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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/10/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
GI OC
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
2021/2020
TRA
(P.IVA ), con sede in Squinzano Parte_1 P.IVA_1
(LE), alla Via Raffaello Sanzio n. 5, in persona del suo legale rappresentante p.t. e amministratore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Di Pierro (CF: C.F._1
ATTRICE
E
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante p.t. (P. Iva: , con sede in Roma alla Via P.IVA_2
Monzambano, 10, rappresentata e difesa dall'avv.to De Carlo Olimpia
Convenuta
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice ha premesso quanto segue:
1) Il giorno 17 novembre 2018 il sig. , alla guida della vettura Controparte_3
Hyundai Santafè tg. FP572TK, immatricolata ad agosto 2018 ed allora di proprietà di
(cfr. doc.1), percorreva la SS 613 (Strada Statale Brindisi Lecce) Parte_1 provenendo da Brindisi in direzione Lecce, quando, all'altezza all'incirca dello svincolo per Cerano al km. 5,300 circa da Brindisi, sbucava, improvvisamente, un cane, che, provenendo dalla carreggiata opposta, attraversava, repentinamente, lo spartitraffico centrale recante uno spazio all'interno tale da consentire il passaggio dall'una all'altra carreggiata e, quindi, repentinamente, tagliava la strada al conducente della vettura contro la quale l'animale andava ad impattare.
2) Lo scontro provocava, a suo dire, notevoli ed ingenti danni al veicolo (cfr. doc.2 rilievi fotografici), che, per effetto di tanto, veniva, di poi, trasportato dal carro attrezzi. I danni venivano quantificati in € 10.431,00 per come è documentato dalla fattura che si produce (cfr. doc. 3 fattura).
3) Con nota pec del 05.12.2018 (cfr. doc. 4), la deducente società invitava e diffidava a provvedere al risarcimento dei danni per come sopra subiti e, CP_4 stante il mancato positivo riscontro, provvedeva ad inoltrare invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita con nota pec del 17.09.2019 (cfr. doc. 5) rimasta anch'essa inevasa.
In diritto, deduceva l'attore che la responsabilità di trova fondamento CP_4 nell'art. 2051 c.c. e, quindi, nella responsabilità per cose in custodia gravante sulla società convenuta in relazione alle strade che ricadono sotto la sua gestione.
Sul punto, evidenziava che, per come emerge dalla documentazione versata in atti, tratta dal sito ufficiale di , la SS 613 percorsa dal sig. CP_4 Controparte_3 al momento del verificarsi dell'incidente, rientrava nell'elenco delle strade sottoposte alla gestione di (cfr. doc.6). CP_4 Sulla base di dette premesse e delle ragioni di diritto sviluppate nell'atto di citazione, a cui si fa espresso riferimento, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“ 1) Accertare e dichiarare la responsabilità di in persona Controparte_5 del suo legale rappresentante p.t. ai titoli e per le causali di cui in narrativa, nella causazione dei danni per cui è causa;
2) Per l'effetto condannare in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante p.t. al risarcimento, in favore di in persona del Parte_1 suo legale rappresentante p.t. dei danni patrimoniali per come esposti in narrativa e quantificati nella misura di € 10.431,00, oltre interessi e rivalutazione monetariadalla data del sinistro sino al soddisfo.
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, Iva, CPA e spese generali di cui al presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.11.2020 si costituiva la società convenuta che, in via preliminare, chiedeva che fosse riconosciuto il suo difetto di legittimazione passiva, con derivante estromissione del giudizio.
Nel merito, concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 4 giugno 2025, i difensori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e chiedevano che la causa passasse in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concessi e decorsi detti termini la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della Decisione
Sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva, come sollevata da
CP_4
La sollevata eccezione è infondata.
Ed invero, la responsabilità dell' in caso di incidente causato dalla presenza CP_4 di un cane randagio su una superstrada, dipende da diversi fattori, principalmente legati alla prevedibilità dell'evento e alle misure preventive adottate dall'ente gestore.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l' non è CP_4 automaticamente responsabile per incidenti causati da animali randagi su strade statali o superstrade. In particolare, la responsabilità ex art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia) non è configurabile se l'ente ha adottato tutte le misure idonee a prevenire tali eventi e l'incidente è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile, qualificabile come "caso fortuito".
Nel caso in esame, La SS613, che è una superstrada a scorrimento veloce, a carreggiate indipendenti separate da uno spartitraffico, nel tratto percorso dall'attore al momento dell'incidente, era del tutto sfornita di rete di recinzione che separasse la strada dalla campagna (cfr. doc.7 rilievi fotografici, allegato all'atto di citazione ).
La strada teatro del sinistro, infatti, era alla stessa altezza di un piano di campagna adiacente, e ciononostante non risulta apposta( almeno al momento del sinistro) una rete di recinzione idonea a contrastare penetrazioni dall'esterno (specie da parte degli animali).
Dunque, in mancanza totale di recinzione era, assai, prevedibile l'accesso di animali sul tratto stradale di cui l' aveva la custodia. CP_4
Non ricorre, quindi, l'ipotesi del caso fortuito.
Inoltre, come evidenziato e provato dall'attrice, nel tratto in cui si verificò il sinistro, lo spartitraffico centrale che separa le due carreggiate presentava degli spazi che consentono l'attraversamento (cfr. doc. 7 rilievi fotografici): e tutto ciò in palese violazione della normativa in materia (cfr. anche Codice della Strada), che prevede espressamente che le strade extraurbane principali a scorrimento veloce, qual è appunto la SS613, devono essere munite di uno spartitraffico invalicabile. Nel caso di specie, il cane che impattò con la vettura di proprietà di proveniva Parte_1 dalla carreggiata opposta, anch'essa sprovvista di rete di recinzione dal lato campagna e aveva attraversato lo spartitraffico centrale per poi tagliare la strada al sig. CP_1 che in quel momento ivi transitava.
Conclusivamente, deve convenirsi che l'impatto tra il cane e l'auto condotta dal
è la diretta conseguenza della assenza di recinzione lungo il tratto stradale, CP_1 teatro del sinistro, che l' aveva l'obbligo di installare, per prevenire l'accesso di CP_4 animali. La dinamica del sinistro per cui è causa ha trovato riscontro nella prova testimoniale assunta alla udienza del 20.01.2025, a cui si fa integrale riferimento.
La quantificazione del danno. Ritiene il giudicante che la somma richiesta dall'attore per la riparazione dei danni derivanti dall'impatto, pari ad € 10.431,00 ( come si evince dal preventivo prodotto e non da fattura) risulta non proporzionata al valore complessivo dell'auto, in quanto dalle foto prodotte si evince che essi hanno riguardato, esclusivamente, la parte anteriore sinistra della stessa.
Si ritiene, pertanto, equo, riconoscere in favore dell'attrice somma di € 5.000,00, oltre iva.
Le spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
GI OC
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sulla domanda proposta da Parte_1
(P.IVA ), con sede in Squinzano (LE), alla Via Raffaello Sanzio n. 5, in P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t. e amministratore, , nei Controparte_1 confronti di in persona del suo legale, rappresentante Controparte_2
p.t. (P. Iva: , con sede in Roma alla Via Monzambano, 10, così provvede: P.IVA_2
1) In, parziale, accoglimento della domanda attrice accerta e dichiara la responsabilità di in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_5 per le causali di cui in premessa, nella causazione dei danni per cui è causa e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, in favore dell'attrice, contenuti nella somma di € 5.000,00, oltre iva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo.
2) Condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_5
p.t., al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 2.200,00, oltre c.u. ed accessori come per legge.
Brindisi 8 ottobre 2025 Il GI OC
Dott. Antonio Sardiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
GI OC
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
2021/2020
TRA
(P.IVA ), con sede in Squinzano Parte_1 P.IVA_1
(LE), alla Via Raffaello Sanzio n. 5, in persona del suo legale rappresentante p.t. e amministratore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Di Pierro (CF: C.F._1
ATTRICE
E
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante p.t. (P. Iva: , con sede in Roma alla Via P.IVA_2
Monzambano, 10, rappresentata e difesa dall'avv.to De Carlo Olimpia
Convenuta
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice ha premesso quanto segue:
1) Il giorno 17 novembre 2018 il sig. , alla guida della vettura Controparte_3
Hyundai Santafè tg. FP572TK, immatricolata ad agosto 2018 ed allora di proprietà di
(cfr. doc.1), percorreva la SS 613 (Strada Statale Brindisi Lecce) Parte_1 provenendo da Brindisi in direzione Lecce, quando, all'altezza all'incirca dello svincolo per Cerano al km. 5,300 circa da Brindisi, sbucava, improvvisamente, un cane, che, provenendo dalla carreggiata opposta, attraversava, repentinamente, lo spartitraffico centrale recante uno spazio all'interno tale da consentire il passaggio dall'una all'altra carreggiata e, quindi, repentinamente, tagliava la strada al conducente della vettura contro la quale l'animale andava ad impattare.
2) Lo scontro provocava, a suo dire, notevoli ed ingenti danni al veicolo (cfr. doc.2 rilievi fotografici), che, per effetto di tanto, veniva, di poi, trasportato dal carro attrezzi. I danni venivano quantificati in € 10.431,00 per come è documentato dalla fattura che si produce (cfr. doc. 3 fattura).
3) Con nota pec del 05.12.2018 (cfr. doc. 4), la deducente società invitava e diffidava a provvedere al risarcimento dei danni per come sopra subiti e, CP_4 stante il mancato positivo riscontro, provvedeva ad inoltrare invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita con nota pec del 17.09.2019 (cfr. doc. 5) rimasta anch'essa inevasa.
In diritto, deduceva l'attore che la responsabilità di trova fondamento CP_4 nell'art. 2051 c.c. e, quindi, nella responsabilità per cose in custodia gravante sulla società convenuta in relazione alle strade che ricadono sotto la sua gestione.
Sul punto, evidenziava che, per come emerge dalla documentazione versata in atti, tratta dal sito ufficiale di , la SS 613 percorsa dal sig. CP_4 Controparte_3 al momento del verificarsi dell'incidente, rientrava nell'elenco delle strade sottoposte alla gestione di (cfr. doc.6). CP_4 Sulla base di dette premesse e delle ragioni di diritto sviluppate nell'atto di citazione, a cui si fa espresso riferimento, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“ 1) Accertare e dichiarare la responsabilità di in persona Controparte_5 del suo legale rappresentante p.t. ai titoli e per le causali di cui in narrativa, nella causazione dei danni per cui è causa;
2) Per l'effetto condannare in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante p.t. al risarcimento, in favore di in persona del Parte_1 suo legale rappresentante p.t. dei danni patrimoniali per come esposti in narrativa e quantificati nella misura di € 10.431,00, oltre interessi e rivalutazione monetariadalla data del sinistro sino al soddisfo.
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, Iva, CPA e spese generali di cui al presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione depositata in data 12.11.2020 si costituiva la società convenuta che, in via preliminare, chiedeva che fosse riconosciuto il suo difetto di legittimazione passiva, con derivante estromissione del giudizio.
Nel merito, concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 4 giugno 2025, i difensori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e chiedevano che la causa passasse in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concessi e decorsi detti termini la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della Decisione
Sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva, come sollevata da
CP_4
La sollevata eccezione è infondata.
Ed invero, la responsabilità dell' in caso di incidente causato dalla presenza CP_4 di un cane randagio su una superstrada, dipende da diversi fattori, principalmente legati alla prevedibilità dell'evento e alle misure preventive adottate dall'ente gestore.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l' non è CP_4 automaticamente responsabile per incidenti causati da animali randagi su strade statali o superstrade. In particolare, la responsabilità ex art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia) non è configurabile se l'ente ha adottato tutte le misure idonee a prevenire tali eventi e l'incidente è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile, qualificabile come "caso fortuito".
Nel caso in esame, La SS613, che è una superstrada a scorrimento veloce, a carreggiate indipendenti separate da uno spartitraffico, nel tratto percorso dall'attore al momento dell'incidente, era del tutto sfornita di rete di recinzione che separasse la strada dalla campagna (cfr. doc.7 rilievi fotografici, allegato all'atto di citazione ).
La strada teatro del sinistro, infatti, era alla stessa altezza di un piano di campagna adiacente, e ciononostante non risulta apposta( almeno al momento del sinistro) una rete di recinzione idonea a contrastare penetrazioni dall'esterno (specie da parte degli animali).
Dunque, in mancanza totale di recinzione era, assai, prevedibile l'accesso di animali sul tratto stradale di cui l' aveva la custodia. CP_4
Non ricorre, quindi, l'ipotesi del caso fortuito.
Inoltre, come evidenziato e provato dall'attrice, nel tratto in cui si verificò il sinistro, lo spartitraffico centrale che separa le due carreggiate presentava degli spazi che consentono l'attraversamento (cfr. doc. 7 rilievi fotografici): e tutto ciò in palese violazione della normativa in materia (cfr. anche Codice della Strada), che prevede espressamente che le strade extraurbane principali a scorrimento veloce, qual è appunto la SS613, devono essere munite di uno spartitraffico invalicabile. Nel caso di specie, il cane che impattò con la vettura di proprietà di proveniva Parte_1 dalla carreggiata opposta, anch'essa sprovvista di rete di recinzione dal lato campagna e aveva attraversato lo spartitraffico centrale per poi tagliare la strada al sig. CP_1 che in quel momento ivi transitava.
Conclusivamente, deve convenirsi che l'impatto tra il cane e l'auto condotta dal
è la diretta conseguenza della assenza di recinzione lungo il tratto stradale, CP_1 teatro del sinistro, che l' aveva l'obbligo di installare, per prevenire l'accesso di CP_4 animali. La dinamica del sinistro per cui è causa ha trovato riscontro nella prova testimoniale assunta alla udienza del 20.01.2025, a cui si fa integrale riferimento.
La quantificazione del danno. Ritiene il giudicante che la somma richiesta dall'attore per la riparazione dei danni derivanti dall'impatto, pari ad € 10.431,00 ( come si evince dal preventivo prodotto e non da fattura) risulta non proporzionata al valore complessivo dell'auto, in quanto dalle foto prodotte si evince che essi hanno riguardato, esclusivamente, la parte anteriore sinistra della stessa.
Si ritiene, pertanto, equo, riconoscere in favore dell'attrice somma di € 5.000,00, oltre iva.
Le spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
GI OC
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sulla domanda proposta da Parte_1
(P.IVA ), con sede in Squinzano (LE), alla Via Raffaello Sanzio n. 5, in P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t. e amministratore, , nei Controparte_1 confronti di in persona del suo legale, rappresentante Controparte_2
p.t. (P. Iva: , con sede in Roma alla Via Monzambano, 10, così provvede: P.IVA_2
1) In, parziale, accoglimento della domanda attrice accerta e dichiara la responsabilità di in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_5 per le causali di cui in premessa, nella causazione dei danni per cui è causa e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, in favore dell'attrice, contenuti nella somma di € 5.000,00, oltre iva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al soddisfo.
2) Condanna in persona del suo legale rappresentante Controparte_5
p.t., al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 2.200,00, oltre c.u. ed accessori come per legge.
Brindisi 8 ottobre 2025 Il GI OC
Dott. Antonio Sardiello