Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 5849/2022 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1
Emanuele Maggio.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
- convenuta contumace -
Controparte_2
Il Cancelliere
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 9/06/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso.
1
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/06/2022, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la società convenuta e, avendo premesso di avere prestato attività lavorativa in favore di quest'ultima, dal 25/06/2021 al 7/12/2021, in assenza di regolare contratto, svolgendo mansioni di commis di cucina, di cui al livello 6 del
CCNL “Pubblici esercizi ristorazione e turismo”, deduceva di avere osservato un orario di lavoro superiore rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, che andava, per il periodo dal 25/06/2021 al 15/10/2021, dal martedì alla domenica dalle ore 15:30 alle ore 23:00, per complessive n. 45 ore settimanali;
per il successivo periodo dal 16/10/2021 al 15/11/2021, dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle
15.30 e dalle 17.00 alle 23.00, per complessive n. 69 ore settimanali;
ed infine per il periodo dal 16/11/2021 al 7/12/2021, dal martedì alla domenica dalle ore 15.30 alle ore 23.00.
Ciò a fronte di una retribuzione mensile pari ad € 600,00, percepita soltanto per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2021.
Lamentava di non avere ricevuto quanto spettantegli a titolo di retribuzioni relative alle altre mensilità, nonché a titolo di lavoro supplementare e straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute e TFR, rimanendo creditore per complessivi € 12.236,42.
Deduceva, inoltre, che la società convenuta non aveva provveduto a regolarizzare la sua posizione contributiva e, pertanto, chiedeva “Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 25.06.2021 al 07.12.2021, tra la società CP_1
ed il sig. , nonché accertato lo svolgimento da parte del lavoratore dell'attività
[...] Parte_1
lavorativa nei giorni ed orari indicati in narrativa, ovvero dall'inizio del rapporto di lavoro sino al
15.10.2021 dal martedì alla domenica per 45 ore settimanali (dalle ore 15.30 alle ore 23.00);
2 dal 16.10.2021 al 15.11.2021 (dalle 10.00 alle 15.30 e dalle 17.00 alle 23.00 dal martedì alla domenica); dal 16 novembre 2021 al 7 dicembre 2021 dalle ore 15,30 alle ore 23,00, sempre dal martedi alla domenica;
B. per l'effetto, condannare parte resistente a corrispondere al ricorrente le retribuzioni non corrisposte per le mensilità di novembre 2021, cinque giorni di giugno 2021 e sette giorni del mese di dicembre 2021, le differenze retributive dovute per l'intero periodo in cui ha avuto esecuzione il rapporto di lavoro secondo i criteri esposti in narrativa e di cui alla relazione della dott.ssa
compresi tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi non goduti, l'indennità di lavoro CP_3
straordinario nonché il TFR non corrisposto, per un totale pari ad € 9.000,54 o la diversa somma che si accerterà in giudizio anche a seguito della nomina di CTU contabile;
C. Condannare parte resistente a versare all nell'interesse del sig. , CP_2 Parte_1
tutte le differenze contributive allo stesso spettanti, nella misura di € 3.235,88 e/o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa;
D. Condannare infine il datore di lavoro al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle predette somme sino alla data del soddisfo”.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, faceva atto di prontezza a CP_2
ricevere i contributi dovuti, nei limiti della prescrizione eventualmente maturata.
La società convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
La causa, istruita mediante escussione testimoniale, è stata decisa.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società convenuta, la quale, nonostante la regolare citazione, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, il ricorso va rigettato.
Ed invero, il ricorrente, su cui gravava il relativo onus probandi, non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, alle dipendenze della società convenuta per il periodo indicato in ricorso.
Al riguardo, giova rammentare l'orientamento della Suprema Corte, ribadito da ultimo con sentenza n. 21194 del 2020, secondo cui il requisito proprio della
3 subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nell'organizzazione di questi, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa.
Nella specie, le dichiarazioni rese dai testi escussi non hanno permesso di ritenere provato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività di lavoro subordinato, nel periodo oggetto di causa, non essendo emerso l'assoggettamento del primo al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della società convenuta, ed essendo rimasti sforniti di prova gli ulteriori elementi sintomatici della subordinazione.
In particolare, la teste , madre del ricorrente, ha dichiarato Testimone_1
“Conosco il ricorrente in quanto è mio figlio.
So che lo stesso ha lavorato presso la pizzeria “Impasti ” sita a Pt_2
Monreale dal giugno al dicembre 2021 come aiuto pizzaiolo, per 6 giorni la settimana dapprima con un orario che andava dalle 15.30 alle 23.00 e ciò fino ad ottobre, e poi, fino alla fine del rapporto, avendo la pizzeria aperto anche per pranzo, dalle 10.30 alle 15.30 e dalle 17.00 alle 23.00.
Posso riferire in ordine a questa circostanza in quanto spesso ero io che lo accompagnavo con la macchina dato che vivevamo e viviamo tuttora insieme.Mentre al ritorno normalmente ritornava a casa con un collega.
Preciso che lo accompagnavo ed andavo via e pertanto non ho mai visto il ricorrente interfacciarsi con i titolari della pizzeria.
Ritengo che il ricorrente fosse tenuto a rispettare i giorni e gli orari di lavoro suddetti. Posso dirlo in quanto da lui stesso riferitomi. Preciso che mio figlio in detto periodo non si è mai assentato dal lavoro.
4 Adr avv. Maggio: Preciso che lo accompagnavo circa 3/4 volte la settimana. Anzi, ora che ricordo meglio, ero io 374 volte la settimana che lo andavo a riprendere, mentre le altre volte si faceva dare un passaggio.
Adr avv. Maggio : E' capitato circa 2/3 volte di andare a mangiare in pizzeria.
Non vedevo il ricorrente ricevere ordini dal titolare in quanto ero in un'altra stanza rispetto alla cucina in cui lui lavorava.
E' capitato in 2 occasioni che mio figlio mi ha riferito di avere servito ai tavoli” (cfr. verbale prova del 6/11/2024).
Mentre il teste ha dichiarato “Conosco il ricorrente in quanto l'ho Testimone_2 visto lavorare presso il ristorante Impasti di sito a Monreale nel Pt_2
periodo che va da maggio a settembre 2021 circa e svolgere le mansioni di cameriere di sala. Preciso che in quel periodo ero solito frequentare il ristorante2 /3 volte la settimana o a pranzo o a cena, e indistintamente nei giorni infrasettimanali o il sabato
e la domenica. Non so riferire se il ricorrente fosse tenuto a rispettare dei precisi orari di lavoro né se percepisse una retribuzione fissa al mese né ancora se fosse tenuto a giustificare eventuali assenze o a presentare certificato medico in caso di malattia. Posso riferire che capitava di vedere il titolare o dei suoi colleghi dare delle indicazioni su cose portare ai tavoli.
Adr avv. Maggio: solitamente quando andavo al ristorante ad ora di cena mi intrattenevo fino alle 23.00 – 23.30 e vedevo il ricorrente lavorare” (cfr. verbale prova del 22/01/2025).
Ebbene, esaminando le dichiarazioni sopra riportate, va rilevato come la teste
, in merito all'orario di lavoro asseritamente osservato dal ricorrente ha Tes_1
affermato di poterne riferire in quanto era solita accompagnarlo presso il luogo di lavoro con una frequenza di circa tre volte alla settimana e in ogni caso nulla ha tuttavia saputo in ordine alle direttive eventualmente impartite al ricorrente dalla società convenuta (“non ho mai visto il ricorrente interfacciarsi con i titolari della pizzeria”),
5 né tantomeno in relazione alla corresponsione della retribuzione o di un compenso in misura fissa e costante, o alla necessità che questi giustificasse eventuali assenze.
La teste ha difatti dichiarato di essersi recata presso il ristorante soltanto due o tre volte durante tutto il periodo oggetto di causa (“E' capitato circa 2/3 volte di andare
a mangiare in pizzeria”), non potendo pertanto neppure avere conoscenza diretta dell'attività concretamente svolta dal ricorrente (“Non vedevo il ricorrente ricevere ordini dal titolare in quanto ero in un'altra stanza rispetto alla cucina in cui lui lavorava”).
Inoltre, sebbene la teste abbia dapprima dichiarato che il ricorrente Tes_1
fosse tenuto a rispettare i giorni e gli orari di lavoro indicati in ricorso, nonché che questi talvolta si occupasse del servizio ai tavoli, la stessa ha poi affermato che siffatte circostanze le erano state rappresentate dal ricorrente stesso, trattandosi dunque di dichiarazioni de relato actoris (“Ritengo che il ricorrente fosse tenuto a rispettare i giorni e gli orari di lavoro suddetti. Posso dirlo in quanto da lui stesso riferitomi” “E' capitato in 2 occasioni che mio figlio mi ha riferito di avere servito ai tavoli”), la cui rilevanza è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa ( cfr. Cass.
Cassazione civile , sez. I , 20/02/2025 , n. 4530).
Con riferimento alla deposizione del teste , va invece osservato come Tes_2
lo stesso si sia limitato unicamente a riferire che il ricorrente svolgesse l'attività di
“cameriere di sala”, senza però offrire ulteriori elementi idonei a dimostrare la soggezione del ricorrente al potere gerarchico e disciplinare della convenuta o a comprovare la ricorrenza degli ulteriori indici sintomatici della subordinazione (“Non so riferire se il ricorrente fosse tenuto a rispettare dei precisi orari di lavoro né se percepisse una retribuzione fissa al mese né ancora se fosse tenuto a giustificare eventuali assenze o a presentare certificato medico in caso di malattia”).
Deve poi notarsi, come le dichiarazioni rese dai testi sull'attività svolta dal ricorrente risultino in parte contraddittorie, avendo la teste affermato che Tes_1
il ricorrente “ha lavorato presso la pizzeria “ … come aiuto pizzaiolo”, Parte_3
6 mentre il teste sul punto ha riferito “l'ho visto lavorare presso il ristorante Tes_2
e svolgere le mansioni di cameriere di sala”. Parte_4
Orbene siffatte divergenze, unitamente alle scarne dichiarazioni testimoniali sugli altri aspetti del rapporto e all'assenza di evidenze di natura documentale, non consentono di ritenere provata la sussistenza dell'asserito rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società convenuta nel periodo oggetto di causa.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni ed in assenza di elementi di segno contrario che era onere del ricorrente fornire, le pretese creditorie azionate in ricorso vanno respinte, ma il ricorrente non va condannato alla refusione delle spese di lite nei confronti della società convenuta, poiché contumace.
Sussistono inoltre giusti motivi connessi alla posizione processuale dell' CP_2
per compensare le spese di lite tra lo stesso e il ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 10/06/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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