Ordinanza cautelare 23 giugno 2021
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 24/03/2025, n. 5995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5995 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05995/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Roma il -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 13.11.2020 presso l'Ufficio di Polizia di Frontiera Aeromarittima di Olbia, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS- impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Questore di Roma ha respinto la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo da lui presentata in data 10 novembre 2018.
Il ricorrente, premesso di aver inviato documentazione integrativa a seguito di ricezione di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento a lui inviata dalla Questura ai sensi dell’art. 10 l. n. 241/90 e rilevato come l’istanza sia stata respinta per asserita mancanza della residenza anagrafica sul territorio comunale di Roma Capitale e di adeguati mezzi di sussistenza, articola i seguenti motivi di doglianza:
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5 e 6 del D. lgs n. 286/1998; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, comma 1, L.n. 122871954; violazione falsa applicazione dell'art. 7, comma 3, dpr 223 del 1989, come modificato dall'art. 15, comma 2, d.p.r. del 1999, sostituito dall'art. 14 del dpr 334/2004, art, 6 comma 7, del T.U.; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore manifesto.
Il ricorrente afferma che il requisito della stabile residenza sarebbe venuto meno in tempo successivo alla presentazione dell’istanza di concessione di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, sostenendo, sotto altro profilo che egli, in concreto, avrebbe solo omesso di comunicare il nuovo indirizzo.
Quanto all’ulteriore ordine motivazionale utilizzato nel provvedimento – e riguardante la ritenuta carenza di un reddito adeguato – il ricorrente rappresenta di aver percepito, nel 2018, un redito pari a € 5.496,73, come risulterebbe dal CUD relativo alla detta annualità, depositato in atti.
Violazione della legge n. 241/1990 per eccesso di potere per carenza e insufficienza della motivazione difetto di motivazione e di istruttoria.
A giudizio del ricorrente, il provvedimento di impugnato conterrebbe una motivazione insufficiente e contraddittoria, ciò che evidenzierebbe la carenza istruttoria posta a base dell’affermata indisponibilità di idonea abitazione.
La Questura di Roma, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento veniva respinta per difetto fumus boni juris , “ in quanto non risulta adeguatamente comprovato il requisito del possesso di un reddito stabile e adeguato ”.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova in via preliminare evidenziare che i presupposti per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono stabiliti dall’art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che nell’escludere il rilascio del titolo di soggiorno in parola allo straniero pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e prescrivendo, ai fini di un eventuale diniego, di tener conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo del richiedente, postula, in particolare, il possesso da almeno cinque anni di un permesso di soggiorno in corso di validità e la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
Ciò sta a significare che i requisiti per il rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo sono costituiti dall’assenza di precedenti penali ostativi, dal soggiorno regolare sul territorio da più di 5 anni e dalla titolarità di un reddito sufficiente derivante da fonti lecite.
Tanto premesso, occorre rilevare come nel caso di specie la documentazione depositata in giudizio non smentisce l’insussistenza del requisito richiesto per un titolo di soggiorno a tempo indeterminato, non potendo la sola dichiarazione dei redditi presentata nel 2018 sopperire al richiesto requisito reddituale dei quattro anni precedenti il 2018, anno in cui il ricorrente ha presentato la domanda di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La giurisprudenza ha in proposito ritenuto che non può condividersi una ricostruzione secondo cui la valutazione dei redditi debba essere svolta unicamente in relazione all’anno precedente alla presentazione della domanda e non ai cinque anni precedenti complessivamente considerati, trattandosi di interpretazione non coerente con quanto stabilito dall’art. 9 del d.lgs. 286/1998, che oltre a non distinguere tra permesso di lavoro ordinario a tempo determinato e titolo di soggiorno a tempo indeterminato, non tiene conto del fatto che il riferimento ai cinque anni antecedenti alla domanda è presente nel disposto di legge ed è pertanto ragionevole che sia richiesta una certa stabilità reddituale, seppur minima ovvero pari all’importo dell’assegno sociale, per il rilascio di un titolo di soggiorno non soggetto a naturale scadenza o a revisione per venire meno del requisito dell’autosufficienza (Tar Lazio, Roma, sez. I ter, 24 gennaio 2025, n. 1480).
D’altra parte la disposizione in parola, per come interpretata dall’Amministrazione intimata, appare conforme a quanto stabilito dall’art. 5 della direttiva 2003/109/CE, laddove dispone che i cittadini dei paesi terzi devono comprovare che dispongono per sé e i propri familiari a carico: “a ) di risorse stabili e regolari, sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari, senza fare ricorso al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano dette risorse con riferimento alla loro natura e regolarità e possono tenere conto del livello minimo di retribuzioni e pensioni prima della presentazione della richiesta dello status di soggiornante di lungo periodo; b) di un’assicurazione malattia contro tutti i rischi solitamente coperti per i propri cittadini nello Stato membro interessato ” (Tar Lazio, Roma, sez. I ter, n. 1480/2025, cit.).
In tal senso si è del resto costantemente espressa anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto cura di precisare che gli effetti derivanti dal permesso di soggiorno UE di lungo periodo richiedono “una verifica puntuale del possesso dei requisiti per tutto il periodo pregresso di vigenza del titolo ordinario” (cfr. ex multis, Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2345; nei medesimi termini, T.A.R. Toscana, sez. II, 8 novembre 2016, n. 1603).
Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il provvedimento appare adeguatamente motivato, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze ” (Consiglio di Stato sez. III, 19 dicembre 2024, n.10219).
Il ricorso va pertanto respinto.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.