crediti, che non rientrerebbe nella categoria dei distributori di alimenti e risulterebbe non rispondente alle caratteristiche degli apparecchi a gioco lecito né ascrivibile a d alcuna delle categorie previste dalla legge, in quanto si tratterebbe di apparecchio elettronico, dotato di display circolare a led luminosi, la cui rotazione era attivata dall'inserimento di una moneta, ad alea programmata, con percentuali di vincita predefinite, a prescindere dall'abilità del giocatore che quindi risultava essere nulla, essendo l'esito di ogni partita predeterminato a priori dal software di programmazione della stessa macchina.
Invero, in relazione a siffatto apparecchio non era stato eseguito alcun accertamento tecnico circa le modalità di funzionamento dello stesso e circa la sua riconducibilità effettiva alla categoria dei distributori di alimenti;
pertanto, chiedeva la nomina di CTU al fine di determinare l'esatto funzionamento e le caratteristiche tecniche dell'apparecchio de quo, accertamento indispensabile ai fini della sussistenza della violazione di cui all'art. 110 comma 9 lettera c) CP_6
Il , e l' Controparte_1 Controparte_13
, si costituivano in giudizio esponendo che in data 02.12.2014, agenti
[...] appartenenti alla Guardia di Finanza – Compagnia - accedevano all'interno dell'esercizio CP_14 commerciale ad insegna “BA Piper”, sito in Niscemi (CL), via Salvatore Noto n.18, nella titolarità di e procedevano alla contestazione delle seguenti violazioni nei confronti dell'odierna CP_7 appellante:
1) violazione dell'art.110, comma 9, lett.f-bis del TULPS per avere installato n. 4 apparecchi di cui all'art.110, comma 6, lett.a) del TULPS di sua proprietà all'interno del , Controparte_10 locale non in possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative, ossia nel caso specifico della licenza di cui all'art.88 del TULPS dato che, all'interno dello stesso veniva svolta anche attività di scommesse. 13
2) violazione dell'art.110, comma 9, lett.f-ter del TULPS derivante dall'installazione di un apparecchio videoterminale, sempre di proprietà della sig.ra non rispondente alle Parte_1 caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nell'art.110, comma 6, lett.b) del TULPS.
3) violazione dell'art.110, comma 9, lett.c) del TULPS derivante dall'installazione di un apparecchio da intrattenimento a led rotanti ad alea programmata, sprovvisto di titoli autorizzatori e non conforme alla normativa in vigore, in quanto non riconducibile a nessuna tipologia di giochi leciti di cui ai commi 6 e 7 dell'art.110 del TULPS sempre di proprietà della ditta in CP_8 titolarità della ricorrente.
Tanto premesso esponeva che il potere sanzionatorio oggetto di sindacato nel presente giudizio era fondato sull'art. 1, comma 475, della legge 24/12/2012, n. 228, che aveva modificato l'art. 110 del TULPS, introducendo nell'ambito del comma 9, la lettera f-bis), che prevedeva una sanzione amministrativa da € 1.500,00 ad € 15.000,00 ad apparecchio a carico dell'esercente, del proprietario degli apparecchi e del Concessionario rete, ove i congegni siano installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie in assenza delle prescritte autorizzazioni.
In base alla vigente normativa, la licenza di cui all'art. 86 del TULPS rappresentava un titolo abilitativo valido soltanto per l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS, senza che si potesse attribuire al medesimo valenza abilitante dell'attività di raccolta di scommesse, la quale, doveva essere preventivamente autorizzata ai sensi del citato art. 88 del T.U.L.P.S.
Difatti, la facoltà di organizzare e gestire le scommesse era riservata allo Stato, il quale, a sua volta, poteva concedere l'esercizio ai privati mediante lo strumento della concessione.
I concessionari ed i soggetti da essi incaricati dovevano però ottenere dalla Questura territorialmente competente anche la licenza per l'esercizio delle scommesse, prescritta dall'art. 88 del TULPS.
Tale licenza era autonoma rispetto alla concessione, in quanto finalizzata a verificare i requisiti soggettivi del titolare, a presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Dunque, quella di cui all'art. 88 del TULPS era una autorizzazione di Pubblica Sicurezza con cui si controllava, in via preventiva, se il soggetto in possesso della concessione, direttamente o indirettamente rilasciata dall' presentava i requisiti per svolgere Controparte_3 sul territorio l'attività lecita di raccolta del gioco pubblico.
La condotta sanzionata dalla disposizione in esame non aveva ad oggetto la conformità o meno degli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS, ma l'installazione degli stessi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, circoli ed associazioni di qualunque specie senza essere muniti delle prescritte autorizzazioni.
Nella specie, presso i luoghi oggetto di accesso venivano raccolte scommesse in assenza sia della concessione governativa, sia della licenza ex art. 88 TULPS;
di conseguenza anche la presenza di apparecchi da intrattenimento era illecita, determinando la concretizzazione della fattispecie di cui all'art.110 del comma 9, lettera f-bis del TULPS. 14
Tali circostanze erano inequivocabilmente comprovate dagli atti acquisiti nel corso della verifica ed allegati al verbale di accertamento, elementi dai quali poteva evincersi che l'attività di raccolta di scommesse veniva svolta all'interno del locale.
Affinché la licenza ex art. 86 fosse sufficiente era necessario che gli apparecchi da intrattenimento non fossero posti nello stesso esercizio, o meglio, nello stesso locale ove avveniva la raccolta delle scommesse.
Infatti, solo nell'eventualità che gli spazi fisici non fossero comunicanti poteva ritenersi sufficiente la sola autorizzazione ex art. 86 del TULPS.
Diversamente, nel caso di specie, gli apparecchi si trovavano nello stesso locale dove venivano accettate le scommesse: sarebbe stata evidentemente necessaria, dunque, la diversa e “superiore” licenza ex art. 88.
Aggiungeva che le due diverse licenze non erano titoli alternativi tra loro e che quella ex art. 88 del TULPS era prevalente sull'altra in quanto un'autorizzazione di pubblica sicurezza.
Tanto premesso esponeva che nel ricorso in appello, controparte ribadiva che l'installazione di apparecchi da intrattenimento all'interno del locale di non doveva essere assoggettata CP_7 alla licenza ex art. 88 del TULPS, ma solo alla licenza ex art. 86 del TULPS: quanto asserito era errato, in quanto l'attività derivante dalla installazione degli apparecchi – come si evinceva chiaramente dal verbale di operazioni compiute il quale faceva fede, fino a querela di falso, di ciò che il pubblico ufficiale aveva constatato ictu oculi - operava anche come centro scommesse collegato con un bookmaker estero privo di concessione in Italia.
Nell'attività in questione venivano raccolte scommesse in assenza sia della concessione governativa che della licenza ex art. 88: di conseguenza, anche la presenza di apparecchi da intrattenimento era illecita, sussistendo dunque, nella fattispecie in esame, la violazione di cui all'art.110 del comma 9, lettera f-bis del TULPS. La sanzione era stata emessa non per il tipo di apparecchi rinvenuti all'interno dell'attività commerciale, ma perché in quel locale si raccoglievano scommesse in assenza della prescritta licenza ex art. 88 del TULPS.
L' aveva agito conformemente al dettato legislativo, il quale Controparte_3 rinveniva la propria ratio nella finalità di impedire che fossero utilizzati apparecchi da intrattenimento in luoghi che non erano stati sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità del gioco in generale e dell'esigenza che venisse svolto solo in luoghi che avevano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate.
La scelta del legislatore di inserire la norma sanzionatoria di cui trattasi all'interno dell'art. 110 del TULPS determinava che la stessa afferiva specificamente ad una materia di competenza dell'
[...]
ne conseguiva che la locuzione “ titoli autorizzatori ” in assenza di altre Controparte_3 specificazioni, non poteva che essere intesa come riferita a tutti quei titoli autorizzatori in forza dei quali potevano essere esercitate le attività soggette al regime concessorio ed autorizzatorio dell' e di cui la medesima era tenuta a verificarne il possesso. CP_3
La sanzione si applicava nei confronti dei gestori, degli esercenti e dei concessionari e, dunque, di tutti coloro che avevano un ruolo nella distribuzione e messa a disposizione del pubblico degli apparecchi da intrattenimento. Pertanto, la responsabilità sulla regolare tenuta degli apparecchi da 15
gioco, in presenza di un'attività relativa alla raccolta scommesse (peraltro illegale), ricadeva sia sul gestore che sul proprietario degli apparecchi: quest'ultimo, in particolare, era tenuto, fino alla dismissione degli apparecchi, a vigilare sul rispetto della normativa in materia. Era evidente come la condotta sanzionata appariva indiscutibilmente integrata nel caso di specie, attesa la sussistenza di due elementi oggettivi: l'installazione degli apparecchi e l'esercizio di raccolta scommesse senza licenza di polizia.
L'accertamento di una responsabilità penale si poneva in termini di indipendenza rispetto alla fattispecie in esame, sussistendo in capo all'Agenzia solo l'obbligo di comunicare la notizia di reato di cui all'art.4, comma 1 e 4 bis della L.401/89 alla Procura della Repubblica competente. Per contro, la competenza dell'ufficio era diretta a contestare, ai sensi dell'art. 110, comma 9 lettera f-bis, l'installazione di apparecchi all'interno del locale (BA Piper) dove si svolgevano contemporaneamente scommesse senza titoli autorizzatori. Dunque, per integrare la condotta punita dall'art. 110, comma 9lett.f-bis era sufficiente che, di fatto, fosse stata esercitata una raccolta scommesse in assenza di licenza ex art. 88 del TULPS, come nel caso di specie: non era dunque necessario provare l'intermediazione dell'esercente come accadeva per la fattispecie penale.
Parte appellante, nella qualità di proprietaria degli apparecchi, non poteva non conoscere tutte le autorizzazioni necessarie per le attività che venivano svolte all'interno dell'esercizio commerciale dove aveva installato gli apparecchi.
L'intero processo verbale di contestazione, essendo redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, rientrava nella categoria degli atti pubblici che, ai sensi dell'art. 2700 del cod. civ., facevano piena prova sino a querela di falso delle dichiarazioni rese dalle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attestava da lui compiuti. Non si trattava né di giudizi valutativi espressi dai verbalizzanti né di percezione da parte degli stessi di una realtà sensoriale implicante margini di apprezzamento. Ne derivava che, qualora l'interessato voleva contestare la veridicità dell'atto richiamato nel processo verbale di contestazione, doveva necessariamente proporre querela di falso.
Per quanto concerneva la violazione concernente la presenza di un apparecchio videoterminale che consentiva gioco on line, gli agenti verbalizzanti avevano evidenziato come il videoterminale, rinvenuto nel bar Piper, fosse collegato alla piattaforma di gioco del Bookmaker: “Playnetisland”, dal quale era possibile accedere a giochi vietati quali il poker, la roulette. I verificatori, pertanto, avevano effettivamente riscontrato che, in realtà, il computer rinvenuto non era una semplice postazione telematica destinata all'e-commerce ma un vero e proprio apparecchio da intrattenimento privo dei necessari titoli autorizzatori obbligatori. Dunque, seppure in apparenza il videoterminale rinvenuto poteva sembrare una postazione internet a mezzo della quale porre in essere attività di genere innocuo e commercialmente neutre, ossia i c.d. giochi promozionali, in realtà, l'utenza, vuoi tramite l'inserimento di denaro, vuoi tramite l'acquisto di schede munite di chip, accedeva ad un collegamento internet predeterminato su sito dedicato a giochi aleatori, utilizzando di fatto le apparecchiature come veri e propri apparecchi da divertimento e intrattenimento. Indi, trattavasi di postazione videoterminale che, tramite collegamento internet al sito www.playnetisland.com, sprovvisto di concessione da parte dell' Controparte_3
permetteva di riprodurre giochi tipici degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lett.b)
[...] del TULPS. 16
Non era necessario che i verbalizzanti procedessero ad accertamenti tecnici per verificare la irregolarità della tipologia dell'apparecchio verificato, considerato che, in sede di accesso, come dagli stessi verbalizzato, ne avevano rilevato l'utilizzo per il gioco;
inoltre tale tipologia di apparecchio era già da questi conosciuta, in quanto già oggetto di verifica e sanzione in altre fattispecie.
Andava inoltre escluso che l'apparecchiatura verificata potesse ricadere sotto la disciplina della Direttiva CE/2000/31 sul commercio elettronico. Tale Direttiva definiva regole a favore dei prestatori di servizi delle società di informazione al fine di eliminare gli ostacoli alla circolazione di tali servizi nell'ambito della U.E., in particolare per ciò che concerneva il commercio elettronico nel mercato interno. In merito allo specifico settore dei giochi, la Direttiva aveva espressamente escluso dal proprio ambito di applicazione i giochi intesi come “giochi d'azzardo che implicavano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse”. Era evidente che, laddove queste apparecchiature permettevano l'esecuzione di giochi da casinò, non potevano, in alcun modo, essere assimilate a quelle che consentivano solo i giochi promozionali previsti dalla Direttiva 2000/31/CE.
Quanto alla violazione concernente l'installazione all'interno dell'esercizio commerciale di un apparecchio elettronico a led luminosi rotanti ad alea programmata sprovvisto di titoli autorizzatori e non conforme agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'art.110, commi 6 e 7 del TULPS, rilevava come l'apparecchio in questione risultasse manifestamente irregolare. Esso presentava la schermata di un gioco da intrattenimento con funzionamento a rulli virtuali e ad alea programmata, simulando quindi il funzionamento tipico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del (cosiddette slot machine). Le tipologie di gioco riprodotte, infatti, CP_6 consentivano l'accumulo di punti da utilizzare per il prolungamento o la ripetizione della partita e, infine, erano ad alea programmata con percentuali di vincita predefinite a prescindere dall'abilità del giocatore, che risultava essere nulla, essendo l'esito di ogni partita predeterminato a priori dal software di programmazione delle stesse macchine. In ogni caso, l'art. 3 del Decreto Direttoriale n.133/UDG dell'8/11/2005 vietava espressamente i rulli virtuali atti a visualizzare le varie fasi di gioco, mentre all'art. 3, comma 1 lettera b) disponeva che gli stessi dovevano prevedere modalità di gioco basate esclusivamente sull'abilità del giocatore.
In definitiva, non poteva dubitarsi della correttezza della sentenza di prime cure, la quale, riconoscendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, non aveva fatto altro che interpretare ed applicare la disciplina di riferimento, ponendosi totalmente in linea con l' orientamento giurisprudenziale in materia.
Procedutasi alla discussione, all'odierna udienza del 19 marzo 2025, la causa, posta in decisione, veniva decisa come da allegato dispositivo del quale si dava lettura.
Va preliminarmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Controparte_1
.
[...]
Invero nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione è la sola parte passivamente legittimata ( Cass.n. 12742 del 30/05/2007) .
Consegue che l'unica legittima passiva, nella fattispecie in esame, è l' Controparte_3
, sede di LE.
[...] Controparte_5 17
E' da premettere, in punto di fatto, che dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza CP_1 di è emerso che i militari recatisi il 2 dicembre 2014 presso l'esercizio commerciale denominato
“BAR PIPER” sito in Niscemi (CL) in via Salvatore Noto n. 18 gestito da accertavano CP_7 all'atto dell'accesso, alle ore 10.30 ,la presenza di n. 4 apparecchi da intrattenimento comma 6A (accesi e funzionanti), di n. 2 apparecchi videoterminali (di cui uno acceso e funzionante ed uno spento) e di n. 1 apparecchio a “led rotanti”, nonché la presenza di n. 1 avventore intento al gioco e di n. 2 avventori spettatori.
Veniva constatata, all'interno del locale in argomento, la presenza di n. 4 (quattro) apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) il cui numero - riguardo dell'area di CP_6 somministrazione del locale corrispondente a mq. 35 e alla tipologia di esercizio - risultava conforme alle regole indicate nella tabella di cui all'art. 4 del Decreto Direttoriale n. 2011/30011/giochi/UD del 27.07.2011.
Gli apparecchi da intrattenimento presenti nell'esercizio risultano identificati dai seguenti codici:
1. HN01947616M, (nome commerciale: FAR WEST LCD), collegato alla rete telematica dell' munito di Nulla Osta di messa in Esercizio e munito di Nulla Osta di Distribuzione CP_9 apposti in copia originale;
2. MN03401806D, (nome commerciale: ) collegato alla rete dell' Controparte_15 CP_16 munito Nulla Osta di messa in Esercizio e munito di Nulla Osta di Distribuzione, apposti CP_9 in copia originale;
3. IN01993447K (nome commerciale: GENIO FOWL PLAY 2) collegato alla rete telematica dell' munito di Nulla Osta di messa in Esercizio e munito di Nulla Osta di Distribuzione, CP_9 apposti in copia originale;
4. KN03018672W, (nome commerciale: 2), collegato alla rete telematica CP_17 deil'A.A.M.S., munito di Nulla Osta di messa in Esercizio e munito di Nulla Osta di Distribuzione, apposti in copia originale.
Contr L' comunicava che gli apparecchi identificati con i suesposti codici risultavano tutti installati presso la ditta , sita a Niscemi in via Salvatore Noto n, 18, e che gli stessi risultavano CP_7 essere in normale esercizio e registravano il regolare incremento dei contatori di gioco;
gli stessi risultavano inoltre regolarmente collegati alla rete telematica gestita dal concessionario
[...]
, con sede legale a Roma, via della Maglianella n. 75/E - partita IVA Controparte_19
(telef. 06.66661); gli apparecchi sopra elencati risultavano essere di proprietà del P.IVA_3 gestore (partita IVA ), con sede legale a Niscemi (CL) Controparte_8 P.IVA_4 in via Paolo Borsellino n. 62.
Veniva constatata all'interno del suddetto locale, l'installazione e messa a disposizione dei clienti, di n. 1 apparecchio videoterminale in funzione, collegato alla rete elettrica e alla rete telematica internet, privo di dati identificativi il quale consentiva di effettuare una serie di giochi cosiddetti “da casinò”, a distanza in modalità Online.
I militari contestavano al la violazione dell'art. 110 comma 9 lettera f-bis del TULPS in quanto CP_7 consentiva all'interno dell'esercizio offerta di gioco on line attraverso l'installazione di n. 1 (uno) apparecchio videoterminale riconducibile alla categoria prevista dall'art. 110 comma 6 lettera b) del 18
T.U.L.P.S. in assenza della prevista autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS e, pertanto, con separato atto procedevano alla comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica;
a richiesta dei verbalizzanti, il dichiarava che l'apparecchio vìdeoterminale in CP_7 argomento era stato fornito dalla ditta con sede legale a Niscemi Parte_2 Parte_1 in via Paolo Borsellino n. 62.
In data 9 dicembre 2014 lo stesso verbale con le violazioni indicate veniva notificato alla , Parte_1
I militari procedevano ad effettuare, nei confronti del suddetto apparecchio - che al momento dell'accesso era acceso e non utilizzato da alcun avventore- qualificabile quale “apparecchio videoterminale”, in difformità a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'art. 110 co. 6 lettera b) del TULPS, delle verifiche dalle quali risultava che si trattava di apparecchio da gioco collegato a un server esterno, tramite rete telematica, che consentiva l'accesso alla piattaforma di gioco PLAYNETISLAND e che era idoneo ad accedere ad una apposita sezione denominata “GAMES” contenente a sua volta ulteriori 4 sotto-sezioni di gioco denominate: “ SL ” (contenente i giochi Knight of RO, OLen HA, Seven PA, KI RT, OLen BA, El BR, Magic EF, The HO RM, The RE DR),” LO ” (contenente i giochi TE Island, Wild ES Story, TH KH NS OL, Seven TY LO, DI Cave 2, OS Treasure, A's pedarì, The Wizard, Paradise Club Pro, Soccer Champ, Woods of Magic, Maya Adventures), “ VIDEOPOKER ” (contenente i giochi Streep Poker, VP OS, Magic 2000, Join thè Irish, The IA Heaven, Classic Videopoker, IT and EY, Love WI, The Classic Slot, Hot Nights) e “ TABLE GAMES ” (contenente i giochi Roulette 2D Pro 0.10.10, Roulette 2D Pro 5100, Roulette 3D 0.10-10, Roulette 3D 1-100, Black Jack, , . Persona_1 Per_1
L'apparecchio risultava costituito da un apparato video sul quale venivano visualizzate le immagini e sistema touch screen utile al giocatore per l'interazione; non conteneva al suo interno il software di gioco;
consentiva l'accesso ai suddetti giochi da casinò, attraverso:
1) l'inserimento o il possesso di una scheda con dispositivo per la memorizzazione (banda magnetica o chip) delle chiavi di accesso;
2) l'inserimento, tramite touch screen dedicato, di chiavi di accesso (codice utente e password).
L'apparecchio era dotato di un dispositivo per l'inserimento di banconote in apposito vano riservato alla loro raccolta .
Veniva constatato all'interno dell'esercizio oggetto di verifica, installato e funzionante, n. 1 apparecchio elettronico (distributore automatico di chewing gum) a led luminosi rotanti ad alea programmata, sprovvisto di titoli autorizzatori e non conforme agli apparecchi da intrattenimento previsti dall' art. 10 comma 6 e 7 TULPS.
L'apparecchio a “LED ROTANTI” risultava totalmente ad alea programmata con percentuali di vincita predefinite, a prescindere dall'abilità del giocatore che quindi risultava nulla, essendo l'esito di ogni partita predeterminato a priori dai software di programmazione della stessa macchina.
I militari esponevano che si trattava di apparecchi nei quali il giocatore non esprimeva la propria abilità fisica, mentale o strategica così come invece era richiesto dal comma 7 lett. a) dell'art. 110 del TULPS. Infatti dissimulavano un apparecchio da intrattenimento riferito ad “apparecchi e congegni elettromeccanici che distribuivano direttamente o immediatamente dopo la conclusione della partita 19
premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica”, che prevedeva che il giocatore esprimesse la sua abilità fisica, mentale o strategica: infatti all'inserimento delle monete il giocatore non riusciva ad influenzare in alcun modo con la propria abilità l'esito della partita ed inoltre accumulava punteggi tramutabili in nuovi crediti per eventuali nuove partite e non erogava nessun “ chewing gum
”. Inoltre questi tipi di apparecchi risultavano sprovvisti di nulla osta per la distribuzione e per la messa in esercizio.
A richiesta dei verbalizzanti il dichiarava che l'apparecchio sopra indicato era stato CP_7 fornito dalla ditta con sede legale a Niscemi in via paolo Borsellino Parte_3
n. 62 (p. IVA . P.IVA_4
Precisavano i militari che all'atto del controllo non venivano trovati all'interno dell'apparecchio i relativi “chewing gum”.
Dall' ordinanza ingiunzione n. 90017 del 12 dicembre 2016 dell'
[...]
si rileva che erano state contestate alla le seguenti Controparte_20 Parte_1 violazioni:
1) Violazione dell'art. 88 del T,U.L.P.S., derivante dall'avere raccolto scommesse di gioco, nell'esercizio commerciale di cui alle premesse, senza essere in possesso della prescritta licenza di P.S. rilasciata dai Questore (licenza di P.S. di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
2) Violazione dell'art 110. comma 9. lettera f - bis) del in quanto installava e consentiva CP_6
l'uso al pubblico, nei locali dell'esercizio commerciale di cui alle premesse, i seguenti Apparecchi da intrattenimento di cui all'Articolo 110, comma 6, lettera a) del CP_6
- a) Apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.LP.S,, con codice identificativo n° , collegato alla rete telematica dell' munito di Nulla Osta NumeroDi_1 CP_9 di Distribuzione e per la Messa in Esercizio regolarmente apposti, di proprietà della ditta
[...]
” con sede in Niscemi (CL), nella Via Paolo Borsellino n° 62; Controparte_8
- b) Apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., con codice identificativo n° MN03401806D, collegato alla rete telematica deH'A.A.M.S., munito di Nulla Osta di Distribuzione e per la Messa in esercizio regolarmente apposti, di proprietà della ditta
[...]
” con sede in Niscemi (CL), nella Via Paolo Borsellino n“ 62; Controparte_8
c) Apparecchio da intrattenimento di cui all'ail. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., con codice identificativo n° IN01993447K collegato alla rete telematica dell' munito di Nulla Osta di CP_9
Distribuzione e per la Messa in esercizio regolarmente apposti, di proprietà dellia ditta
[...]
” con sede in Niscemi (CL), nella Via Paolo Borsellino n” 62; Controparte_8
d) Apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., con codice identificativo n. , collegato alla rete telematica dell' munito di Nulla Osta NumeroDi_2 CP_9 di Distribuzione e per la Messa in esercizio regolarmente apposti, di proprietà della ditta
[...]
” con sede in Niscemi (CL), nella Via Paolo Borsellino n° 62; Controparte_21
3) Violazione dell'art 110. comma 9. lettera f-ter) del derivante dall'installazione di n° 1 CP_6
Apparecchio videoterminale di proprietà della ditta ” con sede in Controparte_8
Niscemi (CL), nella Via Paolo Borsellino n® 62, non rispondente alle caratteristiche e alle 20
prescrizioni indicate nell'art. 110, comma 6, lettera b) del e nelle disposizioni di legge e CP_6 amministrative di detta disposizione;
4) Violazione dell'art 110, comma 9. lettera c) del T.U.L.P.S.. n, 1 Apparecchio da intrattenimento a led rotanti ad alea programmata, sprovvisto di titoli autorizzatori e non conforme alla normativa in vigore in quanto non riconducibile a nessuna tipologia di giochi leciti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S..
