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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/01/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2444/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2444/2022 promossa da: assistito dall'avv. CRISTOFARO PAOLO , ed elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA CRATI 81 87036 RENDE
ATTORE/I contro assistito dall'avv. ORNATI ANDREA , ed elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
FONTEVIVO 21 LA SPEZIA
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 20/06/2022 l'ingiunto spiegava opposizione avverso il sopraindicato decreto notificato in data
12.05.2022 In data 12.05.2022 veniva notificato al sig. il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 547/2022 del 12.04.2022 avente n. R.G. 1417/2022 ed emesso dal Tribunale ordinario di Cosenza per la complessiva somma di €
29.554,71 oltre ulteriori interessi legali dal domanda fino al saldo, oltre spese e competenze per la procedura monitoria liquidate in € 286,00 per esborsi ed pagina 1 di 6 in € 875,00 per competenze professionali;
oltre rimborso forfettario al 15%
per spese generali, IVA e CPA. come per legge, nonché le spese di registrazione e successive occorrende. Il Decreto ingiuntivo opposto, veniva chiesto ed ottenuto con ricorso monitorio da al fine di Controparte_1
ingiungere a il pagamento della suddetta somma pari ad € Parte_1
29.554,71 per sorte capitale e interessi, quale somma dei saldi debitori a carico dell'odierno opponente riconducibili a un rapporto contrattuale relativo ad un prestito personale per acquisto rateale con addebito su RID bancario. In
particolare, dalla documentazione versata in atti dalla controparte, che il sig.
avrebbe sottoscritto nel Marzo 2009 con la FI NC un Pt_1
contratto di prestito per l'acquisto di un automobile, al quale sarebbe riferibile l'esposizione debitoria ingiunta, in quanto la è divenuta Controparte_1
titolare del credito per cui è causa in virtù di una serie di cessioni di crediti in blocco tra cui vi rientrerebbe anche quella in questione , oggetto di altra precedente cessione di credito tra FI NC e NC Ifis, successiva cedente in favore della , che oggi agisce per il tramite della CP_2
controllata controparte CP_1
Dall' opponente veniva dedotta che la documentazione in atti non permette di dimostrare la presenza di un valido contratto tra le parti – che pagina 2 di 6 l'opponente disconosce in toto – la valida legittimazione ad agire e la collegata titolarità del credito vantato in capo alla controparte, ed altresì
l'effettiva esigibilità delle somme ingiunte, e la correttezza dei conteggi in base ai quali la controparte ha proposto il monitorio che si intende opporre. Il
sig. contesta di aver mai sottoscritto il contratto esibito in copia Pt_1
velinario dalla controparte corredato di firme che non riconosce come proprie, ivi facendo rilevare a sostegno della propria ragione di aver all'epoca sottoscritto una mera proposta di finanziamento volta a verificare il suo merito creditizio e la finanziabilità di una somma poi pagata differentemente.
Evidenzia altresì il di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione Pt_1
di avvenuto finanziamento, né lettere di contestazione di inadempimento,
ovvero solleciti di pagamento e/o messe in mora per somme che ritiene di non dover pagare. Nel merito della somma ingiunta,veniva eccepita la decorrenza dei termini di prescrizione del credito vantato, nonchè le criticità
attenenti al quantum debeatur abusivamente ed unilateralmente calcolato senza il rispetto delle regole contrattuali e generali, ed in maniera assolutamente ed ingiustificatamente sproporzionata rispetto ad un debito iniziale che la stessa creditrice indica ad origine in circa € 10.500,00 poi divenute oltre € 29.500,00 in 11 anni di morosità. pagina 3 di 6 Si costituiva l ' opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione ritenuta infondata in fatto e diritto . Evidenziava la ritualità della cessione , replicando sulla presunta mancanza di decadenza dal beneficio del termine ed eccepita prescrizione del credito oltre che sul disconoscimento della firma apposta dal debitore .
Con ordinanza del 7 giugno 2023 veniva disattesa la chiesta concessione di provvisoria esecuzione sul presupposto che la documentazione in atti non dava contezza della cessione intervenuta tra FI NC e NC
Ifis, asserita cessionaria del credito nei confronti dell'odierna opposta e venivano concessi i termini per l' istaurazione della Mediazione , il cui espletamento dava esito negativo
Concessi i termini di cui all' art. 183 VI comma c.p.c. non si svolgeva alcun attività istruttoria e la causa veniva trattenuta a sentenza all' udienza del 1 ottobre 2024 previa concessione dei termini di cui all' art. 190 del c.p.c.
Motivi della decisione
L' opposizione è fondata in fatto e diritto e viene accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 547/2022
pagina 4 di 6 Fondata è l' eccepita carenza di legittimazione ad agire e la titolarità di credito in capo alla parte opposta sulla base della documentazione prodotta. Invero non risulta se la posizione debitoria del faccia parte del pacchetto di clienti Pt_1
/contratti oggetto di cessione ergo non risulta titolare della Controparte_1
necessaria capacità processuale .
La parte opposta ha soltanto prodotto copia dei documenti inerenti l' operazione di cartolarizzazione e cessione crediti tra NC IFIS e del 2017 che Controparte_1
trae origine contrattuale in una precedente cessione del credito da “FI a
NC Ifis “ non prodotta. Tale carenza documentale preclude la possibilità di verificare la ritualità della cessione e di verificare che la posizione contrattuale e i crediti de quibus siano rientrati nella cessione di credito per cui è causa. L'
estratto pubblicato in Gazzetta non è sufficiente a integrare la prova necessaria richiesta in capo alla cessionaria . L' assenza del contratto di cessione non consente di dimostrare l' effettiva titolarità in capo all' opposta e a legittimare l'
azione processuale intrapresa . (ex multis Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2951/2016)
Ciò posto , la pregnanza del rilievo è da ritenersi assorbente di tutte le altre deduzioni nel merito rendendo meritevole di accoglimento la spiegata opposizione
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e revoca il decreto n. 547/2022
pagina 5 di 6 Compensa le spese di lite
Cosenza 30 gennaio 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2444/2022 promossa da: assistito dall'avv. CRISTOFARO PAOLO , ed elettivamente domiciliato in Parte_1
VIA CRATI 81 87036 RENDE
ATTORE/I contro assistito dall'avv. ORNATI ANDREA , ed elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
FONTEVIVO 21 LA SPEZIA
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 20/06/2022 l'ingiunto spiegava opposizione avverso il sopraindicato decreto notificato in data
12.05.2022 In data 12.05.2022 veniva notificato al sig. il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 547/2022 del 12.04.2022 avente n. R.G. 1417/2022 ed emesso dal Tribunale ordinario di Cosenza per la complessiva somma di €
29.554,71 oltre ulteriori interessi legali dal domanda fino al saldo, oltre spese e competenze per la procedura monitoria liquidate in € 286,00 per esborsi ed pagina 1 di 6 in € 875,00 per competenze professionali;
oltre rimborso forfettario al 15%
per spese generali, IVA e CPA. come per legge, nonché le spese di registrazione e successive occorrende. Il Decreto ingiuntivo opposto, veniva chiesto ed ottenuto con ricorso monitorio da al fine di Controparte_1
ingiungere a il pagamento della suddetta somma pari ad € Parte_1
29.554,71 per sorte capitale e interessi, quale somma dei saldi debitori a carico dell'odierno opponente riconducibili a un rapporto contrattuale relativo ad un prestito personale per acquisto rateale con addebito su RID bancario. In
particolare, dalla documentazione versata in atti dalla controparte, che il sig.
avrebbe sottoscritto nel Marzo 2009 con la FI NC un Pt_1
contratto di prestito per l'acquisto di un automobile, al quale sarebbe riferibile l'esposizione debitoria ingiunta, in quanto la è divenuta Controparte_1
titolare del credito per cui è causa in virtù di una serie di cessioni di crediti in blocco tra cui vi rientrerebbe anche quella in questione , oggetto di altra precedente cessione di credito tra FI NC e NC Ifis, successiva cedente in favore della , che oggi agisce per il tramite della CP_2
controllata controparte CP_1
Dall' opponente veniva dedotta che la documentazione in atti non permette di dimostrare la presenza di un valido contratto tra le parti – che pagina 2 di 6 l'opponente disconosce in toto – la valida legittimazione ad agire e la collegata titolarità del credito vantato in capo alla controparte, ed altresì
l'effettiva esigibilità delle somme ingiunte, e la correttezza dei conteggi in base ai quali la controparte ha proposto il monitorio che si intende opporre. Il
sig. contesta di aver mai sottoscritto il contratto esibito in copia Pt_1
velinario dalla controparte corredato di firme che non riconosce come proprie, ivi facendo rilevare a sostegno della propria ragione di aver all'epoca sottoscritto una mera proposta di finanziamento volta a verificare il suo merito creditizio e la finanziabilità di una somma poi pagata differentemente.
Evidenzia altresì il di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione Pt_1
di avvenuto finanziamento, né lettere di contestazione di inadempimento,
ovvero solleciti di pagamento e/o messe in mora per somme che ritiene di non dover pagare. Nel merito della somma ingiunta,veniva eccepita la decorrenza dei termini di prescrizione del credito vantato, nonchè le criticità
attenenti al quantum debeatur abusivamente ed unilateralmente calcolato senza il rispetto delle regole contrattuali e generali, ed in maniera assolutamente ed ingiustificatamente sproporzionata rispetto ad un debito iniziale che la stessa creditrice indica ad origine in circa € 10.500,00 poi divenute oltre € 29.500,00 in 11 anni di morosità. pagina 3 di 6 Si costituiva l ' opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione ritenuta infondata in fatto e diritto . Evidenziava la ritualità della cessione , replicando sulla presunta mancanza di decadenza dal beneficio del termine ed eccepita prescrizione del credito oltre che sul disconoscimento della firma apposta dal debitore .
Con ordinanza del 7 giugno 2023 veniva disattesa la chiesta concessione di provvisoria esecuzione sul presupposto che la documentazione in atti non dava contezza della cessione intervenuta tra FI NC e NC
Ifis, asserita cessionaria del credito nei confronti dell'odierna opposta e venivano concessi i termini per l' istaurazione della Mediazione , il cui espletamento dava esito negativo
Concessi i termini di cui all' art. 183 VI comma c.p.c. non si svolgeva alcun attività istruttoria e la causa veniva trattenuta a sentenza all' udienza del 1 ottobre 2024 previa concessione dei termini di cui all' art. 190 del c.p.c.
Motivi della decisione
L' opposizione è fondata in fatto e diritto e viene accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 547/2022
pagina 4 di 6 Fondata è l' eccepita carenza di legittimazione ad agire e la titolarità di credito in capo alla parte opposta sulla base della documentazione prodotta. Invero non risulta se la posizione debitoria del faccia parte del pacchetto di clienti Pt_1
/contratti oggetto di cessione ergo non risulta titolare della Controparte_1
necessaria capacità processuale .
La parte opposta ha soltanto prodotto copia dei documenti inerenti l' operazione di cartolarizzazione e cessione crediti tra NC IFIS e del 2017 che Controparte_1
trae origine contrattuale in una precedente cessione del credito da “FI a
NC Ifis “ non prodotta. Tale carenza documentale preclude la possibilità di verificare la ritualità della cessione e di verificare che la posizione contrattuale e i crediti de quibus siano rientrati nella cessione di credito per cui è causa. L'
estratto pubblicato in Gazzetta non è sufficiente a integrare la prova necessaria richiesta in capo alla cessionaria . L' assenza del contratto di cessione non consente di dimostrare l' effettiva titolarità in capo all' opposta e a legittimare l'
azione processuale intrapresa . (ex multis Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2951/2016)
Ciò posto , la pregnanza del rilievo è da ritenersi assorbente di tutte le altre deduzioni nel merito rendendo meritevole di accoglimento la spiegata opposizione
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e revoca il decreto n. 547/2022
pagina 5 di 6 Compensa le spese di lite
Cosenza 30 gennaio 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 6 di 6