Ordinanza collegiale 26 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 16/01/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00437/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00556/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Zotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale i Napoli i - Ufficio Territoriale di Napoli 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento
- del provvedimento notificato via PEC in data 16 novembre 2020, con il quale il Direttore provinciale dell’agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio Territoriale di Napoli 2, ha disposto la revoca dell’abilitazione al servizio telematico di Entratel del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale i Napoli 1 - Ufficio Territoriale di Napoli 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2024 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente agisce nel presente giudizio per l’annullamento del provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale I di Napoli) ha disposto, in suo danno, la revoca dell’abilitazione al servizio telematico di Entratel, necessario per la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica fiscali.
2. – L’impugnato provvedimento, secondo quanto dedotto, sarebbe viziato da incompetenza ( sub I), da violazione del contraddittorio procedimentale e del giusto procedimento ( sub II e III), nonché dall’insussistenza dei relativi presupposti applicativi per come disciplinati ex lege ( sub IV).
3. – L’intimata P.A. si è costituita con memoria di stile.
4. – Respinta l’istanza di tutela cautelare, all’udienza pubblica straordinaria del 12 dicembre 2024 la controversia è stata introitata in decisione.
5. – Il ricorso non merita di essere accolto.
6. – La tesi di parte ricorrente su cui poggia la censurata (con il motivo sub I) incompetenza a provvedere – secondo cui “[L] 'atto di revoca appartiene alla competenza della figura apicale dell'Agenzia regionale delle Entrate ” – è da respingere, rivelandosi disancorata e smentita dal dato normativo, posto che l’art. 25, comma 3, D.M. 31/05/1999, n. 164 (“ Regolamento recante norme del per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti fa riferimento all’ufficio competente ai fini della revoca ”) fa espresso riferimento, tra l’altro, “ ai fini della revoca dell'abilitazione […]” al “ competente Ufficio ” del Dipartimento delle Entrate, senza alcuna evocazione dell’Agenzia tout court .
7. – Nemmeno possono condividersi le censure che si appuntano sulla violazione delle garanzie partecipative ( sub II e III) e sul deficit di motivazione del provvedimento di revoca ( sub IV).
7.1. – Occorre sottolineare come il provvedimento impugnato abbia ampiamente motivato – richiamando per relationem il processo verbale del 16 ottobre 2019 – in ordine alle gravi irregolarità poste in essere dal ricorrente, specificando compiutamente i fatti posti a carico dello stesso, rispetto ai quali non risultano forniti, con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con la documentazione prodotta, elementi idonei a confutare i rilievi dell'Amministrazione e a superare il giudizio di gravità operato dall'Agenzia, fondato su significative e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dalla trasmissione telematica delle dichiarazioni, in conformità a quanto espressamente stabilito in tal senso dall’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998.
7.2. – Va rammentato, al riguardo, che l'attività di tutti i soggetti incaricati dell'assistenza fiscale deve essere svolta, nell'interesse sia dell'Erario che di tutti i contribuenti, da parte di soggetti la cui affidabilità sia massima e non sia scalfita da comportamenti che denotino un'applicazione delle norme tributarie violativa della disciplina di riferimento; nel caso di specie, le condotte tenute dal ricorrente, così come accertate dall'Amministrazione e non adeguatamente confutate dal primo, sono certamente tali da porre in dubbio l'affidabilità del professionista e tali da giustificare l'adozione del provvedimento impugnato.
Nessun vizio, pertanto, inficia la motivazione della revoca, che risulta, di contro, pienamente calibrata sul dato normativo.
8. – Discende da quanto precede, altresì, che non è valorizzabile, nella specie, alcuna violazione procedurale da parte dell'Amministrazione, vieppiù considerando che nel ricorso non sono dedotti in modo chiaro e specifico quali sarebbero stati gli elementi e i fatti che il ricorrente avrebbe potuto apportare in sede procedimentale allo scopo di confutare le valutazioni della resistente P.A., e quali documenti avrebbe potuto utilmente produrre per dimostrare la fondatezza delle proprie asserzioni, inducendo l’Agenzia ad assumere una diversa determinazione.
8.1. – Va rammentato, sul punto, come di recente ribadito (Cons. Stato, Sez. VII, 6 febbraio 2023, n. 1215) – che la giurisprudenza amministrativa interpreta le norme in materia di partecipazione procedimentale non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2022, n. 2772; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 3 aprile 2024, n. 113), sicché “ il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento ” (T.A.R. Trieste, sez. I, 24 luglio 2024, n.244).
9. – Il ricorso, in conclusione, siccome infondato, va respinto.
10. – Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore della resistente P.A., che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.