Articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 87 bisArticolo 87 quater
Versione
16 settembre 2003
>
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
1 giugno 2012
>
Versione
12 novembre 2014
>
Versione
10 marzo 2016
>
Versione
17 luglio 2020
>
Versione
1 giugno 2021
>
Versione
31 luglio 2021
>
Versione
24 dicembre 2021
>
Versione
22 aprile 2023
Art. 86. (( (Tariffe di terminazione) )) (( (ex art. 75 eecc) ))

(( 1. L'Autorita' monitora e garantisce il rispetto dell'applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali, determinate con atto delegato della Commissione europea a norma dell' articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 .
2. L'Autorita' puo' richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l'atto delegato di cui al comma 1.
3. Qualora la Commissione europea decida, a seguito della sua revisione dell'atto delegato, di cui al comma 1, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, l'Autorita' puo' condurre l'analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all'articolo 78 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all'analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, l'Autorita' rispetta i principi, criteri e parametri indicati all'allegato 3 e il relativo progetto di misura e' soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.
4. L' Autorita' riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in merito all'applicazione del presente articolo.))

--------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la presente modifica si applichera' a decorrere dal 1° luglio 2016. --------------- AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 , convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha disposto (con l'art. 40, comma 1, lettera a-bis)) che ""al comma 1, lettera a), dopo le parole: "proprieta' pubbliche e private" sono inserite le seguenti: ", compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi,"".
Entrata in vigore il 22 aprile 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente