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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/08/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3406/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3406/2022 promossa da:
con avv. Rodolfo Romito AR
ATTORE/I contro con avv. Giovanna Cavatton CP_1
con avv. Elisabetta Baldi e Laura Pellegrino CP_2
con avv. Rodolfo Romito CP_3
CP_4
CONVENUTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Per parte attrice : AR
“A) In principalità
1 accertare e dichiarare che il terreno acquistato da con atto di CP_1 compravendita del 12.11.98 rep 6520 notaio già censito in NCT CARTURA Per_1 via Padova partita 2966 F. 17 mapp 145 ha 00.90.90, mapp 169 ha 00.10.90 per complessivi ha 1.01.90, nonchè il fabbricato edificato su detto suolo ora così residualmente censito NCEU COMUNE DI CARTURA F. 17 MAPP 279 SUB 2 via
Padova 11 piano T-1 cat A/3 cl. 01 vani 6 rendita euro 371.65; MAPP. 279 SUB 3 via
Padova 11 piano S1 cl. 01 consistenza 53 mq rendita 87,59 con i terreni residuati NCT
Comune di CARTURA F. 17 mapp. 303 s.a. cl. 02 ha 00.10.50 r.d.
6.89 r.a. 5.15; F 17 mapp. 338 s.a. cl. 02 ha 00.00.86 r.a. 0.56; r.a. 0.42; F 17 mapp. 339 s.a. cl. 02 ha
00.00.01 r.a. 0,01 r.d. 0,01 NON costituiscono bene personale dell'(ex) coniuge del de cuius ma rientrano a pieno titolo nella comunione legale dei coniugi CP_1
e Parte_2 CP_1 per quanto occorra, ordinarsi al Conservatore dei RR.II. competente la trascrizione - anche retroattivamente - a favore del de cuius della proprietà per la quota di ½ dei beni stessi e, per l'effetto dichiararsi aperta la successione di. Controparte_5
15.2.45 c.f. deceduto il 12.3.20; CodiceFiscale_1 previo esperimento di ogni formalità di legge ed individuati gli eredi legittimi nell'attore, nella convenuta e nei terzi chiamati, procedere alla ricostituzione della massa ereditaria con i beni residuati e con il valore di quelli alienati, ivi compresi i beni ove risultanti dall'esperimento del rendiconto sub C), dichiarare sciolta la comunione ereditaria mediante la formazione delle relative quote e condannare la convenuta alla restituzione agli eredi della spettante quota (1/2) degli immobili o del loro valore e degli altri beni mobili in favore dell'attore e dei convenuti per le quote di legge (1/3 al coniuge e 2/3 ai figli da dividersi in parti uguali)
B) In via subordinata:
Accertare e pronunciare che la dichiarazione e/o rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà dell'immobile acquisito con atto di compravendita dd 12.11.98 rep. 6520 notaio già censito NCT COMUNE DI CARTURA partita 2966 F. 17 mapp Per_1
145 ha 00.90.90, mapp 169 ha 00.10.90 per complessivi ha 1.01.90, nonché il fabbricato edificato su detto suolo ora residualmente censito in NCEU COMUNE DI CARTURA F.
17 MAPP 279 SUB 2 via Padova 11 piano T-1 cat A/3 cl. 01 vani 6 rendita euro 371.65;
MAPP. 279 SUB 3 via Padova 11 piano S1 cl. 01 consistenza 3 mq rendita 87,59 e con i terreni NCT Comune di CARTURA F. 17 mapp. 303 s.a. cl. 02 ha 00.10.50 r.d.
6.89 r.a.
2 5.15; F 17 mapp. 338 s.a. cl. 02 ha 00.00.86 r.a. 0.56; r.a. 0.42; F 17 mapp. 339 s.a. cl. 02 ha 00.00.01 r.a. 0,01 r.d. 0,01 simula una donazione (anche indiretta) a favore della moglie CP_1 accertare e dichiarare la lesione di legittima dell'odierno convenuto (e per quanto occorra degli altri figli chiamati) perchè integralmente pretermesso dalla successione;
conseguentemente dichiarare aperta la successione di e, previo Parte_2 esperimento di ogni formalità di legge anche relativa alla ricostituzione della massa ereditaria (cd. "riunione fittizia") ridurre la predetta donazione ex art. 560 c.c. in favore del convenuto (e degli altri chiamati), al fine della reintegrazione della quota di legittima pari ad 1/2 della massa ereditaria, ai medesimi spettante quali legittimari del de cuius;
di conseguenza dichiarare sciolta la comunione ereditaria mediante la formazione delle relative quote e condannare la convenuta alla restituzione della spettante quota (1/2) dell'immobile più sopra identificato o del suo valore in favore dell'attore e degli altri chiamati;
C) In ogni caso, ancora nel merito ed in principalità che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia ordinare alla convenuta di presentare CP_1 il conto dell'attività svolta quale amministratore delle somme di proprietà di
[...]
e delle quali ha avuto l'amministrazione in virtu' di mandato relativamente al Pt_2 periodo compreso dalla data della sopravvenuta malattia invalidante del de cuius (giugno
2019) e fino alla morte del padre (12.03.2020) disponendo la formazione di uno stato attivo e passivo accompagnato da tutti i documenti giustificativi costituiti dalla prova destinazione delle somme (al de cuius o per la necessità di quest'ultimo); all'esito e se del caso, approvato il conto emettere un'ordinanza di pagamento delle somme che costituisca titolo esecutivo (art. 263 cpv. c.c.) ovvero in ogni caso, Voglia il Giudice disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso (art. 264 c.p.c., comma 3) a favore di uno o anche degli altri coeredi che ne facciano richiesta, per la quota di pertinenza.
D) In via istruttoria
Voglia il G.I. disporre CTU che, premessi gli accertamenti e le operazioni sub a-bc) delle conclusioni di merito del presente atto ed accertato in particolare il valore, al momento dell'apertura della successione, degli immobili del de cuius, relitti e di quelli donati, calcoli il valore della quota di spettanza dell'attore; trattandosi di bene NON comodamente divisibile, indichi il valore in moneta corrente per la quota spettante
3 all'attore; ovvero subordinatamente, ove ne ritenesse la comoda divisibilità formi un progetto divisionale e determini eventuali quote dovute a conguaglio da una o entrambe le parti;
in ogni caso, indichi il corrispettivo di godimento della quota nel possesso esclusivo dei convenuti, secondo i prezzi delle locazioni di analoghi immobili nelle aree limitrofe al momento della domanda.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali (oltre accessori di legge) ”
Per parte convenuta : CP_1
In via preliminare di rito dichiararsi inammissibile ed improcedibile il procedimento instaurato per inesistenza della procura alle liti del procuratore di parte attrice;
In subordine, ritenendo, in ogni caso, assorbente l'eccezione procedurale de qua, In via principale e nel merito respingersi le domande attoree tutte perché infondate in fatto e diritto, sia per i motivi esposti negli scritti difensivi che dalle risultanze istruttorie, con conseguente vittoria di spese e competenze di lite
Per parte convenuta : CP_3
A)In principalità accertare e dichiarare che il terreno acquistato da con atto di CP_1 compravendita del 12.11.98 rep 6520 notaio già censito in NCT CARTURA Per_1 via Padova partita 2966 F. 17 mapp 145 ha 00.90.90, mapp 169 ha 00.10.90 per complessivi ha 1.01.90, nonché il fabbricato edificato su detto suolo ora così residualmente censito NCEU COMUNE DI CARTURA F. 17 MAPP 279 SUB 2 via
Padova 11 piano T-1 cat A/3 cl. 01 vani 6 rendita euro 371.65; MAPP. 279 SUB 3 via
Padova 11 piano S1 cl. 01 consistenza 53 mq rendita 87,59 con i terreni residuati NCT
Comune di CARTURA F. 17 mapp. 303 s.a. cl. 02 ha 00.10.50 r.d.
6.89 r.a. 5.15; F 17 mapp. 338 s.a. cl. 02 ha 00.00.86 r.a. 0.56; r.a. 0.42; F 17 mapp. 339 s.a. cl. 02 ha
00.00.01 r.a. 0,01 r.d. 0,01 NON costituiscono bene personale dell'(ex) coniuge del de cuius ma rientrano a pieno titolo nella comunione legale dei coniugi CP_1
e per quanto occorra, ordinarsi al Conservatore dei Parte_2 CP_1
RR.II. competente la trascrizione - anche retroattivamente - a favore del de cuius della proprietà per la quota di ½ dei beni stessi e, per l'effetto dichiararsi aperta la successione di. Cartura 15.2.45 c.f. deceduto il 12.3.20; Controparte_5 CodiceFiscale_1 previo esperimento di ogni formalità di legge ed individuati gli eredi legittimi nell'attore, nella convenuta e nei terzi chiamati, procedere alla ricostituzione della massa ereditaria con i beni residuati e con il valore di quelli alienati, ivi compresi i beni ove risultanti
4 dall'esperimento del rendiconto sub C), dichiarare sciolta la comunione ereditaria mediante la formazione delle relative quote e condannare la convenuta alla restituzione agli eredi della spettante quota (1/2) degli immobili o del loro valore e degli altri beni mobili in favore dell'attore e dei convenuti per le quote di legge (1/3 al coniuge e 2/3 ai figli da dividersi in parti uguali)
B) In via subordinata: accertare e pronunciare che la dichiarazione e/o rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà dell'immobile acquisito con atto di compravendita dd 12.11.98 rep. 6520 notaio già censito NCT COMUNE DI CARTURA partita 2966 F. 17 mapp Per_1
145 ha 00.90.90, mapp 169 ha 00.10.90 per complessivi ha 1.01.90, nonché il fabbricato edificato su detto suolo ora residualmente censito in NCEU COMUNE DI CARTURA F.
17 MAPP 279 SUB 2 via Padova 11 piano T-1 cat A/3 cl. 01 vani 6 rendita euro 371.65;
MAPP. 279 SUB 3 via Padova 11 piano S1 cl. 01 consistenza 53 mq rendita 87,59 e con i terreni NCT Comune di CARTURA F. 17 mapp. 303 s.a. cl. 02 ha 00.10.50 r.d.
6.89 r.a.
5.15; F 17 mapp. 338 s.a. cl. 02 ha 00.00.86 r.a. 0.56; r.a. 0.42; F 17 mapp. 339 s.a. cl. 02 ha 00.00.01 r.a. 0,01 r.d. 0,01 simula una donazione (anche indiretta) a favore della moglie CP_1 accertare e dichiarare la lesione di legittima dell'odierno convenuto (e per quanto occorra degli altri figli chiamati) perchè integralmente pretermesso dalla successione;
conseguentemente dichiarare aperta la successione di e, previo Parte_2 esperimento di ogni formalità di legge anche relativa alla ricostituzione della massa ereditaria (cd. "riunione fittizia") ridurre la predetta donazione ex art. 560 c.c. in favore del convenuto (e degli altri chiamati), al fine della reintegrazione della quota di legittima pari ad 1/2 della massa ereditaria, ai medesimi spettante quali legittimari del de cuius;
di conseguenza dichiarare sciolta la comunione ereditaria mediante la formazione delle relative quote e condannare la convenuta alla restituzione della spettante quota (1/2) dell'immobile più sopra identificato o del suo valore in favore dell'attore e degli altri chiamati;
C) In ogni caso, ancora nel merito ed in principalità che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia ordinare alla convenuta di presentare CP_1 il conto dell'attività svolta quale amministratore delle somme di proprietà di
[...]
e delle quali ha avuto l'amministrazione in virtu' di mandato relativamente al Pt_2 periodo compreso dalla data della sopravvenuta malattia invalidante del de cuius (giugno
5 2020) e fino alla morte del padre (12.03.2020) disponendo la formazione di uno stato attivo e passivo accompagnato da tutti i documenti giustificativi costituiti dalla prova destinazione delle somme (al de cuius o per la necessità di quest'ultimo); all'esito e se del caso, approvato il conto emettere un'ordinanza di pagamento delle somme che costituisca titolo esecutivo (art. 263 cpv. c.c.) ovvero in ogni caso, Voglia il Giudice disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso (art. 264 c.p.c., comma 3) a favore di uno o anche degli altri coeredi che ne facciano richiesta, per la quota di pertinenza.
D) In via istruttoria:
Voglia il G.I. disporre CTU che, premessi gli accertamenti e le operazioni sub a-b-c) delle conclusioni di merito del presente atto ed accertato in particolare il valore, al momento dell'apertura della successione, degli immobili del de cuius, relitti e di quelli donati, calcoli il valore della quota di spettanza dell'attore; trattandosi di bene NON comodamente divisibile, indichi il valore in moneta corrente per la quota spettante all'attore; ovvero subordinatamente, ove ne ritenesse la comoda divisibilità formi un progetto divisionale e determini eventuali quote dovute a conguaglio da una o entrambe le parti;
in ogni caso, indichi il corrispettivo di godimento della quota nel possesso esclusivo dei convenuti, secondo i prezzi delle locazioni di analoghi immobili nelle aree limitrofe al momento della domanda.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali (oltre accessori di legge)
Per parte convenuta CP_2
Contrariis reiectis, Voglia il Giudice adito
- In via preliminare e di rito, accertata e dichiarata l'inesistenza della procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio, adottare ogni conseguente ed opportuno provvedimento anche in termini di condanna di spese alle liti;
- Nel merito:
- Tentare la conciliazione ex art 185 e/o 185 bis c.p.c.;
- Per tutte le domande formulate e formulando dalle altre parti ci si rimette alla decisione del Tribunale adito;
- Si chiede inoltre che le spese di lite e del presente procedimento vengano poste ad esclusivo carico delle altre parti, essendosi limitato in questa sede a CP_2 sollevare eccezioni in rito rilevabili d'ufficio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
6 1. Vicenda processuale e domande delle parti
L'attore ha citato in giudizio la madre e i fratelli AR CP_1 [...]
, e , deducendo che CP_3 CP_2 CP_4
-dopo la morte del padre aveva appreso che l'abitazione dei genitori in realtà era di proprietà esclusiva della madre giusto rogito di acquisito del 12.11.1998 rep. 6520 notaio
Per_1
- con detto atto acquistava la piena proprietà dell'area sita in Comune di CP_1
Cartura via Padova, in detto atto compariva anche il marito e la convenuta Parte_2 dichiarava trattarsi di bene escluso dalla comunione legale perché acquistato utilizzando il ricavato della vendita di beni personali;
- in realtà la non aveva alienato alcun bene personale e l'acquisto era funzionale alla CP_1 realizzazione dell'abitazione familiare realizzata negli anni successivi;
- l'attore faceva dunque valere l'inesistenza dei presupposti per la esclusione del bene dal novero di quelli rientranti nella comunione legale e proponeva, in qualità di legittimario del de cuius , azione di accertamento negativo e contestuale rivendica o Parte_2 petizione di eredità; in subordine proponeva azione di simulazione;
in ulteriore subordine azione di riduzione.
La convenuta costituitasi con atto depositato 30.9.2022, chiedeva, in via CP_1 preliminare di rito, “dichiararsi inammissibile ed improcedibile l'atto di citazione, introduttivo del presente procedimento, per le ragioni esposte in narrativa per inesistenza della procura alle liti, con le consequenzialità di legge” eccependo che l'atto di citazione era sprovvisto della necessaria procura conferita dall'attore poiché la Parte_3 procura in calce all'atto, autenticata dal procuratore, riportava la firma non di AR
, ma quella del di lui fratello (doc. 12 di parte attrice).
[...] CP_3
Ciò rappresentava un difetto assoluto di procura alle liti e dunque un caso di procura inesistente costituente ipotesi di nullità assoluta insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, restando inapplicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 182
c.p.c.
Nel merito, eccepiva che ella ben disponeva all'epoca dell'acquisto contestato di beni personali ovvero redditi propri, essendo socia della (unitamente Controparte_6 al figlio ) operante nel settore della piccola ristorazione e titolare della impresa CP_3 individuale operante nel settore florovivaistico. Al contrario il de cuius era CP_1
7 un semplice impiegato del Comune di Cartura e parte economicamente più debole della coppia che con i suoi redditi contribuiva unicamente alla gestione della famiglia.
Rilevava poi come il terreno compravenduto fosse vincolato all'uso strumentale per l'attività agricola da lei svolta e come tale fosse rientrante nella previsione di cui all'art. 179 co. 1 lett. d) c.c.
Concludeva pertanto chiedendo in via preliminare di rito dichiararsi inammissibile ed improcedibile l'atto di citazione e nel merito respingersi le domande attore tutte perché infondate in fatto e in diritto
Si costituiva con atto depositato il 30.09.2022 aderendo alle prospettazioni CP_3 di parte attrice e associandosi alle domande già svolte.
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 30.09.2022 il convenuto CP_2 svolgendo in via preliminare eccezione di inesistenza della procura alle liti posto che la procura depositata telematicamente nel fascicolo attoreo riportava una sottoscrizione autenticata riferibile non a bensì presumibilmente al convenuto AR
. Nel merito, rilevava che la madre aveva sempre esercitato CP_3 CP_1 attività lavorativa sin da giovanissima lavorando dapprima come operaia e poi come collaboratrice domestica, dal 1988 come imprenditrice titolare della società CP_6 avente ad oggetto l'attività di ristorazione e dal 21 ottobre 1997 come titolare di
[...] ditta individuale - impresa agricola avente ad oggetto la coltivazione di ortaggi e prodotti di vivai con sede in Cartura via Padova, mentre il marito era dipendente Parte_2 comunale che aveva avuto accesso alla pensione anticipata percependo una modesta pensione di circa 800 € mensili;
che l'attività produttiva ed imprenditoriale era svolta dalla madre su cui incombeva il rischio dell'impresa e a cui competeva il relativo profitto.
Concludeva chiedendo svolgersi il tentativo di conciliazione e rimettendosi per tutte le domande formulate alla decisione del Tribunale.
Il convenuto, , pur regolarmente citato, restava contumace. CP_4
All'udienza del 20.10.2022 il procuratore di parte attrice rappresentava che l'allegazione agli atti della procura firmata da costituiva mero errore materiale e precisava CP_2 di avere provveduto nelle more a depositare l'atto di citazione e la procura datata
03.02.2021 rilasciata da e insisteva per l'applicazione al caso di specie AR della disciplina di cui all'art. 182 c.p.c. I procuratori dei convenuti e CP_1 CP_2 insistevano per la inapplicabilità della sanatoria di cui all'art. 182 c.p.c.
[...]
8 Il giudice si riservava. Con ordinanza 31.10.2022 il Giudice rigettava l'eccezione svolta dalle part convenute e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. rinviando per la discussione delle istanze istruttorie all'udienza del 13.4.2023.
La causa veniva parzialmente istruita con assunzione di testimoni.
Durante lo svolgimento della fase istruttoria il Giudice, con ordinanza 10.09.2024, ritenuto necessario in via preliminare rendere la decisione in ordine alla eccezione di inesistenza della procura alle liti sollevata dai convenuti fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 15.4.2025. A detta udienza le parti concludevano come in epigrafe e il
Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La questione preliminare di rito
Nel caso di specie deve essere dunque affrontata, in via preliminare, la questione della esistenza della procura alle liti al momento della introduzione del giudizio.
Per quanto riguarda lo svolgimento del fatto la vicenda è pacifica: all'atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti e successivamente iscritto a ruolo il 30.5.2022 era allegata una procura alle liti datata 03.02.2021, recante l'indicazione formale del nominativo quale soggetto conferente la procura, ma in concreto Parte_3 firmata dal di lui fratello ”. Persona_2
Il dato è pacifico ed è stato confermato dalle parti comparse alla prima udienza.
Successivamente, a fronte della sollevata eccezione di inesistenza della procura in sede di comparsa di costituzione, parte attrice provvedeva, il giorno stesso dell'udienza di prima comparizione il 20.10.2022, a depositare altra procura recante la data del 03.02.2021 e firmata da . AR
Sul punto le parti convenute e hanno eccepito in via CP_1 CP_2 preliminare la inammissibilità dell'atto introduttivo per inesistenza della procura.
Hanno richiamato, da ultimo, la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n.
37434/22 pubblicata in data 21.12.2022, nella quale si legge: “la esistenza della procura alla lite costituisce presupposto processuale non surrogabile … che s'inserisce a pieno titolo nello sviluppo processuale, regolato da norme pubblicistiche. … L'assenza della procura, invero, genera l'inammissibilità della posizione processuale della parte … . Nel caso in cui fosse l'attore a trovarsi in una tale situazione la sua domanda sarebbe inammissibile” specificando che si parla di procura inesistente non solo nel caso in cui la
9 procura non venga rilasciata, ma anche ogniqualvolta l'atto in questione risulti essere falso o venga rilasciato da un soggetto diverso da quello che viene rappresentato in giudizio.
L'attore ha contrastato l'eccezione sostenendo che nel caso di specie non vi è mai stata una
“inesistenza” o “mancanza” della procura alle liti dell'attore: la procura speciale alle liti in favore del difensore era stata, infatti, regolarmente conferita e sottoscritta dal
[...]
già in data 03.02.2021, cioè in data antecedente alla notifica dell'atto di AR citazione (come documentalmente provato con il deposito della procura da lui firmata ed effettuato il 20 ottobre 2022); l'anomalia processuale è consistita in un mero errore materiale in quanto all'atto di citazione notificato è stata allegata, per svista, la procura alle liti conferita dal fratello, (anch'egli difeso dal medesimo procuratore nel CP_3 presente giudizio), anziché quella specifica del . Si è trattato, dunque, AR non di un'assenza del mandato difensivo, bensì di un “difetto di allegazione” della corretta procura, un vizio di natura puramente formale che non può determinare né l'inesistenza del mandato difensivo in capo al difensore né, a cascata, l'irritualità dell'introduzione del giudizio.
Ciò posto, nella presente controversia deve essere valutata la possibile applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art. 182 c.p.c. nella versione precedente alla riforma c.d.
Cartabia, che prevedeva quanto segue: “Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Come noto, la disposizione citata è stata oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale intorno alla natura e alla tipologia di vizio sanabile.
Facendo riferimento alla classica differenza, di creazione dottrinale, tra nullità ed inesistenza ci si è domandati se, grazie all'applicazione dell'art. 182 c.p.c., potesse essere sanata solo ed esclusivamente la procura alle liti viziata ovvero se potesse essere posto rimedio altresì alla inesistenza della stessa.
10 La questione è stata ampiamente trattata nella ordinanza della Corte di cassazione n.
4932/2022 che, all'esito della svolta disamina, ha sottoposto la questione alle Sezioni
Unite.
Rilevava la Suprema Corte che “A seguito dell'entrata in vigore della novella del 2009, il nuovo testo dell'art. 182 c.p.c., comma 2, ha posto il problema del significato da attribuire alla previsione di sanatoria non soltanto per l'ipotesi di “rinnovazione”, ma anche di
“rilascio” della procura. Ferma restando la possibilità di sanare la procura rilasciata tempestivamente, ma irregolare, e dunque di “rinnovare” il negozio di conferimento dello ius postulandi, ci si è interpellati sul significato da attribuire alla parola “rilascio”. Se, cioè, il legislatore del 2009 abbia inteso, con tali espressioni (“rinnovazione” e
“rilascio”) alludere all'unica ipotesi in cui la procura esista, ma presenti dei vizi di nullità, ovvero a due distinte eventualità, rispettivamente di procura esistente ma viziata
(“rinnovazione”) e di procura non materialmente esistente in atti perché mai rilasciata o perché rilasciata con un atto non prodotto in giudizio (“rilascio”)”.
Come emerge dalla lettura dell'ordinanza, in ordine al concetto di rinnovazione non vi erano dubbi, ammettendosi che nel concetto di rinnovazione possano ricomprendersi tutti i casi in cui una procura esista ma sia viziata e, per questo motivo, debba essere appunto rinnovata o “nuovamente rilasciata”.
La questione sorgeva, di contro, dalla diversa interpretazione che dottrina e giurisprudenza accoglievano in ordine al concetto di “rilascio” della procura alle liti.
Da qui sono scaturiti i due diversi orientamenti giurisprudenziali sintetizzati nella ordinanza n. 4932/2022.
Da un lato vi era la tesi estensiva che faceva leva sul dato letterale dell'art. 182 c.p.c. (che contempla le due ipotesi di rinnovazione o, alternativamente, di rilascio, come rilevato in
Cass. sez. 2, ordinanza n. 10885 del 07.05.2018), che avrebbe consentito di ricomprendere nel verbo “rilasciare” anche l'ipotesi di originaria inesistenza della procura alle liti in favore del difensore tecnico.
Dall'altro vi era l'orientamento restrittivo che limitava l'applicabilità della sanatoria alle sole ipotesi di nullità in senso stretto della procura alle liti.
E ciò sulla base, in primo luogo, dell'argomentazione logica che la “sanatoria” implica sempre e comunque il “rilascio” di una nuova procura sostitutiva della precedente (Cass.
