Sentenza 28 novembre 2025
Ordinanza cautelare 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02209/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00972/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2024, proposto da
SE Linea Fresca s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto, Giacomo Cerullo e Andrea Nervi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Cassa Depositi e Prestiti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Provincia di Verona, non costituita in giudizio;
nei confronti
ES Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della nota prot. n. 7994 del 20.05.2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per le politiche per le imprese – Direzione generale per gli incentivi alle imprese – Divisione VIII – Interventi per lo Sviluppo Locale - con cui è stato trasmesso il provvedimento definitivo di concessione n. 480 del 17.05.2024 che - a fronte di un investimento ammissibile pari ad € 850.826,52. realizzato nell’ambito del Patto Territoriale Agricolo del Basso Veronese e Colognese - ha riconosciuto alla ricorrente, in via definitiva, un contributo pari ad € 467.954,58 con conseguente richiesta di restituzione, entro 60 giorni, dell’importo di € 1.393.113,44 corrispondente alla differenza tra l’importo del contributo come rideterminato e gli importi già erogati, oltre gli interessi pari ad € 14.535,77; nonché di tutti gli atti connessi, presupposti o consequenziali al provvedimento definitivo di concessione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di Cassa Depositi e Prestiti e di ES Sanpaolo s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. OL De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Prontissima s.r.l. chiedeva l’erogazione di un contributo in conto impianti per la realizzazione di un impianto destinato alla lavorazione di ortaggi freschi (radicchio) di IV gamma, poi concesso con decreto n. 2484 del 12 aprile 2001 dell’allora Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica nell’ambito del Patto Territoriale Agricolo del Basso Veronese e Colognese.
Nel corso del procedimento Prontissima s.r.l. cedeva il ramo d’azienda relativo all’attività di commercializzazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli a Linea Fresca s.p.a., che in seguito diveniva prima SE Linea Fresca s.p.a. e poi SE Linea Fresca s.r.l. (di seguito, breviter , SE), che chiedeva il subentro nelle agevolazioni concesse, autorizzato dalla Provincia di Verona (di seguito, breviter , Provincia), in qualità di Soggetto Responsabile del Patto Territoriale.
Il contributo veniva accordato in misura pari a € 2.051.702,50 ed era erogato in via provvisoria in quattro rate (in data 10 maggio 2004, 11 novembre 2004, 8 agosto 2005 e 12 aprile 2006), per un ammontare pari al 90%. L’erogazione del restante 10% era subordinata alla predisposizione della relazione da parte del Soggetto Istruttore, Carisbo s.p.a. poi divenuta ES Sanpaolo s.p.a. (di seguito, breviter , ES).
2. Ultimato il programma di investimenti, la Provincia trasmetteva la documentazione finale di spesa a ES che, con relazione del 28 marzo 2011, esprimeva parere negativo sulla concessione del contributo, proponendone la revoca totale. In particolare, ES contestava la modifica dell’indirizzo produttivo dell’investimento agevolato, passato da lavorazione di ortaggi freschi (radicchio) di IV gamma a produzione di purea e polpa di frutta, nonché a prima lavorazione (non trasformazione) e commercializzazione di prodotti (ortaggi e frutta) di I gamma, attività che non potevano rientrare nell’investimento oggetto di agevolazione.
Nella propria relazione ES premetteva che il programma proposto concerneva esclusivamente la produzione di radicchio rosso di IV gamma, e cioè un intervento «finalizzato alla produzione di prodotti che comportano una parte rilevante di innovazione tecnologica in rispondenza dell’evoluzione della domanda» . Di seguito, dopo avere descritto il programma approvato, consistente in: «a) costruzione di un capannone di circa 6.700 m2 da adibire alla lavorazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli da realizzare su un suolo di proprietà; b) fornitura e posa in opera di cinque celle frigorifere per una superficie totale di circa 3.120 m2 ed annessa anticella di 263 m2; c) acquisto di contenitori e carrelli per la movimentazione interna della merce; d) attrezzature ed arredi ufficio» , e dopo aver indicato che «Il programma rendicontato è sostanzialmente conforme a: quanto riportato nell’istruttoria di variante approvata dal SR per quanto concerne la tipologia di spesa realizzata» (avendo SE edificato un capannone con all’interno cinque celle frigorifere previste in istruttoria), ES osservava che «Tuttavia, il complesso realizzato, che in istruttoria doveva essere dedicato esclusivamente alla lavorazione di ortaggi freschi (radicchio) di IV° gamma, la cui componente di innovazione tecnologica è condizione necessaria per l’ammissibilità dell’intera iniziativa … è in realtà destinato anche alla produzione di purea e polpa di frutta ed alla prima lavorazione (non trasformazione) e commercializzazione di prodotti I° gamma (ortaggi e frutta). Dai layout esibiti, infatti, si rileva che la zona dedicata alla lavorazione IV° gamma è limitata ad una superficie di circa 550,81 m2, mentre circa 1.032,19 m2 sono destinati alla lavorazione di ortaggi I gamma, 944,84 m2 ospitanti le linee di trasformazione dei purea di frutta» , con la precisazione che le restanti aree – fra cui le celle frigorifere – sono poste a servizio di tutte le attività svolte.
Rilevato che l’investimento realizzato da SE «non è finalizzato esclusivamente alla produzione di ortaggi di IV° gamma, bensì anche ad altre attività» in parte non ammissibili ad agevolazione, e ricordato che «la Circolare Ministeriale n. 234363 del 1997 al punto 2.5 cita testualmente che “...se l’iniziativa concerne più attività, in parte non ammissibili, l’iniziativa stessa non è ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all’attività non ammissibili» , ES concludeva che « l’iniziativa non risulta ammissibile alle agevolazioni », poiché non era stato possibile distinguere, in maniera univoca, l’area e gli investimenti relativi all’attività ammissibile separandola da quelle non ammissibili.
La Provincia trasmetteva la suddetta relazione a SE, che il 4 maggio 2011 presentava le proprie osservazioni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico (succeduto nelle competenze originariamente attribuite al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica) comunicava con nota prot. n. 37897 del 22 giugno 2018 l’avvio del procedimento di revoca degli incentivi concessi, riportando le conclusioni cui era giunta ES. In particolare il Ministero evidenziava che la produzione di purea e polpa di frutta non poteva beneficiare del finanziamento ai sensi della Decisione n. 94/173/CE del 22 marzo 1994, e che la commercializzazione di prodotti di I gamma (ortaggi e frutta) era limitata all’acquisto da produttori terzi con solo una minima lavorazione (selezione, defogliazione, confezionamento in cassetta, avvolgimento in cellofan, conservazione in frigorifero), senza trasformazione.
Quindi, in assenza di memorie procedimentali di SE, il Ministero con il decreto n. 39697 del 21 giugno 2019 disponeva la revoca totale degli incentivi concessi motivata per «inammissibilità dell’investimento in quanto difforme da quanto previsto in istruttoria e non agevolabile in virtù delle limitazioni poste al settore dalla Decisione C.E. n. 94/173/CE del 22/03/1994» , nonché la restituzione del finanziamento erogato (pari ad € 1.846.532,25), maggiorato dei relativi interessi (calcolati secondo le modalità ivi indicate).
4. SE impugnava detto provvedimento innanzi a questo Tribunale e, all’esito del contenzioso, il Consiglio di Stato con sentenza n. 4557/2023 ne riconosceva l’illegittimità.
Per quanto più rileva in questa sede, il Consiglio di Stato richiamava il punto 2.5 della circolare n. 234363 del 20 novembre 1997, secondo cui «se l’iniziativa concerne più attività, in parte non ammissibili, l’iniziativa stessa non è ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all’attività non ammissibile» , e ricordava che la non ammissibilità dell’agevolazione riposava «sul rilievo che non fosse possibile individuare la componente di investimento esclusa dal contributo».
Quindi il Consiglio di Stato osservava che la relazione di ES «identifica con estrema precisione le superfici dell’impianto dedicate all’esercizio dell’attività finanziabile e quelle utilizzate per produzioni e attività diverse» , riportando l’estensione sia dell’area dedicata alla lavorazione di ortaggi IV gamma sia delle zone in cui si svolgono le attività non ammissibili a finanziamento. Pertanto, attesa «la possibilità di iniziative concernenti più attività, espressamente ammessa dalla circolare esplicativa, ed a fronte di una così puntuale individuazione delle superfici dedicate ad ogni singola attività (definite al centimetro quadrato)» il Consiglio di Stato – ravvisata la possibilità di individuare le attività finanziabili, distinguendole da quelle che non lo sono – rilevava che: a) non erano state valutate dal Ministero le osservazioni presentate da SE alla Provincia il 4 marzo 2011 nel corso del procedimento; b) malgrado il Ministero avesse nominato una commissione, incaricandola di accertare l’esistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio, non risultava compiuto alcun atto istruttorio prima dell’avvio del procedimento di revoca.
Pertanto, ravvisato un difetto di istruttoria nel procedimento sfociato nel decreto impugnato, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello ai fini del riesame rilevando che è «ammissibile l’esercizio contestuale da parte del beneficiario anche di attività non ammissibili a contributo e, per contro, è riconosciuto dall’amministrazione l’esercizio di attività ammissibili essendo controversa unicamente la proporzione fra le due («in minima parte» per l’amministrazione le attività ammissibili e «marginali» per l’appellante le attività non ammissibili)».
5. Uniformandosi alla decisione, con nota prot. n. 8062 del 12 gennaio 2024 il Ministero delle imprese e del made in Italy (succeduto al Ministero dello sviluppo economico) chiedeva ad ES di svolgere « un supplemento istruttorio sull’investimento realizzato dall’impresa beneficiaria ».
All’esito del disposto supplemento istruttorio, ES accertava un investimento ammissibile pari ad € 850.826,52. In particolare, ricordato che SE aveva rendicontato la spesa suddividendola nelle voci «progettazione, studi ed assimilabili» , «opere murarie ed assimilabili », « macchinari, impianti ed attrezzature », e richiamata la sentenza n. 4557/2023, ES evidenziava che «le opere realizzate e rendicontate ai benefici delle agevolazioni del Patto Territoriale, avevano interessato la costruzione di un capannone industriale prefabbricato a pianta rettangolare della superficie lorda di circa 6.980,96 mq» , capannone che (come risultava dal grafico allegato al relativo permesso di costruire) risultava strutturato in «zona di stoccaggio materie prime composta da 5 celle frigorifere indipendenti di cui quattro celle di 600 mq ciascuna, una cella di 606,39 mq (per un totale di circa 3.006,39 mq), oltre che anticelle e corsie di manovra a temperatura controllata di circa 693,17 mq; una zona lavorazione a temperatura controllata di circa 550,81 mq dedicata alla lavorazione IV gamma; un reparto lavorazione radicchio e verdura in generale di circa 1.032,19 mq; un reparto trasformazione di frutta in polpa gialla e rossa, compresa cella frigorifera e zona carico/scarico di pertinenza di circa 944,84 mq; un’area servizi per i dipendenti di circa 293,15 mq ed un’area uffici posta al piano superiore di pari superficie; aree destinate a carico/scarico, depositi e vani tecnici per circa 460,41 mq», per cui «La superficie coperta utile complessiva (inclusa l’area uffici al piano primo) ammontava quindi a 7.274,11 mq».
Pertanto, considerato che SE «aveva rendicontato una spesa sostenuta a fronte del presente programma, per complessivi E. 3.904.710,01» , e tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, ES osservava che «si suddivide la spesa fra area agevolabile, ed area non agevolabile, sulla base delle seguenti proporzioni: 550,81/2.527,84 e 1.977,03/2.527,84. Ciò tenuto anche conto che l’incidenza dell’area di lavorazione dell’attività agevolabile rispetto all’area complessiva di lavorazione può estendersi all’area complessiva del manufatto realizzato, in assenza di ulteriori aree ascrivibili specificamente a una singola attività e in assenza di spese per macchinari, impianti e attrezzature ascrivibili specificamente a una singola attività». Sulla base della riportata suddivisione, ES concludeva che «ne deriva che l’ammontare delle spese agevolabili assomma ad E. 850.826,52» .
Quindi il Ministero con la nota prot. n. 3654 del 12 aprile 2024, richiamati gli esiti del supplemento istruttorio, comunicava a SE l’avvio del procedimento volto alla rideterminazione del contributo, evidenziando che il contributo concedibile in via definitiva era pari a € 467.954,58 (essendo prevista per l’intervento de quo un’intensità agevolativa del 55% dell’investimento ammesso), per cui l’importo da restituire ammontava ad € 1.378.577,67, oltre interessi in misura pari ad € 14,535,77, per un totale complessivo di € 1.393.113,44.
SE trasmetteva le proprie osservazioni sostenendo che l’importo da erogare (in base alla suddetta sentenza) ammontava in realtà ad € 1.420.926,60 con conseguente obbligo di restituire il minor importo di € 425.605,65, pari alla differenza fra il contributo erogato (€ 1.846.532,25) e quello erogabile. In particolare, SE sosteneva che: a) l’applicazione del criterio percentuale (dato dal rapporto fra la superficie totale e quella occupata dalla lavorazione di ortaggi di IV gamma) non era utilizzabile per i macchinari e le attrezzature, il cui importo (pari ad € 826.129,63) era integralmente ammissibile a contributo; b) era illegittima la riduzione del 55% sancita nella comunicazione n. 96/C29/03 della commissione europea, trattandosi di atto non vincolante e comunque superato dall’introduzione di nuovi parametri nel 2014 e nel 2021. Inoltre, secondo SE, il Ministero aveva illegittimamente omesso di considerare l’interesse al consolidamento del contributo ed il legittimo affidamento serbato sulla concessione dello stesso, aspetti rilevanti in presenza di un atto di revoca.
6. Il Ministero con il decreto n. 480 del 17 maggio 2024 determinava, in via definitiva, l’importo del contributo erogabile in € 467.954,58 e disponeva il recupero della differenza fra tale importo ed il contributo in precedenza erogato, oltre interessi.
In motivazione il Ministero confutava le osservazioni di SE evidenziando che: a) i macchinari «sono stati acquistati dal 2005 al 2010, successivamente al 06/04/2004, data di ultimazione dell’investimento agevolato e gli stessi, infatti, non risultano inclusi nella documentazione finale di spesa trasmessa dall’impresa beneficiaria in data 11/04/2004» ; b) l’intensità agevolativa del 55% «è prevista dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 01/12/1999, il quale, nel recepire quanto stabilito dalla Decisione SG(99) D/ 7230 avente ad oggetto “Aiuto di Stato n. N 128/99 – Italia Estensione ai settori dell’agricoltura e della pesca degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata” ha disciplinato in maniera organica gli investimenti agevolati nell’ambito dei patti territoriali nei settori sopra citati», con la precisazione che «il progetto presentato in data 03/04/2000 è stato istruito secondo quanto previsto dalla Tabella n. 2 del citato Decreto, il quale prevede per le aree ordinarie non svantaggiate, ovvero le aree non rientranti nell’Obiettivo 1, un’intensità agevolativa pari al 55%» ; c) per quanto attiene le sopravvenute modifiche dei parametri, «proprio in virtù dei principi di buona fede e correttezza, di legittimo affidamento e di parità di trattamento richiamati dall’impresa beneficiaria, un progetto di investimento in sede di rendicontazione finale deve necessariamente essere valutato e verificato secondo la medesima normativa in base alla quale è stata condotta la valutazione di ammissibilità iniziale in sede di istruttoria» ; d) è inapplicabile la disciplina relativa alla revoca del provvedimento, in quanto «la normativa di riferimento è quella contenuta all’art. 10 del Decreto Ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e s.m.i. secondo la quale, a seguito degli accertamenti finali svolti sull’investimento realizzato e la relativa documentazione finale di spesa presentata dal soggetto beneficiario, è adottato il provvedimento di concessione definitiva nel quale sono quantificate le agevolazioni spettanti sulla base delle spese ritenute ammissibili» , il che impedisce di ravvisare una posizione di legittimo affidamento, soprattutto considerando che il supplemento istruttorio era stato disposto dal Consiglio di Stato.
7. SE impugnava il descritto decreto chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
7.1. In primo luogo SE affermava che il costo di acquisto di macchinari ed impianti (€ 826.129,63) doveva essere integralmente ammesso a contributo, non potendo utilizzarsi il criterio di proporzionalità fondato sul rapporto fra superfici finanziabili e non finanziabili (accettabile solo per le voci «progettazione e studi» e «opere murarie» ).
7.2. Inoltre, secondo SE, il Ministero aveva erroneamente individuato l’area la cui realizzazione è da ammettere a contributo (destinata alla lavorazione degli ortaggi di IV gamma), in quanto la superficie di 550 mq indicata da ES corrisponde alla sola sala confezionamento, mentre la suddetta area è molto più estesa ed occupa 1.610,81 mq, comprendendo le aree destinate alla ricezione della materia prima, alla selezione, alla mondatura ed al lavaggio. Sosteneva ancora la ricorrente che il Ministero aveva errato nel ritenere realizzata con il finanziamento erogato anche l’area ove vengono lavorati ortaggi di I gamma e frutta (esclusa dal finanziamento), in quanto realizzata con fondi propri e collocata sotto la c.d. «tettoia esterna».
Sulla base delle suesposte considerazioni, la ricorrente sosteneva che il contributo erogabile ammontava ad € 1.500.436,01, per cui l’importo da restituire era di € 346.096,24.
7.3. Infine, SE contestava anche la riduzione del 55% del finanziamento ammissibile, rilevando che il Ministero aveva disposto tale limitazione sulla base di un atto (la comunicazione della commissione europea n. 96/C29/03) non vincolante, superato da sopravvenute disposizioni normative, e comunque non applicato con il provvedimento di revoca integrale del contributo erogato.
8. Il Ministero replicava alle suesposte censure evidenziando il ruolo svolto nell’istruttoria dall’istituto bancario convenzionato (le cui valutazioni rivestono natura tecnico-discrezionale) e quanto affermato dal Consiglio di Stato.
Depositava memoria difensiva anche ES per resistere al ricorso.
9. In vista dell’udienza di discussione del ricorso tutte le parti depositavano memorie difensive e di replica ex art. 73, comma 1, c.p.a., ribadendo le rispettive argomentazioni.
La ricorrente nella propria memoria di replica – premessa la rilevanza della relazione del 30 gennaio 2025 da essa depositata, finalizzata a dimostrare che la lavorazione di ortaggi di I gamma non si è mai svolta nelle parti del capannone eretto con i fondi del finanziamento – chiedeva al Tribunale di disporre l’esecuzione di una verificazione su quanto accertato da ES in ordine alla quantificazione delle superfici dell’impianto dedicato all’esercizio dell’attività finanziabile e delle spese ammissibili, nonché al calcolo del contributo concedibile.
10. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La ricorrente impugna il decreto ministeriale di concessione definitiva del contributo erogabile, quantificato in € 467.954,58, e di recupero di quanto in precedenza erogato alla ricorrente.
Prima di procedere allo scrutinio delle suesposte censure, giova rimarcare che il provvedimento impugnato consegue ad un giudicato di annullamento (parziale) formatosi sulla sentenza n. 4557/2023 del Consiglio di Stato, il quale – sul presupposto dell’accertato svolgimento promiscuo nel capannone di attività finanziabili con altre che viceversa non lo sono, e della legittima coesistenza delle stesse – ha stabilito che: a) sono puntualmente individuate le « superfici dedicate ad ogni singola attività (definite al centimetro quadrato) »; b) l’Amministrazione aveva omesso l’esame dei contributi partecipativi rassegnati da SE a seguito della relazione di ES.
La predetta sentenza ha quindi delimitato il perimetro entro cui doveva svolgersi l’attività di riesame da parte del Ministero, che in precedenza aveva disposto la revoca totale del finanziamento. In particolare, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che: a) secondo il punto 2.5 della circolare n. 234363 del 20 novembre 1997, è ammesso lo svolgimento nella medesima sede sia dell’attività per il cui sviluppo è stato concesso il finanziamento sia di altre e differenti attività, non finanziabili; b) la medesima circolare stabilisce che «se l’iniziativa concerne più attività, in parte non ammissibili, l’iniziativa stessa non è ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all’attività non ammissibile» ; c) ES (e cioè il soggetto istruttore) aveva individuato e quantificato in modo estremamente preciso (« al centimetro quadrato ») le aree del capannone destinate alla lavorazione di ortaggi della IV gamma (attività finanziabile) e quelle destinate alla produzione di purea e polpa di frutta nonché alla lavorazione di ortaggi di I gamma (non finanziabili).
2. Nessuna delle censure dedotte dalla ricorrente merita di essere accolta, risultando condivisibili le difese svolte dell’Amministrazione e di ES nelle rispettive memorie, da intendersi qui integralmente riprodotte.
3. In particolare SE contesta innanzi tutto l’applicazione del criterio proporzionale (con il quale ES ha determinato l’entità del finanziamento erogabile) per quanto attiene i macchinari, sostenendo che il costo di acquisto degli stessi (€ 826.129,63) avrebbe dovuto essere integralmente finanziato.
Premesso che la ricorrente non contesta l’utilizzo del criterio di proporzionalità per le restanti voci (rappresentate da « Progettazione e studi» e «Opere murarie» ), la censura non è fondata in quanto, come evidenziato nel provvedimento impugnato (nel quale il Ministero prende correttamente posizione sulle osservazioni della ricorrente), i macchinari che SE pretende vengano ammessi al finanziamento in realtà «sono stati acquistati dal 2005 al 2010, successivamente al 06/04/2004, data di ultimazione dell’investimento agevolato e gli stessi, infatti, non risultano inclusi nella documentazione finale di spesa trasmessa dall’impresa beneficiaria in data 11/04/2004». Tale voce di costo esula quindi dal perimetro del finanziamento.
4. La ricorrente censura il provvedimento impugnato anche nell’individuazione delle dimensioni dell’area destinata allo svolgimento dell’attività ammessa al finanziamento.
La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4557/2023, ha indicato i criteri cui il Ministero doveva attenersi in sede di riesame per quantificare il contributo concedibile, riconoscendo che il soggetto istruttore aveva identificato « al centimetro quadrato » le aree ove vengono svolte l’attività finanziabile e quelle che non lo sono, nonché ricordando che – secondo il punto 2.5 della circolare n. 234363 – non è erogabile il finanziamento in caso di coesistenza di più attività, alcune delle quali non finanziabili, a meno che non sia possibile individuare ed escludere queste ultime.
È quindi inammissibile la censura rivolta a rimettere in discussione l’esatta individuazione delle porzioni interessate dallo svolgimento dell’attività ab origine ammessa al finanziamento, essendo tale aspetto coperto dal giudicato. La conclusione non muta per il fatto che il Consiglio di Stato ha ravvisato un difetto di istruttoria per mancato esame delle osservazioni presentate da SE il 4 maggio 2011, in quanto queste ultime: a) si soffermano sull’aspetto dell’incremento occupazionale, che risulta estraneo all’indagine istruttoria condotta per la quantificazione del finanziamento; b) sostengono doversi computare nel finanziamento erogabile i costi sostenuti per l’acquisto di macchinari, aspetto ripreso dalle nuove osservazioni del 10 maggio 2024 e motivatamente disatteso dal Ministero nel decreto impugnato; c) sostengono che nelle parti del capannone realizzate con il finanziamento erogato (comprese le celle frigorifero) si effettuano soltanto lavorazioni inerenti ortaggi di IV gamma (svolgendosi in altra parte dello stabilimento le differenti attività non finanziabili), deduzioni che collidono con quanto riportato nel supplemento istruttorio, ove ES evidenzia « assenza di ulteriori aree ascrivibili specificamente a una singola attività », non avendo la ricorrente dimostrato che alcune parti dello stabilimento (celle frigo; area di carico/scarico delle materie prime; ecc.) attengano unicamente alle lavorazioni di ortaggi IV gamma.
5. In ogni caso, la censura è anche infondata.
Come già ricordato, la circolare n. 234363 del 20 novembre 1997 (esplicativa del D.M. Industria, Commercio ed Artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995) stabilisce al punto 2.5 che «se l’iniziativa concerne più attività, in parte non ammissibili, l’iniziativa stessa non è ammissibile alle agevolazioni, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli investimenti relativi all’attività non ammissibile» . Dal contenuto della circolare si evince che, in caso di coesistenza di più attività delle quali solo alcune sono finanziabili, la regola è rappresentata dal primo periodo del punto 2.5, secondo il quale l’intera iniziativa non può essere ammessa alle agevolazioni, mentre il secondo periodo rappresenta l’eccezione, che consente l’ammissione dell’iniziativa all’erogazione del beneficio a condizione che sia possibile individuare ed escludere gli investimenti relativi all’attività non finanziabile. Pertanto, trattandosi di ipotesi eccezionale, la previsione del secondo periodo dev’essere applicata restrittivamente, secondo il principio ermeneutico scolpito nell’art. 14 delle cd. preleggi.
Tanto premesso, accertato che la ricorrente svolge – nel ricordato capannone – sia lavorazioni attinenti ad ortaggi di IV gamma (ammesse a finanziamento in quanto connotate da una parte rilevante di innovazione tecnologica in conseguenza dell’evoluzione della domanda, come indicato dalla decisione 94/173/CE), sia produzione di purea e polpa di frutta nonché commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di I gamma, la ricorrente – per estendere l’ambito di applicazione dell’agevolazione oltre quanto già riconosciuto – avrebbe dovuto fornire la rigorosa dimostrazione che anche le altre porzioni del capannone (zona di ricezione materie prime, celle frigorifero di stoccaggio, anticelle, ecc.) sono adibite esclusivamente alla lavorazione di ortaggi di IV gamma.
In difetto di una tale rigorosa dimostrazione, l’ipotesi – eccezionale e tassativa – contemplata nella seconda parte del ricordato punto 2.5 della circolare è integrata solo relativamente alla porzione individuata da ES e indicata nel provvedimento impugnato.
6. Le considerazioni sin qui svolte consentono di respingere anche l’istanza istruttoria di verificazione avanzata da parte ricorrente.
Come da consolidato orientamento della giurisprudenza, la verificazione non configura un autonomo mezzo di prova, bensì costituisce uno strumento di valutazione di prove già ritualmente acquisite agli atti del giudizio, rivestendo la funzione di fornire al giudice i necessari chiarimenti ed elementi di valutazione quando i fatti di causa presentino profili di complessità sul piano tecnico-specialistico, per cui non può essere utilizzata come strumento esplorativo per sopperire alle carenze probatorie riferibili alle parti del processo (in questi termini Consiglio di Stato, sez. VI, 21 luglio 2020, n. 4664).
Ciò posto, parte ricorrente non ha fornito la prova che le aree escluse dalla relazione istruttoria di ES sono adibite esclusivamente alla lavorazione dei prodotti di IV gamma, essendo inidonea a tale scopo la perizia (redatta dal geom. Mario Soave) depositata dalla ricorrente medesima in quanto mero atto di parte, privo quindi di valore probatorio come rilevato in giurisprudenza (Cass. civ., sez. I, 4 luglio 2023, n. 18881). Pertanto, l’assolvimento dell’onere probatorio non può essere demandato all’espletamento di una verificazione, che avrebbe carattere esplorativo.
7. Da ultimo, è infondata anche la censura con cui la ricorrente lamenta l’illegittimità della riduzione del 55% del finanziamento, misura da ritenersi superata dall’evoluzione normativa e comunque non precedentemente applicata dal Ministero.
Il D.M. Tesoro, Bilancio e Programmazione economica del 1° dicembre 1999, concernente le « Modalità applicative per l’estensione al settore agricolo dei patti territoriali e contratti di programma », all’art. 1 «detta le modalità applicative le disposizioni generali per la definizione dei limiti, criteri e modalità per l’estensione al settore agricolo e della pesca degli interventi regolati dall’articolo 2, comma 203, lettera d), patti territoriali e lettera e) contratto di programma della legge 23 dicembre 1996, n. 662». Il successivo art. 2 (rubricato « Modalità applicative ») sancisce al comma 1 che «Per gli interventi di cui all’art. 1, sono considerate ammissibili, al netto dell’IVA, le spese nei limiti fissati dalla normativa comunitaria come riportato nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 allegate al presente decreto». La tabella 2 del decreto prevede un’intensità agevolativa del 55% per gli investimenti volti alla realizzazione di impianti di lavorazione di prodotti freschi e trasformati nelle aree diverse da quelle del cd. «Obiettivo 1», e cioè le aree ordinarie non svantaggiate qual è quella in cui ricade l’intervento realizzato dalla ricorrente. L’applicazione della predetta percentuale per determinare il finanziamento erogabile è quindi normativamente prevista e perciò vincolante.
Le modifiche normative sopravvenute nel 2014 e nel 2021 – diversamente da quanto sostiene la ricorrente – non incidono sulla disciplina applicabile trattandosi di un finanziamento concesso, seppure in via provvisoria, con il decreto n. 2484 del 12 aprile 2001 per un intervento che doveva concludersi entro il 6 aprile 2004 (circostanza non controversa fra le parti). Pertanto con il decreto impugnato è stata correttamente applicata la disciplina sulla cui base era stata concessa ed erogata l’agevolazione.
Quanto poi alla mancata applicazione della predetta percentuale con il decreto n. 39697 del 21 giugno 2019 è evidentemente dipesa dalla circostanza che con tale provvedimento era stata disposta la revoca integrale del finanziamento, ragion per cui non vi era alcuno spazio per l’applicazione della predetta percentuale.
8. In conclusione, la domanda di annullamento è infondata e il ricorso dev’essere respinto.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna SE Linea Fresca s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , a rifondere le spese di giudizio in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori se dovuti, nonché in favore di ES Sanpaolo s.p.a., che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
CA OL, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
OL De IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL De IA | CA OL |
IL SEGRETARIO