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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/11/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1159/2023 r.g. vertente fra:
(cf: )con il patrocinio dell'Avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
ZZ e dell'Avv. SERENA FUSILLI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. GILBERTO CP_1 C.F._2
(cf: ), non costituita;
CP_2 C.F._3
PARTI APPELLATE
*
Oggi 12/11/2025, alle ore 12,17 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Simona Petrelli, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Chiara Mazzeo Per parte appellate, l'Avv. Gilberto Zini Per nessuno compare CP_2
L'avv. Mazzeo insiste nelle richieste istruttorie e nelle richieste difensive già depositate. L'avv. Zini si riporta alle conclusioni rassegnate nelle conclusioni.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. pagina 1 di 16 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1159/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1159/2023 promossa da:
(cf: )con il patrocinio dell'Avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
NA F
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. GILBERTO CP_1 C.F._2
(cf: ), non costituita;
CP_2 C.F._3
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 1034/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 13/12/2022.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 2 di 16 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento della presente impugnazione, contrariis rejectis,
In via preliminare
Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi in atti:
In via principale
Riformare la sentenza n° 1034/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e comunque meglio descritta in epigrafe, e per l'effetto, revocare ex art. 2901 cc e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia nei confronti del sig. dell'atto del 9.05.2018, a rogito Notaio Parte_1
Dott.ssa di Pistoia, , con il quale la sig.ra ha Persona_1 CP_2 alienato al sig. nato a [...] il [...], residente a Serravalle Pistoiese, CP_1 via delle Quatt CF elettivamente domiciliato presso C.F._2
l'avv. Gilberto Zini del Foro di Pistoia, con studio in Pistoia viale Pacinotti n. 5, il seguente immobile, di proprietà esclusiva della medesima così identificato: sito in CP_2
Pistoia, Piazza dello Spirito Santo n. 13, rappresen al Foglio 222, Part. 114, Sub 82, Cat. A/10, Cl. 4, Consistenza 4 vani, superficie catastale 123 m2, Rendita € 1.673,32, già sottoposto al vincolo del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Pistoia. Con conseguente trascrizione della sentenza nei Registri immobiliari e con vittoria di spese e onorari”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello di Firenze in tesi, rigettare l'appello di controparte in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in premessa in ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese attoree, condannare la Signora nata a [...] il CP_2 giorno 1.2.1977 con ultima residenza nota in Pistoia Via Mo i n. 7 (C.F.:
[...]
) a rifondere al Signor la somma di € 100.000,00, o la C.F._4 CP_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'esborso al dì dell'effettivo rimborso, e a rilevare indenne il Signor di CP_1 ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a quest'ultimo dalla presente causa;
in ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, del procedimento di inibitoria in sede d'appello e del procedimento di mediazione esperito nelle more del processo di secondo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 1034/2022 pubblicata il 13/12/2022, ha così deciso: rigetta le domande dell'attore;
pagina 3 di 16 condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in € 11.126,10 per compensi professionali, € 772,87 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge, rigetta la domanda di cancellazione di frasi sconvenienti od offensive proposta dall'attore ex art. 89 c.p.c.; rigetta la domanda di condanna della parte soccombente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto.
1.1 aveva agito contro ed ai sensi Parte_1 CP_2 CP_1 dell'art. 2901 c.c., per far dichiarare inefficace nei suoi confronti il contratto di compravendita stipulato per atto pubblico rogato il 9.5.2018 dalla Notaia di Pistoia, con il quale Persona_1 aveva venduto a l'immobile sito in Pistoia, Piazza dello Spirito CP_2 CP_1
Santo n. 13, in catasto al fg 222, part. 114, sub. 82, cat. A/10.
Egli aveva dedotto a fondamento della domanda di essere creditore della iure CP_2 successionis (dal padre deceduto l'11.4.2016), per oltre 70mila euro, in quanto Persona_2 ella aveva commesso in danno (anche) del padre il reato di furto, sottraendo circa 70mila euro e cagionando un correlato danno morale.
La vicenda, conclusa in sede penale con sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Pistoia n. 423/2017 del 30.11.2017, concerneva, in sintesi, condotte delittuose della compagna del fratello dell'attore poste in essere, in concorso con CP_2 Parte_2 la madre, in danno del compagno e del suocero (calunnia, furto, falsa testimonianza);
L'atto impugnato era pregiudizievole alle ragioni del credito, ostacolando, se non ponendo nel nulla, qualsiasi possibilità di recuperare quanto dovuto.
1.2 debitrice, era restata contumace. CP_2
1.3 terzo acquirente, si era costituito per resistere, eccependo la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva e contestando in ogni caso la pretesa attorea.
In subordine, aveva chiesto d'essere mallevato dalla CP_2
1.4 Il Tribunale, senza dare accesso alle prove orali, ha rigettato la domanda per pagina 4 di 16 mancanza di scientia damni.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato al ON, (di Parte_1 seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, ed (di seguito anche appellati), proponendo gravame CP_2 CP_1 avverso la suddetta sentenza.
Ha sostenuto, con unico, articolato, motivo, che sono in atti plurimi elementi dai quali desumere nel terzo la scientia damni:
2.1 il prezzo pattuito (85mila euro) è molto inferiore a quello di mercato (una perizia di parte lo stima in 180/195mila euro, laddove il prezzo di acquisto che nell'anno 2000, prima della ristrutturazione, la aveva pagato era stato di 300milioni di lire); CP_2
è agente immobiliare e la sua agenzia si trova a pochi metri dall'immobile Tes_1 della un lussuoso appartamento di mq 107 con volte alte fino a 7 metri, inserito in uno CP_2 dei palazzi più antichi della città (Palazzo Principi Rospigliosi);
2.3 la aveva in precedenza (ottobre 2016) messo in vendita l'immobile a 150mila CP_2 euro, tramite altro agente, come da dichiarazione scritta (doc. 24) di titolare Parte_3
Agenzia Errecasa;
2.4 ON ha negato di conoscere la famiglia e la vicenda penale della Pt_1 CP_2 ma il contesto sociale era ristretto e chiunque stesse lì sapeva cosa era successo.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. La Corte, su istanza urgente ex art. 351 c.p.c., ha, una volta integrato il contraddittorio fra l'appellante e rigettato, con ordinanza del 15.11.2023, richiesta di inibitoria, CP_1 disponendo mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.
4. SI il contraddittorio per il merito, , nel costituirsi in CP_1 giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma, con vittoria delle pagina 5 di 16 spese anche in questo grado di giudizio;
in subordine reiterando la domanda di malleva verso la restata assorbita. CP_2
Ha sostenuto, fra l'altro, che (come il fratello aveva transatto Parte_1 Pt_2 qualsiasi pendenza con la con scrittura del 5.11.2018, tanto che il processo n. 1151/2018 CP_2 rg, nel quale i due agivano contro e per un Pt_1 CP_2 Controparte_3 risarcimento di 180mila euro, era stato abbandonato. Anche se la transazione non era firmata da i suoi legali l'avevano prodotta nel giudizio 1151/2018 all'udienza del Parte_1
3.10.2019 per servirsene (il verbale dà atto che i difensori di e di nel Pt_2 Pt_1 chiedere rinvio per poter chiudere tutte le pendenze, “Depositano copia dell'accordo che le parti hanno raggiunto nel dicembre 2018).
5. non si è costituita. CP_2
5.1 All'udienza di prima comparizione del 10.4.2024, l'Istruttore ha così disposto:
Il C.I., interpellate le parti, che nulla obiettano, dichiara nulla la notifica dell'atto di citazione eseguita a ex art. 143 c.p.c. per l'insufficienza delle ricerche (cfr. Cass. n. CP_2
40467/2021) e ne ordina a parte appellante la rinnovazione entro il termine del 16 settembre 2024 e rinvia, dinanzi a sé, per la verifica del contraddittorio, all'udienza del 15 gennaio 2025, ore 10:00.
5.2 Alla successiva udienza del 15.1.2025, parte appellata ha eccepito l'invalidità della notifica rinnovata alla e, di conseguenza, l'estinzione del giudizio: «[…] eccepisce CP_2
l'invalidità della notifica a perché eseguita mediante semplice collazione dell'atto di CP_2 citazione e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza e quindi eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 291 e 307 e 331 c.p.c. […]».
5.3 Parte appellante, ottenuto termine a difesa, ha, con memoria del 21.2.2025, obiettato che:
5.3.a l'eccezione di invalidità della notificazione poteva essere fatta valere solo dalla destinataria non anche dal (terzo) CP_2 CP_1
5.3.b la giurisprudenza di legittimità invocata dalla controparte (Cass. 30722/2023 e
28810/2019) non si attagliava al caso di specie;
5.3.c la notifica alla «[…] sia in primo grado che in appello (anche per la fase CP_2
pagina 6 di 16 sospensiva), è stata eseguita correttamente alla Sig.ra al suo indirizzo di CP_2 residenza in Pistoia, Via Morelli UA Sigismondo n. 7, indirizzo esatto perché è quello presso il quale lei stessa ha eletto domicilio il 2.05.2024 come risulta dal verbale di
“identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio” innanzi alla Divisione Polizia
Anticrimine della Questura di Pistoia che è stato prodotto nel presente giudizio, unitamente al suo certificato di residenza aggiornato alla stessa data (maggio 2024). […]» (pagg. 2-3); sicché, in definitiva, la notifica era regolare e, semplicemente, la si rifiutava, in concreto, CP_2 di ritirare o ricevere gli atti.
5.4 A seguito della successiva udienza del 2.4.2025, nel corso della quale le parti hanno ulteriormente dibattuto, l'Istruttore, con ordinanza riservata del 4.4.2025, ha così disposto: preso atto che le parti hanno rassegnato le proprie complessive conclusioni;
ritenuto che
la decisione sulla validità della citazione della litisconsorte necessaria
e sulla collegata eccezione di estinzione sollevata dall'appellato, così come la CP_2 decisione sui mezzi di prova reiterati e, in ipotesi, sul merito della lite, possono essere rimesse direttamente al collegio;
ritenuto che
la causa, anche per la trattazione già svolta, può senz'altro essere decisa mediante discussione orale, fissa per la discussione dinanzi al collegio l'udienza del 12 novembre 2025 ad ore 12,15, con termine alle parti sino a trenta giorni prima per il deposito di note conclusionali
5.5 Oggi, come da retroestesa porzione di verbale, la causa, dopo il rituale deposito delle conclusionali, è stata discussa.
***
L'appello, anche in accoglimento dell'eccezione sollevata dal ON all'udienza del
15.1.2025, deve essere dichiarato inammissibile, perché la contraddittore necessario in CP_2 causa inscindibile, non è stata validamente citata e perché è impossibile, ai sensi dell'art. 291
c.p.c., accordare nuovo termine all'appellante.
pagina 7 di 16 6. La nullità della notificazione dell'atto di appello alla dichiarata dall'Istruttore CP_2 all'udienza del 10.4.2024 (supra, § 5.1), deve essere ribadita e confermata.
6.1 Come si ricava dalla copia notificata, depositata il 30.11.2023, essa è stata eseguita dall'Ufficiale Giudiziario, il quale:
(-) in data 9.6.2023 si recato presso la residenza di Via Morelli UA 7 a Pistoia, attestando di non essere stato in grado di portarla a compimento, perché: «[…] nominativo non presente su campanelli e cassette postali. Negative le informazioni in loco […]»;
(-) indi, il 15.6.2023 ha proceduto alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., allegando propria dichiarazione, su modulo prestampato, «[…] di avere esperito ogni indagine necessaria o [sic] di non essere a conoscenza di altro luogo (domicilio, dimora), ove reperire il destinatario, e, pertanto, richiede la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. […]»; nonché certificato di residenza rilasciato il 13.6.2023, attestante che è residente a CP_2
Pistoia Via Morelli UA 7.
Trova dunque applicazione il seguente principio: «Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse
l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute).» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 16.12.2021 n. 40467 rv 663335-01; conf., Cass. sez.
5^ civ. 25.10.2024 n. 27699 rv 672715-01, secondo la quale il ricorso alle modalità dell'art. 143
c.p.c. «[…] non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto»).
6.2 Il certificato anagrafico, dunque, non ha di per sé alcun rilievo.
Né lo ha la dichiarazione dell'Ufficiale Giudiziario di avere esperito ogni accertamento utile, perché tale affermazione, redatta su modulo prestampato, è generica e non indica le attività realmente compiute, le quali, a ben vedere, si sono risolte, per quanto consti, nell'esaminare i nomi sui campanelli e sulle cassette della posta e a chiedere “informazioni in loco”, senza indicare a chi esse siano state chieste.
pagina 8 di 16 6.3 La circostanza che l'indirizzo di residenza in Pistoia Via Morelli UA n. 7 sia, come ha dedotto la difesa appellante, esatto perché è quello presso il quale lei stessa ha eletto domicilio il 2.05.2024 come risulta dal verbale di “identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio” innanzi alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Pistoia non induce a mutare convincimento.
Proprio perché si reputava essere quello l'indirizzo giusto – ancorché ivi l'Ufficiale
Giudiziario, peraltro in data 9.6.2023, non aveva rinvenuto alcuna traccia della – CP_2 sarebbe stato quanto meno necessario eseguire un secondo accesso, prima di avvalersi, il successivo 15.6.2023, dell'art. 143 c.c.-
Per il resto, è del tutto impossibile configurare un rifiuto della di ricevere la CP_2 notifica, dinanzi a una relazione di notificazione, quale è quella del 9.6.2023, che, per contro, attesta di non avere trovato alcuna traccia della donna. Può pur essere che la abbia CP_2 cercato di eludere in qualche modo la notifica, ma un suo rifiuto non c'è stato, a tacere che, in quel caso, l'organo notificatore avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mentre invece restituì il plico non notificato.
Inoltre, l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dovuto indicare quali specifiche fonti (a es., singoli condomini, individuati) aveva interpellato;
o, comunque, specificare le attività compiute.
6.4 Fra il primo accesso, negativo, dell'ufficiale giudiziario e la successiva notifica ex art. 143 c.c., dunque, si registra quella sorta di automatismo che, secondo il principio di diritto enunciato, invalida la notificazione, non essendovi stata alcuna altra reale indagine, pur minima, ma concreta, in merito alla residenza effettiva della CP_2
6.5 È appena il caso di aggiungere (tenuto conto che la fase di inibitoria non è idonea a integrare il contraddittorio processuale di merito, tanto che la costituzione a quei meri fini non vale a evitare la contumacia: Cass. sez. 2^ civ. 21.7.1972 n. 2497; Cass. sez. 3^ civ.
8.4.2014 n. 8150; Cass. sez. 3^ civ. 19.9.2017 n. 21596; Cass. sez. 3^ civ. ord. 11.3.2020 n.
7020) che la notificazione del ricorso ex art. 351 c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza fu eseguito alla con le medesime, invalide, modalità, ossia dapprima con CP_2 accesso in Pistoia Via Morelli UA 7 in data 7.7.7023 dell'Ufficiale Giudiziario, che diede atto di non aver potuto notificare l'atto, perché il nome non era presente sui campanelli, né sulle cassette;
e perché nessuna informazione utile era stata reperita;
indi, il 14.7.2023 nelle forme dell'art. 143 c.c., col corredo della dichiarazione prestampata dell'Ufficiale pagina 9 di 16 Giudiziario «[…] di avere esperito ogni indagine necessaria o [sic] di non essere a conoscenza di altro luogo (domicilio, dimora), ove reperire il destinatario, e, pertanto, richiede la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. […]».
L'ordinanza sull'inibitoria del 15.11.2023 fu pronunciata in difetto di contraddittorio con la sol perché, come si diede atto, per quella fase ella era soggetto non interessato, in CP_2 quanto nessuna pronuncia in suo favore e contro l'appellante, come ovvio, era contenuta nella sentenza impugnata.
6.6 Nella comparsa conclusionale, la difesa appellante nota, per quanto attenga alla notifica ex art. 143 c.p.c.: «[…] se nelle more del presente procedimento, la sig.ra avesse CP_2 cambiato residenza o domicilio, si potrebbe anche discutere dell'eccezione di nullità sollevata ex adverso per la prima volta all'udienza del 15.01.2025, se pure manifestatamente infondata, come si già ampiamente dedotto nelle note autorizzate del 21.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
Ma dal momento che, all'esito della rinnovazione della notifica ordinata dal Giudice il
10.04.2024 è risultato che la sig.ra risiedeva regolarmente e risiede tutt'ora allo stesso CP_2 indirizzo indicato nella notifica originaria, ritualmente eseguita ai sensi e per gli effetti dell'art.143 cpc, come documentato con le produzioni effettuate il 30.11.2023, non è dato comprendere il pregio dell'eccezione di nullità della stessa, oggi sollevata dall'appellato.
[…]» (pag. 3).
Si osserva:
6.6.a se, con ciò, si è inteso sollevare in relazione alla nullità della prima notifica (ex art. 143 c.p.c.) l'analoga eccezione di carenza di legittimazione a sollevare eccezioni che era stata proposta relativamente alla seconda nelle note del 21/25.2.2025, non si può che rinviare a successiva parte di motivazione (infra, § 7.2.a), ove si svolgono argomenti idonei a confutare anche questa eccezione;
6.6.b trascura la parte di non avere obiettato nulla alla declaratoria di nullità della prima notifica, come risulta dal tenore del verbale dell'udienza del 10.4.2024 (supra, § 5.1);
6.6.c premesso che in nessun caso (nella prima o nella seconda notifica), il plico è stato materialmente ricevuto dalla o suo delegato, sta di fatto che la circostanza che il CP_2
2.5.2024 ella, nell'ambito di un procedimento penale, abbia eletto domicilio in Via Morelli
pagina 10 di 16 UA e che ella dopo di allora continua a risultare anagraficamente ivi residente, non pare poter influire sulla nullità della notificazione ex art. 143 c.p.c. eseguita nel giugno 2023.
7. La notifica, rinnovata ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è stata del pari invalida, come eccepito dal CP_1
7.1 Essa è stata eseguita inviando alla un atto così complessivamente collazionato: CP_2
l'atto di appello originario, con in calce la procura alle liti e la precedente notifica ex art. 143
c.p.c.; seguito dal verbale di udienza del 10.4.2024, contenente l'ordine di rinnovazione impartito dall'Istruttore e la data della udienza di rinvio, indi la nuova notificazione dell'Ufficiale Giudiziario, ai sensi, questa volta, dell'art. 140 c.p.c.-
7.2 L'appellato, per fondare la sua eccezione, ha invocato il seguente principio:
«Qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente eseguita la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso avvenuta mediante la notifica dell'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad una successiva udienza).» (Cass. sez. 3^ civ. ord.
6.11.2023 n. 30722 rv 669330-
01; in precedenza, conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
8.11.2019 n. 28810 rv 655959-01).
Il principio non può che essere condiviso, per la semplice ragione che, incontrovertibilmente, un atto formato da quello originario di citazione e dal successivo provvedimento che ordina la rinnovazione, non contiene alcuna idonea vocatio in ius: quella contenuta nell'atto di citazione si riferisce a data già trascorsa, mentre la data di rinvio contenuta nel provvedimento del giudice non contiene alcuna citazione, né alcun invito alla costituzione, né gli altri avvisi imposti per legge per il raggiungimento dello scopo cui l'atto mira.
pagina 11 di 16 La era contumace in primo grado e, dunque, non era ancora, pur essendo il CP_2 processo transitato in appello, assistita da un difensore, tanto che la notifica le si doveva fare personalmente.
Sicché, applicato il principio al caso concreto, anche la seconda notifica è nulla, perché priva di valida citazione.
Non sono condivisibili le contrarie argomentazioni di parte appellante.
7.2.a L'eccezione secondo la quale ON non sarebbe legittimato, in quanto solo la destinataria della notifica potrebbe eccepirne la nullità, è da rifiutare. CP_2
7.2.a.i In primo luogo, la validità della notificazione, in quanto funzionale alla verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, è rimessa, come si ricava anche dall'art. 291
c.p.c., alla attività officiosa del giudice e non costituisce dunque una eccezione riservata alla parte.
7.2.a.ii In secondo luogo, la debitrice, è, nel giudizio ex art. 2901 c.c., CP_2 litisconsorte necessaria sostanziale, nonché processuale (infra, § 8); sicché, anche in appello, non esistono due rapporti processuali distinti, l'uno e l'altro CP_4 Controparte_5 bensì uno solo, unitario e inscindibile, il che dà a qualsiasi parte la legittimazione interloquire sul contraddittorio.
7.2.a.iii In terzo luogo, la circostanza, pure messa in luce dalla difesa appellante, che nelle fattispecie di legittimità sopra indicate (Cass. nn. 28810/2019 e 30722/2023), la nullità della notificazione era stata fatta valere dal soggetto destinatario della notificazione, rimasto contumace, è del tutto irrilevante: essa non esprime alcun elemento che limiti a quei casi il principio enunciato e deve considerarsi mera contingenza.
7.2.a.iv In quarto luogo, è inconferente l'ulteriore giurisprudenza di legittimità menzionata nella memoria del 21/25.2.2025 (pag. 1: «[…] come da consolidato e univoco insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, la violazione delle norme sulla notificazione della citazione e l'inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto, costituiscono eccezione de iure tertii che non possono essere sollevate da altro convenuto potendo essere fatte valere solo dalla parte direttamente interessata (ex pluribus Cass. Sez. 3 ord. 7262/2018, Cass sez. 3 sent.
28464/2013, Cass. 27607/2019, Cass. 26547/2013, Cass. 20637/2006) […]»).
pagina 12 di 16 Quei provvedimenti enunciano sì quel principio, ma con riferimento a fattispecie di cause scindibili e di litisconsorzio facoltativo (vedasi, per tutte, Cass. n. 24646/2013 sia in massima 629133, sia in motivazione al § 10: «[…] Il motivo è inammissibile, per difetto di legittimazione dei ricorrenti incidentali a far valere vizi della costituzione del contraddittorio nei confronti di altri convenuti, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario. […]»).
È ovvio che, quando la presenza in giudizio di una parte non sia necessaria, i vizi che riguardano la sua citazione, essendo posti a sua sola tutela, non possono essere eccepiti da altre parti, terze rispetto al distinto rapporto processuale, scindibile da quello che li concerne.
Ma quando, come nel caso di specie, la presenza di una parte è necessaria, chiunque (fatta eccezione per ipotesi, qui non ricorrenti, di abuso del diritto processuale) è legittimato a far valere il vizio, perché il rapporto processuale è inscindibile.
Infine, il principio concerne il caso in cui il vizio sia stato consumato nel grado precedente, senza essere rilevato, e venga denunciato con la impugnazione;
mentre qui, come già notato (supra, § 7.2.a.i), si sta discutendo di un vizio che si registra in questo grado e che il giudice ha il dovere d'ufficio di valutare, sia ai sensi dell'art. 291 c.p.c., sia dell'art. 331 c.p.c.-
7.2.b L'ulteriore, più generale, osservazione secondo la quale «[…] dalla lettura di dette sentenze prodotte dalla difesa del convenuto [n.d.r.: Cass. nn. 28810/2019 e CP_1
30722/2023, citate] si evince come le stesse siano riferite a casi diversi, che esulano da quello che ci riguarda. […]», non può essere recepita.
Tralasciando il tema della legittimazione a eccepire, già trattato, è agevole constatare che gli arresti menzionati si riferiscono a fattispecie perfettamente sovrapponibili alla presente, ossia a casi in cui la rinnovazione della citazione di una parte mai prima di allora costituita era stata eseguita senza una valida citazione, ossia inviando un atto composto dell'atto di citazione originario e dall'ordine di rinnovazione col rinvio di udienza.
8. L'ordine di rinnovazione della notificazione nulla, impartito alla udienza del
10.4.2024, doveva essere adempiuto entro un termine per sua natura perentorio (ex art. 291 co. 1^ c.p.c.); pertanto, consumatasi la nullità anche della rinnovazione, è impossibile concedere un nuovo termine (Cass. sez. 2^ civ. ord.
7.4.2023 n. 9541 rv 667532-01: «In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine pagina 13 di 16 per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile.»).
Infatti, la nullità della seconda notificazione, in quanto determinata dalla mancanza di una valida vocatio, non dipende da fattori esterni alla parte;
né, comunque, è stata avanzata istanza di remissione in termini.
D'altra parte, riprendendo ora un tema varie volte solo accennato, il debitore ( è CP_2 litisconsorte necessario del terzo acquirente ( nella causa revocatoria intentata dal CP_1 creditore ( , «[…] poiché l'accoglimento della domanda comporta, per effetto Pt_1 dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato, l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902, secondo comma, cod. civ.), nonché, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l'obbligo della restituzione del prezzo a seguito della evizione della cosa), postula nei confronti del debitore l'accertamento della sua frode e dell'esistenza del credito. Ne consegue che dell'intero giudizio debbono necessariamente essere parti il terzo acquirente ed il debitore alienante e, nel caso di morte di costoro, i loro eredi.» (cfr, fra altre, Cass. sez. 2^ civ.
5.7.2000 n. 8952 rv 538223-01; Cass. sez. 2^ civ. 26.7.2002 n. 11005; Cass. Sez. 6^-2 ord.
7.11.2011 n. 23068); a fortiori in un caso, come il presente, in cui il terzo acquirente ha proposto e coltivato azione di malleva verso la debitrice, che diviene in secondo grado litisconsorte necessario anche processuale.
In appello, dunque, la causa fra e è, ai fini dell'art. 331 c.p.c., Pt_1 CP_2 CP_1 inscindibile.
Ne segue che, risultando impossibile integrare il contraddittorio necessario, l'appello diviene inammissibile, venendosi a concretizzare una situazione del tutto identica a quella in cui non sia adempiuto un ordine ex art. 331 c.p.c.: non essendo più possibile, per lo scadere del termine perentorio ex art. 291 c.p.c., senza possibilità di concessione di nuovo termine, integrare il contraddittorio necessario in appello, si impone una pronuncia in rito.
Resta assorbito il merito.
9. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante, al quale deve imputarsi il vizio che risolve la causa.
pagina 14 di 16 Esse, vista la nota di da ridurre secondo quanto segue, si liquidano in base al CP_1
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 12 e 25 bis tf, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari al credito a tutela del quale la revocatoria è stata proposta (70mila euro).
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 4.326,00 fase 3 (comprendente la trattazione dinanzi all'istruttore e l'inibitoria), € 2.551,50 fase 4 (così dimezzato il parametro medio, per la minore attività indotta dalla trattazione orale) ed € 1.008,00 fase della negoziazione (così dimezzato il parametro medio, tenuto conto della modesta attività svolta, essendovi stata conclusione della mediazione al primo incontro), in tutto € 12.773,50, oltre accessori di legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata o assorbita, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 ed avverso la sentenza n. 1034/2022 emessa dal CP_2 CP_1
Tribunale di Pistoia e pubblicata il 13/12/2022;
2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 CP_1 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 12.773,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, non-ché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 12 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
pagina 15 di 16 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1159/2023 r.g. vertente fra:
(cf: )con il patrocinio dell'Avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
ZZ e dell'Avv. SERENA FUSILLI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. GILBERTO CP_1 C.F._2
(cf: ), non costituita;
CP_2 C.F._3
PARTI APPELLATE
*
Oggi 12/11/2025, alle ore 12,17 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Simona Petrelli, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Chiara Mazzeo Per parte appellate, l'Avv. Gilberto Zini Per nessuno compare CP_2
L'avv. Mazzeo insiste nelle richieste istruttorie e nelle richieste difensive già depositate. L'avv. Zini si riporta alle conclusioni rassegnate nelle conclusioni.
Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. pagina 1 di 16 La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1159/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1159/2023 promossa da:
(cf: )con il patrocinio dell'Avv. CHIARA Parte_1 C.F._1
NA F
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. GILBERTO CP_1 C.F._2
(cf: ), non costituita;
CP_2 C.F._3
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 1034/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 13/12/2022.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 2 di 16 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento della presente impugnazione, contrariis rejectis,
In via preliminare
Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi in atti:
In via principale
Riformare la sentenza n° 1034/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e comunque meglio descritta in epigrafe, e per l'effetto, revocare ex art. 2901 cc e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia nei confronti del sig. dell'atto del 9.05.2018, a rogito Notaio Parte_1
Dott.ssa di Pistoia, , con il quale la sig.ra ha Persona_1 CP_2 alienato al sig. nato a [...] il [...], residente a Serravalle Pistoiese, CP_1 via delle Quatt CF elettivamente domiciliato presso C.F._2
l'avv. Gilberto Zini del Foro di Pistoia, con studio in Pistoia viale Pacinotti n. 5, il seguente immobile, di proprietà esclusiva della medesima così identificato: sito in CP_2
Pistoia, Piazza dello Spirito Santo n. 13, rappresen al Foglio 222, Part. 114, Sub 82, Cat. A/10, Cl. 4, Consistenza 4 vani, superficie catastale 123 m2, Rendita € 1.673,32, già sottoposto al vincolo del sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Pistoia. Con conseguente trascrizione della sentenza nei Registri immobiliari e con vittoria di spese e onorari”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello di Firenze in tesi, rigettare l'appello di controparte in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in premessa in ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese attoree, condannare la Signora nata a [...] il CP_2 giorno 1.2.1977 con ultima residenza nota in Pistoia Via Mo i n. 7 (C.F.:
[...]
) a rifondere al Signor la somma di € 100.000,00, o la C.F._4 CP_1 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'esborso al dì dell'effettivo rimborso, e a rilevare indenne il Signor di CP_1 ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a quest'ultimo dalla presente causa;
in ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, del procedimento di inibitoria in sede d'appello e del procedimento di mediazione esperito nelle more del processo di secondo grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 1034/2022 pubblicata il 13/12/2022, ha così deciso: rigetta le domande dell'attore;
pagina 3 di 16 condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 liquidate in € 11.126,10 per compensi professionali, € 772,87 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge, rigetta la domanda di cancellazione di frasi sconvenienti od offensive proposta dall'attore ex art. 89 c.p.c.; rigetta la domanda di condanna della parte soccombente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dal convenuto.
1.1 aveva agito contro ed ai sensi Parte_1 CP_2 CP_1 dell'art. 2901 c.c., per far dichiarare inefficace nei suoi confronti il contratto di compravendita stipulato per atto pubblico rogato il 9.5.2018 dalla Notaia di Pistoia, con il quale Persona_1 aveva venduto a l'immobile sito in Pistoia, Piazza dello Spirito CP_2 CP_1
Santo n. 13, in catasto al fg 222, part. 114, sub. 82, cat. A/10.
Egli aveva dedotto a fondamento della domanda di essere creditore della iure CP_2 successionis (dal padre deceduto l'11.4.2016), per oltre 70mila euro, in quanto Persona_2 ella aveva commesso in danno (anche) del padre il reato di furto, sottraendo circa 70mila euro e cagionando un correlato danno morale.
La vicenda, conclusa in sede penale con sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Pistoia n. 423/2017 del 30.11.2017, concerneva, in sintesi, condotte delittuose della compagna del fratello dell'attore poste in essere, in concorso con CP_2 Parte_2 la madre, in danno del compagno e del suocero (calunnia, furto, falsa testimonianza);
L'atto impugnato era pregiudizievole alle ragioni del credito, ostacolando, se non ponendo nel nulla, qualsiasi possibilità di recuperare quanto dovuto.
1.2 debitrice, era restata contumace. CP_2
1.3 terzo acquirente, si era costituito per resistere, eccependo la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva e contestando in ogni caso la pretesa attorea.
In subordine, aveva chiesto d'essere mallevato dalla CP_2
1.4 Il Tribunale, senza dare accesso alle prove orali, ha rigettato la domanda per pagina 4 di 16 mancanza di scientia damni.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato al ON, (di Parte_1 seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, ed (di seguito anche appellati), proponendo gravame CP_2 CP_1 avverso la suddetta sentenza.
Ha sostenuto, con unico, articolato, motivo, che sono in atti plurimi elementi dai quali desumere nel terzo la scientia damni:
2.1 il prezzo pattuito (85mila euro) è molto inferiore a quello di mercato (una perizia di parte lo stima in 180/195mila euro, laddove il prezzo di acquisto che nell'anno 2000, prima della ristrutturazione, la aveva pagato era stato di 300milioni di lire); CP_2
è agente immobiliare e la sua agenzia si trova a pochi metri dall'immobile Tes_1 della un lussuoso appartamento di mq 107 con volte alte fino a 7 metri, inserito in uno CP_2 dei palazzi più antichi della città (Palazzo Principi Rospigliosi);
2.3 la aveva in precedenza (ottobre 2016) messo in vendita l'immobile a 150mila CP_2 euro, tramite altro agente, come da dichiarazione scritta (doc. 24) di titolare Parte_3
Agenzia Errecasa;
2.4 ON ha negato di conoscere la famiglia e la vicenda penale della Pt_1 CP_2 ma il contesto sociale era ristretto e chiunque stesse lì sapeva cosa era successo.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. La Corte, su istanza urgente ex art. 351 c.p.c., ha, una volta integrato il contraddittorio fra l'appellante e rigettato, con ordinanza del 15.11.2023, richiesta di inibitoria, CP_1 disponendo mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.
4. SI il contraddittorio per il merito, , nel costituirsi in CP_1 giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma, con vittoria delle pagina 5 di 16 spese anche in questo grado di giudizio;
in subordine reiterando la domanda di malleva verso la restata assorbita. CP_2
Ha sostenuto, fra l'altro, che (come il fratello aveva transatto Parte_1 Pt_2 qualsiasi pendenza con la con scrittura del 5.11.2018, tanto che il processo n. 1151/2018 CP_2 rg, nel quale i due agivano contro e per un Pt_1 CP_2 Controparte_3 risarcimento di 180mila euro, era stato abbandonato. Anche se la transazione non era firmata da i suoi legali l'avevano prodotta nel giudizio 1151/2018 all'udienza del Parte_1
3.10.2019 per servirsene (il verbale dà atto che i difensori di e di nel Pt_2 Pt_1 chiedere rinvio per poter chiudere tutte le pendenze, “Depositano copia dell'accordo che le parti hanno raggiunto nel dicembre 2018).
5. non si è costituita. CP_2
5.1 All'udienza di prima comparizione del 10.4.2024, l'Istruttore ha così disposto:
Il C.I., interpellate le parti, che nulla obiettano, dichiara nulla la notifica dell'atto di citazione eseguita a ex art. 143 c.p.c. per l'insufficienza delle ricerche (cfr. Cass. n. CP_2
40467/2021) e ne ordina a parte appellante la rinnovazione entro il termine del 16 settembre 2024 e rinvia, dinanzi a sé, per la verifica del contraddittorio, all'udienza del 15 gennaio 2025, ore 10:00.
5.2 Alla successiva udienza del 15.1.2025, parte appellata ha eccepito l'invalidità della notifica rinnovata alla e, di conseguenza, l'estinzione del giudizio: «[…] eccepisce CP_2
l'invalidità della notifica a perché eseguita mediante semplice collazione dell'atto di CP_2 citazione e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza e quindi eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 291 e 307 e 331 c.p.c. […]».
5.3 Parte appellante, ottenuto termine a difesa, ha, con memoria del 21.2.2025, obiettato che:
5.3.a l'eccezione di invalidità della notificazione poteva essere fatta valere solo dalla destinataria non anche dal (terzo) CP_2 CP_1
5.3.b la giurisprudenza di legittimità invocata dalla controparte (Cass. 30722/2023 e
28810/2019) non si attagliava al caso di specie;
5.3.c la notifica alla «[…] sia in primo grado che in appello (anche per la fase CP_2
pagina 6 di 16 sospensiva), è stata eseguita correttamente alla Sig.ra al suo indirizzo di CP_2 residenza in Pistoia, Via Morelli UA Sigismondo n. 7, indirizzo esatto perché è quello presso il quale lei stessa ha eletto domicilio il 2.05.2024 come risulta dal verbale di
“identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio” innanzi alla Divisione Polizia
Anticrimine della Questura di Pistoia che è stato prodotto nel presente giudizio, unitamente al suo certificato di residenza aggiornato alla stessa data (maggio 2024). […]» (pagg. 2-3); sicché, in definitiva, la notifica era regolare e, semplicemente, la si rifiutava, in concreto, CP_2 di ritirare o ricevere gli atti.
5.4 A seguito della successiva udienza del 2.4.2025, nel corso della quale le parti hanno ulteriormente dibattuto, l'Istruttore, con ordinanza riservata del 4.4.2025, ha così disposto: preso atto che le parti hanno rassegnato le proprie complessive conclusioni;
ritenuto che
la decisione sulla validità della citazione della litisconsorte necessaria
e sulla collegata eccezione di estinzione sollevata dall'appellato, così come la CP_2 decisione sui mezzi di prova reiterati e, in ipotesi, sul merito della lite, possono essere rimesse direttamente al collegio;
ritenuto che
la causa, anche per la trattazione già svolta, può senz'altro essere decisa mediante discussione orale, fissa per la discussione dinanzi al collegio l'udienza del 12 novembre 2025 ad ore 12,15, con termine alle parti sino a trenta giorni prima per il deposito di note conclusionali
5.5 Oggi, come da retroestesa porzione di verbale, la causa, dopo il rituale deposito delle conclusionali, è stata discussa.
***
L'appello, anche in accoglimento dell'eccezione sollevata dal ON all'udienza del
15.1.2025, deve essere dichiarato inammissibile, perché la contraddittore necessario in CP_2 causa inscindibile, non è stata validamente citata e perché è impossibile, ai sensi dell'art. 291
c.p.c., accordare nuovo termine all'appellante.
pagina 7 di 16 6. La nullità della notificazione dell'atto di appello alla dichiarata dall'Istruttore CP_2 all'udienza del 10.4.2024 (supra, § 5.1), deve essere ribadita e confermata.
6.1 Come si ricava dalla copia notificata, depositata il 30.11.2023, essa è stata eseguita dall'Ufficiale Giudiziario, il quale:
(-) in data 9.6.2023 si recato presso la residenza di Via Morelli UA 7 a Pistoia, attestando di non essere stato in grado di portarla a compimento, perché: «[…] nominativo non presente su campanelli e cassette postali. Negative le informazioni in loco […]»;
(-) indi, il 15.6.2023 ha proceduto alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., allegando propria dichiarazione, su modulo prestampato, «[…] di avere esperito ogni indagine necessaria o [sic] di non essere a conoscenza di altro luogo (domicilio, dimora), ove reperire il destinatario, e, pertanto, richiede la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. […]»; nonché certificato di residenza rilasciato il 13.6.2023, attestante che è residente a CP_2
Pistoia Via Morelli UA 7.
Trova dunque applicazione il seguente principio: «Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse
l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute).» (Cass. sez. 3^ civ. ord. 16.12.2021 n. 40467 rv 663335-01; conf., Cass. sez.
5^ civ. 25.10.2024 n. 27699 rv 672715-01, secondo la quale il ricorso alle modalità dell'art. 143
c.p.c. «[…] non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto»).
6.2 Il certificato anagrafico, dunque, non ha di per sé alcun rilievo.
Né lo ha la dichiarazione dell'Ufficiale Giudiziario di avere esperito ogni accertamento utile, perché tale affermazione, redatta su modulo prestampato, è generica e non indica le attività realmente compiute, le quali, a ben vedere, si sono risolte, per quanto consti, nell'esaminare i nomi sui campanelli e sulle cassette della posta e a chiedere “informazioni in loco”, senza indicare a chi esse siano state chieste.
pagina 8 di 16 6.3 La circostanza che l'indirizzo di residenza in Pistoia Via Morelli UA n. 7 sia, come ha dedotto la difesa appellante, esatto perché è quello presso il quale lei stessa ha eletto domicilio il 2.05.2024 come risulta dal verbale di “identificazione, dichiarazione o elezione di domicilio” innanzi alla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Pistoia non induce a mutare convincimento.
Proprio perché si reputava essere quello l'indirizzo giusto – ancorché ivi l'Ufficiale
Giudiziario, peraltro in data 9.6.2023, non aveva rinvenuto alcuna traccia della – CP_2 sarebbe stato quanto meno necessario eseguire un secondo accesso, prima di avvalersi, il successivo 15.6.2023, dell'art. 143 c.c.-
Per il resto, è del tutto impossibile configurare un rifiuto della di ricevere la CP_2 notifica, dinanzi a una relazione di notificazione, quale è quella del 9.6.2023, che, per contro, attesta di non avere trovato alcuna traccia della donna. Può pur essere che la abbia CP_2 cercato di eludere in qualche modo la notifica, ma un suo rifiuto non c'è stato, a tacere che, in quel caso, l'organo notificatore avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mentre invece restituì il plico non notificato.
Inoltre, l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dovuto indicare quali specifiche fonti (a es., singoli condomini, individuati) aveva interpellato;
o, comunque, specificare le attività compiute.
6.4 Fra il primo accesso, negativo, dell'ufficiale giudiziario e la successiva notifica ex art. 143 c.c., dunque, si registra quella sorta di automatismo che, secondo il principio di diritto enunciato, invalida la notificazione, non essendovi stata alcuna altra reale indagine, pur minima, ma concreta, in merito alla residenza effettiva della CP_2
6.5 È appena il caso di aggiungere (tenuto conto che la fase di inibitoria non è idonea a integrare il contraddittorio processuale di merito, tanto che la costituzione a quei meri fini non vale a evitare la contumacia: Cass. sez. 2^ civ. 21.7.1972 n. 2497; Cass. sez. 3^ civ.
8.4.2014 n. 8150; Cass. sez. 3^ civ. 19.9.2017 n. 21596; Cass. sez. 3^ civ. ord. 11.3.2020 n.
7020) che la notificazione del ricorso ex art. 351 c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza fu eseguito alla con le medesime, invalide, modalità, ossia dapprima con CP_2 accesso in Pistoia Via Morelli UA 7 in data 7.7.7023 dell'Ufficiale Giudiziario, che diede atto di non aver potuto notificare l'atto, perché il nome non era presente sui campanelli, né sulle cassette;
e perché nessuna informazione utile era stata reperita;
indi, il 14.7.2023 nelle forme dell'art. 143 c.c., col corredo della dichiarazione prestampata dell'Ufficiale pagina 9 di 16 Giudiziario «[…] di avere esperito ogni indagine necessaria o [sic] di non essere a conoscenza di altro luogo (domicilio, dimora), ove reperire il destinatario, e, pertanto, richiede la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. […]».
L'ordinanza sull'inibitoria del 15.11.2023 fu pronunciata in difetto di contraddittorio con la sol perché, come si diede atto, per quella fase ella era soggetto non interessato, in CP_2 quanto nessuna pronuncia in suo favore e contro l'appellante, come ovvio, era contenuta nella sentenza impugnata.
6.6 Nella comparsa conclusionale, la difesa appellante nota, per quanto attenga alla notifica ex art. 143 c.p.c.: «[…] se nelle more del presente procedimento, la sig.ra avesse CP_2 cambiato residenza o domicilio, si potrebbe anche discutere dell'eccezione di nullità sollevata ex adverso per la prima volta all'udienza del 15.01.2025, se pure manifestatamente infondata, come si già ampiamente dedotto nelle note autorizzate del 21.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
Ma dal momento che, all'esito della rinnovazione della notifica ordinata dal Giudice il
10.04.2024 è risultato che la sig.ra risiedeva regolarmente e risiede tutt'ora allo stesso CP_2 indirizzo indicato nella notifica originaria, ritualmente eseguita ai sensi e per gli effetti dell'art.143 cpc, come documentato con le produzioni effettuate il 30.11.2023, non è dato comprendere il pregio dell'eccezione di nullità della stessa, oggi sollevata dall'appellato.
[…]» (pag. 3).
Si osserva:
6.6.a se, con ciò, si è inteso sollevare in relazione alla nullità della prima notifica (ex art. 143 c.p.c.) l'analoga eccezione di carenza di legittimazione a sollevare eccezioni che era stata proposta relativamente alla seconda nelle note del 21/25.2.2025, non si può che rinviare a successiva parte di motivazione (infra, § 7.2.a), ove si svolgono argomenti idonei a confutare anche questa eccezione;
6.6.b trascura la parte di non avere obiettato nulla alla declaratoria di nullità della prima notifica, come risulta dal tenore del verbale dell'udienza del 10.4.2024 (supra, § 5.1);
6.6.c premesso che in nessun caso (nella prima o nella seconda notifica), il plico è stato materialmente ricevuto dalla o suo delegato, sta di fatto che la circostanza che il CP_2
2.5.2024 ella, nell'ambito di un procedimento penale, abbia eletto domicilio in Via Morelli
pagina 10 di 16 UA e che ella dopo di allora continua a risultare anagraficamente ivi residente, non pare poter influire sulla nullità della notificazione ex art. 143 c.p.c. eseguita nel giugno 2023.
7. La notifica, rinnovata ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è stata del pari invalida, come eccepito dal CP_1
7.1 Essa è stata eseguita inviando alla un atto così complessivamente collazionato: CP_2
l'atto di appello originario, con in calce la procura alle liti e la precedente notifica ex art. 143
c.p.c.; seguito dal verbale di udienza del 10.4.2024, contenente l'ordine di rinnovazione impartito dall'Istruttore e la data della udienza di rinvio, indi la nuova notificazione dell'Ufficiale Giudiziario, ai sensi, questa volta, dell'art. 140 c.p.c.-
7.2 L'appellato, per fondare la sua eccezione, ha invocato il seguente principio:
«Qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente eseguita la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso avvenuta mediante la notifica dell'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad una successiva udienza).» (Cass. sez. 3^ civ. ord.
6.11.2023 n. 30722 rv 669330-
01; in precedenza, conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
8.11.2019 n. 28810 rv 655959-01).
Il principio non può che essere condiviso, per la semplice ragione che, incontrovertibilmente, un atto formato da quello originario di citazione e dal successivo provvedimento che ordina la rinnovazione, non contiene alcuna idonea vocatio in ius: quella contenuta nell'atto di citazione si riferisce a data già trascorsa, mentre la data di rinvio contenuta nel provvedimento del giudice non contiene alcuna citazione, né alcun invito alla costituzione, né gli altri avvisi imposti per legge per il raggiungimento dello scopo cui l'atto mira.
pagina 11 di 16 La era contumace in primo grado e, dunque, non era ancora, pur essendo il CP_2 processo transitato in appello, assistita da un difensore, tanto che la notifica le si doveva fare personalmente.
Sicché, applicato il principio al caso concreto, anche la seconda notifica è nulla, perché priva di valida citazione.
Non sono condivisibili le contrarie argomentazioni di parte appellante.
7.2.a L'eccezione secondo la quale ON non sarebbe legittimato, in quanto solo la destinataria della notifica potrebbe eccepirne la nullità, è da rifiutare. CP_2
7.2.a.i In primo luogo, la validità della notificazione, in quanto funzionale alla verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, è rimessa, come si ricava anche dall'art. 291
c.p.c., alla attività officiosa del giudice e non costituisce dunque una eccezione riservata alla parte.
7.2.a.ii In secondo luogo, la debitrice, è, nel giudizio ex art. 2901 c.c., CP_2 litisconsorte necessaria sostanziale, nonché processuale (infra, § 8); sicché, anche in appello, non esistono due rapporti processuali distinti, l'uno e l'altro CP_4 Controparte_5 bensì uno solo, unitario e inscindibile, il che dà a qualsiasi parte la legittimazione interloquire sul contraddittorio.
7.2.a.iii In terzo luogo, la circostanza, pure messa in luce dalla difesa appellante, che nelle fattispecie di legittimità sopra indicate (Cass. nn. 28810/2019 e 30722/2023), la nullità della notificazione era stata fatta valere dal soggetto destinatario della notificazione, rimasto contumace, è del tutto irrilevante: essa non esprime alcun elemento che limiti a quei casi il principio enunciato e deve considerarsi mera contingenza.
7.2.a.iv In quarto luogo, è inconferente l'ulteriore giurisprudenza di legittimità menzionata nella memoria del 21/25.2.2025 (pag. 1: «[…] come da consolidato e univoco insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte, la violazione delle norme sulla notificazione della citazione e l'inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto, costituiscono eccezione de iure tertii che non possono essere sollevate da altro convenuto potendo essere fatte valere solo dalla parte direttamente interessata (ex pluribus Cass. Sez. 3 ord. 7262/2018, Cass sez. 3 sent.
28464/2013, Cass. 27607/2019, Cass. 26547/2013, Cass. 20637/2006) […]»).
pagina 12 di 16 Quei provvedimenti enunciano sì quel principio, ma con riferimento a fattispecie di cause scindibili e di litisconsorzio facoltativo (vedasi, per tutte, Cass. n. 24646/2013 sia in massima 629133, sia in motivazione al § 10: «[…] Il motivo è inammissibile, per difetto di legittimazione dei ricorrenti incidentali a far valere vizi della costituzione del contraddittorio nei confronti di altri convenuti, non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario. […]»).
È ovvio che, quando la presenza in giudizio di una parte non sia necessaria, i vizi che riguardano la sua citazione, essendo posti a sua sola tutela, non possono essere eccepiti da altre parti, terze rispetto al distinto rapporto processuale, scindibile da quello che li concerne.
Ma quando, come nel caso di specie, la presenza di una parte è necessaria, chiunque (fatta eccezione per ipotesi, qui non ricorrenti, di abuso del diritto processuale) è legittimato a far valere il vizio, perché il rapporto processuale è inscindibile.
Infine, il principio concerne il caso in cui il vizio sia stato consumato nel grado precedente, senza essere rilevato, e venga denunciato con la impugnazione;
mentre qui, come già notato (supra, § 7.2.a.i), si sta discutendo di un vizio che si registra in questo grado e che il giudice ha il dovere d'ufficio di valutare, sia ai sensi dell'art. 291 c.p.c., sia dell'art. 331 c.p.c.-
7.2.b L'ulteriore, più generale, osservazione secondo la quale «[…] dalla lettura di dette sentenze prodotte dalla difesa del convenuto [n.d.r.: Cass. nn. 28810/2019 e CP_1
30722/2023, citate] si evince come le stesse siano riferite a casi diversi, che esulano da quello che ci riguarda. […]», non può essere recepita.
Tralasciando il tema della legittimazione a eccepire, già trattato, è agevole constatare che gli arresti menzionati si riferiscono a fattispecie perfettamente sovrapponibili alla presente, ossia a casi in cui la rinnovazione della citazione di una parte mai prima di allora costituita era stata eseguita senza una valida citazione, ossia inviando un atto composto dell'atto di citazione originario e dall'ordine di rinnovazione col rinvio di udienza.
8. L'ordine di rinnovazione della notificazione nulla, impartito alla udienza del
10.4.2024, doveva essere adempiuto entro un termine per sua natura perentorio (ex art. 291 co. 1^ c.p.c.); pertanto, consumatasi la nullità anche della rinnovazione, è impossibile concedere un nuovo termine (Cass. sez. 2^ civ. ord.
7.4.2023 n. 9541 rv 667532-01: «In tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine pagina 13 di 16 per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile.»).
Infatti, la nullità della seconda notificazione, in quanto determinata dalla mancanza di una valida vocatio, non dipende da fattori esterni alla parte;
né, comunque, è stata avanzata istanza di remissione in termini.
D'altra parte, riprendendo ora un tema varie volte solo accennato, il debitore ( è CP_2 litisconsorte necessario del terzo acquirente ( nella causa revocatoria intentata dal CP_1 creditore ( , «[…] poiché l'accoglimento della domanda comporta, per effetto Pt_1 dell'assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell'atto di disposizione impugnato, l'acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l'alienante (art. 2902, secondo comma, cod. civ.), nonché, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l'obbligo della restituzione del prezzo a seguito della evizione della cosa), postula nei confronti del debitore l'accertamento della sua frode e dell'esistenza del credito. Ne consegue che dell'intero giudizio debbono necessariamente essere parti il terzo acquirente ed il debitore alienante e, nel caso di morte di costoro, i loro eredi.» (cfr, fra altre, Cass. sez. 2^ civ.
5.7.2000 n. 8952 rv 538223-01; Cass. sez. 2^ civ. 26.7.2002 n. 11005; Cass. Sez. 6^-2 ord.
7.11.2011 n. 23068); a fortiori in un caso, come il presente, in cui il terzo acquirente ha proposto e coltivato azione di malleva verso la debitrice, che diviene in secondo grado litisconsorte necessario anche processuale.
In appello, dunque, la causa fra e è, ai fini dell'art. 331 c.p.c., Pt_1 CP_2 CP_1 inscindibile.
Ne segue che, risultando impossibile integrare il contraddittorio necessario, l'appello diviene inammissibile, venendosi a concretizzare una situazione del tutto identica a quella in cui non sia adempiuto un ordine ex art. 331 c.p.c.: non essendo più possibile, per lo scadere del termine perentorio ex art. 291 c.p.c., senza possibilità di concessione di nuovo termine, integrare il contraddittorio necessario in appello, si impone una pronuncia in rito.
Resta assorbito il merito.
9. Le spese del grado vanno poste a carico dell'appellante, al quale deve imputarsi il vizio che risolve la causa.
pagina 14 di 16 Esse, vista la nota di da ridurre secondo quanto segue, si liquidano in base al CP_1
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 12 e 25 bis tf, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari al credito a tutela del quale la revocatoria è stata proposta (70mila euro).
Pertanto: € 2.977,00 fase 1, € 1.911,00 fase 2, € 4.326,00 fase 3 (comprendente la trattazione dinanzi all'istruttore e l'inibitoria), € 2.551,50 fase 4 (così dimezzato il parametro medio, per la minore attività indotta dalla trattazione orale) ed € 1.008,00 fase della negoziazione (così dimezzato il parametro medio, tenuto conto della modesta attività svolta, essendovi stata conclusione della mediazione al primo incontro), in tutto € 12.773,50, oltre accessori di legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata o assorbita, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 ed avverso la sentenza n. 1034/2022 emessa dal CP_2 CP_1
Tribunale di Pistoia e pubblicata il 13/12/2022;
2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 CP_1 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 12.773,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, non-ché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 12 novembre 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
pagina 15 di 16 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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