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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 948/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5536/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RI
elettivamente domiciliato presso Comune Di RI Comune 84020 RI SA
OG S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295245 TARSU/TIA 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
OG S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295244 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'ingiunzione di pagamento N. 295244 DI € 163,96 E per TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI e Tributo Provinciale relativi agli anni 2006 e 2008 e l'ingiunzione di pagamento N.0295245 DI € 599,41 per TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI e Tributo Provinciale relativi agli anni 2008 emesse da SO.G.E.T. S.p.a per conto del Comune di
RI (SA) e notificate il 25.10.2025.
Eccepiva la nullità dell'atto gravato per omessa notifica degli atti presupposti.
Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del credito erariale, l'illegittimità dell'atto per carenza del potere impositivo della SO.G.E.T spa e per omessa motivazione circa il criterio di calcolo di sanzioni e interessi nonché per difetto di legittimazione passiva del ricorrente atteso che, il soggetto inciso era
Nominativo_1 e non era stata provata la qualità di erede del contribuente.
Allegava istanza di autotutela rivolta al Comune di RI e alla OG SpA.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite ed attribuzione in favore del procuratore antistatario. In data 14.1.2026 si costituiva ritualmente la OG SpA allegando provvedimenti di sgravio degli atti impugnati e concludeva chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con memorie depositate il 27.1.2026 parte ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna di controparte al pagamento delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Richiedeva il collegamento da remoto per l'udienza di pubblica discussione della causa.
La causa veniva chiamata all'udienza del 19 febbraio 2026 e veniva riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che non è stata disposta la trattazione della causa con collegamento da remoto in quanto l'istanza di partecipazione a distanza presentata da parte ricorrente è irrituale, poiché
l'art 34 bis Dlgs.vo 546/92 in analogia con il disposto dell'art 32 comma 2 Dlgs.vo 546/92 prevede che la stessa debba essere preventivamente notificata alla controparte e depositata in segreteria con prova dell'avvenuta notifica, adempimento che risulta completamente omesso nel caso di specie da parte ricorrente.
Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere, a seguito dei provvedimenti di sgravio emessi dall'Amministrazione resistente, essendo venuto meno l'interesse alla decisione e si pone il solo problema delle spese del giudizio. Il ricorso può essere deciso sotto il profilo della portata assorbente del principio affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 18459, depositata il 28 giugno 2023. Con tale pronuncia la Cassazione ha ricordato che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere dovuta all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato non consegue necessariamente la condanna dell'ente impositore alle spese di lite, che deve essere disposta qualora l'annullamento sia avvenuto in ragione della “manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione”, pertanto, l'eliminazione dal mondo giuridico dell'atto oggetto dell'impugnazione del contribuente determina la cessazione della materia del contendere, ma non può comportare automaticamente, o “meccanicamente” , la compensazione delle spese, atteso che tale soluzione interpretativa, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato rispetto a quella privata, risulta “priva di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del giusto processo”, per cui anche nel processo tributario, come in quello civile, deve trovare applicazione la regola della c.d. soccombenza virtuale.
Nel caso di specie si trattava di pretesa tributaria prescritta .( Cfr ex multis l'ordinanza n. 31260, della
Corte di Cassazione del 6 novembre 2023, che ha ribadito l'operatività della prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai tributi locali) già al momento dell'emissione dell'atto impugnato.
Le spese vanno pertanto liquidate in base al principio della soccombenza virtuale, e poste a carico del concessionario resistente e del Comune di RI, atteso che l'atto era precluso al momento della formazione dello stesso e della successiva notifica per intervenuta prescrizione, l'Ente impositore avrebbe dovuto prontamente annullare la pretesa alla base del ruolo per impedire che il concessionario emanasse l'ulteriore ingiunzione e infine il concessionario e l'Ente locale non hanno provveduto ad esitare l'istanza di autotutela ( presentata già il 27.11.2024) in tempo utile , costringendo così il ricorrente a depositare ricorso giurisdizionale, e solo in data 14.1.2026 sono stati effettuati gli sgravi delle pretese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, definitivamente pronunciando dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna la OG SpA e il Comune di RI in solido tra loro al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 200,00 oltre accessori, se dovuti, come per legge, e restituzione del contributo unificato con attribuzione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Salerno il 19 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Dr F.M. Fiore
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FIORE FRANCESCO MARIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5536/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RI
elettivamente domiciliato presso Comune Di RI Comune 84020 RI SA
OG S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295245 TARSU/TIA 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
OG S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295244 TARSU/TIA 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, impugnava l'ingiunzione di pagamento N. 295244 DI € 163,96 E per TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI e Tributo Provinciale relativi agli anni 2006 e 2008 e l'ingiunzione di pagamento N.0295245 DI € 599,41 per TASSA SMALTIMENTO
RIFIUTI e Tributo Provinciale relativi agli anni 2008 emesse da SO.G.E.T. S.p.a per conto del Comune di
RI (SA) e notificate il 25.10.2025.
Eccepiva la nullità dell'atto gravato per omessa notifica degli atti presupposti.
Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione del credito erariale, l'illegittimità dell'atto per carenza del potere impositivo della SO.G.E.T spa e per omessa motivazione circa il criterio di calcolo di sanzioni e interessi nonché per difetto di legittimazione passiva del ricorrente atteso che, il soggetto inciso era
Nominativo_1 e non era stata provata la qualità di erede del contribuente.
Allegava istanza di autotutela rivolta al Comune di RI e alla OG SpA.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di lite ed attribuzione in favore del procuratore antistatario. In data 14.1.2026 si costituiva ritualmente la OG SpA allegando provvedimenti di sgravio degli atti impugnati e concludeva chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con memorie depositate il 27.1.2026 parte ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna di controparte al pagamento delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Richiedeva il collegamento da remoto per l'udienza di pubblica discussione della causa.
La causa veniva chiamata all'udienza del 19 febbraio 2026 e veniva riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che non è stata disposta la trattazione della causa con collegamento da remoto in quanto l'istanza di partecipazione a distanza presentata da parte ricorrente è irrituale, poiché
l'art 34 bis Dlgs.vo 546/92 in analogia con il disposto dell'art 32 comma 2 Dlgs.vo 546/92 prevede che la stessa debba essere preventivamente notificata alla controparte e depositata in segreteria con prova dell'avvenuta notifica, adempimento che risulta completamente omesso nel caso di specie da parte ricorrente.
Nel merito va dichiarata cessata la materia del contendere, a seguito dei provvedimenti di sgravio emessi dall'Amministrazione resistente, essendo venuto meno l'interesse alla decisione e si pone il solo problema delle spese del giudizio. Il ricorso può essere deciso sotto il profilo della portata assorbente del principio affermato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 18459, depositata il 28 giugno 2023. Con tale pronuncia la Cassazione ha ricordato che nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere dovuta all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato non consegue necessariamente la condanna dell'ente impositore alle spese di lite, che deve essere disposta qualora l'annullamento sia avvenuto in ragione della “manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione”, pertanto, l'eliminazione dal mondo giuridico dell'atto oggetto dell'impugnazione del contribuente determina la cessazione della materia del contendere, ma non può comportare automaticamente, o “meccanicamente” , la compensazione delle spese, atteso che tale soluzione interpretativa, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato rispetto a quella privata, risulta “priva di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del giusto processo”, per cui anche nel processo tributario, come in quello civile, deve trovare applicazione la regola della c.d. soccombenza virtuale.
Nel caso di specie si trattava di pretesa tributaria prescritta .( Cfr ex multis l'ordinanza n. 31260, della
Corte di Cassazione del 6 novembre 2023, che ha ribadito l'operatività della prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai tributi locali) già al momento dell'emissione dell'atto impugnato.
Le spese vanno pertanto liquidate in base al principio della soccombenza virtuale, e poste a carico del concessionario resistente e del Comune di RI, atteso che l'atto era precluso al momento della formazione dello stesso e della successiva notifica per intervenuta prescrizione, l'Ente impositore avrebbe dovuto prontamente annullare la pretesa alla base del ruolo per impedire che il concessionario emanasse l'ulteriore ingiunzione e infine il concessionario e l'Ente locale non hanno provveduto ad esitare l'istanza di autotutela ( presentata già il 27.11.2024) in tempo utile , costringendo così il ricorrente a depositare ricorso giurisdizionale, e solo in data 14.1.2026 sono stati effettuati gli sgravi delle pretese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, definitivamente pronunciando dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna la OG SpA e il Comune di RI in solido tra loro al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 200,00 oltre accessori, se dovuti, come per legge, e restituzione del contributo unificato con attribuzione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Salerno il 19 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Dr F.M. Fiore