SS.UU 10414/2017) e che non può essere rinnovato ciò che non è mai esistito.
11 Un ulteriore argomento, invece, si fondava sul dato testuale: dal periodo del comma secondo che recita “vizio che determina la nullità della procura al difensore”
l'orientamento restrittivo desumeva che la sanatoria dovesse riguardare solo le ipotesi di nullità di una procura esistente. In ipotesi di materiale inesistenza di una procura, di contro, non avrebbe potuto trovare applicazione la norma in discorso con conseguente impossibilità di sanatoria.
Conclusivamente la Cassazione, nella ordinanza con la quale ha rimesso la questione alle
SS.UU., rilevava: “Si pone, in definitiva, una duplice alternativa interpretativa, tra due opzioni opposte, ciascuna delle quali fondata sulla valorizzazione di un aspetto letterale della disposizione di cui all'art. 182 c.p.c., comma 2, e tuttavia implicanti conseguenze assolutamente divergenti. La prima ipotesi, infatti, valorizzando il concetto di “rilascio” della procura, come opposto ed alternativo a quello di sua semplice “rinnovazione”, ammetterebbe la sanatoria anche nel caso di procura mai conferita. La seconda ipotesi, invece, valorizzando da un lato, l'assunto che il vizio della procura alla lite non potrebbe che essere sanato mediante il “rilascio” di un nuovo atto di conferimento del mandato defensionale, e, dall'altro, il riferimento, operato dal legislatore del 2009, alla sola nullità,
e non anche alla inesistenza, della procura stessa, comporterebbe la limitazione del ricorso alla sanatoria per il solo caso di procura materialmente rilasciata ma non presente in atti oppure affetta da vizi (difformità dal paradigma legale) che ne determinino la nullità.
In definitiva, anche alla luce dei richiamati precedenti di questa Corte, emergono almeno quattro profili problematici meritevoli di approfondimento:
1) il caso di atto firmato da un difensore in favore del quale la procura non risulti essere mai stata conferita;
2) il caso di atto promosso personalmente dalla parte, priva di ius postulandi, nell'ambito di giudizi per i quali sia necessaria ope legis l'assistenza di un difensore (Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 24257 del 04/10/2018, Rv. 650812);
3) il caso di procura rilasciata, ma non presente fisicamente nel fascicolo del giudizio di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11359 del 22/05/2014, Rv. 630811, cit.); con l'ulteriore possibile diversificazione, a seconda che si tratti di procura conferita per atto autenticato nella firma da un notaio, con conseguente certificazione “forte” della sua data di rilascio, ovvero di procura conferita a margine o in calce ad un atto giudiziario, che sia autenticata direttamente dall'avvocato a favore del quale è conferito il mandato difensivo;
12 4) il caso di procura rilasciata in favore di avvocato privo di ius postulandi (cfr. Cass. Sez.
U., Sentenza n. 10414 del 27/04/2017, Rv. 643938, cit.)”.
In considerazione del carattere generale della tematica svolta, dunque, è stato sottoposto alle Sezioni unite il seguente quesito: “se, ai sensi del secondo comma dell'art. 182 c.p.c., come novellato dalla Legge n. 69/2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata dal difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore”.
Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sent. n. 37434 del
21.12.2022, optando per l'orientamento più rigoroso e sancendo, dunque, l'inapplicabilità dell'art. 182 c.p.c. alle ipotesi di inesistenza radicale del mandato ad litem con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di
"sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.”
La Corte di cassazione prende le mosse dalla rilevata necessità di operare un distinguo tra la disciplina da applicare nel caso di difetto di rappresentanza sostanziale e la disciplina da applicare nel caso di difetto della procura alle liti e ritiene conclusivamente che l'orientamento più restrittivo sia più confacente al complesso delle norme che disciplinano il tema della procura alle liti
La Corte nell'effettuare la disamina delle norme (artt. 82, 83, 84, 125 e 165 c.p.c.) che disciplinano la rappresentanza tecnica nel giudizio rileva quanto segue: “Il disegno del codice di rito civile, quindi, salvo le eccezioni viste, prevede che la parte sta in giudizio con il ministero di un avvocato, al quale ha previamente rilasciato procura nelle forme e modi di legge. Tutta l'attività regolata dal processo, finalizzata allo scopo di statuire sulla controversia con efficacia di giudicato, implicante, quindi, oltre, ovviamente, alla proposizione di domande ed eccezioni, deduzioni ed eccezioni in senso lato, formali richieste di prova e controdeduzioni alle altrui richieste probatorie, eccezioni processuali in genere, sono affidate, in via esclusiva e non surrogabile, all'avvocato che, attraverso la procura, ha assunto il ministero difensivo”.
13 Svolta la ricostruzione della normativa codicistica relativa alla procura alle liti, conclude nel modo che segue: “Reputa il Collegio che risulti più confacente all'assetto ordinamentale la tesi più restrittiva.
7.1. Il dato letterale, come si è visto, non supporta l'opposta opinione e, anzi, suffraga l'idea che la legge non abbia inteso contemplare l'inesistenza (peraltro fenomeno, per così dire, esterno ed estraneo alla categoria giuridica dell'atto viziato in senso proprio), avendo inteso considerare la procura affetta da nullità.
Dice la norma siccome novellata, «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa».
La categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa e testuale disposizione, quella della nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l'affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio.
Diversamente si sarebbe dovuto divisare ove, a fianco dell'ipotesi della nullità, la legge avesse espressamente previsto quella dell'inesistenza.
7.2. L'estensione all'inesistenza, non enunciata espressamente dalla legge, si porrebbe in irrisolvibile contrasto con gli artt. 125, comma 2, 165, 166 e 168 c.p.c. e 72 delle disp. att.
e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile.
Ma, soprattutto, si porrebbe in insanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt.
82 e 83 c.p.c., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente.
Regola, questa, diretta, tradizionalmente, ad un tempo, ad assicurare la miglior tutela possibile dei diritti a ciascuno dei contendenti e lo svolgersi rapido e ordinato del processo, garantito dalla presenza di tecnici in grado, così, da purgarlo da rimostranze, lamentele e ostruzionismi privi di fondamento giuridico e dettati esclusivamente dal coinvolgimento emotivo delle parti prive di competenza giuridica, che ne dilaterebbero
14 inutilmente i tempi e agevolerebbero deprecabili liti, anche con passaggio a sgradevoli vie di fatto.
Principio che resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l'effetto ex tunc sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolarmente munito di procura.
7.3. Si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislatore, a una impropria confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale (legittimazione) e la rappresentanza processuale ad litem. Solo nel primo caso, come si è cercato di spiegare,
l'assenza di potere può essere sanata in ogni tempo (con la costituzione del soggetto legittimato o di quello adiuvante o con il deposito degli atti autorizzativi), senza implicanze processuali, trattandosi di vicenda riguardante esclusivamente il diritto sostanziale. Nel secondo caso la esistenza della procura alla lite costituisce presupposto processuale non surrogabile, salvo l'eccezione di cui al comma secondo dell'art. 125
c.p.c., che s'inserisce a pieno titolo nello sviluppo processuale, regolato da norme pubblicistiche”.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame (che riguarda la mancata produzione della procura alle liti al momento della instaurazione del giudizio), il Collegio deve rilevare come la fattispecie concreta da esaminare non possa, alla luce della interpretazione da ultimo fornita dalla suprema Corte, essere sanata con il ricorso al meccanismo di cui all'art. 182 c.p.c.
E infatti chiaramente la Corte di legittimità, nell'enunciare il principio di diritto già più sopra menzionato, ha espressamente escluso che possa essere posto rimedio col meccanismo di cui all'art 182 c.p.c. non solo alla mancanza tout court della procura, ma anche alla mancanza della procura in atti, come avvenuto nel caso in esame (“L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del
2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.”).
Sicché deve concludersi, in accoglimento della eccezione sollevata dalle parti convenute, per la pronuncia di inammissibilità delle domande proposte.
3. Spese di lite.
15 Facendo applicazione del principio di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c. e tenuto conto della novità della questione trattata, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la inammissibilità della domanda per le ragioni di cui alla parte motiva;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Giudice est.
Barbara De Munari
Il Presidente
Alina Rossato
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice relatore ed estensore dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3406/2022 promossa da:
con avv. Rodolfo Romito AR
ATTORE/I contro con avv. Giovanna Cavatton CP_1
con avv. Elisabetta Baldi e Laura Pellegrino CP_2
con avv. Rodolfo Romito CP_3
CP_4
CONVENUTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Per parte attrice : AR
“A) In principalità
1 accertare e dichiarare che il terreno acquistato da con atto di CP_1 compravendita del 12.11.98 rep 6520 notaio già censito in NCT CARTURA Per_1 via Padova partita 2966 F. 17 mapp 145 ha 00.90.90, mapp 169 ha 00.10.90 per complessivi ha 1.01.90, nonchè il fabbricato edificato su detto suolo ora così residualmente censito NCEU COMUNE DI CARTURA F. 17 MAPP 279 SUB 2 via
Padova 11 piano T-1 cat A/3 cl. 01 vani 6 rendita euro 371.65; MAPP. 279 SUB 3 via
Padova 11 piano S1 cl. 01 consistenza 53 mq rendita 87,59 con i terreni residuati NCT
Comune di CARTURA F. 17 mapp. 303 s.a. cl. 02 ha 00.10.50 r.d.
6.89 r.a. 5.15; F 17 mapp. 338 s.a. cl. 02 ha 00.00.86 r.a. 0.56; r.a. 0.42; F 17 mapp. 339 s.a. cl. 02 ha
00.00.01 r.a. 0,01 r.d. 0,01 NON costituiscono bene personale dell'(ex) coniuge del de cuius ma rientrano a pieno titolo nella comunione legale dei coniugi CP_1
e Parte_2 CP_1 per quanto occorra, ordinarsi al Conservatore dei RR.II. competente la trascrizione - anche retroattivamente - a favore del de cuius della proprietà per la quota di ½ dei beni stessi e, per l'effetto dichiararsi aperta la successione di. Controparte_5
15.2.45 c.f. deceduto il 12.3.20; CodiceFiscale_1 previo esperimento di ogni formalità di legge ed individuati gli eredi legittimi nell'attore, nella convenuta e nei terzi chiamati, procedere alla ricostituzione della massa ereditaria con i beni residuati e con il valore di quelli alienati, ivi compresi i beni ove risultanti dall'esperimento del rendiconto sub C), dichiarare sciolta la comunione ereditaria mediante la formazione delle relative quote e condannare la convenuta alla restituzione agli eredi della spettante quota (1/2) degli immobili o del loro valore e degli altri beni mobili in favore dell'attore e dei convenuti per le quote di legge (1/3 al coniuge e 2/3 ai figli da dividersi in parti uguali)
B) In via subordinata:
Accertare e pronunciare che la dichiarazione e/o rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà dell'immobile acquisito con atto di compravendita dd 12.11.98 rep. 6520 notaio già censito NCT COMUNE DI CARTURA partita 2966 F. 17 mapp Per_1
145 ha 00.90.90, mapp 169 ha 00.10.90 per complessivi ha 1.01.90, nonché il fabbricato edificato su detto suolo ora residualmente censito in NCEU COMUNE DI CARTURA F.
17 MAPP 279 SUB 2 via Padova 11 piano T-1 cat A/3 cl. 01 vani 6 rendita euro 371.65;
MAPP. 279 SUB 3 via Padova 11 piano S1 cl. 01 consistenza 3 mq rendita 87,59 e con i terreni NCT Comune di CARTURA F. 17 mapp. 303 s.a. cl. 02 ha 00.10.50 r.d.
6.89 r.a.
2 5.15; F 17 mapp. 338 s.a. cl. 02 ha 00.00.86 r.a. 0.56; r.a. 0.42; F 17 mapp. 339 s.a. cl. 02 ha 00.00.01 r.a. 0,01 r.d. 0,01 simula una donazione (anche indiretta) a favore della moglie CP_1 accertare e dichiarare la lesione di legittima dell'odierno convenuto (e per quanto occorra degli altri figli chiamati) perchè integralmente pretermesso dalla successione;
conseguentemente dichiarare aperta la successione di e, previo Parte_2 esperimento di ogni formalità di legge anche relativa alla ricostituzione della massa ereditaria (cd. "riunione fittizia") ridurre la predetta donazione ex art. 560 c.c. in favore del convenuto (e degli altri chiamati), al fine della reintegrazione della quota di legittima pari ad 1/2 della massa ereditaria, ai medesimi spettante quali legittimari del de cuius;
di conseguenza dichiarare sciolta la comunione ereditaria mediante la formazione delle relative quote e condannare la convenuta alla restituzione della spettante quota (1/2) dell'immobile più sopra identificato o del suo valore in favore dell'attore e degli altri chiamati;
C) In ogni caso, ancora nel merito ed in principalità che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia ordinare alla convenuta di presentare CP_1 il conto dell'attività svolta quale amministratore delle somme di proprietà di
[...]
e delle quali ha avuto l'amministrazione in virtu' di mandato relativamente al Pt_2 periodo compreso dalla data della sopravvenuta malattia invalidante del de cuius (giugno
2019) e fino alla morte del padre (12.03.2020) disponendo la formazione di uno stato attivo e passivo accompagnato da tutti i documenti giustificativi costituiti dalla prova destinazione delle somme (al de cuius o per la necessità di quest'ultimo); all'esito e se del caso, approvato il conto emettere un'ordinanza di pagamento delle somme che costituisca titolo esecutivo (art. 263 cpv. c.c.) ovvero in ogni caso, Voglia il Giudice disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso (art. 264 c.p.c., comma 3) a favore di uno o anche degli altri coeredi che ne facciano richiesta, per la quota di pertinenza.
D) In via istruttoria
Voglia il G.I. disporre CTU che, premessi gli accertamenti e le operazioni sub a-bc) delle conclusioni di merito del presente atto ed accertato in particolare il valore, al momento dell'apertura della successione, degli immobili del de cuius, relitti e di quelli donati, calcoli il valore della quota di spettanza dell'attore; trattandosi di bene NON comodamente divisibile, indichi il valore in moneta corrente per la quota spettante
3 all'attore; ovvero subordinatamente, ove ne ritenesse la comoda divisibilità formi un progetto divisionale e determini eventuali quote dovute a conguaglio da una o entrambe le parti;
in ogni caso, indichi il corrispettivo di godimento della quota nel possesso esclusivo dei convenuti, secondo i prezzi delle locazioni di analoghi immobili nelle aree limitrofe al momento della domanda.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali (oltre accessori di legge) ”
Per parte convenuta : CP_1
In via preliminare di rito dichiararsi inammissibile ed improcedibile il procedimento instaurato per inesistenza della procura alle liti del procuratore di parte attrice;
In subordine, ritenendo, in ogni caso, assorbente l'eccezione procedurale de qua, In via principale e nel merito respingersi le domande attoree tutte perché infondate in fatto e diritto, sia per i motivi esposti negli scritti difensivi che dalle risultanze istruttorie, con conseguente vittoria di spese e competenze di lite
Per parte convenuta : CP_3
A)In principalità accertare e dichiarare che il terreno acquistato da con atto di CP_1 compravendita del 12.11.98 rep 6520 notaio già censito in NCT CARTURA Per_1 via Padova partita 2966 F. 17 mapp 145 ha 00.90.90, mapp 169 ha 00.10.90 per complessivi ha 1.01.90, nonché il fabbricato edificato su detto suolo ora così residualmente censito NCEU COMUNE DI CARTURA F. 17 MAPP 279 SUB 2 via
Padova 11 piano T-1 cat A/3 cl. 01 vani 6 rendita euro 371.65; MAPP. 279 SUB 3 via
Padova 11 piano S1 cl. 01 consistenza 53 mq rendita 87,59 con i terreni residuati NCT
Comune di CARTURA F. 17 mapp. 303 s.a. cl. 02 ha 00.10.50 r.d.
6.89 r.a. 5.15; F 17 mapp. 338 s.a. cl. 02 ha 00.00.86 r.a. 0.56; r.a. 0.42; F 17 mapp. 339 s.a. cl. 02 ha
00.00.01 r.a. 0,01 r.d. 0,01 NON costituiscono bene personale dell'(ex) coniuge del de cuius ma rientrano a pieno titolo nella comunione legale dei coniugi CP_1
e per quanto occorra, ordinarsi al Conservatore dei Parte_2 CP_1
RR.II. competente la trascrizione - anche retroattivamente - a favore del de cuius della proprietà per la quota di ½ dei beni stessi e, per l'effetto dichiararsi aperta la successione di. Cartura 15.2.45 c.f. deceduto il 12.3.20; Controparte_5 CodiceFiscale_1 previo esperimento di ogni formalità di legge ed individuati gli eredi legittimi nell'attore, nella convenuta e nei terzi chiamati, procedere alla ricostituzione della massa ereditaria con i beni residuati e con il valore di quelli alienati, ivi compresi i beni ove risultanti
4 dall'esperimento del rendiconto sub C), dichiarare sciolta la comunione ereditaria mediante la formazione delle relative quote e condannare la convenuta alla restituzione agli eredi della spettante quota (1/2) degli immobili o del loro valore e degli altri beni mobili in favore dell'attore e dei convenuti per le quote di legge (1/3 al coniuge e 2/3 ai figli da dividersi in parti uguali)
B) In via subordinata: accertare e pronunciare che la dichiarazione e/o rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà dell'immobile acquisito con atto di compravendita dd 12.11.98 rep. 6520 notaio già censito NCT COMUNE DI CARTURA partita 2966 F. 17 mapp Per_1
145 ha 00.90.90, mapp 169 ha 00.10.90 per complessivi ha 1.01.90, nonché il fabbricato edificato su detto suolo ora residualmente censito in NCEU COMUNE DI CARTURA F.
17 MAPP 279 SUB 2 via Padova 11 piano T-1 cat A/3 cl. 01 vani 6 rendita euro 371.65;
MAPP. 279 SUB 3 via Padova 11 piano S1 cl. 01 consistenza 53 mq rendita 87,59 e con i terreni NCT Comune di CARTURA F. 17 mapp. 303 s.a. cl. 02 ha 00.10.50 r.d.
6.89 r.a.
5.15; F 17 mapp. 338 s.a. cl. 02 ha 00.00.86 r.a. 0.56; r.a. 0.42; F 17 mapp. 339 s.a. cl. 02 ha 00.00.01 r.a. 0,01 r.d. 0,01 simula una donazione (anche indiretta) a favore della moglie CP_1 accertare e dichiarare la lesione di legittima dell'odierno convenuto (e per quanto occorra degli altri figli chiamati) perchè integralmente pretermesso dalla successione;
conseguentemente dichiarare aperta la successione di e, previo Parte_2 esperimento di ogni formalità di legge anche relativa alla ricostituzione della massa ereditaria (cd. "riunione fittizia") ridurre la predetta donazione ex art. 560 c.c. in favore del convenuto (e degli altri chiamati), al fine della reintegrazione della quota di legittima pari ad 1/2 della massa ereditaria, ai medesimi spettante quali legittimari del de cuius;
di conseguenza dichiarare sciolta la comunione ereditaria mediante la formazione delle relative quote e condannare la convenuta alla restituzione della spettante quota (1/2) dell'immobile più sopra identificato o del suo valore in favore dell'attore e degli altri chiamati;
C) In ogni caso, ancora nel merito ed in principalità che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia ordinare alla convenuta di presentare CP_1 il conto dell'attività svolta quale amministratore delle somme di proprietà di
[...]
e delle quali ha avuto l'amministrazione in virtu' di mandato relativamente al Pt_2 periodo compreso dalla data della sopravvenuta malattia invalidante del de cuius (giugno
5 2020) e fino alla morte del padre (12.03.2020) disponendo la formazione di uno stato attivo e passivo accompagnato da tutti i documenti giustificativi costituiti dalla prova destinazione delle somme (al de cuius o per la necessità di quest'ultimo); all'esito e se del caso, approvato il conto emettere un'ordinanza di pagamento delle somme che costituisca titolo esecutivo (art. 263 cpv. c.c.) ovvero in ogni caso, Voglia il Giudice disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso (art. 264 c.p.c., comma 3) a favore di uno o anche degli altri coeredi che ne facciano richiesta, per la quota di pertinenza.
D) In via istruttoria:
Voglia il G.I. disporre CTU che, premessi gli accertamenti e le operazioni sub a-b-c) delle conclusioni di merito del presente atto ed accertato in particolare il valore, al momento dell'apertura della successione, degli immobili del de cuius, relitti e di quelli donati, calcoli il valore della quota di spettanza dell'attore; trattandosi di bene NON comodamente divisibile, indichi il valore in moneta corrente per la quota spettante all'attore; ovvero subordinatamente, ove ne ritenesse la comoda divisibilità formi un progetto divisionale e determini eventuali quote dovute a conguaglio da una o entrambe le parti;
in ogni caso, indichi il corrispettivo di godimento della quota nel possesso esclusivo dei convenuti, secondo i prezzi delle locazioni di analoghi immobili nelle aree limitrofe al momento della domanda.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali (oltre accessori di legge)
Per parte convenuta CP_2
Contrariis reiectis, Voglia il Giudice adito
- In via preliminare e di rito, accertata e dichiarata l'inesistenza della procura alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio, adottare ogni conseguente ed opportuno provvedimento anche in termini di condanna di spese alle liti;
- Nel merito:
- Tentare la conciliazione ex art 185 e/o 185 bis c.p.c.;
- Per tutte le domande formulate e formulando dalle altre parti ci si rimette alla decisione del Tribunale adito;
- Si chiede inoltre che le spese di lite e del presente procedimento vengano poste ad esclusivo carico delle altre parti, essendosi limitato in questa sede a CP_2 sollevare eccezioni in rito rilevabili d'ufficio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
6 1. Vicenda processuale e domande delle parti
L'attore ha citato in giudizio la madre e i fratelli AR CP_1 [...]
, e , deducendo che CP_3 CP_2 CP_4
-dopo la morte del padre aveva appreso che l'abitazione dei genitori in realtà era di proprietà esclusiva della madre giusto rogito di acquisito del 12.11.1998 rep. 6520 notaio
Per_1
- con detto atto acquistava la piena proprietà dell'area sita in Comune di CP_1
Cartura via Padova, in detto atto compariva anche il marito e la convenuta Parte_2 dichiarava trattarsi di bene escluso dalla comunione legale perché acquistato utilizzando il ricavato della vendita di beni personali;
- in realtà la non aveva alienato alcun bene personale e l'acquisto era funzionale alla CP_1 realizzazione dell'abitazione familiare realizzata negli anni successivi;
- l'attore faceva dunque valere l'inesistenza dei presupposti per la esclusione del bene dal novero di quelli rientranti nella comunione legale e proponeva, in qualità di legittimario del de cuius , azione di accertamento negativo e contestuale rivendica o Parte_2 petizione di eredità; in subordine proponeva azione di simulazione;
in ulteriore subordine azione di riduzione.
La convenuta costituitasi con atto depositato 30.9.2022, chiedeva, in via CP_1 preliminare di rito, “dichiararsi inammissibile ed improcedibile l'atto di citazione, introduttivo del presente procedimento, per le ragioni esposte in narrativa per inesistenza della procura alle liti, con le consequenzialità di legge” eccependo che l'atto di citazione era sprovvisto della necessaria procura conferita dall'attore poiché la Parte_3 procura in calce all'atto, autenticata dal procuratore, riportava la firma non di AR
, ma quella del di lui fratello (doc. 12 di parte attrice).
[...] CP_3
Ciò rappresentava un difetto assoluto di procura alle liti e dunque un caso di procura inesistente costituente ipotesi di nullità assoluta insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, restando inapplicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 182
c.p.c.
Nel merito, eccepiva che ella ben disponeva all'epoca dell'acquisto contestato di beni personali ovvero redditi propri, essendo socia della (unitamente Controparte_6 al figlio ) operante nel settore della piccola ristorazione e titolare della impresa CP_3 individuale operante nel settore florovivaistico. Al contrario il de cuius era CP_1
7 un semplice impiegato del Comune di Cartura e parte economicamente più debole della coppia che con i suoi redditi contribuiva unicamente alla gestione della famiglia.
Rilevava poi come il terreno compravenduto fosse vincolato all'uso strumentale per l'attività agricola da lei svolta e come tale fosse rientrante nella previsione di cui all'art. 179 co. 1 lett. d) c.c.
Concludeva pertanto chiedendo in via preliminare di rito dichiararsi inammissibile ed improcedibile l'atto di citazione e nel merito respingersi le domande attore tutte perché infondate in fatto e in diritto
Si costituiva con atto depositato il 30.09.2022 aderendo alle prospettazioni CP_3 di parte attrice e associandosi alle domande già svolte.
Si costituiva in giudizio con atto depositato il 30.09.2022 il convenuto CP_2 svolgendo in via preliminare eccezione di inesistenza della procura alle liti posto che la procura depositata telematicamente nel fascicolo attoreo riportava una sottoscrizione autenticata riferibile non a bensì presumibilmente al convenuto AR
. Nel merito, rilevava che la madre aveva sempre esercitato CP_3 CP_1 attività lavorativa sin da giovanissima lavorando dapprima come operaia e poi come collaboratrice domestica, dal 1988 come imprenditrice titolare della società CP_6 avente ad oggetto l'attività di ristorazione e dal 21 ottobre 1997 come titolare di
[...] ditta individuale - impresa agricola avente ad oggetto la coltivazione di ortaggi e prodotti di vivai con sede in Cartura via Padova, mentre il marito era dipendente Parte_2 comunale che aveva avuto accesso alla pensione anticipata percependo una modesta pensione di circa 800 € mensili;
che l'attività produttiva ed imprenditoriale era svolta dalla madre su cui incombeva il rischio dell'impresa e a cui competeva il relativo profitto.
Concludeva chiedendo svolgersi il tentativo di conciliazione e rimettendosi per tutte le domande formulate alla decisione del Tribunale.
Il convenuto, , pur regolarmente citato, restava contumace. CP_4
All'udienza del 20.10.2022 il procuratore di parte attrice rappresentava che l'allegazione agli atti della procura firmata da costituiva mero errore materiale e precisava CP_2 di avere provveduto nelle more a depositare l'atto di citazione e la procura datata
03.02.2021 rilasciata da e insisteva per l'applicazione al caso di specie AR della disciplina di cui all'art. 182 c.p.c. I procuratori dei convenuti e CP_1 CP_2 insistevano per la inapplicabilità della sanatoria di cui all'art. 182 c.p.c.
[...]
8 Il giudice si riservava. Con ordinanza 31.10.2022 il Giudice rigettava l'eccezione svolta dalle part convenute e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. rinviando per la discussione delle istanze istruttorie all'udienza del 13.4.2023.
La causa veniva parzialmente istruita con assunzione di testimoni.
Durante lo svolgimento della fase istruttoria il Giudice, con ordinanza 10.09.2024, ritenuto necessario in via preliminare rendere la decisione in ordine alla eccezione di inesistenza della procura alle liti sollevata dai convenuti fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 15.4.2025. A detta udienza le parti concludevano come in epigrafe e il
Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La questione preliminare di rito
Nel caso di specie deve essere dunque affrontata, in via preliminare, la questione della esistenza della procura alle liti al momento della introduzione del giudizio.
Per quanto riguarda lo svolgimento del fatto la vicenda è pacifica: all'atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti e successivamente iscritto a ruolo il 30.5.2022 era allegata una procura alle liti datata 03.02.2021, recante l'indicazione formale del nominativo quale soggetto conferente la procura, ma in concreto Parte_3 firmata dal di lui fratello ”. Persona_2
Il dato è pacifico ed è stato confermato dalle parti comparse alla prima udienza.
Successivamente, a fronte della sollevata eccezione di inesistenza della procura in sede di comparsa di costituzione, parte attrice provvedeva, il giorno stesso dell'udienza di prima comparizione il 20.10.2022, a depositare altra procura recante la data del 03.02.2021 e firmata da . AR
Sul punto le parti convenute e hanno eccepito in via CP_1 CP_2 preliminare la inammissibilità dell'atto introduttivo per inesistenza della procura.
Hanno richiamato, da ultimo, la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n.
37434/22 pubblicata in data 21.12.2022, nella quale si legge: “la esistenza della procura alla lite costituisce presupposto processuale non surrogabile … che s'inserisce a pieno titolo nello sviluppo processuale, regolato da norme pubblicistiche. … L'assenza della procura, invero, genera l'inammissibilità della posizione processuale della parte … . Nel caso in cui fosse l'attore a trovarsi in una tale situazione la sua domanda sarebbe inammissibile” specificando che si parla di procura inesistente non solo nel caso in cui la
9 procura non venga rilasciata, ma anche ogniqualvolta l'atto in questione risulti essere falso o venga rilasciato da un soggetto diverso da quello che viene rappresentato in giudizio.
L'attore ha contrastato l'eccezione sostenendo che nel caso di specie non vi è mai stata una
“inesistenza” o “mancanza” della procura alle liti dell'attore: la procura speciale alle liti in favore del difensore era stata, infatti, regolarmente conferita e sottoscritta dal
[...]
già in data 03.02.2021, cioè in data antecedente alla notifica dell'atto di AR citazione (come documentalmente provato con il deposito della procura da lui firmata ed effettuato il 20 ottobre 2022); l'anomalia processuale è consistita in un mero errore materiale in quanto all'atto di citazione notificato è stata allegata, per svista, la procura alle liti conferita dal fratello, (anch'egli difeso dal medesimo procuratore nel CP_3 presente giudizio), anziché quella specifica del . Si è trattato, dunque, AR non di un'assenza del mandato difensivo, bensì di un “difetto di allegazione” della corretta procura, un vizio di natura puramente formale che non può determinare né l'inesistenza del mandato difensivo in capo al difensore né, a cascata, l'irritualità dell'introduzione del giudizio.
Ciò posto, nella presente controversia deve essere valutata la possibile applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art. 182 c.p.c. nella versione precedente alla riforma c.d.
Cartabia, che prevedeva quanto segue: “Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”.
Come noto, la disposizione citata è stata oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale intorno alla natura e alla tipologia di vizio sanabile.
Facendo riferimento alla classica differenza, di creazione dottrinale, tra nullità ed inesistenza ci si è domandati se, grazie all'applicazione dell'art. 182 c.p.c., potesse essere sanata solo ed esclusivamente la procura alle liti viziata ovvero se potesse essere posto rimedio altresì alla inesistenza della stessa.
10 La questione è stata ampiamente trattata nella ordinanza della Corte di cassazione n.
4932/2022 che, all'esito della svolta disamina, ha sottoposto la questione alle Sezioni
Unite.
Rilevava la Suprema Corte che “A seguito dell'entrata in vigore della novella del 2009, il nuovo testo dell'art. 182 c.p.c., comma 2, ha posto il problema del significato da attribuire alla previsione di sanatoria non soltanto per l'ipotesi di “rinnovazione”, ma anche di
“rilascio” della procura. Ferma restando la possibilità di sanare la procura rilasciata tempestivamente, ma irregolare, e dunque di “rinnovare” il negozio di conferimento dello ius postulandi, ci si è interpellati sul significato da attribuire alla parola “rilascio”. Se, cioè, il legislatore del 2009 abbia inteso, con tali espressioni (“rinnovazione” e
“rilascio”) alludere all'unica ipotesi in cui la procura esista, ma presenti dei vizi di nullità, ovvero a due distinte eventualità, rispettivamente di procura esistente ma viziata
(“rinnovazione”) e di procura non materialmente esistente in atti perché mai rilasciata o perché rilasciata con un atto non prodotto in giudizio (“rilascio”)”.
Come emerge dalla lettura dell'ordinanza, in ordine al concetto di rinnovazione non vi erano dubbi, ammettendosi che nel concetto di rinnovazione possano ricomprendersi tutti i casi in cui una procura esista ma sia viziata e, per questo motivo, debba essere appunto rinnovata o “nuovamente rilasciata”.
La questione sorgeva, di contro, dalla diversa interpretazione che dottrina e giurisprudenza accoglievano in ordine al concetto di “rilascio” della procura alle liti.
Da qui sono scaturiti i due diversi orientamenti giurisprudenziali sintetizzati nella ordinanza n. 4932/2022.
Da un lato vi era la tesi estensiva che faceva leva sul dato letterale dell'art. 182 c.p.c. (che contempla le due ipotesi di rinnovazione o, alternativamente, di rilascio, come rilevato in
Cass. sez. 2, ordinanza n. 10885 del 07.05.2018), che avrebbe consentito di ricomprendere nel verbo “rilasciare” anche l'ipotesi di originaria inesistenza della procura alle liti in favore del difensore tecnico.
Dall'altro vi era l'orientamento restrittivo che limitava l'applicabilità della sanatoria alle sole ipotesi di nullità in senso stretto della procura alle liti.
E ciò sulla base, in primo luogo, dell'argomentazione logica che la “sanatoria” implica sempre e comunque il “rilascio” di una nuova procura sostitutiva della precedente (Cass.
SS.UU 10414/2017) e che non può essere rinnovato ciò che non è mai esistito.
11 Un ulteriore argomento, invece, si fondava sul dato testuale: dal periodo del comma secondo che recita “vizio che determina la nullità della procura al difensore”
l'orientamento restrittivo desumeva che la sanatoria dovesse riguardare solo le ipotesi di nullità di una procura esistente. In ipotesi di materiale inesistenza di una procura, di contro, non avrebbe potuto trovare applicazione la norma in discorso con conseguente impossibilità di sanatoria.
Conclusivamente la Cassazione, nella ordinanza con la quale ha rimesso la questione alle
SS.UU., rilevava: “Si pone, in definitiva, una duplice alternativa interpretativa, tra due opzioni opposte, ciascuna delle quali fondata sulla valorizzazione di un aspetto letterale della disposizione di cui all'art. 182 c.p.c., comma 2, e tuttavia implicanti conseguenze assolutamente divergenti. La prima ipotesi, infatti, valorizzando il concetto di “rilascio” della procura, come opposto ed alternativo a quello di sua semplice “rinnovazione”, ammetterebbe la sanatoria anche nel caso di procura mai conferita. La seconda ipotesi, invece, valorizzando da un lato, l'assunto che il vizio della procura alla lite non potrebbe che essere sanato mediante il “rilascio” di un nuovo atto di conferimento del mandato defensionale, e, dall'altro, il riferimento, operato dal legislatore del 2009, alla sola nullità,
e non anche alla inesistenza, della procura stessa, comporterebbe la limitazione del ricorso alla sanatoria per il solo caso di procura materialmente rilasciata ma non presente in atti oppure affetta da vizi (difformità dal paradigma legale) che ne determinino la nullità.
In definitiva, anche alla luce dei richiamati precedenti di questa Corte, emergono almeno quattro profili problematici meritevoli di approfondimento:
1) il caso di atto firmato da un difensore in favore del quale la procura non risulti essere mai stata conferita;
2) il caso di atto promosso personalmente dalla parte, priva di ius postulandi, nell'ambito di giudizi per i quali sia necessaria ope legis l'assistenza di un difensore (Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 24257 del 04/10/2018, Rv. 650812);
3) il caso di procura rilasciata, ma non presente fisicamente nel fascicolo del giudizio di merito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11359 del 22/05/2014, Rv. 630811, cit.); con l'ulteriore possibile diversificazione, a seconda che si tratti di procura conferita per atto autenticato nella firma da un notaio, con conseguente certificazione “forte” della sua data di rilascio, ovvero di procura conferita a margine o in calce ad un atto giudiziario, che sia autenticata direttamente dall'avvocato a favore del quale è conferito il mandato difensivo;
12 4) il caso di procura rilasciata in favore di avvocato privo di ius postulandi (cfr. Cass. Sez.
U., Sentenza n. 10414 del 27/04/2017, Rv. 643938, cit.)”.
In considerazione del carattere generale della tematica svolta, dunque, è stato sottoposto alle Sezioni unite il seguente quesito: “se, ai sensi del secondo comma dell'art. 182 c.p.c., come novellato dalla Legge n. 69/2009, il giudice debba assegnare un termine per il rilascio della procura ad litem o per la rinnovazione della stessa solo nel caso in cui la procura rilasciata dal difensore di una parte sia materialmente presente in atti ma, tuttavia, risulti affetta da vizio che ne determini la nullità, o anche nel caso in cui un avvocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna procura da quest'ultima rilasciata in suo favore”.
Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sent. n. 37434 del
21.12.2022, optando per l'orientamento più rigoroso e sancendo, dunque, l'inapplicabilità dell'art. 182 c.p.c. alle ipotesi di inesistenza radicale del mandato ad litem con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di
"sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.”
La Corte di cassazione prende le mosse dalla rilevata necessità di operare un distinguo tra la disciplina da applicare nel caso di difetto di rappresentanza sostanziale e la disciplina da applicare nel caso di difetto della procura alle liti e ritiene conclusivamente che l'orientamento più restrittivo sia più confacente al complesso delle norme che disciplinano il tema della procura alle liti
La Corte nell'effettuare la disamina delle norme (artt. 82, 83, 84, 125 e 165 c.p.c.) che disciplinano la rappresentanza tecnica nel giudizio rileva quanto segue: “Il disegno del codice di rito civile, quindi, salvo le eccezioni viste, prevede che la parte sta in giudizio con il ministero di un avvocato, al quale ha previamente rilasciato procura nelle forme e modi di legge. Tutta l'attività regolata dal processo, finalizzata allo scopo di statuire sulla controversia con efficacia di giudicato, implicante, quindi, oltre, ovviamente, alla proposizione di domande ed eccezioni, deduzioni ed eccezioni in senso lato, formali richieste di prova e controdeduzioni alle altrui richieste probatorie, eccezioni processuali in genere, sono affidate, in via esclusiva e non surrogabile, all'avvocato che, attraverso la procura, ha assunto il ministero difensivo”.
13 Svolta la ricostruzione della normativa codicistica relativa alla procura alle liti, conclude nel modo che segue: “Reputa il Collegio che risulti più confacente all'assetto ordinamentale la tesi più restrittiva.
7.1. Il dato letterale, come si è visto, non supporta l'opposta opinione e, anzi, suffraga l'idea che la legge non abbia inteso contemplare l'inesistenza (peraltro fenomeno, per così dire, esterno ed estraneo alla categoria giuridica dell'atto viziato in senso proprio), avendo inteso considerare la procura affetta da nullità.
Dice la norma siccome novellata, «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa».
La categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa e testuale disposizione, quella della nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l'affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio.
Diversamente si sarebbe dovuto divisare ove, a fianco dell'ipotesi della nullità, la legge avesse espressamente previsto quella dell'inesistenza.
7.2. L'estensione all'inesistenza, non enunciata espressamente dalla legge, si porrebbe in irrisolvibile contrasto con gli artt. 125, comma 2, 165, 166 e 168 c.p.c. e 72 delle disp. att.
e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile.
Ma, soprattutto, si porrebbe in insanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt.
82 e 83 c.p.c., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente.
Regola, questa, diretta, tradizionalmente, ad un tempo, ad assicurare la miglior tutela possibile dei diritti a ciascuno dei contendenti e lo svolgersi rapido e ordinato del processo, garantito dalla presenza di tecnici in grado, così, da purgarlo da rimostranze, lamentele e ostruzionismi privi di fondamento giuridico e dettati esclusivamente dal coinvolgimento emotivo delle parti prive di competenza giuridica, che ne dilaterebbero
14 inutilmente i tempi e agevolerebbero deprecabili liti, anche con passaggio a sgradevoli vie di fatto.
Principio che resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l'effetto ex tunc sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolarmente munito di procura.
7.3. Si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislatore, a una impropria confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale (legittimazione) e la rappresentanza processuale ad litem. Solo nel primo caso, come si è cercato di spiegare,
l'assenza di potere può essere sanata in ogni tempo (con la costituzione del soggetto legittimato o di quello adiuvante o con il deposito degli atti autorizzativi), senza implicanze processuali, trattandosi di vicenda riguardante esclusivamente il diritto sostanziale. Nel secondo caso la esistenza della procura alla lite costituisce presupposto processuale non surrogabile, salvo l'eccezione di cui al comma secondo dell'art. 125
c.p.c., che s'inserisce a pieno titolo nello sviluppo processuale, regolato da norme pubblicistiche”.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame (che riguarda la mancata produzione della procura alle liti al momento della instaurazione del giudizio), il Collegio deve rilevare come la fattispecie concreta da esaminare non possa, alla luce della interpretazione da ultimo fornita dalla suprema Corte, essere sanata con il ricorso al meccanismo di cui all'art. 182 c.p.c.
E infatti chiaramente la Corte di legittimità, nell'enunciare il principio di diritto già più sopra menzionato, ha espressamente escluso che possa essere posto rimedio col meccanismo di cui all'art 182 c.p.c. non solo alla mancanza tout court della procura, ma anche alla mancanza della procura in atti, come avvenuto nel caso in esame (“L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del
2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.”).
Sicché deve concludersi, in accoglimento della eccezione sollevata dalle parti convenute, per la pronuncia di inammissibilità delle domande proposte.
3. Spese di lite.
15 Facendo applicazione del principio di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c. e tenuto conto della novità della questione trattata, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la inammissibilità della domanda per le ragioni di cui alla parte motiva;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Giudice est.
Barbara De Munari
Il Presidente
Alina Rossato
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