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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3442/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3442 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato in data 11 dicembre
2023 da
C.F. ) in persona del Presidente e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante , avente sede legale in Milano, via Torino n. 2, Parte_2 elettivamente domiciliata in Milano, via Edmondo De Amicis n. 28, presso lo studio dell'Avv. Antonino Menne, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
contro
(già NTroparte_1 [...]
, (CF/P.IVA ), in persona del NTroparte_2 P.IVA_2 pagina 1 di 26 legale rappresentante pro tempore (nato a [...] – Australia - il 6 agosto CP_1
1972, e residente in [...]), rappresentata e difesa, gusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Enrico Maria Mastinu e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Franco Pilia, presso il cui studio, in Cagliari, via Sonnino 128, è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della Sentenza n. 3819/2023 del Tribunale di Milano, V Sezione civile, in persona del Giudice Dott.ssa Margherita Monte, nella causa n. 49484/2019 R.G., pubblicata il giorno 11 maggio 2023 e non notificata.
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Conclusioni per “Voglia la Corte di Appello civile adita, Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
NEL MERITO,
- RIFORMARE la sentenza n. 3819/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano, sezione V civile, in data 11.5.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 49484/2019, accogliendo la domanda originariamente proposta dall'appellante e, per l'effetto,
- ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi dedotti in atti, che il consenso prestato dal committente al momento della conclusione del contratto personale di consulenza del 10-12.9.2016
è stato viziato da dolo omissivo e/o errore essenziale;
- quindi, ANNULLARE il suddetto contratto, con tutte le conseguenze di legge, e per l'effetto DICHIARARE che nulla è dovuto, per alcun titolo o ragione da a Parte_1 NTroparte_1 già ;
[...] NTroparte_2
- CONFERMARE la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 16711/2019 emesso in data
19.7.2019 dal Tribunale di Milano;
- CONDANNARE NTroparte_1
(già alla restituzione, a favore di NTroparte_2
pagina 2 di 26 della somma di € 61.000,00 (IVA di legge e oneri inclusi), Parte_1 versata da parte attrice a titolo di acconto, con bonifico ordinato in data 30.9.2016 ed eseguito dalla in data 4.10.2016, oltre interessi di legge fino al saldo effettivo;
CP_3
- in ogni caso, ACCERTARE e DICHIARARE che la pretesa di pagamento avanzata da
(già NTroparte_1 [...]
è infondata in fatto e diritto e per l'effetto, NTroparte_2 CP_2
DICHIARARE che nulla è dovuto per alcun titolo o ragione da Parte_1
a (già
[...] NTroparte_1 [...]
con conseguente conferma della revoca per nullità NTroparte_2 del Decreto Ingiuntivo n. 16711/2019 opposto;
- CONDANNARE NTroparte_1
(già alla restituzione della somma, pari NTroparte_2 ad Euro 62.665,99, corrisposta da impregiudicato il diritto di Parte_1 appello, in data 7.6.2023 a titolo di penale, interessi moratori e spese legali ex sentenza n.
3819/2023 Tribunale di Milano;
in ogni caso, ACCERTARE e DICHIARARE non dovuti gli interessi ex D.lgs. 231/2002 per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede e, per l'effetto CONDANNARE
[...] già NTroparte_1 NTroparte_2
alla restituzione della somma indebitamente percepita;
[...]
- DICHIARARE inammissibile l'appello incidentale proposto da
[...] già NTroparte_1 NTroparte_2
perché proposto tardivamente, e comunque RESPINGERE lo stesso perché
[...] infondato nel merito.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso per le spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza e non ammessi dal
Giudice prevenuto e, nello specifico, prova per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli, tutti preceduti dalle parole “E' vero che”:
1) In data 12.9.2016, a esito dell'incontro con il sig. fissati i termini CP_1 dell'incarico di consulenza a ivi compresa la decorrenza dalla data del 1.9.2016 per mere CP_4 ragioni amministrative, il dott. dava mandato a lei , Parte_2 NTroparte_5 quale legale interno, di far constare in contratto scritto i patti negoziati tra le parti il 10.09.2016?
pagina 3 di 26 2) Nella stessa occasione il dott. rappresentava che tale incarico Parte_2 consulenziale relativo alla comunicazione istituzionale esterna di IE, cioè quella finalizzata a promuovere e incrementare la visibilità sul mercato della stessa azienda, quale segmento NT fondamentale dell'attività propria della società attrice, era stato affidato alla società in ragione proprio del rapporto fiduciario con il signor CP_1
3) Nella data del 12.9.2016, il dott. , Consigliere delegato di IE, Persona_1 su richiesta del dott. , perfezionava il contratto con la relativa sottoscrizione, Parte_2 avendone i relativi poteri ed essendo comunque a ciò preposto in ragione dell'organizzazione amministrativa interna alla società stessa?
4) Ancora in data 12.9.2016, il testo firmato da IE veniva trasmesso a mezzo mail a Cagliari alla segreteria di Presidenza di L'IO SA S.p.A., all'indirizzo della Sig.ra Testimone_1
NT come da documento 33 che si rammostra, per la sottoscrizione da parte di e ciò a cura dell'altro socio sig. CP_1
Si indicano a testi: sui capitoli 1), 2) e 3), la Dott.ssa nel suo domicilio NTroparte_5 professionale in Milano presso sul capitolo 4), il Rag. Parte_1 [...]
nel suo domicilio professionale in Milano presso la Tes_2 Parte_1
Signora nel suo domicilio professionale in Cagliari presso l'IO SA S.p.a.”. Testimone_1
Conclusioni per “L'Ecc.ma Corte di Appello adita, NTroparte_1 ogni altra allegazione, domanda, eccezione disattesa, voglia
In via principale, in accoglimento dell'appello incidentale
- in parziale riforma della sentenza n. 3819 del 11.5.2023 emessa dal Tribunale di Milano, V sezione civile, in persona del Giudice dr.ssa Margherita Monte,
a) rigettare l'avverso atto di appello, confermando le statuizioni di rigetto dell'avversa domanda di annullamento del contratto di consulenza in data 12 settembre 2016, da ritenersi invece pienamente valido ed efficace;
b) disporre che la penale di cui alla clausola 9 del prefato contratto di consulenza, che la sentenza appellata ha erroneamente determinato nella percentuale del 40% dell'importo di euro
100.000,00 rimasto impagato, non ammonti a una misura inferiore al 70% rispetto al predetto importo di 100.000,00 euro rimasto impagato, e così ascenda a una cifra di almeno euro
70.000,00, oltre accessori, da aggiungersi alla somma di euro 50.000,00 già corrisposta a titolo di acconto prima del giudizio e così per una condanna al risarcimento complessivo di euro
120.000,00, oltre accessori ai sensi di legge;
pagina 4 di 26 In via subordinata
- rigettare l'avverso appello in quanto infondato, confermando le statuizioni di condanna al risarcimento del danno della sentenza di primo grado;
in ogni caso, vinte le spese (comprensive del contributo unificato del presente grado di giudizio, pari a euro 1.138,50) e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che le hanno anticipate e non riscosse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, (di seguito Parte_1
, in persona del legale rappresentante , proponeva Parte_3 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16711/19, emesso in data 29 luglio 2019 dal
Tribunale di Milano per la somma di € 122.000,00, oltre interessi e spese, su ricorso di
(ora NTroparte_2 NTroparte_1
NT
di seguito .
[...]
NTr Nel ricorso monitorio veva allegato che:
a) In data 12 settembre 2016, la società in qualità di committente, Parte_3
NT aveva stipulato con un contratto di consulenza, avente ad oggetto la cura della comunicazione esterna della società committente, da svolgersi nel periodo 1 settembre
2016 - 31 dicembre 2018. Il corrispettivo, pattuito al punto 8, era quantificato in euro
150.000,00 oltre IVA, da corrispondersi con le seguenti modalità e scadenze: 50.000,00 euro oltre IVA e accessori entro il 30 settembre 2016, il residuo in rate trimestrali di eguale importo, ciascuna di euro 12.500,00 oltre IVA ed accessori a partire dal 31 marzo 2017, sino alla scadenza del contratto in data 31 dicembre 2018.
b) Immobiliare aveva onorato il contratto solo con riguardo alla prima rata, di euro
50.000,00 oltre IVA. Infatti, con nota in data 2 febbraio 2017, poco prima che scadesse il NT termine per il pagamento della seconda rata, Immobiliare aveva comunicato a l'intenzione di sottrarsi al vincolo assunto, non ritenendo valido il contratto in quanto annullabile per dolo o, in alternativa, per errore essenziale sulle qualità personali, e aveva preteso la restituzione dell'importo già corrisposto. NT I legali di avevano interpellato in ordine alla volontà di adempiere i Parte_3 residui obblighi di pagamento ai sensi del punto 9.1. del contratto, il quale precisa che, anche in caso di recesso della committente, la stessa è tenuta al pagamento, a titolo di pagina 5 di 26 NT penale, del corrispettivo ancora dovuto. Non ricevendo risposta, aveva azionato il proprio credito residuo, ossia la somma di euro 100.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di euro 122.000,000, oltre interessi, a decorrere dalle singole scadenze al saldo, da calcolare ex D.Lgs. 231/2002, ottenendo il citato decreto ingiuntivo n. 16711/19.
Avverso tale decreto proponeva opposizione , eccependo Parte_3
NT l'annullabilità del contratto di consulenza per dolo omissivo di o comunque per errore sulle qualità personali dell'altro contraente. A sostegno dell'opposizione, Parte_3 riferiva i pregressi rapporti fra , proprio legale rappresentante, e Parte_2
NT all'epoca della stipulazione del contratto socio di minoranza di In CP_1 sintesi:
a. era stato per lunghi anni dipendente, con qualifica di giornalista, della CP_1 società editrice L'IO SA S.p.A., facente capo al medesimo divenendo Parte_2 da ultimo direttore responsabile dell'omonimo quotidiano, da questa edito. Il contratto di lavoro si era sciolto per mutuo consenso in data 10/12 settembre 2016, mediante riconoscimento al sig. della somma complessiva di euro 275.000,00. Nella stessa CP_1 data veniva sottoscritto il contratto di consulenza con MF oggetto del presente giudizio.
b. In data 6 ottobre 2016 L'IO SA S.p.a. aveva ricevuto la notifica dell'atto di precetto relativo alla sentenza n. 478/2016 emessa dal Tribunale di Nuoro, con la quale la società era stata condannata al risarcimento dei danni nei confronti del Sig. per CP_1 complessivi euro 6.447,00, a causa di un incidente -caduta dalla sedia in ufficio- che si sarebbe verificato in data 22 agosto 2007, durante l'orario di lavoro, all'interno dei locali della redazione di asseriva di essere venuto solo così a Pt_4 Parte_2 conoscenza, per la prima volta, della causa promossa nove anni prima da contro CP_1
L'IO SA Spa;
sosteneva che di tale causa nulla gli era stato riferito da Parte_2 né in occasione della nomina a direttore responsabile dell'IO SA, né in CP_1 occasione della risoluzione consensuale del relativo rapporto di lavoro. Interpellato il difensore dell'IO SA, Avv. Giovanni Paolo NTu, circa i motivi per i quali non era stato edotto della vertenza, veniva informato dallo stesso del fatto che Parte_2
l'incidente occorso a on sarebbe avvenuto in luogo e orario di lavoro, ma in casa CP_1 propria, per effetto di una caduta nella doccia.
pagina 6 di 26 c. Alla luce di tale informazione, con mandato del 24 ottobre 2016, L'IO SA
S.p.a. aveva incaricato l'Avv. Prof. Giovanni Manca dello svolgimento di indagini difensive preventive ex artt. 327-bis e 391-nonies c.p.p. Inoltre, la stessa aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 478/2016 e ricorso davanti al Giudice del
Lavoro per l'annullamento del contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
per parte sua, aveva instaurato, avanti al Tribunale di Milano, la causa n. Parte_3
NT 18464/2017 R.G., per ottenere l'annullamento del contratto di consulenza con oggetto del presente giudizio, sul presupposto che il Sig. durante tutta la Parte_2 negoziazione e al momento della stipula del contratto -fondato sull'intuitus personae- era stato artatamente tenuto all'oscuro del fatto “di avere di fronte il soggetto che, per ben 9 anni, nonostante il rapporto fiduciario che egli riteneva sussistere, gli aveva sostenuto giudizialmente contro
l'accusa di essere, in altra società del medesimo gruppo, datore di lavoro non rispettoso delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori assunti nei rispettivi luoghi di lavoro”.
d. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 10/2019, confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Nuoro, e con essa la condanna dell'IO SA al risarcimento dei danni patiti da CP_1
La causa rg 18464/17, avanti al Tribunale di Milano, si concludeva, a sua volta, con sentenza n. 2912/2019 del 25 marzo 2019, con il rigetto della domanda di annullamento del contratto di consulenza –lo stesso oggetto del presente giudizio- proposta da Tale pronuncia veniva poi confermata dalla sentenza n. Parte_3
3512/2020 della Corte d'appello di Milano. Allo stato il giudizio pende avanti la Corte
Suprema di Cassazione sub R.G. n. 16413/2021.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo di cui al presente giudizio, Parte_3
NT ribadiva l'infondatezza della pretesa di al pagamento della penale, stante l'annullabilità del contratto di consulenza per vizio del consenso. In subordine, contestava il Parte_3
NT diritto di alla penale, eccependo che la clausola 9.1. prevederebbe il solo caso di recesso -e sarebbe dunque una multa penitenziale ex art. 1373 c.c.- mentre Parte_3 non aveva esercitato il diritto potestativo di recesso, ma aveva contestato in radice la NT validità dell'accordo. Eccepiva infine che, in ogni caso, alcuna somma poteva domandare quale compenso o penale, non avendo la stessa effettuato alcuna prestazione a favore di Parte_3
pagina 7 di 26 NT Si costituiva nel giudizio di opposizione eccependo -in linea con le difese già volte nella causa n. 18464/2017- che parte obbligata, nel contratto di consulenza oggetto di causa, era la società come soggetto giuridico distinto dalle persone dei soci;
che né
né risultavano sottoscrittori del contratto;
che del Parte_2 CP_1 resto l'incarico non aveva ad oggetto la prestazione personale del sig. come CP_1 desumibile dall'art. 3 dello stesso, sicché non si trattava di un contratto specificamente basato sulle qualità personali dello stesso o sul rapporto fiduciario fra lui e . Parte_2
Con la sentenza n. 3819/2023, qui impugnata, il Tribunale di Milano, respinta preliminarmente l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 337, co. 2, c.p.c., formulata dall'opponente, rigettava la domanda di annullamento del contratto e di restituzione dell'acconto versato, per le medesime ragioni già addotte nella pronuncia n. 3512/2020 della Corte d'appello di Milano. Quanto alla clausola n. 9 del contratto, il giudice di primo grado la qualificava come clausola penale, senz'altro invocabile in caso di inadempimento del committente, e la riduceva equitativamente ex art. 1384 c.c., a fronte di una NT controprestazione mai eseguita da In particolare, il Tribunale riduceva l'importo dovuto da alla misura del 40% del corrispettivo residuo di 100.000 euro. Parte_3
Revocato il decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale di Milano condannava, pertanto, NT al pagamento, in favore di della somma di € 40.000,00 oltre IVA, oltre Parte_3 gli interessi moratori dal 2 maggio 2019 al saldo.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , con atto di citazione Parte_3 notificato l'11 dicembre 2023, lamentando:
1. l'errata valutazione e il mancato esame della prova legale, costituita dalle dichiarazioni rese al difensore in sede di informazioni ex artt. 327-bis e 391-bis ss.
c.p.p., con conseguente violazione dell'art. 116, co. 1, c.p.c.
2. L'errata qualificazione della clausola 9 del contratto di consulenza come penale, anziché come multa penitenziale, con violazione dell'art. 1373, co. 3, c.c. e falsa applicazione dell'art. 1382 c.c., oltreché violazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c..
3. L'errato riconoscimento degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 sulla somma NT riconosciuta a a titolo di penale, quale risultante dall'applicazione della pagina 8 di 26 clausola 9 del contratto di consulenza, in violazione dell'art. 1, co. 2 lett. b), del
D.lgs. 231/2002. NT ha fatto, inoltre, presente di aver provveduto, su richiesta di del 29 Parte_3 maggio 2023, al pagamento della complessiva somma di euro 62.665,99, stabilita dalla sentenza n. 3819/2023, e ha chiesto, pertanto, oltre alla riforma della citata pronuncia, la condanna dell'appellata alla restituzione di tutte le somme versate dalla società odierna appellante sia come acconto, in sede di sottoscrizione del contratto (Euro 61.000, IVA di legge e oneri inclusi), sia in sede di esecuzione della sentenza impugnata.
Si è costituita nel presente grado di giudizio, con comparsa del 20 marzo 2024, NTr l'appellata contestando integralmente i tre motivi di appello avversari, in quanto infondati in fatto e in diritto, e proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza che, avendo qualificato in termini di inadempimento contrattuale anziché come recesso l'intenzione, dichiarata da nella missiva del 2 febbraio 2017, di Parte_3 sciogliersi dal rapporto, e come clausola penale l'art. 9 del contratto, ne avrebbe ridotto l'importo ex art. 1384 c.c. in misura eccessiva, liquidandola nella misura del 40% del corrispettivo residuo di € 100.000,00.
All'esito della prima udienza del 9 aprile 2024, la causa è stata riassegnata ad altro relatore, essendo il Consigliere istruttore originariamente designato, la Dott.ssa Giovanna
Ferrero, l'estensore della sentenza n. 3512/2020, relativa alla medesima vicenda, che attualmente è oggetto di ricorso pendente in Cassazione.
All'udienza del 17 settembre 2024 il nuovo Consigliere istruttore ha accolto l'istanza di rimessione in termini formulata dall'appellante, che ha provveduto al deposito dei seguenti documenti sopravvenuti: sub doc. 9) copia dell'Ordinanza del 19 dicembre 2023, emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, nel riassunto processo di appello rg 160/2023, contro la sentenza n. 478/2016 del Tribunale di Nuoro;
sub doc. 10) copia del verbale dell'udienza di escussione dei predetti testi, svoltasi in data 8 marzo 2024. ha riproposto l'eccezione, già svolta in prima udienza, di inammissibilità Parte_3 dell'appello incidentale di controparte poiché tardivo, vertendo su capo autonomo della sentenza rispetto a quelli oggetto del gravame principale.
All'udienza dell' 8 ottobre 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 25 febbraio 2025 –poi differita d'ufficio al 18.3.2025- per la rimessione della causa in pagina 9 di 26 decisione, assegnando termini di legge per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali, delle memorie di replica e delle note scritte sostitutive dell'udienza. Entrambe le parti hanno depositato tempestivamente i propri scritti difensivi e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26.3.2025 dal collegio dell'udienza del
18.3.2025.
APPELLO PRINCIPALE
1. Con il primo motivo di gravame ha contestato l'errata valutazione Parte_3 della prova legale da parte del giudice di prime cure e la violazione dell'art. 116 c.p.c. In particolare, l'appellante ha rilevato che il giudice ha rifiutato di attribuire ad atti pubblici fidefacenti la valenza di prova legale, avendo valutato secondo il proprio “prudente apprezzamento” le S.I.T. raccolte nel corso delle indagini difensive. Esse sarebbero in realtà atti soggetti al regime della “piena prova, fino a querela di falso”. Inoltre, il primo giudice, rifacendosi alla valutazione della Corte d'Appello di Milano, nel valutare comparativamente le S.I.T. e le deposizioni dei testimoni assunte dal Tribunale di Nuoro, avrebbe arbitrariamente deciso di attribuire “maggior peso” probatorio a queste ultime, in quanto rese nel contraddittorio, di fronte all'autorità giudiziaria e sotto dichiarazione di impegno.
Immobiliare ha rilevato altresì che l'attendibilità dei testi e , sentiti dal Tes_3 Tes_4
Tribunale di Nuoro, sarebbe smentita dalla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dagli stessi e dal fatto che, il giorno stesso del sinistro, aveva riferito a due colleghi - CP_1
e perché caduto mentre Testimone_5 Per_2 NTroparte_6 faceva la doccia a casa. Quanto infine alla riconoscibilità dell'errore, l'appellante ritiene di aver provato documentalmente che la Sig.ra aveva riconosciuto, o CP_2 comunque era in grado di riconoscere, l'errore essenziale in cui era incorso il Dr.
[...] nel concludere il contratto personale di consulenza fondato sull'intuitus personae Parte_2 del consulente Sig. CP_1
Il motivo è infondato. NT In primo luogo, come correttamente osservato dall'appellata è pacifico che le prove raccolte ex artt. 327 bis e 391 bis ss. c.p.p. fanno fede, sino a querela di falso, soltanto del cosiddetto “estrinseco”, ovvero delle dichiarazioni rese e degli altri fatti che il pagina 10 di 26 difensore, quale pubblico ufficiale, attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
non invece dell'intrinseco, ossia della veridicità del contenuto di tali dichiarazioni, che in alcun modo il difensore potrebbe attestare e che resta dunque soggetto alla valutazione del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art 116, co. 1, cpc.
Quanto poi al fatto che la Corte d'appello di Milano, seguita dal primo giudice, avrebbe erroneamente stabilito una gerarchia tra le fonti di prova, inesistente nel nostro ordinamento, la questione è superata dal fatto che oggi sono disponibili le prove testimoniali assunte dalla Corte d'appello di Cagliari. Infatti la Corte di Cassazione ha annullato la prima decisione della Corte cagliaritana sulla sentenza del Tribunale di Nuoro
e nel nuovo giudizio di appello sono state assunte le testimonianze dei soggetti indicati dall'appellante, le cui deposizioni sono state prodotte anche nel presente giudizio.
In proposito può osservarsi che i nuovi testimoni sono soggetti che avrebbero raccolto la confidenza del signor di essere dolorante perché caduto nella doccia di CP_1 casa- il giorno del sinistro, risalente all'agosto 2007, quindi a parecchi anni prima della testimonianza, col rischio che la collocazione del fatto nel tempo possa non essere precisa, per cui la confidenza potrebbe riguardare altro evento. Viceversa le due testimonianze su cui si fonda la sentenza del Tribunale di Nuoro sono di due colleghi di lavoro che hanno personalmente assistito alla caduta in ufficio del ne hanno fornito descrizione. CP_1
Non si ravvisano, dunque, ragioni per non tener conto, ex art. 337, comma 2, c.p.c. della sentenza n. 3512/2020 della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato il rigetto della domanda di annullamento del contratto di consulenza, oggetto del presente giudizio, disposto dal Tribunale di Milano nella causa rg 18464/17, con sentenza n. 2912/2019 del
25 marzo 2019.
Tale pronuncia della Corte di Appello di Milano, pur non passata in giudicato, perché pende ricorso in Cassazione contro la stessa, appare infatti fondata su ragioni ampiamente condivisibili. In proposito, è noto che il giudice, davanti al quale viene invocata l'autorità di una sentenza non passata in giudicato, può conformarsi a tale decisione oppure sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione indicando le ragioni di opportunità e le circostanze di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente possibile la riforma della sentenza invocata, oppure pagina 11 di 26 ancora decidere in modo difforme motivando la diversa valutazione (Cass., 30106/2024,
8885/23, 16051/22, 262518/17).
In ogni caso la Corte, nella presente sede, ritiene infondata la domanda di annullamento del contratto proposta da e che l'esatta ricostruzione del Parte_3 sinistro occorso al el 2009 non sia decisiva ai fini della definizione della presente CP_1 causa, per le ragioni che seguono.
Quanto all'asserita annullabilità del contratto per dolo, va osservato, in primo luogo, che il rapporto contrattuale oggetto di causa è intercorso fra due società,
e e non fra le Parte_1 NTroparte_2 persone fisiche di e Parte_2 CP_1
Inoltre questi ultimi neppure risultano firmatari del contratto che, per Immobiliare, era stato sottoscritto da , in qualità di Vicepresidente di Persona_1
Immobiliare, e per da CP_2 CP_2 per giunta, all'epoca non risultava neppure essere il legale rappresentante di Per_3
ma solo il socio di minoranza della società. Legale rappresentante di CP_1 CP_1 era infatti allora moglie del Né si può ritenere che la signora CP_2 Per_3 CP_2 operasse quale mera prestanome del marito, che a detta dell'appellante sarebbe stato il vero dominus della negoziazione e il responsabile dell'esecuzione del contratto. É la stessa
Immobiliare, infatti, a specificare che iscritta all'elenco dei giornalisti CP_2 professionisti dal 14.5.2007, era notoriamente conosciuta come una giornalista dell'IO
SA, con la quale aveva collaborato per lunghi anni a partire dal giugno 2011; pertanto si trattava di una giornalista d'esperienza e di una persona professionalmente qualificata rispetto all'attività svolta dalla società e non certo di una persona del tutto CP_1 estranea all'ambiente, fittiziamente indicata come legale rappresentante.
Pertanto non vi è identità soggettiva tra le società che hanno sottoscritto il contratto di cui viene chiesto l'annullamento e coloro che sarebbero i protagonisti del dolo o dell'errore di cui sarebbe stato vittima , peraltro con riferimento ad una Parte_2 vicenda riguardante altra società dello stesso, L'IO SA spa, e altro rapporto contrattuale.
Inoltre, ha specificamente dedotto un dolo omissivo, stigmatizzando Parte_3 che “il silenzio costruito e mantenuto dal Sig. durante tutta la negoziazione e la conclusione del CP_1
pagina 12 di 26 contratto per cui è causa, in ordine ai fatti inerenti la società collegata L'IO SA S.p.a., sia stato preordinato dallo stesso Sig. a indurre nel Dr S. la falsa rappresentazione della realtà CP_1 Parte_2 in ordine alla sussistenza del vincolo di piena affidabilità e lealtà del consulente, invece inesistente;
vincolo di fiduciarietà, se non addirittura fedeltà, essenziale nell'ambito del contratto personale di che trattasi”.
A riguardo si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando
l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto” (Cass. civ., Sez.
II, Ord. n. 11605 del 11 aprile 2022; cfr. in termini analoghi, Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. n.
11009 del 8 maggio 2018 e Cass. civ., Sez. L, sent. 8260/2017).
Nel caso di specie, il contegno addebitato al signor nella fase pre-negoziale CP_1 consisterebbe nell'aver omesso di riferire a che era pendente dal 2009, Parte_2 nei confronti dell'IO SA spa, un giudizio conclusosi in primo grado con sentenza n.
478/2016 del Tribunale di Nuoro, nel quale fra l'altro vrebbe addotto falsamente CP_1 una causa dell'infortunio diversa da quella effettiva.
In ordine a tale addebito può, in primo luogo, rilevarsi che appare poco credibile che
, quale legale rappresentante dell'IO SA spa, non fosse a Parte_2 conoscenza di una vertenza risalente al 2009, che aveva dato vita a un giudizio, nel quale la sua società si era ritualmente costituita e aveva svolto attività difensiva, chiamando pure in causa la propria compagnia assicurativa. Parimenti poco plausibile appare che del precetto conseguente a tale sentenza il legale rappresentante sia stato invece subito informato, nonostante il modesto importo dello stesso, mentre dell'instaurazione del precedente giudizio in Tribunale, protrattosi per anni, lo nulla avrebbe saputo. Parte_2
In ogni caso, il comportamento ascritto al sarebbe il mero silenzio tenuto Per_3 nelle trattative finalizzate alla stipula del contratto di consulenza oggetto del presente giudizio e tale silenzio, di per sé, alla luce degli orientamenti sopra richiamati in tema di dolo omissivo, non è sufficiente per condurre all'annullamento del contratto.
pagina 13 di 26 Inoltre, anche ove sussistesse un comportamento ingannevole, lo stesso non sarebbe NTr attribuibili al contraente -che è la società ma al terzo, socio di CP_1 minoranza e non legale rappresentate della stessa.
Di conseguenza dovrebbe applicarsi l'art. 1439, co. 2, c.c., secondo cui quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile solo se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Pertanto i presunti raggiri del ileverebbero come causa di annullamento del CP_1 contratto per dolo solo se noti al contraente, che nel caso di specie è la società CP_2
in persona del suo legale rappresentate
[...] CP_2
Ritiene il Collegio che non ci siano, nel caso in esame, elementi sufficienti per affermare che fosse a conoscenza del presunto silenzio serbato dal marito CP_2 con sulla vicenda giudiziaria iniziata nel 2009 e collegata all'infortunio Persona_4 occorso nel 2007. Più in generale, non può affermarsi e non è stato dimostrato che la signora fosse a conoscenza dell'infortunio del 2007 e delle relative modalità di CP_2 verificazione, nonchè dell'avvio della causa nel 2009, e soprattutto che tali circostanze fossero ignorate da -legale rappresentante della società IO SA Parte_2 spa, pur costituita nel relativo giudizio dal 2009- e che tale ignoranza dipendesse da un silenzio malizioso del CP_1
Né tali circostanze possono arbitrariamente presumersi per il solo fatto che la signora fosse coniuge convivente di tra l'altro non è noto da quale data. La CP_2 CP_1 stessa appellante allega, fra l'altro, che la signora ha iniziato a collaborare con la CP_2 testata IO SA nel giugno 2011, mentre l'infortunio in discussione è accaduto il
22.8.2007, quindi ben quattro anni prima. All'epoca dell'infortunio, quindi, CP_2 non era ancora in redazione e non è noto se e in che modo abbia avuto notizie circa lo stesso e se sapesse della causa pendente avanti al Tribunale di Nuoro e del fatto che, in ipotesi, il legale rappresentane di IO SA era all'oscuro di tale procedimento. La dichiarazione dell'avvocato NTu secondo cui “anche la moglie di sa di sicuro tutta la CP_1 verità” è infatti chiaramente una mera deduzione del medesimo, come si evince dalla stessa formulazione della frase, che non riporta un fatto di cui il dichiarante è senz'altro a conoscenza, ma solo una supposizione personale, del tutto congetturale.
pagina 14 di 26 Ferme le considerazioni che precedono, deve inoltre tenersi presente che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, il dolo, a norma dell'art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato nel contraente un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. In particolare, la Suprema
Corte ha affermato che “in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 cod. civ., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "deceptus", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ” (Cass. 14628/2009; Cass. 20231/2022,
Cass. 12892/2015; Cass. 16663/2008).
Ai sensi dell'art. 1429, co. 1 n. 3, c.c. l'errore è essenziale quando cade sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che siano state determinanti del consenso. Nel NT caso di specie come si è detto, non è “l'altro contraente”: tale è infatti la società CP_1 della quale all'epoca non era neppure legale rappresentante. Peraltro, CP_1 contrariamente a quanto afferma non risulta neppure che lo stesso dovesse Parte_3 personalmente dare esecuzione al contratto di consulenza. Infatti, l'art.
3.2 del contratto, parlando al plurale e senza fare alcun riferimento alla persona di stabilisce che il CP_1 consulente –MF- garantisce che l'incarico professionale “sarà svolto da giornalisti e comunque da esperti della comunicazione esterna”.
Per tutte le ragioni che precedono la domanda di annullamento del contratto per dolo di ppare destituita di fondamento. CP_1
Per quanto riguarda il secondo profilo addotto da a sostegno della Parte_3 domanda di annullamento, ossia l'errore sulle qualità personali dell'altro contraente, si osserva che lo stesso, per essere causa di annullamento, deve essere essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.
Circa l'essenzialità, valgono le considerazioni appena svolte in punto di qualità personali dell'altro contraente;
in sintesi -fermo restando che, dato l'oggetto del contratto, qualità determinanti il consenso dovrebbero essere solo quelle connesse alle qualità professionali dei giornalisti chiamati a svolgere l'attività di comunicazione prevista contrattualmente- non era né la controparte contrattuale di né il CP_1 Parte_3 soggetto specificamente indicato come esecutore dell'incarico di consulenza. Per cui non pagina 15 di 26 può dirsi che l'errore, se vi è stato, sia caduto nel caso di specie sulla persona dell'altro contraente.
Inoltre neppure ricorre la riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente, ossia di in persona del suo legale rappresentante, Si è già detto, CP_1 CP_2 infatti, che non ha neppure offerto di provare che la signora fosse a Parte_3 conoscenza dell'infortunio occorso al nel 2007, delle relative modalità, dell'avvio Per_3 della causa nel 2009 e soprattutto del fatto che il legale rappresentante di IO SA e
, fosse all'oscuro della causa pendente sin dal 2009 Parte_1 Parte_2 avanti al Tribunale di Nuoro, ove IO SA si era anche ritualmente costituita e difesa, con tanto di chiamata in causa della propria assicurazione.
Anche sotto il profilo del dedotto errore essenziale, pertanto, la domanda di annullamento non merita accoglimento.
Con il secondo motivo d'appello Immobiliare ha rilevato che il giudice di prime NT cure, dopo aver correttamente riconosciuto che la comunicazione inviata a il 2 febbraio 2017 non può essere qualificata come atto di recesso unilaterale dal vincolo contrattuale, ha erroneamente qualificato la stessa come dichiarazione di non voler adempiere. Altrettanto erroneamente il giudice avrebbe qualificato la clausola 9 del contratto non come una multa penitenziale ex art. 1373, co. 3, c.c., bensì come una penale ex art. 1382 c.c.. Secondo è infatti evidente che la clausola, nonostante l'uso Parte_3 atecnico del termine “penale” e l'esclusione della risarcibilità del “maggior danno”, fa esclusivo riferimento al caso del recesso e non anche all'inadempimento.
Il motivo è infondato.
La clausola n. 9 (rubricata “Recesso-penale”) recita: “
9.1. Qualora il “Committente” recedesse dal presente accordo prima della scadenza, sarà in ogni caso tenuto a corrispondere al “Consulente” una penale fin d'ora tra le “parti” concordemente fissata in misura pari al residuo importo che risultasse a quel momento dovuto al “consulente” rispetto al corrispettivo di cui all'art. 8.
9.2. È tra le “Parti” escluso il risarcimento di ogni maggior danno del “Consulente”, avendo di ciò tenuto conto nella determinazione della misura della penale come sopra stabilita”.
pagina 16 di 26 Nell'interpretazione di tale clausola, come noto, occorre indagare, secondo il criterio ermeneutico previsto dall'art. 1362 c.c., quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
La clausola in esame prevede il recesso del solo committente e non anche del consulente. L'importo dovuto a seguito di detto recesso è comunque pari all'intero compenso residuo, stabilito dall'art.
8. Dunque la volontà delle parti appare quella di assicurare, in ogni caso, al consulente l'ottenimento dell'integrale importo di euro
150.000,00, anche se il contratto dovesse interrompersi prima della sua naturale scadenza, per iniziativa della società committente.
La clausola, inoltre, testualmente esclude la possibilità del consulente di chiedere un risarcimento dell'eventuale maggior danno, “avendo di ciò tenuto conto nella determinazione della misura della penale come sopra stabilita”.
Nel caso di recesso con multa penitenziale, ai sensi dell'art. 1373 co. 3, c.c., non avrebbe senso parlare di “danno maggiore”. Come noto, la multa penitenziale è infatti il corrispettivo del diritto di recesso, legittimo proprio perché contrattualmente previsto: in presenza di tale pattuizione viene cioè attribuito a una parte il diritto potestativo di sciogliere il contratto a fronte di un determinato corrispettivo, al cui pagamento è subordinata l'efficacia del recesso. Tale pagamento non ha natura risarcitoria, non potendosi neppure discorrere di un danno da risarcire, stante l'esercizio legittimo, in ipotesi, del diritto di recesso contrattualmente previsto.
Nel caso in esame, invece, l'intento delle parti appare quello di tutelare il consulente da eventuali iniziative del committente volte ad interrompere l'esecuzione del rapporto di consulenza prima della scadenza del 31.12.2018 e il contratto prevede, a tal fine, che il consulente possa, in ogni caso, esigere l'intero corrispettivo contrattualmente pattuito, pari a 150.000 euro. Come contropartita di tale diritto del consulente, è previsto invece che questi non possa agire per l'eventuale maggior danno in ipotesi subito per effetto dell'interruzione anticipata del contratto.
L'art. 9 configura, quindi, una previsione che, da un lato, disincentiva il committente dal non dar corso al contratto sino alla sua scadenza, dovendo in tal caso comunque versare l'intero corrispettivo, e dall'altro predetermina e limita il risarcimento esigibile dal consulente, che non potrà essere superiore a 150.000,00 euro.
pagina 17 di 26 Sotto tale profilo deve osservarsi che proprio la preventiva determinazione convenzionale del danno e la funzione coercitiva, di coazione psicologica all'adempimento, sono le due funzioni tipicamente riconosciute alla clausola penale, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la clausola penale costituisce una pattuizione accessoria del contratto, che svolge la duplice funzione di rafforzare, da un lato, il vincolo contrattuale e di stabilire, in particolare, dall'altro, in via preventiva, la prestazione dovuta per il caso di inadempimento o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione
(sempre che non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore) la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto”. E ancora: “La clausola penale, stipulata per il caso di inadempimento, rivela il comune intento di indurre l'obbligato all'adempimento”; “la penale, oltre alla funzione di stimolo all'adempimento, assolve ad una funzione risarcitoria” (da ultimo, Cass. civ., sent. n. 347/2023; cfr. Cass. civ., sent. 35068/2022; Cass. civ., sent. 9660/1993; Cass. civ., sent. 6561/1991; Cass. civ., sent. 3443/1980).
Nel caso in esame, dunque, la clausola n. 9 appare svolgere entrambe le funzioni tipicamente riconosciute alla clausola penale dalla giurisprudenza, ossia quella di induzione all'adempimento e quella di predeterminazione del danno risarcibile.
Inoltre può osservarsi che l'art. 1382 c.c., relativo alla clausola penale, stabilisce che la pattuizione con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La previsione n.
9.2 del contratto oggetto di causa appare richiamare l'art. 1382 c.c. sia come formulazione, sia dal punto di vista contenutistico. Il riferimento al risarcimento del danno e all'esclusione del maggior danno sono concetti, infatti, che, come detto, non possono riferirsi alla multa penitenziale.
Infine, deve rilevarsi che un diritto di recesso che preveda come multa penitenziale, ossia come corrispettivo, l'intero importo residuo del compenso contrattualmente pattuito
è altamente penalizzante per chi lo esercita. Il contratto, nel caso di specie, prevede un compenso complessivo di 150.000 euro, di cui 50.000 in acconto e il resto in rate trimestrali. Nel caso di recesso della committente, essendo comunque dovuto l'intero corrispettivo, la parte recedente si troverebbe costretta a versare in un'unica soluzione l'intero compenso ancora dovuto. Quindi si troverebbe in una posizione deteriore rispetto pagina 18 di 26 alla prosecuzione del contratto;
tanto varrebbe, per la committente, anziché sciogliersi dal contratto e dover pagare l'intero importo residuo in un'unica soluzione, perdendo il beneficio della corresponsione rateale, lasciare pervenire il rapporto alla sua naturale scadenza, continuando a pagare le rate pattuite alle rispettive scadenze, non usufruendo più delle prestazioni del consulente, senza un formale recesso dal contratto. D'altra parte quest'ultimo non prevedeva un'esclusiva a favore di e quindi nulla avrebbe CP_1 impedito alla committente di avvalersi anche di altri consulenti.
Tale osservazione conferma che la volontà delle parti sottesa alla clausola n. 9 non è tanto la previsione di un diritto di recesso contro corrispettivo –diritto di recesso il cui esercizio comporterebbe conseguenze antieconomiche per il recedente- quanto quella di tutelare il consulente, ossia contro anticipate interruzione del rapporto per CP_1 iniziativa della controparte, prevedendo che, in ogni caso, il consulente avrebbe ottenuto come risarcimento l'intero corrispettivo, con esclusione tuttavia di importi ulteriori. Ciò conferma la volontà delle parti di prevedere una clausola penale, di cui l'art. 9 riveste infatti le funzioni tipiche.
Va notato, infine, che, come specifica l'art. 12., ogni clausola contrattuale è stata specificamente negoziata fra le parti, dunque la clausola di cui al punto 9.2. non è stata unilateralmente predisposta, ma è stata concordata e, visti gli effetti pratici della stessa e il tenore della sua formulazione, deve ritenersi che la volontà comune delle parti sia stata quella sopra ricostruita.
In conclusione, per tutte le ragioni addotte, va condivisa la qualificazione della clausola in termini di penale, data dal primo giudice.
Tanto acclarato, deve ritenersi che, quando l'odierna appellante il 2.2.2017 inviava a NT la lettera in cui sosteneva che il contratto era annullabile, per poi promuovere un giudizio in tal senso, di fatto stava rifiutando di dare esecuzione agli impegni contrattualmente assunti e di pagare le rate pattuite.
La domanda annullamento proposta da è priva di fondamento, come Parte_3 stabilito dal Tribunale di Milano nella causa rg 18464/17, conclusa con sentenza n.
2912/2019 del 25.3.2019, confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n.
3512/2020, e come ritenuto anche nel presente giudizio dal primo giudice e da questa
Corte.
pagina 19 di 26 Conseguentemente il rifiuto di di dare attuazione al contratto di Parte_3 consulenza a partire dal 2.2.2017, non pagandone le rispettive rate e non trasmettendo al consulente i contenuti su cui lavorare, costituisce una chiara condotta inadempiente.
Il contratto di consulenza, infatti, per sua natura, richiedeva la collaborazione del committente, per l'esecuzione delle prestazioni pattuite da parte del consulente. Infatti
l'art. 6 del contratto relativo al “coordinamento con il committente” stabiliva: “6.1… il consulente dovrà coordinarsi con le componenti aziendali di IE Spa di volta in volta individuate per l'esecuzione dell'incarico.
6.2 La Committente di volta in volta preciserà al consulente il piano operativo dell'attività
(modalità e tempi di esecuzione, obbiettivi, strumenti e modalità di divulgazione …)”. Senza la NT collaborazione attiva della committente, l'appellata non poteva dunque adempiere il contratto e offrire la propria prestazione.
È perciò corretto ritenere che, a fronte dell'inadempimento di la Parte_3 clausola penale di cui all'art.
9.2. potesse essere invocata dalla consulente e trovare applicazione. NT Del tutto irrilevante, a tal fine, è poi verificare se abbia agito per chiedere l'adempimento o lo scioglimento del contratto, potendosi la penale azionare in entrambi i casi. Così ha affermato, anche di recente, la Suprema Corte: “la clausola penale è applicabile laddove colui che non è inadempiente preferisca domandare l'esecuzione del contratto o la risoluzione”
(Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 35068 del 29 novembre 2022).
Per tali motivi anche il secondo motivo di gravame va respinto.
3. Con il terzo motivo d'appello ha contestato l'errato riconoscimento Parte_3 degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 sulla penale. L'appellante in particolare ha osservato che, nel caso in esame, essendo il rapporto contrattuale sorto tra due società commerciali, non vi è dubbio che trovi applicazione il D.Lgs. 231/2002, appunto riferito alla disciplina delle transazioni commerciali;
tuttavia l'art. 1 lett. b, al secondo comma, espressamente prevede che “Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno”. Dal momento che il Tribunale ha qualificato la clausola n. 9 come una penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., e che dunque l'importo è stato liquidato a titolo di risarcimento del danno, gli interessi menzionati non possono essere applicati.
Il motivo è fondato.
pagina 20 di 26 La somma corrisposta a titolo di penale, come già argomentato, assolve a una funzione di risarcimento forfettario del danno subito dalla controparte contrattuale, e rientra pertanto nella previsione del citato art. 1 d.lgs 231/2002, che esclude l'applicazione degli interessi moratori commerciali alle somme dovute a titolo risarcitorio.
La Corte di Cassazione ha invece chiarito, in molteplici occasioni, che sugli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno sono dovuti gli interessi compensativi, il cui tasso può essere diversamente stabilito, ma che non decorrono in modo automatico, presupponendo invece la prova, da parte del creditore-danneggiato, del mancato guadagno dovuto al ritardato conseguimento dell'importo dovuto. Così da ultimo, Cass. civ., Sez. III,
Sent. n. 19063 del 5 luglio 2023: “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento”. In altri termini, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d.
'compensativi', per la cui liquidazione occorre tuttavia che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (sul punto v. Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 6322 del 2 marzo 2023; Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 7966 del 20 aprile
2020; Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 28409 del 7 novembre 2018). NT Nel caso di specie l'appellata nulla ha provato al riguardo, pertanto, trattandosi di un danno già convenzionalmente liquidato dalle parti, le possono essere riconosciuti soltanto gli interessi legali dalla costituzione in mora del 2.5.2019 al saldo.
APPELLO INCIDENTALE NT L'appellata ha proposto appello incidentale, rilevando che il giudice di primo grado avrebbe ecceduto nell'esercizio del potere equitativo di riduzione della penale,
pagina 21 di 26 liquidandola nella misura del 40% del corrispettivo residuo di € 100.000,00. Evidenzia che NT la mancata esecuzione del contratto da parte di è dipesa dall'esclusiva iniziativa di la quale, per effetto della sua condotta gratuitamente ostruzionistica, Parte_3 lucrerebbe un risparmio totale di 60.000,00 euro su un valore complessivo del contratto di NT 150.000 euro. A detta di se fosse confermata la statuizione del primo giudice in ordine all'ammontare della penale dovuta, la società appellante riceverebbe un trattamento migliore di quello che sarebbe conseguito a un'ordinaria condanna per inadempimento, NT commisurata ai criteri dell'art. 1223 c.c., anziché a quelli dell'art. 1382 c.c. ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza gravata, con commisurazione della penale a non meno del 70% dell'importo rimasto impagato dalla società appellante.
Sul punto va preliminarmente affrontata la questione della tardività dell'appello incidentale, sollevata da all'udienza del 9 aprile 2024. Parte_3
NT Secondo appellante principale, l'appello di sarebbe inammissibile in quanto, non essendo dipendente in alcun modo da quello principale, avrebbe dovuto essere proposto entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, mentre la comparsa di NT risposta di stata depositata il 30 marzo 2024, ossia oltre detto termine.
L'eccezione di inammissibilità è infondata.
L'art. 334 c.p.c. consente alle parti contro le quali sia stata proposta impugnazione, di proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse sia decorso il termine ordinario o abbiano fatto acquiescenza, con il solo effetto di condizionare l'efficacia di tale impugnazione tardiva alle sorti dell'impugnazione principale, che, se dichiarata inammissibile o improcedibile, fa venir meno gli effetti di quella incidentale. La norma è precisamente rivolta a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (così Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 6470 del 24 aprile 2012). In termini inequivoci si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, secondo cui
“l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della
pagina 22 di 26 controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 26139 del 5 settembre 2022; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 15100 del 29 maggio 2024). NT Venendo al merito dell'appello incidentale, il motivo formulato da appare infondato. NT In primo luogo, la motivazione fornita da circa l'eccessiva riduzione della penale NT appare del tutto generica. É pacifico, per ammissione della stessa appellata, che sia pure per scelta di non ha reso alcuna prestazione a favore di quest'ultima da Parte_3 febbraio 2017 in avanti. NT in particolare, ha appreso della volontà dell'odierna appellante di sottrarsi alle proprie obbligazioni dalla lettera di quest'ultima del 2.2.2017, ossia pochi mesi dopo gli inizi del rapporto, instaurato nel settembre 2016. Subito dopo è stato incardinato da il giudizio per l'annullamento del contratto di consulenza, per cui la volontà Parte_3 della stessa di non dare esecuzione agli accordi era a quel punto ancora più chiara e definitiva. NT è stata, pertanto, impegnata nell'esecuzione del contratto di consulenza concluso con solo pochi mesi, da settembre 2016 a gennaio 2017. Già dal febbraio Parte_3
NT 2017, tenuto conto della condotta di controparte, era infatti in grado di impiegare le proprie risorse materiali e intellettuali in altre attività; dunque per oltre un anno e mezzo sui due anni complessivi di durata del rapporto pattuiti, parte appellata, di fatto, non ha impegnato le proprie energie nell'adempimento del contratto concluso con Parte_3
NT Inoltre ha omesso di fornire indicazioni precise ed univoche sui propri costi e margini di guadagno, né ha fornito elementi per valutare il proprio interesse all'adempimento di al contratto concluso. Si tratta di circostanze che, per il Parte_3 principio di vicinanza della prova, solo l'appellata poteva dedurre in giudizio.
Come ha affermato ripetutamente la Suprema Corte, il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla pagina 23 di 26 situazione contrattuale concreta (v. Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 26901 del 20 settembre
2023). Ed infatti, “ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio” (Cass. civ., Sez. L,
Ord. n. 14706 del 27 maggio 2024). NT Nel caso in esame non ha offerto elementi per valutare in concreto tale suo interesse all'adempimento e il pregiudizio materialmente dalla medesima subito e, pertanto, il motivo di gravame sollevato non può trovare accoglimento.
SPESE DI LITE
E' noto che, in tema di liquidazione delle spese processuali, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920). NT L'esito del giudizio che vede accolta la condanna richiesta da in misura più che dimezzata, rigettato l'appello incidentale di quest'ultima con cui ha insistito per una minore riduzione della penale e accolto il motivo di appello principale relativo alla misura degli interessi sulla penale, giustifica, per la parziale soccombenza reciproca e la prevalente soccombenza di la compensazione per metà delle spese di lite, con condanna Parte_3
NT di quest'ultima al pagamento della residua metà delle spese legali sopportate da per entrambi i gradi di giudizio. La condanna è disposta in favore degli avvocati Enrico Maria
Mastinu e Franco Pilia, in qualità di difensori antistatari dell'appellata
[...]
NTroparte_1
pagina 24 di 26 Le spese di lite di quest'ultima sono liquidate secondo i criteri posti dal D.M. n.
55/14, come modificato dal dm 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (pari a euro
40.000,00 oltre iva e interessi) e dell' attività difensiva effettivamente svolta, senza riconoscimento di compenso per la fase istruttoria in grado di appello, in quanto non NT presente. Le spese della fase monitoria restano a carico di ome già disposto dal primo giudice.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3819/2023, condanna a pagare a Parte_1 [...]
sulla somma di € 40.000,00, oltre IVA, dovuta a NTroparte_1 titolo di penale, gli interessi legali dal 2.5.2019 al saldo, anziché gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, con restituzione, da parte di NTroparte_1
della somma eccedente già versata da
[...] Parte_1
2) compensate le spese legali per metà per entrambi i gradi di giudizio, condanna a pagare a Parte_1 NTroparte_1 la residua metà delle spese processuali di entrambi i gradi di CP_1 giudizio;
per l'effetto condanna a pagare a Parte_1 [...]
con distrazione a favore degli Avv. NTroparte_1
Enrico Maria Mastinu e Franco Pilia, antistatari, l'importo complessivo di euro 3.809,00 per il primo grado (di cui € 851,00 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1453,00 per la fase decisionale), e di euro 3.473,00 per il grado di appello (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.735,00 per la fase decisionale).
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 25 di 26 pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa Nicoletta SOMMAZZI Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3442 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa con atto di citazione notificato in data 11 dicembre
2023 da
C.F. ) in persona del Presidente e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante , avente sede legale in Milano, via Torino n. 2, Parte_2 elettivamente domiciliata in Milano, via Edmondo De Amicis n. 28, presso lo studio dell'Avv. Antonino Menne, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
contro
(già NTroparte_1 [...]
, (CF/P.IVA ), in persona del NTroparte_2 P.IVA_2 pagina 1 di 26 legale rappresentante pro tempore (nato a [...] – Australia - il 6 agosto CP_1
1972, e residente in [...]), rappresentata e difesa, gusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Enrico Maria Mastinu e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Franco Pilia, presso il cui studio, in Cagliari, via Sonnino 128, è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della Sentenza n. 3819/2023 del Tribunale di Milano, V Sezione civile, in persona del Giudice Dott.ssa Margherita Monte, nella causa n. 49484/2019 R.G., pubblicata il giorno 11 maggio 2023 e non notificata.
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Conclusioni per “Voglia la Corte di Appello civile adita, Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
NEL MERITO,
- RIFORMARE la sentenza n. 3819/2023, pronunciata dal Tribunale di Milano, sezione V civile, in data 11.5.2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 49484/2019, accogliendo la domanda originariamente proposta dall'appellante e, per l'effetto,
- ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi dedotti in atti, che il consenso prestato dal committente al momento della conclusione del contratto personale di consulenza del 10-12.9.2016
è stato viziato da dolo omissivo e/o errore essenziale;
- quindi, ANNULLARE il suddetto contratto, con tutte le conseguenze di legge, e per l'effetto DICHIARARE che nulla è dovuto, per alcun titolo o ragione da a Parte_1 NTroparte_1 già ;
[...] NTroparte_2
- CONFERMARE la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 16711/2019 emesso in data
19.7.2019 dal Tribunale di Milano;
- CONDANNARE NTroparte_1
(già alla restituzione, a favore di NTroparte_2
pagina 2 di 26 della somma di € 61.000,00 (IVA di legge e oneri inclusi), Parte_1 versata da parte attrice a titolo di acconto, con bonifico ordinato in data 30.9.2016 ed eseguito dalla in data 4.10.2016, oltre interessi di legge fino al saldo effettivo;
CP_3
- in ogni caso, ACCERTARE e DICHIARARE che la pretesa di pagamento avanzata da
(già NTroparte_1 [...]
è infondata in fatto e diritto e per l'effetto, NTroparte_2 CP_2
DICHIARARE che nulla è dovuto per alcun titolo o ragione da Parte_1
a (già
[...] NTroparte_1 [...]
con conseguente conferma della revoca per nullità NTroparte_2 del Decreto Ingiuntivo n. 16711/2019 opposto;
- CONDANNARE NTroparte_1
(già alla restituzione della somma, pari NTroparte_2 ad Euro 62.665,99, corrisposta da impregiudicato il diritto di Parte_1 appello, in data 7.6.2023 a titolo di penale, interessi moratori e spese legali ex sentenza n.
3819/2023 Tribunale di Milano;
in ogni caso, ACCERTARE e DICHIARARE non dovuti gli interessi ex D.lgs. 231/2002 per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede e, per l'effetto CONDANNARE
[...] già NTroparte_1 NTroparte_2
alla restituzione della somma indebitamente percepita;
[...]
- DICHIARARE inammissibile l'appello incidentale proposto da
[...] già NTroparte_1 NTroparte_2
perché proposto tardivamente, e comunque RESPINGERE lo stesso perché
[...] infondato nel merito.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso per le spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza e non ammessi dal
Giudice prevenuto e, nello specifico, prova per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli, tutti preceduti dalle parole “E' vero che”:
1) In data 12.9.2016, a esito dell'incontro con il sig. fissati i termini CP_1 dell'incarico di consulenza a ivi compresa la decorrenza dalla data del 1.9.2016 per mere CP_4 ragioni amministrative, il dott. dava mandato a lei , Parte_2 NTroparte_5 quale legale interno, di far constare in contratto scritto i patti negoziati tra le parti il 10.09.2016?
pagina 3 di 26 2) Nella stessa occasione il dott. rappresentava che tale incarico Parte_2 consulenziale relativo alla comunicazione istituzionale esterna di IE, cioè quella finalizzata a promuovere e incrementare la visibilità sul mercato della stessa azienda, quale segmento NT fondamentale dell'attività propria della società attrice, era stato affidato alla società in ragione proprio del rapporto fiduciario con il signor CP_1
3) Nella data del 12.9.2016, il dott. , Consigliere delegato di IE, Persona_1 su richiesta del dott. , perfezionava il contratto con la relativa sottoscrizione, Parte_2 avendone i relativi poteri ed essendo comunque a ciò preposto in ragione dell'organizzazione amministrativa interna alla società stessa?
4) Ancora in data 12.9.2016, il testo firmato da IE veniva trasmesso a mezzo mail a Cagliari alla segreteria di Presidenza di L'IO SA S.p.A., all'indirizzo della Sig.ra Testimone_1
NT come da documento 33 che si rammostra, per la sottoscrizione da parte di e ciò a cura dell'altro socio sig. CP_1
Si indicano a testi: sui capitoli 1), 2) e 3), la Dott.ssa nel suo domicilio NTroparte_5 professionale in Milano presso sul capitolo 4), il Rag. Parte_1 [...]
nel suo domicilio professionale in Milano presso la Tes_2 Parte_1
Signora nel suo domicilio professionale in Cagliari presso l'IO SA S.p.a.”. Testimone_1
Conclusioni per “L'Ecc.ma Corte di Appello adita, NTroparte_1 ogni altra allegazione, domanda, eccezione disattesa, voglia
In via principale, in accoglimento dell'appello incidentale
- in parziale riforma della sentenza n. 3819 del 11.5.2023 emessa dal Tribunale di Milano, V sezione civile, in persona del Giudice dr.ssa Margherita Monte,
a) rigettare l'avverso atto di appello, confermando le statuizioni di rigetto dell'avversa domanda di annullamento del contratto di consulenza in data 12 settembre 2016, da ritenersi invece pienamente valido ed efficace;
b) disporre che la penale di cui alla clausola 9 del prefato contratto di consulenza, che la sentenza appellata ha erroneamente determinato nella percentuale del 40% dell'importo di euro
100.000,00 rimasto impagato, non ammonti a una misura inferiore al 70% rispetto al predetto importo di 100.000,00 euro rimasto impagato, e così ascenda a una cifra di almeno euro
70.000,00, oltre accessori, da aggiungersi alla somma di euro 50.000,00 già corrisposta a titolo di acconto prima del giudizio e così per una condanna al risarcimento complessivo di euro
120.000,00, oltre accessori ai sensi di legge;
pagina 4 di 26 In via subordinata
- rigettare l'avverso appello in quanto infondato, confermando le statuizioni di condanna al risarcimento del danno della sentenza di primo grado;
in ogni caso, vinte le spese (comprensive del contributo unificato del presente grado di giudizio, pari a euro 1.138,50) e gli onorari di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che le hanno anticipate e non riscosse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, (di seguito Parte_1
, in persona del legale rappresentante , proponeva Parte_3 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16711/19, emesso in data 29 luglio 2019 dal
Tribunale di Milano per la somma di € 122.000,00, oltre interessi e spese, su ricorso di
(ora NTroparte_2 NTroparte_1
NT
di seguito .
[...]
NTr Nel ricorso monitorio veva allegato che:
a) In data 12 settembre 2016, la società in qualità di committente, Parte_3
NT aveva stipulato con un contratto di consulenza, avente ad oggetto la cura della comunicazione esterna della società committente, da svolgersi nel periodo 1 settembre
2016 - 31 dicembre 2018. Il corrispettivo, pattuito al punto 8, era quantificato in euro
150.000,00 oltre IVA, da corrispondersi con le seguenti modalità e scadenze: 50.000,00 euro oltre IVA e accessori entro il 30 settembre 2016, il residuo in rate trimestrali di eguale importo, ciascuna di euro 12.500,00 oltre IVA ed accessori a partire dal 31 marzo 2017, sino alla scadenza del contratto in data 31 dicembre 2018.
b) Immobiliare aveva onorato il contratto solo con riguardo alla prima rata, di euro
50.000,00 oltre IVA. Infatti, con nota in data 2 febbraio 2017, poco prima che scadesse il NT termine per il pagamento della seconda rata, Immobiliare aveva comunicato a l'intenzione di sottrarsi al vincolo assunto, non ritenendo valido il contratto in quanto annullabile per dolo o, in alternativa, per errore essenziale sulle qualità personali, e aveva preteso la restituzione dell'importo già corrisposto. NT I legali di avevano interpellato in ordine alla volontà di adempiere i Parte_3 residui obblighi di pagamento ai sensi del punto 9.1. del contratto, il quale precisa che, anche in caso di recesso della committente, la stessa è tenuta al pagamento, a titolo di pagina 5 di 26 NT penale, del corrispettivo ancora dovuto. Non ricevendo risposta, aveva azionato il proprio credito residuo, ossia la somma di euro 100.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di euro 122.000,000, oltre interessi, a decorrere dalle singole scadenze al saldo, da calcolare ex D.Lgs. 231/2002, ottenendo il citato decreto ingiuntivo n. 16711/19.
Avverso tale decreto proponeva opposizione , eccependo Parte_3
NT l'annullabilità del contratto di consulenza per dolo omissivo di o comunque per errore sulle qualità personali dell'altro contraente. A sostegno dell'opposizione, Parte_3 riferiva i pregressi rapporti fra , proprio legale rappresentante, e Parte_2
NT all'epoca della stipulazione del contratto socio di minoranza di In CP_1 sintesi:
a. era stato per lunghi anni dipendente, con qualifica di giornalista, della CP_1 società editrice L'IO SA S.p.A., facente capo al medesimo divenendo Parte_2 da ultimo direttore responsabile dell'omonimo quotidiano, da questa edito. Il contratto di lavoro si era sciolto per mutuo consenso in data 10/12 settembre 2016, mediante riconoscimento al sig. della somma complessiva di euro 275.000,00. Nella stessa CP_1 data veniva sottoscritto il contratto di consulenza con MF oggetto del presente giudizio.
b. In data 6 ottobre 2016 L'IO SA S.p.a. aveva ricevuto la notifica dell'atto di precetto relativo alla sentenza n. 478/2016 emessa dal Tribunale di Nuoro, con la quale la società era stata condannata al risarcimento dei danni nei confronti del Sig. per CP_1 complessivi euro 6.447,00, a causa di un incidente -caduta dalla sedia in ufficio- che si sarebbe verificato in data 22 agosto 2007, durante l'orario di lavoro, all'interno dei locali della redazione di asseriva di essere venuto solo così a Pt_4 Parte_2 conoscenza, per la prima volta, della causa promossa nove anni prima da contro CP_1
L'IO SA Spa;
sosteneva che di tale causa nulla gli era stato riferito da Parte_2 né in occasione della nomina a direttore responsabile dell'IO SA, né in CP_1 occasione della risoluzione consensuale del relativo rapporto di lavoro. Interpellato il difensore dell'IO SA, Avv. Giovanni Paolo NTu, circa i motivi per i quali non era stato edotto della vertenza, veniva informato dallo stesso del fatto che Parte_2
l'incidente occorso a on sarebbe avvenuto in luogo e orario di lavoro, ma in casa CP_1 propria, per effetto di una caduta nella doccia.
pagina 6 di 26 c. Alla luce di tale informazione, con mandato del 24 ottobre 2016, L'IO SA
S.p.a. aveva incaricato l'Avv. Prof. Giovanni Manca dello svolgimento di indagini difensive preventive ex artt. 327-bis e 391-nonies c.p.p. Inoltre, la stessa aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 478/2016 e ricorso davanti al Giudice del
Lavoro per l'annullamento del contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
per parte sua, aveva instaurato, avanti al Tribunale di Milano, la causa n. Parte_3
NT 18464/2017 R.G., per ottenere l'annullamento del contratto di consulenza con oggetto del presente giudizio, sul presupposto che il Sig. durante tutta la Parte_2 negoziazione e al momento della stipula del contratto -fondato sull'intuitus personae- era stato artatamente tenuto all'oscuro del fatto “di avere di fronte il soggetto che, per ben 9 anni, nonostante il rapporto fiduciario che egli riteneva sussistere, gli aveva sostenuto giudizialmente contro
l'accusa di essere, in altra società del medesimo gruppo, datore di lavoro non rispettoso delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori assunti nei rispettivi luoghi di lavoro”.
d. La Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 10/2019, confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Nuoro, e con essa la condanna dell'IO SA al risarcimento dei danni patiti da CP_1
La causa rg 18464/17, avanti al Tribunale di Milano, si concludeva, a sua volta, con sentenza n. 2912/2019 del 25 marzo 2019, con il rigetto della domanda di annullamento del contratto di consulenza –lo stesso oggetto del presente giudizio- proposta da Tale pronuncia veniva poi confermata dalla sentenza n. Parte_3
3512/2020 della Corte d'appello di Milano. Allo stato il giudizio pende avanti la Corte
Suprema di Cassazione sub R.G. n. 16413/2021.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo di cui al presente giudizio, Parte_3
NT ribadiva l'infondatezza della pretesa di al pagamento della penale, stante l'annullabilità del contratto di consulenza per vizio del consenso. In subordine, contestava il Parte_3
NT diritto di alla penale, eccependo che la clausola 9.1. prevederebbe il solo caso di recesso -e sarebbe dunque una multa penitenziale ex art. 1373 c.c.- mentre Parte_3 non aveva esercitato il diritto potestativo di recesso, ma aveva contestato in radice la NT validità dell'accordo. Eccepiva infine che, in ogni caso, alcuna somma poteva domandare quale compenso o penale, non avendo la stessa effettuato alcuna prestazione a favore di Parte_3
pagina 7 di 26 NT Si costituiva nel giudizio di opposizione eccependo -in linea con le difese già volte nella causa n. 18464/2017- che parte obbligata, nel contratto di consulenza oggetto di causa, era la società come soggetto giuridico distinto dalle persone dei soci;
che né
né risultavano sottoscrittori del contratto;
che del Parte_2 CP_1 resto l'incarico non aveva ad oggetto la prestazione personale del sig. come CP_1 desumibile dall'art. 3 dello stesso, sicché non si trattava di un contratto specificamente basato sulle qualità personali dello stesso o sul rapporto fiduciario fra lui e . Parte_2
Con la sentenza n. 3819/2023, qui impugnata, il Tribunale di Milano, respinta preliminarmente l'istanza di sospensione del giudizio ex art. 337, co. 2, c.p.c., formulata dall'opponente, rigettava la domanda di annullamento del contratto e di restituzione dell'acconto versato, per le medesime ragioni già addotte nella pronuncia n. 3512/2020 della Corte d'appello di Milano. Quanto alla clausola n. 9 del contratto, il giudice di primo grado la qualificava come clausola penale, senz'altro invocabile in caso di inadempimento del committente, e la riduceva equitativamente ex art. 1384 c.c., a fronte di una NT controprestazione mai eseguita da In particolare, il Tribunale riduceva l'importo dovuto da alla misura del 40% del corrispettivo residuo di 100.000 euro. Parte_3
Revocato il decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale di Milano condannava, pertanto, NT al pagamento, in favore di della somma di € 40.000,00 oltre IVA, oltre Parte_3 gli interessi moratori dal 2 maggio 2019 al saldo.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , con atto di citazione Parte_3 notificato l'11 dicembre 2023, lamentando:
1. l'errata valutazione e il mancato esame della prova legale, costituita dalle dichiarazioni rese al difensore in sede di informazioni ex artt. 327-bis e 391-bis ss.
c.p.p., con conseguente violazione dell'art. 116, co. 1, c.p.c.
2. L'errata qualificazione della clausola 9 del contratto di consulenza come penale, anziché come multa penitenziale, con violazione dell'art. 1373, co. 3, c.c. e falsa applicazione dell'art. 1382 c.c., oltreché violazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c..
3. L'errato riconoscimento degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 sulla somma NT riconosciuta a a titolo di penale, quale risultante dall'applicazione della pagina 8 di 26 clausola 9 del contratto di consulenza, in violazione dell'art. 1, co. 2 lett. b), del
D.lgs. 231/2002. NT ha fatto, inoltre, presente di aver provveduto, su richiesta di del 29 Parte_3 maggio 2023, al pagamento della complessiva somma di euro 62.665,99, stabilita dalla sentenza n. 3819/2023, e ha chiesto, pertanto, oltre alla riforma della citata pronuncia, la condanna dell'appellata alla restituzione di tutte le somme versate dalla società odierna appellante sia come acconto, in sede di sottoscrizione del contratto (Euro 61.000, IVA di legge e oneri inclusi), sia in sede di esecuzione della sentenza impugnata.
Si è costituita nel presente grado di giudizio, con comparsa del 20 marzo 2024, NTr l'appellata contestando integralmente i tre motivi di appello avversari, in quanto infondati in fatto e in diritto, e proponendo appello incidentale avverso il capo della sentenza che, avendo qualificato in termini di inadempimento contrattuale anziché come recesso l'intenzione, dichiarata da nella missiva del 2 febbraio 2017, di Parte_3 sciogliersi dal rapporto, e come clausola penale l'art. 9 del contratto, ne avrebbe ridotto l'importo ex art. 1384 c.c. in misura eccessiva, liquidandola nella misura del 40% del corrispettivo residuo di € 100.000,00.
All'esito della prima udienza del 9 aprile 2024, la causa è stata riassegnata ad altro relatore, essendo il Consigliere istruttore originariamente designato, la Dott.ssa Giovanna
Ferrero, l'estensore della sentenza n. 3512/2020, relativa alla medesima vicenda, che attualmente è oggetto di ricorso pendente in Cassazione.
All'udienza del 17 settembre 2024 il nuovo Consigliere istruttore ha accolto l'istanza di rimessione in termini formulata dall'appellante, che ha provveduto al deposito dei seguenti documenti sopravvenuti: sub doc. 9) copia dell'Ordinanza del 19 dicembre 2023, emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari, nel riassunto processo di appello rg 160/2023, contro la sentenza n. 478/2016 del Tribunale di Nuoro;
sub doc. 10) copia del verbale dell'udienza di escussione dei predetti testi, svoltasi in data 8 marzo 2024. ha riproposto l'eccezione, già svolta in prima udienza, di inammissibilità Parte_3 dell'appello incidentale di controparte poiché tardivo, vertendo su capo autonomo della sentenza rispetto a quelli oggetto del gravame principale.
All'udienza dell' 8 ottobre 2024 il Consigliere istruttore ha fissato l'udienza del 25 febbraio 2025 –poi differita d'ufficio al 18.3.2025- per la rimessione della causa in pagina 9 di 26 decisione, assegnando termini di legge per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali, delle memorie di replica e delle note scritte sostitutive dell'udienza. Entrambe le parti hanno depositato tempestivamente i propri scritti difensivi e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26.3.2025 dal collegio dell'udienza del
18.3.2025.
APPELLO PRINCIPALE
1. Con il primo motivo di gravame ha contestato l'errata valutazione Parte_3 della prova legale da parte del giudice di prime cure e la violazione dell'art. 116 c.p.c. In particolare, l'appellante ha rilevato che il giudice ha rifiutato di attribuire ad atti pubblici fidefacenti la valenza di prova legale, avendo valutato secondo il proprio “prudente apprezzamento” le S.I.T. raccolte nel corso delle indagini difensive. Esse sarebbero in realtà atti soggetti al regime della “piena prova, fino a querela di falso”. Inoltre, il primo giudice, rifacendosi alla valutazione della Corte d'Appello di Milano, nel valutare comparativamente le S.I.T. e le deposizioni dei testimoni assunte dal Tribunale di Nuoro, avrebbe arbitrariamente deciso di attribuire “maggior peso” probatorio a queste ultime, in quanto rese nel contraddittorio, di fronte all'autorità giudiziaria e sotto dichiarazione di impegno.
Immobiliare ha rilevato altresì che l'attendibilità dei testi e , sentiti dal Tes_3 Tes_4
Tribunale di Nuoro, sarebbe smentita dalla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dagli stessi e dal fatto che, il giorno stesso del sinistro, aveva riferito a due colleghi - CP_1
e perché caduto mentre Testimone_5 Per_2 NTroparte_6 faceva la doccia a casa. Quanto infine alla riconoscibilità dell'errore, l'appellante ritiene di aver provato documentalmente che la Sig.ra aveva riconosciuto, o CP_2 comunque era in grado di riconoscere, l'errore essenziale in cui era incorso il Dr.
[...] nel concludere il contratto personale di consulenza fondato sull'intuitus personae Parte_2 del consulente Sig. CP_1
Il motivo è infondato. NT In primo luogo, come correttamente osservato dall'appellata è pacifico che le prove raccolte ex artt. 327 bis e 391 bis ss. c.p.p. fanno fede, sino a querela di falso, soltanto del cosiddetto “estrinseco”, ovvero delle dichiarazioni rese e degli altri fatti che il pagina 10 di 26 difensore, quale pubblico ufficiale, attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
non invece dell'intrinseco, ossia della veridicità del contenuto di tali dichiarazioni, che in alcun modo il difensore potrebbe attestare e che resta dunque soggetto alla valutazione del giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art 116, co. 1, cpc.
Quanto poi al fatto che la Corte d'appello di Milano, seguita dal primo giudice, avrebbe erroneamente stabilito una gerarchia tra le fonti di prova, inesistente nel nostro ordinamento, la questione è superata dal fatto che oggi sono disponibili le prove testimoniali assunte dalla Corte d'appello di Cagliari. Infatti la Corte di Cassazione ha annullato la prima decisione della Corte cagliaritana sulla sentenza del Tribunale di Nuoro
e nel nuovo giudizio di appello sono state assunte le testimonianze dei soggetti indicati dall'appellante, le cui deposizioni sono state prodotte anche nel presente giudizio.
In proposito può osservarsi che i nuovi testimoni sono soggetti che avrebbero raccolto la confidenza del signor di essere dolorante perché caduto nella doccia di CP_1 casa- il giorno del sinistro, risalente all'agosto 2007, quindi a parecchi anni prima della testimonianza, col rischio che la collocazione del fatto nel tempo possa non essere precisa, per cui la confidenza potrebbe riguardare altro evento. Viceversa le due testimonianze su cui si fonda la sentenza del Tribunale di Nuoro sono di due colleghi di lavoro che hanno personalmente assistito alla caduta in ufficio del ne hanno fornito descrizione. CP_1
Non si ravvisano, dunque, ragioni per non tener conto, ex art. 337, comma 2, c.p.c. della sentenza n. 3512/2020 della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato il rigetto della domanda di annullamento del contratto di consulenza, oggetto del presente giudizio, disposto dal Tribunale di Milano nella causa rg 18464/17, con sentenza n. 2912/2019 del
25 marzo 2019.
Tale pronuncia della Corte di Appello di Milano, pur non passata in giudicato, perché pende ricorso in Cassazione contro la stessa, appare infatti fondata su ragioni ampiamente condivisibili. In proposito, è noto che il giudice, davanti al quale viene invocata l'autorità di una sentenza non passata in giudicato, può conformarsi a tale decisione oppure sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione indicando le ragioni di opportunità e le circostanze di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente possibile la riforma della sentenza invocata, oppure pagina 11 di 26 ancora decidere in modo difforme motivando la diversa valutazione (Cass., 30106/2024,
8885/23, 16051/22, 262518/17).
In ogni caso la Corte, nella presente sede, ritiene infondata la domanda di annullamento del contratto proposta da e che l'esatta ricostruzione del Parte_3 sinistro occorso al el 2009 non sia decisiva ai fini della definizione della presente CP_1 causa, per le ragioni che seguono.
Quanto all'asserita annullabilità del contratto per dolo, va osservato, in primo luogo, che il rapporto contrattuale oggetto di causa è intercorso fra due società,
e e non fra le Parte_1 NTroparte_2 persone fisiche di e Parte_2 CP_1
Inoltre questi ultimi neppure risultano firmatari del contratto che, per Immobiliare, era stato sottoscritto da , in qualità di Vicepresidente di Persona_1
Immobiliare, e per da CP_2 CP_2 per giunta, all'epoca non risultava neppure essere il legale rappresentante di Per_3
ma solo il socio di minoranza della società. Legale rappresentante di CP_1 CP_1 era infatti allora moglie del Né si può ritenere che la signora CP_2 Per_3 CP_2 operasse quale mera prestanome del marito, che a detta dell'appellante sarebbe stato il vero dominus della negoziazione e il responsabile dell'esecuzione del contratto. É la stessa
Immobiliare, infatti, a specificare che iscritta all'elenco dei giornalisti CP_2 professionisti dal 14.5.2007, era notoriamente conosciuta come una giornalista dell'IO
SA, con la quale aveva collaborato per lunghi anni a partire dal giugno 2011; pertanto si trattava di una giornalista d'esperienza e di una persona professionalmente qualificata rispetto all'attività svolta dalla società e non certo di una persona del tutto CP_1 estranea all'ambiente, fittiziamente indicata come legale rappresentante.
Pertanto non vi è identità soggettiva tra le società che hanno sottoscritto il contratto di cui viene chiesto l'annullamento e coloro che sarebbero i protagonisti del dolo o dell'errore di cui sarebbe stato vittima , peraltro con riferimento ad una Parte_2 vicenda riguardante altra società dello stesso, L'IO SA spa, e altro rapporto contrattuale.
Inoltre, ha specificamente dedotto un dolo omissivo, stigmatizzando Parte_3 che “il silenzio costruito e mantenuto dal Sig. durante tutta la negoziazione e la conclusione del CP_1
pagina 12 di 26 contratto per cui è causa, in ordine ai fatti inerenti la società collegata L'IO SA S.p.a., sia stato preordinato dallo stesso Sig. a indurre nel Dr S. la falsa rappresentazione della realtà CP_1 Parte_2 in ordine alla sussistenza del vincolo di piena affidabilità e lealtà del consulente, invece inesistente;
vincolo di fiduciarietà, se non addirittura fedeltà, essenziale nell'ambito del contratto personale di che trattasi”.
A riguardo si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “il dolo omissivo, pur potendo viziare la volontà, è causa di annullamento, ai sensi dell'art. 1439 c.c., solo quando
l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del "deceptus". Pertanto, il semplice silenzio, anche in ordine a situazioni di interesse della controparte, e la reticenza, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione della realtà alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono di per sé causa invalidante del contratto” (Cass. civ., Sez.
II, Ord. n. 11605 del 11 aprile 2022; cfr. in termini analoghi, Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord. n.
11009 del 8 maggio 2018 e Cass. civ., Sez. L, sent. 8260/2017).
Nel caso di specie, il contegno addebitato al signor nella fase pre-negoziale CP_1 consisterebbe nell'aver omesso di riferire a che era pendente dal 2009, Parte_2 nei confronti dell'IO SA spa, un giudizio conclusosi in primo grado con sentenza n.
478/2016 del Tribunale di Nuoro, nel quale fra l'altro vrebbe addotto falsamente CP_1 una causa dell'infortunio diversa da quella effettiva.
In ordine a tale addebito può, in primo luogo, rilevarsi che appare poco credibile che
, quale legale rappresentante dell'IO SA spa, non fosse a Parte_2 conoscenza di una vertenza risalente al 2009, che aveva dato vita a un giudizio, nel quale la sua società si era ritualmente costituita e aveva svolto attività difensiva, chiamando pure in causa la propria compagnia assicurativa. Parimenti poco plausibile appare che del precetto conseguente a tale sentenza il legale rappresentante sia stato invece subito informato, nonostante il modesto importo dello stesso, mentre dell'instaurazione del precedente giudizio in Tribunale, protrattosi per anni, lo nulla avrebbe saputo. Parte_2
In ogni caso, il comportamento ascritto al sarebbe il mero silenzio tenuto Per_3 nelle trattative finalizzate alla stipula del contratto di consulenza oggetto del presente giudizio e tale silenzio, di per sé, alla luce degli orientamenti sopra richiamati in tema di dolo omissivo, non è sufficiente per condurre all'annullamento del contratto.
pagina 13 di 26 Inoltre, anche ove sussistesse un comportamento ingannevole, lo stesso non sarebbe NTr attribuibili al contraente -che è la società ma al terzo, socio di CP_1 minoranza e non legale rappresentate della stessa.
Di conseguenza dovrebbe applicarsi l'art. 1439, co. 2, c.c., secondo cui quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile solo se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Pertanto i presunti raggiri del ileverebbero come causa di annullamento del CP_1 contratto per dolo solo se noti al contraente, che nel caso di specie è la società CP_2
in persona del suo legale rappresentate
[...] CP_2
Ritiene il Collegio che non ci siano, nel caso in esame, elementi sufficienti per affermare che fosse a conoscenza del presunto silenzio serbato dal marito CP_2 con sulla vicenda giudiziaria iniziata nel 2009 e collegata all'infortunio Persona_4 occorso nel 2007. Più in generale, non può affermarsi e non è stato dimostrato che la signora fosse a conoscenza dell'infortunio del 2007 e delle relative modalità di CP_2 verificazione, nonchè dell'avvio della causa nel 2009, e soprattutto che tali circostanze fossero ignorate da -legale rappresentante della società IO SA Parte_2 spa, pur costituita nel relativo giudizio dal 2009- e che tale ignoranza dipendesse da un silenzio malizioso del CP_1
Né tali circostanze possono arbitrariamente presumersi per il solo fatto che la signora fosse coniuge convivente di tra l'altro non è noto da quale data. La CP_2 CP_1 stessa appellante allega, fra l'altro, che la signora ha iniziato a collaborare con la CP_2 testata IO SA nel giugno 2011, mentre l'infortunio in discussione è accaduto il
22.8.2007, quindi ben quattro anni prima. All'epoca dell'infortunio, quindi, CP_2 non era ancora in redazione e non è noto se e in che modo abbia avuto notizie circa lo stesso e se sapesse della causa pendente avanti al Tribunale di Nuoro e del fatto che, in ipotesi, il legale rappresentane di IO SA era all'oscuro di tale procedimento. La dichiarazione dell'avvocato NTu secondo cui “anche la moglie di sa di sicuro tutta la CP_1 verità” è infatti chiaramente una mera deduzione del medesimo, come si evince dalla stessa formulazione della frase, che non riporta un fatto di cui il dichiarante è senz'altro a conoscenza, ma solo una supposizione personale, del tutto congetturale.
pagina 14 di 26 Ferme le considerazioni che precedono, deve inoltre tenersi presente che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, il dolo, a norma dell'art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato nel contraente un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. In particolare, la Suprema
Corte ha affermato che “in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 cod. civ., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "deceptus", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ” (Cass. 14628/2009; Cass. 20231/2022,
Cass. 12892/2015; Cass. 16663/2008).
Ai sensi dell'art. 1429, co. 1 n. 3, c.c. l'errore è essenziale quando cade sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che siano state determinanti del consenso. Nel NT caso di specie come si è detto, non è “l'altro contraente”: tale è infatti la società CP_1 della quale all'epoca non era neppure legale rappresentante. Peraltro, CP_1 contrariamente a quanto afferma non risulta neppure che lo stesso dovesse Parte_3 personalmente dare esecuzione al contratto di consulenza. Infatti, l'art.
3.2 del contratto, parlando al plurale e senza fare alcun riferimento alla persona di stabilisce che il CP_1 consulente –MF- garantisce che l'incarico professionale “sarà svolto da giornalisti e comunque da esperti della comunicazione esterna”.
Per tutte le ragioni che precedono la domanda di annullamento del contratto per dolo di ppare destituita di fondamento. CP_1
Per quanto riguarda il secondo profilo addotto da a sostegno della Parte_3 domanda di annullamento, ossia l'errore sulle qualità personali dell'altro contraente, si osserva che lo stesso, per essere causa di annullamento, deve essere essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.
Circa l'essenzialità, valgono le considerazioni appena svolte in punto di qualità personali dell'altro contraente;
in sintesi -fermo restando che, dato l'oggetto del contratto, qualità determinanti il consenso dovrebbero essere solo quelle connesse alle qualità professionali dei giornalisti chiamati a svolgere l'attività di comunicazione prevista contrattualmente- non era né la controparte contrattuale di né il CP_1 Parte_3 soggetto specificamente indicato come esecutore dell'incarico di consulenza. Per cui non pagina 15 di 26 può dirsi che l'errore, se vi è stato, sia caduto nel caso di specie sulla persona dell'altro contraente.
Inoltre neppure ricorre la riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente, ossia di in persona del suo legale rappresentante, Si è già detto, CP_1 CP_2 infatti, che non ha neppure offerto di provare che la signora fosse a Parte_3 conoscenza dell'infortunio occorso al nel 2007, delle relative modalità, dell'avvio Per_3 della causa nel 2009 e soprattutto del fatto che il legale rappresentante di IO SA e
, fosse all'oscuro della causa pendente sin dal 2009 Parte_1 Parte_2 avanti al Tribunale di Nuoro, ove IO SA si era anche ritualmente costituita e difesa, con tanto di chiamata in causa della propria assicurazione.
Anche sotto il profilo del dedotto errore essenziale, pertanto, la domanda di annullamento non merita accoglimento.
Con il secondo motivo d'appello Immobiliare ha rilevato che il giudice di prime NT cure, dopo aver correttamente riconosciuto che la comunicazione inviata a il 2 febbraio 2017 non può essere qualificata come atto di recesso unilaterale dal vincolo contrattuale, ha erroneamente qualificato la stessa come dichiarazione di non voler adempiere. Altrettanto erroneamente il giudice avrebbe qualificato la clausola 9 del contratto non come una multa penitenziale ex art. 1373, co. 3, c.c., bensì come una penale ex art. 1382 c.c.. Secondo è infatti evidente che la clausola, nonostante l'uso Parte_3 atecnico del termine “penale” e l'esclusione della risarcibilità del “maggior danno”, fa esclusivo riferimento al caso del recesso e non anche all'inadempimento.
Il motivo è infondato.
La clausola n. 9 (rubricata “Recesso-penale”) recita: “
9.1. Qualora il “Committente” recedesse dal presente accordo prima della scadenza, sarà in ogni caso tenuto a corrispondere al “Consulente” una penale fin d'ora tra le “parti” concordemente fissata in misura pari al residuo importo che risultasse a quel momento dovuto al “consulente” rispetto al corrispettivo di cui all'art. 8.
9.2. È tra le “Parti” escluso il risarcimento di ogni maggior danno del “Consulente”, avendo di ciò tenuto conto nella determinazione della misura della penale come sopra stabilita”.
pagina 16 di 26 Nell'interpretazione di tale clausola, come noto, occorre indagare, secondo il criterio ermeneutico previsto dall'art. 1362 c.c., quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
La clausola in esame prevede il recesso del solo committente e non anche del consulente. L'importo dovuto a seguito di detto recesso è comunque pari all'intero compenso residuo, stabilito dall'art.
8. Dunque la volontà delle parti appare quella di assicurare, in ogni caso, al consulente l'ottenimento dell'integrale importo di euro
150.000,00, anche se il contratto dovesse interrompersi prima della sua naturale scadenza, per iniziativa della società committente.
La clausola, inoltre, testualmente esclude la possibilità del consulente di chiedere un risarcimento dell'eventuale maggior danno, “avendo di ciò tenuto conto nella determinazione della misura della penale come sopra stabilita”.
Nel caso di recesso con multa penitenziale, ai sensi dell'art. 1373 co. 3, c.c., non avrebbe senso parlare di “danno maggiore”. Come noto, la multa penitenziale è infatti il corrispettivo del diritto di recesso, legittimo proprio perché contrattualmente previsto: in presenza di tale pattuizione viene cioè attribuito a una parte il diritto potestativo di sciogliere il contratto a fronte di un determinato corrispettivo, al cui pagamento è subordinata l'efficacia del recesso. Tale pagamento non ha natura risarcitoria, non potendosi neppure discorrere di un danno da risarcire, stante l'esercizio legittimo, in ipotesi, del diritto di recesso contrattualmente previsto.
Nel caso in esame, invece, l'intento delle parti appare quello di tutelare il consulente da eventuali iniziative del committente volte ad interrompere l'esecuzione del rapporto di consulenza prima della scadenza del 31.12.2018 e il contratto prevede, a tal fine, che il consulente possa, in ogni caso, esigere l'intero corrispettivo contrattualmente pattuito, pari a 150.000 euro. Come contropartita di tale diritto del consulente, è previsto invece che questi non possa agire per l'eventuale maggior danno in ipotesi subito per effetto dell'interruzione anticipata del contratto.
L'art. 9 configura, quindi, una previsione che, da un lato, disincentiva il committente dal non dar corso al contratto sino alla sua scadenza, dovendo in tal caso comunque versare l'intero corrispettivo, e dall'altro predetermina e limita il risarcimento esigibile dal consulente, che non potrà essere superiore a 150.000,00 euro.
pagina 17 di 26 Sotto tale profilo deve osservarsi che proprio la preventiva determinazione convenzionale del danno e la funzione coercitiva, di coazione psicologica all'adempimento, sono le due funzioni tipicamente riconosciute alla clausola penale, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “la clausola penale costituisce una pattuizione accessoria del contratto, che svolge la duplice funzione di rafforzare, da un lato, il vincolo contrattuale e di stabilire, in particolare, dall'altro, in via preventiva, la prestazione dovuta per il caso di inadempimento o ritardo, con l'effetto di determinare e limitare a tale prestazione
(sempre che non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore) la misura del risarcimento dovuto, indipendentemente dalla prova della concreta esistenza del danno effettivamente sofferto”. E ancora: “La clausola penale, stipulata per il caso di inadempimento, rivela il comune intento di indurre l'obbligato all'adempimento”; “la penale, oltre alla funzione di stimolo all'adempimento, assolve ad una funzione risarcitoria” (da ultimo, Cass. civ., sent. n. 347/2023; cfr. Cass. civ., sent. 35068/2022; Cass. civ., sent. 9660/1993; Cass. civ., sent. 6561/1991; Cass. civ., sent. 3443/1980).
Nel caso in esame, dunque, la clausola n. 9 appare svolgere entrambe le funzioni tipicamente riconosciute alla clausola penale dalla giurisprudenza, ossia quella di induzione all'adempimento e quella di predeterminazione del danno risarcibile.
Inoltre può osservarsi che l'art. 1382 c.c., relativo alla clausola penale, stabilisce che la pattuizione con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La previsione n.
9.2 del contratto oggetto di causa appare richiamare l'art. 1382 c.c. sia come formulazione, sia dal punto di vista contenutistico. Il riferimento al risarcimento del danno e all'esclusione del maggior danno sono concetti, infatti, che, come detto, non possono riferirsi alla multa penitenziale.
Infine, deve rilevarsi che un diritto di recesso che preveda come multa penitenziale, ossia come corrispettivo, l'intero importo residuo del compenso contrattualmente pattuito
è altamente penalizzante per chi lo esercita. Il contratto, nel caso di specie, prevede un compenso complessivo di 150.000 euro, di cui 50.000 in acconto e il resto in rate trimestrali. Nel caso di recesso della committente, essendo comunque dovuto l'intero corrispettivo, la parte recedente si troverebbe costretta a versare in un'unica soluzione l'intero compenso ancora dovuto. Quindi si troverebbe in una posizione deteriore rispetto pagina 18 di 26 alla prosecuzione del contratto;
tanto varrebbe, per la committente, anziché sciogliersi dal contratto e dover pagare l'intero importo residuo in un'unica soluzione, perdendo il beneficio della corresponsione rateale, lasciare pervenire il rapporto alla sua naturale scadenza, continuando a pagare le rate pattuite alle rispettive scadenze, non usufruendo più delle prestazioni del consulente, senza un formale recesso dal contratto. D'altra parte quest'ultimo non prevedeva un'esclusiva a favore di e quindi nulla avrebbe CP_1 impedito alla committente di avvalersi anche di altri consulenti.
Tale osservazione conferma che la volontà delle parti sottesa alla clausola n. 9 non è tanto la previsione di un diritto di recesso contro corrispettivo –diritto di recesso il cui esercizio comporterebbe conseguenze antieconomiche per il recedente- quanto quella di tutelare il consulente, ossia contro anticipate interruzione del rapporto per CP_1 iniziativa della controparte, prevedendo che, in ogni caso, il consulente avrebbe ottenuto come risarcimento l'intero corrispettivo, con esclusione tuttavia di importi ulteriori. Ciò conferma la volontà delle parti di prevedere una clausola penale, di cui l'art. 9 riveste infatti le funzioni tipiche.
Va notato, infine, che, come specifica l'art. 12., ogni clausola contrattuale è stata specificamente negoziata fra le parti, dunque la clausola di cui al punto 9.2. non è stata unilateralmente predisposta, ma è stata concordata e, visti gli effetti pratici della stessa e il tenore della sua formulazione, deve ritenersi che la volontà comune delle parti sia stata quella sopra ricostruita.
In conclusione, per tutte le ragioni addotte, va condivisa la qualificazione della clausola in termini di penale, data dal primo giudice.
Tanto acclarato, deve ritenersi che, quando l'odierna appellante il 2.2.2017 inviava a NT la lettera in cui sosteneva che il contratto era annullabile, per poi promuovere un giudizio in tal senso, di fatto stava rifiutando di dare esecuzione agli impegni contrattualmente assunti e di pagare le rate pattuite.
La domanda annullamento proposta da è priva di fondamento, come Parte_3 stabilito dal Tribunale di Milano nella causa rg 18464/17, conclusa con sentenza n.
2912/2019 del 25.3.2019, confermata dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n.
3512/2020, e come ritenuto anche nel presente giudizio dal primo giudice e da questa
Corte.
pagina 19 di 26 Conseguentemente il rifiuto di di dare attuazione al contratto di Parte_3 consulenza a partire dal 2.2.2017, non pagandone le rispettive rate e non trasmettendo al consulente i contenuti su cui lavorare, costituisce una chiara condotta inadempiente.
Il contratto di consulenza, infatti, per sua natura, richiedeva la collaborazione del committente, per l'esecuzione delle prestazioni pattuite da parte del consulente. Infatti
l'art. 6 del contratto relativo al “coordinamento con il committente” stabiliva: “6.1… il consulente dovrà coordinarsi con le componenti aziendali di IE Spa di volta in volta individuate per l'esecuzione dell'incarico.
6.2 La Committente di volta in volta preciserà al consulente il piano operativo dell'attività
(modalità e tempi di esecuzione, obbiettivi, strumenti e modalità di divulgazione …)”. Senza la NT collaborazione attiva della committente, l'appellata non poteva dunque adempiere il contratto e offrire la propria prestazione.
È perciò corretto ritenere che, a fronte dell'inadempimento di la Parte_3 clausola penale di cui all'art.
9.2. potesse essere invocata dalla consulente e trovare applicazione. NT Del tutto irrilevante, a tal fine, è poi verificare se abbia agito per chiedere l'adempimento o lo scioglimento del contratto, potendosi la penale azionare in entrambi i casi. Così ha affermato, anche di recente, la Suprema Corte: “la clausola penale è applicabile laddove colui che non è inadempiente preferisca domandare l'esecuzione del contratto o la risoluzione”
(Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 35068 del 29 novembre 2022).
Per tali motivi anche il secondo motivo di gravame va respinto.
3. Con il terzo motivo d'appello ha contestato l'errato riconoscimento Parte_3 degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 sulla penale. L'appellante in particolare ha osservato che, nel caso in esame, essendo il rapporto contrattuale sorto tra due società commerciali, non vi è dubbio che trovi applicazione il D.Lgs. 231/2002, appunto riferito alla disciplina delle transazioni commerciali;
tuttavia l'art. 1 lett. b, al secondo comma, espressamente prevede che “Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno”. Dal momento che il Tribunale ha qualificato la clausola n. 9 come una penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., e che dunque l'importo è stato liquidato a titolo di risarcimento del danno, gli interessi menzionati non possono essere applicati.
Il motivo è fondato.
pagina 20 di 26 La somma corrisposta a titolo di penale, come già argomentato, assolve a una funzione di risarcimento forfettario del danno subito dalla controparte contrattuale, e rientra pertanto nella previsione del citato art. 1 d.lgs 231/2002, che esclude l'applicazione degli interessi moratori commerciali alle somme dovute a titolo risarcitorio.
La Corte di Cassazione ha invece chiarito, in molteplici occasioni, che sugli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno sono dovuti gli interessi compensativi, il cui tasso può essere diversamente stabilito, ma che non decorrono in modo automatico, presupponendo invece la prova, da parte del creditore-danneggiato, del mancato guadagno dovuto al ritardato conseguimento dell'importo dovuto. Così da ultimo, Cass. civ., Sez. III,
Sent. n. 19063 del 5 luglio 2023: “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento”. In altri termini, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d.
'compensativi', per la cui liquidazione occorre tuttavia che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento (sul punto v. Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 6322 del 2 marzo 2023; Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 7966 del 20 aprile
2020; Cass. civ., Sez. II, Ord. n. 28409 del 7 novembre 2018). NT Nel caso di specie l'appellata nulla ha provato al riguardo, pertanto, trattandosi di un danno già convenzionalmente liquidato dalle parti, le possono essere riconosciuti soltanto gli interessi legali dalla costituzione in mora del 2.5.2019 al saldo.
APPELLO INCIDENTALE NT L'appellata ha proposto appello incidentale, rilevando che il giudice di primo grado avrebbe ecceduto nell'esercizio del potere equitativo di riduzione della penale,
pagina 21 di 26 liquidandola nella misura del 40% del corrispettivo residuo di € 100.000,00. Evidenzia che NT la mancata esecuzione del contratto da parte di è dipesa dall'esclusiva iniziativa di la quale, per effetto della sua condotta gratuitamente ostruzionistica, Parte_3 lucrerebbe un risparmio totale di 60.000,00 euro su un valore complessivo del contratto di NT 150.000 euro. A detta di se fosse confermata la statuizione del primo giudice in ordine all'ammontare della penale dovuta, la società appellante riceverebbe un trattamento migliore di quello che sarebbe conseguito a un'ordinaria condanna per inadempimento, NT commisurata ai criteri dell'art. 1223 c.c., anziché a quelli dell'art. 1382 c.c. ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza gravata, con commisurazione della penale a non meno del 70% dell'importo rimasto impagato dalla società appellante.
Sul punto va preliminarmente affrontata la questione della tardività dell'appello incidentale, sollevata da all'udienza del 9 aprile 2024. Parte_3
NT Secondo appellante principale, l'appello di sarebbe inammissibile in quanto, non essendo dipendente in alcun modo da quello principale, avrebbe dovuto essere proposto entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, mentre la comparsa di NT risposta di stata depositata il 30 marzo 2024, ossia oltre detto termine.
L'eccezione di inammissibilità è infondata.
L'art. 334 c.p.c. consente alle parti contro le quali sia stata proposta impugnazione, di proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse sia decorso il termine ordinario o abbiano fatto acquiescenza, con il solo effetto di condizionare l'efficacia di tale impugnazione tardiva alle sorti dell'impugnazione principale, che, se dichiarata inammissibile o improcedibile, fa venir meno gli effetti di quella incidentale. La norma è precisamente rivolta a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale (così Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 6470 del 24 aprile 2012). In termini inequivoci si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, secondo cui
“l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della
pagina 22 di 26 controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” (Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 26139 del 5 settembre 2022; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 15100 del 29 maggio 2024). NT Venendo al merito dell'appello incidentale, il motivo formulato da appare infondato. NT In primo luogo, la motivazione fornita da circa l'eccessiva riduzione della penale NT appare del tutto generica. É pacifico, per ammissione della stessa appellata, che sia pure per scelta di non ha reso alcuna prestazione a favore di quest'ultima da Parte_3 febbraio 2017 in avanti. NT in particolare, ha appreso della volontà dell'odierna appellante di sottrarsi alle proprie obbligazioni dalla lettera di quest'ultima del 2.2.2017, ossia pochi mesi dopo gli inizi del rapporto, instaurato nel settembre 2016. Subito dopo è stato incardinato da il giudizio per l'annullamento del contratto di consulenza, per cui la volontà Parte_3 della stessa di non dare esecuzione agli accordi era a quel punto ancora più chiara e definitiva. NT è stata, pertanto, impegnata nell'esecuzione del contratto di consulenza concluso con solo pochi mesi, da settembre 2016 a gennaio 2017. Già dal febbraio Parte_3
NT 2017, tenuto conto della condotta di controparte, era infatti in grado di impiegare le proprie risorse materiali e intellettuali in altre attività; dunque per oltre un anno e mezzo sui due anni complessivi di durata del rapporto pattuiti, parte appellata, di fatto, non ha impegnato le proprie energie nell'adempimento del contratto concluso con Parte_3
NT Inoltre ha omesso di fornire indicazioni precise ed univoche sui propri costi e margini di guadagno, né ha fornito elementi per valutare il proprio interesse all'adempimento di al contratto concluso. Si tratta di circostanze che, per il Parte_3 principio di vicinanza della prova, solo l'appellata poteva dedurre in giudizio.
Come ha affermato ripetutamente la Suprema Corte, il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla pagina 23 di 26 situazione contrattuale concreta (v. Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 26901 del 20 settembre
2023). Ed infatti, “ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio” (Cass. civ., Sez. L,
Ord. n. 14706 del 27 maggio 2024). NT Nel caso in esame non ha offerto elementi per valutare in concreto tale suo interesse all'adempimento e il pregiudizio materialmente dalla medesima subito e, pertanto, il motivo di gravame sollevato non può trovare accoglimento.
SPESE DI LITE
E' noto che, in tema di liquidazione delle spese processuali, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è costante nella giurisprudenza di legittimità
l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., tra le ultime, Cass. civile, sez. VI, ord. 4 aprile 2018, n. 8400; Cass. civile, sez. III, ord. 22 agosto 2018, n. 20920). NT L'esito del giudizio che vede accolta la condanna richiesta da in misura più che dimezzata, rigettato l'appello incidentale di quest'ultima con cui ha insistito per una minore riduzione della penale e accolto il motivo di appello principale relativo alla misura degli interessi sulla penale, giustifica, per la parziale soccombenza reciproca e la prevalente soccombenza di la compensazione per metà delle spese di lite, con condanna Parte_3
NT di quest'ultima al pagamento della residua metà delle spese legali sopportate da per entrambi i gradi di giudizio. La condanna è disposta in favore degli avvocati Enrico Maria
Mastinu e Franco Pilia, in qualità di difensori antistatari dell'appellata
[...]
NTroparte_1
pagina 24 di 26 Le spese di lite di quest'ultima sono liquidate secondo i criteri posti dal D.M. n.
55/14, come modificato dal dm 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (pari a euro
40.000,00 oltre iva e interessi) e dell' attività difensiva effettivamente svolta, senza riconoscimento di compenso per la fase istruttoria in grado di appello, in quanto non NT presente. Le spese della fase monitoria restano a carico di ome già disposto dal primo giudice.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti – ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa - così decide:
1) in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3819/2023, condanna a pagare a Parte_1 [...]
sulla somma di € 40.000,00, oltre IVA, dovuta a NTroparte_1 titolo di penale, gli interessi legali dal 2.5.2019 al saldo, anziché gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, con restituzione, da parte di NTroparte_1
della somma eccedente già versata da
[...] Parte_1
2) compensate le spese legali per metà per entrambi i gradi di giudizio, condanna a pagare a Parte_1 NTroparte_1 la residua metà delle spese processuali di entrambi i gradi di CP_1 giudizio;
per l'effetto condanna a pagare a Parte_1 [...]
con distrazione a favore degli Avv. NTroparte_1
Enrico Maria Mastinu e Franco Pilia, antistatari, l'importo complessivo di euro 3.809,00 per il primo grado (di cui € 851,00 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1453,00 per la fase decisionale), e di euro 3.473,00 per il grado di appello (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.735,00 per la fase decisionale).
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
Carlo Maddaloni
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