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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/04/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Mariarosaria Renzetti, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato, all'udienza delll'11.04.25, la seguente
SENTENZA nella causa n. 14533/19 RGL promossa da nato in [...] il [...] Parte_1
e residente in [...] (cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Costantino Squeo e dall'Avv. Fedele Cannerozzi in virtù del mandato a margine del ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_1 sede in Roma - Piazzale Giulio Pastore, 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Danila Villasmunta
- RESISTENTE -
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.12.2019 il sig.
[...] proponeva ricorso contro per sentire Parte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che le malattie insorte a carico del sig. così come dettagliatamente descritte Parte_1 in ricorso, sono riconducibili a fattore professionale, con residuata e definitiva compromissione del generale stato di salute;
2. Per l'effetto, condannare l
[...]
Controparte_2
[...] - in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento della natura professionale delle malattie denunciate nonchè alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 20 % o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, dalla data della domanda amministrativa ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.
3. Condannare l Controparte_2
in persona del
[...] suo legale rappresentante pro tempore - al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Integrato il contradditorio, l chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso con vittoria delle spese processuali.
Espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico-legale, all'udienza del 04.04.25 il Tribunale decideva come da separata sentenza emessa all'esito della camera di consiglio e depositata in forma telematica.
2. Deduceva il ricorrente di aver avanzato all in data CP_1
16.04.2017 domanda per l'accertamento delle malattie professionali diagnosticate dalla dott.ssa che Persona_1 redigeva la seguente Anamnesi patologica remota:
Il signor è stato operaio agricolo dal 1984 Parte_1 al 1988 presso la ditta “Gargano Europlant” di San Nicandro
Garganico. È stato assunto autista di automezzi di trasporto carburanti dal 1988 presso la ditta “Carburanti Di LE GR” di
San Nicandro Garganico. Dal 01.01.1999 ad oggi è autista di automezzi di trasporto RSU per la operante nel Comune CP_3 di San Nicandro Garganico.
3. Il riportava in ricorso in una tabella le malattie Pt_1 professionali diagnosticate dalla dott.ssa Ipoacusia Per_1 bilaterale mista;
Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo;
2 Coxartrosi;
Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo;
Osteoartrosi mano destra e sinistra;
Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo;
Spondilodiscoartrosi diffusa con protrusioni discali multiple cervicali e lombo-sacrali; Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo.
4. Il ricorrente dava atto che con provvedimenti del 27.10.2017
l rigettava tutte le istanze con le seguenti identiche CP_1 motivazioni: “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato sottoposto e la malattia denunciata”.
5. Avverso tali provvedimenti, l'istante proponeva opposizione ex art. 104 DPR 30.06.1965 n. 1124 in data 23.04.2018 producendo relazione peritale redatta dal dott. che così Persona_2 concludeva:
“Il sig. risulta affetto da “coxartrosi bilaterale Pt_1 spongiloartrosi diffusa del rachide con discopatie protusivo- erniarie cervico-lombari, artrosi diffusa del carpo e metatarso- falangee, ipoacusia mista medio grave bilaterale”.
Tali menomazioni sono da considerarsi, con criterio di elevata probabilità, riconducibili all'attività lavorativa prestata
(Malattia Professionale e, considerate le entità CP_1 nosologiche e le ripercussioni algiche e disfunzionali conseguenti, in ragione delle indicazioni delle Tabelle contenute nel DM 12.07.2000 (pubblicate in G.U. n. 172 del 25.07.2000) possono ritenersi foriere, allo stato, con rigore logico e scientifico, di un danno biologico in misura non inferiore al 20%
(ventipercento).
6. L'opposizione veniva rigettata con provvedimento del 09.06.2018
7. Il LI riepilogava la propria storia professionale nella tabella che segue:
Periodo lavorativo Azienda Qualifica Mansioni
3 01/01/1985 – 31/12/1985 Varie Bracciante agricolo Trattorista
01/01/1989 – 31/12/1999 Varie Bracciante agricolo Trattorista
01/07/1999 – 27/09/1999 Emas Ambiente s.p.a. Operatore ecologico
Addetto alla raccolta RSU
05/01/2000 – 29/02/2000 Di LE GR Operaio Camionista
13/04/2000 – 01/06/2000 Gargano Europlant Bracciante agricolo
Trattorista
16/06/2000 – 16/09/2000 Emas Ambiente s.p.a. Operatore ecologico
Addetto alla raccolta RSU
09/11/2000 – 10/04/2001 Di LE GR Operaio Camionista
02/05/2001 – 14/10/2003 Varie Igiene Ambientale Operatore ecologico Addetto alla raccolta RSU
23/01/2004 – 15/07/2011 Varie Igiene Ambientale Operatore ecologico Camionista
16/07/2011 – ad oggi Varie Igiene Ambientale Operaio Camionista –
Caposquadra – Capo Cantiere
8. Il ricorrente, infine, deduceva analiticamente i compiti e le mansioni lavorative svolte durante:
a. il lavoro in agricoltura, quale trattorista b. il lavoro nel settore dell'igiene ambientale quale addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani c. il lavoro nel settore dell'igiene ambientale quale conducente di mezzi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Preliminarmente si evidenzia che il Consulente Tecnico di Ufficio
a fronte della denuncia di due tipologie di malattie professionali
(a carico del sistema osseo articolare e a carico del sistema uditivo) riteneva sussistente e causalmente collegabile alla attività lavorativa del ricorrente la sola patologia uditiva, quantificando il danno biologico nella misura del 17%.
La bozza di relazione peritale trasmessa dal CTU dott. Per_3
in data 16.10.2021 rassegnava le seguenti conclusioni:
[...]
Da quanto esposto e documentato risulta che il Sig. Parte_1
ha richiesto il riconoscimento di malattia professionale
[...] per: “1. Ipoacusia bilaterale mista.
2. Coxartrosi. 3.
Osteoartrosi mano destra e sinistra.
4. Spondilodiscoartrosi diffusa con protrusioni discali multiple cervicali e lombosacrali”.
4 Le patologie di cui ai sub 2), 3) e 4), per quanto motivato nella valutazione analitica, non possono essere qualificate come malattia professionale.
Inoltre, il Ctu confermava la sussistenza e l'incidenza della patologia uditiva (sub 1), valutabile con una percentuale di danno biologico nella misura del 34%, con decorrenza dall'epoca della domanda (16 aprile 2017).
Il CTU affermava nell'elaborato in atti che qualora le indagini istruttorie avessero dimostrato la sussistenza del requisito formale, ovvero la prolungata esposizione per circa 34 anni, in occasione di lavoro, ad elevati livelli di rumorosità [superiori agli 80 db(A)], in tal caso la patologia uditiva avrebbe potuto essere qualificata come malattia professionale.
Specificatamente, in relazione alla ipoacusia bilaterale mista, il CTU formulava le seguenti valutazioni:
In riferimento alla patologia di cui al sub 1), rileviamo che il deficit uditivo appalesatosi sulla scorta dell'esame Audiometrico effettuato il 15 novembre 2016 presso l'Ospedale di
San Giovanni Rotondo, consiste in una “Ipoacusia mista bilaterale di entità medio-grave a destra e grave-profonda a sinistra”. In particolare si può evidenziare, in corrispondenza delle frequenze di maggiore rilevanza ed interesse (dai 500 ai
4000 Hz), deficit uditivo con perdita di 60, 50, 60, 65 e 70 decibel a destra e perdita di 65, 65, 85, 90 e 100 decibel a sinistra, rispettivamente alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000
e 4000 Hz.
Applicate le Tabelle elaborate da e riportate in allegato Pt_2 al D.M. 12 luglio 2000, il CTU poi determinava il danno biologico per la perdita uditiva nella misura del 34%.
In data 22.11.2022 il procuratore del ricorrente inviava al CTU e depositava nel fascicolo d'ufficio brevi osservazioni alla bozza di perizia redatte dal Consulente Tecnico di Parte, dott. Per_2
, che in relazione al nesso causale tra le patologie a
[...] carico del sistema osseo articolare, così concludeva:
Per quanto sopra argomentato, crediamo sia opportuno rivedere la correlazione causologica negata relativamente alla “coxartosi” e alla “spondiloartrosi diffusa discopatica”, appunto riesaminando gli esami a corredo.
5 Tali menomazioni sono da considerarsi, con criterio di elevata probabilità, riconducibili all'attività lavorativa prestata
(Malattia Professionale e, considerate le entità CP_1 nosologiche e le ripercussioni algiche e disfunzionali conseguenti, in ragione delle Tabelle contenute nel DM 12.07.2000
(pubblicate in G.U. n. 172 del 25.07.00), possono ritenersi foriere, allo stato, con rigore logico e scientifico, di un danno biologico in misura non inferiore al 15% (quindicipercento);
Detta valutazione non considera quota parte percentuale di menomazione riconducibile all'artrite che giustamente non può ritenersi di natura professionale.
Nella versione definitiva della Consulenza Tecnica depositata in data 29.11.2021 il CTU non riteneva di concordare con le osservazioni formulate dal Consulente di parte del ricorrente e, al contrario, aderiva alle osservazioni formulate dal tecnico di parte dell' e, in parziale modifica delle proprie precedenti CP_1 valutazioni, così concludeva:
“Passando ora alla questione circa la tipologia della perdita uditiva riscontrata nel soggetto, certificata in data 15 maggio
2017 presso l'Ospedale di San Giovanni Rotondo, se da un lato è vero che in tale sede la perdita uditiva fu qualificata come “a prevalente componente trasmissiva”, per altro verso è anche vero che tale espressione utilizzata dallo Specialista non può escludere la presenza della componente percettiva.
Ecco allora che, volendo eliminare dalla valutazione percentuale prospettata dal sottoscritto Ctu la quota di perdita uditiva derivante dalla componente trasmissiva e qualificare come malattia professionale esclusivamente la componente “percettiva”, è possibile rivedere le conclusioni prospettate nella relazione preliminare di consulenza inviata alle parti ed ammettere in via equitativa una percentuale di danno biologico nella misura del 17%”.
A seguito dei chiarimenti resi dinanzi al GL in ordine alla distinzione tra i concetti di “componente trasmissiva” e
“componente percettiva” e nella loro eventuale incidenza nel danno uditivo – chiarimenti qui da intendersi integralmente richiamati
- il consulente spiegava le ragioni scientifiche per le quali la prima (componente trasmissiva) non risulta rilevante ai fini della
6 sussistenza o meno della natura professionale del danno e, rimarcata l'incidenza della componente “percettiva”, anche in conseguenza delle specifiche mansioni svolte negli anni dall'istante e delle modalità di svolgimento delle stesse, fissava nella percentuale del 17% il danno biologico di natura professionale riportato dal ricorrente.
Invero dall'istruttoria espletata (vedasi a tal proposito le deposizioni rese dai testi del ricorrente, e Testimone_1
) è emersa la prolungata esposizione dello stesso, Testimone_2 in ragione del lavoro svolto, ad elevati livelli di rumorosità
[superiori agli 80 db(A).
In particolare, il teste ascoltato all'udienza Testimone_1 del 10.12.2021 ha riferito di aver lavorato con il ricorrente dal
1989 al 1999, entrambi quali braccianti agricoli.
Per quello che qui rileva, il teste ha confermato come vere Tes_1 le seguenti circostanze:
1.1.2. Presso tali ditte l'istante era addetto alla coltivazione di pomodori nel periodo estivo (marzo/settembre) e di ortaggi
(cavoli, finocchi, broccoletti ecc.) nel periodo invernale.
1.1.3. Presso la ditta F.lli Libero il sig. veniva Pt_3 utilizzato per circa due ore al giorno presso i vivai da questi gestiti ove venivano commercializzate piantine di pomodori e ortaggi
1.1.4. I terreni condotti in fitto dai datori di lavoro dell'odierno ricorrente, di proprietà della Controparte_4
e di altri, si trovavano in agro di Sannicandro Garganico,
Località San Nazario ed avevano una estensione complessiva di circa 125 ettari, dei quali, in zona collinare, circa 5 ettari.
1.1.5. Nella esecuzione del suo lavoro l'odierno ricorrente utilizzava, per la preparazione dei campi e per la semina e/o piantumazione, i seguenti mezzi meccanici:
− Fiat Cingolato 80 CV
− Fiat 140 CV gommato
− Landini 120 CV
In relazione a tale circostanza il teste precisava di aver utilizzato anch'egli mezzi di quel tipo.
1.1.6. Per la raccolta il sig. utilizzava il mezzo Fiat Pt_1
40 CV
7 Il teste dichiarava che con quel mezzo eseguivano la
“sarchiatura”.
1.1.7. Tutti i mezzi utilizzati dalla parte ricorrente erano privi di silenziatori per la riduzione del rumore del motore e dello scarico.
Il teste precisava altresì che i mezzi erano molto rumorosi.
Infatti mentre il era sul mezzo non riuscivano a sentirsi Pt_1 nel mentre entrambi parlavano sia nel caso in cui erano insieme sul mezzo, sia nel caso in cui erano vicini.
Spesso i mezzi avevano l'impianto di scappamento rotto e ciò li rendeva ancor più rumorosi. A quell'epoca i mezzi erano privi di cabina e non avevano alcuna insonorizzazione.
Tutto ciò avveniva quotidianamente per tutti i dieci anni in cui lavorarono insieme.
1.1.8. L'orario di lavoro osservato dall'odierno ricorrente era il seguente: periodo estivo (marzo/settembre) 6,00 16,00; periodo invernale (ottobre/febbraio) 7,00 15,00.
Il teste riferiva che a volte si lavorava anche oltre quell'orario.
1.1.9. Il ricorrente in tutti gli anni dal 1985 al 1999 ha lavorato per le ditte indicate in precedenza per la durata dell'intero anno solare.
1.1.10. In relazione alla produzione del pomodoro, nel periodo marzo/maggio di ciascun anno il ricorrente si occupava della preparazione dei terreni e, con l'ausilio dei mezzi meccanici affidati ed indicati in precedenza, provvedeva ad effettuare le seguenti lavorazioni:
− triturazione dei resti delle coltivazioni precedenti
− aratura
− lavorazione con strappatore e frangizolle
− fresatura
− concimazione a spanno
− solcatura
− stesura dei tubi di irrigazione
− piantumazione
1.1.11. Nel periodo maggio / metà luglio il ricorrente, con l'ausilio dei mezzi meccanici affidati ed indicati in precedenza, effettuava le seguenti lavorazioni:
8 − erogazione dei trattamenti fito-sanitari
− sarchiatura (pulizia del terreno intorno alle piante)
Il teste precisava altresì che le cabine dei mezzi erano scoperte.
1.1.12. Nel periodo luglio / metà ottobre il ricorrente si occupava della raccolta meccanica e manuale del pomodoro, con l'ausilio dei mezzi affidati ed indicati in precedenza.
1.1.13. In relazione alla produzione degli altri ortaggi, il ricorrente, con l'ausilio dei mezzi meccanici indicati in precedenza, provvedeva alla preparazione dei terreni (mese di ottobre), alla piantumazione (mesi di ottobre/novembre) e successivamente alla raccolta (mesi da novembre a febbraio)
Il teste dichiarava che il era ritenuto dai datori di Pt_1 lavoro, il più bravo tra gli operai e per questo veniva chiamato ad eseguire lavorazioni anche nei mesi di ottobre/novembre e da novembre a febbraio.
Il teste ascoltato all'udienza del 29.04.2022, Testimone_2 riferiva di lavorare, quale collega del ricorrente, nel servizio di nettezza urbana del Comune di Sannicandro Garganico dal mese di aprile 2002.
Lo stesso precisava che i camion sembravano degli aerei per il gran rumore che facevano. In più occasioni i lavoratori chiesero alle aziende, anche attraverso l'amministrazione comunale, di intervenire perché il rumore era assordante, ma purtroppo ciò non avvenne.
La stessa cosa avveniva per lo svuotamento dei cassoni che producevano un rumore molto forte e a nulla valsero le richieste degli stessi lavoratori di essere dotati di cuffie anti-rumore.
Invero nella letteratura tecnica è dimostrato che durante le lavorazioni agricole i livelli di rumore delle attrezzature supera di gran lunga la soglia degli 80 dB1.
I testi in sede di esame confermavano non solo che le macchine agricole utilizzate dal ricorrente erano prive di cabina, ma anche che i mezzi non erano in perfette condizioni di manutenzione e spesso avevano l'apparato di scappamento del tutto rotto e pertanto più rumoroso.
9 E ancora, il teste riferiva che per poter attirare Tes_1
l'attenzione del ricorrente mentre era alla guida dei trattori in uso, egli era costretto a colpirlo con piccoli sassi, poiché la voce non arrivava alle orecchie dello stesso.
Si tenga altresì conto del dato per cui, secondo una stima, una normale conversazione generalmente raggiunge un livello di rumore pari a 60/65 dB. Una voce urlata, al contrario, raggiunge anche i
90 dB.
Quanto ai mezzi meccanici per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in letteratura può leggersi che gli stessi producono un rumore superiore ai 90 dB.
L'istruttoria testimoniale espletata ha confermato l'esposizione del ricorrente, nel corso del rapporto lavorativo intercorso negli anni di causa, alle sollecitazioni rumorose derivanti dall'uso dei mezzi.
Disposta CTU medico-legale, il dott. , specialista in Persona_4 medicina legale, ha accertato che il ricorrente è affetto dauna perdita uditiva derivante dalla componente “trasmissiva” e lo stesso riteneva pertanto di qualificare come “malattia professionale esclusivamente la componente “percettiva” e ammettere dunque in via equitativa una percentuale di danno biologico nella misura del 17%”.
Detta patologia è causalmente collegabile all'attività lavorativa svolta.
Tali conclusioni risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono deve riconoscersi la natura professionale della patologia accertata dal CTU ed affermarsi il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in forma di rendita – ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.38/2000 – sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 17%.
Il tutto, aumentato degli interessi legali maturati dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
10 Le spese processuali - liquidate come in dispositivo – vanno poste a carico dell secondo la regola della soccombenza CP_1 in favore dei procuratori anticipatari.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie la domanda giudiziale proposta da parte ricorrente nei confronti dell e per l'effetto dichiara che il ricorrente è CP_1 affetto da “perdita uditiva derivante dalla componente
“percettiva” con una percentuale di danno biologico nella misura del 17%”.
- condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1 liquidazione, in favore del ricorrente, dell'indennizzo in forma di rendita, ai sensi dell'art.13 D.lvo n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità sopra indicato, oltre agli interessi legali maturati sino al soddisfo;
- condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute CP_1 dal ricorrente, che liquida in complessivi € 2.700,00 oltre IVA e
CPA, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, lì 11.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Mariarosaria Renzetti
11
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Mariarosaria Renzetti, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato, all'udienza delll'11.04.25, la seguente
SENTENZA nella causa n. 14533/19 RGL promossa da nato in [...] il [...] Parte_1
e residente in [...] (cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Costantino Squeo e dall'Avv. Fedele Cannerozzi in virtù del mandato a margine del ricorso introduttivo
- RICORRENTE -
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_1 sede in Roma - Piazzale Giulio Pastore, 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Danila Villasmunta
- RESISTENTE -
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.12.2019 il sig.
[...] proponeva ricorso contro per sentire Parte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare che le malattie insorte a carico del sig. così come dettagliatamente descritte Parte_1 in ricorso, sono riconducibili a fattore professionale, con residuata e definitiva compromissione del generale stato di salute;
2. Per l'effetto, condannare l
[...]
Controparte_2
[...] - in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento della natura professionale delle malattie denunciate nonchè alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 20 % o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, dalla data della domanda amministrativa ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.
3. Condannare l Controparte_2
in persona del
[...] suo legale rappresentante pro tempore - al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Integrato il contradditorio, l chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso con vittoria delle spese processuali.
Espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico-legale, all'udienza del 04.04.25 il Tribunale decideva come da separata sentenza emessa all'esito della camera di consiglio e depositata in forma telematica.
2. Deduceva il ricorrente di aver avanzato all in data CP_1
16.04.2017 domanda per l'accertamento delle malattie professionali diagnosticate dalla dott.ssa che Persona_1 redigeva la seguente Anamnesi patologica remota:
Il signor è stato operaio agricolo dal 1984 Parte_1 al 1988 presso la ditta “Gargano Europlant” di San Nicandro
Garganico. È stato assunto autista di automezzi di trasporto carburanti dal 1988 presso la ditta “Carburanti Di LE GR” di
San Nicandro Garganico. Dal 01.01.1999 ad oggi è autista di automezzi di trasporto RSU per la operante nel Comune CP_3 di San Nicandro Garganico.
3. Il riportava in ricorso in una tabella le malattie Pt_1 professionali diagnosticate dalla dott.ssa Ipoacusia Per_1 bilaterale mista;
Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo;
2 Coxartrosi;
Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo;
Osteoartrosi mano destra e sinistra;
Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo;
Spondilodiscoartrosi diffusa con protrusioni discali multiple cervicali e lombo-sacrali; Microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo.
4. Il ricorrente dava atto che con provvedimenti del 27.10.2017
l rigettava tutte le istanze con le seguenti identiche CP_1 motivazioni: “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato sottoposto e la malattia denunciata”.
5. Avverso tali provvedimenti, l'istante proponeva opposizione ex art. 104 DPR 30.06.1965 n. 1124 in data 23.04.2018 producendo relazione peritale redatta dal dott. che così Persona_2 concludeva:
“Il sig. risulta affetto da “coxartrosi bilaterale Pt_1 spongiloartrosi diffusa del rachide con discopatie protusivo- erniarie cervico-lombari, artrosi diffusa del carpo e metatarso- falangee, ipoacusia mista medio grave bilaterale”.
Tali menomazioni sono da considerarsi, con criterio di elevata probabilità, riconducibili all'attività lavorativa prestata
(Malattia Professionale e, considerate le entità CP_1 nosologiche e le ripercussioni algiche e disfunzionali conseguenti, in ragione delle indicazioni delle Tabelle contenute nel DM 12.07.2000 (pubblicate in G.U. n. 172 del 25.07.2000) possono ritenersi foriere, allo stato, con rigore logico e scientifico, di un danno biologico in misura non inferiore al 20%
(ventipercento).
6. L'opposizione veniva rigettata con provvedimento del 09.06.2018
7. Il LI riepilogava la propria storia professionale nella tabella che segue:
Periodo lavorativo Azienda Qualifica Mansioni
3 01/01/1985 – 31/12/1985 Varie Bracciante agricolo Trattorista
01/01/1989 – 31/12/1999 Varie Bracciante agricolo Trattorista
01/07/1999 – 27/09/1999 Emas Ambiente s.p.a. Operatore ecologico
Addetto alla raccolta RSU
05/01/2000 – 29/02/2000 Di LE GR Operaio Camionista
13/04/2000 – 01/06/2000 Gargano Europlant Bracciante agricolo
Trattorista
16/06/2000 – 16/09/2000 Emas Ambiente s.p.a. Operatore ecologico
Addetto alla raccolta RSU
09/11/2000 – 10/04/2001 Di LE GR Operaio Camionista
02/05/2001 – 14/10/2003 Varie Igiene Ambientale Operatore ecologico Addetto alla raccolta RSU
23/01/2004 – 15/07/2011 Varie Igiene Ambientale Operatore ecologico Camionista
16/07/2011 – ad oggi Varie Igiene Ambientale Operaio Camionista –
Caposquadra – Capo Cantiere
8. Il ricorrente, infine, deduceva analiticamente i compiti e le mansioni lavorative svolte durante:
a. il lavoro in agricoltura, quale trattorista b. il lavoro nel settore dell'igiene ambientale quale addetto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani c. il lavoro nel settore dell'igiene ambientale quale conducente di mezzi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Preliminarmente si evidenzia che il Consulente Tecnico di Ufficio
a fronte della denuncia di due tipologie di malattie professionali
(a carico del sistema osseo articolare e a carico del sistema uditivo) riteneva sussistente e causalmente collegabile alla attività lavorativa del ricorrente la sola patologia uditiva, quantificando il danno biologico nella misura del 17%.
La bozza di relazione peritale trasmessa dal CTU dott. Per_3
in data 16.10.2021 rassegnava le seguenti conclusioni:
[...]
Da quanto esposto e documentato risulta che il Sig. Parte_1
ha richiesto il riconoscimento di malattia professionale
[...] per: “1. Ipoacusia bilaterale mista.
2. Coxartrosi. 3.
Osteoartrosi mano destra e sinistra.
4. Spondilodiscoartrosi diffusa con protrusioni discali multiple cervicali e lombosacrali”.
4 Le patologie di cui ai sub 2), 3) e 4), per quanto motivato nella valutazione analitica, non possono essere qualificate come malattia professionale.
Inoltre, il Ctu confermava la sussistenza e l'incidenza della patologia uditiva (sub 1), valutabile con una percentuale di danno biologico nella misura del 34%, con decorrenza dall'epoca della domanda (16 aprile 2017).
Il CTU affermava nell'elaborato in atti che qualora le indagini istruttorie avessero dimostrato la sussistenza del requisito formale, ovvero la prolungata esposizione per circa 34 anni, in occasione di lavoro, ad elevati livelli di rumorosità [superiori agli 80 db(A)], in tal caso la patologia uditiva avrebbe potuto essere qualificata come malattia professionale.
Specificatamente, in relazione alla ipoacusia bilaterale mista, il CTU formulava le seguenti valutazioni:
In riferimento alla patologia di cui al sub 1), rileviamo che il deficit uditivo appalesatosi sulla scorta dell'esame Audiometrico effettuato il 15 novembre 2016 presso l'Ospedale di
San Giovanni Rotondo, consiste in una “Ipoacusia mista bilaterale di entità medio-grave a destra e grave-profonda a sinistra”. In particolare si può evidenziare, in corrispondenza delle frequenze di maggiore rilevanza ed interesse (dai 500 ai
4000 Hz), deficit uditivo con perdita di 60, 50, 60, 65 e 70 decibel a destra e perdita di 65, 65, 85, 90 e 100 decibel a sinistra, rispettivamente alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000
e 4000 Hz.
Applicate le Tabelle elaborate da e riportate in allegato Pt_2 al D.M. 12 luglio 2000, il CTU poi determinava il danno biologico per la perdita uditiva nella misura del 34%.
In data 22.11.2022 il procuratore del ricorrente inviava al CTU e depositava nel fascicolo d'ufficio brevi osservazioni alla bozza di perizia redatte dal Consulente Tecnico di Parte, dott. Per_2
, che in relazione al nesso causale tra le patologie a
[...] carico del sistema osseo articolare, così concludeva:
Per quanto sopra argomentato, crediamo sia opportuno rivedere la correlazione causologica negata relativamente alla “coxartosi” e alla “spondiloartrosi diffusa discopatica”, appunto riesaminando gli esami a corredo.
5 Tali menomazioni sono da considerarsi, con criterio di elevata probabilità, riconducibili all'attività lavorativa prestata
(Malattia Professionale e, considerate le entità CP_1 nosologiche e le ripercussioni algiche e disfunzionali conseguenti, in ragione delle Tabelle contenute nel DM 12.07.2000
(pubblicate in G.U. n. 172 del 25.07.00), possono ritenersi foriere, allo stato, con rigore logico e scientifico, di un danno biologico in misura non inferiore al 15% (quindicipercento);
Detta valutazione non considera quota parte percentuale di menomazione riconducibile all'artrite che giustamente non può ritenersi di natura professionale.
Nella versione definitiva della Consulenza Tecnica depositata in data 29.11.2021 il CTU non riteneva di concordare con le osservazioni formulate dal Consulente di parte del ricorrente e, al contrario, aderiva alle osservazioni formulate dal tecnico di parte dell' e, in parziale modifica delle proprie precedenti CP_1 valutazioni, così concludeva:
“Passando ora alla questione circa la tipologia della perdita uditiva riscontrata nel soggetto, certificata in data 15 maggio
2017 presso l'Ospedale di San Giovanni Rotondo, se da un lato è vero che in tale sede la perdita uditiva fu qualificata come “a prevalente componente trasmissiva”, per altro verso è anche vero che tale espressione utilizzata dallo Specialista non può escludere la presenza della componente percettiva.
Ecco allora che, volendo eliminare dalla valutazione percentuale prospettata dal sottoscritto Ctu la quota di perdita uditiva derivante dalla componente trasmissiva e qualificare come malattia professionale esclusivamente la componente “percettiva”, è possibile rivedere le conclusioni prospettate nella relazione preliminare di consulenza inviata alle parti ed ammettere in via equitativa una percentuale di danno biologico nella misura del 17%”.
A seguito dei chiarimenti resi dinanzi al GL in ordine alla distinzione tra i concetti di “componente trasmissiva” e
“componente percettiva” e nella loro eventuale incidenza nel danno uditivo – chiarimenti qui da intendersi integralmente richiamati
- il consulente spiegava le ragioni scientifiche per le quali la prima (componente trasmissiva) non risulta rilevante ai fini della
6 sussistenza o meno della natura professionale del danno e, rimarcata l'incidenza della componente “percettiva”, anche in conseguenza delle specifiche mansioni svolte negli anni dall'istante e delle modalità di svolgimento delle stesse, fissava nella percentuale del 17% il danno biologico di natura professionale riportato dal ricorrente.
Invero dall'istruttoria espletata (vedasi a tal proposito le deposizioni rese dai testi del ricorrente, e Testimone_1
) è emersa la prolungata esposizione dello stesso, Testimone_2 in ragione del lavoro svolto, ad elevati livelli di rumorosità
[superiori agli 80 db(A).
In particolare, il teste ascoltato all'udienza Testimone_1 del 10.12.2021 ha riferito di aver lavorato con il ricorrente dal
1989 al 1999, entrambi quali braccianti agricoli.
Per quello che qui rileva, il teste ha confermato come vere Tes_1 le seguenti circostanze:
1.1.2. Presso tali ditte l'istante era addetto alla coltivazione di pomodori nel periodo estivo (marzo/settembre) e di ortaggi
(cavoli, finocchi, broccoletti ecc.) nel periodo invernale.
1.1.3. Presso la ditta F.lli Libero il sig. veniva Pt_3 utilizzato per circa due ore al giorno presso i vivai da questi gestiti ove venivano commercializzate piantine di pomodori e ortaggi
1.1.4. I terreni condotti in fitto dai datori di lavoro dell'odierno ricorrente, di proprietà della Controparte_4
e di altri, si trovavano in agro di Sannicandro Garganico,
Località San Nazario ed avevano una estensione complessiva di circa 125 ettari, dei quali, in zona collinare, circa 5 ettari.
1.1.5. Nella esecuzione del suo lavoro l'odierno ricorrente utilizzava, per la preparazione dei campi e per la semina e/o piantumazione, i seguenti mezzi meccanici:
− Fiat Cingolato 80 CV
− Fiat 140 CV gommato
− Landini 120 CV
In relazione a tale circostanza il teste precisava di aver utilizzato anch'egli mezzi di quel tipo.
1.1.6. Per la raccolta il sig. utilizzava il mezzo Fiat Pt_1
40 CV
7 Il teste dichiarava che con quel mezzo eseguivano la
“sarchiatura”.
1.1.7. Tutti i mezzi utilizzati dalla parte ricorrente erano privi di silenziatori per la riduzione del rumore del motore e dello scarico.
Il teste precisava altresì che i mezzi erano molto rumorosi.
Infatti mentre il era sul mezzo non riuscivano a sentirsi Pt_1 nel mentre entrambi parlavano sia nel caso in cui erano insieme sul mezzo, sia nel caso in cui erano vicini.
Spesso i mezzi avevano l'impianto di scappamento rotto e ciò li rendeva ancor più rumorosi. A quell'epoca i mezzi erano privi di cabina e non avevano alcuna insonorizzazione.
Tutto ciò avveniva quotidianamente per tutti i dieci anni in cui lavorarono insieme.
1.1.8. L'orario di lavoro osservato dall'odierno ricorrente era il seguente: periodo estivo (marzo/settembre) 6,00 16,00; periodo invernale (ottobre/febbraio) 7,00 15,00.
Il teste riferiva che a volte si lavorava anche oltre quell'orario.
1.1.9. Il ricorrente in tutti gli anni dal 1985 al 1999 ha lavorato per le ditte indicate in precedenza per la durata dell'intero anno solare.
1.1.10. In relazione alla produzione del pomodoro, nel periodo marzo/maggio di ciascun anno il ricorrente si occupava della preparazione dei terreni e, con l'ausilio dei mezzi meccanici affidati ed indicati in precedenza, provvedeva ad effettuare le seguenti lavorazioni:
− triturazione dei resti delle coltivazioni precedenti
− aratura
− lavorazione con strappatore e frangizolle
− fresatura
− concimazione a spanno
− solcatura
− stesura dei tubi di irrigazione
− piantumazione
1.1.11. Nel periodo maggio / metà luglio il ricorrente, con l'ausilio dei mezzi meccanici affidati ed indicati in precedenza, effettuava le seguenti lavorazioni:
8 − erogazione dei trattamenti fito-sanitari
− sarchiatura (pulizia del terreno intorno alle piante)
Il teste precisava altresì che le cabine dei mezzi erano scoperte.
1.1.12. Nel periodo luglio / metà ottobre il ricorrente si occupava della raccolta meccanica e manuale del pomodoro, con l'ausilio dei mezzi affidati ed indicati in precedenza.
1.1.13. In relazione alla produzione degli altri ortaggi, il ricorrente, con l'ausilio dei mezzi meccanici indicati in precedenza, provvedeva alla preparazione dei terreni (mese di ottobre), alla piantumazione (mesi di ottobre/novembre) e successivamente alla raccolta (mesi da novembre a febbraio)
Il teste dichiarava che il era ritenuto dai datori di Pt_1 lavoro, il più bravo tra gli operai e per questo veniva chiamato ad eseguire lavorazioni anche nei mesi di ottobre/novembre e da novembre a febbraio.
Il teste ascoltato all'udienza del 29.04.2022, Testimone_2 riferiva di lavorare, quale collega del ricorrente, nel servizio di nettezza urbana del Comune di Sannicandro Garganico dal mese di aprile 2002.
Lo stesso precisava che i camion sembravano degli aerei per il gran rumore che facevano. In più occasioni i lavoratori chiesero alle aziende, anche attraverso l'amministrazione comunale, di intervenire perché il rumore era assordante, ma purtroppo ciò non avvenne.
La stessa cosa avveniva per lo svuotamento dei cassoni che producevano un rumore molto forte e a nulla valsero le richieste degli stessi lavoratori di essere dotati di cuffie anti-rumore.
Invero nella letteratura tecnica è dimostrato che durante le lavorazioni agricole i livelli di rumore delle attrezzature supera di gran lunga la soglia degli 80 dB1.
I testi in sede di esame confermavano non solo che le macchine agricole utilizzate dal ricorrente erano prive di cabina, ma anche che i mezzi non erano in perfette condizioni di manutenzione e spesso avevano l'apparato di scappamento del tutto rotto e pertanto più rumoroso.
9 E ancora, il teste riferiva che per poter attirare Tes_1
l'attenzione del ricorrente mentre era alla guida dei trattori in uso, egli era costretto a colpirlo con piccoli sassi, poiché la voce non arrivava alle orecchie dello stesso.
Si tenga altresì conto del dato per cui, secondo una stima, una normale conversazione generalmente raggiunge un livello di rumore pari a 60/65 dB. Una voce urlata, al contrario, raggiunge anche i
90 dB.
Quanto ai mezzi meccanici per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in letteratura può leggersi che gli stessi producono un rumore superiore ai 90 dB.
L'istruttoria testimoniale espletata ha confermato l'esposizione del ricorrente, nel corso del rapporto lavorativo intercorso negli anni di causa, alle sollecitazioni rumorose derivanti dall'uso dei mezzi.
Disposta CTU medico-legale, il dott. , specialista in Persona_4 medicina legale, ha accertato che il ricorrente è affetto dauna perdita uditiva derivante dalla componente “trasmissiva” e lo stesso riteneva pertanto di qualificare come “malattia professionale esclusivamente la componente “percettiva” e ammettere dunque in via equitativa una percentuale di danno biologico nella misura del 17%”.
Detta patologia è causalmente collegabile all'attività lavorativa svolta.
Tali conclusioni risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere condivise.
In virtù delle considerazioni che precedono deve riconoscersi la natura professionale della patologia accertata dal CTU ed affermarsi il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo in forma di rendita – ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.38/2000 – sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 17%.
Il tutto, aumentato degli interessi legali maturati dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
10 Le spese processuali - liquidate come in dispositivo – vanno poste a carico dell secondo la regola della soccombenza CP_1 in favore dei procuratori anticipatari.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie la domanda giudiziale proposta da parte ricorrente nei confronti dell e per l'effetto dichiara che il ricorrente è CP_1 affetto da “perdita uditiva derivante dalla componente
“percettiva” con una percentuale di danno biologico nella misura del 17%”.
- condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., alla CP_1 liquidazione, in favore del ricorrente, dell'indennizzo in forma di rendita, ai sensi dell'art.13 D.lvo n.38/2000, nella misura corrispondente al grado di invalidità sopra indicato, oltre agli interessi legali maturati sino al soddisfo;
- condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute CP_1 dal ricorrente, che liquida in complessivi € 2.700,00 oltre IVA e
CPA, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell . CP_1
Foggia, lì 11.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Mariarosaria Renzetti
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