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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G 10469/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 09/04/2025
Per la parte attrice è comparso l'avv. ALBERTO GRASSO per delega dell'avv.
ALESSANDRO GULLO;
Per la parte convenuta è comparso l'avv. DAVIDE NEGRETTI;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa ed insistono nelle difese svolte.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10469 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentate pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO GULLO e dall'avv. MARIANNA CAPIZZI per procura in atti attrice
e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. DAVIDE CUOMO, dall'avv. MAURO DI PACE e dall'avv.
DAVIDE NEGRETTI per procura in atti convenuto
Oggetto: appalto.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29.7.2021 ha convenuto in giudizio il Parte_1
esponendo di essere creditrice della somma pari a € 135.504,44, oltre Controparte_1
pagina 2 di 8 interessi, quale debito relativo all'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come da contratto n. rep.
1179, sottoscritto in data 2.10.2015 e prorogato nel tempo e ha chiesto la condanna del al pagamento della predetta somma, oltre interessi. CP_1
Ha basato la sua pretesa sulla disposizione contenuta nell'art. 17 del capitolato speciale d'appalto allegato al contratto, secondo l'elaborato approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 346 del 3.12.2014, rubricato “Variazioni quali-quantitative del servizio” per il quale, al penultimo e ultimo comma, è previsto che “i corrispettivi conseguenti alle variazioni quali- quantitative saranno determinati sulla base dei costi di una dettagliata analisi di mercato condotta con principi analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi contrattuali e concordata fra le parti. Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i rifiuti differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate dall'Ente appaltante nel presente Capitolato, che comportino variazioni di distanze, i relativi maggiori o minori costi saranno determinati applicando il parametro di riferimento pari a € 0,15 per ogni tonnellata e per ogni chilometro;
a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara”.
Ha dichiarato che, sebbene inizialmente il conferimento dei rifiuti indifferenziati dovesse avvenire presso la discarica gestita da sita a TT T'TA, confinante CP_2 con il Comune di , in seguito, il Dipartimento Regionale dei Rifiuti e dell'Acqua, con CP_1 decreto del Dirigente Generale n. 1974 del 2.12.2016, aveva individuato, quale sito di smaltimento, la discarica di Lentini, sita in Contrada Grotta San Giorgio, gestita da
[...]
variando così il punto di raccolta, collocato a una distanza stradale di 22 chilometri CP_3 più lontana dal precedente sito.
Ha precisato che il , con determina n. 71 del 18.12.2017, le aveva Controparte_1 liquidato la somma di € 53.690,00, quale maggiore onere di conferimento, per il periodo dal
2016 sino al mese di novembre 2017.
L'attrice ha contestato la predetta quantificazione, in quanto, a suo dire, per “distanza” doveva intendersi il tragitto necessario per raggiungere il nuovo sito di smaltimento, comprensivo sia del viaggio di andata sia del viaggio di ritorno previsto per il rientro del pagina 3 di 8 mezzo di trasporto presso l'autoparco. Dunque, il calcolo si sarebbe dovuto effettuare per 44 chilometri.
Con comparsa di risposta, depositata il 19.11.2021, si è costituito in giudizio il CP_1
contestando la domanda.
[...]
Il convenuto ha ritenuto l'erroneità dell'interpretazione dell'articolo 17 del capitolato, come operata dall'appaltatrice; a suo avviso per “distanza” doveva intendersi la differenza chilometrica tra due luoghi, ovvero tra il punto di raccolta originario e la nuova discarica.
Ha eccepito la carenza di prova dei maggiori costi asseritamente sopportati dall'attrice, vista la generica quantificazione degli stessi, non fondata su parametri oggettivamente verificabili.
Alla prima udienza del 14.12.2021, sostituita dal deposito di note, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e all'udienza del 20.4.2022 la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29.11.2022, poi differita all'udienza del
30.11.2022, anch'essa sostituita da note, alla quale la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza dell'8.2.2023.
Sono seguiti taluni rinvii per la mancanza del giudice titolare;
infine, all'udienza del
18.9.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, nelle more subentrato nella gestione del ruolo, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata nuovamente rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., dapprima all'udienza del 20.11.2024, e poi all'udienza del 9.4.2025, alla quale viene decisa.
Le domande vanno rigettate.
L'interpretazione offerta da dell'art. 17 del capitolato speciale di appalto è da Parte_1 ritenersi non conforme ai canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 ss. c.c..
In base ai canoni legali di ermeneutica contrattuale, le clausole del contratto vanno inquadrate secondo una ricostruzione che tenga conto sia dell'intenzione delle parti che del loro tenore letterale, alla luce dell'intero contesto negoziale, dovendosi raffrontare tra loro le frasi e le parole che compongono l'accordo, al fine di chiarirne il significato.
pagina 4 di 8 Segnatamente, come chiarito dalla Suprema Corte, “L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile. (cfr. Cass. 22.8.2019, n. 21576; n. 10967/2023). Inoltre, Alla luce del principio enunciato dall'art. 1363 c.c., il giudice non può, nella interpretazione dei contratti arrestarsi ad una considerazione "atomistica" delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", poiché anche questo va necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armonica unità e concordanza (C. Cass. 30.1.2018, n. 2267).
L'esegesi delle norme contrattuali passa anche attraverso i criteri di interpretazione soggettiva, ovverosia dei canoni di interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e di interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. “volti, rispettivamente, a consentire
l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere – mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse – interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 8940 del 4.4.2024).
In particolare, il canone della buona fede si sostanzia nel “non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte contrattuale” (ex multis, Cass., Sez. III,
n. 6675 del 19.3.2018; Cass., Sez. III, n. 11295 del 23.5.2011) e, così, tra i diversi significati di una clausola deve essere scelto quello più prevedibile e determinabile, attraverso un giudizio ex ante, corrispondente allo scopo concreto perseguito dai contraenti, particolarmente, nell'ambito dei contratti pubblici (cfr. TAR Milano, Sez I, sentenza n. 1400 del 5.6.2023).
Ciò posto, l'art. 17 del CSA, rubricato “Variazioni quali-quantitative del servizio”, testualmente prevede: “Per tutta la durata dell'appalto l'amministrazione appaltante può richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l'integrazione o la modifica degli stessi per:
pagina 5 di 8 - adeguamento a disposizioni obbligatorie di Legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o adottate durante il corso di validità del contratto di appalto;
- successive necessità e/o esigenze di razionalizzazione e/o estensione dei servizi.
Il gestore potrà inoltre proporre all'Amministrazione appaltante, che si riserva comunque ogni decisione al riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed al loro miglioramento.
I corrispettivi conseguenti alle variazioni quali-quantitative saranno determinati sulla base dei costi di una dettagliata analisi di mercato condotta con principi analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi contrattuali e concordata fra le parti.
Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i rifiuti differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate dall'Ente appaltante nel presente Capitolato, che comportino variazioni di distanze, i relativi maggiori o minori costi saranno determinati applicando il parametro di riferimento pari ad € 0,15 per ogni tonnellata e per ogni chilometro;
a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara”.
Sia l'interpretazione letterale, sia l'interpretazione logico-sistematica del contratto portano a ritenere la corretta applicazione dello stesso da parte del CP_1
Innanzitutto, con il termine “distanza” deve intendersi lo spazio tra due diversi luoghi, ovvero, nel caso di specie, la differenza chilometrica che il nuovo punto di raccolta ha rispetto al sito inizialmente individuato nel contratto di appalto.
Inoltre, la struttura della disposizione, che applica il parametro di riferimento di € 0,15 per chilometro e per tonnellata, conferma la predetta interpretazione, basata sulla differenza chilometrica, e non anche sul percorso effettuato.
Diversamente opinando, ovvero ove si ritenesse che per “distanza” le parti avessero voluto intendere il percorso effettuato, il parametro di riferimento si sarebbe dovuto calcolare in misura differente per l'andata e per il ritorno, considerando che il mezzo trasportatore, per il viaggio di ritorno, avrebbe avuto un peso diverso.
pagina 6 di 8 Ragionevolmente, dunque, in contratto è stato indicato un parametro onnicomprensivo, commisurato alla differenza chilometrica tra i siti di raccolta, e non al percorso seguito dal mezzo (vuoto/pieno).
Detta interpretazione, del resto, si rivela conforme anche ai criteri di cui agli artt. 1366 ss.
c.c..
Invero, le parti, con la clausola in esame, hanno voluto riconoscere all'appaltatrice un compenso ulteriore per il caso di modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i rifiuti differenziati e/o indifferenziati, rispetto a quelli indicati inizialmente dall'ente, ritenendo idonea a tal fine una quantificazione basata sulla differenza chilometrica, come sopra esposto.
Anche secondo il canone della buona fede ex art. 1366 c.c., risulta ragionevole l'interpretazione indicata, tenuto conto che la stessa contempera l'esigenza di ristoro dell'appaltatrice con l'esigenza di prevedibilità della spesa del CP_1
Non essendo contestato che la discarica di TT T'TA risulta avere una distanza ulteriore di 22 chilometri rispetto all'originaria discarica di Lentini, la quantificazione operata dal risulta corretta, dovendosi rigettare le domande dell'attrice volte ad ottenere CP_1 ulteriori somme a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come per legge, e dunque va Parte_1 condannata al pagamento in favore del convenuto delle spese, liquidate, ai sensi dell'art. 9
D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (fino a € 260.001,00, parametri compresi tra i minimi e i medi, in considerazione della effettiva complessità della controversia e dell'attività processuale espletata) nel seguente modo: € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 8.200,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 10469/2021, vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice) e il Parte_1 CP_1
pagina 7 di 8 in persona del Sindaco pro tempore (convenuta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, CP_1 eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che Parte_1
liquida in € 8.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania il 09/04/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 8 di 8