Cass. civ., sez. III, ordinanza 21/11/2024, n. 30106
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Ordinanza 21 novembre 2024

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Non è soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita, con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso rilevando che la sentenza impugnata, con la quale era stata affermata la sussistenza di un credito litigioso, aveva ampiamente motivato circa le ragioni della valutazione sulla sussistenza del credito, in senso difforme rispetto alla sentenza asseritamente pregiudicante).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 21/11/2024, n. 30106
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30106
    Data del deposito : 21 novembre 2024

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