Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4411 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26704/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.SA SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26704/2021 promoSA da:
, C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Giuffrida del Foro di Milano (C.F. ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Viale Monte Nero, n° 66, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice
Contro
P. VA ), con sede legale in Via Melisurgo 4, 80133 Napoli (NA), in Controparte_1 P.VA_1 persona del legale rappresentante p.t. amministratore unico OT.SA , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 Umberto Davide (C.F. ed elettivamente domici udio del difensore in Sorrento, via C.F._3 P.R. Giuliani n. 24 in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
Parte convenuta
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso, così giudicare: in via principale: accertato e dichiarato che la SI.ra è creditrice della Parte_1 Parte_2
per l'importo di € 7.100,00 per sorte ca uti per i titoli di
[...] condannare la a pagare alla SI.ra l'importo di € 7.100,00 oltre Parte_2 Parte_1 accessori se dovuti nonché interessi ex combinato disposto ex art. 1284, IV co. D.Lgs. 231/2002 ovvero, quelle diverse somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa;
in ogni caso: con rigetto della domanda riconvenzionale avversaria;
in via istruttoria: si richiamano le istanze istruttorie formulate e non accolte.
Con vittoria di spese e compensi professionali e con condanna ex art. 96 c.p.c. III co., c.p.c. della convenuta.
Parte convenuta:
1)preliminarmente ed in rito accertare e per lo effetto dichiarare, in virtù di quanto esposto al punto 1) della comparsa di costituzione e risposta, il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano in forza del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. essendo competente per tale giudizio, ex artt. 19 e 20 c.p.c. il Tribunale di Napoli;
2) nel merito ed in via principale, in virtù di quanto esposto al punto 2) della comparsa di costituzione e risposta rigettare l'avversa domanda in quanto destituita di ogni giuridico fondamento;
3) nel merito ed in via gradata accertare e per lo effetto dichiarare, in virtù di quanto esposto al punto 3) della comparsa di costituzione e risposta l'inefficacia tra le parti del presente giudizio del contratto oggetto di causa per essere stato concluso dal rappresentante privo di poteri;
pagina 1 di 7
5) nel merito ed in via riconvenzionale condannare l'attrice al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società convenuta così come quantificati al punto 6) della comparsa di costituzione e risposta oltre interessi e rivalutazione monetaria, e/o nella diversa, maggiore o minore somma, che sarà determinata e accertata in corso di causa dall'adito Tribunale;
6) nel merito ed in via riconvenzionale subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale, ritenesse comunque fondate (anche solo in parte) le pretese dell'attrice, compensare ogni somma eventualmente riconosciuta alla steSA con il maggior credito vantato dalla convenuta così come quantificato al punto 5) della comparsa di costituzione e risposta e/o nella differente stima che sarà effettuata in corso di causa;
7) in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente grado di giudizio, oltre VA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge e con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione tecnica informatica dell'atto con attribuzione in favore al sottoscritto difensore Avv. Umberto Davide antistatario.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 1.06.2021 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1 Milano la società allegando: Parte_2
- di essere vasta esperienza;
- di essere stata incaricata, unitamente al dott. nel maggio 2020, dalla società convenuta di Persona_1 fornire collaborazione alla steSA nell'esecuzione di un contratto di servizi stipulato in data 11.5.2020 tra e Pt_2 la società OT (società che il aveva in precedenza presentato alla ) con termine al , Per_1 Pt_2 poi prorogato al 31.7.2020;
- che la prestazione era stata regolarmente eseguita;
- che il compenso concordato tra la convenuta e ammontava ad euro 4.00,00, poi aumentato ad Parte_3 euro 5.00,00 in virtù della proroga del contratto al 31.7.2020 (somma da dividersi al 50% tra e;
Parte_1 Per_1
- che e OT stipulavano un nuovo contratto in data 27.7.2020 con decorren 0 al Pt_2 31.12.2021;
- che, alla scadenza del contratto tra e OT, e cercavano di raggiungere Pt_2 Pt_2 Parte_3 un'intesa per la sottoscrizione di un per il successi o bre 2020, ma detta intesa non venne raggiunta;
- che e dopo aver prestato la loro attività di consulenza in favore di a tutto il mese di Parte_1 Per_1 Pt_2 sett 0, intereSAti a proseguire la collaborazione con non av giunto un accordo Pt_2 soddisfacente per il periodo sino al dicembre 2020, chiedevano senza successo alla convenuta il pagamento del compenso per il periodo maggio/luglio 2020;
- che in data 12.2.2021 cedeva a il suo credito, cessione che veniva notificata alla debitrice;
Per_1 Parte_1 Pt_2
- che il compenso complessivamente dovuto all'attrice ammontava ad euro 7.100,00 di cui euro 5.00,00 per la prestazione resa da maggio 2020 a luglio 2020, come da accordi tra le parti, ed euro 1.600,00, forfettariamente determinato dalla steSA attrice per il periodo sino a tutto settembre 2020;
- che, nonostante i numerosi solleciti e l'avvio della procedura di negoziazione assistita, la convenuta non aveva provveduto al pagamento del dovuto. Ciò esposto, rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
<in via principale: accertato e dichiarato che la SI.ra è creditrice della er l'importo Parte_1 Parte_2 di € 7.100,00 per sorte capitale oltre accessori se dovuti per i titoli di cui in narrativa, condannare la a pagare alla Parte_2 SI.ra l'importo di € 7.100,00 oltre accessori se dovuti nonché interessi ex combinato disposto ex art. 1284, IV co. Parte_1 D.Lgs. 231/2002 ovvero, quelle diverse somme maggiori o minori che risulteranno in corso di causa>>.
In data 6.10.2021 si costituiva in giudizio che contestava tutto quanto sostenuto dall'attrice ed Parte_2 eccepita l'incompetenza territoriale del giudice adìto, nel merito allegava in fatto:
- che l'attività posta in essere da e si era limitata alla presentazione ad del cliente Parte_1 Per_1 Pt_2 OT;
- che non vi era stato alcun conferimento di incarico da parte di all'attrice e a Pt_2 Per_1
- che nessuna attività di consulenza era stata svolta da Parte_1 Per_1
- che aveva offerto a e di stipulare un contratto di collaborazione ma i professionisti si Pt_2 Parte_1 Per_1 erano rifiutati;
pagina 2 di 7 - che in alternativa aveva offerto la sottoscrizione di una scrittura privata al fine di riconoscere agli stessi Pt_2 una uale sulla commeSA principale relativa al contratto con OT, per remunerare l'attività di segnalazione del cliente;
- che e si rifiutavano di sottoscrivere anche la scrittura privata;
Parte_1 Per_1
- che a a e aveva causato danni alla società , poiché aveva portato alla Parte_1 Per_1 Pt_2 risoluzione del contratto con OT. Inoltre, la convenuta contestava il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice sia quanto al conferimento dell'incarico, sia quanto all'esecuzione della prestazione;
in ordine all'incarico rilevava che solo il legale rappresentante di poteva conferire incarichi e che quindi al più si poteva configurare, nel caso di specie, Parte_2 l'ipotesi di contrat falsus procurator con riferimento ad un eventuale incarico conferito dalla dipendente di
, contratto inefficace ex art. 1398 c.c. e non vincolante per;
svolgeva domanda di Pt_2 Persona_2 Pt_2 condanna ex art. 96 c.p.c.; svolgeva domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta tenuta dall'attrice (e dal , consistita nel rifiuto di sottoscrivere un contratto di collaborazione e di Per_1 prestare attività di consulenza per il periodo agosto/dicembre 2020, danno quantificato in euro 46.000,00. Rassegnava le seguenti conclusioni:
<1) preliminarmente ed in rito accertare e per lo effetto dichiarare, in virtù di quanto esposto al punto n. 1), il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Milano in forza del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. essendo competente per tale giudizio, ex artt. 19 e 20 c.p.c. il Tribunale di Napoli;
2) nel merito ed in via principale, in virtù di quanto esposto al punto n. 2) rigettare l'avversa domanda in quanto destituita di ogni giuridico fondamento;
3) nel merito ed in via gradata accertare e per lo effetto dichiarare, in virtù di quanto esposto al punto n. 3), l'inefficacia tra le parti del presente giudizio del contratto oggetto di causa per essere stato concluso dal rappresentante privo di poteri;
4) nel merito ed in via principale condannare l'attrice, in virtù di quanto esposto al punto n. 4) per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. con conseguente liquidazione del danno in via equitativa in favore della società convenuta;
5) nel merito ed in via riconvenzionale condannare l'attrice al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società convenuta così come quantificati al punto n. 5) oltre interessi e rivalutazione monetaria, e/o nella diversa, maggiore o minore somma, che sarà determinata e accertata in corso di causa dall'adito Tribunale;
6) nel merito ed in via riconvenzionale subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale, ritenesse comunque fondate (anche solo in parte) le pretese dell'attrice, compensare ogni somma eventualmente riconosciuta alla steSA con il maggior credito vantato dalla convenuta così come quantificato al punto n.5) e/o nella differente stima che sarà effettuata in corso di causa;
7) in ogni caso condannare l'attrice al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente grado di giudizio, oltre VA, CPA e rimborso forfettario al 15% come per legge e con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione tecnica informatica dell'atto con attribuzione in favore al sottoscritto difensore Avv. Umberto Davide antistatario>>.
Alla prima udienza del 10.11.2021 venivano assegnati i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c. Depositate le memorie, ammesse parzialmente le richieste istruttorie, alle udienze del 3.10.2022, 6.2.2023, 8.5.2023 e 19.6.2023 venivano assunte le prove orali;
con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 13.11.2024 il Tribunale, dato atto del deposito delle note scritte con cui le parti avevano precisato le conclusioni, assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva L'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano sollevata dalla parte convenuta è infondata, atteso che, secondo la prospettazione attorea, il contratto inter partes è stato concluso in Milano e quest'ultimo è anche il luogo in cui si trova il domicilio del creditore;
pertanto ex artt. 1182.3 c.c. e 20 c.p.c. l'eccezione deve essere rigettata. Nel merito, parte convenuta ha contestato sia il conferimento dell'incarico, sia l'esecuzione delle prestazioni. In ordine al conferimento dell'incarico, occorre ricordare che l'attrice, giornalista, ha sostenuto di essere stata incaricata, unitamente al dott. dalla convenuta dell'esecuzione di attività relativa ad un progetto comunicativo Persona_1 predisposto per la c e OT in merito ai prodotti PHS e che il rapporto di collaborazione si è Pt_2 svolto dal mese di maggio 2020 al mese di luglio 2020 alle condizioni concordate tra le parti che prevedevano un compenso pari ad euro 5.00,00 (da suddividersi tra e . L'attrice ha poi sostenuto che, pur esauritosi il primo Per_1 Parte_1 rapporto contrattuale del periodo maggio/l 0 continuava a prestare attività di consulenza nei mesi di agosto e settembre 2020, per la quale richiede oggi in giudizio un compenso determinato forfettariamente in euro 1.600,00. La convenuta ha al contrario sostenuto quanto segue: <la SI.ra unitamente al OT. ha semplicemente presentato Parte_1 Per_1
il cliente OT, (circostanza questa mai taciuta o negata dall'odierna convenuta), con cui la steSA ha Controparte_1 sottoscritto un primo contratto di fornitura di servizi (All. 3), contratto, che veniva integralmente riassorbito da un secondo contratto (All. 4) con durata dal 1.08.2020 al 31.12.2021, e definitivamente risolto i primi di febbraio (All. 5) (…) Ad ogni modo, in virtù dei due citati contratti (All. 3 e All. 4), manifestava l'intenzione di instaurare con la SI.ra ed il OT. un rapporto di Controparte_1 Parte_1 Per_1 pagina 3 di 7 collaborazione, e proponeva agli stessi, un regolare contratto di collaborazione professionale (All. 6). In alternativa alla sottoscrizione del contratto di collaborazione professionale (All. 6), sebbene non fosse obbligata a riconoscere alcunché alla SI.ra Controparte_1
ed al OT. per l'attività di presentazione del cliente, (in quanto attività non svolta a titolo professionale) offriva agli Parte_1 Per_1 stessi un compenso pari al 5% della commeSA principale (All. 7), da corrispondersi nelle modalità e nelle forme più consone alla natura della affare, del valore del contratto concluso con il detto cliente OT, proponendo agli stessi la sottoscrizione di una ulteriore scrittura privata (All. 7). Quest'ultima proposta, come risulta dall'allegato carteggio (All. 9 – All. 9.1) è stata, dalla reiterata e Controparte_1 mantenuta ferma fino all'1.12.2020, quindi ben oltre il rifiuto di collaborare che la convenuta ed il suo socio hanno manifestato sin dal mese di agosto 2020>>. La documentazione in atti e le prove orali assunte confermano la ricostruzione dei fatti così come proposta dall'attrice. Per quanto riguarda le testimonianze assunte, , socio e vice presidente di OT (ossia la società, Testimone_1 presentata da e ad 'ultima concluse i contratti in data 11.5.2020 e in data Parte_1 Per_1 Pt_2 27.7.2020), ha affermato di essere stato informato direttamente da , legale rappresentante della convenuta, CP_2 che quest'ultima si avvaleva di una struttura composta da e na dipendente di nome Così Per_1 Parte_1 Per_2 il teste: << ricordo di aver chiesto dettagliatamente alla quale fosse la struttura del suo staff, e lei mi disse di avere una struttura Pt_2 che si avvaleva della collaborazione di e e di una dipendente di nome che la seguiva nell'esecuzione della parte Per_1 Parte_1 Per_2 amministrativa>>. E il teste poi ha affermato anche: <ricordo che la proposta economica che ci venne fatta citava espreSAmente l'attività professionale di e nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico di cui al contratto di cui al doc. 2 (…) posso dire che in Per_1 Parte_1 alcuni incontri mi venne rappresentato da ciò che era scritto nella proposta economica di e cioè che l'insieme delle Persona_1 Pt_2 attività che erano state oggetto della proposta economica sarebbero state fornite dalla società della signora ma eseguite da e Pt_2 Per_1
Parte_1 Il contratto stipulato in data 11.5.2020 tra la convenuta e OT prevede all'art. 7 espreSAmente la collaborazione della parte attrice: <ART.
7 - Responsabili operativi 7.1. Nello svolgimento dell'incarico l'Agenzia risponderà al management di RAYBOTICS e agirà in coordinamento con la struttura interna preposta.
7.2. In particolare, tutte le comunicazioni, incarichi ed approvazioni, neceSAri e utili per l'esecuzione del presente contratto nei confronti del Cliente saranno effettuate e scambiate fra le parti:
• Per l'Agenzia, nelle persone di:
o Controparte_3
o Persona_1
o Parte_1
• Per il Cliente, nella persona di:
o Tes_2
o Persona_3
o Testimone_3
o Controparte_4[..
dunque, è pacifico che e presentarono un nuovo cliente alla società , e cioè OT, deve Per_1 Parte_1 Pt_2 ritenersi certo anche che tra e era stato concluso un accordo che regolamentava la Pt_2 Parte_4 collaborazione di questi ultimi n de 2020. La complessiva ed aSAi copiosa documentazione in atti dà conferma sia del conferimento dell'incarico sia dell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'attrice e di Persona_1 In particolare:
- il doc. 4 di parte attrice (mail 17.5.2020 da a con oggetto: attività Per_1 Controparte_5 verso i media – PHS) attesta come il team di s da Persona_1 quale dipendente di , e dai referenti del cliente OT, citati nel contratto 11.5.2020; e ciò in Per_2 Pt_2 conformità a quanto riferito dal teste e a quanto emerge dal contratto 11.5.2020;
- il doc. 10 di parte attrice (mail 1.7.2020 da a di OT/NA/Vignarelli con oggetto: Per_1 Tes_2 estensione accordo in corso per ufficio stampa ) conferma sia l'esecuzione delle prestazioni Controparte_6 per il periodo maggio/giugno (<continueremo a promuovere attivamente i prodotti PHS come fatto sino ad ora sui diversi media cercando ulteriormente di rafforzare Tv e radio (…) Inoltre fisseremo un incontro verso fine mese per fare una analisi dei risultati raggiunti e pianificare insieme gli obiettivi>>), sia la proroga temporale a tutto luglio 2020 con relativa maggiorazione del corrispettivo concordato;
analogamente il doc. 21 di parte attrice;
- il doc. 11 di parte attrice è il communication plan di che prevede il team composto da e e Pt_2 Per_1 Parte_1
e regola anche il corrispettivo pattuito;
i documenti da 13 a 19 di parte attrice confermano l'avvenuto Per_2
le parti, dando atto della costituzione del team e delle prime attività Controparte_7 svolte dal team (preparazione della bozza del contratto da sottoporre a OT e del communication plan);
- il doc.
8.1. di parte convenuta (mail 24.8.2020 da a Bianchi/avv. da un CP_2 Persona_4 lato, conferma l'esecuzione dell'incarico per il periodo maggio/luglio 2020 (<Servirà garantire un team operativo – anche perché il lavoro dovrà essere più intenso e quotidiano (valutando soprattutto le difficoltà emerse nei mesi scorsi per le pubblicazioni) – e con solo il 50% del budget a disposizione questo non può essere possibile>>), dall'altro, smentisce la versione dei fatti come pagina 4 di 7 proposta dalla convenuta (<Quindi a questo punto abbiamo due strade percorribili:
1. Ipotesi 1: vi viene riconosciuto il 50%. Essendo una lauta percentuale, anzi fin troppo elevata, per il 50% della commeSA mi aspetto che TUTTI COLLABORIATE allo stesso modo. Pertanto devono essere espressi in maniera chiara all'interno del contratto TUTTI gli obiettivi e le attività che DEVONO essere Co realizzate entro fine contratto da parte di tutti. Come da accordo inviato in precedenza. Perché se, ad esempio, assume il ruolo di parte meramente "operativa" e di consulente strategica e contatto cliente, allora a lei sarà demandato il compito di definire e Pt_1 redigere il piano di comunicazione, attivare i contatti con il cliente per i materiali, contattare i fornitori e supportarli durante la realizzazione dei materiali, ecc.
2. Ipotesi 2: vi viene riconosciuta la classica fee per presentazione del cliente, senza null'altro a pretendere>>): la mail è del mese di agosto 2020, quando si è già concluso il periodo relativo al primo rapporto contrattuale maggio/luglio 2020, e quando quindi le parti in causa stavano valutando l'ipotesi di un nuovo accordo per il periodo successivo. Pertanto, le due ipotesi offerte dalla convenuta (contratto di collaborazione o fee) non riguardavano il primo periodo, quello di cui si tratta nella presente causa (maggio/luglio 2020), bensì il periodo successivo (agosto/dicembre 2020); lo stesso è a dirsi per i docc. 8.2-8.3-8.4 di parte convenuta, da cui si evince ancora una volta che le parti in causa avevano collaborato per il primo periodo maggio/luglio 2020, mentre non riuscirono a trovare un accordo soddisfacente per entrambe per il periodo successivo, agosto/dicembre 2020; nello stesso senso anche i documenti 22,23, 24, 25 di parte attrice;
il documento 22 (mail 13.7.2020 da a CP_2
in particolare chiarisce lo svolgimento del rapporto co le Parte_5 parti in causa: <Buongiorno , Ci dev'essere stato un misunderstanding. Da questa mail emerge che sia io a voler Persona_1 Co procedere alla dilazione. Quando poi non è così. Tutti noi di siamo più che sicuri nel voler prolungare il contratto e che sia la scelta più consona per entrambe le aziende. Questo non cambia assolutamente nulla. Il precedente debito che OT vanta con noi verrà assorbito da un nuovo accordo annuale. Ma questo non cambia le modalità operative.
A fine settembre, a voi sarà ugualmente riconosciuta la fee che vi si doveva riconoscere in precedenza (pari a euro 4,00 al netto del 20% di imposte sostenute dall'azienda) e lavoreremo comunque insieme al progetto annuale. Abbiamo pensato semplicemente di estendere da un punto di vista contabile e amministrativo i termini contrattuali, con il consenso di tutti. Queste sono scelte aziendali che spettano solo ed esclusivamente alle rispettive amministrazioni>, mail da cui si evince che e Parte_1 avevano sino al luglio 2020 prestato la loro opera per ); Per_1 Pt_2
- i documenti 26, 26 bis, 27, 28, 30, 31, 32, 32 bis, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 di parte attrice attestano l'esecuzione delle prestazioni per il periodo maggio/luglio 2020;
- i documenti 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 57 bis, 58, 59, 60, 61 (63 identico), 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 di parte attrice attestano l'esecuzione delle attività nel periodo agosto/settembre 2020 (pubblicità dei dispositivi su La Repubblica e PHS ai . Parte_6 Tes_ La documentazione in atti di cui sopra smentis dei testi di parte convenuta (secondo cui le prestazioni di cui l'attrice chiede il compenso sarebbero state rese solo dallo stesso e dalla dipendente e Per_2 Tes_5 (secondo cui non vi fu mai alcun conferimento di incarico da parte della convenuta all'attrice e alcuna d da parte di . Parte_1
La convenuta ha anche eccepito in via gradata l'inefficacia del contratto stipulato tra le parti perché concluso da falsus procurator ex art. 1398 c.c. In merito in atti la steSA ha così allegato:
<Ferme le contestazioni di cui al punto precedente, la scrivente difesa ribadisce nuovamente che nessun incarico, nemmeno per vie informali, da parte di un legale rappresentante della società convenuta, è stato mai conferito all'attrice (ed al suo socio OT. . Infatti, come già Per_1 scritto, la SI.ra e il OT. che avevano insistito per l'instaurazione del descritto rapporto professionale, si sono rifiutati di Parte_1 Per_1 sottoscrivere il contratto di collaborazione professionale (All. 6) come risulta espreSAmente dal copioso scambio di corrispondenza (All. 8 – All. 8.1 – All. 8.2 –All. 8.3 – All. 8.4), e per tanto nessun rapporto si è mai instaurato con he nessun incarico è mai Controparte_1 stato conferito dal legale rappresentante della risulta confermato da controparte, che alle pagg. 6 e 7 dell'atto di Controparte_1 citazione, testualmente scrive: “A fronte dell'attività realizzata, alla SI.ra e al OT. avrebbe dovuto essere corrisposto il Parte_1 Per_1 corrispettivo inizialmente pattuito di € 4.00,00 da dividersi nella misura del 50% ciascuno come concordato nel mese di maggio 2020 (cfr. doc. n° 007) tra la SI.ra e la OT.SA Si legge, invero, testualmente nei meSAggi Whatsapp scambiatisi fra loro quanto segue: Parte_1 Per_2
“Vignarelli: Visto contratto (n.d.r. il primo fatto siglare da a OT), hai fatto 9.00 inclusa rassegna, giusto? Per suddivisione nostra Pt_2 fatturazione teniamo conto dei 9000? I 00 li tieni tu per la rassegna Così? NA (Asprino): …Si ho fatto 9.00 già comprensivi dei 00.00€ della Rassegna stampa che paghiamo noi (n.d.r. Asprino). Ma se loro preferiscono pagare la rassegna a parte, direttamente loro. Inserisco solo 9.000€ e poi faccio fatturare a loro i 00,00. No, no va benissimo come hai fatto! Mia domanda era per … nostra suddivisione. Parte_1 Facciamo 9000 : 2 e poi diviso 2 tra Gb e me, giusto? O 9.00 : 2 e poi diviso 2 tra noi? … NA (Asprino):
9.000 avevamo detto che suddividevamo 50% io e 50% voi. Quindi 4.00 e 4.00. I 00 non dobbiamo considerarli perche non appena entrano vanno a pagamento della fattura della rassegna che attivo domani. Perfetto!” Controparte, afferma quindi, di aver concluso un contratto con Parte_1 [...] per il tramite della OT.SA come riportato nella conversazione di cui sopra. Orbene, deve premettersi che, l'unica Controparte_1 Per_2 persona dotata di potere di rappresentanza della società convenuta è la SI.ra socia nonché amministratrice unica della steSA. CP_2 La OT.SA è una validissima ma semplice dipendente, che non ha alcun poter rappresentativo della Ciò Per_2 Controparte_1 pagina 5 di 7 determina inevitabilmente il difetto del potere di rappresentanza e la conseguente inefficacia del contratto tra le parti in causa. A tal fine, riguardo alla ipotesi paventata dall'attrice (quella sopra riportata), deve trovare applicazione l'art. 1398 c.c. il quale prevede che in difetto del potere rappresentativo il contratto non è efficace nè rispetto al rappresentato e neppure rispetto al terzo contraente norma che si ricorda essere applicabile a ogni tipo di rappresentanza, compresa quella derivante da un rapporto organico (CaSAzione n. 29825/2019; n. 9905/2008; n. 11772/2003; n. 2681/1993). A tal proposito in tema di società di capitali, in un caso simile, è stato affermato che “l'atto compiuto da un componente del consiglio di amministrazione in assenza della preventiva deliberazione dell'organo competente e senza spendita del nome sociale è equiparabile al negozio compiuto dal "falsus procurator" e non produce alcun effetto nei confronti della società salvo che non intervenga la successiva ratifica di quest'ultima, dovendosi considerare irrilevante, affinché si producano effetti obbligatori verso la società, la circostanza della mera partecipazione, non dichiarata in sede di compimento dell'atto, all'organo sociale (CaSAzione n. 3501/2013)”. In estrema sintesi, in materia contrattuale, il contratto concluso dal rappresentante privo di poteri, è inefficace nei confronti del rappresentato il cui nome sia stato speso potendo acquisire efficacia solo in seguito all'eventuale ratifica da parte dell'intereSAto ed esclusivamente nei confronti di quest'ultimo. Sarebbe a dir poco assurdo, ritenere che bastasse così poco, ovvero dei semplici meSAggi “whattsup” con una dipendente priva di ogni potere di rappresentanza, a far si che un contratto poSA ritenersi debitamente concluso con una società. Come se ciò non bastasse, come già scritto, l'attrice, e per eSA anche il OT. non hanno mai reso alcuna prestazione in favore della comparente convenuta>>. Per_1 La documentazione già analizzata attesta come , legale rappresentante della società convenuta, fosse ben CP_2 consapevole dell'esistenza di un accordo tra la sua società e l'incarico era infatti stato conferito dallo Parte_3 stesso legale rappresentante di come si evince inequivocabilmente dalla sottoscrizione del contratto 11.5.2020, dove Pt_2 sono indicati i nominativi ed il e quali consulenti di e componenti del team di lavoro che Parte_1 Per_1 Pt_2Co per parte avrebbe offerto attività di ufficio stampa al cliente OT. Sul punto è opportuno ricordare nuovamente la testimoni a di , socio e vice presidente di OT (ossia la società, presentata da e ad Testimone_1 Parte_1 Per_1
e con cui quest'ultima concluse i contratti in data 11.5.2020 e in data 27.7.2020), il quale ha affermato di essere stato Pt_2 informato direttamente da , legale rappresentante della convenuta, che quest'ultima si avvaleva di una CP_2 struttura composta da e e da una dipendente di nome Così il teste: << ricordo di aver chiesto Per_1 Parte_1 Per_2 dettagliatamente alla quale fosse la struttura del suo staff, e lei mi disse di avere una struttura che si avvaleva della Pt_2 collaborazione di e e di una dipendente di nome che la seguiva nell'esecuzione della parte amministrativa>>. La Per_1 Parte_1 Per_2 domanda deve dunque essere rigettata.
In ordine al quantum, la documentazione in atti (cfr. docc. 7 e 10 attrice) attesta che le parti avevano concordato un corrispettivo, per le prestazioni rese in relazione al progetto PHS di OT nel periodo maggio-luglio 2020, inizialmente pari ad euro 4.00,00 (da dividersi al 50% tra e , successivamente aumentato ad euro 5.00,00 (sempre Parte_1 Per_1 da dividersi nella steSA misura). L'attrice si è resa cessionaria del credito facente capo a per euro 2.750,00 di cui alla fattura n. 1/20 del Persona_1 23.11.2020, cessione notificata alla parte convenuta (doc. 9 attrice), che in merito nulla ha eccepito. In ordine al quantum richiesto nel presente giudizio dalla parte attrice, va poi rilevato che come sopra rilevato Parte_1 nell'analisi della documentazione versata in atti, ha prestato la sua attività anche nei mesi di agosto e settembre 2020. Il compenso è stato quantificato dall'attrice per questi due mesi in euro 1.600,00.
Considerato che
l'accordo delle parti aveva previsto per tre mesi (maggio/giugno/luglio 2020) la somma di euro 5.00,00/2 = euro 2.750,00, la somma richiesta per altri due mesi di collaborazione (agosto/settembre 2020) pari ad euro 1.600,00 pare congrua.
La parte convenuta ha svolto domanda riconvenzionale, così concludendo sul punto: <5) nel merito ed in via riconvenzionale condannare l'attrice al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società convenuta così come quantificati al punto 6) della comparsa di costituzione e risposta oltre interessi e rivalutazione monetaria, e/o nella diversa, maggiore o minore somma, che sarà determinata e accertata in corso di causa dall'adito Tribunale;
6) nel merito ed in via riconvenzionale subordinata nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Tribunale, ritenesse comunque fondate (anche solo in parte) le pretese dell'attrice, compensare ogni somma eventualmente riconosciuta alla steSA con il maggior credito vantato dalla convenuta così come quantificato al punto 5) della comparsa di costituzione e risposta e/o nella differente stima che sarà effettuata in corso di causa>>. Nella comparsa di costituzione, come anche nei successivi atti, la convenuta ha così allegato in ordine a detta domanda: <
5. Domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni. Come già scritto in premeSA, la condotta tenuta dall'attrice e dal suo socio (OT.
, consistita, sia nel rifiuto di sottoscrivere un contratto di collaborazione professionale, che nel prestare effettivamente la loro Per_1 opera, ha ingenerato un ingente danno alla anno, che si è manifestato nella risoluzione del contratto con la OT Controparte_1 (All. 3 All. 4 e All. 5) di cui la steSA ha pieno diritto a chiedere l'integrale risarcimento. Al riguardo va innanzitutto evidenziato che l'attrice ed il suo socio: - hanno sin da subito insistito affinché i loro nominativi venissero inseriti nel contratto principale (All. 3 All. 4), facendosi riconoscere come responsabili operativi della e rappresentando alla steSA cliente OT che avrebbero Controparte_1 sottoscritto un contratto di collaborazione professionale con la committente;
- successivamente hanno poi rifiutato, in modo del tutto arbitrario ed in totale mala fede, la sottoscrizione del contratto di collaborazione professionale (All. 6) boicottando l'affare con la OT non prestando la propria attività. Quanto sopra, ha inevitabilmente minato i rapporti tra e OT e ha Controparte_1 pagina 6 di 7 comportato la risoluzione del contratto da parte della steSA OT (All. 6). In virtù di tale condotta, si è Controparte_1 vista quindi risolvere il contratto da parte della OT e ciò ha ingenerato mancati guadagni per la cifra complessiva di € 46.000,00 (totale della commeSA di 60,000.00 € da cui detrarre le uniche somme incaSAte che ammontano a 14.000,00 €)>>. La domanda è infondata. Parte convenuta sostiene infatti che l'attrice, unitamente al le avrebbe causato un grave danno per non aver voluto Per_1 sottoscrivere un contratto di collaborazione professionale e per non aver prestato effettivamente la sua opera. Ora, si è ben visto come tra le parti in causa venne concluso un contratto di collaborazione per il periodo maggio/luglio 2020 e che le prestazioni indicate nel citato contratto vennero regolarmente eseguite dalla parte attrice, la quale ultima poi continuò a prestare la propria attività nei mesi di agosto e settembre 2020, durante i quali le parti cercarono di raggiungere un accordo di collaborazione per il periodo successivo. La documentazione in atti, già citata, attesta come i contatti tra le parti, tuttavia, non portarono ad alcun successivo accordo. Il secondo contratto tra la società e OT venne Pt_2 risolto per ragioni del tutto indipendenti dal rapporto di collaborazione tra le parti in causa. In merito i testi hanno chiaramente riferito che la risoluzione del contratto avvenne per ragioni del tutto estranee alla figura dell'attrice. Il teste di OT ha riferito che il contratto venne “sospeso” perché non più utile a OT;
il teste Tes_2 Tes_1 botics ha precisato che il rapporto contrattuale tra OT ed stipulato in data 27.7.20
[...] Pt_2 risolto per ragioni indipendenti dalla mancata conclusione di un nuovo accordo tra le parti in causa. Anche il documento 5 prodotto da parte convenuta, ossia la transazione avvenuta nel febbraio 2021 tra e OT in ordine alla Pt_2 risoluzione del secondo contratto tra loro sottoscritto (e in cui e rano né come parti né come Parte_1 Per_1 collaboratori di ), non prova in alcun modo la fondatezza della domanda di parte attrice, perché trattasi di accordo Pt_2 tra e OT relativo ad un rapporto contrattuale in cui parte attrice non è coinvolta. Pt_2 La pertanto non può che essere rigettata.
Infine, le domande ex art. 96 c.p.c. svolte da entrambe le parti non possono essere accolte. Per quanto attiene alla domanda della convenuta la steSA è palesemente infondata alla luce delle considerazioni sopra esposte e dell'accoglimento della domanda di parte attrice. Per quanto attiene alla domanda di parte attrice, non si ravvisano i presupposti dell'aver resistito con mala fede e colpa grave da parte di , da intendersi come consapevolezza dell'infondatezza della propria difesa. Pt_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna la parte convenuta al Parte_2 pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 7.100,00, oltre accessori, ed Parte_1 oltre interessi legali dalla data della meSA in mora al saldo effettivo;
- condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice Parte_2 [...]
delle spese del giudizio, che, ex DM 55/2014, in relazione al valore della causa e all'attività Parte_1 effettivamente prestata, liquida in euro 3.553,90, oltre rimborso forfettario, ed oneri accessori previsti per legge, e rimborso del contributo unificato.
Milano, 20.5.2025
Il giudice dott.SA SIMONA BRUSAMOLINO
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