Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 31
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione sulla sottoscrizione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto che la copia analogica dell'atto, firmata digitalmente e recante un contrassegno, sostituisca a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la società fosse esterovestita, basandosi su una serie di indizi che dimostravano la sede effettiva in Italia, il concreto svolgimento dell'attività, la presenza di una rete di operatori italiani per stoccaggio e trasporto, e la percezione di redditi in Italia. La motivazione degli atti è stata ritenuta adeguata, anche per relationem. Il ricorso all'accertamento induttivo è stato ritenuto legittimo data la mancata tenuta o esibizione delle scritture contabili. L'onere della prova dei costi deducibili incombe sul contribuente. Non sussiste doppia imposizione in quanto gli utili sono stati ottenuti in evasione d'imposta. La tassazione degli utili è legittima data la partecipazione del 100% del socio e la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio nelle società a ristretta base azionaria. Non sussiste violazione della libertà di stabilimento.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la società fosse esterovestita, basandosi su una serie di indizi che dimostravano la sede effettiva in Italia, il concreto svolgimento dell'attività, la presenza di una rete di operatori italiani per stoccaggio e trasporto, e la percezione di redditi in Italia. La motivazione degli atti è stata ritenuta adeguata, anche per relationem. Il ricorso all'accertamento induttivo è stato ritenuto legittimo data la mancata tenuta o esibizione delle scritture contabili. L'onere della prova dei costi deducibili incombe sul contribuente. Non sussiste doppia imposizione in quanto gli utili sono stati ottenuti in evasione d'imposta. La tassazione degli utili è legittima data la partecipazione del 100% del socio e la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio nelle società a ristretta base azionaria. Non sussiste violazione della libertà di stabilimento.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la società fosse esterovestita, basandosi su una serie di indizi che dimostravano la sede effettiva in Italia, il concreto svolgimento dell'attività, la presenza di una rete di operatori italiani per stoccaggio e trasporto, e la percezione di redditi in Italia. La motivazione degli atti è stata ritenuta adeguata, anche per relationem. Il ricorso all'accertamento induttivo è stato ritenuto legittimo data la mancata tenuta o esibizione delle scritture contabili. L'onere della prova dei costi deducibili incombe sul contribuente. Non sussiste doppia imposizione in quanto gli utili sono stati ottenuti in evasione d'imposta. La tassazione degli utili è legittima data la partecipazione del 100% del socio e la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio nelle società a ristretta base azionaria. Non sussiste violazione della libertà di stabilimento.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la società fosse esterovestita, basandosi su una serie di indizi che dimostravano la sede effettiva in Italia, il concreto svolgimento dell'attività, la presenza di una rete di operatori italiani per stoccaggio e trasporto, e la percezione di redditi in Italia. La motivazione degli atti è stata ritenuta adeguata, anche per relationem. Il ricorso all'accertamento induttivo è stato ritenuto legittimo data la mancata tenuta o esibizione delle scritture contabili. L'onere della prova dei costi deducibili incombe sul contribuente. Non sussiste doppia imposizione in quanto gli utili sono stati ottenuti in evasione d'imposta. La tassazione degli utili è legittima data la partecipazione del 100% del socio e la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio nelle società a ristretta base azionaria. Non sussiste violazione della libertà di stabilimento.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la società fosse esterovestita, basandosi su una serie di indizi che dimostravano la sede effettiva in Italia, il concreto svolgimento dell'attività, la presenza di una rete di operatori italiani per stoccaggio e trasporto, e la percezione di redditi in Italia. La motivazione degli atti è stata ritenuta adeguata, anche per relationem. Il ricorso all'accertamento induttivo è stato ritenuto legittimo data la mancata tenuta o esibizione delle scritture contabili. L'onere della prova dei costi deducibili incombe sul contribuente. Non sussiste doppia imposizione in quanto gli utili sono stati ottenuti in evasione d'imposta. La tassazione degli utili è legittima data la partecipazione del 100% del socio e la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio nelle società a ristretta base azionaria. Non sussiste violazione della libertà di stabilimento.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la società fosse esterovestita, basandosi su una serie di indizi che dimostravano la sede effettiva in Italia, il concreto svolgimento dell'attività, la presenza di una rete di operatori italiani per stoccaggio e trasporto, e la percezione di redditi in Italia. La motivazione degli atti è stata ritenuta adeguata, anche per relationem. Il ricorso all'accertamento induttivo è stato ritenuto legittimo data la mancata tenuta o esibizione delle scritture contabili. L'onere della prova dei costi deducibili incombe sul contribuente. Non sussiste doppia imposizione in quanto gli utili sono stati ottenuti in evasione d'imposta. La tassazione degli utili è legittima data la partecipazione del 100% del socio e la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio nelle società a ristretta base azionaria. Non sussiste violazione della libertà di stabilimento.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la società fosse esterovestita, basandosi su una serie di indizi che dimostravano la sede effettiva in Italia, il concreto svolgimento dell'attività, la presenza di una rete di operatori italiani per stoccaggio e trasporto, e la percezione di redditi in Italia. La motivazione degli atti è stata ritenuta adeguata, anche per relationem. Il ricorso all'accertamento induttivo è stato ritenuto legittimo data la mancata tenuta o esibizione delle scritture contabili. L'onere della prova dei costi deducibili incombe sul contribuente. Non sussiste doppia imposizione in quanto gli utili sono stati ottenuti in evasione d'imposta. La tassazione degli utili è legittima data la partecipazione del 100% del socio e la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio nelle società a ristretta base azionaria. Non sussiste violazione della libertà di stabilimento.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito del ricorso

    La Corte ha ritenuto che la società fosse esterovestita, basandosi su una serie di indizi che dimostravano la sede effettiva in Italia, il concreto svolgimento dell'attività, la presenza di una rete di operatori italiani per stoccaggio e trasporto, e la percezione di redditi in Italia. La motivazione degli atti è stata ritenuta adeguata, anche per relationem. Il ricorso all'accertamento induttivo è stato ritenuto legittimo data la mancata tenuta o esibizione delle scritture contabili. L'onere della prova dei costi deducibili incombe sul contribuente. Non sussiste doppia imposizione in quanto gli utili sono stati ottenuti in evasione d'imposta. La tassazione degli utili è legittima data la partecipazione del 100% del socio e la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio nelle società a ristretta base azionaria. Non sussiste violazione della libertà di stabilimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 31
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti
    Numero : 31
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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