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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 404/25 Registro generale Appello Lavoro n. 250/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 4891/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Gigli, discussa all'udienza collegiale del 15-5- 2025 e promossa DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Zoli e Massimo Parte_1
Cardia, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Ravenna, Via Salara, n. 31 APPELLANTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacinto S. Favalli e Maria Damiana Lesce, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale 'Trifirò & Partners Avvocati di Milano', in Milano, Via San Barnaba, n. 32 APPELLATA I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“In via principale: A) Accertata e dichiarata la sussistenza dell'accordo risolutivo del rapporto di la-voro con incentivazione all'esodo tra e il Sig. concluso in data Controparte_1 Parte_1 27.11.23 per effetto dell'accettazione della proposta formulata, dichiarare il grave inadempimento dello stesso accordo per fatto e colpa della datrice di lavoro. B) Per l'effetto condannare (C.F./P.IVA Partita IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di €. 195.698,00, o a quella diversa che risultasse di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi dal 31.12.2023 al saldo. In via subordinata C) Accertata la responsabilità precontrattuale dell'azienda per mala fede azienda-le in violazione dei principi della correttezza e della buona fede, D) per l'effetto, condannare al risarcimento del danno provocato dall'affidamento CP_1 ingenerato nel ricorrente, mediante la corresponsione della somma di €. 195.698,00 o a quella diversa che risultasse di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi dal 31.12.2023 al saldo.
[1] - In ogni caso: E) Accertata e dichiarata la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal Sig. condannare Pt_1 alla restituzione della somma di € 21.041,05 illegittimamente Controparte_1 trattenuta a titolo di indennità di mancato preavviso e al pagamento della somma di € 21.041,05 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, oltre a rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo. F) Con vittoria di spese (ivi compreso il contributo unificato) e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio da determinarsi secondo i parametri di cui al D.M. n° 55/2014, aggiornato dal D.M. n° 147/2022, pubblicato in G.U. n. 236 del 08.10.2022, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge”.
PER L'APPELLATA:
“IN VIA PRINCIPALE, in ragione di quanto dedotto e argomentato, rigettare il ricorso in appello avversario e le domande tutte e confermare, anche con diversa motivazione, la Sentenza n. 4891/2024 del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 5 novembre 2024 nel giudizio iscritto sub R.G. n. 4436/2024 e per l'effetto respingere tutte le domande formulate dall'odierno Appellante nei confronti di Controparte_1 Il tutto con vittoria di spese di lite e competenze professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5 aprile 2024, il sig. ha evocato avanti il Parte_1
Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, la propria datrice di lavoro,
, deducendo quanto segue: Controparte_1
-di essere dipendente di Fiat Auto s.p.a. dal 1989 e, a seguito di fusione per incorporazione, della convenuta dal luglio 2023, con inquadramento nella categoria Quadro di Area professionale A3;
-che la convenuta, nell'ambito di intese sindacali volte a favorire l'esodo di alcune figure professionali, gli ha presentato, con e-mail del 26.10.23, il programma
“Costruisci il tuo futuro”, contenente “le condizioni di uscita per chi vuole lasciare l'Azienda per realizzare nuovi progetti professionali o personali e offrono al riguardo la possibilità di aderire alla "clausola di sicurezza”;
-che, in data 27.10.23, l'ufficio HR, gli ha inviato una e-mail personalizzata e descrittiva dell'importo e delle condizioni che gli sarebbero state riconosciute in caso di adesione entro i termini;
-che, dopo aver analizzato le opportunità proposte da , e fatte tutte le CP_1 valutazioni del caso, si è attivato per reperire altra occupazione, trovando un accordo per l'assunzione presso la società GRUPPO GHEDINI S.R.L. Bologna;
-di aver quindi riscontrato la proposta aziendale con la mail del 27.11.23, comunicando formalmente la propria decisione di aderire al programma
“Costruisci il tuo futuro” e restando in attesa delle indicazioni operative della società;
-che, tuttavia, con e-mail del 30.11.23, il responsabile delle risorse umane di
, Sig. , gli ha comunicato che “non sussistono le CP_1 Testimone_1 condizioni per dar corso alla tua richiesta di adesione al programma”;
-che a nulla sono valse le richieste avanzate in via stragiudiziale e volte a ottenere l'esecuzione dell'accordo raggiunto;
[2] -di essersi trovato costretto, a fronte dell'inadempimento datoriale, a rassegnare le dimissioni per giusta causa, con modulo telematico del 15/1/24;
-che la convenuta gli ha immotivatamente trattenuto l'indennità di mancato preavviso;
-che la convenuta ha concesso l'adesione al programma ad altri suoi colleghi e ha, nel 2024, incentivato ulteriormente l'esodo di altri dipendenti. Ciò premesso, chiedeva che, accertato l'inadempimento di , quest'ultima CP_1 venisse condannata a corrispondere al ricorrente la somma lorda di €. 195.698,00, oltre a rivalutazione e interessi dal 31.12.2023 al saldo ed, in ogni caso, alla restituzione della somma di €. 21.041,05 illegittimamente trattenuta a titolo di indennità di mancato preavviso e al pagamento della somma di €. 21.041,05 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e di danno patrimoniale. si è costituita in giudizio contestando le allegazioni Controparte_1 avversarie, sostenendo la legittimità del proprio operato e insistendo per il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 4891/2024 il Tribunale (est. Gigli) ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere le spese processuali, liquidate in euro 4.217,00 oltre accessori di legge. In particolare, il primo Giudice, dopo aver analizzato il contenuto delle comunicazioni aziendali, ha ritento che “Nel caso di specie, tra le parti non può dirsi fossero in corso trattative, non potendosi ritenere tale la divulgazione di informazioni ai dipendenti sul programma 'Costruisci il tuo futuro'. Si tratta, infatti, di comunicazione e-mail inviata a tutti i dipendenti con lo stesso contenuto e alla quale nemmeno è possibile rispondere (v. doc. 9 ric.). Nello stesso accordo sindacale, richiamato nella e-mail divulgativa, come visto, si chiarisce che la scelta dei lavoratori è comunque subordinata alle esigenze aziendali e tiene conto della priorità di presentazione delle domande. L'introduzione di due elementi idonei a condizionare la possibilità di adesione al programma è già, di per sé, tale da escludere l'ingenerarsi di un legittimo affidamento in capo al lavoratore. Quest'ultimo, infatti, è da subito reso edotto che la sua manifestazione di volontà non è, da sola, sufficiente a consentire la conclusione dell'accordo, essendo necessario il vaglio aziendale sia dal punto di vista tecnico/organizzativo/operativo sia in considerazione del momento in cui la domanda è stata proposta. Anche la e-mail del 27/10/23, la quale contiene la 'stima dell'importo' che sarebbe riconosciuto al ricorrente in caso di adesione si limita a chiarire al dipendente le condizioni della proposta, di modo che la sua manifestazione di volontà sia consapevole, ma non priva di efficacia le clausole contenute negli accordi e condizionanti la possibilità di aderire all'accordo stesso. Inoltre, come evidenziato dalla difesa della convenuta nel corso della discussione odierna, il fatto che si faccia riferimento ai requisiti pensionistici, non applicabili al ricorrente, consente di escludere che si trattasse di una proposta individuale e
[3] personalizzata e, quindi, idonea a ingenerare un affidamento legittimo nella conclusione di un accordo. Incauto è stato, dall'altro lato, il ricorrente a portare avanti trattative e a sottoscrivere una lettera di impegno all'assunzione con un'altra società in data 22/11/23, ancora prima di manifestare la propria volontà di adesione al programma, avvenuta in data 27/11/23 e di aspettare un riscontro da parte della convenuta (v. doc. 12 ric.). Non vi sono, pertanto, né i presupposti per l'accertamento della responsabilità aziendale né per ritenere sussistente la giusta causa delle dimissioni individuate dal ricorrente proprio nell'inadempimento della società al programma Costruisci il tuo futuro”.
Avverso tale sentenza, con ricorso dell'11-3-2025, il sig. ha Parte_1 proposto appello per i seguenti motivi:
1. Erronea interpretazione e valutazione dei fatti e della documentazione di causa. L'omessa comunicazione delle clausole condizionanti l'adesione all'incentivazione di cui all'intesa .SS. del 27.2.2023. Parte_2
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare la circostanza che la Società non ha mai debitamente edotto il ricorrente della preesistenza, in sede di proposta di incentivazione del 27.10.2023, di “due elementi condiziona(nti) la possibilità di adesione al programma”, ovverossia il preventivo “vaglio aziendale sia dal punto di vista tecnico/organizzativo/operativo, sia in considerazione del momento in cui la domanda è stata proposta”. Ciò né nel corso dell'incontro organizzato dalla Società per illustrare il programma “Conosci il tuo futuro” (v. doc. audio n. 11, fasc. ric. primo grado), né con la “comunicazione e-mail” del 26.10.23 di mera informativa del programma medesimo (v. doc. 9, fasc. ric. primo grado), e neanche con la “proposta” del giorno dopo, recante l'invito all'adesione alla proposta formulata dalla Società in dipendenza di tale programma (v. doc. 10, fasc. ric. primo grado). La Società non ha mai dedotto di aver compiutamente informato il lavoratore, rendendolo “consapevole” della presenza di “elementi condizionanti” la proposta di adesione al programma di incentivazione. L'omessa debita informativa di tali elementi emerge, altresì – e significativamente
–, dal fatto che, in realtà, essi sarebbero stati “introdotti” non nel testo della proposta comunicata al ricorrente, bensì aliunde. Come riportato anche nella sentenza impugnata, essi sarebbero stati indicati “Nello stesso accordo sindacale, richiamato nella email divulgativa” del 26.10.2023, ossia l'“accordo sindacale siglato il 13.10.2023”, come riportato dalla Società nell'incipit della citata mail (v. doc. 9, fasc. ric. primo grado). Tuttavia, risulta per tabulas che, oltre al mero richiamo di tale accordo, la mail in parola null'altro ha comunicato e/o illustrato ai destinatari della medesima, incluso il ricorrente, in specie circa la sussistenza delle condizioni eventualmente ostative all'accordo di incentivazione. Allo stesso modo, anche la mail del 27.10.2023, contenente la proposta aziendale di
[4] incentivazione all'esodo, lungi dal rappresentare dette condizioni, reca unicamente un mero richiamo all'accordo del 13.10.2023. Il fatto è che nemmeno l'accordo del 13.10.2023, in realtà, riportava tali elementi condizionanti l'adesione alla proposta aziendale: infatti, come parimenti riportato dal Giudice di primo grado, “L'accordo sindacale del 13/10/23, richiamato nella email inviata al ricorrente si fonda, a sua volta, sull'intesa sindacale del 27/2/23” ed è solo nell'ambito di quest'ultima che vengono “fa(tti) salvi i "criteri di individuazione" in esso "stabiliti” (v. doc. 7 ric.)”.
2.1. Sulla natura irrevocabile della proposta della Società Con la proposta personalizzata contenuta nella mail dell'ufficio Risorse Umane (HR) in data 27.10.23 (doc. 10, fasc. ric. primo grado) veniva prospettata al ricorrente la corresponsione della somma di € 195.698,00 lordi, oltre, ovviamente, alle ulteriori competenze di fine rapporto e alla NASpl secondo le condizioni previste dalla legge. L'unica condizione stabilita dalla proposta era che il dipendente rispondesse entro il 31 dicembre 2023. Orbene, in materia di obbligazioni e contratti, come noto, il vincolo per il proponente, che si sia impegnato a mantenere ferma la proposta per un determinato tempo, ha la funzione di offrire al destinatario della proposta la possibilità di riflettere per un certo periodo, potendo quest'ultimo contare sul fatto che nel frattempo il proponente non può revocare la propria proposta. Quella di , costituiva, pertanto, a tutti gli effetti una proposta CP_1 irrevocabile ai sensi degli artt. 1329 e 1331 c.c. La proposta di , pertanto, deve considerarsi definitiva, in quanto CP_1 suscettibile di creare gli estremi di un consenso preventivo, che sfugge alla disponibilità dell'azienda, e che rimane efficace e, non essendo mutevole, è idonea a produrre immediatamente effetti definitivi.
2.2. Sulla conclusione dell'accordo tra le parti per la risoluzione incentivata del rapporto di lavoro Quand'anche la proposta della Società non fosse reputata in assoluto irrevocabile, considerata la sua efficacia sino al 31.12.2023, dopo l'accettazione del ricorrente non poteva più essere revocata, atteso che, ai sensi dell'art. 1328 c.c., la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Nel caso di specie, il contratto è stato concluso il 27.11.2023 per effetto dell'adesione/accettazione della proposta pervenuta al datore di lavoro, con conseguente perfezionamento del contratto ex art. 1321 c.c.
2.3. Sulla responsabilità precontrattuale della Società Anche qualora non si reputasse integrata una proposta irrevocabile, ovvero l'avvenuta conclusione del contratto al momento dell'adesione alla proposta operata dal ricorrente in data 27.11.2023, è indubbia la responsabilità della Società per aver indotto colpevolmente quest'ultimo a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto, salvo poi improvvisamente ritirarsi dalle trattative, senza spiegazione alcuna, nonostante i reiterati tentativi di venirne a
[5] conoscenza da parte del lavoratore, il quale, per parte sua, si era completamente
– e significativamente - conformato ai termini della proposta aziendale. In buona sostanza, la Società, col proprio comportamento, è venuta meno all'obbligo propositivo, discendente dal canone di buona fede e correttezza, di porre in essere tutte quelle attenzioni volte ad evitare il pregiudizio delle posizioni dell'altro contraente, nella specie del sig. Pt_1
3. Sulla giusta causa di dimissioni Nel caso di specie, la è stata gravemente inadempiente al Controparte_1 contratto di risoluzione incentivata del rapporto di lavoro concluso con il lavoratore in data 27.11.23 e pertanto il Sig. ha giustamente interrotto il Pt_1 rap-porto di lavoro invocando la giusta causa ex art. 2119 c.c. È di rilievo sottolineare come le dimissioni del 20.1.2024 siano intervenute non certo in vista del nuovo rapporto di lavoro, come ha capziosamente sostenuto la difesa aziendale, bensì dopo aver atteso quasi due mesi e nel frattempo sollecitato una risposta all'ingiustificato diniego alla sua adesione, da ultimo con mail del 15.1.2024 rivolta al Presidente della Società (v. docc. 16 e 17, fasc, ric. primo grado), senza avere riscontro alcuno, tanto da determinare, a quel punto, un crollo verticale della fiducia riposta nei confronti della Società ed al contempo rispondere alle esigenze familiari di reperimento di un'occupazione stabile. Il ricorrente ha, pertanto, diritto non solo all'adempimento dell'accordo transattivo con diritto alla corresponsione da parte di dell'importo CP_1 proposto e accettato di € 195.698 lordi a titolo di incentivazione all'esodo, od a quello diverso ritenuto equo e di giustizia ex art. 1337 c.c., ma altresì tanto alla restituzione delle somme illecitamente trattenute dalla Società appellata a titolo di indennità di mancato preavviso, quanto a ricevere l'indennità sostitutiva di preavviso in conseguenza delle dimissioni per giusta causa cui è stato costretto dall'inadempimento aziendale, nella misura pari a 4 mensilità così come stabili-to dall'art. 26 del CCNL, essendo stato assunto da oltre 10 anni.
Con memoria del 5-5-2025 si è costituita , chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per non aver il Tribunale rilevato l'omessa comunicazione al lavoratore delle clausole condizionanti l'adesione all'incentivazione di cui all'intesa .SS. del 27.2.2023; in secondo luogo, per avere il Giudice Parte_2 ingiustamente escluso che la proposta, contenuta nella mail dell' Parte_3 in data 27.10.23, avesse natura di proposta irrevocabile;
in terzo
[...] luogo, per non aver comunque ritenuto il contratto concluso in data 27.11.2023 per effetto dell'adesione/accettazione della proposta ricevuta dal datore di lavoro;
[6] in quarto luogo, per non aver ravvisato in capo alla Società la responsabilità precontrattuale ed, infine, per non aver ritenuto la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal lavoratore in data 15/1/24.
L'appello è infondato per le ragioni di seguito precisate. Con il primo motivo di appello, il signor ha imputato al Tribunale di aver Pt_1 deciso la causa sulla base di una asserita premessa che non sarebbe stata verificata, e, cioè, la conoscenza da parte del lavoratore delle condizioni sottostanti alla possibilità di accedere al piano “Costruisci il tuo futuro”. Tale censura, oltre che infondata, è, ancor prima, inammissibile. Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, il ricorrente non ha mai eccepito nè contestato in alcun modo la mancata conoscenza degli accordi sindacali e delle condizioni cui era subordinata l'adesione al programma di incentivazione all'esodo “Costruisci il tuo futuro”. Tale questione, invero, risulta smentita dallo stesso ricorso introduttivo in cui il lavoratore ha dato atto, da un lato, dell'esistenza degli accordi sindacali del 27.2.23 e del 13.10.23, riproducendone integralmente i rispettivi contenuti, e, dall'altro, del fatto che tali accordi erano stati pubblicizzati e che erano state organizzate dagli uffici HR specifiche assemblee e riunioni in proposito (cfr. ricorso primo grado pagg. 3 – 7). Non può pertanto l'appellante sostenere in questa sede la mancata conoscenza di accordi che lui stesso ha prodotto col ricorso di primo grado, senza, peraltro, contestare l'impossibilità, all'epoca dei fatti, di poter accedere a tali documenti ovvero a partecipare alle assemblee e alle riunioni aziendali sul punto. Come correttamente osservato dal primo Giudice, «L'accordo sindacale del 13/10/23, richiamato nella email inviata al ricorrente si fonda, a sua volta, sull'intesa sindacale del 27/2/23 e fa salvi i “criteri di individuazione” in esso
“stabiliti” (v. doc. 7 ric.). L'accordo del 27/2/23 chiarisce i criteri di individuazione dei lavoratori e la risoluzione dei rapporti di lavoro devono comunque tenere conto delle ed essere compatibili con le “esigenze tecniche organizzative e operative aziendali”. L'accordo chiarisce poi che “l'individuazione dei lavoratori interessati, al fine di rispettare i criteri convenzionalmente definiti nel presente accordo, sarà effettuata sulla base del criterio di priorità temporale di manifestazione della disponibilità individuale …” (v. doc. 8 ric.)».
Secondo l'appellante, l'accettazione della proposta contrattuale (contenuta nella e-mail del 27 ottobre 2023) avrebbe determinato la conclusione di un contratto non adempiuto dalla società. Tale prospettazione non può essere accolta. Il programma “Costruisci il tuo futuro” (a cui si riferiva la e-mail del 27 ottobre 2023) costituiva una procedura di riduzione di personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. n. 223/91.
[7] Nell'ambito di tale procedura, che prendeva le mosse dall'accordo sindacale del 27 febbraio 2023 tra e le OO.SS. nazionali è stato pattuito e stabilito che: CP_1
a) i lavoratori avrebbero potuto manifestare il proprio interesse –
“manifestazione della disponibilità individuale” – alla procedura di esodo incentivato;
b) l'esodo incentivato avrebbe potuto riguardare anche i lavoratori (come l'appellante) che non avevano maturato i requisiti pensionistici, e ciò
“compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e operative aziendali e le specifiche competenze professionali richieste da tali esigenze”; c) “l'individuazione dei lavoratori interessati, al fine di rispettare i criteri convenzionalmente definiti” sarebbe stata effettuata “sulla base del criterio di priorità temporale della manifestazione della disponibilità individuale”; d) conseguentemente, il rapporto di lavoro dei dipendenti interessati sarebbe stato risolto da parte aziendale “nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e operative aziendali”; e) a fronte della mancata opposizione all'intimazione del licenziamento le parti avrebbero poi sottoscritto un verbale di conciliazione formalizzando la cessazione incentivata del rapporto di lavoro.
Il contenuto della e-mail del 27 ottobre 2023 era il seguente: «Sei interessato al programma “Costruisci il tuo futuro”? Nei giorni scorsi ti abbiamo illustrato tutte le novità introdotte dall'accordo sindacale del 13 ottobre 2023, che migliorano le condizioni di uscita per chi vuole lasciare l'Azienda per realizzare nuovi progetti professionali o personali e offrono al riguardo la possibilità di aderire alla "clausola di sicurezza". Al fine di valutare le opportunità offerte, di seguito trovi una stima dell'importo globale che ti sarebbe riconosciuto in caso di adesione entro il 31 dicembre 2023: 195.698€ lordi composto da:
incentivo in base all'età
ulteriori 3 mensilità previste dall'accordo del 13 ottobre 2023
indennità di mancato preavviso All'importo sopra indicato, in base alla tua situazione specifica, andranno poi aggiunte le ulteriori competenze di fine rapporto. Avrai inoltre diritto alla econdo le condizioni previste dalla legge. Pt_4
Puoi approfondire la tua situazione individuale rivolgendoti al tuo HR. Queste condizioni economiche ti saranno riconosciute anche in caso di adesione al programma di "active placement". Qualora invece tu abbia già maturato i requisiti per il pensionamento o li maturi nei prossimi quattro anni puoi rivolgerti al tuo HR presentando idonea documentazione (Ecocert - Estratto Conto Contributivo) con data di decorrenza della pensione per definire importi e modalità di adesione allo specifico programma dedicato ai più anziani. Questa mail non è abilitata a ricevere risposte.
[8] Per qualsiasi esigenza o dubbio rivolgiti al tuo riferimento HR».
Dalla lettura della e-mail emerge chiaramente il suo carattere divulgativo, privo degli elementi propri di una proposta irrevocabile, la quale – per essere tale – deve contenere l'impegno del proponente a “mantenere ferma la proposta per un certo tempo” (ex art. 1329 c.c.) nonché tutti gli elementi essenziali ed accessori del contratto da concludere. In particolare, in tema di contratti, affinché sia configurabile una proposta - idonea a determinare, nel concorso dell'adesione del destinatario, la conclusione di un valido contratto - occorre che la dichiarazione del proponente sia completa, nel senso di contenere tutti gli elementi del futuro contratto, e che, inoltre, non sia accompagnata da riserve sul suo carattere attualmente impegnativo, perché la dichiarazione che non manifesti una decisione, ma sia rivolta al destinatario solo per impostare una trattativa o per esprimere una disponibilità dell'autore senza la volontà di esporsi al vincolo contrattuale se non dopo ulteriori passaggi valutativi, non conferisce al destinatario stesso il potere di determinare, con l'accettazione, l'effetto conclusivo del contratto (Cass. ord. n. 15856/2012) In questo caso, la email del 27 ottobre 2023, lungi dal contenere un preciso e dettagliato regolamento contrattuale con impegni unilaterali irrevocabili, rappresenta il primo step della sequenza procedimentale stabilita dagli accordi sindacali sopra menzionati, con la dichiarata finalità di raccogliere le
“manifestazioni di disponibilità” dei lavoratori eventualmente interessati ad accedere al programma, fornendo ad essi una “stima” indicativa dell'importo globale che sarebbe stato loro riconosciuto in caso di adesione all'incentivazione all'esodo. Si deve, pertanto, ritenere che dal tenore letterale della comunicazione, la stessa configura una nota a carattere meramente divulgativo/informativo trasmessa a tutto il personale dipendente del Gruppo ed afferente alle novità economiche introdotte dall'accordo sindacale del 13 ottobre 2023. Anziché contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere, la email si limitava ad illustrare le condizioni previste dagli accordi sindacali intercorsi, con l'espresso invito a rivolgersi al responsabile HR di riferimento per un approfondimento circa la propria situazione individuale. Si è trattato, quindi, di una comunicazione standard la quale – proprio perché destinata a tutto il personale - ha richiamato anche l'ipotesi, estranea alla fattispecie concreta, della intervenuta maturazione dei requisiti per il pensionamento. Il fatto, poi, che tale email non fosse abilitata a ricevere risposte esclude la sua natura di proposta contrattuale. A seguito di tale comunicazione, i lavoratori interessati avrebbero dovuto rivolgersi al proprio HR per approfondire la loro posizione.
[9] Anche questa circostanza, come ha ben evidenziato il Tribunale, “consente di escludere che si trattasse di una proposta individuale e personalizzata e, quindi, idonea a ingenerare un affidamento legittimo nella conclusione di un accordo”.
Nella specie, non può ravvisarsi alcuna responsabilità precontrattuale in capo a
. CP_1
Per consolidata giurisprudenza, "per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto" (Cass., 07/11/2024, n.28767). L'appellante non ha fornito prova dei presupposti fondanti la colpa precontrattuale. Nel caso di specie, infatti, è evidente che la comunicazione trasmessa dalla società non fosse suscettibile di ingenerare alcun tipo di affidamento incolpevole del lavoratore, trattandosi di comunicazione meramente informativa/divulgativa, proveniente da un indirizzo non abilitato a ricevere risposte. Si trattava, insomma, di una comunicazione analoga a quella che avrebbe potuto essere trasmessa per informative di servizio. Come ben evidenziato dal primo Giudice, nello stesso accordo sindacale, richiamato nella e-mail divulgativa, “si chiarisce che la scelta dei lavoratori è comunque subordinata alle esigenze aziendali e tiene conto della priorità di presentazione delle domande. L'introduzione di due elementi idonei a condizionare la possibilità di adesione al programma è già, di per sé, tale da escludere l'ingenerarsi di un legittimo affidamento in capo al lavoratore. Quest'ultimo, infatti, è da subito reso edotto che la sua manifestazione di volontà non è, da sola, sufficiente a consentire la conclusione dell'accordo, essendo necessario il vaglio aziendale sia dal punto di vista tecnico/organizzativo/operativo sia in considerazione del momento in cui la domanda è stata proposta”. Tutto quanto sopra esposto conduce all'ovvia conclusione per cui tra le parti non fosse in corso alcuna 'seria' ed 'avviata' trattativa, atteso che la risposta ad una e- mail informativa non è in grado di dare corso alla fase prodromica delle trattative (ma solo a manifestare all'azienda la propria disponibilità ad aderire al programma). Oltre a ciò, il lavoratore non ha saputo specificare in quale preciso momento le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, considerato che, a seguito della email del 27-11-2023 con cui il lavoratore manifestava il suo interesse, l'appellante
[10] riceveva una mail del 30-11-23 con la quale il responsabile delle risorse umane, Sig. , gli comunicava che “non sussistono le condizioni per dar Testimone_1 corso alla tua richiesta di adesione al programma” (doc. 14). In questo contesto, non si vede davvero come sia possibile invocare la lesione del ragionevole affidamento del signor nella conclusione di un contratto e Pt_1 imputare alla società appellata un'ingiustificata interruzione delle trattative. Piuttosto, come condivisibilmente evidenziato dal primo Giudice, “incauto è stato,
…, il ricorrente a portare avanti trattative e a sottoscrivere una lettera di impegno all'assunzione in data 22/11/23, ancora prima di manifestare la propria volontà di adesione al programma, avvenuta in data 27/11/23 e di aspettare un riscontro da parte della convenuta”. Alla luce di tutte queste considerazioni, il Collegio esclude di poter ravvisare una qualche responsabilità precontrattuale ascrivibile a . CP_1
Con l'ultima censura, l'appellante ha invocato la sussistenza della giusta causa delle dimissioni in quanto – a suo dire – fondata sul preteso “inadempimento contrattuale del datore di lavoro” al contratto di risoluzione incentivata del rapporto di lavoro e, in particolare, al preteso inadempimento della società al programma “Costruisci il tuo futuro”. La censura è infondata poiché l'inesistenza di un inadempimento della società determina, quale diretta conseguenza, l'inesistenza di una “giusta causa” di dimissioni. La decisione dell'appellante di rassegnare le dimissioni, nonostante la volontà manifestata dall'azienda di non accettare la sua richiesta di adesione al programma “Costruisci il tuo futuro”, non è sorretta da giusta causa né da un legittimo principio di affidamento contrattuale poiché risulta che il lavoratore fosse a conoscenza, sin dal 30-11-2023, del diniego opposto dalla società, continuando, ciononostante, a rendere la propria prestazione lavorativa per un tempo apprezzabile (sino al 20 gennaio 2024). In mancanza di giusta causa, pertanto, l'azienda ha legittimamente trattenuto l'indennità sostitutiva del preavviso e l'appellante non ha alcun diritto alla restituzione di tale importo né al pagamento del medesimo.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4891/2024 del Tribunale di Milano;
[11] condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 15 maggio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[12]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 4891/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Gigli, discussa all'udienza collegiale del 15-5- 2025 e promossa DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Zoli e Massimo Parte_1
Cardia, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Ravenna, Via Salara, n. 31 APPELLANTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giacinto S. Favalli e Maria Damiana Lesce, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale 'Trifirò & Partners Avvocati di Milano', in Milano, Via San Barnaba, n. 32 APPELLATA I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“In via principale: A) Accertata e dichiarata la sussistenza dell'accordo risolutivo del rapporto di la-voro con incentivazione all'esodo tra e il Sig. concluso in data Controparte_1 Parte_1 27.11.23 per effetto dell'accettazione della proposta formulata, dichiarare il grave inadempimento dello stesso accordo per fatto e colpa della datrice di lavoro. B) Per l'effetto condannare (C.F./P.IVA Partita IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma lorda di €. 195.698,00, o a quella diversa che risultasse di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi dal 31.12.2023 al saldo. In via subordinata C) Accertata la responsabilità precontrattuale dell'azienda per mala fede azienda-le in violazione dei principi della correttezza e della buona fede, D) per l'effetto, condannare al risarcimento del danno provocato dall'affidamento CP_1 ingenerato nel ricorrente, mediante la corresponsione della somma di €. 195.698,00 o a quella diversa che risultasse di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi dal 31.12.2023 al saldo.
[1] - In ogni caso: E) Accertata e dichiarata la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal Sig. condannare Pt_1 alla restituzione della somma di € 21.041,05 illegittimamente Controparte_1 trattenuta a titolo di indennità di mancato preavviso e al pagamento della somma di € 21.041,05 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso, oltre a rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo. F) Con vittoria di spese (ivi compreso il contributo unificato) e compenso professionale per entrambi i gradi di giudizio da determinarsi secondo i parametri di cui al D.M. n° 55/2014, aggiornato dal D.M. n° 147/2022, pubblicato in G.U. n. 236 del 08.10.2022, oltre spese generali, IVA e CAP, come per legge”.
PER L'APPELLATA:
“IN VIA PRINCIPALE, in ragione di quanto dedotto e argomentato, rigettare il ricorso in appello avversario e le domande tutte e confermare, anche con diversa motivazione, la Sentenza n. 4891/2024 del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 5 novembre 2024 nel giudizio iscritto sub R.G. n. 4436/2024 e per l'effetto respingere tutte le domande formulate dall'odierno Appellante nei confronti di Controparte_1 Il tutto con vittoria di spese di lite e competenze professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5 aprile 2024, il sig. ha evocato avanti il Parte_1
Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, la propria datrice di lavoro,
, deducendo quanto segue: Controparte_1
-di essere dipendente di Fiat Auto s.p.a. dal 1989 e, a seguito di fusione per incorporazione, della convenuta dal luglio 2023, con inquadramento nella categoria Quadro di Area professionale A3;
-che la convenuta, nell'ambito di intese sindacali volte a favorire l'esodo di alcune figure professionali, gli ha presentato, con e-mail del 26.10.23, il programma
“Costruisci il tuo futuro”, contenente “le condizioni di uscita per chi vuole lasciare l'Azienda per realizzare nuovi progetti professionali o personali e offrono al riguardo la possibilità di aderire alla "clausola di sicurezza”;
-che, in data 27.10.23, l'ufficio HR, gli ha inviato una e-mail personalizzata e descrittiva dell'importo e delle condizioni che gli sarebbero state riconosciute in caso di adesione entro i termini;
-che, dopo aver analizzato le opportunità proposte da , e fatte tutte le CP_1 valutazioni del caso, si è attivato per reperire altra occupazione, trovando un accordo per l'assunzione presso la società GRUPPO GHEDINI S.R.L. Bologna;
-di aver quindi riscontrato la proposta aziendale con la mail del 27.11.23, comunicando formalmente la propria decisione di aderire al programma
“Costruisci il tuo futuro” e restando in attesa delle indicazioni operative della società;
-che, tuttavia, con e-mail del 30.11.23, il responsabile delle risorse umane di
, Sig. , gli ha comunicato che “non sussistono le CP_1 Testimone_1 condizioni per dar corso alla tua richiesta di adesione al programma”;
-che a nulla sono valse le richieste avanzate in via stragiudiziale e volte a ottenere l'esecuzione dell'accordo raggiunto;
[2] -di essersi trovato costretto, a fronte dell'inadempimento datoriale, a rassegnare le dimissioni per giusta causa, con modulo telematico del 15/1/24;
-che la convenuta gli ha immotivatamente trattenuto l'indennità di mancato preavviso;
-che la convenuta ha concesso l'adesione al programma ad altri suoi colleghi e ha, nel 2024, incentivato ulteriormente l'esodo di altri dipendenti. Ciò premesso, chiedeva che, accertato l'inadempimento di , quest'ultima CP_1 venisse condannata a corrispondere al ricorrente la somma lorda di €. 195.698,00, oltre a rivalutazione e interessi dal 31.12.2023 al saldo ed, in ogni caso, alla restituzione della somma di €. 21.041,05 illegittimamente trattenuta a titolo di indennità di mancato preavviso e al pagamento della somma di €. 21.041,05 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso e di danno patrimoniale. si è costituita in giudizio contestando le allegazioni Controparte_1 avversarie, sostenendo la legittimità del proprio operato e insistendo per il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 4891/2024 il Tribunale (est. Gigli) ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere le spese processuali, liquidate in euro 4.217,00 oltre accessori di legge. In particolare, il primo Giudice, dopo aver analizzato il contenuto delle comunicazioni aziendali, ha ritento che “Nel caso di specie, tra le parti non può dirsi fossero in corso trattative, non potendosi ritenere tale la divulgazione di informazioni ai dipendenti sul programma 'Costruisci il tuo futuro'. Si tratta, infatti, di comunicazione e-mail inviata a tutti i dipendenti con lo stesso contenuto e alla quale nemmeno è possibile rispondere (v. doc. 9 ric.). Nello stesso accordo sindacale, richiamato nella e-mail divulgativa, come visto, si chiarisce che la scelta dei lavoratori è comunque subordinata alle esigenze aziendali e tiene conto della priorità di presentazione delle domande. L'introduzione di due elementi idonei a condizionare la possibilità di adesione al programma è già, di per sé, tale da escludere l'ingenerarsi di un legittimo affidamento in capo al lavoratore. Quest'ultimo, infatti, è da subito reso edotto che la sua manifestazione di volontà non è, da sola, sufficiente a consentire la conclusione dell'accordo, essendo necessario il vaglio aziendale sia dal punto di vista tecnico/organizzativo/operativo sia in considerazione del momento in cui la domanda è stata proposta. Anche la e-mail del 27/10/23, la quale contiene la 'stima dell'importo' che sarebbe riconosciuto al ricorrente in caso di adesione si limita a chiarire al dipendente le condizioni della proposta, di modo che la sua manifestazione di volontà sia consapevole, ma non priva di efficacia le clausole contenute negli accordi e condizionanti la possibilità di aderire all'accordo stesso. Inoltre, come evidenziato dalla difesa della convenuta nel corso della discussione odierna, il fatto che si faccia riferimento ai requisiti pensionistici, non applicabili al ricorrente, consente di escludere che si trattasse di una proposta individuale e
[3] personalizzata e, quindi, idonea a ingenerare un affidamento legittimo nella conclusione di un accordo. Incauto è stato, dall'altro lato, il ricorrente a portare avanti trattative e a sottoscrivere una lettera di impegno all'assunzione con un'altra società in data 22/11/23, ancora prima di manifestare la propria volontà di adesione al programma, avvenuta in data 27/11/23 e di aspettare un riscontro da parte della convenuta (v. doc. 12 ric.). Non vi sono, pertanto, né i presupposti per l'accertamento della responsabilità aziendale né per ritenere sussistente la giusta causa delle dimissioni individuate dal ricorrente proprio nell'inadempimento della società al programma Costruisci il tuo futuro”.
Avverso tale sentenza, con ricorso dell'11-3-2025, il sig. ha Parte_1 proposto appello per i seguenti motivi:
1. Erronea interpretazione e valutazione dei fatti e della documentazione di causa. L'omessa comunicazione delle clausole condizionanti l'adesione all'incentivazione di cui all'intesa .SS. del 27.2.2023. Parte_2
Ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe del tutto omesso di considerare la circostanza che la Società non ha mai debitamente edotto il ricorrente della preesistenza, in sede di proposta di incentivazione del 27.10.2023, di “due elementi condiziona(nti) la possibilità di adesione al programma”, ovverossia il preventivo “vaglio aziendale sia dal punto di vista tecnico/organizzativo/operativo, sia in considerazione del momento in cui la domanda è stata proposta”. Ciò né nel corso dell'incontro organizzato dalla Società per illustrare il programma “Conosci il tuo futuro” (v. doc. audio n. 11, fasc. ric. primo grado), né con la “comunicazione e-mail” del 26.10.23 di mera informativa del programma medesimo (v. doc. 9, fasc. ric. primo grado), e neanche con la “proposta” del giorno dopo, recante l'invito all'adesione alla proposta formulata dalla Società in dipendenza di tale programma (v. doc. 10, fasc. ric. primo grado). La Società non ha mai dedotto di aver compiutamente informato il lavoratore, rendendolo “consapevole” della presenza di “elementi condizionanti” la proposta di adesione al programma di incentivazione. L'omessa debita informativa di tali elementi emerge, altresì – e significativamente
–, dal fatto che, in realtà, essi sarebbero stati “introdotti” non nel testo della proposta comunicata al ricorrente, bensì aliunde. Come riportato anche nella sentenza impugnata, essi sarebbero stati indicati “Nello stesso accordo sindacale, richiamato nella email divulgativa” del 26.10.2023, ossia l'“accordo sindacale siglato il 13.10.2023”, come riportato dalla Società nell'incipit della citata mail (v. doc. 9, fasc. ric. primo grado). Tuttavia, risulta per tabulas che, oltre al mero richiamo di tale accordo, la mail in parola null'altro ha comunicato e/o illustrato ai destinatari della medesima, incluso il ricorrente, in specie circa la sussistenza delle condizioni eventualmente ostative all'accordo di incentivazione. Allo stesso modo, anche la mail del 27.10.2023, contenente la proposta aziendale di
[4] incentivazione all'esodo, lungi dal rappresentare dette condizioni, reca unicamente un mero richiamo all'accordo del 13.10.2023. Il fatto è che nemmeno l'accordo del 13.10.2023, in realtà, riportava tali elementi condizionanti l'adesione alla proposta aziendale: infatti, come parimenti riportato dal Giudice di primo grado, “L'accordo sindacale del 13/10/23, richiamato nella email inviata al ricorrente si fonda, a sua volta, sull'intesa sindacale del 27/2/23” ed è solo nell'ambito di quest'ultima che vengono “fa(tti) salvi i "criteri di individuazione" in esso "stabiliti” (v. doc. 7 ric.)”.
2.1. Sulla natura irrevocabile della proposta della Società Con la proposta personalizzata contenuta nella mail dell'ufficio Risorse Umane (HR) in data 27.10.23 (doc. 10, fasc. ric. primo grado) veniva prospettata al ricorrente la corresponsione della somma di € 195.698,00 lordi, oltre, ovviamente, alle ulteriori competenze di fine rapporto e alla NASpl secondo le condizioni previste dalla legge. L'unica condizione stabilita dalla proposta era che il dipendente rispondesse entro il 31 dicembre 2023. Orbene, in materia di obbligazioni e contratti, come noto, il vincolo per il proponente, che si sia impegnato a mantenere ferma la proposta per un determinato tempo, ha la funzione di offrire al destinatario della proposta la possibilità di riflettere per un certo periodo, potendo quest'ultimo contare sul fatto che nel frattempo il proponente non può revocare la propria proposta. Quella di , costituiva, pertanto, a tutti gli effetti una proposta CP_1 irrevocabile ai sensi degli artt. 1329 e 1331 c.c. La proposta di , pertanto, deve considerarsi definitiva, in quanto CP_1 suscettibile di creare gli estremi di un consenso preventivo, che sfugge alla disponibilità dell'azienda, e che rimane efficace e, non essendo mutevole, è idonea a produrre immediatamente effetti definitivi.
2.2. Sulla conclusione dell'accordo tra le parti per la risoluzione incentivata del rapporto di lavoro Quand'anche la proposta della Società non fosse reputata in assoluto irrevocabile, considerata la sua efficacia sino al 31.12.2023, dopo l'accettazione del ricorrente non poteva più essere revocata, atteso che, ai sensi dell'art. 1328 c.c., la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Nel caso di specie, il contratto è stato concluso il 27.11.2023 per effetto dell'adesione/accettazione della proposta pervenuta al datore di lavoro, con conseguente perfezionamento del contratto ex art. 1321 c.c.
2.3. Sulla responsabilità precontrattuale della Società Anche qualora non si reputasse integrata una proposta irrevocabile, ovvero l'avvenuta conclusione del contratto al momento dell'adesione alla proposta operata dal ricorrente in data 27.11.2023, è indubbia la responsabilità della Società per aver indotto colpevolmente quest'ultimo a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto, salvo poi improvvisamente ritirarsi dalle trattative, senza spiegazione alcuna, nonostante i reiterati tentativi di venirne a
[5] conoscenza da parte del lavoratore, il quale, per parte sua, si era completamente
– e significativamente - conformato ai termini della proposta aziendale. In buona sostanza, la Società, col proprio comportamento, è venuta meno all'obbligo propositivo, discendente dal canone di buona fede e correttezza, di porre in essere tutte quelle attenzioni volte ad evitare il pregiudizio delle posizioni dell'altro contraente, nella specie del sig. Pt_1
3. Sulla giusta causa di dimissioni Nel caso di specie, la è stata gravemente inadempiente al Controparte_1 contratto di risoluzione incentivata del rapporto di lavoro concluso con il lavoratore in data 27.11.23 e pertanto il Sig. ha giustamente interrotto il Pt_1 rap-porto di lavoro invocando la giusta causa ex art. 2119 c.c. È di rilievo sottolineare come le dimissioni del 20.1.2024 siano intervenute non certo in vista del nuovo rapporto di lavoro, come ha capziosamente sostenuto la difesa aziendale, bensì dopo aver atteso quasi due mesi e nel frattempo sollecitato una risposta all'ingiustificato diniego alla sua adesione, da ultimo con mail del 15.1.2024 rivolta al Presidente della Società (v. docc. 16 e 17, fasc, ric. primo grado), senza avere riscontro alcuno, tanto da determinare, a quel punto, un crollo verticale della fiducia riposta nei confronti della Società ed al contempo rispondere alle esigenze familiari di reperimento di un'occupazione stabile. Il ricorrente ha, pertanto, diritto non solo all'adempimento dell'accordo transattivo con diritto alla corresponsione da parte di dell'importo CP_1 proposto e accettato di € 195.698 lordi a titolo di incentivazione all'esodo, od a quello diverso ritenuto equo e di giustizia ex art. 1337 c.c., ma altresì tanto alla restituzione delle somme illecitamente trattenute dalla Società appellata a titolo di indennità di mancato preavviso, quanto a ricevere l'indennità sostitutiva di preavviso in conseguenza delle dimissioni per giusta causa cui è stato costretto dall'inadempimento aziendale, nella misura pari a 4 mensilità così come stabili-to dall'art. 26 del CCNL, essendo stato assunto da oltre 10 anni.
Con memoria del 5-5-2025 si è costituita , chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello siccome infondato in fatto ed in diritto.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha censurato la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per non aver il Tribunale rilevato l'omessa comunicazione al lavoratore delle clausole condizionanti l'adesione all'incentivazione di cui all'intesa .SS. del 27.2.2023; in secondo luogo, per avere il Giudice Parte_2 ingiustamente escluso che la proposta, contenuta nella mail dell' Parte_3 in data 27.10.23, avesse natura di proposta irrevocabile;
in terzo
[...] luogo, per non aver comunque ritenuto il contratto concluso in data 27.11.2023 per effetto dell'adesione/accettazione della proposta ricevuta dal datore di lavoro;
[6] in quarto luogo, per non aver ravvisato in capo alla Società la responsabilità precontrattuale ed, infine, per non aver ritenuto la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal lavoratore in data 15/1/24.
L'appello è infondato per le ragioni di seguito precisate. Con il primo motivo di appello, il signor ha imputato al Tribunale di aver Pt_1 deciso la causa sulla base di una asserita premessa che non sarebbe stata verificata, e, cioè, la conoscenza da parte del lavoratore delle condizioni sottostanti alla possibilità di accedere al piano “Costruisci il tuo futuro”. Tale censura, oltre che infondata, è, ancor prima, inammissibile. Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, il ricorrente non ha mai eccepito nè contestato in alcun modo la mancata conoscenza degli accordi sindacali e delle condizioni cui era subordinata l'adesione al programma di incentivazione all'esodo “Costruisci il tuo futuro”. Tale questione, invero, risulta smentita dallo stesso ricorso introduttivo in cui il lavoratore ha dato atto, da un lato, dell'esistenza degli accordi sindacali del 27.2.23 e del 13.10.23, riproducendone integralmente i rispettivi contenuti, e, dall'altro, del fatto che tali accordi erano stati pubblicizzati e che erano state organizzate dagli uffici HR specifiche assemblee e riunioni in proposito (cfr. ricorso primo grado pagg. 3 – 7). Non può pertanto l'appellante sostenere in questa sede la mancata conoscenza di accordi che lui stesso ha prodotto col ricorso di primo grado, senza, peraltro, contestare l'impossibilità, all'epoca dei fatti, di poter accedere a tali documenti ovvero a partecipare alle assemblee e alle riunioni aziendali sul punto. Come correttamente osservato dal primo Giudice, «L'accordo sindacale del 13/10/23, richiamato nella email inviata al ricorrente si fonda, a sua volta, sull'intesa sindacale del 27/2/23 e fa salvi i “criteri di individuazione” in esso
“stabiliti” (v. doc. 7 ric.). L'accordo del 27/2/23 chiarisce i criteri di individuazione dei lavoratori e la risoluzione dei rapporti di lavoro devono comunque tenere conto delle ed essere compatibili con le “esigenze tecniche organizzative e operative aziendali”. L'accordo chiarisce poi che “l'individuazione dei lavoratori interessati, al fine di rispettare i criteri convenzionalmente definiti nel presente accordo, sarà effettuata sulla base del criterio di priorità temporale di manifestazione della disponibilità individuale …” (v. doc. 8 ric.)».
Secondo l'appellante, l'accettazione della proposta contrattuale (contenuta nella e-mail del 27 ottobre 2023) avrebbe determinato la conclusione di un contratto non adempiuto dalla società. Tale prospettazione non può essere accolta. Il programma “Costruisci il tuo futuro” (a cui si riferiva la e-mail del 27 ottobre 2023) costituiva una procedura di riduzione di personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. n. 223/91.
[7] Nell'ambito di tale procedura, che prendeva le mosse dall'accordo sindacale del 27 febbraio 2023 tra e le OO.SS. nazionali è stato pattuito e stabilito che: CP_1
a) i lavoratori avrebbero potuto manifestare il proprio interesse –
“manifestazione della disponibilità individuale” – alla procedura di esodo incentivato;
b) l'esodo incentivato avrebbe potuto riguardare anche i lavoratori (come l'appellante) che non avevano maturato i requisiti pensionistici, e ciò
“compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e operative aziendali e le specifiche competenze professionali richieste da tali esigenze”; c) “l'individuazione dei lavoratori interessati, al fine di rispettare i criteri convenzionalmente definiti” sarebbe stata effettuata “sulla base del criterio di priorità temporale della manifestazione della disponibilità individuale”; d) conseguentemente, il rapporto di lavoro dei dipendenti interessati sarebbe stato risolto da parte aziendale “nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e operative aziendali”; e) a fronte della mancata opposizione all'intimazione del licenziamento le parti avrebbero poi sottoscritto un verbale di conciliazione formalizzando la cessazione incentivata del rapporto di lavoro.
Il contenuto della e-mail del 27 ottobre 2023 era il seguente: «Sei interessato al programma “Costruisci il tuo futuro”? Nei giorni scorsi ti abbiamo illustrato tutte le novità introdotte dall'accordo sindacale del 13 ottobre 2023, che migliorano le condizioni di uscita per chi vuole lasciare l'Azienda per realizzare nuovi progetti professionali o personali e offrono al riguardo la possibilità di aderire alla "clausola di sicurezza". Al fine di valutare le opportunità offerte, di seguito trovi una stima dell'importo globale che ti sarebbe riconosciuto in caso di adesione entro il 31 dicembre 2023: 195.698€ lordi composto da:
incentivo in base all'età
ulteriori 3 mensilità previste dall'accordo del 13 ottobre 2023
indennità di mancato preavviso All'importo sopra indicato, in base alla tua situazione specifica, andranno poi aggiunte le ulteriori competenze di fine rapporto. Avrai inoltre diritto alla econdo le condizioni previste dalla legge. Pt_4
Puoi approfondire la tua situazione individuale rivolgendoti al tuo HR. Queste condizioni economiche ti saranno riconosciute anche in caso di adesione al programma di "active placement". Qualora invece tu abbia già maturato i requisiti per il pensionamento o li maturi nei prossimi quattro anni puoi rivolgerti al tuo HR presentando idonea documentazione (Ecocert - Estratto Conto Contributivo) con data di decorrenza della pensione per definire importi e modalità di adesione allo specifico programma dedicato ai più anziani. Questa mail non è abilitata a ricevere risposte.
[8] Per qualsiasi esigenza o dubbio rivolgiti al tuo riferimento HR».
Dalla lettura della e-mail emerge chiaramente il suo carattere divulgativo, privo degli elementi propri di una proposta irrevocabile, la quale – per essere tale – deve contenere l'impegno del proponente a “mantenere ferma la proposta per un certo tempo” (ex art. 1329 c.c.) nonché tutti gli elementi essenziali ed accessori del contratto da concludere. In particolare, in tema di contratti, affinché sia configurabile una proposta - idonea a determinare, nel concorso dell'adesione del destinatario, la conclusione di un valido contratto - occorre che la dichiarazione del proponente sia completa, nel senso di contenere tutti gli elementi del futuro contratto, e che, inoltre, non sia accompagnata da riserve sul suo carattere attualmente impegnativo, perché la dichiarazione che non manifesti una decisione, ma sia rivolta al destinatario solo per impostare una trattativa o per esprimere una disponibilità dell'autore senza la volontà di esporsi al vincolo contrattuale se non dopo ulteriori passaggi valutativi, non conferisce al destinatario stesso il potere di determinare, con l'accettazione, l'effetto conclusivo del contratto (Cass. ord. n. 15856/2012) In questo caso, la email del 27 ottobre 2023, lungi dal contenere un preciso e dettagliato regolamento contrattuale con impegni unilaterali irrevocabili, rappresenta il primo step della sequenza procedimentale stabilita dagli accordi sindacali sopra menzionati, con la dichiarata finalità di raccogliere le
“manifestazioni di disponibilità” dei lavoratori eventualmente interessati ad accedere al programma, fornendo ad essi una “stima” indicativa dell'importo globale che sarebbe stato loro riconosciuto in caso di adesione all'incentivazione all'esodo. Si deve, pertanto, ritenere che dal tenore letterale della comunicazione, la stessa configura una nota a carattere meramente divulgativo/informativo trasmessa a tutto il personale dipendente del Gruppo ed afferente alle novità economiche introdotte dall'accordo sindacale del 13 ottobre 2023. Anziché contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere, la email si limitava ad illustrare le condizioni previste dagli accordi sindacali intercorsi, con l'espresso invito a rivolgersi al responsabile HR di riferimento per un approfondimento circa la propria situazione individuale. Si è trattato, quindi, di una comunicazione standard la quale – proprio perché destinata a tutto il personale - ha richiamato anche l'ipotesi, estranea alla fattispecie concreta, della intervenuta maturazione dei requisiti per il pensionamento. Il fatto, poi, che tale email non fosse abilitata a ricevere risposte esclude la sua natura di proposta contrattuale. A seguito di tale comunicazione, i lavoratori interessati avrebbero dovuto rivolgersi al proprio HR per approfondire la loro posizione.
[9] Anche questa circostanza, come ha ben evidenziato il Tribunale, “consente di escludere che si trattasse di una proposta individuale e personalizzata e, quindi, idonea a ingenerare un affidamento legittimo nella conclusione di un accordo”.
Nella specie, non può ravvisarsi alcuna responsabilità precontrattuale in capo a
. CP_1
Per consolidata giurisprudenza, "per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto" (Cass., 07/11/2024, n.28767). L'appellante non ha fornito prova dei presupposti fondanti la colpa precontrattuale. Nel caso di specie, infatti, è evidente che la comunicazione trasmessa dalla società non fosse suscettibile di ingenerare alcun tipo di affidamento incolpevole del lavoratore, trattandosi di comunicazione meramente informativa/divulgativa, proveniente da un indirizzo non abilitato a ricevere risposte. Si trattava, insomma, di una comunicazione analoga a quella che avrebbe potuto essere trasmessa per informative di servizio. Come ben evidenziato dal primo Giudice, nello stesso accordo sindacale, richiamato nella e-mail divulgativa, “si chiarisce che la scelta dei lavoratori è comunque subordinata alle esigenze aziendali e tiene conto della priorità di presentazione delle domande. L'introduzione di due elementi idonei a condizionare la possibilità di adesione al programma è già, di per sé, tale da escludere l'ingenerarsi di un legittimo affidamento in capo al lavoratore. Quest'ultimo, infatti, è da subito reso edotto che la sua manifestazione di volontà non è, da sola, sufficiente a consentire la conclusione dell'accordo, essendo necessario il vaglio aziendale sia dal punto di vista tecnico/organizzativo/operativo sia in considerazione del momento in cui la domanda è stata proposta”. Tutto quanto sopra esposto conduce all'ovvia conclusione per cui tra le parti non fosse in corso alcuna 'seria' ed 'avviata' trattativa, atteso che la risposta ad una e- mail informativa non è in grado di dare corso alla fase prodromica delle trattative (ma solo a manifestare all'azienda la propria disponibilità ad aderire al programma). Oltre a ciò, il lavoratore non ha saputo specificare in quale preciso momento le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, considerato che, a seguito della email del 27-11-2023 con cui il lavoratore manifestava il suo interesse, l'appellante
[10] riceveva una mail del 30-11-23 con la quale il responsabile delle risorse umane, Sig. , gli comunicava che “non sussistono le condizioni per dar Testimone_1 corso alla tua richiesta di adesione al programma” (doc. 14). In questo contesto, non si vede davvero come sia possibile invocare la lesione del ragionevole affidamento del signor nella conclusione di un contratto e Pt_1 imputare alla società appellata un'ingiustificata interruzione delle trattative. Piuttosto, come condivisibilmente evidenziato dal primo Giudice, “incauto è stato,
…, il ricorrente a portare avanti trattative e a sottoscrivere una lettera di impegno all'assunzione in data 22/11/23, ancora prima di manifestare la propria volontà di adesione al programma, avvenuta in data 27/11/23 e di aspettare un riscontro da parte della convenuta”. Alla luce di tutte queste considerazioni, il Collegio esclude di poter ravvisare una qualche responsabilità precontrattuale ascrivibile a . CP_1
Con l'ultima censura, l'appellante ha invocato la sussistenza della giusta causa delle dimissioni in quanto – a suo dire – fondata sul preteso “inadempimento contrattuale del datore di lavoro” al contratto di risoluzione incentivata del rapporto di lavoro e, in particolare, al preteso inadempimento della società al programma “Costruisci il tuo futuro”. La censura è infondata poiché l'inesistenza di un inadempimento della società determina, quale diretta conseguenza, l'inesistenza di una “giusta causa” di dimissioni. La decisione dell'appellante di rassegnare le dimissioni, nonostante la volontà manifestata dall'azienda di non accettare la sua richiesta di adesione al programma “Costruisci il tuo futuro”, non è sorretta da giusta causa né da un legittimo principio di affidamento contrattuale poiché risulta che il lavoratore fosse a conoscenza, sin dal 30-11-2023, del diniego opposto dalla società, continuando, ciononostante, a rendere la propria prestazione lavorativa per un tempo apprezzabile (sino al 20 gennaio 2024). In mancanza di giusta causa, pertanto, l'azienda ha legittimamente trattenuto l'indennità sostitutiva del preavviso e l'appellante non ha alcun diritto alla restituzione di tale importo né al pagamento del medesimo.
Per tutti i motivi sopra esposti, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4891/2024 del Tribunale di Milano;
[11] condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 15 maggio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
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