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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 14/01/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6730/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22519999-646140 TRIB.CONSORTILI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3041/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 4.10.2024 al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino ed Area srl,quale concessionaria per la riscossione,indi depositato in data 18.10.2024 , il sig.
Ricorrente_1, nato a [...] il Data di nascita_1, C.F. CF_Ricorrente_1 , con residenza in Luogo_2, impugnava il preavviso di fermo notificatogli in data 7.9.2024, sulla scorta di una ingiunzione di pagamento relativa a contributi consortili dovuti per l'anno 2020 per l'importo di € 347,07.
Eccepiva il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato:
- 1. per violazione dell'art. 86 comma 2 d.p.r. 602/73 ,essendo l'autoveicolo un bene strumentale all'attività di impresa esercitata;
specificava al riguardo di essere titolare di omonima ditta individuale, che svolge dal
15.10.2003 l'attività di installazione di impianti elettrici e altri lavori di installazione antennistica, impianti idraulici, riscaldamenti, sollevamento, protezione antincendi, come si evinceva da visura allegata e produceva fattura di acquisto dell'autovettura del 19.04.2011, da parte della ditta individuale Ricorrente_1”, nella quale era riportato il numero partita iva della stessa , nonché estratto del registro dei beni ammortizzabili;
2. per violazione del generale principio di proporzionalità;
3. per mancanza di benefici derivanti dall'attività del Consorzio in favore del ricorrente e la mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile;
4.per omessa allegazione degli atti prodromici e difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Rilevava ,infine, la già dichiarata incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge della Regione
Calabria 23.07.2003, n. 11.
Chiedeva ,quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi all'avvocato dichiaratosi anticipatario.
*Si costituiva in giudizio Area srl, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese,da distrarsi. In particolare eccepiva ,in via preliminare ,l'inammissibilità delle doglianze relative al merito della pretesa tributaria ,già cristallizzatasi a seguito della notifica di atti prodromici non impugnati, ossia :-l'avviso n. 15187198 del 28/12/2022 ;-la richiesta formale n. 17309338 notificata in data 03/07/2023 ;-l'avviso di accertamento n. 17801968 notificato in data 16/09/2023;-l'ingiunzione di pagamento n. 1043987 notificata in data 05/01/2024 ;-la comunicazione di mancato pagamento n. 21090483 del 20/03 /2024 . Eccepiva, altresì ,l'inammissibilità o l'improcedibilità del motivo di opposizione relativo alla strumentalità del veicolo ex art 86 dpr 602/1973 e contestava,infine,il motivo inerente la sproporzione tra credito e valore del veicolo , stante la insussistenza nella norma di alcun riferimento al criterio di proporzionalità tra gli elementi costitutivi e le condizioni richieste per l'emissione del fermo.
All'udienza del 12 dicembre 025,fissata per la trattazione, presente il solo difensore della parte resistente, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Va innanzitutto accolta la preliminare eccezione ,formulata dalla parte resistente, di inammissibilità dei motivi di ricorso attinenti il merito della pretesa tributaria ( motivi sub 1 e 2 della narrativa) , pretesa che è da ritenersi consolidata e non più contestabile, in virtù della dimostrata notifica di atti prodromici non oggetto di impugnazione.Infatti,il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri
-Quanto ai motivi di ricorso relativi a pretesi vizi propri del preavviso di fermo, si osserva quanto segue :-
a) Va rigettata l'eccezione di difetto di motivazione .
Per la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.civ., VI, n. 22018/2017) il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili. Nella fattispecie la comunicazione impugnata contiene l'indicazione della ingiunzione presupposta,del carico iscritto a ruolo , del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, le modalità di estinzione della posizione debitoria, unitamente all'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si sarebbe proceduto all'emanazione del provvedimento di fermo e alla sua iscrizione al P.R.A., con indicazione dei termini e le modalità di impugnazione dello stesso;
motivazione adeguata e sufficiente rispetto all'adozione della misura in parola.
b) Va disattesa anche l'eccezione di illegittimità del preavviso di fermo, in quanto avente ad oggetto un bene strumentale all'attività di impresa.
Invero di recente la Corte di Cassazione con le ordinanze n.34813/24 e n.7156/25 ha chiarito che la strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di una attività di impresa o professionale, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento;
e sulla base di ciò, ha altresì, ritenuto non sufficiente per escludere il fermo l'acquisto del bene con fattura come “strumentale” o l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili.
Alla luce di quanto sopra, non risulta che il ricorrente abbia fornito idonea prova della strumentalità del bene nel senso precisato dalla Corte.
c) Va,invece, accolta l'eccezione relativa ala sproporzione tra il valore del bene da assoggettare alla misura ed il valore del credito azionato.
Anche in tal caso soccorre la giurisprudenza della Suprema Corte ,che con sentenza n.32062/2024, pur rilevando che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura, ha statuito che “ sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr. Corte Costituzionale n. 467 del 19 dicembre 1991), così come nel diritto comunitario (art. 5
Trattato dell'Unione Europea), i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa (e dunque anche di quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari)”, aggiungendo che “tali principi valgono, quindi, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell'azione del legislatore e dell'Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l'art. 10 ter dello Statuto del Contribuente, introdotto dall'art. 1, comma
1, lettera m) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 ,secondo cui «1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie»
Pertanto – argomenta ancora la Suprema Corte - anche la scelta da parte dell'agente della riscossione circa l'adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 DPR n. 602/1973) deve rispettare tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione;
sicchè “ tali canoni devono ritenersi oggettivamente violati, con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio, quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitatissimo importo”.
Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che sussista effettivo e rilevante squilibrio tra il credito azionato
( € 347,07) ed il valore dell'autovettura di cui è preavvisato il fermo, avendo essa al momento dell'acquisto un costo di € 51.400,00 ( come risultante dalla relativa fattura),e che,anche considerando la naturale svalutazione ,mantiene una quotazione sicuramente superiore ai 10.000 euro, tale da rendere sproporzionata la misura del fermo. Per tale motivo dunque l'atto impugnato va annullato.
*Alla luce di quanto sopra argomentato, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. 8, in persona del Giudice monocratico designato,accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Il giudice monocratico Concetta Lucia Filomia
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6730/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22519999-646140 TRIB.CONSORTILI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3041/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 4.10.2024 al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino ed Area srl,quale concessionaria per la riscossione,indi depositato in data 18.10.2024 , il sig.
Ricorrente_1, nato a [...] il Data di nascita_1, C.F. CF_Ricorrente_1 , con residenza in Luogo_2, impugnava il preavviso di fermo notificatogli in data 7.9.2024, sulla scorta di una ingiunzione di pagamento relativa a contributi consortili dovuti per l'anno 2020 per l'importo di € 347,07.
Eccepiva il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato:
- 1. per violazione dell'art. 86 comma 2 d.p.r. 602/73 ,essendo l'autoveicolo un bene strumentale all'attività di impresa esercitata;
specificava al riguardo di essere titolare di omonima ditta individuale, che svolge dal
15.10.2003 l'attività di installazione di impianti elettrici e altri lavori di installazione antennistica, impianti idraulici, riscaldamenti, sollevamento, protezione antincendi, come si evinceva da visura allegata e produceva fattura di acquisto dell'autovettura del 19.04.2011, da parte della ditta individuale Ricorrente_1”, nella quale era riportato il numero partita iva della stessa , nonché estratto del registro dei beni ammortizzabili;
2. per violazione del generale principio di proporzionalità;
3. per mancanza di benefici derivanti dall'attività del Consorzio in favore del ricorrente e la mancanza dei presupposti dell'imposizione del contributo consortile;
4.per omessa allegazione degli atti prodromici e difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
Rilevava ,infine, la già dichiarata incostituzionalità dell'art. 23, comma 1, lettera a) della legge della Regione
Calabria 23.07.2003, n. 11.
Chiedeva ,quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi all'avvocato dichiaratosi anticipatario.
*Si costituiva in giudizio Area srl, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria di spese,da distrarsi. In particolare eccepiva ,in via preliminare ,l'inammissibilità delle doglianze relative al merito della pretesa tributaria ,già cristallizzatasi a seguito della notifica di atti prodromici non impugnati, ossia :-l'avviso n. 15187198 del 28/12/2022 ;-la richiesta formale n. 17309338 notificata in data 03/07/2023 ;-l'avviso di accertamento n. 17801968 notificato in data 16/09/2023;-l'ingiunzione di pagamento n. 1043987 notificata in data 05/01/2024 ;-la comunicazione di mancato pagamento n. 21090483 del 20/03 /2024 . Eccepiva, altresì ,l'inammissibilità o l'improcedibilità del motivo di opposizione relativo alla strumentalità del veicolo ex art 86 dpr 602/1973 e contestava,infine,il motivo inerente la sproporzione tra credito e valore del veicolo , stante la insussistenza nella norma di alcun riferimento al criterio di proporzionalità tra gli elementi costitutivi e le condizioni richieste per l'emissione del fermo.
All'udienza del 12 dicembre 025,fissata per la trattazione, presente il solo difensore della parte resistente, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Va innanzitutto accolta la preliminare eccezione ,formulata dalla parte resistente, di inammissibilità dei motivi di ricorso attinenti il merito della pretesa tributaria ( motivi sub 1 e 2 della narrativa) , pretesa che è da ritenersi consolidata e non più contestabile, in virtù della dimostrata notifica di atti prodromici non oggetto di impugnazione.Infatti,il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri
-Quanto ai motivi di ricorso relativi a pretesi vizi propri del preavviso di fermo, si osserva quanto segue :-
a) Va rigettata l'eccezione di difetto di motivazione .
Per la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.civ., VI, n. 22018/2017) il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili. Nella fattispecie la comunicazione impugnata contiene l'indicazione della ingiunzione presupposta,del carico iscritto a ruolo , del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, le modalità di estinzione della posizione debitoria, unitamente all'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si sarebbe proceduto all'emanazione del provvedimento di fermo e alla sua iscrizione al P.R.A., con indicazione dei termini e le modalità di impugnazione dello stesso;
motivazione adeguata e sufficiente rispetto all'adozione della misura in parola.
b) Va disattesa anche l'eccezione di illegittimità del preavviso di fermo, in quanto avente ad oggetto un bene strumentale all'attività di impresa.
Invero di recente la Corte di Cassazione con le ordinanze n.34813/24 e n.7156/25 ha chiarito che la strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di una attività di impresa o professionale, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento;
e sulla base di ciò, ha altresì, ritenuto non sufficiente per escludere il fermo l'acquisto del bene con fattura come “strumentale” o l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili.
Alla luce di quanto sopra, non risulta che il ricorrente abbia fornito idonea prova della strumentalità del bene nel senso precisato dalla Corte.
c) Va,invece, accolta l'eccezione relativa ala sproporzione tra il valore del bene da assoggettare alla misura ed il valore del credito azionato.
Anche in tal caso soccorre la giurisprudenza della Suprema Corte ,che con sentenza n.32062/2024, pur rilevando che l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura, ha statuito che “ sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr. Corte Costituzionale n. 467 del 19 dicembre 1991), così come nel diritto comunitario (art. 5
Trattato dell'Unione Europea), i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa (e dunque anche di quella rivolta alla riscossione dei crediti tributari)”, aggiungendo che “tali principi valgono, quindi, sia come criteri di interpretazione delle norme, sia come canoni di legittimità dell'azione del legislatore e dell'Amministrazione, e da ultimo hanno trovato espressa codificazione nel diritto tributario con l'art. 10 ter dello Statuto del Contribuente, introdotto dall'art. 1, comma
1, lettera m) del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 ,secondo cui «1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie»
Pertanto – argomenta ancora la Suprema Corte - anche la scelta da parte dell'agente della riscossione circa l'adozione di misure quali il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 DPR n. 602/1973) deve rispettare tale parametro, dovendo essere ponderato il sacrificio imposto al contribuente con le esigenze della riscossione;
sicchè “ tali canoni devono ritenersi oggettivamente violati, con la ragionevolezza che abbia a sconfinare in arbitrio, quando, ad esempio, emergano significativi disequilibri nel sottoporre a fermo autoveicoli di consistente valore per assicurare la riscossione di crediti di limitatissimo importo”.
Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che sussista effettivo e rilevante squilibrio tra il credito azionato
( € 347,07) ed il valore dell'autovettura di cui è preavvisato il fermo, avendo essa al momento dell'acquisto un costo di € 51.400,00 ( come risultante dalla relativa fattura),e che,anche considerando la naturale svalutazione ,mantiene una quotazione sicuramente superiore ai 10.000 euro, tale da rendere sproporzionata la misura del fermo. Per tale motivo dunque l'atto impugnato va annullato.
*Alla luce di quanto sopra argomentato, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. 8, in persona del Giudice monocratico designato,accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese. Il giudice monocratico Concetta Lucia Filomia