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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/04/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1210/2013 R.Gen.Aff.Cont. - ex Tribunale di OS - pendente
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Pezzo Antonio Natale
ATTRICE
E
(c.f.: CP_1 C.F._2
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._3
(c.f.: ) CP_1 C.F._4
Tutti rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Guglielmini Gennaro
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_3 P.IVA_1
Vulcano
CONVENUTI
, nato a [...] il [...] Controparte_4
, nata a [...] il [...] CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 23/7/2013 ha Parte_1
convenuto in giudizio , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
e rappresentando: Controparte_5 Controparte_6
- di essere proprietaria di un immobile per civile abitazione, facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza a sua volta facente parte del complesso edilizio "
La Collinetta", sito in Corigliano Calabro alla frazione Scalo - Località Ralla - Cozzo del
Giardino riportato nel N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio 94, Part.lla 279, sub 31 zona cens. 2, categoria A/3, Classe 2, composta da 6,5 vani, distinto con il n. 3 di interno, ubicata al secondo piano (3 f.t.), confinante con proprietà e vano scala, CP_1
con Istituto Tecnico per Geometri e con spazio di isolamento, inferiormente con proprietà fratelli CP_1
- di essere proprietaria di un vano soffitta, sempre nel suddetto immobile, adibito a deposito, ubicato al terzo piano, distinto con il n. 6 di interno, confinante superiormente con tetto di copertura, dai lati con vano scala, con proprietà fratelli e libera dagli CP_1
altri lati;
- che nel mese di Agosto del 2006 i GG.ri , nato a [...] il CP_1
22/01/1969, nata a [...] il [...], Controparte_2 [...]
nato a [...] il [...], nata a [...] il [...], CP_4 CP_2
nato a [...] il [...], hanno iniziato i lavori per il CP_1
riordino della copertura con modifica delle falde, che hanno riguardato unicamente la parte di fabbricato di loro proprietà;
- che diversamente da quanto rappresentato nella relazione presentata a corredo del progetto dall'Ing. i lavori non si sono limitati alla rimozione della Persona_1
copertura esistente e successiva ricostruzione del solaio in latero cemento e tegole, avendo i sig.ri realizzato una nuova costruzione con relativo aumento di CP_1
volumetria e modifica totale delle falde, che provoca infiltrazioni d'acqua nel vano soffitta dell'appartamento della ricorrente e nell'appartamento sottostante, oltre che estese formazioni di muffa e piccole lesioni che potrebbero imputarsi all'aumento di volumetria del fabbricato Terzi;
- che trattandosi di lavori che hanno comportato aumenti di volumetria, aumento delle falde e modifiche strutturali sarebbe stata necessaria una concessione edilizia con relativi calcoli per la staticità del fabbricato, non essendo sufficiente la presentazione della Denuncia di Inizio Attività; - di aver più volte invitato i signori a provvedere alle riparazioni necessarie e di CP_1
aver dovuto fare ricorso al Tribunale di OS per un accertamento tecnico preventivo in data 31/07/2009;
- che il Consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale aveva riscontrato la presenza di crepe sulle pareti di confine, umidità sul soffitto e sulle pareti (pag. 3 relaz.
Ctu) e che mentre la D.I.A. presentata dai GG. prevedeva il riordino della CP_1
copertura con modifica delle falde, ossia la realizzazione di un solaio di copertura poggiante sulla struttura esistente, l'intervento realizzato aveva portato ad un immobile del tutto diverso dal precedente con conseguente cambiamento dei prospetti e con la costruzione di un nuovo solaio di copertura con falde inclinate con pendenza nella direzione “ortogonale a quella del solaio precedente”;
- che i Terzi non avevano provveduto a effettuare i lavori come stabilito dalla c.t.u. né aderito ai tentativi di bonario componimento.
Tanto premesso ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “sentire accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti i GG.ri
, , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_2 CP_1
(1961) proprietari in solido con in persona del Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, con sede in Longobucco, via Nazionale, che ha eseguito i lavori di ristrutturazione del palazzo, per le infiltrazioni e i danni lamentati dal ricorrente come da ctu disposta in ATP e conseguentemente condannare gli stessi all'esecuzione delle opere necessarie a prevenire l'ulteriore verificarsi dei fenomeni di infiltrazione di acqua, nonché a ripristinare lo status quo ante e ripristinare le parti danneggiate dell'unità immobiliare della ricorrente;
Al risarcimento dei danni all'immobile della ricorrente, all'arredamento, ai suppellettili, al vestiario, biancheria da quantificarsi in € 3000/00 (tremila) o nel maggiore o minore importo che il Tribunale volesse riconoscere, oltre interessi e rivalutazione monetaria:
Al rimborso di quanto versato per la consulenza tecnica d'ufficio liquidati in € 1040/00
(millequaranta).
In via subordinata condannare i convenuti al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti nella misura corrispondente al costo delle opere necessarie all'eliminazione degli inconvenienti lamentati, oltre agli eventuali danni accertati in corso di causa;
In ogni caso Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono
Con vittoria di spese, competente ed onorari di giudizio.”
Alla prima udienza in data 13/11/2013 parte ricorrente ha chiesto un termine per notificare il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza e il G.i. ha accolto la predetta richiesta, rinviando all'udienza del 7/02/2014 e assegnando alla ricorrente nuovo termine fino al 7/01/2014 per la notifica.
(1968), e (1961) costituendosi in CP_1 Controparte_2 CP_1
giudizio con memoria depositata in data 27/01/2014 hanno eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità del ricorso, non avendo la ricorrente ottemperato a quanto previsto dal decreto del 09/11/2013 che aveva fissato la comparizione delle parti per l'udienza del
13/11/2013, disponendo la notifica del ricorso e del decreto entro la data del
13/10/2013 e avendo chiesto la rimessione in termini senza addurre alcun motivo.
Nel merito i predetti convenuti hanno dedotto l'infondatezza di tutto quanto ex adverso dedotto e hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via pregiudiziale ed assorbente dichiarare la improcedibilità del ricorso per violazione dei termini di cui all'art.702 bis c.p.. Con vittoria di spese e competenze di lite.
2) In via subordinata e salvo gravame dichiarare la inammissibilità del ricorso ex art.
702 bis c.p.c. per difetto dei presupposti di legge;
3) In ogni caso rigettare il ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto.
Con vittorie delle spese e competenze di lite.” costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 6/02/2014 ha Controparte_3
in via preliminare eccepito l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., non avendo la ricorrente ottemperato all'ordine del Giudice di notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza nel termine all'uopo fissato nel decreto medesimo del 09/9/2013 e avendo la stessa chiesto la rimessione in termini senza addurre alcun motivo;
la predetta convenuta ha inoltre sostenuto l'inammissibilità del ricorso non sussistendo i presupposti di legge ex art. 702-bis c.p.c., trattandosi di questione di non pronta soluzione, richiedente un'istruzione non sommaria.
La predetta convenuta ha, inoltre, eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno della ricorrente nei suo confronti ex art. 2947 c.c. essendo trascorsi ben oltre cinque anni dal supposto fatto illecito, risalente a dire della stessa ricorrente al mese di agosto 2006, senza che fosse intervenuto alcun atto interruttivo nei confronti della società medesima, che peraltro non era stata parte dell'accertamento penico preventivo, richiamato nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Nel merito, la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non CP_3
avendo la stessa eseguito i lavori denunciati dalla ricorrente, avendo iniziato la sua attività solo il 14/5/2007.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti CP_3 conclusioni: “Voglia l'IIl.mo Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa fissazione di nuova udienza nel rispetto del termine minimo a comparire di quaranta giorni, con riserva di modificare ed integrare le difesa e le conclusioni a seguito della chiesta fissazione di una nuova udienza:
1) In via preliminare, dichiarare la improcedibilità del ricorso per inosservanza del termine per la notificazione del ricorso con pedissequo decreto stabilito dall'art. 702bis
c.p.c.;
2) In via preliminare gradata, dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702bis
c.p.c., non sussistendo i presupposti di legge, trattandosi di questione di non pronta soluzione, richiedente un'istruzione non sommaria;
3) In via preliminare ulteriormente gradata, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno della ricorrente nei confronti della convenuta CP_3
ai sensi dell'art. 2947 c.c., essendo trascorsi ben oltre cinque anni dal supposto
[...]
fatto illecito;
4) Nel merito, senza rinuncia alle preliminari eccezioni, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della deducente società per non avere essa eseguito i lavori denunciati dalla ricorrente, ed estrometterla dal processo;
5) Nel merito, in subordine e salvo gravame, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Con ordinanza del 10/10/2014 il G.i. ha disposto il mutamento del rito ex art. 702 ter, terzo comma. c.p.c.; acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n.
1512/2009 r.g. ex Tribunale di OS, le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Il Tribunale osserva: in via pregiudiziale deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti e , ritualmente invocati in giudizio e non costituiti. Controparte_4 CP_2 Deve, inoltre, essere rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione sul presupposto dell'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai resistenti, poi avvenuta a seguito della concessione da parte del G.i. di nuovo termine: la situazione processuale in esame è del tutto sovrapponibile ad altra
- in quella come in questa trattandosi di un procedimento di merito introdotto con ricorso - oggetto di arresto delle S.U. della Corte di Cassazione che con sentenza n.
5700/14, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, hanno chiarito che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge.
Ne consegue che il Giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (conforme, Cass. S.U. n. 9558/14).
Da quanto premesso deriva che l'eccezione di improcedibilità dell'azione non può essere accolta, avendo il G.i. concesso alla ricorrente, che aveva omesso la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, un nuovo termine per la sua rinnovazione ed avendovi la stessa provveduto in maniera tempestiva.
Anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso non può essere accolta, rientrando la domanda tra quelle indicate nell'articolo 702-bis c.p.c. e non integrando il difetto di pronta soluzione della causa e la necessità d'istruzione non sommaria, motivi di inammissibilità della domanda, comportando invece come conseguenza la fissazione dell'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c., come avvenuto nel caso di specie.
Tanto premesso, occorre esaminare la domanda nel merito.
La domanda proposta nei confronti di per vero non reiterata nelle Controparte_3
conclusioni contenute in comparsa conclusionale e memoria di replica, non può essere accolta.
Il Tribunale ritiene in via preliminare che dall'omessa riproposizione della predetta domanda nella comparsa conclusionale - per la sua funzione meramente illustrativa - non possa desumersi alcuna volontà di rinuncia alla stessa (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
12/01/2006, n. 409).
Attesa la mera funzione della comparsa conclusionale di illustrare le posizioni processuali precedentemente assunte, dalle conclusioni in essa esposte non può, infatti, dedursi una volontà di rinunzia rispetto a quelle conclusioni contenute nei precedenti atti processuali che non vi siano state riprodotte. (Cass. Civ. 2466/80 e
Cass. Civ. Sez. 1, 13/06/1990, n. 5751).
La domanda è, tuttavia, infondata per le ragioni di seguito illustrate: l'attrice ha convenuto in giudizio sostenendo che la stessa avesse eseguito i lavori Controparte_3
di ristrutturazione da cui sarebbero derivati i danni;
la costituendosi in Controparte_3
giudizio, ha dedotto di non aver eseguito i predetti lavori, avendo iniziato la sua attività solo il 14/5/2007.
A fronte della predetta contestazione, l'attrice non ha dedotto alcunché in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva della predetta convenuta, né ha formulato istanze istruttorie al fine di provare quanto sostenuto nell'atto introduttivo;
la circostanza che i lavori, effettuati nel mese di Agosto del 2006, non siano stati eseguiti dalla convenuta società trova conferma, come dalla stessa dedotto, in quanto risultante dalla visura del registro delle imprese prodotta in atti, in cui si legge che la società è stata costituita in data 18/4/2007 e ha iniziato la propria attività in data
14/5/2007.
Ne deriva il rigetto della domanda proposta nei confronti di Controparte_3
La domanda proposta nei confronti di , , CP_1 Controparte_2 [...]
, e è, invece, in parte fondata. CP_4 CP_2 CP_1
Dalla documentazione versata in atti e dalla relazione tecnica a firma della C.t.u. Arch.
è emerso che effettivamente l'appartamento dell'attrice è stato Persona_2
attinto da crepe e fenomeni infiltrativi.
In particolare l'ausiliare ha potuto riscontrare l'effettiva ricorrenza dei danni lamentati dall'attrice alla data del sopralluogo, avendo la C.t.u. riscontrato “visibili crepe sulle pareti” e “tracce di umidità sul soffitto e sulle pareti” della proprietà (cfr. pag. Pt_1
3 relazione di c.t.u.).
Dopo aver visionato ed ispezionato il soprastante lastrico di copertura dei fabbricati, quanto alle cause dei fenomeni descritti, la C.t.u. ha affermato che “ i lavori eseguiti non pregiudicano la stabilità dell'edificio adiacente” di proprietà dell'attrice (risposta al quesito n.6) così che deve escludersi che le crepe in esso riscontrate siano state determinate dai lavori eseguiti dai convenuti.
La C.t.u. quanto alle cause dei fenomeni infiltrativi ha invece accertato che “il montaggio della scossalina su parete e copertura di proprietà ” è stato Pt_1
“eseguito in maniera errata, poiché al di sotto delle tegole, questo potrebbe creare fenomeni di infiltrazioni” che “inoltre il muro esistente non appare sufficiente a conferire un'opportuna protezione termica all'edificio”, e che “dai sopralluoghi inoltre si è rivelato che la gronda non dispone di adeguata pendenza atta a smaltire l'acqua in eccesso”
(risposta al quesito n.7), così che deve ritenersi, in base al principio della preponderanza dell'evidenza, che i predetti fenomeni siano stati cagionati dai lavori eseguiti dai convenuti Terzi.
L'individuazione dei pregiudizi riportati all'interno dell'immobile di parte attrice e l'identificazione delle cause dell'evento infiltrativo sono stati, infatti, espletati dal C.T.U. con esaustività e completezza di argomenti e con considerazioni logiche e coerenti che si ritiene in questa sede di condividere e fare proprie, anche perché supportate dallo sviluppo di planimetrie e report fotografico, allegati alla c.t.u., il cui esame conferma l'ipotesi prospettata.
Ciò posto, appare altresì condivisibile l'individuazione degli interventi da realizzare per l'eliminazione dei danni riscontrati ed il computo dei relativi esborsi (cfr. computo metrico allegato).
Pertanto alla luce di tutto quanto sopra detto, , , CP_1 Controparte_2
, e devono essere condannati a porre in Controparte_4 CP_2 CP_1
essere tutti i lavori analiticamente indicati nella relazione della CTU a firma della C.t.u.
Arch. , in risposta al quesito n. 7 del mandato conferito (pagg. 8- Persona_2
10 della relazione in atti) onde assicurare la messa in sicurezza della proprietà dell'attrice.
La domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni all'immobile, all'arredamento, ai suppellettili, al vestiario, alla biancheria quantificati da parte attrice in € 3.000,00 non può, invece, essere accolta, atteso che l'allegazione del danno è del tutto generica, non essendovi alcuna specificazione che consenta di individuare la sussistenza e la consistenza dei danni di cui è stato chiesto il risarcimento.
È infatti principio consolidato che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
n. 691 del 18/01/2012).
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie l'attrice non abbia fornito alcuna allegazione in ordine ai danni subiti, genericamente individuati senza alcun riferimento che consenta di individuarne la concreta sussistenza e consistenza;
a parte, quindi,
l'effettuata quantificazione dei danni in una somma pari a € 3.000,00 l'attrice non ha adempiuto in modo circostanziato l'onere di allegazione posto a suo carico al riguardo.
Né può supplire al difetto di allegazione e prova l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c.
Esso – che dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa – da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (da ultimo, Cass. Civ. n. 4310 del 2018).
Ne deriva, quindi, che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale come proposta non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto poste a carico di parte attrice in favore della convenuta e a carico dei convenuti , Controparte_3 CP_1
, , e in favore di parte Controparte_2 Controparte_4 CP_2 CP_1
attrice.
Nella liquidazione delle spese di lite deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989).
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti di istruzione preventiva dinanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,01 le spese del giudizio ex art. 696 bis sono determinate in € 850,00; le spese del presente procedimento sono liquidate in € 3.000,00 (Fase di studio: € 600,00; Fase introduttiva: € 600,00; Fase istruttoria: € 900,00; Fase decisionale: € 900,00) in applicazione dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,01.
Le spese della c.t.u. espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sono poste a carico dei convenuti , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_2
e . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari ex Tribunale Ordinario di OS, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1210/2013 r.g.a.c. ex Tribunale di OS , ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia dei convenuti e;
Controparte_4 CP_2
2. AN , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_2
e a porre in essere tutti i lavori analiticamente indicati
[...] CP_1
nella relazione a firma della C.T.U. Arch. , in risposta al Persona_2
quesito n. 7 del mandato conferito (pagg.
8-10 della relazione in atti);
3. RIGETTA ogni ulteriore domanda;
4. AN a rimborsare a le spese di lite Parte_1 Controparte_3 che si liquidano € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.
Francesco Vulcano;
5. AN , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_2
e a rimborsare a le spese di lite che si
[...] CP_1 Parte_1 liquidano in € 85,00 per esborsi ed € 850,00 per compenso professionale del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 1512/2009 r.g. ex Tribunale di OS
e in € 187,33 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso professionale del presente procedimento, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Antonio Natale Pezzo;
6. PONE le spese della c.t.u. espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a carico dei convenuti , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_4
e . CP_2 CP_1
Così deciso in data 11/04/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona del Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1210/2013 R.Gen.Aff.Cont. - ex Tribunale di OS - pendente
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Pezzo Antonio Natale
ATTRICE
E
(c.f.: CP_1 C.F._2
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._3
(c.f.: ) CP_1 C.F._4
Tutti rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Guglielmini Gennaro
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Controparte_3 P.IVA_1
Vulcano
CONVENUTI
, nato a [...] il [...] Controparte_4
, nata a [...] il [...] CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 23/7/2013 ha Parte_1
convenuto in giudizio , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
e rappresentando: Controparte_5 Controparte_6
- di essere proprietaria di un immobile per civile abitazione, facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza a sua volta facente parte del complesso edilizio "
La Collinetta", sito in Corigliano Calabro alla frazione Scalo - Località Ralla - Cozzo del
Giardino riportato nel N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio 94, Part.lla 279, sub 31 zona cens. 2, categoria A/3, Classe 2, composta da 6,5 vani, distinto con il n. 3 di interno, ubicata al secondo piano (3 f.t.), confinante con proprietà e vano scala, CP_1
con Istituto Tecnico per Geometri e con spazio di isolamento, inferiormente con proprietà fratelli CP_1
- di essere proprietaria di un vano soffitta, sempre nel suddetto immobile, adibito a deposito, ubicato al terzo piano, distinto con il n. 6 di interno, confinante superiormente con tetto di copertura, dai lati con vano scala, con proprietà fratelli e libera dagli CP_1
altri lati;
- che nel mese di Agosto del 2006 i GG.ri , nato a [...] il CP_1
22/01/1969, nata a [...] il [...], Controparte_2 [...]
nato a [...] il [...], nata a [...] il [...], CP_4 CP_2
nato a [...] il [...], hanno iniziato i lavori per il CP_1
riordino della copertura con modifica delle falde, che hanno riguardato unicamente la parte di fabbricato di loro proprietà;
- che diversamente da quanto rappresentato nella relazione presentata a corredo del progetto dall'Ing. i lavori non si sono limitati alla rimozione della Persona_1
copertura esistente e successiva ricostruzione del solaio in latero cemento e tegole, avendo i sig.ri realizzato una nuova costruzione con relativo aumento di CP_1
volumetria e modifica totale delle falde, che provoca infiltrazioni d'acqua nel vano soffitta dell'appartamento della ricorrente e nell'appartamento sottostante, oltre che estese formazioni di muffa e piccole lesioni che potrebbero imputarsi all'aumento di volumetria del fabbricato Terzi;
- che trattandosi di lavori che hanno comportato aumenti di volumetria, aumento delle falde e modifiche strutturali sarebbe stata necessaria una concessione edilizia con relativi calcoli per la staticità del fabbricato, non essendo sufficiente la presentazione della Denuncia di Inizio Attività; - di aver più volte invitato i signori a provvedere alle riparazioni necessarie e di CP_1
aver dovuto fare ricorso al Tribunale di OS per un accertamento tecnico preventivo in data 31/07/2009;
- che il Consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale aveva riscontrato la presenza di crepe sulle pareti di confine, umidità sul soffitto e sulle pareti (pag. 3 relaz.
Ctu) e che mentre la D.I.A. presentata dai GG. prevedeva il riordino della CP_1
copertura con modifica delle falde, ossia la realizzazione di un solaio di copertura poggiante sulla struttura esistente, l'intervento realizzato aveva portato ad un immobile del tutto diverso dal precedente con conseguente cambiamento dei prospetti e con la costruzione di un nuovo solaio di copertura con falde inclinate con pendenza nella direzione “ortogonale a quella del solaio precedente”;
- che i Terzi non avevano provveduto a effettuare i lavori come stabilito dalla c.t.u. né aderito ai tentativi di bonario componimento.
Tanto premesso ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “sentire accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti i GG.ri
, , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_2 CP_1
(1961) proprietari in solido con in persona del Controparte_7
legale rappresentante pro tempore, con sede in Longobucco, via Nazionale, che ha eseguito i lavori di ristrutturazione del palazzo, per le infiltrazioni e i danni lamentati dal ricorrente come da ctu disposta in ATP e conseguentemente condannare gli stessi all'esecuzione delle opere necessarie a prevenire l'ulteriore verificarsi dei fenomeni di infiltrazione di acqua, nonché a ripristinare lo status quo ante e ripristinare le parti danneggiate dell'unità immobiliare della ricorrente;
Al risarcimento dei danni all'immobile della ricorrente, all'arredamento, ai suppellettili, al vestiario, biancheria da quantificarsi in € 3000/00 (tremila) o nel maggiore o minore importo che il Tribunale volesse riconoscere, oltre interessi e rivalutazione monetaria:
Al rimborso di quanto versato per la consulenza tecnica d'ufficio liquidati in € 1040/00
(millequaranta).
In via subordinata condannare i convenuti al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti nella misura corrispondente al costo delle opere necessarie all'eliminazione degli inconvenienti lamentati, oltre agli eventuali danni accertati in corso di causa;
In ogni caso Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono
Con vittoria di spese, competente ed onorari di giudizio.”
Alla prima udienza in data 13/11/2013 parte ricorrente ha chiesto un termine per notificare il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza e il G.i. ha accolto la predetta richiesta, rinviando all'udienza del 7/02/2014 e assegnando alla ricorrente nuovo termine fino al 7/01/2014 per la notifica.
(1968), e (1961) costituendosi in CP_1 Controparte_2 CP_1
giudizio con memoria depositata in data 27/01/2014 hanno eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità del ricorso, non avendo la ricorrente ottemperato a quanto previsto dal decreto del 09/11/2013 che aveva fissato la comparizione delle parti per l'udienza del
13/11/2013, disponendo la notifica del ricorso e del decreto entro la data del
13/10/2013 e avendo chiesto la rimessione in termini senza addurre alcun motivo.
Nel merito i predetti convenuti hanno dedotto l'infondatezza di tutto quanto ex adverso dedotto e hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1) In via pregiudiziale ed assorbente dichiarare la improcedibilità del ricorso per violazione dei termini di cui all'art.702 bis c.p.. Con vittoria di spese e competenze di lite.
2) In via subordinata e salvo gravame dichiarare la inammissibilità del ricorso ex art.
702 bis c.p.c. per difetto dei presupposti di legge;
3) In ogni caso rigettare il ricorso perchè infondato in fatto ed in diritto.
Con vittorie delle spese e competenze di lite.” costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data 6/02/2014 ha Controparte_3
in via preliminare eccepito l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., non avendo la ricorrente ottemperato all'ordine del Giudice di notificare ricorso e decreto di fissazione dell'udienza nel termine all'uopo fissato nel decreto medesimo del 09/9/2013 e avendo la stessa chiesto la rimessione in termini senza addurre alcun motivo;
la predetta convenuta ha inoltre sostenuto l'inammissibilità del ricorso non sussistendo i presupposti di legge ex art. 702-bis c.p.c., trattandosi di questione di non pronta soluzione, richiedente un'istruzione non sommaria.
La predetta convenuta ha, inoltre, eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno della ricorrente nei suo confronti ex art. 2947 c.c. essendo trascorsi ben oltre cinque anni dal supposto fatto illecito, risalente a dire della stessa ricorrente al mese di agosto 2006, senza che fosse intervenuto alcun atto interruttivo nei confronti della società medesima, che peraltro non era stata parte dell'accertamento penico preventivo, richiamato nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Nel merito, la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non CP_3
avendo la stessa eseguito i lavori denunciati dalla ricorrente, avendo iniziato la sua attività solo il 14/5/2007.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti CP_3 conclusioni: “Voglia l'IIl.mo Giudice Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa fissazione di nuova udienza nel rispetto del termine minimo a comparire di quaranta giorni, con riserva di modificare ed integrare le difesa e le conclusioni a seguito della chiesta fissazione di una nuova udienza:
1) In via preliminare, dichiarare la improcedibilità del ricorso per inosservanza del termine per la notificazione del ricorso con pedissequo decreto stabilito dall'art. 702bis
c.p.c.;
2) In via preliminare gradata, dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702bis
c.p.c., non sussistendo i presupposti di legge, trattandosi di questione di non pronta soluzione, richiedente un'istruzione non sommaria;
3) In via preliminare ulteriormente gradata, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno della ricorrente nei confronti della convenuta CP_3
ai sensi dell'art. 2947 c.c., essendo trascorsi ben oltre cinque anni dal supposto
[...]
fatto illecito;
4) Nel merito, senza rinuncia alle preliminari eccezioni, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della deducente società per non avere essa eseguito i lavori denunciati dalla ricorrente, ed estrometterla dal processo;
5) Nel merito, in subordine e salvo gravame, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Con ordinanza del 10/10/2014 il G.i. ha disposto il mutamento del rito ex art. 702 ter, terzo comma. c.p.c.; acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n.
1512/2009 r.g. ex Tribunale di OS, le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
Il Tribunale osserva: in via pregiudiziale deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti e , ritualmente invocati in giudizio e non costituiti. Controparte_4 CP_2 Deve, inoltre, essere rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'azione sul presupposto dell'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai resistenti, poi avvenuta a seguito della concessione da parte del G.i. di nuovo termine: la situazione processuale in esame è del tutto sovrapponibile ad altra
- in quella come in questa trattandosi di un procedimento di merito introdotto con ricorso - oggetto di arresto delle S.U. della Corte di Cassazione che con sentenza n.
5700/14, in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, hanno chiarito che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge.
Ne consegue che il Giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica (conforme, Cass. S.U. n. 9558/14).
Da quanto premesso deriva che l'eccezione di improcedibilità dell'azione non può essere accolta, avendo il G.i. concesso alla ricorrente, che aveva omesso la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, un nuovo termine per la sua rinnovazione ed avendovi la stessa provveduto in maniera tempestiva.
Anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso non può essere accolta, rientrando la domanda tra quelle indicate nell'articolo 702-bis c.p.c. e non integrando il difetto di pronta soluzione della causa e la necessità d'istruzione non sommaria, motivi di inammissibilità della domanda, comportando invece come conseguenza la fissazione dell'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c., come avvenuto nel caso di specie.
Tanto premesso, occorre esaminare la domanda nel merito.
La domanda proposta nei confronti di per vero non reiterata nelle Controparte_3
conclusioni contenute in comparsa conclusionale e memoria di replica, non può essere accolta.
Il Tribunale ritiene in via preliminare che dall'omessa riproposizione della predetta domanda nella comparsa conclusionale - per la sua funzione meramente illustrativa - non possa desumersi alcuna volontà di rinuncia alla stessa (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
12/01/2006, n. 409).
Attesa la mera funzione della comparsa conclusionale di illustrare le posizioni processuali precedentemente assunte, dalle conclusioni in essa esposte non può, infatti, dedursi una volontà di rinunzia rispetto a quelle conclusioni contenute nei precedenti atti processuali che non vi siano state riprodotte. (Cass. Civ. 2466/80 e
Cass. Civ. Sez. 1, 13/06/1990, n. 5751).
La domanda è, tuttavia, infondata per le ragioni di seguito illustrate: l'attrice ha convenuto in giudizio sostenendo che la stessa avesse eseguito i lavori Controparte_3
di ristrutturazione da cui sarebbero derivati i danni;
la costituendosi in Controparte_3
giudizio, ha dedotto di non aver eseguito i predetti lavori, avendo iniziato la sua attività solo il 14/5/2007.
A fronte della predetta contestazione, l'attrice non ha dedotto alcunché in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva della predetta convenuta, né ha formulato istanze istruttorie al fine di provare quanto sostenuto nell'atto introduttivo;
la circostanza che i lavori, effettuati nel mese di Agosto del 2006, non siano stati eseguiti dalla convenuta società trova conferma, come dalla stessa dedotto, in quanto risultante dalla visura del registro delle imprese prodotta in atti, in cui si legge che la società è stata costituita in data 18/4/2007 e ha iniziato la propria attività in data
14/5/2007.
Ne deriva il rigetto della domanda proposta nei confronti di Controparte_3
La domanda proposta nei confronti di , , CP_1 Controparte_2 [...]
, e è, invece, in parte fondata. CP_4 CP_2 CP_1
Dalla documentazione versata in atti e dalla relazione tecnica a firma della C.t.u. Arch.
è emerso che effettivamente l'appartamento dell'attrice è stato Persona_2
attinto da crepe e fenomeni infiltrativi.
In particolare l'ausiliare ha potuto riscontrare l'effettiva ricorrenza dei danni lamentati dall'attrice alla data del sopralluogo, avendo la C.t.u. riscontrato “visibili crepe sulle pareti” e “tracce di umidità sul soffitto e sulle pareti” della proprietà (cfr. pag. Pt_1
3 relazione di c.t.u.).
Dopo aver visionato ed ispezionato il soprastante lastrico di copertura dei fabbricati, quanto alle cause dei fenomeni descritti, la C.t.u. ha affermato che “ i lavori eseguiti non pregiudicano la stabilità dell'edificio adiacente” di proprietà dell'attrice (risposta al quesito n.6) così che deve escludersi che le crepe in esso riscontrate siano state determinate dai lavori eseguiti dai convenuti.
La C.t.u. quanto alle cause dei fenomeni infiltrativi ha invece accertato che “il montaggio della scossalina su parete e copertura di proprietà ” è stato Pt_1
“eseguito in maniera errata, poiché al di sotto delle tegole, questo potrebbe creare fenomeni di infiltrazioni” che “inoltre il muro esistente non appare sufficiente a conferire un'opportuna protezione termica all'edificio”, e che “dai sopralluoghi inoltre si è rivelato che la gronda non dispone di adeguata pendenza atta a smaltire l'acqua in eccesso”
(risposta al quesito n.7), così che deve ritenersi, in base al principio della preponderanza dell'evidenza, che i predetti fenomeni siano stati cagionati dai lavori eseguiti dai convenuti Terzi.
L'individuazione dei pregiudizi riportati all'interno dell'immobile di parte attrice e l'identificazione delle cause dell'evento infiltrativo sono stati, infatti, espletati dal C.T.U. con esaustività e completezza di argomenti e con considerazioni logiche e coerenti che si ritiene in questa sede di condividere e fare proprie, anche perché supportate dallo sviluppo di planimetrie e report fotografico, allegati alla c.t.u., il cui esame conferma l'ipotesi prospettata.
Ciò posto, appare altresì condivisibile l'individuazione degli interventi da realizzare per l'eliminazione dei danni riscontrati ed il computo dei relativi esborsi (cfr. computo metrico allegato).
Pertanto alla luce di tutto quanto sopra detto, , , CP_1 Controparte_2
, e devono essere condannati a porre in Controparte_4 CP_2 CP_1
essere tutti i lavori analiticamente indicati nella relazione della CTU a firma della C.t.u.
Arch. , in risposta al quesito n. 7 del mandato conferito (pagg. 8- Persona_2
10 della relazione in atti) onde assicurare la messa in sicurezza della proprietà dell'attrice.
La domanda di condanna dei convenuti al risarcimento dei danni all'immobile, all'arredamento, ai suppellettili, al vestiario, alla biancheria quantificati da parte attrice in € 3.000,00 non può, invece, essere accolta, atteso che l'allegazione del danno è del tutto generica, non essendovi alcuna specificazione che consenta di individuare la sussistenza e la consistenza dei danni di cui è stato chiesto il risarcimento.
È infatti principio consolidato che le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo ( Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
n. 691 del 18/01/2012).
Il Tribunale ritiene che nel caso di specie l'attrice non abbia fornito alcuna allegazione in ordine ai danni subiti, genericamente individuati senza alcun riferimento che consenta di individuarne la concreta sussistenza e consistenza;
a parte, quindi,
l'effettuata quantificazione dei danni in una somma pari a € 3.000,00 l'attrice non ha adempiuto in modo circostanziato l'onere di allegazione posto a suo carico al riguardo.
Né può supplire al difetto di allegazione e prova l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c.
Esso – che dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa – da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (da ultimo, Cass. Civ. n. 4310 del 2018).
Ne deriva, quindi, che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale come proposta non può essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, pertanto poste a carico di parte attrice in favore della convenuta e a carico dei convenuti , Controparte_3 CP_1
, , e in favore di parte Controparte_2 Controparte_4 CP_2 CP_1
attrice.
Nella liquidazione delle spese di lite deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989).
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti di istruzione preventiva dinanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,01 le spese del giudizio ex art. 696 bis sono determinate in € 850,00; le spese del presente procedimento sono liquidate in € 3.000,00 (Fase di studio: € 600,00; Fase introduttiva: € 600,00; Fase istruttoria: € 900,00; Fase decisionale: € 900,00) in applicazione dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 1.100,00 ed € 5.200,01.
Le spese della c.t.u. espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sono poste a carico dei convenuti , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_2
e . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari ex Tribunale Ordinario di OS, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1210/2013 r.g.a.c. ex Tribunale di OS , ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia dei convenuti e;
Controparte_4 CP_2
2. AN , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_2
e a porre in essere tutti i lavori analiticamente indicati
[...] CP_1
nella relazione a firma della C.T.U. Arch. , in risposta al Persona_2
quesito n. 7 del mandato conferito (pagg.
8-10 della relazione in atti);
3. RIGETTA ogni ulteriore domanda;
4. AN a rimborsare a le spese di lite Parte_1 Controparte_3 che si liquidano € 3.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.
Francesco Vulcano;
5. AN , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_2
e a rimborsare a le spese di lite che si
[...] CP_1 Parte_1 liquidano in € 85,00 per esborsi ed € 850,00 per compenso professionale del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 1512/2009 r.g. ex Tribunale di OS
e in € 187,33 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso professionale del presente procedimento, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Antonio Natale Pezzo;
6. PONE le spese della c.t.u. espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. a carico dei convenuti , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_4
e . CP_2 CP_1
Così deciso in data 11/04/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso