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24 dicembre 2021
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22 aprile 2023
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Art. 86. (( (Tariffe di terminazione) )) (( (ex art. 75 eecc) ))
(( 1. L'Autorita' monitora e garantisce il rispetto dell'applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali, determinate con atto delegato della Commissione europea a norma dell' articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 .
2. L'Autorita' puo' richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l'atto delegato di cui al comma 1.
3. Qualora la Commissione europea decida, a seguito della sua revisione dell'atto delegato, di cui al comma 1, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, l'Autorita' puo' condurre l'analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all'articolo 78 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all'analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, l'Autorita' rispetta i principi, criteri e parametri indicati all'allegato 3 e il relativo progetto di misura e' soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
4. L' Autorita' riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in merito all'applicazione del presente articolo.))
--------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la presente modifica si applichera' a decorrere dal 1° luglio 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 , convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera a-bis)) che ""al comma 1, lettera a), dopo le parole: "proprieta' pubbliche e private" sono inserite le seguenti: ", compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi,"".
(( 1. L'Autorita' monitora e garantisce il rispetto dell'applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali, determinate con atto delegato della Commissione europea a norma dell' articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 .
2. L'Autorita' puo' richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l'atto delegato di cui al comma 1.
3. Qualora la Commissione europea decida, a seguito della sua revisione dell'atto delegato, di cui al comma 1, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, l'Autorita' puo' condurre l'analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all'articolo 78 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all'analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, l'Autorita' rispetta i principi, criteri e parametri indicati all'allegato 3 e il relativo progetto di misura e' soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
4. L' Autorita' riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in merito all'applicazione del presente articolo.))
--------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la presente modifica si applichera' a decorrere dal 1° luglio 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 , convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera a-bis)) che ""al comma 1, lettera a), dopo le parole: "proprieta' pubbliche e private" sono inserite le seguenti: ", compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi,"".
Commentari • 95
- 1. Agevolazioni casa 2016, leasing abitativo, solidarietà locazioneRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 17 giugno 2016 · 7.544782
[…] Gli impianti di telefonia mobile non cambiano la rendita catastale Il decreto 33/2016 ha introdotto un nuovo comma all'articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs 259/2003) "Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica (…) non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.”
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 05/05/2021, n. 1481Provvedimento: […] Lgs. n. 259/2003 dispongono che (come precisato con circolare del 13.6.2016 n. 27/E) “a partire dal momento di applicabilità delle menzionate disposizioni (ossia dall'1 luglio 2016) gli elementi di rete e le infrastutture realizzate per le installazioni di telefonia mobile disciplinate dall'art. 86 del codice delle comunicazioni elettroniche non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale”. […]Leggi di più...
- infrastrutture di comunicazione elettronica·
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- art. 12 d.lgs. 33/2016·
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