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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/08/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7310/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7310/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Florindi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Ortona (CH), alla via Galileo Galilei n. 10, presso il citato difensore
ATTORE OPPONENTE contro per il tramite della sua mandataria e Controparte_1 procuratrice speciale, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Vittoria Letizia Della Giovanna, elettivamente domiciliato in Sesto San Giovanni (MI), Viale E. Marelli n. 165, presso il citato difensore
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Tutto ciò premesso, si insiste affinché, piaccia all'adito Sig. Giudice, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione reietta, provvedere come appresso:
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della cessionaria/convenuta nonché il difetto di prova della titolarità del credito azionato dal cessionario;
nel merito ed in via principale
revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e comunque infondato e non provato nel credito vantato;
in via subordinata
accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed inopponibilità delle fideiussioni riferibili alla parte opponente;
pagina 1 di 8 accertare e dichiarare la nullità derivata della fideiussione sottoscritta dal Sig. per essere Pt_1 state redatte riproducendo le clausole contenute nello schema ABI del 2003, dichiarato illegittimo dal Provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. normativa antitrust), per tutti i motivi espressi in narrativa;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui si volesse seguire la linea interpretativa che vede la nullità delle sole clausole vietate, mantenendo la validità della garanzia emendata dalle pattuizioni illegittime, accertare e dichiarare la nullità relativa della fideiussione de qua per inclusione nella stessa delle clausole riproducenti quelle contenute nello schema ABI del 2003, dichiarate illegittime dal Provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. normativa antitrust) e per l'effetto dichiararne la nullità, con espresso riferimento alla clausola che dispone la deroga all'art. 1957, comma primo c.c., per tutti i motivi già espressi in narrativa, e di conseguenza accertare e dichiarare l'estinzione della garanzia fideiussoria prestata dagli opponenti per il mancato tempestivo esercizio da parte della Banca convenuta del diritto di credito nei confronti del debitore principale;
accertare e dichiarare la decadenza dall'azione della opposta ex art. 1957 cc nei confronti di parte opponente;
accertare e dichiarare che il piano di rimborso del contratto di mutuo oggetto di causa sottende un meccanismo di capitalizzazione mensile degli interessi (un meccanismo di anatocismo) non esplicitato nel contratto e dunque non pattuito tra le parti che genera un costo occulto;
in accoglimento di quanto richiesto al punto 7) precedente accertare e dichiarare la nullità parziale di tale contratto per violazione dell'art. 1283 c.c., della delibera CICR del 09.02.2000 e dell'art. 117 comma IV atteso che la corresponsione di interessi periodali prima della scadenza del contratto va pattuita e determinata con specifica approvazione del mutuatario essendo altrimenti detti interessi dovuti solo alla scadenza del contratto e per l'effetto rideterminare e/o ricalcolare il piano di rimborso depurandolo dall'illegittima capitalizzazione mensile degli interessi;
accertare e dichiarare che nel contratto de quo non risulta indicato il TAE (Tasso Annuo Effettivo) e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità parziale per violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 6 della delibera CICR del 09.02.2000, dell'art. 117 comma IV del TUB e dell'art. 1284 c.c.;
accertare e dichiarare il valore del TAE- TAEG/ISC al momento della stipula/promessa del contratto oggetto di causa;
accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto oggetto di causa ex. art. 1418 II comma, 1346 c.c. per mancata indicazione del corretto tasso annuo effettivo globale/ISC in violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art.117 IV comma del TUB D.lgs. 385/1993, dell'art. 6 della Delibera CCICR del 09.02.2000 e dell'art. 9 della Delibera CICR del 04.03.2003;
in accoglimento della domanda di cui ai precedenti punti nn. 7-8-9-10-11 accertare e dichiarare il diritto dell'attore al pagamento (sulla base delle scadenze pattuite nel contratto di finanziamento) degli interessi al tasso legale ovvero al tasso sostitutivo ex. art. 117 e 125 bis comma VII del D.lgs n. 385/1993 per tutta la durata del rapporto o del diverso tasso ritenuto di giustizia e/o imputando i pagamenti dapprima al capitale e poi agli interessi per effetto del dolo/sorpresa del creditore ex art. 1195 cc;
pagina 2 di 8 accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto oggetto di causa per la PATTUIZIONE un tae e/o isc VIOLAZIONE DELLA LEGGE 108/1996 e per l'effetto accertare e dichiarare l'entità degli interessi da restituire come per legge;
sulla base della documentazione in atti e su quella che verrà prodotta durante la causa, operare la compensazione delle somme pagate in eccesso dalla mutuataria (comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate) con la quota capitale scaduta oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate;
in relazione al rapporto oggetto di decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la nullità dei tassi di mora richiesti per indeterminatezza e mancata pattuizione, e per l'effetto accertare e dichiarare che alcuna somma a titolo di interessi di mora, l'ingiunto/opponente deve versare alla convenuta / opposta, o in subordine accertare e dichiarare il tasso d'interesse di mora ritenuto di Giustizia;
; in ogni caso
condannare la Banca convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio direttamente nei confronti dell'Avv. Andrea Florindi il quale si dichiara procuratore antistatario. Richieste istruttorie Si chiede ammettersi c.t.u. contabile volta a ricostruire il rapporto del contratto di mutuo e del rapporto di conto corrente. Con riserva di ulteriori mezzi istruttori. Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione”.
Per parte convenuta:
“Alla stregua di tutte le considerazioni svolte, in punto di fatto e di diritto,
[...] come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, con espressa riserva di Controparte_1 ogni ulteriore argomentazione in sede di replica ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito), chiede, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
In via preliminare:
1) concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
In via principale, nel merito:
2) rigettare tutte le domande, anche riconvenzionali e/o istruttorie, ex adverso proposte e le eccezioni sollevate in quanto inammissibili, nulle, generiche e sfornite di qualsivoglia idoneo elemento probatorio ed in ogni caso del tutto infondate in punto di fatto e di diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente; In via subordinata, nel merito:
3) accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_1 confronti di (c.f. ) della somma di € 214.593,67, oltre interessi Parte_1 C.F._1 come da domanda, maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo, oltre spese e compensi professionali liquidati in virtù del decreto ingiuntivo n. 1666/2023 emesso dal Tribunale di Bologna e, per l'effetto;
4) condannare il suddetto soggetto al pagamento delle predette somme ovvero di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. pagina 3 di 8 Con salvezza e riserva di formulare e precisare ulteriori difese, deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, nonché di produrre ulteriori documenti ed articolare prova nei termini di rito. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1666/2023 del 29.03.2023, Parte_1 emesso dal Tribunale di Bologna in favore di e, per essa, Controparte_1
per il pagamento della somma di € 214.953,67, oltre interessi, spese e Controparte_2 competenze, pari al debito derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato tra la cedente CP_3
e la di cui l'opponente è fideiussore.
[...] CP_4
In particolare, a fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto i seguenti motivi: a) preliminarmente il difetto di legittimazione attiva e/o la titolarità in capo alla società opposta del credito azionato in via monitoria;
b) nullità delle fideiussioni prestate, in quanto riproduttive di clausole ritenute in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, e conseguente intervenuta decadenza della pretesa creditoria nei confronti del fideiussore, stante l'inapplicabilità della deroga all'art. 1957 c.c.. In particolare, l'opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni prestate, in quanto conformi agli artt. 2, 6 e 8 degli schemi di fideiussione trasmessi dall'ABI alle banche e di cui la Banca d'Italia ha rilevato l'illegittimità nel 2005; c) mancata pattuizione e approvazione per iscritto del regime di capitalizzazione degli interessi con riguardo al contratto di mutuo ipotecario e al correlato piano di ammortamento con la conseguenza di un occulto vantaggio, integrante la fattispecie di cui all'art. 644, comma 1° c.p. da computare ai fini del successivo comma 4°; c1) nullità parziale di tale contratto per violazione dell'art. 1283 c.c., della delibera CICR del 09.02.2000 e dell'art. 117 comma IV;
d) mancata indicazione nel citato contratto di mutuo della periodicità di capitalizzazione (mensile) degli interessi e del Tasso Annuo Effettivo (TAE), ovvero il tasso di interesse riguardante la corresponsione infrannuale (mensile) ed implicante la capitalizzazione parimenti infrannuale (mensile) degli interessi;
f) errata indicazione del TAEG/ISC nel citato contratto di finanziamento. Sulla base di tali argomentazioni, l'opponente ha concluso come riportato in premessa ed in via istruttoria ha chiesto l'ammissione di CTU contabile.
