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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/06/2025, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo iscritto al n. 2402/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 2 aprile 2025 e pendente
TRA
nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in calce alla citazione, dall'avvocato Assunta Mutalipassi
(C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al C.F._2
Corso Garibaldi n. 103
-attore-
E
(P. IVA ), con sede in Mogliano Veneto, alla via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo
di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per notar del 18 dicembre 2014, rep. n. Persona_1
186905, allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Pasquale D'Aiuto (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via R. C.F._3
De Martino n. 7;
(P. IVA ), con sede in Roma, alla via Yser n. 14 CP_2 P.IVA_2 -convenute-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione in riassunzione notificata il 7/26 febbraio 2020, successiva alla ordinanza n. 122/2021 del Giudice di pace di Salerno, che aveva dichiarato la sua incompetenza per valore, evocò in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale di Salerno quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, e per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che CP_2
aveva subito in occasione del sinistro verificatosi in Eboli l'11 giugno 2019 alle ore 05:00
circa, allorquando, mentre stava percorrendo con la sua bicicletta la via Papaleone di Santa
Cecilia, in direzione della strada statale, era stato investito da tergo da un'autovettura che lo aveva travolto e scaraventato nell'adiacente canale. L'attore precisò che l'auto si era allontanata repentinamente, senza prestare soccorso, rendendo impossibile annotare il suo numero di targa e la sua identificazione, quindi chiese: “accertare e dichiarare l'esclusiva
responsabilità del conducente dell'autovettura di cui in premessa in ordine alla produzione
del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la “ Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i
[...]
danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore sig. di cui €. 49.749,00, a titolo Parte_1
di danno non patrimoniale;
ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
con
vittoria di spese, competenze ed onorari da versare in favore dei procuratori antistatari”.
costituendosi il 10 settembre 2021 quale impresa designata per Controparte_1
la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la
Regione Campania, eccepì l'improponibilità della domanda, per l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 145, 148 e 149 C.d.A., e la sua infondatezza, anche con riferimento all'ammontare dei danni reclamati, quindi chiese: “preliminarmente, 1. Dichiarare
l'improponibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità della domanda introduttiva del giudizio, la carenza di legittimazione passiva;
nel merito, per le ragioni anzidette, 2. rigettare la
domanda perché infondata in fatto e/o in diritto, con condanna alle spese e competenze del
presente grado di giudizio;
3. in subordine, nell'eventualità di accoglimento, anche parziale,
disporre risarcimento in linea con la documentazione sanitaria ritualmente esaminata;
dichiarare la corresponsabilità dell'attore, ex artt. 1227 c.c. e/o 2054 c.c. Sempre e
comunque con proporzionale riduzione dell'ammontare del risarcimento e idoneo e
consequenziale riflesso sulle spese di lite”.
alla quale la citazione risulta notificata il 7 febbraio 2020, non si CP_2
costituì.
Istruita con l'escussione di testimoni, la causa dopo alcuni rinvii per motivi d'ufficio,
fu riassegnata a questo giudice e, all'udienza del 2 aprile 2025, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, è
stata riservata a sentenza, previa assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 23 giugno 2025.
2.- Va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi CP_2
benché ritualmente evocata in lite, con l'atto di citazione notificato il 7 febbraio 2020.
Va precisato che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che interviene per garantire il risarcimento dei danni alle cose e alle persone conseguenti a particolari sinistri stradali, è istituito presso soggetto al quale va inviata copia della richiesta CP_2
risarcitoria, ex art. 283 c.d.a.: l'azione risarcitoria, tuttavia, va esercitata unicamente nei confronti dell'impresa designata (che per la Regione Campania è , Controparte_1
legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva,
assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 c.c. come mandataria "ex lege" senza rappresentanza del Fondo, che è solo tenuto a rifondere l'importo versato dall'impresa designata (pur potendo intervenire nel CP_2
processo, il Fondo provvede a rimborsare alle imprese designate gli indennizzi da queste ultime corrisposte). In caso di accoglimento della domanda attrice, l'eventuale statuizione di condanna andrebbe limitata a quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania.
Ne segue il difetto di legittimazione passiva di CP_2
3.- Infondate sono le doglianze della convenuta in punto d'improcedibilità e/o improponibilità della domanda attrice.
La richiesta risarcitoria di , infatti, è stata ritualmente Parte_1
introdotta, con citazione notificata il 7 febbraio 2020 e il 26 febbraio 2020, dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata all'assicuratore
(9 ottobre 2019), formulata secondo le modalità e con i contenuti dell'art. 148 del codice delle assicurazioni.
Tra i requisiti di cui all'art. 148 del d.lgs. n. 209/2005 – secondo una interpretazione del nuovo assetto normativo costituzionalmente orientata al fine di contemperare l'apprezzabile obiettivo deflazionistico dei giudizi, perseguito dal codice delle assicurazioni mediante il rafforzamento della fase pre-contenziosa, con l'esigenza che tale commendevole scopo non finisca con il tradursi in un insormontabile ostacolo per l'accesso alla tutela giurisdizionale – occorre distinguere quelli essenziali e quelli non essenziali: i primi sono individuabili nell'indicazione delle complete generalità dell'avente diritto al risarcimento e nella descrizione delle circostanze dell'incidente (entrambi sussistenti nel caso di specie), in quanto imprescindibili per l'individuazione del soggetto titolare della pretesa e del sinistro che ha occasionato la stessa pretesa, mentre i secondi, dovendo accompagnare la richiesta “ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno” (così il comma 2 della norma), vanno valutati nella loro necessità, o meno, alla luce del contenuto della richiesta medesima. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha insegnato che “la
richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del
responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea
a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta,
essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la
richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi
mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte
dell'assicuratore” (così Cass., Sez.6 – 3, ordinanza n.19354 del 30/09/2016). Nel caso di specie, la mancata allegazione del certificato di pronto soccorso del nosocomio di
Battipaglia non era ostativa alla proponibilità della domanda giudiziaria.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità – che questo giudice condivide appieno – ha ripetutamente affermato che l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni se l'assicuratore, come nel caso di specie, non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 32919 del 09/11/2022 e Sez. 6 – 3, ordinanza n. 15445 del
03/06/2021).
4.- In tema di sinistri automobilistici, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula,
a norma dell'art. 297 del d.lgs. n. 209 del 2005 ed in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva
CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva
CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, alla quale non è tuttavia richiesto di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore.
La presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento giudiziale non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima. La giurisprudenza ha ripetutamente insegnato che la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un semplice indizio,
liberamente valutabile dal giudice insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (cfr. tra le tante Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del
15/04/2021 e Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014).
Nel caso di specie, parte attrice ha comunicato alla compagnia di assicurazione di non aver allertato alcuna autorità in quanto, dopo l'investimento, si era immediatamente recato all'ospedale di Battipaglia, e di aver presentato querela contro ignoti il 29 luglio 2019
presso la Legione Carabinieri Campania Stazione S. Cecilia di Eboli (v. in prod. att.).
5.- Nondimeno, la domanda attorea non può essere accolta.
L'attore ha dedotto che l'11 giugno 2019 alle ore 05.00 circa, stava percorrendo, in bicicletta, la via Papaleone di Santa Cecilia del Comune di Eboli ed era diretto verso la
SS18, “quando all'improvviso veniva investito da un'autovettura che lo scaraventava
facendolo rimbalzare e cadere rovinosamente nel canalone adiacente la strada” (così in citazione): nella denuncia presentata il 29 luglio 2019 ai Carabinieri di S. Cecilia di Eboli, il querelante precisò che l'autovettura “proveniva da dietro” (v. in prod. att.)
Tale dinamica, contestata dalla è smentita dalle risultanze Controparte_1
istruttorie. I testimoni escussi, invero, hanno fornito ricostruzioni contrastanti circa la dinamica del sinistro.
ha così testimoniato: “sul capo 1 dell'atto di citazione in Testimone_1
riassunzione … confermo la circostanza di cui al capo che mi è stato letto;
tanto posso
riferire poiché io mi trovavo a bordo della mia auto Opel Moka di colore bianco e tornavo da
lavoro viaggiando da Salerno verso Eboli;
io ho visto la scienza [sic] da una distanza di circa
600 – 700 metri;
preciso che era un rettilineo. Sul capo 2 dello stesso atto di citazione…
confermo che il sig. veniva scaraventato nel canalone adiacente la carreggiata;
Parte_1 Sul capo 3 … confermo che cadeva rovinosamente nel canalone lamentando Parte_1
fortissimi dolori all'anca sinistra;
tanto ho potuto constatare poiché mi sono fermato per
soccorrere il;
sul capo 4 … confermo che io stesso chiamai il 118; sul capo 5 … Parte_1
confermo che l'autovettura dopo aver investito il si dava alla fuga, senza prestare Pt_1
alcun soccorso né tantomeno fornire i dati del veicolo e le proprie, generalità; io non riuscii
a prendere la targa poiché non si vedeva bene data la scarsità della luce a quell'ora del
mattino; … preciso che tra me e la bici investita non c'erano altre auto;
non c'erano negozi
all'altezza del luogo del sinistro;
dopo aver chiamato il 118 ed aver lasciato i miei dati ad un
amico del mi sono allontanato. Dalla distanza in cui mi trovavo non saprei Parte_1
precisare i punti di impatto tra l'auto e la bici. … È la prima volta che rendo testimonianza in
un'aula di giustizia”). Ma la distanza di circa 600-700 metri dalla quale il testimone ha sostenuto di avere assistito al sinistro, in assenza di illuminazione solare (il fatto si sarebbe verificato alle 5 di un mattino di febbraio) e in condizione di luce scarsa, è da ritenersi oggettivamente tale da far dubitare della capacità di una persona di avere chiara percezione visiva di un evento;
il teste, poi, ha riferito di essersi fermato a prestare soccorso a
, ma quest'ultimo, interrogato, ha dichiarato che sul luogo dell'incidente era Parte_1
presente solo ed esclusivamente suo cugino , che intervenne per Persona_2
aiutarlo, e costui tanto ha confermato, negando la presenza di persone di nazionalità
italiana; il nominativo del testimone, poi, non è indicato nella querela dell'attore tra i soggetti presenti all'accaduto e in grado di testimoniare. Nel complesso, le incongruenze intrinseche della deposizione e gli altri elementi estrinseci consentono di concludere per l'inattendibilità
del testimone.
, poi, ha restituito una versione dei fatti diversa da quella Persona_3
rappresentata dall'attore, avendo così testimoniato: “Sono arrivato in Italia ad agosto del
2015; ho lavorato a Salerno, a Battipaglia e nelle vicinanze ed anche a Eboli;
nel 2019 ero
qui a Salerno. Confermo che a giugno 2019 mio cugino ebbe un incidente a Eboli, a quel
tempo lavoravamo insieme, sempre nel campo agricolo, in particolare nella raccolta della rucola. Mio cugino era in bicicletta, provò a frenare, ma non riuscì e l'auto lo investì. Preciso
che mio cugino percorreva una strada in discesa verso un'altra strada principale, rispetto
alla quale non aveva libera visuale perché era mattina presto e c'era un po' di nebbia,
all'incrocio ha tentato di frenare senza riuscirvi, immettendosi nella strada principale verso
sinistra, l'auto che veniva dalla strada principale, dalla destra della bicicletta, la urtò dal lato
destro della bicicletta, scaraventandola sul lato sinistro;
l'urto avvenne proprio
nell'intersezione. Io vidi l'auto, cercai di avvisare mio cugino ma lui non riuscì a frenare. Non
riuscì a frenare perché, penso, lo spazio tra l'auto e la bici era troppo breve;
dalla nostra
strada, in discesa, le case ostacolavano la vista della strada principale. La strada secondaria
che noi stavamo percorrendo in bici era a una carreggiata, stretta, consentiva il passaggio
di un solo veicolo alla volta, e anche quella principale aveva le medesime caratteristiche.
Non ricordo se c'erano segnali di precedenza sulle strade, ricordo solo che c'era un cartello
di via Papaleone. Mio cugino cadde verso il marciapiede, nella cunetta, e rimase lì fino
all'arrivo dell'ambulanza, che fu chiamata da un altro operaio marocchino, di cui non
conosco il nome, col mio cellulare io non parlavo bene l'italiano. Non si fermò nessuno,
tranne i nostri amici marocchini, alcuni in bici e altri a piedi: confermo che nessun italiano si
fermò. Mio cugino fu trasportato all'ospedale con l'ambulanza. L'auto che si scontrò con la
bicicletta era di colore blu, di grandi dimensioni, un SUV o un fuoristrada, non identificai il
modello, non rallentò neppure e si allontanò immediatamente”. Tale ricostruzione dell'incidente contrasta con la dinamica del tamponamento prospettata dallo stesso querelante (di legge nella richiamata querela: “venivo investito da un'autovettura che
proveniva da tergo”) e con quanto riferito dall'attore ai Carabinieri in occasione della presentazione della querela in merito all'occasionalità della presenza del teste, indicato come amico e non cugino (“quella mattina ero da solo. L'ambulanza è stata chiamata da un
amico che si trovava a transitare da lì”). Persona_4
Rileva, altresì, che l'attore non si sia presentato alla visita del nominato consulente tecnico d'ufficio (si legge nella comunicazione dell'ausiliario del 15 giugno 2024: “Mi è stato impossibile eseguire la visita sul in quanto lo stesso non si è presentato a 2 inviti Parte_1
ufficiali registrati per la visita nel mio studio e presente sempre nelle 2 date programmate il
Ctp delle Dott ”), il che ha impedito anche la verifica della riferibilità di CP_1 Per_5
eventuali lesioni ad un caduta al suolo quale quella lamentata in citazione.
Le prove acquisite alla decisione, quindi, non consentono di ritenere provata la verità
del sinistro: posto che, per regola generale, incombe a chi chiede il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli a motore non identificati l'onere di provare il fatto generatore del danno, cioè dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità
alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del mezzo e,
inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto, deve concludersi per il rigetto della domanda attorea.
6.- Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attore, in ragione della sua soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., considerando il valore della causa, parametrata al petitum, l'attività professionale svolta, le vigenti tariffe forensi e le spese effettivamente documentate, quindi in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
€ 1.806,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 2.905,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_2
1) dichiara la contumacia di CP_2
2) rigetta la domanda dell'attore ; Parte_1
3) condanna a pagare alla quale impresa Parte_1 Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, le spese di lite, che liquida in € 7.616,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e
CPA come per legge.
Salerno, 29 giugno 2025. Il giudice Andrea Luce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A
nel processo iscritto al n. 2402/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 2 aprile 2025 e pendente
TRA
nato in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in calce alla citazione, dall'avvocato Assunta Mutalipassi
(C.F. , presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, al C.F._2
Corso Garibaldi n. 103
-attore-
E
(P. IVA ), con sede in Mogliano Veneto, alla via Controparte_1 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, quale impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo
di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, rappresentata e difesa, per procura generale alle liti per notar del 18 dicembre 2014, rep. n. Persona_1
186905, allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Pasquale D'Aiuto (C.F.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via R. C.F._3
De Martino n. 7;
(P. IVA ), con sede in Roma, alla via Yser n. 14 CP_2 P.IVA_2 -convenute-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione in riassunzione notificata il 7/26 febbraio 2020, successiva alla ordinanza n. 122/2021 del Giudice di pace di Salerno, che aveva dichiarato la sua incompetenza per valore, evocò in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale di Salerno quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, e per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, che CP_2
aveva subito in occasione del sinistro verificatosi in Eboli l'11 giugno 2019 alle ore 05:00
circa, allorquando, mentre stava percorrendo con la sua bicicletta la via Papaleone di Santa
Cecilia, in direzione della strada statale, era stato investito da tergo da un'autovettura che lo aveva travolto e scaraventato nell'adiacente canale. L'attore precisò che l'auto si era allontanata repentinamente, senza prestare soccorso, rendendo impossibile annotare il suo numero di targa e la sua identificazione, quindi chiese: “accertare e dichiarare l'esclusiva
responsabilità del conducente dell'autovettura di cui in premessa in ordine alla produzione
del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la “ Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i
[...]
danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore sig. di cui €. 49.749,00, a titolo Parte_1
di danno non patrimoniale;
ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
con
vittoria di spese, competenze ed onorari da versare in favore dei procuratori antistatari”.
costituendosi il 10 settembre 2021 quale impresa designata per Controparte_1
la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la
Regione Campania, eccepì l'improponibilità della domanda, per l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 145, 148 e 149 C.d.A., e la sua infondatezza, anche con riferimento all'ammontare dei danni reclamati, quindi chiese: “preliminarmente, 1. Dichiarare
l'improponibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità della domanda introduttiva del giudizio, la carenza di legittimazione passiva;
nel merito, per le ragioni anzidette, 2. rigettare la
domanda perché infondata in fatto e/o in diritto, con condanna alle spese e competenze del
presente grado di giudizio;
3. in subordine, nell'eventualità di accoglimento, anche parziale,
disporre risarcimento in linea con la documentazione sanitaria ritualmente esaminata;
dichiarare la corresponsabilità dell'attore, ex artt. 1227 c.c. e/o 2054 c.c. Sempre e
comunque con proporzionale riduzione dell'ammontare del risarcimento e idoneo e
consequenziale riflesso sulle spese di lite”.
alla quale la citazione risulta notificata il 7 febbraio 2020, non si CP_2
costituì.
Istruita con l'escussione di testimoni, la causa dopo alcuni rinvii per motivi d'ufficio,
fu riassegnata a questo giudice e, all'udienza del 2 aprile 2025, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, è
stata riservata a sentenza, previa assegnazione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 23 giugno 2025.
2.- Va dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi CP_2
benché ritualmente evocata in lite, con l'atto di citazione notificato il 7 febbraio 2020.
Va precisato che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che interviene per garantire il risarcimento dei danni alle cose e alle persone conseguenti a particolari sinistri stradali, è istituito presso soggetto al quale va inviata copia della richiesta CP_2
risarcitoria, ex art. 283 c.d.a.: l'azione risarcitoria, tuttavia, va esercitata unicamente nei confronti dell'impresa designata (che per la Regione Campania è , Controparte_1
legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva,
assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 c.c. come mandataria "ex lege" senza rappresentanza del Fondo, che è solo tenuto a rifondere l'importo versato dall'impresa designata (pur potendo intervenire nel CP_2
processo, il Fondo provvede a rimborsare alle imprese designate gli indennizzi da queste ultime corrisposte). In caso di accoglimento della domanda attrice, l'eventuale statuizione di condanna andrebbe limitata a quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_1
danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania.
Ne segue il difetto di legittimazione passiva di CP_2
3.- Infondate sono le doglianze della convenuta in punto d'improcedibilità e/o improponibilità della domanda attrice.
La richiesta risarcitoria di , infatti, è stata ritualmente Parte_1
introdotta, con citazione notificata il 7 febbraio 2020 e il 26 febbraio 2020, dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata all'assicuratore
(9 ottobre 2019), formulata secondo le modalità e con i contenuti dell'art. 148 del codice delle assicurazioni.
Tra i requisiti di cui all'art. 148 del d.lgs. n. 209/2005 – secondo una interpretazione del nuovo assetto normativo costituzionalmente orientata al fine di contemperare l'apprezzabile obiettivo deflazionistico dei giudizi, perseguito dal codice delle assicurazioni mediante il rafforzamento della fase pre-contenziosa, con l'esigenza che tale commendevole scopo non finisca con il tradursi in un insormontabile ostacolo per l'accesso alla tutela giurisdizionale – occorre distinguere quelli essenziali e quelli non essenziali: i primi sono individuabili nell'indicazione delle complete generalità dell'avente diritto al risarcimento e nella descrizione delle circostanze dell'incidente (entrambi sussistenti nel caso di specie), in quanto imprescindibili per l'individuazione del soggetto titolare della pretesa e del sinistro che ha occasionato la stessa pretesa, mentre i secondi, dovendo accompagnare la richiesta “ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno” (così il comma 2 della norma), vanno valutati nella loro necessità, o meno, alla luce del contenuto della richiesta medesima. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha insegnato che “la
richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del
responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea
a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta,
essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la
richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi
mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte
dell'assicuratore” (così Cass., Sez.6 – 3, ordinanza n.19354 del 30/09/2016). Nel caso di specie, la mancata allegazione del certificato di pronto soccorso del nosocomio di
Battipaglia non era ostativa alla proponibilità della domanda giudiziaria.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità – che questo giudice condivide appieno – ha ripetutamente affermato che l'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni se l'assicuratore, come nel caso di specie, non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata (cfr. tra le tante Cass., Sez. 3, sentenza n. 32919 del 09/11/2022 e Sez. 6 – 3, ordinanza n. 15445 del
03/06/2021).
4.- In tema di sinistri automobilistici, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante, postula,
a norma dell'art. 297 del d.lgs. n. 209 del 2005 ed in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva
CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva
CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, alla quale non è tuttavia richiesto di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore.
La presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal Fondo, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo, in quanto l'accertamento giudiziale non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima. La giurisprudenza ha ripetutamente insegnato che la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un semplice indizio,
liberamente valutabile dal giudice insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (cfr. tra le tante Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del
15/04/2021 e Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014).
Nel caso di specie, parte attrice ha comunicato alla compagnia di assicurazione di non aver allertato alcuna autorità in quanto, dopo l'investimento, si era immediatamente recato all'ospedale di Battipaglia, e di aver presentato querela contro ignoti il 29 luglio 2019
presso la Legione Carabinieri Campania Stazione S. Cecilia di Eboli (v. in prod. att.).
5.- Nondimeno, la domanda attorea non può essere accolta.
L'attore ha dedotto che l'11 giugno 2019 alle ore 05.00 circa, stava percorrendo, in bicicletta, la via Papaleone di Santa Cecilia del Comune di Eboli ed era diretto verso la
SS18, “quando all'improvviso veniva investito da un'autovettura che lo scaraventava
facendolo rimbalzare e cadere rovinosamente nel canalone adiacente la strada” (così in citazione): nella denuncia presentata il 29 luglio 2019 ai Carabinieri di S. Cecilia di Eboli, il querelante precisò che l'autovettura “proveniva da dietro” (v. in prod. att.)
Tale dinamica, contestata dalla è smentita dalle risultanze Controparte_1
istruttorie. I testimoni escussi, invero, hanno fornito ricostruzioni contrastanti circa la dinamica del sinistro.
ha così testimoniato: “sul capo 1 dell'atto di citazione in Testimone_1
riassunzione … confermo la circostanza di cui al capo che mi è stato letto;
tanto posso
riferire poiché io mi trovavo a bordo della mia auto Opel Moka di colore bianco e tornavo da
lavoro viaggiando da Salerno verso Eboli;
io ho visto la scienza [sic] da una distanza di circa
600 – 700 metri;
preciso che era un rettilineo. Sul capo 2 dello stesso atto di citazione…
confermo che il sig. veniva scaraventato nel canalone adiacente la carreggiata;
Parte_1 Sul capo 3 … confermo che cadeva rovinosamente nel canalone lamentando Parte_1
fortissimi dolori all'anca sinistra;
tanto ho potuto constatare poiché mi sono fermato per
soccorrere il;
sul capo 4 … confermo che io stesso chiamai il 118; sul capo 5 … Parte_1
confermo che l'autovettura dopo aver investito il si dava alla fuga, senza prestare Pt_1
alcun soccorso né tantomeno fornire i dati del veicolo e le proprie, generalità; io non riuscii
a prendere la targa poiché non si vedeva bene data la scarsità della luce a quell'ora del
mattino; … preciso che tra me e la bici investita non c'erano altre auto;
non c'erano negozi
all'altezza del luogo del sinistro;
dopo aver chiamato il 118 ed aver lasciato i miei dati ad un
amico del mi sono allontanato. Dalla distanza in cui mi trovavo non saprei Parte_1
precisare i punti di impatto tra l'auto e la bici. … È la prima volta che rendo testimonianza in
un'aula di giustizia”). Ma la distanza di circa 600-700 metri dalla quale il testimone ha sostenuto di avere assistito al sinistro, in assenza di illuminazione solare (il fatto si sarebbe verificato alle 5 di un mattino di febbraio) e in condizione di luce scarsa, è da ritenersi oggettivamente tale da far dubitare della capacità di una persona di avere chiara percezione visiva di un evento;
il teste, poi, ha riferito di essersi fermato a prestare soccorso a
, ma quest'ultimo, interrogato, ha dichiarato che sul luogo dell'incidente era Parte_1
presente solo ed esclusivamente suo cugino , che intervenne per Persona_2
aiutarlo, e costui tanto ha confermato, negando la presenza di persone di nazionalità
italiana; il nominativo del testimone, poi, non è indicato nella querela dell'attore tra i soggetti presenti all'accaduto e in grado di testimoniare. Nel complesso, le incongruenze intrinseche della deposizione e gli altri elementi estrinseci consentono di concludere per l'inattendibilità
del testimone.
, poi, ha restituito una versione dei fatti diversa da quella Persona_3
rappresentata dall'attore, avendo così testimoniato: “Sono arrivato in Italia ad agosto del
2015; ho lavorato a Salerno, a Battipaglia e nelle vicinanze ed anche a Eboli;
nel 2019 ero
qui a Salerno. Confermo che a giugno 2019 mio cugino ebbe un incidente a Eboli, a quel
tempo lavoravamo insieme, sempre nel campo agricolo, in particolare nella raccolta della rucola. Mio cugino era in bicicletta, provò a frenare, ma non riuscì e l'auto lo investì. Preciso
che mio cugino percorreva una strada in discesa verso un'altra strada principale, rispetto
alla quale non aveva libera visuale perché era mattina presto e c'era un po' di nebbia,
all'incrocio ha tentato di frenare senza riuscirvi, immettendosi nella strada principale verso
sinistra, l'auto che veniva dalla strada principale, dalla destra della bicicletta, la urtò dal lato
destro della bicicletta, scaraventandola sul lato sinistro;
l'urto avvenne proprio
nell'intersezione. Io vidi l'auto, cercai di avvisare mio cugino ma lui non riuscì a frenare. Non
riuscì a frenare perché, penso, lo spazio tra l'auto e la bici era troppo breve;
dalla nostra
strada, in discesa, le case ostacolavano la vista della strada principale. La strada secondaria
che noi stavamo percorrendo in bici era a una carreggiata, stretta, consentiva il passaggio
di un solo veicolo alla volta, e anche quella principale aveva le medesime caratteristiche.
Non ricordo se c'erano segnali di precedenza sulle strade, ricordo solo che c'era un cartello
di via Papaleone. Mio cugino cadde verso il marciapiede, nella cunetta, e rimase lì fino
all'arrivo dell'ambulanza, che fu chiamata da un altro operaio marocchino, di cui non
conosco il nome, col mio cellulare io non parlavo bene l'italiano. Non si fermò nessuno,
tranne i nostri amici marocchini, alcuni in bici e altri a piedi: confermo che nessun italiano si
fermò. Mio cugino fu trasportato all'ospedale con l'ambulanza. L'auto che si scontrò con la
bicicletta era di colore blu, di grandi dimensioni, un SUV o un fuoristrada, non identificai il
modello, non rallentò neppure e si allontanò immediatamente”. Tale ricostruzione dell'incidente contrasta con la dinamica del tamponamento prospettata dallo stesso querelante (di legge nella richiamata querela: “venivo investito da un'autovettura che
proveniva da tergo”) e con quanto riferito dall'attore ai Carabinieri in occasione della presentazione della querela in merito all'occasionalità della presenza del teste, indicato come amico e non cugino (“quella mattina ero da solo. L'ambulanza è stata chiamata da un
amico che si trovava a transitare da lì”). Persona_4
Rileva, altresì, che l'attore non si sia presentato alla visita del nominato consulente tecnico d'ufficio (si legge nella comunicazione dell'ausiliario del 15 giugno 2024: “Mi è stato impossibile eseguire la visita sul in quanto lo stesso non si è presentato a 2 inviti Parte_1
ufficiali registrati per la visita nel mio studio e presente sempre nelle 2 date programmate il
Ctp delle Dott ”), il che ha impedito anche la verifica della riferibilità di CP_1 Per_5
eventuali lesioni ad un caduta al suolo quale quella lamentata in citazione.
Le prove acquisite alla decisione, quindi, non consentono di ritenere provata la verità
del sinistro: posto che, per regola generale, incombe a chi chiede il risarcimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli a motore non identificati l'onere di provare il fatto generatore del danno, cioè dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità
alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente del mezzo e,
inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto, deve concludersi per il rigetto della domanda attorea.
6.- Le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attore, in ragione della sua soccombenza, a norma dell'art. 91 c.p.c., considerando il valore della causa, parametrata al petitum, l'attività professionale svolta, le vigenti tariffe forensi e le spese effettivamente documentate, quindi in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva,
€ 1.806,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 2.905,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_2
1) dichiara la contumacia di CP_2
2) rigetta la domanda dell'attore ; Parte_1
3) condanna a pagare alla quale impresa Parte_1 Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada per la Regione Campania, le spese di lite, che liquida in € 7.616,00, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e
CPA come per legge.
Salerno, 29 giugno 2025. Il giudice Andrea Luce