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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 10706 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10706 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta in atti, dall'avv. C.F._1
MUCCIO NICOLINA GIUSEPPINA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. GUETTA MARIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/06/2024 e Parte_1
- premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli Controparte_1
il 07/10/2000 da cui nascevano i figli (20.02.2002) e Per_1 Per_2
(14.4.2004) attualmente studenti universitari- esponevano che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
11.06.2019, era intervenuta separazione con decreto di omologa n. 3767/2019 del
1 14/06/2019 reso nel procedimento RG 12625/2019 con cui veniva disposto:
l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
la regolamentazione del diritto di visita tra il padre e i figli;
un contributo al mantenimento dei figli posto a carico del padre di € 1.200,00 oltre le spese straordinarie al 50%.
Su tali premesse chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 06.02.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) I figli, entrambi maggiorenni, continueranno ad abitare presso la madre;
b) La casa coniugale, in proprietà esclusiva della moglie, nella quale la stessa coabita con i figli, rimarrà assegnata alla SI.ra ; Pt_1
c) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il SI. , stante l'età CP_1 adulta della prole, potrà con gli stessi concordare visite, vacanze e festività da trascorrere insieme;
d) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli, laureanda in Per_1 medicina ed LE studente di giurisprudenza presso l'istituto universitario
Suor Orsola Benincasa di Napoli, il SI. , in ragione delle sue condizioni CP_1 economiche, verserà l'importo di euro 1.400,00 (millequattrocento,00) mensili, da corrispondersi alla SI.ra entro il giorno quindici di ciascun mese e Pt_1
2 rivalutabili di anno in anno a partire dall'anno successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio nella misura del 100% della variazione degli indici ISTAT;
e) La SI.ra non riceverà nulla relativamente al mantenimento per se Pt_1 stessa, in ragione della sua autosufficienza economica.
f) Il SI. parteciperà nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie CP_1 relative ai figli, previo accordo tra i coniugi, così come stabilite dal protocollo di intesa SIlato dal Tribunale di Napoli”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 07/10/2000 (atto n. 83, parte II, S. A sez. D, reg. Atti
Matrimonio anno 2000);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 07/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Carla Hubler
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