Nel giudizio così radicato si è costituita parte convenuta, chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito ed in via principale, ribadita la propria legittimazione attiva sulla base delle deduzioni già formulate nel ricorso monitorio, il rigetto dell'opposizione, ivi comprese le domande e le eccezioni formulate in quanto inammissibili e infondate e, per l'effetto, la conferma del decreto opposto, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento degli importi ingiunti o quelli diversi ritenuti di giustizia, oltre interessi sino al saldo effettivo ed accessori, vinte le spese di lite. In particolare, nel proprio atto di costituzione l'opposta ha fornito chiarimenti in ordine alla vicenda fattuale sottesa alla richiesta di ingiunzione di pagamento, deducendo che: pagina 4 di 8 - con contratto di mutuo ipotecario del 27.10.2009, a rogito del Notaio Dott. in San Persona_1
Giovanni in Persiceto, rep. n. 62331, racc. n. 2951, ha concesso alla un Controparte_3 CP_4 finanziamento di € 240.000,00;
- a garanzia del predetto finanziamento, l'odierno opponente, tra gli altri e per quel che qui rileva, ha prestato garanzia specifica in data 27.10.2009;
- stante il perdurante inadempimento e la consistente esposizione debitoria maturata, Controparte_3 ha comunicato alla con lettera del 02.09.2011, la revoca degli affidamenti accordati ed CP_4 il recesso da tutti i rapporti intrattenuti;
- nelle more la è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna e all'esito della relativa CP_4 procedura fallimentare è stata cancellata dal Registro delle Imprese;
- è stata ammessa al passivo del suddetto fallimento per € 298.942,61 in via Controparte_3 chirografaria, senza tuttavia beneficiare di alcun riparto;
- il predetto credito è stato ceduto da ad e, successivamente da Controparte_3 CP_5 quest'ultima a Controparte_1
Ciò posto, parte convenuta ha insistito nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
Con ordinanza depositata il 22.12.2023 è stata rigettata l'invocata concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione, e sono stati assegnati i termini per esperire la mediazione obbligatoria. Depositate le memorie ex art. 183, 6^ co., c.p.c. e respinta l'invocata CTU contabile, all'udienza del 15.04.2025 la causa è stata posta in decisione, previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione dei termini massimi per il deposito di memorie conclusive.
2. Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la mancanza di prova della titolarità del credito azionato in capo alla e il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1 stessa, non sufficientemente provata dalla produzione documentale avversaria. In particolare, secondo parte opponente, la mera produzione degli estratti della Gazzetta Ufficiale contenente gli avvisi delle due cessioni di crediti (da ad e, Controparte_3 CP_5 successivamente da quest'ultima a non sarebbe idonea a Controparte_1 fornire prova delle due cessioni del credito de quo, cosicché difetterebbe la titolarità del credito in capo alla banca che ha agito in via monitoria;
tantomeno può riconoscersi, in tesi, valenza probatoria alla dichiarazione della cedente prodotta dalla controparte. CP_5
Ritiene questo giudice che la causa possa essere decisa sulla base del criterio della cd. "ragione più liquida" in accoglimento dell'eccezione sollevata in via preliminare dall'opponente che, alla luce della giurisprudenza sempre più consolidata, appare tale da consentire la definizione del presente giudizio. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia, esplicitamente o implicitamente, riconosciuta (cfr. Cass. n. 5857/2022; in senso conforme Cass. n. 16368/2025). A tal fine non è sufficiente produrre l'estratto della G.U. contenente l'avviso dell'avvenuta cessione: pagina 5 di 8 nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della L. n. 130 del 1999, infatti, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.. In particolare, la Suprema Corte (v. Cass. n. 10200/2021) ha chiarito che la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti, che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione ai singoli debitori ceduti, ma tale adempimento è tuttavia estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario. Quest'ultimo è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Pertanto, la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio. Vanno, dunque, distinti diversi profili (oggetto di distinte valutazioni), quello del perfezionamento della cessione e della prova dello stesso, e quello dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, riguardando la pubblicazione in G.U. solo quest'ultimo aspetto. Se l'esistenza della cessione sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà fornirne adeguata dimostrazione;
in questo caso, come ha affermato la Cassazione (v. ord. 29/02/2024, n. 5478), “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (in tal senso già Cass. 22/06/2023, n. 17944).
Ancora, la Suprema Corte ha precisato (v. Cass., 22/6/2023, n. 17944; Cass. n. 16368/2025):
“a) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs.; b) che le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche;
c) che, invece, se tali indicazioni non risulteranno sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo".
Alla luce dei principi richiamati, dunque, in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. pagina 6 di 8 58 del T.U.B., l'onere della prova della titolarità del rapporto può ritenersi assolto solo quando il convenuto lo riconosca espressamente o non contesti tale circostanza. A fronte di una specifica eccezione sul punto, occorre invece rilevare se, alla luce della documentazione complessivamente offerta da parte opposta, risulti provata l'effettiva cessione in capo a sé dello specifico credito preteso. Pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Tutto ciò premesso e venendo all'esame del caso di specie, l'opponente ha formulato in atto di citazione la seguente contestazione: “l'opposta si limita a dedurre l'avvenuta cessione e NON indica/produce alcun documento nel quale viene indicato il codice del presunto credito oggetto di cessione, ovvero qualsivoglia elemento/criterio attraverso il quale si possa verificare se l'asserito credito azionato sia ricompreso o meno tra quelli ceduti. Non prova né la cessione del rapporto dalla ad né la cessione del CP_3 CP_5 rapporto da a !!!” (pag. 3). CP_5 Controparte_6
La contestazione dell'avvenuta cessione, da parte dell'opponente, diventa più esplicita nella memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., in cui si legge (pag. 2) che la pubblicazione in G.U. non può essere da sola sufficiente ad integrare la prova della cessione del credito e che comunque, “anche laddove l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere provata la cessione nonostante la mancata produzione del relativo contratto, (si eccepisce che) dalla lettura dell'estratto pubblicato in Gazzetta e dai documenti prodotti non è possibile desumere con certezza se anche i presunti diritto di credito azionati con il ricorso monitorio sono o meno rientrati nella predetta operazione” (pag. 5). Ad essere contestata dall'opponente è, dunque, innanzitutto la cessione del credito e, in ogni caso, la prova che il credito de quo fosse incluso tra quelli ceduti.
A fronte di tali contestazioni, in applicazione dei principi sopra ricordati, l'opposta avrebbe dovuto dare prova della duplice cessione. Tuttavia, la documentazione offerta in prova non può ritenersi sufficiente a ritenere assolto il suo onere probatorio. In particolare, quanto alla prima cessione da ad è stato prodotto Controparte_3 CP_5 unicamente l'avviso in G.U. pubblicato dalla cessionaria nonché un elenco (doc. 3 CP_5 opposta) contestato dalla controparte, asseritamente riferito ai crediti oggetto di cessione, ma privo di alcuna attestazione, sottoscrizione e data. Tali documenti non sono pertanto idonei a provare l'avvenuta cessione del credito oggetto di ingiunzione da ad Controparte_3 CP_5
Nessuna rilevanza probatoria dirimente può essere poi conferita alla circostanza, evidenziata dalla parte opposta, per cui a pag. 13 dell'elenco prodotto sub doc. 3 comparirebbe il medesimo numero NDG (18159608) riportato nel conto corrente della società debitrice, che però non è oggetto di domanda monitoria. Invero, tale ultima circostanza è, al contrario, foriera di maggiori incertezze in ordine all'effettivo oggetto di cessione, stante la sussistenza di diversi rapporti tra la società garantita e la medesima banca. Inoltre, anche a voler superare le superiori argomentazioni, l'avviso in G.U. indica l'oggetto della cessione in “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel pagina 7 di 8 Contratto di Cessione (i “Crediti”), sorti nel periodo intercorrente tra settembre 1994 e dicembre 2018 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati”. L'espressione ivi contenuta (“facilitazioni creditizie”) è stata censurata proprio dalla Suprema Corte come “espressione talmente vaga e generica da risultare priva di significato, e dunque priva di attitudine ad individuare specificatamente quali crediti siano stati ceduti e, soprattutto, ad individuare, tra i crediti ceduti, quello di originaria titolarità dell'istituto bancario nei confronti dell'odierno ricorrente” (Cass. n. 16368/2025). Deve, dunque, in ogni caso escludersi che l'opposta abbia fornito la prova della cessione del credito de quo dalla alla che, per quanto detto, non si ricava neppure in via presuntiva. CP_3 CP_5
Conseguentemente, non può ritenersi raggiunta la prova della cessione dalla in favore CP_5 dell'odierna opposta, che non può essere desunta dall'avviso in G.U. (doc. 2 fascicolo monitorio) effettuato peraltro dalla stessa opposta e in cui l'oggetto della cessione è definito mediante il rinvio a precedenti cessioni in favore di cessioni che, però, non è stato provato che riguardassero CP_5 anche il credito azionato. La dichiarazione dell' prodotta sub doc. 2 dall'opposta, non è sufficiente a superare tale CP_5 quadro di carenza dimostrativa in ordine all'avvenuta cessione del credito ingiunto.
In conclusione, nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione, parte opposta non ha provato in modo idoneo la sussistenza della propria effettiva e sostanziale titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio. L'opposizione deve, quindi, essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto, rimanendo assorbita ogni altra questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opposta come da dispositivo, in base al valore della causa, nel rispetto dei parametri (medi per le fasi di studio e introduttiva, e minimi per le restanti) di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la per il tramite della sua Controparte_1 mandataria e procuratrice speciale, a versare in favore di Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in euro 406,50 per spese esenti, euro 9.142 Parte_1 per compensi del difensore, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 2 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7310/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Andrea Florindi, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Ortona (CH), alla via Galileo Galilei n. 10, presso il citato difensore
ATTORE OPPONENTE contro per il tramite della sua mandataria e Controparte_1 procuratrice speciale, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
Vittoria Letizia Della Giovanna, elettivamente domiciliato in Sesto San Giovanni (MI), Viale E. Marelli n. 165, presso il citato difensore
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Tutto ciò premesso, si insiste affinché, piaccia all'adito Sig. Giudice, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione reietta, provvedere come appresso:
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della cessionaria/convenuta nonché il difetto di prova della titolarità del credito azionato dal cessionario;
nel merito ed in via principale
revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e comunque infondato e non provato nel credito vantato;
in via subordinata
accertare e dichiarare la nullità, inefficacia ed inopponibilità delle fideiussioni riferibili alla parte opponente;
pagina 1 di 8 accertare e dichiarare la nullità derivata della fideiussione sottoscritta dal Sig. per essere Pt_1 state redatte riproducendo le clausole contenute nello schema ABI del 2003, dichiarato illegittimo dal Provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. normativa antitrust), per tutti i motivi espressi in narrativa;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui si volesse seguire la linea interpretativa che vede la nullità delle sole clausole vietate, mantenendo la validità della garanzia emendata dalle pattuizioni illegittime, accertare e dichiarare la nullità relativa della fideiussione de qua per inclusione nella stessa delle clausole riproducenti quelle contenute nello schema ABI del 2003, dichiarate illegittime dal Provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005, per contrarietà all'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 (c.d. normativa antitrust) e per l'effetto dichiararne la nullità, con espresso riferimento alla clausola che dispone la deroga all'art. 1957, comma primo c.c., per tutti i motivi già espressi in narrativa, e di conseguenza accertare e dichiarare l'estinzione della garanzia fideiussoria prestata dagli opponenti per il mancato tempestivo esercizio da parte della Banca convenuta del diritto di credito nei confronti del debitore principale;
accertare e dichiarare la decadenza dall'azione della opposta ex art. 1957 cc nei confronti di parte opponente;
accertare e dichiarare che il piano di rimborso del contratto di mutuo oggetto di causa sottende un meccanismo di capitalizzazione mensile degli interessi (un meccanismo di anatocismo) non esplicitato nel contratto e dunque non pattuito tra le parti che genera un costo occulto;
in accoglimento di quanto richiesto al punto 7) precedente accertare e dichiarare la nullità parziale di tale contratto per violazione dell'art. 1283 c.c., della delibera CICR del 09.02.2000 e dell'art. 117 comma IV atteso che la corresponsione di interessi periodali prima della scadenza del contratto va pattuita e determinata con specifica approvazione del mutuatario essendo altrimenti detti interessi dovuti solo alla scadenza del contratto e per l'effetto rideterminare e/o ricalcolare il piano di rimborso depurandolo dall'illegittima capitalizzazione mensile degli interessi;
accertare e dichiarare che nel contratto de quo non risulta indicato il TAE (Tasso Annuo Effettivo) e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità parziale per violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 6 della delibera CICR del 09.02.2000, dell'art. 117 comma IV del TUB e dell'art. 1284 c.c.;
accertare e dichiarare il valore del TAE- TAEG/ISC al momento della stipula/promessa del contratto oggetto di causa;
accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto oggetto di causa ex. art. 1418 II comma, 1346 c.c. per mancata indicazione del corretto tasso annuo effettivo globale/ISC in violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art.117 IV comma del TUB D.lgs. 385/1993, dell'art. 6 della Delibera CCICR del 09.02.2000 e dell'art. 9 della Delibera CICR del 04.03.2003;
in accoglimento della domanda di cui ai precedenti punti nn. 7-8-9-10-11 accertare e dichiarare il diritto dell'attore al pagamento (sulla base delle scadenze pattuite nel contratto di finanziamento) degli interessi al tasso legale ovvero al tasso sostitutivo ex. art. 117 e 125 bis comma VII del D.lgs n. 385/1993 per tutta la durata del rapporto o del diverso tasso ritenuto di giustizia e/o imputando i pagamenti dapprima al capitale e poi agli interessi per effetto del dolo/sorpresa del creditore ex art. 1195 cc;
pagina 2 di 8 accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto oggetto di causa per la PATTUIZIONE un tae e/o isc VIOLAZIONE DELLA LEGGE 108/1996 e per l'effetto accertare e dichiarare l'entità degli interessi da restituire come per legge;
sulla base della documentazione in atti e su quella che verrà prodotta durante la causa, operare la compensazione delle somme pagate in eccesso dalla mutuataria (comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate) con la quota capitale scaduta oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate;
in relazione al rapporto oggetto di decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la nullità dei tassi di mora richiesti per indeterminatezza e mancata pattuizione, e per l'effetto accertare e dichiarare che alcuna somma a titolo di interessi di mora, l'ingiunto/opponente deve versare alla convenuta / opposta, o in subordine accertare e dichiarare il tasso d'interesse di mora ritenuto di Giustizia;
; in ogni caso
condannare la Banca convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio direttamente nei confronti dell'Avv. Andrea Florindi il quale si dichiara procuratore antistatario. Richieste istruttorie Si chiede ammettersi c.t.u. contabile volta a ricostruire il rapporto del contratto di mutuo e del rapporto di conto corrente. Con riserva di ulteriori mezzi istruttori. Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione”.
Per parte convenuta:
“Alla stregua di tutte le considerazioni svolte, in punto di fatto e di diritto,
[...] come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, con espressa riserva di Controparte_1 ogni ulteriore argomentazione in sede di replica ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito), chiede, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
In via preliminare:
1) concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
In via principale, nel merito:
2) rigettare tutte le domande, anche riconvenzionali e/o istruttorie, ex adverso proposte e le eccezioni sollevate in quanto inammissibili, nulle, generiche e sfornite di qualsivoglia idoneo elemento probatorio ed in ogni caso del tutto infondate in punto di fatto e di diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'opponente; In via subordinata, nel merito:
3) accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_1 confronti di (c.f. ) della somma di € 214.593,67, oltre interessi Parte_1 C.F._1 come da domanda, maturati e maturandi, sino all'effettivo soddisfo, oltre spese e compensi professionali liquidati in virtù del decreto ingiuntivo n. 1666/2023 emesso dal Tribunale di Bologna e, per l'effetto;
4) condannare il suddetto soggetto al pagamento delle predette somme ovvero di quelle ritenute di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. pagina 3 di 8 Con salvezza e riserva di formulare e precisare ulteriori difese, deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni, nonché di produrre ulteriori documenti ed articolare prova nei termini di rito. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1666/2023 del 29.03.2023, Parte_1 emesso dal Tribunale di Bologna in favore di e, per essa, Controparte_1
per il pagamento della somma di € 214.953,67, oltre interessi, spese e Controparte_2 competenze, pari al debito derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato tra la cedente CP_3
e la di cui l'opponente è fideiussore.
[...] CP_4
In particolare, a fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto i seguenti motivi: a) preliminarmente il difetto di legittimazione attiva e/o la titolarità in capo alla società opposta del credito azionato in via monitoria;
b) nullità delle fideiussioni prestate, in quanto riproduttive di clausole ritenute in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, e conseguente intervenuta decadenza della pretesa creditoria nei confronti del fideiussore, stante l'inapplicabilità della deroga all'art. 1957 c.c.. In particolare, l'opponente ha eccepito la nullità delle fideiussioni prestate, in quanto conformi agli artt. 2, 6 e 8 degli schemi di fideiussione trasmessi dall'ABI alle banche e di cui la Banca d'Italia ha rilevato l'illegittimità nel 2005; c) mancata pattuizione e approvazione per iscritto del regime di capitalizzazione degli interessi con riguardo al contratto di mutuo ipotecario e al correlato piano di ammortamento con la conseguenza di un occulto vantaggio, integrante la fattispecie di cui all'art. 644, comma 1° c.p. da computare ai fini del successivo comma 4°; c1) nullità parziale di tale contratto per violazione dell'art. 1283 c.c., della delibera CICR del 09.02.2000 e dell'art. 117 comma IV;
d) mancata indicazione nel citato contratto di mutuo della periodicità di capitalizzazione (mensile) degli interessi e del Tasso Annuo Effettivo (TAE), ovvero il tasso di interesse riguardante la corresponsione infrannuale (mensile) ed implicante la capitalizzazione parimenti infrannuale (mensile) degli interessi;
f) errata indicazione del TAEG/ISC nel citato contratto di finanziamento. Sulla base di tali argomentazioni, l'opponente ha concluso come riportato in premessa ed in via istruttoria ha chiesto l'ammissione di CTU contabile.
Nel giudizio così radicato si è costituita parte convenuta, chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito ed in via principale, ribadita la propria legittimazione attiva sulla base delle deduzioni già formulate nel ricorso monitorio, il rigetto dell'opposizione, ivi comprese le domande e le eccezioni formulate in quanto inammissibili e infondate e, per l'effetto, la conferma del decreto opposto, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento degli importi ingiunti o quelli diversi ritenuti di giustizia, oltre interessi sino al saldo effettivo ed accessori, vinte le spese di lite. In particolare, nel proprio atto di costituzione l'opposta ha fornito chiarimenti in ordine alla vicenda fattuale sottesa alla richiesta di ingiunzione di pagamento, deducendo che: pagina 4 di 8 - con contratto di mutuo ipotecario del 27.10.2009, a rogito del Notaio Dott. in San Persona_1
Giovanni in Persiceto, rep. n. 62331, racc. n. 2951, ha concesso alla un Controparte_3 CP_4 finanziamento di € 240.000,00;
- a garanzia del predetto finanziamento, l'odierno opponente, tra gli altri e per quel che qui rileva, ha prestato garanzia specifica in data 27.10.2009;
- stante il perdurante inadempimento e la consistente esposizione debitoria maturata, Controparte_3 ha comunicato alla con lettera del 02.09.2011, la revoca degli affidamenti accordati ed CP_4 il recesso da tutti i rapporti intrattenuti;
- nelle more la è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bologna e all'esito della relativa CP_4 procedura fallimentare è stata cancellata dal Registro delle Imprese;
- è stata ammessa al passivo del suddetto fallimento per € 298.942,61 in via Controparte_3 chirografaria, senza tuttavia beneficiare di alcun riparto;
- il predetto credito è stato ceduto da ad e, successivamente da Controparte_3 CP_5 quest'ultima a Controparte_1
Ciò posto, parte convenuta ha insistito nelle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
Con ordinanza depositata il 22.12.2023 è stata rigettata l'invocata concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione, e sono stati assegnati i termini per esperire la mediazione obbligatoria. Depositate le memorie ex art. 183, 6^ co., c.p.c. e respinta l'invocata CTU contabile, all'udienza del 15.04.2025 la causa è stata posta in decisione, previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione dei termini massimi per il deposito di memorie conclusive.
2. Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la mancanza di prova della titolarità del credito azionato in capo alla e il difetto di legittimazione attiva della Controparte_1 stessa, non sufficientemente provata dalla produzione documentale avversaria. In particolare, secondo parte opponente, la mera produzione degli estratti della Gazzetta Ufficiale contenente gli avvisi delle due cessioni di crediti (da ad e, Controparte_3 CP_5 successivamente da quest'ultima a non sarebbe idonea a Controparte_1 fornire prova delle due cessioni del credito de quo, cosicché difetterebbe la titolarità del credito in capo alla banca che ha agito in via monitoria;
tantomeno può riconoscersi, in tesi, valenza probatoria alla dichiarazione della cedente prodotta dalla controparte. CP_5
Ritiene questo giudice che la causa possa essere decisa sulla base del criterio della cd. "ragione più liquida" in accoglimento dell'eccezione sollevata in via preliminare dall'opponente che, alla luce della giurisprudenza sempre più consolidata, appare tale da consentire la definizione del presente giudizio. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia, esplicitamente o implicitamente, riconosciuta (cfr. Cass. n. 5857/2022; in senso conforme Cass. n. 16368/2025). A tal fine non è sufficiente produrre l'estratto della G.U. contenente l'avviso dell'avvenuta cessione: pagina 5 di 8 nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della L. n. 130 del 1999, infatti, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del T.U.B., ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.. In particolare, la Suprema Corte (v. Cass. n. 10200/2021) ha chiarito che la suddetta pubblicazione costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti, che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione ai singoli debitori ceduti, ma tale adempimento è tuttavia estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario. Quest'ultimo è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Pertanto, la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio. Vanno, dunque, distinti diversi profili (oggetto di distinte valutazioni), quello del perfezionamento della cessione e della prova dello stesso, e quello dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, riguardando la pubblicazione in G.U. solo quest'ultimo aspetto. Se l'esistenza della cessione sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà fornirne adeguata dimostrazione;
in questo caso, come ha affermato la Cassazione (v. ord. 29/02/2024, n. 5478), “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (in tal senso già Cass. 22/06/2023, n. 17944).
Ancora, la Suprema Corte ha precisato (v. Cass., 22/6/2023, n. 17944; Cass. n. 16368/2025):
“a) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs.; b) che le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche;
c) che, invece, se tali indicazioni non risulteranno sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo".
Alla luce dei principi richiamati, dunque, in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. pagina 6 di 8 58 del T.U.B., l'onere della prova della titolarità del rapporto può ritenersi assolto solo quando il convenuto lo riconosca espressamente o non contesti tale circostanza. A fronte di una specifica eccezione sul punto, occorre invece rilevare se, alla luce della documentazione complessivamente offerta da parte opposta, risulti provata l'effettiva cessione in capo a sé dello specifico credito preteso. Pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario che agisce giudizialmente fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Tutto ciò premesso e venendo all'esame del caso di specie, l'opponente ha formulato in atto di citazione la seguente contestazione: “l'opposta si limita a dedurre l'avvenuta cessione e NON indica/produce alcun documento nel quale viene indicato il codice del presunto credito oggetto di cessione, ovvero qualsivoglia elemento/criterio attraverso il quale si possa verificare se l'asserito credito azionato sia ricompreso o meno tra quelli ceduti. Non prova né la cessione del rapporto dalla ad né la cessione del CP_3 CP_5 rapporto da a !!!” (pag. 3). CP_5 Controparte_6
La contestazione dell'avvenuta cessione, da parte dell'opponente, diventa più esplicita nella memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c., in cui si legge (pag. 2) che la pubblicazione in G.U. non può essere da sola sufficiente ad integrare la prova della cessione del credito e che comunque, “anche laddove l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere provata la cessione nonostante la mancata produzione del relativo contratto, (si eccepisce che) dalla lettura dell'estratto pubblicato in Gazzetta e dai documenti prodotti non è possibile desumere con certezza se anche i presunti diritto di credito azionati con il ricorso monitorio sono o meno rientrati nella predetta operazione” (pag. 5). Ad essere contestata dall'opponente è, dunque, innanzitutto la cessione del credito e, in ogni caso, la prova che il credito de quo fosse incluso tra quelli ceduti.
A fronte di tali contestazioni, in applicazione dei principi sopra ricordati, l'opposta avrebbe dovuto dare prova della duplice cessione. Tuttavia, la documentazione offerta in prova non può ritenersi sufficiente a ritenere assolto il suo onere probatorio. In particolare, quanto alla prima cessione da ad è stato prodotto Controparte_3 CP_5 unicamente l'avviso in G.U. pubblicato dalla cessionaria nonché un elenco (doc. 3 CP_5 opposta) contestato dalla controparte, asseritamente riferito ai crediti oggetto di cessione, ma privo di alcuna attestazione, sottoscrizione e data. Tali documenti non sono pertanto idonei a provare l'avvenuta cessione del credito oggetto di ingiunzione da ad Controparte_3 CP_5
Nessuna rilevanza probatoria dirimente può essere poi conferita alla circostanza, evidenziata dalla parte opposta, per cui a pag. 13 dell'elenco prodotto sub doc. 3 comparirebbe il medesimo numero NDG (18159608) riportato nel conto corrente della società debitrice, che però non è oggetto di domanda monitoria. Invero, tale ultima circostanza è, al contrario, foriera di maggiori incertezze in ordine all'effettivo oggetto di cessione, stante la sussistenza di diversi rapporti tra la società garantita e la medesima banca. Inoltre, anche a voler superare le superiori argomentazioni, l'avviso in G.U. indica l'oggetto della cessione in “tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel pagina 7 di 8 Contratto di Cessione (i “Crediti”), sorti nel periodo intercorrente tra settembre 1994 e dicembre 2018 e derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati”. L'espressione ivi contenuta (“facilitazioni creditizie”) è stata censurata proprio dalla Suprema Corte come “espressione talmente vaga e generica da risultare priva di significato, e dunque priva di attitudine ad individuare specificatamente quali crediti siano stati ceduti e, soprattutto, ad individuare, tra i crediti ceduti, quello di originaria titolarità dell'istituto bancario nei confronti dell'odierno ricorrente” (Cass. n. 16368/2025). Deve, dunque, in ogni caso escludersi che l'opposta abbia fornito la prova della cessione del credito de quo dalla alla che, per quanto detto, non si ricava neppure in via presuntiva. CP_3 CP_5
Conseguentemente, non può ritenersi raggiunta la prova della cessione dalla in favore CP_5 dell'odierna opposta, che non può essere desunta dall'avviso in G.U. (doc. 2 fascicolo monitorio) effettuato peraltro dalla stessa opposta e in cui l'oggetto della cessione è definito mediante il rinvio a precedenti cessioni in favore di cessioni che, però, non è stato provato che riguardassero CP_5 anche il credito azionato. La dichiarazione dell' prodotta sub doc. 2 dall'opposta, non è sufficiente a superare tale CP_5 quadro di carenza dimostrativa in ordine all'avvenuta cessione del credito ingiunto.
In conclusione, nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione, parte opposta non ha provato in modo idoneo la sussistenza della propria effettiva e sostanziale titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio. L'opposizione deve, quindi, essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto, rimanendo assorbita ogni altra questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opposta come da dispositivo, in base al valore della causa, nel rispetto dei parametri (medi per le fasi di studio e introduttiva, e minimi per le restanti) di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la per il tramite della sua Controparte_1 mandataria e procuratrice speciale, a versare in favore di Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in euro 406,50 per spese esenti, euro 9.142 Parte_1 per compensi del difensore, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., se dovuti e nelle aliquote legali.
Bologna, 2 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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