Articolo 8 della Legge 28 giugno 1956, n. 704
Articolo 7
Versione
7 agosto 1956
Art. 8.
Alla copertura della spesa complessiva di lire 279 milioni e 800.000, di cui agli articoli 1, 2 e 5, relativamente all'esercizio finanziario 1955-56 si provvedera' a carico dello stanziamento di cui al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio concernente il fondo speciale occorrente per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Alla copertura della spesa di lire 60.000.000 di cui all'art. 7, si provvedera' per 45.000.000 di lire a carico dello stanziamento di cui al precedente comma e per lire 15.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 280 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1955-56.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 7 agosto 1956