Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2023, n. 347
CASS
Sentenza 10 gennaio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, con riferimento al ricorso iscritto al N.R.G. 24176/2020. Le parti coinvolte sono un'impresa di costruzioni e una società committente. L'impresa ha contestato un decreto ingiuntivo, chiedendo la revoca e il riconoscimento di un maggior compenso per lavori eseguiti, oltre a una penale per inadempimento contrattuale. La società, al contrario, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo che l'appaltatrice non avesse rispettato i termini contrattuali.

Il giudice ha rigettato il ricorso dell'impresa, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha argomentato che il ritardo nell'esecuzione dei lavori era imputabile al committente, il quale non aveva adempiuto ai propri obblighi, inclusi i pagamenti e la fornitura di materiali necessari. La Corte ha evidenziato che l'appaltatrice aveva diritto alla revisione dei prezzi a causa dell'aumento dei costi e del prolungamento dei tempi di esecuzione, non imputabile a sua colpa. Inoltre, ha sottolineato che la penale per ritardo non poteva essere applicata, poiché il committente non aveva provveduto a costituire in mora l'appaltatrice. La decisione si fonda su un'accurata valutazione delle prove e sull'applicazione dei principi di buona fede e di onere della prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2023, n. 347
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 347
    Data del deposito : 10 gennaio 2023

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