Veniva quindi comminata alla con la suesposta ordinanza ingiunzione : la sanzione Parte_1 pecuniaria (relativa al punto 2), di cui all'Articolo 110, comma 9, lettera f- bis) del T.U.L.P.S. di €
3.000,00 (Euro Tremila/00) per ciascun Apparecchio installato, per un totale, di € 12.000,00 (Euro Dodicimila/00), inerente alla violazione derivante dall'Installazione di n. 4 (Quattro) Apparecchi da intrattenimento, di cui al comma 6, lettera a) dell'art. 110 del T.U.L.P.S., in esercizio sprovvisto di autorizzazione di cui all'Articolo 88 del T.U.L.P.S. e di concessione (relativamente ai CP_9 punto 3), la sanzione pecuniarìa dì € 5.000,00 (Euro Cinquemìla/00) per ciascun Apparecchio installato, per un totale, (riferito a n° 1 Apparecchio videoterminale),di € 5.000,00 (Euro Cinquemila/00), per quanto riguardava la violazione dell'Articolo 110 comma 9 lett.f-ter del T.U.L.P.S., (in quanto consentiva raccolta di gioco a distanza, tramite l'accesso alla piattaforma di gioco del Bookmaker estero “Playnetisland); (relativamente al punto 4), la sanzione pecuniaria di €
4.000,00 (Euro Quattromila/00) per ciascun apparecchio, per l'installazione di n. 1 Apparecchio da intrattenimento a led rotanti, non riconducibile a nessuna tipologia di giochi leciti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S.,più € 8,75 (Euro Otto/75) per spese di notifica del presente atto, per un totale complessivo di € 21.008,75 (Euro Ventunomi1aotto/75).
Con il primo motivo di appello afferma l'appellante che erroneamente il primo giudice ha ritenuto sussistente la Violazione di cui all'art 110. comma 9. lettera f - bis) del T.U.L.P.S. per l'installazione nel locale del dei 4 apparati in precedenza indicati. CP_7
CP_1 Si osserva innanzitutto che i militari della Guardia di Finanza di con il processo verbale di Contr constatazione in precedenza citato hanno accertato che l' ha loro comunicato che i quatto apparecchi in precedenza indicati risultavano tutti installati presso i suoi locali e che gli stessi risultavano essere in normale esercizio e registravano il regolare incremento dei contatori di gioco;
detti apparecchi risultavano inoltre regolarmente collegati alla rete telematica gestita dal concessionario - , con sede legale a Roma, via della Maglianella n. 75/E Controparte_19
.
Veniva tuttavia constatata all'interno del suddetto locale, l'installazione e messa a disposizione dei clienti, di n. 1 apparecchio videoterminale in funzione, collegato alla rete elettrica e alla rete telematica internet, privo di dati identificativi il quale consentiva di effettuare una serie di giochi cosiddetti “da casinò”, a distanza in modalità Online.
Dalle verifiche effettuate dai militari emergeva che tale apparecchio - che al momento dell'accesso era acceso e non utilizzato da alcun avventore- qualificabile quale “apparecchio videoterminale”, in difformità a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'art. 110 co. 6 lettera b) del TULPS, era un apparecchio da gioco collegato a un server esterno, tramite rete telematica, che consentiva l'accesso alla piattaforma di gioco PLAYNETISLAND e che era idoneo ad accedere ad una apposita sezione denominata “GAMES” contenente a sua volta ulteriori 4 sotto-sezioni di gioco denominate: “ 21
SL ” (contenente i giochi Knight of RO, OLen HA, Seven PA, KI RT, OLen BA, El BR, Magic EF, The HO RM, The RE DR),” LO ” (contenente i giochi TE Island, Wild ES Story, TH KH NS OL, Seven TY LO, DI Cave 2, OS Treasure, A's pedarì, The Wizard, Paradise Club Pro, Soccer Champ, Woods of Magic, Maya Adventures), “ VIDEOPOKER ” (contenente i giochi Streep Poker, VP OS, Magic 2000, Join thè Irish, The IA Heaven, Classic Videopoker, IT and EY, Love WI, The Classic Slot, Hot Nights) e “ TABLE GAMES ” (contenente i giochi Roulette 2D Pro 0.10.10, Roulette 2D Pro 5100, Roulette 3D 0.10-10, Roulette 3D 1-100, Black Jack,
, . Persona_1 Per_1
L'apparecchio risultava costituito da un apparato video sul quale venivano visualizzate le immagini e sistema touch screen utile al giocatore per l'interazione; non conteneva al suo interno il software di gioco;
consentiva l'accesso ai suddetti giochi da casinò, attraverso:
1) l'inserimento o il possesso di una scheda con dispositivo per la memorizzazione (banda magnetica o chip) delle chiavi di accesso;
2) l'inserimento, tramite touch screen dedicato, di chiavi di accesso (codice utente e password).
L'apparecchio era dotato di un dispositivo per l'inserimento di banconote in apposito vano riservato alla loro raccolta .
E' pacifico che, in tema di prove, l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (Cass. n. 12386 del 25/05/2006). Pertanto, il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. n. 22662 del 9/9/2008). Neppure fanno fede fino a querela di falso gli apprezzamenti o le valutazioni del verbalizzante che ricadono nell'ambito delle prove critiche ed offrono materiale indiziario superabile con prove contrarie di qualsiasi tipo dalle altre parti, ivi comprese quelle riferentisi a circostanze di fatto che, pur percepite dal pubblico ufficiale, siano filtrate attraverso una sua personale valutazione (Cass. n. 2734 del 25/02/2002 ).
Nella specie, quindi, il processo verbale della Guardia di Finanza, in precedenza menzionato, fa indubbiamente fede fino a querela di falso che l'apparecchio in questione consentiva l'accesso a giochi da casinò.
E' evidente quindi che – contrariamente a quanto affermato dall'appellante- con il terminale in questione veniva esercitato il gioco d'azzardo e non dei giochi di abilità e di sorte presenti sul sito che non comportavano il pagamento di poste pecuniarie.
Dalle suesposte considerazioni consegue l'irrilevanza della richiesta perizia da compiersi sugli apparecchi in oggetto stante che il loro collegamento, mediante rete telematica, con società che gestiva il gioco d'azzardo è circostanza incontestabile risultando dall'atto pubblico fidefacente fino a querela di falso. 22
Sotto altro profilo va poi osservato che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato nel recente arresto giurisprudenziale n. 8694 del 2023 che “ l'art. 110, comma 9 prevede che chiunque, CP_6 sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 Euro per ciascun apparecchio.
L'art. 86, comma 1 T.U.L.P.S. prevede la licenza di polizia per l'apertura di una serie di esercizi commerciali, tra cui anche i bar, gli esercizi di vendita al minuto di vino ed altre bevande anche non alcoliche e le sale pubbliche adibite ai giochi leciti. Il comma 4 prevede invece che la licenza di polizia sia necessaria, relativamente agli apparecchi e ai congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7 T.U.L.P.S., per la loro produzione o importazione (lett. a), per la loro distribuzione e gestione (lett. b) e per la loro installazione in locali commerciali diversi da quelli già in possesso di licenza di polizia di cui al comma 1 (lett. c). Il possesso della licenza di polizia per l'apertura di un bar, quindi, rende superfluo l'ottenimento di una ulteriore licenza analoga per l'installazione di apparati di ricezione delle scommesse.
L'art. 88 T.U.L.P.S. prevede invece che la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di o di altri enti ai quali la CP_22 legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonchè a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. La norma si riferisce, dunque, alla licenza di esercizio delle scommesse, che è diversa da quella prevista per l'apertura di locali pubblici o aperti al pubblico.
Ne deriva che il possesso della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S., per l'apertura di un bar - tabacchi, non è sufficiente per installare in detto locale apparati di accettazione di scommesse, essendo necessaria anche l'ulteriore licenza prevista, per tale ultima specifica attività, dall'art. 88 T.U.L.P.S. Quanto sopra, alla luce del diverso ambito merceologico e commerciale in cui si collocano le due attività, rispettivamente di rivendita di bar - tabacchi e di accettazione di scommesse su eventi sportive
”.
Le suesposte considerazioni vanno integralmente condivise.
Poiché nell'attività in questione venivano raccolte scommesse in assenza sia della concessione governativa che della licenza ex art. 88, di conseguenza, anche l a presenza di apparecchi da intrattenimento era illecita, sussistendo dunque, nella fattispecie in esame, la violazione di cui all'art.110 del comma 9, lettera f-bis del TULPS. La sanzione per i quattro apparecchi di intrattenimento è stata emessa legittimamente non per il tipo di apparecchi rinvenuti all'interno dell'attività commerciale, ma perché in quel locale si raccoglievano scommesse in assenza della prescritta licenza ex art. 88 del TULPS.
Va poi osservato, che la circostanza che, successivamente all'accertamento ( sul quale si fondava l'ordinanza ingiunzione impugnata), non risulta intervenuta alcuna sentenza definitiva nei confronti del per il reato di esercizio di scommesse illegittime per aver abusivamente svolto l'attività CP_7 di gioco senza il prescritto titolo di P.S. ex art. 88 TULPS, in violazione della legge 401/1989, è del tutto irrilevante. 23
Correttamente, infatti, l'Agenzia ha accertato che l'ipotesi di reato di cui all'art. 4, comma 1 e 4 bis, della L. n. 401/89, che andava accertato dal giudice penale, riguardava esclusivamente l'organizzazione abusiva del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici all'interno dell'esercizio commerciale, senza autorizzazione dello Stato o di altro Ente Concessionario.
La competenza dell' era invece diretta a contestare, ai sensi dell'art. 110, comma 9 lettera f- CP_3 bis T.U.L.P.S., l'installazione di apparecchi all'interno del bar dove si svolgevano contemporaneamente scommesse senza titoli autorizzatori.
Per integrare la condotta punita dall'art. 110, comma 9 lett. f-bis era pertanto sufficiente che, di fatto, fosse stata esercitata una raccolta scommesse in assenza di licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S., come nel caso di specie.
Tenuto conto di quanto suesposto, va rigettato il primo motivo di appello.
Il secondo motivo concernente la pretesa illegittimità della sanzione applicata per la presenza di un apparecchio videoterminale rinvenuto nel bar Piper che era collegato alla piattaforma di gioco del bookmaker “Playnetisland” è pure infondato.
Invero i militari operanti hanno accertato che da detto apparecchio era possibile accedere a giochi vietati (quali poker, roulette ecc.) o attraverso l'inserimento di una scheda con dispositivo per la memorizzazione delle chiavi di accesso o attraverso l'inserimento, tramite touch screen dedicato, di chiavi di accesso ed era inoltre dotato di un dispositivo per inserire denaro (vedi pagg. 5 e 6 del verbale).
Come correttamente rilevato dall'Amministrazione finanziaria i verificatori non si sono limitati a esprimere opinioni personali, ma all'effettivo riscontro dei fatti, appurando che, in realtà, non si trattava di una semplice postazione telematica destinata all'e-commerce, ma di un vero e proprio apparecchio da intrattenimento, privo però delle caratteristiche di liceità previste dalla normativa e privo dei titoli autorizzatori rilasciati dall' Controparte_3
E' evidente, infatti, che il videoterminale rinvenuto sembrava solo in apparenza una postazione internet a mezzo della quale porre in essere attività di genere innocuo e commercialmente neutre, ossia i c.d. giochi promozionali, ma, in realtà, vuoi tramite l'inserimento di denaro, vuoi tramite l'acquisto di schede munite di chip, consentiva di accedere a un collegamento internet predeterminato su sito dedicato a giochi aleatori tipici degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lett. b) del TULPS.
Come in precedenza esposto, il processo verbale elevato dalla Guardia di Finanza – Compagnia di CP_1 costituisce atto pubblico e fa piena prova di quanto ivi accertato essendosi basato l'accertamento su diretta percezione del pubblico ufficiale e non essendo stata proposta querela di falso, risultava inattaccabile quanto accertato ictu oculi dagli ufficiali verbalizzanti.
La tesi dell'appellante - che tenta di collocare l'apparecchio in esame nell'ambito della legalità riconducendolo sotto la disciplina della Direttiva CE/2000/31 sul commercio elettronico, asserendo che i giochi proposti erano giochi di tipo promozionale- appare infondata essendo in contrasto con quanto emerge dagli accertamenti descritti nel verbale di constatazione della Guardia di Finanza che- come in precedenza esposto –è dotato di efficacia fidefacente contestabile soltanto con querela di falso. 24
Il richiamo effettuato dall'appellante alla direttiva CE 31/2000, recepita dallo Stato italiano con D. Lgs. n. 70 del 9/4/2003 - che definiva regole a favore dei prestatori di servizi delle società di informazione al fine di eliminare gli ostacoli alla circolazione di tali servizi nell'ambito della U.E., in particolare per ciò che concerneva il commercio elettronico nel mercato interno- è peraltro del tutto improprio stante che essa espressamente esclude dal proprio campo di applicazione i giochi intesi come “giochi d'azzardo che implicavano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse”.
Era evidente quindi che l'apparecchiatura in esame, permettendo l'esecuzione di giochi da casinò, non può in alcun modo essere assimilata a quelle che consentono solo i giochi promozionali previsti dalla Direttiva 2000/31/CE.
Poichè il computer in oggetto non rispondeva alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b) dell'art. 110 del TULPS e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione correttamente, pertanto, l'appellante, proprietaria dell'apparecchiatura, è stata sanzionata ai sensi dell'art. 110, comma 9, lett. f-ter del T.U.L.P.S.
Le suesposte considerazioni inducono a rigettare la richiesta di espletare una apposita perizia sull' apparecchio de quo al fine di accertare la possibilità di ricondurre il richiamato apparecchio alla categoria dei giochi promozionali non rilevandosene l'utilità..
Per quanto attiene il terzo motivo di appello concernente il rinvenimento all'interno dell'esercizio oggetto di verifica di un apparecchio elettronico a led luminosi rotanti ad alea programmata sprovvisto di titoli autorizzatori e non conforme agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS si osserva che dal verbale di accertamento risulta che l'apparecchio sopracitato era irregolare, in quanto non rispondente alle caratteristiche degli apparecchi per il gioco lecito e non ascrivibile ad alcuna delle categorie previste dalla legge.
Lo stesso presentava la schermata di un gioco da intrattenimento con funzionamento a rulli virtuali e ad alea programmata, simulando quindi il funzionamento tipico degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del (cosiddette slot machine). Le tipologie di gioco CP_6 riprodotte consentivano l'accumulo di punti da utilizzare per il prolungamento o la ripetizione della partita e, infine, erano ad alea programmata con percentuali di vincita predefinite a prescindere dall'abilità del giocatore, che risultava essere nulla, essendo l'esito di ogni partita predeterminato a priori dal software di programmazione delle stesse macchine.
In ogni caso, l'art. 3 del Decreto Direttoriale n. 133/UDG dell'8/11/2005 vietava espressamente i rulli virtuali atti a visualizzare le varie fasi di gioco, mentre l'art. 3, comma 1, lettera b) disponeva che gli stessi devono prevedere modalità di gioco basate esclusivamente sull'abilità del giocatore.
Correttamente quindi l'amministrazione finanziaria ha rilevato che era ineccepibile l'applicazione della sanzione di cui al comma 9 lettera c) dell'art. 110 del TULPS che, testualmente, recita:
“chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed 25
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.
Per le suesposte considerazioni appare irrilevante il compimento di una consulenza tecnica sull'apparecchio in oggetto al fine di determinare l'esatto funzionamento e le caratteristiche tecniche dell'apparecchio de quo.
Va quindi rigettato il terzo motivo di appello.
Né può dubitarsi della sussistenza della responsabilità della , proprietaria degli apparecchi Parte_1 in questione. Invero, come correttamente sostenuto dall'Amministrazione convenuta, la responsabilità sulla regolare tenuta degli apparecchi da gioco, in presenza di un'attività relativa alla raccolta scommesse (peraltro illegale), ricadeva sia sul gestore che sul proprietario degli apparecchi: quest'ultimo, in particolare, era tenuto, fino alla dismissione degli apparecchi, a vigilare sul rispetto della normativa in materia.
E' evidente come la condotta sanzionata appariva indiscutibilmente integrata in capo alla Parte_1 nel caso di specie, attesa la sussistenza di due elementi oggettivi: l'installazione illegittima degli apparecchi e l'esercizio di raccolta scommesse senza licenza di polizia.
Tenuto conto della particolare complessità giuridica di talune questioni trattate e dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, dichiara il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_1
Rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, avverso la sentenza resa in data 15 ottobre 2019 dal Controparte_13
Tribunale di LE.
Compensa tra le parti le spese del grado del giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R. 115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in LE nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 2 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente