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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5194/2024, pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luciacristina Arquilla ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato l'istante – premesso di essere stata riconosciuta invalida ai sensi dell'art. 1 l. 18/1980 dalla Commissione medica dell' a far data dal 20.1.2023 – impugnava l'esito del predetto verbale CP_1 chiedendo al Giudice del Lavoro di Tivoli di accertare il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.5.2021. Nella fase di accertamento tecnico preventivo il consulente tecnico nominato dal
Giudice, Dott. reputava la perizianda titolare del diritto all'indennità in Persona_1 questione a far data dal 1.6.2022; avverso le risultanze dell'elaborato peritale veniva proposta opposizione parziale nei termini di legge.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee CP_1 contestazioni al precedente elaborato peritale e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto sono stati analiticamente evidenziati i motivi di opposizione.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma risultano soddisfatti a partire dalla decorrenza correttamente individuata dal Dott.
Per_1
Ed invero, il consulente ha motivato in maniera esaustiva ed esente da vizi logici i motivi per cui la perizianda, essendo affetta da “…poliartrosi a grave ricaduta funzionale, diabete mellito in terapia insulinica, cardiopatia sclero-ipertensiva, bronchite cronica e neuropatia in soggetto impossibilitato a deambulare in autonomia e sicurezza”, si trovava nelle condizioni per godere dell'indennità di accompagnamento a partire dal 1.6.2022.
Proprio per quanto riguarda la decorrenza del beneficio, oggetto specifico di contestazione, precisa che “…non si concorda con quanto espresso della
Commissione di 1° istanza, ovvero porre tale decorrenza al 20/01/23. La
Commissione, infatti, ha individuato tale epoca in base alla valutazione geriatrica, eseguita appunto il 20/01/23, che evidenziava una condizione palesemente abbisognevole di assistenza continua. Ma la Commissione, pur in assenza di documentazione probante lo stato di non autosufficienza anteriore al videat geriatrico, avrebbe dovuto stimare quella condizione, certificata dallo specialista, come una condizione non insorta in maniera acuta, ma strutturatasi nel tempo come tutte le situazioni correlate a patologie croniche e ad andamento progressivamente peggiorativa. Si ritiene pertanto che, stimando i tempi medi di evoluzione peggiorativa delle patologie allegate, è ragionevole affermare che la condizione rilevata dal geriatra il 20/01/23, fosse strutturata, sul piano funzionale, almeno 6 mesi prima”.
Al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale da parte della ricorrente si limitano a replicare quanto già espresso con le osservazioni alla bozza;
nello specifico, ella asserisce che la decorrenza del beneficio dovrebbe essere anticipata alla data della domanda amministrativa (maggio 2021), giacchè agli atti è presente una visita geriatrica dell'11.5.2021 da cui si evince un punteggio MMSE 14/30, scala di Tinetti 6/28, IADL 1/8 e ADL 1/6.
Senonchè, in maniera del tutto condivisibile il Dott. aveva già replicato a tali Per_1 osservazioni, confermando la precedente valutazione resa sulla base di un certificato neurologico di gennaio 2023 attestante un chiaro aggravamento delle condizioni di salute della perizianda: “Premesso che i punteggi (ADL e IADL) rilevati in un videat geriatrico, sono basati sulle risultanze di risposte a pre-determinate domande;
le risposte del paziente, pertanto, assumono innegabile valore in campo clinico, là dove scopo del medesimo è quello di risolvere la propria condizione morbosa e pertanto nulla può spingerlo a fornire risposte inadeguate. Diverso è il caso in campo previdenziale, allorché il videat geriatrico non è finalizzato alla specifica ricerca di un programma terapeutico per l'eventuale recupero psicofisico del paziente, ma le sue risultanze comportano una ricaduta di tipo amministrativo;
pertanto il visitando, ancorché senza una specifica volontà simulatoria, è a volte spinto quantomeno all'esagerazione della sintomatologia. Pertanto è indispensabile che quanto evidenziato nella certificazione geriatrica, debba corrispondere all'obiettività clinica rilevata in sede di accertamento peritale. Nel caso in esame le condizioni della paziente, sulla base dei parametri riportati nel videat geriatrico del 11/05/21, non possono essere sovrapponibili a quelli espressi nel successivo videat del 21/01/23, dove è riportato in di 4/28, a fronte di in 6/28 del precedente videat, ed un Per_2
MMSE di 9/30 a fronte di un precedente 14/30”.
Inoltre, non può trovare accoglimento l'ulteriore motivo di opposizione, secondo cui la relazione tecnica sarebbe censurabile poichè non riporta i punteggi relativi alle singole patologie, né il sistema utilizzato per valutare il complesso morboso della ricorrente, in quanto oggetto del presente giudizio non è il diritto della stessa alla percezione dell'indennità di accompagnamento, ma solo il termine di decorrenza del beneficio.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Al contrario, parte ricorrente si è limitata a riportarsi alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione.
Invero, si ribadisce come questi abbia specificatamente dato conto di tali morbosità e non risultano ulteriori circostanze che inducano a reputare necessario il rinnovo, ritenendosi corretto l'esame delle patologie accertate sulla base della documentazione sanitaria esaminata nonchè dell'evidenza clinica direttamente riscontrata.
Stante la mancata emissione del decreto di omologa parziale, deve dichiararsi il diritto della resistente ad ottenere il beneficio di cui alla L. 18/80 a far data dal
1.6.2022.
Per tali ragioni le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti e le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara il diritto della ricorrente ad essere riconosciuta invalida ai sensi dell'art. 1, l. 18/80, con decorrenza dal 1.6.2022 e condanna l al CP_1 pagamento della relativa indennità;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 07.01.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 5194/2024, pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luciacristina Arquilla ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato l'istante – premesso di essere stata riconosciuta invalida ai sensi dell'art. 1 l. 18/1980 dalla Commissione medica dell' a far data dal 20.1.2023 – impugnava l'esito del predetto verbale CP_1 chiedendo al Giudice del Lavoro di Tivoli di accertare il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 28.5.2021. Nella fase di accertamento tecnico preventivo il consulente tecnico nominato dal
Giudice, Dott. reputava la perizianda titolare del diritto all'indennità in Persona_1 questione a far data dal 1.6.2022; avverso le risultanze dell'elaborato peritale veniva proposta opposizione parziale nei termini di legge.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee CP_1 contestazioni al precedente elaborato peritale e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto sono stati analiticamente evidenziati i motivi di opposizione.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma risultano soddisfatti a partire dalla decorrenza correttamente individuata dal Dott.
Per_1
Ed invero, il consulente ha motivato in maniera esaustiva ed esente da vizi logici i motivi per cui la perizianda, essendo affetta da “…poliartrosi a grave ricaduta funzionale, diabete mellito in terapia insulinica, cardiopatia sclero-ipertensiva, bronchite cronica e neuropatia in soggetto impossibilitato a deambulare in autonomia e sicurezza”, si trovava nelle condizioni per godere dell'indennità di accompagnamento a partire dal 1.6.2022.
Proprio per quanto riguarda la decorrenza del beneficio, oggetto specifico di contestazione, precisa che “…non si concorda con quanto espresso della
Commissione di 1° istanza, ovvero porre tale decorrenza al 20/01/23. La
Commissione, infatti, ha individuato tale epoca in base alla valutazione geriatrica, eseguita appunto il 20/01/23, che evidenziava una condizione palesemente abbisognevole di assistenza continua. Ma la Commissione, pur in assenza di documentazione probante lo stato di non autosufficienza anteriore al videat geriatrico, avrebbe dovuto stimare quella condizione, certificata dallo specialista, come una condizione non insorta in maniera acuta, ma strutturatasi nel tempo come tutte le situazioni correlate a patologie croniche e ad andamento progressivamente peggiorativa. Si ritiene pertanto che, stimando i tempi medi di evoluzione peggiorativa delle patologie allegate, è ragionevole affermare che la condizione rilevata dal geriatra il 20/01/23, fosse strutturata, sul piano funzionale, almeno 6 mesi prima”.
Al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale da parte della ricorrente si limitano a replicare quanto già espresso con le osservazioni alla bozza;
nello specifico, ella asserisce che la decorrenza del beneficio dovrebbe essere anticipata alla data della domanda amministrativa (maggio 2021), giacchè agli atti è presente una visita geriatrica dell'11.5.2021 da cui si evince un punteggio MMSE 14/30, scala di Tinetti 6/28, IADL 1/8 e ADL 1/6.
Senonchè, in maniera del tutto condivisibile il Dott. aveva già replicato a tali Per_1 osservazioni, confermando la precedente valutazione resa sulla base di un certificato neurologico di gennaio 2023 attestante un chiaro aggravamento delle condizioni di salute della perizianda: “Premesso che i punteggi (ADL e IADL) rilevati in un videat geriatrico, sono basati sulle risultanze di risposte a pre-determinate domande;
le risposte del paziente, pertanto, assumono innegabile valore in campo clinico, là dove scopo del medesimo è quello di risolvere la propria condizione morbosa e pertanto nulla può spingerlo a fornire risposte inadeguate. Diverso è il caso in campo previdenziale, allorché il videat geriatrico non è finalizzato alla specifica ricerca di un programma terapeutico per l'eventuale recupero psicofisico del paziente, ma le sue risultanze comportano una ricaduta di tipo amministrativo;
pertanto il visitando, ancorché senza una specifica volontà simulatoria, è a volte spinto quantomeno all'esagerazione della sintomatologia. Pertanto è indispensabile che quanto evidenziato nella certificazione geriatrica, debba corrispondere all'obiettività clinica rilevata in sede di accertamento peritale. Nel caso in esame le condizioni della paziente, sulla base dei parametri riportati nel videat geriatrico del 11/05/21, non possono essere sovrapponibili a quelli espressi nel successivo videat del 21/01/23, dove è riportato in di 4/28, a fronte di in 6/28 del precedente videat, ed un Per_2
MMSE di 9/30 a fronte di un precedente 14/30”.
Inoltre, non può trovare accoglimento l'ulteriore motivo di opposizione, secondo cui la relazione tecnica sarebbe censurabile poichè non riporta i punteggi relativi alle singole patologie, né il sistema utilizzato per valutare il complesso morboso della ricorrente, in quanto oggetto del presente giudizio non è il diritto della stessa alla percezione dell'indennità di accompagnamento, ma solo il termine di decorrenza del beneficio.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Al contrario, parte ricorrente si è limitata a riportarsi alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione.
Invero, si ribadisce come questi abbia specificatamente dato conto di tali morbosità e non risultano ulteriori circostanze che inducano a reputare necessario il rinnovo, ritenendosi corretto l'esame delle patologie accertate sulla base della documentazione sanitaria esaminata nonchè dell'evidenza clinica direttamente riscontrata.
Stante la mancata emissione del decreto di omologa parziale, deve dichiararsi il diritto della resistente ad ottenere il beneficio di cui alla L. 18/80 a far data dal
1.6.2022.
Per tali ragioni le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti e le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara il diritto della ricorrente ad essere riconosciuta invalida ai sensi dell'art. 1, l. 18/80, con decorrenza dal 1.6.2022 e condanna l al CP_1 pagamento della relativa indennità;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 07.01.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti