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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
In data 25 marzo 2025 innanzi al Dott. Paolo Petrolo, Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Messina, viene chiamata la causa civile n. 2591/2020 R.G. promosso da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettiv.te domiciliati in Messina, Via Adolfo Celi n. 70, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Carroccio, che li rappresenta e difende, giusta procura in Parte_1
atti,
- opponenti – contro
(P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata P.IVA_1
in Messina, Via E.L. Pellegrino n. 111, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Corvaja, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opposta – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
finanziamento.
È comparso per gli opponenti, l ' Avv. Salvatore Carroccio che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte opposta, l'Avv. Corvaia, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
1
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 563/20 emesso dal
Tribunale di Messina con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in favore della
, la somma pari ad € 15.985,13, oltre interessi e spese della fase monitoria, a CP_1
titolo di mancato pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento n.
114259. A fondamento della proposta opposizione gli stessi eccepivano l'insussistenza del credito opposto per carenza di idonea prova;
la previsione in contratto di interessi di mora superiori al tasso soglia, nonché la nullità della fideiussione in ragione della mancata indicazione delle generalità del coobbligato.
Per tutto quanto esposto chiedevano, pertanto, al Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta, di revocare il decreto in quanto illegittimo ed infondato in fatto e in diritto.
, costituendosi in giudizio, contestava i fatti posti a fondamento CP_1
dell'opposizione, deducendo in particolare che la documentazione prodotta risulta essere pienamente idonea ai fini dell'accertamento del quantum dovuto;
censurava, altresì, l'eccezione sollevata in ordine alla nullità della fideiussione risultando chiaramente, dal contratto di finanziamento, la sottoscrizione apposta da
[...]
nella qualità specifica di cobbligata in veste di coniuge. Chiedeva, Parte_2
pertanto, il rigetto delle pretese avversarie nonché la condanna degli opponenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
2 Ciò premesso ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta, alla stregua delle risultanze processuali, è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass. 15186/2004; Cass 5055/1999).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass.
17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, anche se inferiore rispetto a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta. Ne consegue che, ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto, dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione, anche prodotta solo dopo l'opposizione, si ritenesse comunque totalmente fondata la domanda proposta con l'originario ricorso.
In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o
3 legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così, Cass. Civ., sez. un. n. 13533/01;
Cass., sez. II, 11/04/2013 n. 8901).
Nel presente giudizio di merito, quindi, deve verificarsi la fondatezza del credito azionato in via monitoria dalla soggetto al quale compete la posizione CP_1
sostanziale di attore e sul quale grava l'onere di provare tutti i fatti costitutivi e, in particolare, l'esistenza e la misura del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304). Al contempo, sono gli odierni opponenti a dover fornire la prova estintiva del diritto, costitituita dall'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre
2001 n. 13533; Cass. Civ. nn. 15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre le parti opponenti non hanno adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto. Nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cassazione civ., sez. II, 8 gennaio 2018, n. 180).
Più in particolare, parte opposta, a tal fine, ha prodotto: il contratto di
4 finanziamento per il credito di esercizio erogato in data 11.09.12 ai sensi della L.R.
32/2000 art. 52 comma 1 lett. B da rimborsare mediante n. 29 addebiti mensili in conto corrente dell'importo di € 1.051,84 il primo ed € 1.051,72 cad. gli altri;
precisamente, domanda di finanziamento recante la sottoscrizione autenticata del 06.12.2011; sottoposta ad istruttoria ed esitata favorevolmente, giusto parere dell'ufficio del
13.12.2011; autorizzata dagli organi competenti in data 05.04.2012; e infine concessa con atto di erogazione del 11.09.2012 (cfr. all. 5 comparsa di costituzione); piano di rientro (cfr. all. 2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.); e diffida ad adempiere
(cfr. allegata in atti racc. a.r. del 14.05.19);
Ed invero, la C.R.I.A.S. ha allegato in atti il contratto di finanziamento che indica dettagliatamente l'importo finanziato, dal quale emerge l'obbligo di Parte_3
e di quest'ultima nella qualità di coobligato, di rimborsare alla stessa Parte_2
il capitale finanziato arricchito dagli interessi contrattuali (interessi corrispettivi nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorazione di sei punti percentuali in caso di mora), nonché il piano di rientro, con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Ed invero, in seguito all'opposizione formulata, non è in contestazione tra le parti né la circostanza dell'avvenuto finanziamento, non avendo gli opponenti contestato specificamente la mancata erogazione delle somme, né del quantum dello stesso o, ancora, il mancato pagamento della somma ingiunta, essendo stati censurati solo profili di illegittimità contrattuale. A fronte della produzione di parte opposta, era onere degli odierni opponenti, dimostrare di avere interamente adempiuto ai propri obblighi, allegando fatti estintivi della pretesa di controparte (i pagamenti) ovvero dimostrare, in modo preciso e puntuale, che la somma pretesa non era corrispondente a quella contrattuale, o comunque a quella dovuta, e che l'adempimento della propria obbligazione era, pertanto, esatto: onere questo, invero, non assolto.
Ciò posto deve, in primo luogo, ritenersi infondato il motivo di opposizione con cui si contesta l'illegittimità della clausola di determinazione degli interessi moratori.
5 Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti il contratto di finanziamento per il credito di esercizio contiene un esplicito richiamo ai criteri di determinazione degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, che risultano, per tale motivo, assolutamente determinabili, dovendosi, pertanto, escludere qualsiasi eccepita nullità.
Ed invero, il credito di esercizio, ed anche per la formazione di scorte, previsti dall'art. 52 della L.R. Siciliana 32/2000, espressamente richiamato nel contratto, che dispone e disciplina il regime di aiuto alle imprese, stabilisce chiaramente al comma
2 che “I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge - (art. 16 stessa legge) - per le operazioni di credito agevolato”.
Il tasso di interessi agevolato applicato si rileva per relationem dall'art. 16 lett. c) della stessa legge regionale, laddove si precisa che: “Per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è pari al 40 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori”. La citata lettera a) stabilisce che
“il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti”.
Pertanto il tasso degli interessi corrispettivi appare assolutamente determinabile.
Anche la misura degli interessi moratori risulta determinabile ed espressamente indicata nel contratto ove è indicato che “nel caso di ritardato pagamento di ciascuna rata il tasso di morosità previsto sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo”.
Ed invero, poiché il tasso ufficiale di riferimento è determinato ufficialmente dal
Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE), lo stesso rappresenta un
6 parametro oggettivo ed assolutamente determinabile.
Nessun valore, al contrario, può assumere una contestazione assolutamente generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. Ciò che si richiede all'opponente, quindi, è di indicare le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state conteggiate, offrendo, nei limiti del possibile, anche il ricalcolo sulla base delle disposizioni ritenute applicabili.
Ed invero, gli opponenti si sono limitati ad affermare che il tasso previsto dal contratto di finanziamento supera il 20%, senza tuttavia indicare né i criteri di calcolo utilizzati per determinare tale importo, né individuando in quale parte del contratto sia possibile desumere tale percentuale.
Risulta, pertanto, inammissibile la richiesta di c.t.u. contabile più volte invocata dagli opponenti, in quanto la stessa non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte che ne è gravata dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare accoglimento qualora la parte intenda con essa supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate. (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass.
Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n.
326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n.
21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui
è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché
l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”)
La richiesta di consulenza contabile d'ufficio, pertanto, deve indicare, in modo
7 specifico, quali voci passive siano contestate, per quali ragioni e con riferimento a quali periodi, eventualmente anche fornendo un proprio ricalcolo dei rapporti con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette. L'individuazione di simili criteri, infatti, è conseguenza di precise scelte giuridiche e dell'applicazione della normativa del settore, e non può essere demandata al c.t.u., che ha unicamente il compito di fornire le necessarie cognizioni tecniche per verificare le conseguenze dell'applicazione di determinate condizioni al rapporto.
Parimenti infondata e generica risulta essere la censurata usurarietà degli interessi atteso che gli odierni opponenti, sui quali gravava l'onere, non hanno sufficientemente allegato il superamento del tasso soglia. Come è noto, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare,…..la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamanento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” ( cfr. in merito, tra le tante, Tribunale Bastiano Grappa n.
102/10; analogamente Tribunale Ferrara 5 febbario 2013 “colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. tasso soglia”).
Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato pronunciandosi a SS.UU. che
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” ( Cass. Civ. SSUU 18/09/2020, n.19597).
Nel caso di specie gli opponenti non hanno specificato in alcun modo in che misura gli interessi pattuiti in contratto abbiano determinato il superamento del tasso soglia
8 avuto riguardo al momento della pattuizione.
Occorre poi, ulterioremnte, rilevare che ai sensi dell'art. 3 della delibera CIRC del
09.02.2000 (efficace dal 22.04.2000) è previsto espressamente che, nelle ipotesi di finanziamento con piano di rimborso rateale e risoluzione del contratto, com'è nella specie, l'importo può produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione: “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momemnto del pagamento.”
Il provvedimento CIRC, in sostanza, stabilisce che nei finanziamenti a restituzione rateizzata non regolati in conto corrente, in caso di inadempimento all'obbligo di pagare le rate alle scadenze temporali predefinite, sono dovuti, se contrattualmente convenuto, gli interessi a decorrere dalla scadenza sull'importo complessivamente dovuto e, dunque, anche sulla rata o parte di rata che comprende gli interessi corrrispettivi.
Nel caso di specie tale disciplina trova applicazione attesa l'espressa pattuizione delle parti, in forza della quale “nel caso di ritardato pagamento di ciascuna rata il tasso di morosità previsto sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo;
ai sensi dell'art. 1186 c.c., il mancato puntuale e integrale pagamento, anche di una sola rata, darà diritto alla ad esigere il rimborso immediato CP_1
del residuo credito, oltre alle spese e agli interessi.” Dunque, le clausole citate prevedono, per il caso di ritardato pagamento, la decadenza dal beneficio del termine e la pattuizione di interessi di mora.
Nè può essere accolta l'eccezione genericamente formulata dagli opponenti in merito alla nullità della fideiussione per la mancata indicazione delle generalità riguardanti il coobbligato.
Dalla lettura del contratto di finanziamento in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto emerge chiaramente ed in maniera incontestata, che l'opponente, ha ad esso partecipato nella espressa qualità di Parte_2
9 “coobbligato”: così viene infatti definita nel contratto ed in tale qualità risulta avere sottoscritto il negozio. Il contratto individua in modo evidente e immediatamente riconoscibile, il richiedente ( ) e un coobbligato ( ) i quali, Parte_3 Parte_2
nella parte finale della terza pagina, hanno apposto una propria firma in corrispondenza della dicitura “timbro e firma del titolare o legale rappresentante” e una ulteriore firma in corrispondenza della dicitura (diversa e ben separata dalla prima) “coobbligato”, in calce alla dichiarazione attinente l'assunzione dell'obbligazione con approvazione delle condizioni generali di contratto. Al riguardo occorre, inoltre, evidenziare che il parere dell'Ufficio, rilasciato in data
13.12.2011, ha autorizzato la coobbligazione prestata da nella qualità Parte_2
di coniuge di , non residuando, pertanto, dubbi circa l'esatta Parte_3
identificazione della stessa.
Per i motivi illustrati, le doglianze sollevate, generiche ed astratte, non compiutamente precisate e sviluppate nel corso del giudizio, si rivelano processualmente irrilevanti.
L'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
Va, tuttavia, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. dalla parte opposta in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave degli opponenti e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ.,
19.07.2004, n. 13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque
l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi
10 in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale Palermo 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona 28.10.2019; Tribunale Milano 09.01.2020).
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico delle parti opponenti in solido tra loro ed in favore di parte opposta e liquidate tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva svolta applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed e € 26.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 2591/20 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 563/20 emesso dal Tribunale di Messina in data 06.04.2020;
2) condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della
(Cassa per il credito alle imprese artigiane) delle spese di lite CP_1 CP_1
liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Messina in data 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
11
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
In data 25 marzo 2025 innanzi al Dott. Paolo Petrolo, Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Messina, viene chiamata la causa civile n. 2591/2020 R.G. promosso da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettiv.te domiciliati in Messina, Via Adolfo Celi n. 70, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Carroccio, che li rappresenta e difende, giusta procura in Parte_1
atti,
- opponenti – contro
(P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata P.IVA_1
in Messina, Via E.L. Pellegrino n. 111, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Corvaja, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opposta – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
finanziamento.
È comparso per gli opponenti, l ' Avv. Salvatore Carroccio che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per parte opposta, l'Avv. Corvaia, che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
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In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 563/20 emesso dal
Tribunale di Messina con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in favore della
, la somma pari ad € 15.985,13, oltre interessi e spese della fase monitoria, a CP_1
titolo di mancato pagamento delle rate relative al contratto di finanziamento n.
114259. A fondamento della proposta opposizione gli stessi eccepivano l'insussistenza del credito opposto per carenza di idonea prova;
la previsione in contratto di interessi di mora superiori al tasso soglia, nonché la nullità della fideiussione in ragione della mancata indicazione delle generalità del coobbligato.
Per tutto quanto esposto chiedevano, pertanto, al Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta, di revocare il decreto in quanto illegittimo ed infondato in fatto e in diritto.
, costituendosi in giudizio, contestava i fatti posti a fondamento CP_1
dell'opposizione, deducendo in particolare che la documentazione prodotta risulta essere pienamente idonea ai fini dell'accertamento del quantum dovuto;
censurava, altresì, l'eccezione sollevata in ordine alla nullità della fideiussione risultando chiaramente, dal contratto di finanziamento, la sottoscrizione apposta da
[...]
nella qualità specifica di cobbligata in veste di coniuge. Chiedeva, Parte_2
pertanto, il rigetto delle pretese avversarie nonché la condanna degli opponenti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
2 Ciò premesso ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta, alla stregua delle risultanze processuali, è infondata e deve essere, pertanto, rigettata.
Ai fini della decisione, occorre osservare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. Cass. 15186/2004; Cass 5055/1999).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass.
17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, anche se inferiore rispetto a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta. Ne consegue che, ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto, dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione, anche prodotta solo dopo l'opposizione, si ritenesse comunque totalmente fondata la domanda proposta con l'originario ricorso.
In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o
3 legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così, Cass. Civ., sez. un. n. 13533/01;
Cass., sez. II, 11/04/2013 n. 8901).
Nel presente giudizio di merito, quindi, deve verificarsi la fondatezza del credito azionato in via monitoria dalla soggetto al quale compete la posizione CP_1
sostanziale di attore e sul quale grava l'onere di provare tutti i fatti costitutivi e, in particolare, l'esistenza e la misura del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304). Al contempo, sono gli odierni opponenti a dover fornire la prova estintiva del diritto, costitituita dall'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre
2001 n. 13533; Cass. Civ. nn. 15107/2004; 6666/2004; 9285/2003).
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre le parti opponenti non hanno adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto. Nell'ambito delle controversie bancarie inerenti il contratto di finanziamento la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cassazione civ., sez. II, 8 gennaio 2018, n. 180).
Più in particolare, parte opposta, a tal fine, ha prodotto: il contratto di
4 finanziamento per il credito di esercizio erogato in data 11.09.12 ai sensi della L.R.
32/2000 art. 52 comma 1 lett. B da rimborsare mediante n. 29 addebiti mensili in conto corrente dell'importo di € 1.051,84 il primo ed € 1.051,72 cad. gli altri;
precisamente, domanda di finanziamento recante la sottoscrizione autenticata del 06.12.2011; sottoposta ad istruttoria ed esitata favorevolmente, giusto parere dell'ufficio del
13.12.2011; autorizzata dagli organi competenti in data 05.04.2012; e infine concessa con atto di erogazione del 11.09.2012 (cfr. all. 5 comparsa di costituzione); piano di rientro (cfr. all. 2 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.); e diffida ad adempiere
(cfr. allegata in atti racc. a.r. del 14.05.19);
Ed invero, la C.R.I.A.S. ha allegato in atti il contratto di finanziamento che indica dettagliatamente l'importo finanziato, dal quale emerge l'obbligo di Parte_3
e di quest'ultima nella qualità di coobligato, di rimborsare alla stessa Parte_2
il capitale finanziato arricchito dagli interessi contrattuali (interessi corrispettivi nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorazione di sei punti percentuali in caso di mora), nonché il piano di rientro, con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Ed invero, in seguito all'opposizione formulata, non è in contestazione tra le parti né la circostanza dell'avvenuto finanziamento, non avendo gli opponenti contestato specificamente la mancata erogazione delle somme, né del quantum dello stesso o, ancora, il mancato pagamento della somma ingiunta, essendo stati censurati solo profili di illegittimità contrattuale. A fronte della produzione di parte opposta, era onere degli odierni opponenti, dimostrare di avere interamente adempiuto ai propri obblighi, allegando fatti estintivi della pretesa di controparte (i pagamenti) ovvero dimostrare, in modo preciso e puntuale, che la somma pretesa non era corrispondente a quella contrattuale, o comunque a quella dovuta, e che l'adempimento della propria obbligazione era, pertanto, esatto: onere questo, invero, non assolto.
Ciò posto deve, in primo luogo, ritenersi infondato il motivo di opposizione con cui si contesta l'illegittimità della clausola di determinazione degli interessi moratori.
5 Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti il contratto di finanziamento per il credito di esercizio contiene un esplicito richiamo ai criteri di determinazione degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, che risultano, per tale motivo, assolutamente determinabili, dovendosi, pertanto, escludere qualsiasi eccepita nullità.
Ed invero, il credito di esercizio, ed anche per la formazione di scorte, previsti dall'art. 52 della L.R. Siciliana 32/2000, espressamente richiamato nel contratto, che dispone e disciplina il regime di aiuto alle imprese, stabilisce chiaramente al comma
2 che “I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge - (art. 16 stessa legge) - per le operazioni di credito agevolato”.
Il tasso di interessi agevolato applicato si rileva per relationem dall'art. 16 lett. c) della stessa legge regionale, laddove si precisa che: “Per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è pari al 40 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito alla lettera a). Tale tasso è ridotto al 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori”. La citata lettera a) stabilisce che
“il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario e può essere fisso o variabile per la durata del finanziamento. In ogni caso il tasso, comprensivo di ogni onere accessorio, non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti”.
Pertanto il tasso degli interessi corrispettivi appare assolutamente determinabile.
Anche la misura degli interessi moratori risulta determinabile ed espressamente indicata nel contratto ove è indicato che “nel caso di ritardato pagamento di ciascuna rata il tasso di morosità previsto sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo”.
Ed invero, poiché il tasso ufficiale di riferimento è determinato ufficialmente dal
Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE), lo stesso rappresenta un
6 parametro oggettivo ed assolutamente determinabile.
Nessun valore, al contrario, può assumere una contestazione assolutamente generica, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate. Ciò che si richiede all'opponente, quindi, è di indicare le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state conteggiate, offrendo, nei limiti del possibile, anche il ricalcolo sulla base delle disposizioni ritenute applicabili.
Ed invero, gli opponenti si sono limitati ad affermare che il tasso previsto dal contratto di finanziamento supera il 20%, senza tuttavia indicare né i criteri di calcolo utilizzati per determinare tale importo, né individuando in quale parte del contratto sia possibile desumere tale percentuale.
Risulta, pertanto, inammissibile la richiesta di c.t.u. contabile più volte invocata dagli opponenti, in quanto la stessa non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte che ne è gravata dal fornire la prova di quanto assume e non può trovare accoglimento qualora la parte intenda con essa supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate. (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass.
Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n.
326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n.
21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui
è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché
l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”)
La richiesta di consulenza contabile d'ufficio, pertanto, deve indicare, in modo
7 specifico, quali voci passive siano contestate, per quali ragioni e con riferimento a quali periodi, eventualmente anche fornendo un proprio ricalcolo dei rapporti con applicazione degli interessi e delle altre voci ritenute corrette. L'individuazione di simili criteri, infatti, è conseguenza di precise scelte giuridiche e dell'applicazione della normativa del settore, e non può essere demandata al c.t.u., che ha unicamente il compito di fornire le necessarie cognizioni tecniche per verificare le conseguenze dell'applicazione di determinate condizioni al rapporto.
