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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/07/2025, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
11067/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di CA,Sezione Lavoro, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa
Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 02/07/2025 come sostituita da deposito telematico di note scritte , ricorrendo i presupposti di cui all'art. 127 ter c.p.c., giusto precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11067/2024 R.G. L. promosso
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Sebastiano Consoli 39, c.f. , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Alfio Mario Gambino come da procura alle liti depositata in atti di giudizio , domiciliato presso il suo studio in CA , via Dalmazia 19;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , c.f. , in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato in CA Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Ogg: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2024 il ricorrente odierno impugnava l'ordinanza ingiunzione n. OI-002642399 notificata in data 14/11/2024 , che richiamava l'accertamento di violazione, recante protocollo .2100.06/04/2023.0213933 . CP_1
Detta ordinanza era emessa nei confronti del ricorrente per l'importo di € 2.282,00. L'atto impugnato era stato emesso per la sanzione amministrativa applicata alle violazioni accertate per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, in riferimento all'anno 2021. A sostegno CP_ dell'opposizione proposta parte ricorrente eccepiva e deduceva la decadenza in cui era incorsa per avere notificato l'atto oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento , come dispone l'art. 14 della legge n. 689/1981. Sotto altro profilo deduceva la carente motivazione dell'ordinanza impugnata che ometteva di indicare quali fossero i periodi di contribuzione evasi, evidenziava che detta specificazione era fondamentale per la verifica dell'effettività della contestazione mossa, per la verifica dell'eventuale prescrizione del credito e della stessa decadenza in cui era incorso l'Istituto
Previdenziale , in violazione dell'art. 14 sopra indicato . Richiamava la normativa sottesa alla ordinanza impugnata e soprattutto la giurisprudenza che sul punto si era formata e chiedeva l'annullamento dell' atto impugnato o la revoca , la declaratoria di non dovutezza delle somme ingiunte a titolo di sanzione , con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c. Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. CP_ In data 03/04/2025 si costituiva che premetteva di avere inviato al ricorrente odierno notifica dell'accertamento , prodromico l'ordinanza ingiunzione ,n. .2100.06/04/2023.0213933 e CP_1 specificava che le violazioni contributive si riferivano all'anno 2021.
Specificava altresì la circostanza che l'ufficio amministrativo dell'ente con disposizione n. 210000-
25-0199 del 31 marzo 2025 , aveva provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata in giudizio dal ricorrente. Tale circostanza sopravvenuta determinava la cessazione della materia del contendere . La resistente depositava in atti , unitamente a memoria di costituzione , il provvedimento di annullamento e chiedeva che il Tribunale dichiarasse venute meno le ragioni di contrasto tra le parti con la compensazione di spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate . Successivamente questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento , ricorrendo i presupposti dell'art. 127 ter c.p.c. veniva fissato il termine perentorio per depositare le istanze e conclusioni. Esaminate le note scritte come in atti depositate , il giudizio viene definito con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso depositato il 25.11.2024 , mentre l'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 14.11.2024. Pertanto risulta rispettato il termine di trenta giorni previsto per l'opposizione dall'art. 6 D.Lgs. 150/2011 cui rimanda l'art. 22 L. 689/1981.
Alla luce di quanto dichiarato dall' e dalla produzione in atti del provvedimento Controparte_2 di annullamento dell'ordinanza irrogatrice di sanzione amministrativa , per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis del d.l. 12/09/1983 n. 463 , ( convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 , come da ultimo novellato dall'art. 2 d.l. 4 maggio 2023 n. 48) , deve essere dichiarata soddisfatta la posizione e l'interesse del ricorrente. Questi nelle note in giudizio depositate , aderisce CP_ alla richiesta dell' che il Tribunale dichiari cessata ogni ragione di contrasto tra le parti .
L'annullamento dell'ordinanza impugnata ha fatto venire meno in capo al ricorrente l'interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento giudiziale circa l'illegittimità del provvedimento impugnato e poi annullato dalla parte resistente medesima . Con riguardo alle spese di lite la parte ricorrente chiede tuttavia la condanna dell'Ente alla refusione in proprio favore , poiché il provvedimento di annullamento dell'ordinanza , che reca data 31 marzo 2025 , è pur sempre successivo al deposito del ricorso e all'instaurazione del giudizio. Pertanto alla luce delle richiesta delle parti , la statuizione sulle spese va compiuta sulla base della soccombenza virtuale.In via preliminare rileva la fondatezza di quanto allegato da parte ricorrente in ordina la decadenza in cui è incorso l'Ente resistente , che ha violato il termine di cui all'art. 14 L. 689 /1981 fin dalla contestazione di violazione con conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata;
rileva allo stesso tempo l'emissione del provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione al seguito ed in data successiva al deposito del ricorso CP_ introduttivo del 25.11.2024 e la condotta processuale dell' di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente. Sulla base delle superiori considerazioni sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti nella misura della metà; la rimanente parte, come liquidata in dispositivo, segue la soccombenza, tiene conto del valore di giudizio e viene distratta in favore del procuratore di parte ricorrente che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di CA in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11067/2024 R.G. L. promossa da con Parte_1 ricorso del 25.11.2024 , disattesa ogni contraria eccezione e difesa così provvede :
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in ordine all'ordinanza ingiunzione impugnata;
CP_ Condanna al pagamento in favore dell'opponente ed in ragione della metà delle spese di lite che liquida in € 450,00, oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa nella misura di legge, distratte in favore dell'avv. Alfio Mario Gambino, compensa la restante parte.
CA 03/07/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di CA,Sezione Lavoro, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa
Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 02/07/2025 come sostituita da deposito telematico di note scritte , ricorrendo i presupposti di cui all'art. 127 ter c.p.c., giusto precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 11067/2024 R.G. L. promosso
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Sebastiano Consoli 39, c.f. , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Alfio Mario Gambino come da procura alle liti depositata in atti di giudizio , domiciliato presso il suo studio in CA , via Dalmazia 19;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. con Sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21 , c.f. , in giudizio rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Alessandra Vetri come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato in CA Piazza Della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Ogg: opposizione ad ordinanza ingiunzione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/11/2024 il ricorrente odierno impugnava l'ordinanza ingiunzione n. OI-002642399 notificata in data 14/11/2024 , che richiamava l'accertamento di violazione, recante protocollo .2100.06/04/2023.0213933 . CP_1
Detta ordinanza era emessa nei confronti del ricorrente per l'importo di € 2.282,00. L'atto impugnato era stato emesso per la sanzione amministrativa applicata alle violazioni accertate per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, in riferimento all'anno 2021. A sostegno CP_ dell'opposizione proposta parte ricorrente eccepiva e deduceva la decadenza in cui era incorsa per avere notificato l'atto oltre il termine di novanta giorni dall'accertamento , come dispone l'art. 14 della legge n. 689/1981. Sotto altro profilo deduceva la carente motivazione dell'ordinanza impugnata che ometteva di indicare quali fossero i periodi di contribuzione evasi, evidenziava che detta specificazione era fondamentale per la verifica dell'effettività della contestazione mossa, per la verifica dell'eventuale prescrizione del credito e della stessa decadenza in cui era incorso l'Istituto
Previdenziale , in violazione dell'art. 14 sopra indicato . Richiamava la normativa sottesa alla ordinanza impugnata e soprattutto la giurisprudenza che sul punto si era formata e chiedeva l'annullamento dell' atto impugnato o la revoca , la declaratoria di non dovutezza delle somme ingiunte a titolo di sanzione , con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c. Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. CP_ In data 03/04/2025 si costituiva che premetteva di avere inviato al ricorrente odierno notifica dell'accertamento , prodromico l'ordinanza ingiunzione ,n. .2100.06/04/2023.0213933 e CP_1 specificava che le violazioni contributive si riferivano all'anno 2021.
Specificava altresì la circostanza che l'ufficio amministrativo dell'ente con disposizione n. 210000-
25-0199 del 31 marzo 2025 , aveva provveduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata in giudizio dal ricorrente. Tale circostanza sopravvenuta determinava la cessazione della materia del contendere . La resistente depositava in atti , unitamente a memoria di costituzione , il provvedimento di annullamento e chiedeva che il Tribunale dichiarasse venute meno le ragioni di contrasto tra le parti con la compensazione di spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate . Successivamente questo giudice veniva delegato per la discussione e decisione del procedimento , ricorrendo i presupposti dell'art. 127 ter c.p.c. veniva fissato il termine perentorio per depositare le istanze e conclusioni. Esaminate le note scritte come in atti depositate , il giudizio viene definito con il presente provvedimento.
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In via preliminare deve essere dichiarata la tempestività del ricorso depositato il 25.11.2024 , mentre l'ordinanza ingiunzione risulta notificata il 14.11.2024. Pertanto risulta rispettato il termine di trenta giorni previsto per l'opposizione dall'art. 6 D.Lgs. 150/2011 cui rimanda l'art. 22 L. 689/1981.
Alla luce di quanto dichiarato dall' e dalla produzione in atti del provvedimento Controparte_2 di annullamento dell'ordinanza irrogatrice di sanzione amministrativa , per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis del d.l. 12/09/1983 n. 463 , ( convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 , come da ultimo novellato dall'art. 2 d.l. 4 maggio 2023 n. 48) , deve essere dichiarata soddisfatta la posizione e l'interesse del ricorrente. Questi nelle note in giudizio depositate , aderisce CP_ alla richiesta dell' che il Tribunale dichiari cessata ogni ragione di contrasto tra le parti .
L'annullamento dell'ordinanza impugnata ha fatto venire meno in capo al ricorrente l'interesse ad ottenere una pronuncia di accertamento giudiziale circa l'illegittimità del provvedimento impugnato e poi annullato dalla parte resistente medesima . Con riguardo alle spese di lite la parte ricorrente chiede tuttavia la condanna dell'Ente alla refusione in proprio favore , poiché il provvedimento di annullamento dell'ordinanza , che reca data 31 marzo 2025 , è pur sempre successivo al deposito del ricorso e all'instaurazione del giudizio. Pertanto alla luce delle richiesta delle parti , la statuizione sulle spese va compiuta sulla base della soccombenza virtuale.In via preliminare rileva la fondatezza di quanto allegato da parte ricorrente in ordina la decadenza in cui è incorso l'Ente resistente , che ha violato il termine di cui all'art. 14 L. 689 /1981 fin dalla contestazione di violazione con conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata;
rileva allo stesso tempo l'emissione del provvedimento di annullamento dell'ordinanza ingiunzione al seguito ed in data successiva al deposito del ricorso CP_ introduttivo del 25.11.2024 e la condotta processuale dell' di pronto riconoscimento della pretesa fatta valere in giudizio dall'opponente. Sulla base delle superiori considerazioni sussistono ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti nella misura della metà; la rimanente parte, come liquidata in dispositivo, segue la soccombenza, tiene conto del valore di giudizio e viene distratta in favore del procuratore di parte ricorrente che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di CA in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11067/2024 R.G. L. promossa da con Parte_1 ricorso del 25.11.2024 , disattesa ogni contraria eccezione e difesa così provvede :
Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in ordine all'ordinanza ingiunzione impugnata;
CP_ Condanna al pagamento in favore dell'opponente ed in ragione della metà delle spese di lite che liquida in € 450,00, oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa nella misura di legge, distratte in favore dell'avv. Alfio Mario Gambino, compensa la restante parte.
CA 03/07/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo