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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 802 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione,
TRA
, in proprio e in qualità di amministratore unico della Parte_1 [...]
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Michele Rillo CP_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torrecuso, località Mercuri II, 22,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dagli avv. Patrizia Regaldo e Atanasio Maurizio Greco ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente in
Benevento, via Foschini, 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/02/2024 il ricorrente, premesso di avere ricevuto, in data 12/02/2024, notifica da parte dell' di Benevento dell'ordinanza-ingiunzione n. OI- CP_2 001441515 relativa all'atto di accertamento n. .1100.31/10/2018.0204169 del 31/10/2018, CP_2 riferito all'anno 2017, concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali quale legale rappresentante della ha convenuto in giudizio Controparte_1 l' al fine di sentire revocare e/o annullare, ovvero dichiarare nulla, la suddetta ordinanza- CP_2 ingiunzione;
con vittoria di spese, competenze e onorari, da attribuirsi al procuratore antistatario.
A sostegno della domanda ha esposto che, in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa si era prescritto;
inoltre, l'ordinanza-ingiunzione era viziata per difetto di motivazione e carenza di sottoscrizione da parte di un dirigente munito del relativo potere. Ha, inoltre, sollevato ulteriori eccezioni relative
1 alla cessazione della società in data 27/01/2014 e alla insussistenza dei requisiti per l'obbligo di iscrizione e contribuzione nella gestione commercianti.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza- CP_2 ingiunzione.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta, n. OI-001441515, notificata il 12/02/2024, l' sede CP_2 di Benevento ha ingiunto al ricorrente il pagamento di € 2.212,46 a titolo di sanzione amministrativa sulla base dell'atto di accertamento prot. n. .1100.31/10/2018.0204169 del CP_2
31/10/2018, per aver violato, nella qualità di legale rapp.te della Controparte_1 unipersonale, l'art. 2, co. 1 bis, del d.l. 463/1983, conv. dalla l. 638/1983, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
La norma della quale l' contesta la violazione, come riformulata dall'art. 3, comma 6, CP_2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e novellata dall'art. 23, comma 1, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il ricorrente deduce la mancata notifica degli atti prodromici e, conseguentemente, la prescrizione del diritto dell' di riscuotere la sanzione. CP_2
Oggetto dell'ordinanza-ingiunzione è il pagamento della sanzione amministrativa connessa all'omesso versamento delle ritenute, soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della l. 689/81, a mente del quale “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui
è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
La condotta contestata consiste nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali afferenti ai mesi da dicembre 2016 a novembre 2017, per complessivi € 1.517,00.
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 27/07/2018, n. 19897; Sez. 1,
Sentenza n. 18168 del 16/08/2006; Sez. I, 19/12/2003, n. 19529).
Il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali deve essere effettuato entro il giorno
16 del mese successivo a quello di riferimento.
La prescrizione per le quote a carico omesse per i mesi da dicembre 2016 in avanti ha dunque iniziato a decorrere dal 16 di ciascun mese successivo a quello di riferimento.
2 L' ha prodotto copia dell'atto di accertamento del 31/10/2018, con cui è stata contestata CP_2 la sussistenza della violazione – con analitica indicazione delle quote omesse e del periodo di riferimento – e sono stati formulati gli avvertimenti in ordine al fatto che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento non sarebbe stata applicabile la sanzione amministrativa, e che il pagamento della sanzione in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
L'atto di contestazione è stato notificato il 21/11/2018, mediante raccomandata a.r. inviata presso l'indirizzo di residenza del ricorrente e consegnata a mani proprie del destinatario, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.
La correttezza dell'indirizzo è pacifica e incontestata;
del resto, l'indirizzo corrisponde a quello indicato nell'atto introduttivo, dove è stata notificata anche l'ordinanza-ingiunzione attualmente impugnata.
Come ha avuto modo di chiarire la S.C., “occorre considerare che la notificazione a mezzo posta degli atti (a carattere "sostanziale", ossia non aventi natura processuale) che afferiscono ad un procedimento sanzionatorio amministrativo (come nella specie) è prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 14 e 18, tramite rinvio alle norme del codice di rito civile (e, tra queste, anche all'art. 149) ovvero, direttamente, alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (nel caso dell'ordinanza-ingiunzione di cui al citato art. 18). Di qui, la previsione - sia da parte dell'art. 149 cod. proc. civ., che della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4 - di determinate attività, secondo una precisa scansione e accorte formalità, che conducono alla conoscenza legale dell'atto notificato allorché (copia di) esso giunga all'indirizzo del destinatario e di ciò se ne abbia prova tramite l'avviso di ricevimento, che conchiude il procedimento notificatorio. Si tratta, dunque, di un procedimento strumentale alla conoscenza dell'atto da parte del destinatario che offre, proprio a tal fine, le maggiori garanzie possibili (così anche Cass., sez. 2, 6 ottobre 2010, n.
20482) e che, quanto agli effetti, di conoscenza legale dell'atto notificato, non si discosta dal principio, dettato in materia negoziale dall'art. 1335 cod. civ., ma con valenza più generale, per cui l'atto si intende conosciuto dal destinatario una volta giunto al suo indirizzo. Per_1
Quanto, poi, alla prova contraria che lo stesso destinatario dell'atto è tenuto a fornire ("se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia", recita lo stesso art. 1335 cod. civ. per gli atti negoziale ricettizi), essa si correla, per l'appunto, alla presunzione legale di conoscenza dell'atto che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente e consolidata di questa Corte, è estesa al contenuto proprio dell'atto (tra le tante, si veda Cass., sez. 3, 24 novembre 2004, n. 22133 e Cass., sez. lav., 3 luglio 2003, n. 10536, su fattispecie nelle quali era contestato che il plico notificato non contenesse alcunché o, comunque, una missiva di contenuto diverso da quello indicato dal mittente)” (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 26/07/2012, n. 13259).
Inoltre, l'art. 14, 4° comma della l. 689 richiama, per la forma della notificazione della contestazione della violazione, le disposizioni previste dalle leggi vigenti;
e, “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del
1982, fa fede fino a querela di falso. Ne discende che, da un lato, l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass. 3 settembre 2019, n. 22058)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19512 del 18/09/2020).
3 Nella fattispecie, la notificazione dell'atto di accertamento è stata eseguita a mezzo posta ed è stata provata tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, che attesta la consegna presso l'indirizzo del ricorrente, il quale non ne ha contestato la correttezza.
Quanto alla corrispondenza fra atto e avviso di ricevimento, la stessa si ricava dall'identità del numero di raccomandata, riportato su entrambi.
Conseguentemente, la notifica deve ritenersi regolarmente effettuata in data 21/11/2018.
Occorre inoltre considerare che, ai sensi dell'art. 2, co.
1-quater del d.l. 463/1983, il corso della prescrizione rimane sospeso durante il termine di cui al comma 1-bis, ovvero in pendenza del termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, entro il quale il datore di lavoro può sottrarsi alla punibilità/assoggettabilità alla sanzione amministrativa versando le ritenute omesse.
Tenendo conto di tale causa di sospensione la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, effettuata il 12/02/2024, si appalesa tempestiva, anche senza computare l'ulteriore periodo di sospensione introdotto, nel contesto dell'emergenza pandemica, dall'art. 103, co.
6-bis, del d.l. 17/03/2020, n. 18, inserito in sede di conversione ad opera della l. 24 aprile 2020, n. 27 (a mente del quale
“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”).
L'eccezione di prescrizione è, conseguentemente, infondata, così come quella di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica degli atti prodromici.
Nel merito, si osserva che all'epoca dei fatti il ricorrente era, pacificamente, l'amministratore unico della (cfr. visura camerale, in prod. ). Controparte_1 CP_2
Lo stesso non ha né dedotto, né dimostrato, di aver provveduto, in tale veste, a riversare all' le ritenute previdenziali. CP_2
Ne discende la legittimità della sanzione irrogata.
Le ulteriori contestazioni, relative alla cessazione della società Antico Caffè Corte s.a.s. di
PU RI & C. in data 27/01/2014 e alla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione alla gestione commercianti, sono del tutto estranee alla fattispecie concretamente all'esame.
La doglianza di “decadenza dal potere impositivo e prescrizione della pretesa erariale”, genericamente sollevata con il richiamo (inconferente, dal momento che non si verte in materia di cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento, pure menzionati nel motivo di ricorso) alle
“singole leggi d'imposta” che la prevedono, deve reputarsi infondata.
Al riguardo, si rammenta infatti: “che qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne sia esposto il fatto costitutivo;
che le mere clausole di stile (del tipo, ad esempio, "si impugna e contesta: cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01) non hanno alcun reale valore processuale;
che le eccezioni generiche si hanno per non sollevate (Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
26908 del 26/11/2020, Rv. 659902 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017, Rv. 645436-01), con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non
4 contestato, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., con la sola eccezione dei fatti noti alla sola parte che li allega (ad es., in tema di conseguenze del danno aquiliano)” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza
n. 9439 del 23/03/2022).
Infondata è l'eccezione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione perché notificata a mezzo pec in contrasto con la normativa vigente in materia di notifiche degli atti giudiziari, sia perché l'ordinanza-ingiunzione non è un atto giudiziario sia perché lo stesso ricorrente deduce e documenta che l'ordinanza è stata notificata con raccomandata a.r.
Infondata è l'eccezione di difetto di motivazione.
Le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito che l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio. Dall'applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento all'iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta: infatti, poiché le medesime ragioni potranno essere prospettate in sede giurisdizionale, attesa la rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto, tale vizio non può comportare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1786 del 28/01/2010, Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010, Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1230 del 27/01/2012, C. App. Campobasso, 20 gennaio 2015).
Ancora, si è ritenuto che “poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24127 del 29/11/2010).
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di sottoscrizione.
L'atto impugnato risulta firmato da direttore p.t. della sede di Benevento Persona_2 CP_2 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993).
Il ricorrente richiama esclusivamente norme relative all' e Controparte_3 non fornisce il benché minimo elemento concreto da cui desumere l'insussistenza della qualità dichiarata in capo alla dott.ssa o, alla stregua della normativa primaria o regolamentare, Per_2 l'incompetenza del direttore della sede provinciale ad emettere ordinanze di ingiunzione. CP_2
A ciò si aggiunga che, per consolidata giurisprudenza, estensibile alla fattispecie per analogia di ratio, “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura
5 vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990” (cfr. Cass., 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., 8 luglio 2021, n. 19405; Cass. civ. Sez. V Ord.,
24/07/2024, n. 20656).
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001441515 dell' di Benevento;
CP_2
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Benevento, 15 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 802 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione,
TRA
, in proprio e in qualità di amministratore unico della Parte_1 [...]
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Michele Rillo CP_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torrecuso, località Mercuri II, 22,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dagli avv. Patrizia Regaldo e Atanasio Maurizio Greco ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente in
Benevento, via Foschini, 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/02/2024 il ricorrente, premesso di avere ricevuto, in data 12/02/2024, notifica da parte dell' di Benevento dell'ordinanza-ingiunzione n. OI- CP_2 001441515 relativa all'atto di accertamento n. .1100.31/10/2018.0204169 del 31/10/2018, CP_2 riferito all'anno 2017, concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali quale legale rappresentante della ha convenuto in giudizio Controparte_1 l' al fine di sentire revocare e/o annullare, ovvero dichiarare nulla, la suddetta ordinanza- CP_2 ingiunzione;
con vittoria di spese, competenze e onorari, da attribuirsi al procuratore antistatario.
A sostegno della domanda ha esposto che, in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa si era prescritto;
inoltre, l'ordinanza-ingiunzione era viziata per difetto di motivazione e carenza di sottoscrizione da parte di un dirigente munito del relativo potere. Ha, inoltre, sollevato ulteriori eccezioni relative
1 alla cessazione della società in data 27/01/2014 e alla insussistenza dei requisiti per l'obbligo di iscrizione e contribuzione nella gestione commercianti.
Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza- CP_2 ingiunzione.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con l'ordinanza-ingiunzione opposta, n. OI-001441515, notificata il 12/02/2024, l' sede CP_2 di Benevento ha ingiunto al ricorrente il pagamento di € 2.212,46 a titolo di sanzione amministrativa sulla base dell'atto di accertamento prot. n. .1100.31/10/2018.0204169 del CP_2
31/10/2018, per aver violato, nella qualità di legale rapp.te della Controparte_1 unipersonale, l'art. 2, co. 1 bis, del d.l. 463/1983, conv. dalla l. 638/1983, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
La norma della quale l' contesta la violazione, come riformulata dall'art. 3, comma 6, CP_2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e novellata dall'art. 23, comma 1, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Il ricorrente deduce la mancata notifica degli atti prodromici e, conseguentemente, la prescrizione del diritto dell' di riscuotere la sanzione. CP_2
Oggetto dell'ordinanza-ingiunzione è il pagamento della sanzione amministrativa connessa all'omesso versamento delle ritenute, soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 della l. 689/81, a mente del quale “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui
è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
La condotta contestata consiste nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali afferenti ai mesi da dicembre 2016 a novembre 2017, per complessivi € 1.517,00.
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 27/07/2018, n. 19897; Sez. 1,
Sentenza n. 18168 del 16/08/2006; Sez. I, 19/12/2003, n. 19529).
Il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali deve essere effettuato entro il giorno
16 del mese successivo a quello di riferimento.
La prescrizione per le quote a carico omesse per i mesi da dicembre 2016 in avanti ha dunque iniziato a decorrere dal 16 di ciascun mese successivo a quello di riferimento.
2 L' ha prodotto copia dell'atto di accertamento del 31/10/2018, con cui è stata contestata CP_2 la sussistenza della violazione – con analitica indicazione delle quote omesse e del periodo di riferimento – e sono stati formulati gli avvertimenti in ordine al fatto che in caso di versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento non sarebbe stata applicabile la sanzione amministrativa, e che il pagamento della sanzione in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio.
L'atto di contestazione è stato notificato il 21/11/2018, mediante raccomandata a.r. inviata presso l'indirizzo di residenza del ricorrente e consegnata a mani proprie del destinatario, che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.
La correttezza dell'indirizzo è pacifica e incontestata;
del resto, l'indirizzo corrisponde a quello indicato nell'atto introduttivo, dove è stata notificata anche l'ordinanza-ingiunzione attualmente impugnata.
Come ha avuto modo di chiarire la S.C., “occorre considerare che la notificazione a mezzo posta degli atti (a carattere "sostanziale", ossia non aventi natura processuale) che afferiscono ad un procedimento sanzionatorio amministrativo (come nella specie) è prevista dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 14 e 18, tramite rinvio alle norme del codice di rito civile (e, tra queste, anche all'art. 149) ovvero, direttamente, alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (nel caso dell'ordinanza-ingiunzione di cui al citato art. 18). Di qui, la previsione - sia da parte dell'art. 149 cod. proc. civ., che della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4 - di determinate attività, secondo una precisa scansione e accorte formalità, che conducono alla conoscenza legale dell'atto notificato allorché (copia di) esso giunga all'indirizzo del destinatario e di ciò se ne abbia prova tramite l'avviso di ricevimento, che conchiude il procedimento notificatorio. Si tratta, dunque, di un procedimento strumentale alla conoscenza dell'atto da parte del destinatario che offre, proprio a tal fine, le maggiori garanzie possibili (così anche Cass., sez. 2, 6 ottobre 2010, n.
20482) e che, quanto agli effetti, di conoscenza legale dell'atto notificato, non si discosta dal principio, dettato in materia negoziale dall'art. 1335 cod. civ., ma con valenza più generale, per cui l'atto si intende conosciuto dal destinatario una volta giunto al suo indirizzo. Per_1
Quanto, poi, alla prova contraria che lo stesso destinatario dell'atto è tenuto a fornire ("se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia", recita lo stesso art. 1335 cod. civ. per gli atti negoziale ricettizi), essa si correla, per l'appunto, alla presunzione legale di conoscenza dell'atto che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente e consolidata di questa Corte, è estesa al contenuto proprio dell'atto (tra le tante, si veda Cass., sez. 3, 24 novembre 2004, n. 22133 e Cass., sez. lav., 3 luglio 2003, n. 10536, su fattispecie nelle quali era contestato che il plico notificato non contenesse alcunché o, comunque, una missiva di contenuto diverso da quello indicato dal mittente)” (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 26/07/2012, n. 13259).
Inoltre, l'art. 14, 4° comma della l. 689 richiama, per la forma della notificazione della contestazione della violazione, le disposizioni previste dalle leggi vigenti;
e, “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del
1982, fa fede fino a querela di falso. Ne discende che, da un lato, l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (Cass. 3 settembre 2019, n. 22058)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19512 del 18/09/2020).
3 Nella fattispecie, la notificazione dell'atto di accertamento è stata eseguita a mezzo posta ed è stata provata tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, che attesta la consegna presso l'indirizzo del ricorrente, il quale non ne ha contestato la correttezza.
Quanto alla corrispondenza fra atto e avviso di ricevimento, la stessa si ricava dall'identità del numero di raccomandata, riportato su entrambi.
Conseguentemente, la notifica deve ritenersi regolarmente effettuata in data 21/11/2018.
Occorre inoltre considerare che, ai sensi dell'art. 2, co.
1-quater del d.l. 463/1983, il corso della prescrizione rimane sospeso durante il termine di cui al comma 1-bis, ovvero in pendenza del termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, entro il quale il datore di lavoro può sottrarsi alla punibilità/assoggettabilità alla sanzione amministrativa versando le ritenute omesse.
Tenendo conto di tale causa di sospensione la notifica dell'ordinanza-ingiunzione, effettuata il 12/02/2024, si appalesa tempestiva, anche senza computare l'ulteriore periodo di sospensione introdotto, nel contesto dell'emergenza pandemica, dall'art. 103, co.
6-bis, del d.l. 17/03/2020, n. 18, inserito in sede di conversione ad opera della l. 24 aprile 2020, n. 27 (a mente del quale
“Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”).
L'eccezione di prescrizione è, conseguentemente, infondata, così come quella di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa notifica degli atti prodromici.
Nel merito, si osserva che all'epoca dei fatti il ricorrente era, pacificamente, l'amministratore unico della (cfr. visura camerale, in prod. ). Controparte_1 CP_2
Lo stesso non ha né dedotto, né dimostrato, di aver provveduto, in tale veste, a riversare all' le ritenute previdenziali. CP_2
Ne discende la legittimità della sanzione irrogata.
Le ulteriori contestazioni, relative alla cessazione della società Antico Caffè Corte s.a.s. di
PU RI & C. in data 27/01/2014 e alla insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione alla gestione commercianti, sono del tutto estranee alla fattispecie concretamente all'esame.
La doglianza di “decadenza dal potere impositivo e prescrizione della pretesa erariale”, genericamente sollevata con il richiamo (inconferente, dal momento che non si verte in materia di cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento, pure menzionati nel motivo di ricorso) alle
“singole leggi d'imposta” che la prevedono, deve reputarsi infondata.
Al riguardo, si rammenta infatti: “che qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne sia esposto il fatto costitutivo;
che le mere clausole di stile (del tipo, ad esempio, "si impugna e contesta: cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01) non hanno alcun reale valore processuale;
che le eccezioni generiche si hanno per non sollevate (Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
26908 del 26/11/2020, Rv. 659902 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017, Rv. 645436-01), con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non
4 contestato, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., con la sola eccezione dei fatti noti alla sola parte che li allega (ad es., in tema di conseguenze del danno aquiliano)” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza
n. 9439 del 23/03/2022).
Infondata è l'eccezione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione perché notificata a mezzo pec in contrasto con la normativa vigente in materia di notifiche degli atti giudiziari, sia perché l'ordinanza-ingiunzione non è un atto giudiziario sia perché lo stesso ricorrente deduce e documenta che l'ordinanza è stata notificata con raccomandata a.r.
Infondata è l'eccezione di difetto di motivazione.
Le Sezioni unite della Cassazione hanno statuito che l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio. Dall'applicazione compiuta di tale principio emerge una ulteriore conseguenza, che investe altri possibili vizi dell'ordinanza ingiunzione, con riferimento all'iter procedimentale, con precipuo riguardo alla mancata audizione del trasgressore che ne abbia fatto richiesta: infatti, poiché le medesime ragioni potranno essere prospettate in sede giurisdizionale, attesa la rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto, tale vizio non può comportare l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 1786 del 28/01/2010, Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010, Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1230 del 27/01/2012, C. App. Campobasso, 20 gennaio 2015).
Ancora, si è ritenuto che “poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione in ordine alla concreta determinazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della questione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto, ma a determinare la sanzione applicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24127 del 29/11/2010).
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di sottoscrizione.
L'atto impugnato risulta firmato da direttore p.t. della sede di Benevento Persona_2 CP_2 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993).
Il ricorrente richiama esclusivamente norme relative all' e Controparte_3 non fornisce il benché minimo elemento concreto da cui desumere l'insussistenza della qualità dichiarata in capo alla dott.ssa o, alla stregua della normativa primaria o regolamentare, Per_2 l'incompetenza del direttore della sede provinciale ad emettere ordinanze di ingiunzione. CP_2
A ciò si aggiunga che, per consolidata giurisprudenza, estensibile alla fattispecie per analogia di ratio, “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura
5 vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990” (cfr. Cass., 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., 8 luglio 2021, n. 19405; Cass. civ. Sez. V Ord.,
24/07/2024, n. 20656).
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in dispositivo, nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001441515 dell' di Benevento;
CP_2
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.312,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Benevento, 15 gennaio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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