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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/05/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 737 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e promossa
DA
con l'Avv. BLASI NADIA STRADA CAGLI - PERGOLA Parte_1 C.F._1
N. 35/F CAGLI
APPELLANTE
CONTRO
con gli Controparte_1 C.F._2
Avvocati MONCERI KATIA e MAURO GREGORINI Via F.Ugolini, 15 61049 URBANIA .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Urbino n.34/2022 del 28/01/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto qui ancora di interesse, ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro , per Parte_1 CP_1
pagamento del corrispettivo di prestazioni professionali, rese in virtù del contratto del 15.06.2018.
pagina 1 di 3 L'ingiunta ha opposto il decreto, ritenendo non dovute le somme,
Il Tribunale ha così deciso:
Accoglie l'opposizione, dichiara che null'altro è dovuto da Controparte_1
a e revoca il D.I. opposto;
[...] Parte_1
Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall'opposto;
Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore della opponente che liquida in euro
3.235,00 (fase studio, introduttiva e decisionale- compenso valore medio- D.M. 55/14) oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Ha tempestivamente opposto la sentenza il si è costituita , resistendo. Pt_1 CP_1
Il gravame ruota attorno ad un unico motivo, per cui il Tribunale sarebbe incorso in errore individuando la causa petendi della richiesta di pagamento del Geom. nella fattura n.1/2019 Pt_1
anziché nell'art.4 del contratto. A parere dell'appellante vi sarebbe stato uno 'scambio' di causa petendi, dando rilievo a una fattura che è solo un documento fiscale e che è ben altra cosa dal rapporto sottostante. Invero, secondo parte ricorrente, la causa petendi andrebbe ricercata proprio nell'art.4 del contratto che prevede il riconoscimento al Geom. di una percentuale dell'1,50% all'acquisizione Pt_1
di ogni singola commessa, a prescindere dall'esecuzione effettiva della stessa. La debenza del compenso pattuito sarebbe dovuta indipendentemente dalle vicende della commessa, in quanto l'apporto del Geom. risiederebbe nel fatto di consentire alla la partecipazione a gare di Pt_1 CP_1
pubblici appalti avvalendosi (anche) delle certificazioni SOA dal primo possedute (nel caso concreto la categoria OG1).
Questa Corte non condivide la doglianza.
E' vero che si è aggiudicata l'appalto della scuola Fratesi di Peglio, ma l'aggiudicazione è stata CP_1
annullata: ergo non vi è stata alcuna attività cantieristica.
Il contratto di consulenza, prevede all'art. 2 le seguenti prestazioni: la direzione dei cantieri nonché la gestione ottimale e logistica delle loro risorse,
l'ottenimento ed il mantenimento delle certificazioni Soa ed Iso.
Il compenso è stabilito dal successivo art. 4 come segue: per l'apporto di Direzione Tecnica 1° e 2° anno una somma mensile di € 750,00 di cui il primo anno anticipato alla sottoscrizione del contratto;
3°, 4°, 5° anno una somma mensile di € 500,00, per complessivi 36.000 euro, per l'incarico di all'acquisizione di ogni singola commessa relativa ai lavori nella Controparte_2
categoria apportata OG1 una somma pari al 1,5% dell'importo relativo alla stessa categoria posta a base d'asta.
pagina 2 di 3 Osserva la Corte che l'annullamento è un provvedimento amministrativo di secondo grado, con il quale viene caducato, con efficacia retroattiva un atto amministrativo: da tanto consegue che, per l'ordinamento giuridico l'aggiudicazione non vi è mai stata, quindi non può considerarsi (per la contraddizion che nol consente) verificata l'acquisizione della commessa, presupposto del compenso percentuale.
A tanto si aggiunga che, il testo del contratto, riconnette il pagamento dell'1,5% ad una attività specifica “la direzione cantieri” che è indiscusso nella fattispecie non sia stata prestata, per modo che il pagamento del corrispettivo appare del tutto ingiustificato.
Se le parti avessero voluto che il mantenimento delle certificazioni necessarie alla partecipazione alle gare fosse compensato con una percentuale del corrispettivo previsto per le lavorazioni eseguite grazie alla Soa del Geom. non avrebbero riconnesso la maturazione di tale diritto alla direzione del Pt_1
cantiere, ma semplicemente ed espressamente all'uso della Soa per partecipare alla gara.
Peraltro, lo stesso Geometra, nella fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto, non indica come causale la messa a disposizione della Soa per partecipare ad una gara vinta, ma la direzione del cantiere, che è cosa diversa.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di così Pt_1 Controparte_1
provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese che liquida in euro 3.966,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 06 maggio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 737 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e promossa
DA
con l'Avv. BLASI NADIA STRADA CAGLI - PERGOLA Parte_1 C.F._1
N. 35/F CAGLI
APPELLANTE
CONTRO
con gli Controparte_1 C.F._2
Avvocati MONCERI KATIA e MAURO GREGORINI Via F.Ugolini, 15 61049 URBANIA .
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Urbino n.34/2022 del 28/01/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto qui ancora di interesse, ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro , per Parte_1 CP_1
pagamento del corrispettivo di prestazioni professionali, rese in virtù del contratto del 15.06.2018.
pagina 1 di 3 L'ingiunta ha opposto il decreto, ritenendo non dovute le somme,
Il Tribunale ha così deciso:
Accoglie l'opposizione, dichiara che null'altro è dovuto da Controparte_1
a e revoca il D.I. opposto;
[...] Parte_1
Dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dall'opposto;
Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore della opponente che liquida in euro
3.235,00 (fase studio, introduttiva e decisionale- compenso valore medio- D.M. 55/14) oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Ha tempestivamente opposto la sentenza il si è costituita , resistendo. Pt_1 CP_1
Il gravame ruota attorno ad un unico motivo, per cui il Tribunale sarebbe incorso in errore individuando la causa petendi della richiesta di pagamento del Geom. nella fattura n.1/2019 Pt_1
anziché nell'art.4 del contratto. A parere dell'appellante vi sarebbe stato uno 'scambio' di causa petendi, dando rilievo a una fattura che è solo un documento fiscale e che è ben altra cosa dal rapporto sottostante. Invero, secondo parte ricorrente, la causa petendi andrebbe ricercata proprio nell'art.4 del contratto che prevede il riconoscimento al Geom. di una percentuale dell'1,50% all'acquisizione Pt_1
di ogni singola commessa, a prescindere dall'esecuzione effettiva della stessa. La debenza del compenso pattuito sarebbe dovuta indipendentemente dalle vicende della commessa, in quanto l'apporto del Geom. risiederebbe nel fatto di consentire alla la partecipazione a gare di Pt_1 CP_1
pubblici appalti avvalendosi (anche) delle certificazioni SOA dal primo possedute (nel caso concreto la categoria OG1).
Questa Corte non condivide la doglianza.
E' vero che si è aggiudicata l'appalto della scuola Fratesi di Peglio, ma l'aggiudicazione è stata CP_1
annullata: ergo non vi è stata alcuna attività cantieristica.
Il contratto di consulenza, prevede all'art. 2 le seguenti prestazioni: la direzione dei cantieri nonché la gestione ottimale e logistica delle loro risorse,
l'ottenimento ed il mantenimento delle certificazioni Soa ed Iso.
Il compenso è stabilito dal successivo art. 4 come segue: per l'apporto di Direzione Tecnica 1° e 2° anno una somma mensile di € 750,00 di cui il primo anno anticipato alla sottoscrizione del contratto;
3°, 4°, 5° anno una somma mensile di € 500,00, per complessivi 36.000 euro, per l'incarico di all'acquisizione di ogni singola commessa relativa ai lavori nella Controparte_2
categoria apportata OG1 una somma pari al 1,5% dell'importo relativo alla stessa categoria posta a base d'asta.
pagina 2 di 3 Osserva la Corte che l'annullamento è un provvedimento amministrativo di secondo grado, con il quale viene caducato, con efficacia retroattiva un atto amministrativo: da tanto consegue che, per l'ordinamento giuridico l'aggiudicazione non vi è mai stata, quindi non può considerarsi (per la contraddizion che nol consente) verificata l'acquisizione della commessa, presupposto del compenso percentuale.
A tanto si aggiunga che, il testo del contratto, riconnette il pagamento dell'1,5% ad una attività specifica “la direzione cantieri” che è indiscusso nella fattispecie non sia stata prestata, per modo che il pagamento del corrispettivo appare del tutto ingiustificato.
Se le parti avessero voluto che il mantenimento delle certificazioni necessarie alla partecipazione alle gare fosse compensato con una percentuale del corrispettivo previsto per le lavorazioni eseguite grazie alla Soa del Geom. non avrebbero riconnesso la maturazione di tale diritto alla direzione del Pt_1
cantiere, ma semplicemente ed espressamente all'uso della Soa per partecipare alla gara.
Peraltro, lo stesso Geometra, nella fattura posta a base del decreto ingiuntivo opposto, non indica come causale la messa a disposizione della Soa per partecipare ad una gara vinta, ma la direzione del cantiere, che è cosa diversa.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
nei confronti di così Pt_1 Controparte_1
provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese che liquida in euro 3.966,00 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR
115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 06 maggio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 3 di 3