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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/12/2024, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 14 novembre 2024 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2084/2020 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Vincenzo Gagliardi per procura in atti,
ricorrente
E
c.f. ), in proprio e quale Controparte_1 C.F._2
titolare della ditta individuale denominata “spazzole e fantasia”, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Patera giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 10 settembre 2020 Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 28/07/2016 al 1/08/2019 con contratto di apprendistato e qualifica di Apprendista III livello shampista part-time da 20 ore settimanali, ha adito questo giudice del lavoro chiedendo: di accertare che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta in violazione di quanto previsto dall'art. 42, comma 4, d.lgs. n. 81/2015 e, conseguentemente, di condannare la parte resistente al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo d'indennità per mancato preavviso;
di condannare la parte resistente a corrispondere, in suo favore, l'importo di 38.913,03 euro a titolo di 13ª mensilità, ferie, R.O.L. (Ex festività) e T.F.R.; infine, di accertare il diritto della ricorrente ad ottenere, ai sensi dell'art. 46 comma 2, lett. a), d.lgs.
n. 81/2015, l'attestazione della qualifica professionale conseguita e, per gli effetti, di condannare la parte resistente a provvedere alla relativa registrazione nel “Libretto formativo del cittadino”.
Nel dettaglio, la ricorrente ha rappresentato:
- di aver osservato un orario di lavoro full time, ovvero dal martedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 mentre, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 20:00 con orario continuato;
- di aver percepito nell'anno 2019 uno stipendio mensile pari a circa
400,00 euro, inferiore al compenso dovuto in ragione del proprio inquadramento professionale, e non aver ricevuto il pagamento del lavoro straordinario effettuato, né la 13ª mensilità e il TFR;
- di aver percepito nell'anno 2016, una paga settimanale di 40,00 euro per un totale mensile pari a 160,00 euro, nell'anno 2017, una paga settimanale di € 50,00 per un totale mensile pari a 200,00 euro, nell'anno 2018, una paga settimanale di 70,00 euro per un totale mensile pari a 280,00 euro;
- di non aver percepito nei suddetti anni l'importo previsto a titolo di
13ª mensilità, né di aver usufruito delle Ferie e dei R.O.L., esponendo di aver goduto nell'anno 2016 di 12 giorni di ferie, nel 2017 e nel 2018 di 14 giorni di ferie mentre, nell'anno 2019 non ha goduto di nessun giorno di ferie;
- che il contratto di apprendistato si è risolto a seguito del recesso unilaterale del datore di lavoro, il quale ha omesso di darne il preavviso così come previsto dal richiamato art. 2118 c.c.;
- di non aver mai ricevuto l'attestazione di avvenuta qualifica.
ritualmente costituitasi, in proprio e quale titolare Controparte_1
della ditta individuale denominata “spazzole e fantasia”, ha resistito alla pretesa chiedendo il rigetto della domanda.
Quindi, istruita per prova testi e in via documentale, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato.
Con riguardo alla domanda relativa alle differenze retributive, occorre premettere che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza: nella specie l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale, quali anzitutto l'assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
poi la collaborazione,
l'inserimento e la continuità; nonché in via residuale l'orario e la retribuzione
(v. Cass. n. 29646/2018, n. 2728/2010).
È principio consolidato invero quello secondo cui nel caso in cui il lavoratore deduca l'inadempimento dell'obbligazione, è sufficiente che dimostri l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo su cui si basa la sua pretesa, gravando invece sul datore di lavoro, in applicazione del principio di vicinanza o di riferibilità della prova, l'onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto azionato, ossia l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c. (v. Cass., sez. un., n. 13533/2001).
Sono pertanto assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso. Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Nella fattispecie, la lavoratrice ha prodotto la copia delle buste paga da cui risultano la data di inizio del rapporto, la qualifica, le mansioni dedotte nell'atto introduttivo, il Mod/C2 storico rilasciato dal centro per l'impiego di
Gioia Tauro dal quale emerge che il rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente ha avuto inizio il 28/07/2016 e si è concluso il 28/07/2019. La ricorrente ha inoltre lamentato l'inosservanza da parte del datore di lavoro del termine di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro, essendo lo stesso proseguito per qualche giorno oltre la data di scadenza e, in particolare, sino al
1/08/2019. Tale circostanza, peraltro, non risulta contestata dalla parte resistente, la quale ha confermato che la ricorrente ha svolto la prestazione lavorativa sino al suddetto periodo.
Alla luce della documentazione acquisita, quindi, può ritenersi che la ricorrente abbia assolto il proprio onere probatorio, avendo la stessa dimostrato
– circostanza peraltro ritenuta pacifica - di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente con contratto di apprendistato per 20 ore settimanali e qualifica di Apprendista III livello shampista dal 28/07/2016 al 1/08/2019. La ricorrente ha, quindi, dato prova dell'esistenza del rapporto lavorativo con la convenuta, nonché della scadenza dei termini previsti per il pagamento, trattandosi di retribuzioni da corrispondersi mese per mese e della tredicesima mensilità e del
T.F.R. da liquidarsi al momento della cessazione del rapporto lavorativo, mentre la parte resistente non ha fornito la prova contraria dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione mediante adempimento, né ha dimostrato di aver rispettato il termine di preavviso previsto dall'art. 2118 c.c., avendo chiarito che la ricorrente ha continuato a lavorare alle proprie dipendenze soltanto per un paio di giorni oltre il termine di scadenza del contratto.
In assenza di prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste, pertanto, deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla 13ª mensilità, al T.F.R.
e all'indennità di preavviso. Per la determinazione delle somme ancora dovute alla lavoratrice, è possibile utilizzare l'elaborato redatto dal nominato c.t.u., che risulta sorretto da persuasiva motivazione, adeguatamente illustrata da tabelle riepilogative facilmente verificabili, oltre che coerenti con le previsioni del c.c.n.l. applicato.
La parte resistente va quindi condannata a corrispondere, in favore della ricorrente, la somma complessiva di 2.978,97 euro a titolo di 13ª mensilità,
T.F.R. e indennità di preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
3.- Non può essere accolta, invece, la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione prevista per le ore di straordinario che la ricorrente afferma di aver svolto.
In merito, occorre premettere che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento di crediti retributivi deve fornire solo la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza.
Laddove domandi il compenso per il lavoro straordinario è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onus probandi (v. Cass. n. 29646/2018, n. 3714/2009).
Pertanto, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v. Cass. n. 16150/2018).
In tal casi, quindi, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ossia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita, dal momento che dall'espletata istruttoria non sono emersi elementi idonei a dimostrare l'asserito orario di lavoro straordinario svolto dalla ricorrente, essendo state rese sul punto indicazioni non univoche.
Ed invero, lo svolgimento di una prestazione lavorativa full time è stato confermato soltanto dal teste , madre della ricorrente, la quale ha Testimone_1
dichiarato di averla accompagnata spesso sul luogo di lavoro. Diversamente, gli ulteriori testi escussi, anch'essi dipendenti della parte resistente, hanno escluso che la osservasse un orario di lavoro pieno dal momento che, da un Parte_1
lato, il teste ha dichiarato che la ricorrente svolgeva la Testimone_2
prestazione lavorativa solo nelle ore pomeridiane, dall'altro, la testimone
[...] ha affermato che “la ricorrente ha svolto attività lavorativa dal Tes_3
martedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30. Il mio orario di lavoro era invece 9.30/12.30 (…) so che lavorava la mattina con me, credo che non lavorava anche il pomeriggio perché facevamo più o meno gli stessi orari”.
Infine, cliente abituale del salone in cui lavorava la ricorrente, Testimone_4
ha riferito che “quando andavo di mattina nel corso degli anni 2017-2018-2019, ho visto sia la titolare che svolgere le mansioni di Parte_1
sciampista. Di pomeriggio non l'ho mai vista nel salone”.
Pertanto, alla luce della non univocità delle dichiarazioni rese e dell'inesistenza di elementi idonei a ritenere maggiormente attendibile la dichiarazione resa dall'unico testimone che ha confermato la tesi attorea, deve ritenersi escluso il raggiungimento della prova richiesta per lo svolgimento dell'orario di lavoro straordinario.
Ancora, non può essere accolta la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità per permessi e ferie non godute, non avendo la lavoratrice assolto il rigoroso onere assertivo e probatorio posto a suo carico circa la mancata fruizione di periodi di riposo (v. Cass. n. 3714/2009).
Le emergenze processuali sul punto, infatti, risultano del tutto generiche alla luce del principio secondo cui grava sul lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva dei permessi e delle ferie non godute l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, posto che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza, rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale, si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta.
Gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili alle ferie e alle festività non godute, invero, al contrario del TFR che costituisce un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito, costituiscono voci distinte del salario e, in quanto tali, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario, ossia, rispettivamente, dalla mancata fruizione delle ferie e dal non godimento delle festività coincise con giorni diversi da quelli destinati alla prestazione lavorativa. Pertanto, è onere del lavoratore, che domandi il pagamento di tali importi, provare la sussistenza dei suddetti presupposti.
4.- Infine, si osserva che l'art. 46, comma 2 lett. a), D.lgs. n. 81/2015, nell'ipotesi in cui venga stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante, come nel caso di specie, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di provvedere alla registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale.
Nella fattispecie, non avendo la parte resistente specificato alcunché su punto, deve ritenersi che la stessa non abbia effettuato la suddetta registrazione e, pertanto, va condannata a provvedere in tal senso.
5.- L'accoglimento non integrale della pretesa giustifica la compensazione delle spese di lite. Vanno poste a carico della parte resistente, invece, le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta: CP_ 1) condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente l'importo di 2.978,97 euro a titolo di 13ª mensilità, T.F.R. e indennità di preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
2) condanna l'azienda resistente a provvedere, ai sensi dell'art. 46, comma 2 lett. a), D.lgs. n. 81/2015, alla registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata dalla ricorrente per il conseguimento della qualificazione professionale;
3) rigetta per il resto;
4) compensa le spese di lite e pone a carico della parte resistente le spese di c.t.u..
Palmi, 3/12/2024
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos