TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 351
TAR
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimazione passiva dell'INPS

    L'eccezione è infondata in quanto l'INPS è l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita, indipendentemente dalla competenza dell'amministrazione datrice di lavoro nella predisposizione del prospetto di liquidazione.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese economiche

    L'eccezione di prescrizione è infondata. Il termine di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. L'INPS non ha fornito prova della data di invio o consegna al ricorrente dell'ultimo ordinativo di pagamento o del precedente prospetto di liquidazione del TFS.

  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 6 bis del D.L. 387/1987 e art. 1911, co. 3, D. Lgs. 66/2010

    Il Collegio ritiene fondata la domanda. L'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 6 bis del D.L. 387/1987 comprende il personale dell'Arma dei Carabinieri. La disciplina dell'art. 4 del D. Lgs. 165/1997 non è ostativa. Il requisito di aver compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile è soddisfatto dal ricorrente. Il termine per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale.

  • Rigettato
    Decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno

    L'eccezione di decadenza è infondata. Il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo, non avendo natura decadenziale ma costituendo un onere per l'interessato. L'ambiguità della formulazione dell'art. 6-bis, comma 2, secondo periodo, osta alla chiarezza dei presupposti determinanti la decadenza.

  • Rigettato
    Contrasto con il principio costituzionale della copertura finanziaria

    La giurisprudenza ha concluso che la disposizione in esame non è in contrasto con il principio di copertura finanziaria, sia perché una norma di copertura esiste (art. 1 del D.L. n. 387 del 1987), sia perché tale principio costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 351
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 351
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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