Parimenti infondata e generica risulta essere la censurata usurarietà degli interessi atteso che gli odierni opponenti, sui quali gravava l'onere, non hanno sufficientemente allegato il superamento del tasso soglia. Come è noto, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare,…..la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamanento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” ( cfr. in merito, tra le tante, Tribunale Bastiano Grappa n.
102/10; analogamente Tribunale Ferrara 5 febbario 2013 “colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. tasso soglia”).
Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha affermato pronunciandosi a SS.UU. che
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” ( Cass. Civ. SSUU 18/09/2020, n.19597).
Nel caso di specie gli opponenti non hanno specificato in alcun modo in che misura gli interessi pattuiti in contratto abbiano determinato il superamento del tasso soglia
8 avuto riguardo al momento della pattuizione.
Occorre poi, ulterioremnte, rilevare che ai sensi dell'art. 3 della delibera CIRC del
09.02.2000 (efficace dal 22.04.2000) è previsto espressamente che, nelle ipotesi di finanziamento con piano di rimborso rateale e risoluzione del contratto, com'è nella specie, l'importo può produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione: “nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momemnto del pagamento.”
Il provvedimento CIRC, in sostanza, stabilisce che nei finanziamenti a restituzione rateizzata non regolati in conto corrente, in caso di inadempimento all'obbligo di pagare le rate alle scadenze temporali predefinite, sono dovuti, se contrattualmente convenuto, gli interessi a decorrere dalla scadenza sull'importo complessivamente dovuto e, dunque, anche sulla rata o parte di rata che comprende gli interessi corrrispettivi.
Nel caso di specie tale disciplina trova applicazione attesa l'espressa pattuizione delle parti, in forza della quale “nel caso di ritardato pagamento di ciascuna rata il tasso di morosità previsto sarà pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo;
ai sensi dell'art. 1186 c.c., il mancato puntuale e integrale pagamento, anche di una sola rata, darà diritto alla ad esigere il rimborso immediato CP_1
del residuo credito, oltre alle spese e agli interessi.” Dunque, le clausole citate prevedono, per il caso di ritardato pagamento, la decadenza dal beneficio del termine e la pattuizione di interessi di mora.
Nè può essere accolta l'eccezione genericamente formulata dagli opponenti in merito alla nullità della fideiussione per la mancata indicazione delle generalità riguardanti il coobbligato.
Dalla lettura del contratto di finanziamento in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto emerge chiaramente ed in maniera incontestata, che l'opponente, ha ad esso partecipato nella espressa qualità di Parte_2
9 “coobbligato”: così viene infatti definita nel contratto ed in tale qualità risulta avere sottoscritto il negozio. Il contratto individua in modo evidente e immediatamente riconoscibile, il richiedente ( ) e un coobbligato ( ) i quali, Parte_3 Parte_2
nella parte finale della terza pagina, hanno apposto una propria firma in corrispondenza della dicitura “timbro e firma del titolare o legale rappresentante” e una ulteriore firma in corrispondenza della dicitura (diversa e ben separata dalla prima) “coobbligato”, in calce alla dichiarazione attinente l'assunzione dell'obbligazione con approvazione delle condizioni generali di contratto. Al riguardo occorre, inoltre, evidenziare che il parere dell'Ufficio, rilasciato in data
13.12.2011, ha autorizzato la coobbligazione prestata da nella qualità Parte_2
di coniuge di , non residuando, pertanto, dubbi circa l'esatta Parte_3
identificazione della stessa.
Per i motivi illustrati, le doglianze sollevate, generiche ed astratte, non compiutamente precisate e sviluppate nel corso del giudizio, si rivelano processualmente irrilevanti.
L'opposizione va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
Va, tuttavia, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. dalla parte opposta in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave degli opponenti e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, della effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ.,
19.07.2004, n. 13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque
l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi
10 in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale Palermo 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona 28.10.2019; Tribunale Milano 09.01.2020).
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico delle parti opponenti in solido tra loro ed in favore di parte opposta e liquidate tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva svolta applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed e € 26.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 2591/20 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 563/20 emesso dal Tribunale di Messina in data 06.04.2020;
2) condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore della
(Cassa per il credito alle imprese artigiane) delle spese di lite CP_1 CP_1
liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Messina in data 25 marzo 2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
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