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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2434/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO GA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 05/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2434/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. DE FEO DOMENICO e dall'avv. Parte_1
MA MA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA DELLE
TRE MADONNE, 8 00100 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PETROCELLI MA e dall'avv. PONIS CP_1
BI ed elettivamente domiciliato in VIA CASSIODORO 6 00193 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma . 2561 del 21.3.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma , , in forza della precedente pronuncia del Tribunale CP_1 di Roma (sent n. 7515/2019 pubblicata in data 17 settembre 2019 con la quale gli è stato riconosciuto il diritto all'inquadramento nel V livello del CCNL Telecomunicazioni a decorrere dall'agosto del
2004, nonché il diritto alle relative differenze retributive a decorrere dal 15 dicembre 2012), ha convenuto in giudizio la per la quantificazione delle predette differenze Parte_1 retributive e per la condanna della Società al pagamento, in suo favore, delle medesime. Il ricorrente ha, pertanto, richiesto al Tribunale adito di: “condannare la società convenuta a pagare al ricorrente la complessiva somma di Euro 14.057,94, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive (tra il 4° ed il 5° livello) maturate nel periodo 15.12.2012-31.8.2019. Con vittoria di spese legali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge”.
Si costituiva la deducendo di aver proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 7515/2019 e chiedendo preliminarmente la sospensione del processo ex art 295
c.p.c. o, in subordine ex art 337 II comma cpc. Nel merito contestava la debenza dell'indennità di turno, del premio di risultato – spettante solo al raggiungimento di obiettivi prefissati, nonché del premio annuo - istituto previsto dalle norme di raccordo del 19/7/200 non più in vigore perché relative a precedenti contratti collettivi superati dal CCNL 2013.
All'udienza del 21/03/2022 la causa veniva decisa con il seguente dispositivo: “condanna la
[...]
al pagamento dell'importo di Euro 14.057,94, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di Parte_1 differenze retributive maturate nel periodo 15.12.2012-31.8.2019 ; condanna la resistente
[...]
al pagamento di € 3500,00 oltre rimb forf iva e cpa come per legge.”. Parte_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di due motivi Parte_1
Con il primo motivo lamenta la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione del Tribunale circa la mancata sospensione del procedimento di primo grado ai sensi dell'art 295 c.p.c. Ad avviso dell'appellante la sentenza sull'an debeatur non era dotata di alcuna stabilità e, pertanto, non era idonea a fondare una successiva statuizione sul quantum della debenza.
Con il secondo motivo lamenta l'errato conteggio delle somme richieste e l'errata applicazione delle indennità calcolate e richieste da controparte. Nello specifico, il Giudice avrebbe errato nel riconoscere il premio di risultato in quanto emolumento economico da erogare soltanto al conseguimento di obiettivi prefissati: la prova del raggiungimento di tali obbiettivi non sarebbe stata fornita dal lavoratore, anche perché la società assume che tali obbiettivi non gli sono mai stati assegnati. Ancora, la società contesta il riconoscimento del premio annuo posto che dal CCNL 2013 non era più previsto. Infine, l'appellante lamenta le modalità di conteggio utilizzate da controparte così come riconosciute dal Tribunale.
Previa istanza di sospensione ex art. 431, comma 3, c.p.c chiede pertanto di:
a) disporre la sospensione, ai sensi dell'art. 431, comma 3, c.p.c., dell'esecuzione della sentenza del
Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Capaccioli, n. 2561/2022, pubblicata in data 21.03.2022
b) disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. o, in subordine, ex art. 337, secondo comma, c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
c) in subordine, in caso di mancata sospensione del presente giudizio, disporre la riunione del presente giudizio al procedimento R.G. n. 697/2020 pendente dinanzi alla Corte d'appello di Roma, Sezione
Lavoro.
Nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare il ricorso e tutte le domande proposte dall'odierno appellato nel precedente grado di giudizio, in quanto infondate, alla luce delle argomentazioni esposte.
Si è costituito opponendosi alla sospensione del procedimento in ragione della CP_1 giurisprudenza della Cassazione (S.U. 211763/2021) in tema di sospensione necessaria.
Nel merito, ha sostenuto la bontà dell'accertamento del Tribunale;
ha affermato che il lavoratore non può essere penalizzato per l'erroneo inquadramento attribuitogli. Egli era stato messo per fatto e colpa della datrice di lavoro nell'impossibilità di ottenere il premio.
In merito alla indennità di turno, ad avviso del lavoratore, il Tribunale aveva correttamente rilevato che si tratta in realtà della maggiorazione per lavoro notturno o festivo, la quale è stata calcolata, mese per mese, nell'esatta misura in cui figura sulle buste paga in atti, ed è stata soltanto riparametrata al livello retributivo superiore.
Infine, in merito al c.d. premio annuo, ha sostenuto la correttezza della ricostruzione CP_1 operata dal Tribunale secondo cui tale voce figura nelle buste paga del mese di luglio di ciascun anno,
e che nel conteggio allegato al ricorso introduttivo tale voce figura sia nel percepito, nella misura risultante dalle buste paga, sia nel dovuto, nell'importo parametrato al livello superiore.
L'affermazione dell'appellante secondo cui il premio è un “istituto tuttavia previsto dalle norme di raccordo del 19 luglio 2000 che non sono più in vigore in quanto riguardavano i precedenti contratti collettivi nazionali superati dal CCNL 2013 che lo stesso ricorrente allega” sarebbe smentita dalle buste paga in atti, dalle quali risulta che il ricorrente, nel mese di luglio, ha sempre percepito un premio annuo, anche negli anni successivi la stipula del CCNL 2013 cui controparte fa riferimento.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
Questa Corte, all'udienza del 18 ottobre 2022, ha preso atto della rinuncia di parte istante alla sospensiva ex art 431 cpc ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza con spese del procedimento al definitivo.
All'udienza odierna del 05 novembre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
Preliminarmente si rileva che all'udienza odierna l'appellante ha prodotto la sentenza n. 2705/2023, passata in giudicato, relativa al procedimento n. 697/2020 , confermativa della statuizione sull'an debeatur. Si tratta del giudizio pregiudicante posto a fondamento delle istanze di sospensione e di riunione formulate, che non necessitano dunque di essere affrontate per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel merito, l'appello va rigettato.
In primis, al lavoratore spettano, come correttamente riconosciuto dal Tribunale, le differenze retributive collegate al premio di risultato. È vero, come afferma l'appellante, che si tratta di emolumento economico da erogare soltanto al conseguimento di obiettivi prefissati. Tuttavia, il fatto che gli obbiettivi tipici del V livello non siano stati assegnati all'appellato è diretta conseguenza del demansionamento da cui dipende la pretesa risarcitoria. La natura del premio è senza dubbio quella di integrare la retribuzione a fronte di incrementi solo mediatamente derivanti dall'attività dei lavoratori (art 44 CCNL in atti “…incrementi di produttività, di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa”) : da ciò deriva l'onere probatorio in capo alla società che ne assuma il mancato raggiungimento. In tale prospettiva, il demansionamento non può fungere da escamotage per invertire siffatto onere e venir meno all'integralità del risarcimento.
Detto in altri termini, a fronte del riconoscimento (nelle buste paga in atti) del premio di risultato correlato all'erroneo inquadramento non si può dubitare del diritto del lavoratore ad ottenere la differenza con il premio previsto per il livello corretto senza mettere in discussione l'intera pronuncia sul demansionamento, il che esula dal giudizio odierno.
Quanto al premio annuo, che la società assume non dovuto dal 2013, va rilevato come dagli atti risulta come il ricorrente dopo il 2013 abbia percepito tale premio (busta paga del luglio 2014, luglio 2015, luglio 2016), la cui debenza è pertanto pacifica. Si tratta quindi di una voce stipendiale riconosciuta e corrisposta al lavoratore senza soluzione di continuità. Pertanto, come correttamente statuito dal
Tribunale, ne va solo determinata la differenza.
L'appellante ha poi contestato l'importo per l'indennità di turno, ma l'ha fatto limitandosi apoditticamente a definirla non dovuta, senza ulteriori ragioni a sostegno della doglianza che non si confronta con le ragioni della decisione impugnata.
Alla mancata articolazione del motivo di gravame si contrappone la motivazione esaustiva del
Tribunale che, sul punto, ha rilevato come tale indennità è in realtà la maggiorazione per lavoro notturno o festivo, calcolata mese per mese come da buste paga in atti dall'aprile 2004 al maggio
2017, riparametrata al 5° liv con detrazione del percepito. Successivamente al periodo indicato il ricorrente è stato trasferito alla portineria e non ha più percepito maggiorazione per lavoro notturno e festivo, che – infatti – non compare più nei conteggi.
Si tratta dunque di somme dovute dal lavoratore a cui spettano le differenze retributive derivanti dal demansionamento nell'ammontare già individuato dal Tribunale.
Infine, sempre con doglianza eccessivamente generica e non sufficientemente argomentata,
l'appellante contesta “le modalità di conteggio utilizzate da controparte nell'impossibilità di accertare i calcoli effettuati che costituiscono il presupposto indefettibile della quantificazione delle differenze retributive”. Tale generica contestazione circa gli importi riconosciuti dal Tribunale si scontra con la puntuale ricostruzione, tramite buste paga e conteggi in atti, delle somme effettivamente percepite dal lavoratore demansionato e il corretto ammontare relativo al livello V.
Anche dunque sotto tale aspetto l'appello va disatteso e, dunque, nel complesso rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 2500,00 oltre iva, CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR TO GA
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO GA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 05/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2434/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. DE FEO DOMENICO e dall'avv. Parte_1
MA MA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA DELLE
TRE MADONNE, 8 00100 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PETROCELLI MA e dall'avv. PONIS CP_1
BI ed elettivamente domiciliato in VIA CASSIODORO 6 00193 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma . 2561 del 21.3.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma , , in forza della precedente pronuncia del Tribunale CP_1 di Roma (sent n. 7515/2019 pubblicata in data 17 settembre 2019 con la quale gli è stato riconosciuto il diritto all'inquadramento nel V livello del CCNL Telecomunicazioni a decorrere dall'agosto del
2004, nonché il diritto alle relative differenze retributive a decorrere dal 15 dicembre 2012), ha convenuto in giudizio la per la quantificazione delle predette differenze Parte_1 retributive e per la condanna della Società al pagamento, in suo favore, delle medesime. Il ricorrente ha, pertanto, richiesto al Tribunale adito di: “condannare la società convenuta a pagare al ricorrente la complessiva somma di Euro 14.057,94, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive (tra il 4° ed il 5° livello) maturate nel periodo 15.12.2012-31.8.2019. Con vittoria di spese legali, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge”.
Si costituiva la deducendo di aver proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 7515/2019 e chiedendo preliminarmente la sospensione del processo ex art 295
c.p.c. o, in subordine ex art 337 II comma cpc. Nel merito contestava la debenza dell'indennità di turno, del premio di risultato – spettante solo al raggiungimento di obiettivi prefissati, nonché del premio annuo - istituto previsto dalle norme di raccordo del 19/7/200 non più in vigore perché relative a precedenti contratti collettivi superati dal CCNL 2013.
All'udienza del 21/03/2022 la causa veniva decisa con il seguente dispositivo: “condanna la
[...]
al pagamento dell'importo di Euro 14.057,94, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di Parte_1 differenze retributive maturate nel periodo 15.12.2012-31.8.2019 ; condanna la resistente
[...]
al pagamento di € 3500,00 oltre rimb forf iva e cpa come per legge.”. Parte_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello sulla base di due motivi Parte_1
Con il primo motivo lamenta la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione del Tribunale circa la mancata sospensione del procedimento di primo grado ai sensi dell'art 295 c.p.c. Ad avviso dell'appellante la sentenza sull'an debeatur non era dotata di alcuna stabilità e, pertanto, non era idonea a fondare una successiva statuizione sul quantum della debenza.
Con il secondo motivo lamenta l'errato conteggio delle somme richieste e l'errata applicazione delle indennità calcolate e richieste da controparte. Nello specifico, il Giudice avrebbe errato nel riconoscere il premio di risultato in quanto emolumento economico da erogare soltanto al conseguimento di obiettivi prefissati: la prova del raggiungimento di tali obbiettivi non sarebbe stata fornita dal lavoratore, anche perché la società assume che tali obbiettivi non gli sono mai stati assegnati. Ancora, la società contesta il riconoscimento del premio annuo posto che dal CCNL 2013 non era più previsto. Infine, l'appellante lamenta le modalità di conteggio utilizzate da controparte così come riconosciute dal Tribunale.
Previa istanza di sospensione ex art. 431, comma 3, c.p.c chiede pertanto di:
a) disporre la sospensione, ai sensi dell'art. 431, comma 3, c.p.c., dell'esecuzione della sentenza del
Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Capaccioli, n. 2561/2022, pubblicata in data 21.03.2022
b) disporre la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. o, in subordine, ex art. 337, secondo comma, c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
c) in subordine, in caso di mancata sospensione del presente giudizio, disporre la riunione del presente giudizio al procedimento R.G. n. 697/2020 pendente dinanzi alla Corte d'appello di Roma, Sezione
Lavoro.
Nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare il ricorso e tutte le domande proposte dall'odierno appellato nel precedente grado di giudizio, in quanto infondate, alla luce delle argomentazioni esposte.
Si è costituito opponendosi alla sospensione del procedimento in ragione della CP_1 giurisprudenza della Cassazione (S.U. 211763/2021) in tema di sospensione necessaria.
Nel merito, ha sostenuto la bontà dell'accertamento del Tribunale;
ha affermato che il lavoratore non può essere penalizzato per l'erroneo inquadramento attribuitogli. Egli era stato messo per fatto e colpa della datrice di lavoro nell'impossibilità di ottenere il premio.
In merito alla indennità di turno, ad avviso del lavoratore, il Tribunale aveva correttamente rilevato che si tratta in realtà della maggiorazione per lavoro notturno o festivo, la quale è stata calcolata, mese per mese, nell'esatta misura in cui figura sulle buste paga in atti, ed è stata soltanto riparametrata al livello retributivo superiore.
Infine, in merito al c.d. premio annuo, ha sostenuto la correttezza della ricostruzione CP_1 operata dal Tribunale secondo cui tale voce figura nelle buste paga del mese di luglio di ciascun anno,
e che nel conteggio allegato al ricorso introduttivo tale voce figura sia nel percepito, nella misura risultante dalle buste paga, sia nel dovuto, nell'importo parametrato al livello superiore.
L'affermazione dell'appellante secondo cui il premio è un “istituto tuttavia previsto dalle norme di raccordo del 19 luglio 2000 che non sono più in vigore in quanto riguardavano i precedenti contratti collettivi nazionali superati dal CCNL 2013 che lo stesso ricorrente allega” sarebbe smentita dalle buste paga in atti, dalle quali risulta che il ricorrente, nel mese di luglio, ha sempre percepito un premio annuo, anche negli anni successivi la stipula del CCNL 2013 cui controparte fa riferimento.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
Questa Corte, all'udienza del 18 ottobre 2022, ha preso atto della rinuncia di parte istante alla sospensiva ex art 431 cpc ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza con spese del procedimento al definitivo.
All'udienza odierna del 05 novembre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
Preliminarmente si rileva che all'udienza odierna l'appellante ha prodotto la sentenza n. 2705/2023, passata in giudicato, relativa al procedimento n. 697/2020 , confermativa della statuizione sull'an debeatur. Si tratta del giudizio pregiudicante posto a fondamento delle istanze di sospensione e di riunione formulate, che non necessitano dunque di essere affrontate per sopravvenuta carenza di interesse.
Nel merito, l'appello va rigettato.
In primis, al lavoratore spettano, come correttamente riconosciuto dal Tribunale, le differenze retributive collegate al premio di risultato. È vero, come afferma l'appellante, che si tratta di emolumento economico da erogare soltanto al conseguimento di obiettivi prefissati. Tuttavia, il fatto che gli obbiettivi tipici del V livello non siano stati assegnati all'appellato è diretta conseguenza del demansionamento da cui dipende la pretesa risarcitoria. La natura del premio è senza dubbio quella di integrare la retribuzione a fronte di incrementi solo mediatamente derivanti dall'attività dei lavoratori (art 44 CCNL in atti “…incrementi di produttività, di qualità, redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa”) : da ciò deriva l'onere probatorio in capo alla società che ne assuma il mancato raggiungimento. In tale prospettiva, il demansionamento non può fungere da escamotage per invertire siffatto onere e venir meno all'integralità del risarcimento.
Detto in altri termini, a fronte del riconoscimento (nelle buste paga in atti) del premio di risultato correlato all'erroneo inquadramento non si può dubitare del diritto del lavoratore ad ottenere la differenza con il premio previsto per il livello corretto senza mettere in discussione l'intera pronuncia sul demansionamento, il che esula dal giudizio odierno.
Quanto al premio annuo, che la società assume non dovuto dal 2013, va rilevato come dagli atti risulta come il ricorrente dopo il 2013 abbia percepito tale premio (busta paga del luglio 2014, luglio 2015, luglio 2016), la cui debenza è pertanto pacifica. Si tratta quindi di una voce stipendiale riconosciuta e corrisposta al lavoratore senza soluzione di continuità. Pertanto, come correttamente statuito dal
Tribunale, ne va solo determinata la differenza.
L'appellante ha poi contestato l'importo per l'indennità di turno, ma l'ha fatto limitandosi apoditticamente a definirla non dovuta, senza ulteriori ragioni a sostegno della doglianza che non si confronta con le ragioni della decisione impugnata.
Alla mancata articolazione del motivo di gravame si contrappone la motivazione esaustiva del
Tribunale che, sul punto, ha rilevato come tale indennità è in realtà la maggiorazione per lavoro notturno o festivo, calcolata mese per mese come da buste paga in atti dall'aprile 2004 al maggio
2017, riparametrata al 5° liv con detrazione del percepito. Successivamente al periodo indicato il ricorrente è stato trasferito alla portineria e non ha più percepito maggiorazione per lavoro notturno e festivo, che – infatti – non compare più nei conteggi.
Si tratta dunque di somme dovute dal lavoratore a cui spettano le differenze retributive derivanti dal demansionamento nell'ammontare già individuato dal Tribunale.
Infine, sempre con doglianza eccessivamente generica e non sufficientemente argomentata,
l'appellante contesta “le modalità di conteggio utilizzate da controparte nell'impossibilità di accertare i calcoli effettuati che costituiscono il presupposto indefettibile della quantificazione delle differenze retributive”. Tale generica contestazione circa gli importi riconosciuti dal Tribunale si scontra con la puntuale ricostruzione, tramite buste paga e conteggi in atti, delle somme effettivamente percepite dal lavoratore demansionato e il corretto ammontare relativo al livello V.
Anche dunque sotto tale aspetto l'appello va disatteso e, dunque, nel complesso rigettato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata. Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 2500,00 oltre iva, CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR TO GA
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi