CA
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. 1348/24, promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
Boscato, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Treviso, via A.
Fogazzaro n. 5 in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Massimo Berton, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano,
Via Carlo Giuseppe Merlo n. 1, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 1466/2023 pronunciata dal Tribunale di Varese, pubblicata in data
28.12.2023
pagina 1 di 23 OGGETTO: distanze tra edifici – vedute – sopraelevazione - riduzione in pristino - risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti, all'esito dell'udienza del 27.5.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello,
per tutti i motivi sopra esposti e per quanto di ulteriore ci si riserva di illustrare, richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto d'impugnazione quanto dedotto, osservato, eccepito e prodotto nell'ambito del giudizio di primo grado;
respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione;
previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, anche in relazione al vizio di omessa pronuncia;
in totale riforma della sentenza del Tribunale di Varese n.1466/2023 del 28.12.2023, pubblicata il successivo 30.12.2023, resa inter-partes nel giudizio di primo grado RG.
1912/2017;
in accoglimento dei motivi di appello;
decidendo anche in via rescissoria e nel merito;
IN VIA PRINCIPALE
Accertato e dichiarato che:
1. il terrazzo aperto nel 2007 da sulla sua proprietà è stato realizzato ben sette Parte_1
anni prima della sopraelevazione realizzata da sulla porzione immobiliare Controparte_1
di sua proprietà, acquistata nel 2013, darsi atto che alla fattispecie vada applicato il
“principio della prevenzione”, circa il quale vi è stata da parte del Giudice di Prime cure completa omissione di giudizio;
2. il più volte citato terrazzo aperto da non viola in alcun modo le distanze di Parte_1 legge dall'altrui proprietà, posto che si affaccia sulla pubblica via e dista circa tre metri dalle finestre più vicine;
pagina 2 di 23
3. Il progetto di ristrutturazione presentato da al Comune di Lavena Ponte Parte_1
Tresa è stato regolarmente assentito dai proprietari confinanti e, in particolar modo, dalla dante causa dell'odierno appellato;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.1466/2023 del Tribunale di Varese,
dichiararsi che il terrazzo aperto dall'appellante sulla sua proprietà è stato legittimamente edificato, in assenza di qualsivoglia violazione della normativa sulle distanze tra gli edifici e tra le vedute, e può perciò essere mantenuto integro nella sua forma attuale;
accertato e dichiarato che i lavori di sopraelevazione abusivamente compiuti dal convenuto sulla sua proprietà hanno privato la terrazza dell'appellante della vista panoramica che la caratterizzava, con ciò provocando un danno da svalutazione commerciale dell'appartamento, oltre ad aver provocato danni materiali alla proprietà
durante la fase di esecuzione dei lavori stessi, per l'effetto condannarsi Pt_1 [...]
a risarcire i danni tutti subiti da da liquidarsi nella somma CP_1 Parte_1
complessiva di Euro 40.000,00 o nel diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da questa Ecc. ma Corte”.
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
Rigettare l'appello proposto dal OR avverso la Sentenza n. 1466/2023, Parte_1
resa in primo grado dal Tribunale di Varese in data 28/12/2023;
Accogliere l'odierno appello incidentale ed, in parziale riforma della predetta Sentenza n.
1466/2023, resa in primo grado dal Tribunale di Varese in data 28/12/2023
Nel merito:
In via principale: Respingere ogni e qualsiasi domanda formulata dal OR Parte_1
nei confronti del OR . Controparte_1
In via riconvenzionale ed in principalità:
Accertare e dichiarare che la terrazza e la finestra ad essa accedente, realizzate dal
OR nella di lui abitazione sita in Lavena Ponte Tresa (VA), Via Canetti Parte_1
n. 10, si trovano ad una distanza effettiva dal confine di proprietà del OR CP_1
inferiore a quella prescritta dall'art 905 c.c. e –per l'effetto– condannare l'Arch.
[...]
alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed, in particolare, Parte_1
pagina 3 di 23 all'eliminazione della porzione della terrazza e della finestra ad essa accedente realizzate abitazione dell'attore in violazione della predetta disposizione codicistica;
Accertare e dichiarare che il nuovo tetto di copertura realizzato dal OR Parte_1
sulla di lui abitazione sita in Lavena Ponte Tresa (VA), Via Canetti n. 10, ha invaso la colonna d'aria sovrastante l'immobile di proprietà del OR in Lavena Controparte_1
Ponte Tresa (VA) Via Mina e –per l'effetto– condannare l'Arch. alla Parte_1
rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed, in particolare, all'eliminazione della porzione di tetto che invade la colonna d'aria sovrastante l'immobile di proprietà del convenuto;
In via riconvenzionale ed in subordine: Condannare il OR a risarcire al Parte_1
OR tutti i danni conseguenti alla realizzazione della terrazza e della Controparte_1
finestra ad essa accedente a distanza inferiore a quella regolamentare, nonché quelli conseguenti alla invasione della proprietà del medesimo convenuto ad opera dello sporto del tetto realizzato dall'attore.
Con vittoria di competenze professionali e spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Disporre l'ispezione dei luoghi di causa, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 118
c.p.c., al fine di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare al fine di accertare che il
OR ha realizzato la terrazza ed ha aperto la finestra a distanza inferiore Parte_1
a quella prevista dall'art. 905 c.c., nonché ha edificato una porzione di tetto che invade la colonna d'aria sovrastante l'immobile di proprietà del OR;
Controparte_1
Disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare lo stato dei luoghi e di accertare che il OR ha realizzato la terrazza ed ha aperto la finestra a Parte_1
distanza inferiore a quella prevista dall'art. 905 c.c., nonché ha edificato una porzione di tetto che invade la colonna d'aria sovrastante l'immobile di proprietà del OR
; nonché ulteriormente accertare la proprietà comune del muro divisorio Controparte_1 posto tra i rispettivi immobili”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
Con atto di citazione del 24.04.2017 , in qualità di proprietario di un immobile sito Parte_1
pagina 4 di 23 nel Comune di Lavena Ponte Tresa (VA), conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Varese,
, proprietario dell'immobile confinante, lamentando che, nel corso di alcuni lavori di Controparte_1
ristrutturazione eseguiti nella proprietà del convenuto, quest'ultimo aveva sopraelevato il proprio edificio azzerando la vista panoramica sino ad allora goduta dal terrazzo dell'attore. L'arch. Pt_1
chiedeva di condannare ad eseguire, a proprie spese, il ripristino della situazione Controparte_1
antecedente, con risarcimento dei danni, mediante demolizione dell'opera muraria in questione, in quanto detta opera, da qualificarsi come nuova costruzione, aveva violato la normativa in tema di distanze tra costruzioni e in particolare l'art. 907 c.c., essendo stata costruita a meno di tre metri dalla veduta goduta dalla terrazza dell'attore sulla proprietà del convenuto. In via subordinata, qualora il ripristino non fosse possibile per ragioni di statica, chiedeva il risarcimento del danno mediante versamento dell'equivalente monetario.
Si costituiva in giudizio , instando per il rigetto delle domande attoree e Controparte_1 chiedendo, in via preliminare di rito, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164 c.p.c., per inosservanza dei termini a comparire;
in via riconvenzionale il convenuto domandava:
(i) di accertare che la terrazza e la relativa portafinestra di proprietà attorea erano state, a loro volta, realizzate ad una distanza dalla proprietà inferiore a quella prescritta dall'art CP_1
905 c.c.; per l'effetto, domandava la condanna di alla rimessione in pristino Parte_1
dello stato dei luoghi e all'eliminazione della porzione della terrazza e della portafinestra realizzate in violazione della predetta disposizione codicistica;
(ii) di accertare e dichiarare che il nuovo tetto di copertura realizzato dall'attore sulla di lui abitazione avrebbe invaso la colonna d'aria sovrastante l'immobile di proprietà ; per CP_1
l'effetto, chiedeva la condanna di alla rimessione in pristino dello stato dei Parte_1 luoghi e, in particolare, all'eliminazione della porzione di tetto invadente la colonna d'aria sovrastante la sua proprietà;
(iii) di condannare l'attore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle violazioni di cui sopra.
Ordinato il rinnovo della notifica dell'atto di citazione nel rispetto dei termini di legge, concessi i termini istruttori, con ordinanza del 09.07.2019 il Giudice di primo grado disponeva lo svolgimento di una consulenza tecnica in relazione allo stato dei luoghi, nominando allo scopo CTU il geom.
[...]
Per_1
Espletata la CTU, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e trattenuto in decisione in data 7.9.2021, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. pagina 5 di 23 La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo il 7.12.2022 per un supplemento di CTU, avendo rilevato il giudice la mancanza delle controdeduzioni del perito d'ufficio rispetto alle obiezioni dei consulenti di parte, che in realtà, come precisato poi dal geom. con note depositate il Per_1
23.12.2022, erano già state allegate sub doc. 21 alla relazione originaria.
La causa veniva, dunque, trattenuta nuovamente in decisione in data 21.3.2023, con rinuncia delle parti al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale di Varese pronunciava, quindi, sentenza n. 1466/2023, pubblicata in data
28.12.2023, con la quale così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - Condanna parte convenuta alla demolizione delle opere eseguite in forza del PC. N.14/15 ed alla rimessione in pristino dei luoghi. - Condanna parte attrice alla demolizione delle opere eseguite in forza di DIA n.36/07 ed alla rimessione in pristino dei luoghi.
- Rigetta per il resto. - Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. - Pone definitivamente a carico solidale delle stesse le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto del
29.9.2020”
In sostanza, il Tribunale di Varese rilevava, sulla scorta delle risultanze della CTU, che entrambe le proprietà presentavano alcune irregolarità; in particolare: Parte_2
(i) per quanto riguarda la proprietà attorea, la terrazza risultava difforme rispetto al progetto depositato e alla planimetria catastale, seppur di dimensioni inferiori rispetto a quanto indicato in progetto ed al catasto;
inoltre emergeva la violazione delle distanze imposte dall'art. 905 c.c. nella realizzazione di tale veduta verso la proprietà ; sotto il profilo CP_1
del mancato rispetto delle distanze, il giudice evidenziava che non vi era prova che i confinanti avessero autorizzato la realizzazione del terrazzo in questione in deroga alle stesse;
(ii) per quanto riguarda la proprietà del convenuto, il primo giudice rilevava che il recupero del sottotetto eseguito dal convenuto, doveva essere qualificato ristrutturazione o nuova costruzione, visto l'ampliamento volumetrico e la diversa conformazione delle falde del tetto, e che, pertanto, era stato realizzato in un immobile per il quale tale intervento non era assentibile, visto che le stesse NTA comunali, in edifici di antica formazione meritevoli di salvaguardia con valore ambientale, non comprendevano, tra gli interventi assentibili, la ristrutturazione e la nuova costruzione
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Giudice di prime cure condannava entrambe le parti alla pagina 6 di 23 demolizione delle opere eseguite e al ripristino dei luoghi, con rigetto anche della domande di risarcimento danni, sul rilievo che l'arch. non poteva giovarsi, per tale richiesta, di opere Pt_1
eseguite in spregio alle norme edilizie, mentre non vi era prova dei danni lamentati dal convenuto
. CP_1
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando i seguenti 4 motivi: Parte_1
1. omessa pronuncia su di un fatto decisivo ai fini del giudizio;
2. erronea valutazione da parte del giudice dello stato di fatto degli immobili de quibus;
3. erronea valutazione da parte del giudice in ordine alla documentazione progettuale riguardante i lavori eseguiti dall'arch. sulla sua proprietà; Pt_1
4. omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni svolta dall'odierno appellante.
Si costituiva , contestando l'appello e formulando sei motivi di appello Controparte_1
incidentale:
1. violazione e falsa applicazione degli articoli 872 e 873 c.c. Illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2. violazione e falsa applicazione dell'articolo 3.1.4 delle Norme Tecniche del Piano delle
Regole del PGT del Comune di Lavena Ponte Tresa. Difetto di istruttoria e di ponderazione;
3. violazione dell'articolo 5 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E;
4. Violazione degli articoli 63 e seguenti della Legge della Regione Lombardia 11 marzo
2025, n. 12;
5. violazione dell'articolo 872 del Codice Civile, sotto altro profilo;
violazione dell'articolo
833 c.c. Violazione dell'articolo 112 c.p.c. Omessa pronuncia;
6. violazione dell'articolo 112 c.p.c. Omessa pronuncia.
All'esito della prima udienza del 15.10.2024, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c, fissava, avanti a sé, l'udienza del 18.02.2025 -poi rinviata d'ufficio al 27.5.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava, altresì, termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note pagina 7 di 23 scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 27.5.2025 e decisa nella camera di consiglio del 4.6.2025.
APPELLO PRINCIPALE Pt_1
Col primo motivo di impugnazione l'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, in ordine all'applicabilità, nel caso di specie, del principio della prevenzione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875
e 877 c.c..
In particolare, l'appellante evidenzia che i lavori di realizzazione del terrazzo sulla sua unità immobiliare erano stati realizzati tra il 2007 e il 2008, e dunque in epoca antecedente rispetto sia all'acquisto dell'immobile da parte dell'appellato, avvenuto nel 2013, sia alla realizzazione, da parte di quest'ultimo, delle opere di sopraelevazione oggetto di contestazione, intervenute solo nel 2015.
Tale circostanza, secondo l'appellante, comporterebbe l'applicabilità del principio di prevenzione, in forza del quale il proprietario che costruisce per primo determina le distanze da osservare per le successive edificazioni sui fondi vicini, con la conseguenza che la sopraelevazione eseguita dall'appellato, costruita a distanza inferiore di quella legale rispetto alla preesistente terrazza dell'appellante, risulterebbe contra legem.
Lamenta, pertanto, l'arch. che il giudice di primo grado, pur a fronte della rituale Pt_1
allegazione e documentazione di tale circostanza fin dalle prime difese (in particolare nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.), avrebbe completamente omesso di esaminare la questione, né menzionandola, né motivandone l'eventuale rigetto, incorrendo così in vizio di omessa pronuncia su un fatto potenzialmente decisivo per la definizione del giudizio.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha, infatti, chiaramente affermato che il principio di prevenzione non si applica alle vedute, stabilendo che “mentre nel caso della distanza tra costruzioni è applicabile il principio della prevenzione - in base al quale il proprietario del fondo che costruisce per primo può ubicare la costruzione rispetto al confine nel modo ritenuto più opportuno - tale criterio non è utilizzabile nell'ipotesi prevista dall'art. 905 cod. civ., che disciplina la distanza fra l'apertura delle vedute, dovendo comunque il proprietario che costruisce per primo tenere le vedute dirette a distanza non
pagina 8 di 23 minore di un metro e mezzo dal confine, anche del vicino fondo che sia inedificato” (Cass. n.
n. 4384 del 04/08/1982).
Ne discende che, sotto il profilo del rispetto delle distanze in tema di vedute, a nulla rileva stabilire chi abbia edificato per primo tra i confinanti, dovendosi, in ogni caso, rispettare la distanza minima stabilita dall'art. 905 c.c..
Pertanto, nel caso di specie, appare priva di rilievo la circostanza che il abbia realizzato il Pt_1
proprio terrazzo antecedentemente alla sopraelevazione eseguita dal , posto che detta anteriorità CP_1 non lo esimeva dal rispetto delle distanze stabilite dall'art. 905 c.c. per l'apertura di nuove vedute.
Col secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, dello stato di fatto degli immobili oggetto di causa;
in particolare il primo giudice non avrebbe rilevato che la terrazza realizzata dall'arch. nel 2007-2008 non si affacciava, dal lato della proprietà Pt_1
, su un giardino, un cortile o su altre terrazze o finestre, ma su di un sottostante tetto privo di CP_1
aperture e, più in basso, sulla pubblica via;
anche le due finestre del confinante si trovavano a circa tre metri dal bordo della terrazza ed erano separate dalla stessa dal citato tetto.
Pertanto non era ravvisabile alcuna violazione della normativa in tema di vedute e il Giudice di prime cure, ignorando la documentazione fotografica in atti, avrebbe fondato la propria decisione su una erronea ricostruzione della situazione di fatto, da cui emergeva l'assenza di qualsivoglia violazione delle distanze legali in materia di vedute. Erronea, pertanto, sarebbe la condanna dell'appellante alla riduzione in pristino dei luoghi.
Il motivo è parzialmente fondato.
L'art. 905 c.c. stabilisce che “non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso
e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo […]”. La stessa norma, dunque, stabilisce espressamente che la distanza prescritta va osservata anche rispetto al tetto del vicino.
A nulla quindi rileva che, all'epoca dei lavori eseguiti dall'appellante, vi era solo un tetto in corrispondenza della proprietà . CP_1
Il terrazzo attoreo deve considerarsi, a tutti gli effetti, come una veduta diretta rispetto al lato prospiciente la proprietà . CP_1
Come noto, affinché un'apertura possa qualificarsi giuridicamente come veduta, ai sensi dell'art. 900 c.c., è necessario il concorso di due elementi essenziali: l'inspectio, intesa come possibilità di guardare frontalmente nel fondo del vicino e la prospectio, ovvero la possibilità di affacciarsi, ossia di sporgere il capo e guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così da pagina 9 di 23 assoggettare il fondo alieno ad una visione dinamica e globale (Cass. 22844/2006; Cass. SU n.
10615/1996). Ne consegue che può parlarsi propriamente di veduta quando l'apertura, il terrazzo o il balcone da cui essa sia praticata risultino muniti di parapetto, atto a consentire di guardare e di sporgersi, senza esporsi al pericolo di cadute.
In sintesi, a differenza delle semplici luci, le vedute si caratterizzano per la possibilità di esercitare un affaccio effettivo e significativo, tale da assoggettare il fondo vicino ad una forma di permanente osservazione e per tale ragione è prevista una tutela specifica in termini di distanze legali.
Il legislatore ha, inoltre, distinto tra vedute dirette e vedute oblique, prevedendo per queste ultime una distanza minima più contenuta, pari a 75 cm, giustificata dalla limitata possibilità di inspicere da parte di chi esercita la veduta.
Si ha veduta diretta quando la parete su cui si apre la finestra o il balcone è parallela al confine o forma con esso un angolo acuto;
si ha invece veduta obliqua quando l'apertura forma un angolo ottuso con il confine, oppure quando la parete da cui si esercita la veduta è ortogonale al limite tra i fondi.
Ai fini della distinzione tra vedute dirette, laterali ed oblique, assume, tuttavia, rilievo decisivo la posizione di chi guarda, in particolare quando siano possibili più posizioni di affaccio.
Pertanto, con riferimento ai balconi e alle terrazze, rispetto ad ogni lato si avranno una veduta diretta, ovvero frontale, e due vedute laterali o oblique. La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che “ai della distinzione tra vedute dirette, laterali ed oblique, assume rilievo decisivo la posizione di chi guarda, in particolare quando siano possibili più posizioni di affaccio. Con riferimento ai balconi, pertanto, rispetto ad ogni lato di questo si avranno una veduta diretta, ovvero frontale, e due laterali o oblique, a seconda dell'ampiezza dell'angolo” (Cass. n. 8010 del 30.3.2018;
Cass. n. 220 del 5.1.2011).
E' pacifico, infatti, che le vedute esercitabili da ogni lato di un balcone o di una terrazza sono dirette, perché da essi può volgersi lo sguardo frontalmente in tutte le direzioni.
Ne consegue che “ai sensi dell'art 905, secondo comma cod civ non si possono costruire terrazze, che permettano di esercitare sul fondo del vicino una veduta diretta da meno di un metro e mezzo di distanza, siffatto divieto riguarda i manufatti che, per essere provvisti di parapetto, consentono, agevolmente e senza pericolo, la veduta sul fondo contiguo. E, pertanto, necessario far riferimento alla destinazione permanente e normale dell'opera, attraverso la quale si esercita la veduta, desumendola dalla natura oggettiva della opera medesima, in se considerata abbia questa o meno una destinazione esclusiva ed accertare se la situazione dei luoghi sia idonea ad assicurare una normale inspectio prospectio nel fondo del vicino” (Cass. n. 13 del 9.1.1971).
pagina 10 di 23 Applicando i principi sopra illustrati al caso di specie, deve, dunque, rilevarsi che la terrazza realizzata dall'arch. -regolarmente munita di parapetto che consente un affaccio sicuro- Pt_1
costituisce su ogni lato della stessa –e quindi anche verso la proprietà veduta diretta e, come CP_1 tale, è tenuta al rispetto della distanza di 1,5 metri, prescritta dall'art. 905 c.c., tra il fondo del vicino e la linea esteriore del terrazzo. Attualmente, invece, è costruita in aderenza al muro di confine con la proprietà . CP_1
La portafinestra che dà accesso a detto terrazzo dell'appellante –attualmente collocata a soli 58 cm dal confine con la proprietà è qualificabile, invece, come veduta obliqua, posto che la parete in CP_1
cui è aperta è ortogonale rispetto alla proprietà confinante. La stessa deve, dunque, rispettare la distanza di 75 cm dalla proprietà , dal lato più vicino a quest'ultima, come stabilito dall'art. 906 c.c.. CP_1
L'appellante, pertanto, dovrà arretrare il terrazzo in modo da rispettare la distanza di 1,5 metri dalla proprietà e, al contempo, dovrà anche arretrare la portafinestra, che dà accesso a detto terrazzo, CP_1
onde rispettare la distanza di 75 cm imposta dall' art. 906 c.c.. Non dovrà, invece, come erroneamente statuito dal primo giudice, demolire integralmente il terrazzo. Del resto, lo stesso convenuto aveva chiesto l'eliminazione della porzione di terrazzo realizzata in violazione dell'art. 905 c.c. e non l'eliminazione integrale dello stesso.
In proposito giova ricordare che “qualora sia stata aperta una veduta a distanza minore di un metro
e mezzo dal confine del fondo vicino, il proprietario di questo ultimo, ove intenda costruire, non è esonerato dall'obbligo (ex art. 907 cod. civ.) di mantenere il fabbricato a distanza non minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905 cod. civ., potendo soltanto agire - quale titolare di un diritto soggettivo al rispetto della distanza legale - per l'eliminazione della veduta. In quest'ultimo caso il proprietario che abbia aperto la veduta può opporre il diritto di arretrare la stessa fino al limite della distanza, anche mediante mezzi tecnici correttivi, idonei a rendere l'arretramento effettivo, permanente e controllabile dall'esterno” (cfr. Cass. n. 4384 del 4.8.1982).
Col terzo motivo di appello l'appellante censura l'erronea valutazione, da parte del Giudice di primo grado, della documentazione progettuale relativa ai lavori eseguiti sulla sua proprietà. In particolare, viene contestata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui le autorizzazioni rilasciate dai confinanti presenterebbero profili di incompletezza, in quanto non riporterebbero le generalità complete dei firmatari e mancherebbero di una terza sottoscrizione.
L'appellante osserva, infatti, che tale ricostruzione è smentita dalla stessa documentazione in atti, e in particolare dalla tavola progettuale prodotta dalla controparte (doc. 3 conv.), recante le firme dei confinanti – tra cui anche quella del dante causa dell'odierno appellato – apposte nella sezione pagina 11 di 23 esplicitamente destinata all'assenso dei proprietari limitrofi. Tali sottoscrizioni, non contestate quanto ad autenticità e provenienza, secondo l'appellante costituirebbero una manifestazione di consenso idonea a legittimare i lavori edilizi oggetto della DIA presentata dall'arch. Pt_1
Lamenta inoltre l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe aderito acriticamente alle valutazioni espresse dal CTU in ordine alla validità delle suddette autorizzazioni, nonostante esse esulassero dal perimetro del quesito tecnico e riguardassero aspetti giuridici sottratti alla competenza del consulente. In tal modo, il giudizio sarebbe stato condizionato da argomentazioni non solo irrilevanti, ma prive di fondamento giuridico, senza alcun vaglio critico da parte del Giudicante.
Ne deriva, secondo l'appellante, un vizio motivazionale rilevante, aggravato dal mancato apprezzamento del fatto che il progetto edilizio in questione era stato redatto da un tecnico del luogo –
“ e attuale Sindaco di Lavena Ponte Tresa - fatto notorio ex art. 115 cpc”– Controparte_2
pienamente a conoscenza della situazione di fatto e di chi fossero i proprietari confinanti, circostanza che avrebbe dovuto rafforzare la presunzione di conoscenza da parte del medesimo dei confinanti del proprio cliente, a cui erano state chieste le opportune autorizzazioni.
Il motivo è infondato.
Come noto, l'apertura di una veduta a distanza inferiore a quella di legge, dal momento che implica un peso a carico di un immobile e una corrispondente utilità immediatamente fruibile a vantaggio dell'altro, comporta la costituzione di una servitù di veduta, la quale non può essere convenzionalmente costituita se non per atto scritto. (cfr. Cass., Sentenze nn. 4346/2000 e 9576/2006:
“In tema di vedute, l'esonero dall'osservanza delle distanze legali dalle costruzioni esistenti dà luogo a un rapporto di carattere non già obbligatorio bensì reale, in quanto, comportando un peso a carico di uno degli immobili e una corrispondente "utilitas" immediatamente fruibile a vantaggio dell'altro, configura un diritto di servitù, che non può essere convenzionalmente costituito se non per atto scritto”).
Dunque, ai sensi dell'art. 1350 c.c., per la costituzione di una servitù, è necessario un atto scritto contenente la manifestazione della volontà negoziale, nonché la relativa sottoscrizione di tutti i comproprietari dei fondi confinanti, posto che “in tema di rapporti di vicinato, l'autorizzazione all'apertura di una veduta a distanza inferiore da quella legale e la rinuncia a pretenderne
l'eliminazione, avendo ad oggetto la costituzione di un vincolo di natura reale sul bene, richiedono, ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., la forma scritta "ad substantiam”” (Cfr. Cass., Sentenza n. 15430/2006).
Nel caso di specie, invece, l'appellante si è limitato a richiamare delle semplici firme apposte dai vicini in calce al suo progetto di ristrutturazione, sotto la dicitura “I confinanti”, senza che vi fosse,
pagina 12 di 23 assieme alla sottoscrizione, alcuna dichiarazione negoziale volta alla costituzione di una servitù, idonea ad integrare i requisiti richiesti dall'art. 1350 c.c..
Non è dunque ravvisabile, nel caso di specie, alcuna costituzione di servitù di veduta da parte dei confinanti che consenta all'appellante di mantenere il proprio terrazzo a distanza inferiore a quella di legge.
Col quarto motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di primo grado, sulla domanda risarcitoria relativa ai danni subiti in conseguenza della sopraelevazione abusiva eseguita dall'appellato sulla sua proprietà.
In particolare, l'Arch. aveva chiesto il ristoro del danno patrimoniale derivante dalla Pt_1
perdita della vista panoramica precedentemente goduta dalla propria terrazza, la quale, prima dell'intervento edilizio contestato, affacciava liberamente sul lago di Lugano e sulla cornice montuosa circostante.
Tale vista sarebbe, invece, attualmente ostruita per effetto della realizzazione dell'opera abusiva del confinante, che avrebbe dunque compromesso il pregio e la vivibilità dell'immobile, determinando, secondo quanto quantificato dal consulente di parte, una rilevante svalutazione commerciale dell'appartamento, stimata in € 33.000,00, tenuto anche conto della vocazione turistica della zona.
Inoltre, l'appellante aveva formulato domanda di risarcimento per i danni materiali subiti durante l'esecuzione dei lavori dell'appellato, attuati mediante l'indebito utilizzo della sua terrazza quale base operativa per impalcature e deposito di materiali, con conseguenti danni alla struttura (tegole danneggiate, segni su parapetti e murature), quantificati in € 7.000,00.
Tali pregiudizi sarebbero stati del tutto ignorati nella sentenza impugnata, la quale, secondo l'appellante, si è limitata ad escludere in via generale il diritto al risarcimento sulla base dell'asserita illegittimità delle opere edilizie eseguite dall'appellante stesso, omettendo di distinguere tra danno da svalutazione –eventualmente influenzato dalla regolarità dell'opera– e danni materiali diretti, derivanti da condotte illecite del convenuto, invece del tutto indipendenti dalla legittimità delle costruzioni eseguite dal Pt_1
Il motivo è infondato.
Il CTU aveva stimato il danno da svalutazione del bene immobiliare nella misura di € 1.000,00, poiché “il danno reale patito dall'attore risulta però limitato ad una ipotetica lieve perdita di valore del proprio immobile, derivato dalla parziale occlusione di vista e sole alla terrazza sul fronte ovest.
Premesso che si tratta di terrazza accessibile solamente da sottotetto agibile non abitabile e non da un
pagina 13 di 23 regolare locale di abitazione, concretamente, una valutazione economica dell'appartamento ad oggi, non terrebbe conto della presenza del sopralzo con possibile perdita di irraggiamento pomeridiano”.
Il danno in esame, secondo il consulente d'ufficio, sarebbe pertanto estremamente modesto, tenuto conto della non abitabilità del locale da cui si accede al terrazzo.
In ogni caso, appare assorbente il profilo che detta terrazza non è stata realizzata a distanza di legge, tanto che nella presente sede deve esserne ordinato l'arretramento, mentre, come si vedrà infra, anche la sopraelevazione del confinante non dovrà essere integralmente demolita, ma, a sua volta, solo CP_1 arretrata di 1,5 metri dal confine comune con l'appellante.
Orbene, non risulta in alcun modo dimostrato che, una volta eseguiti i reciproci arretramenti, l'attore potrà effettivamente riacquisire la veduta panoramica precedentemente goduta.
In altri termini, per fondare validamente una pretesa risarcitoria in relazione alla perdita di detta veduta per asserito comportamento illegittimo del convenuto, l'appellante avrebbe dovuto allegare e provare che, nel rispetto delle distanze di legge da parte di entrambe le parti, egli avrebbe goduto della vista oggi compromessa e che, proprio a causa dell'edificazione abusiva dell'appellato, tale vista è andata perduta. Tale dimostrazione, tuttavia, non è stata fornita.
Allo stato, invece, è solamente noto e dimostrato che le costruzioni di entrambe le parti violano le distanze minime di legge e non vi è alcun elemento che consenta di affermare, neppure in via presuntiva, che la perdita della vista panoramica dell'appellante sia causalmente riconducibile all'intervento realizzato dall'appellato nella sua porzione contraria alle distanze di legge.
In difetto di allegazione e prova su tale profilo determinante, la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante non può trovare accoglimento.
Parimenti del tutto sfornita di prova è la richiesta di ristoro dei danni asseritamente subiti dalla proprietà durante l'esecuzione della sopraelevazione della proprietà , per cui anche detta Pt_1 CP_1
domanda non può essere accolta.
APPELLO INCIDENTALE GIGLIO
L'appellato assume di aver richiesto ed ottenuto, nell'anno 2015, un permesso di costruire per il recupero del sottotetto del proprio immobile a fini abitativi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
63 e seguenti della Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (ns. doc. 6 fasc. di primo grado.).
L'intervento, come risulta anche dalla tavola progettuale di raffronto (ns. doc. 7 fasc. di primo grado), è consistito in innalzamento dell'esistente manto di copertura.
pagina 14 di 23 L'appellato allega che il tetto è stato innalzato, prolungando il muro comune posto a confine con la proprietà del convenuto.
A fronte delle rimostranze dell'attore, l'Amministrazione comunale ha constatato e certificato la regolarità dell'intervento, anche per quanto concerne l'aspetto delle distanze, come risulta dalla nota in data 16/4/2016 (N. Prot. 3242 – ns. doc. 8 fasc. di primo grado).
Col primo motivo di appello incidentale, censura la sentenza di primo grado nella Controparte_1
parte in cui ha disposto la riduzione in pristino del suo immobile ritenendo che l'intervento edilizio realizzato sullo stesso – segnatamente, il recupero ai fini abitativi del sottotetto – fosse in contrasto con le previsioni urbanistiche contenute nel Piano di Governo del Territorio del Comune di Lavena Ponte
Tresa.
Secondo l'appellato, il Tribunale, pur dando atto che non vi era stata alcuna violazione delle norme codicistiche in materia di distanze tra costruzioni, avrebbe tuttavia fondato la pronuncia demolitoria sulla presunta incompatibilità dell'intervento con l'art.
3.1.4 delle Norme Tecniche di Attuazione, ritenendolo vietato in quanto qualificabile come “ristrutturazione edilizia” all'interno di un edificio sito in un nucleo di antica formazione.
Inoltre, l'appellato evidenzia che non tutte le disposizioni dello strumento urbanistico devono intendersi integrative di quelle recate dal Codice Civile, ma solo le disposizioni poste a disciplina delle distanze. Pertanto, l'eventuale violazione di previsioni urbanistiche diverse da quelle in materia di distanze tra fondi, non essendo accertabile dal giudice civile, non potrebbe legittimare, nel giudizio civile, l'adozione di provvedimenti sanzionatori quali la riduzione in pristino.
In definitiva, secondo l'appellante incidentale, la motivazione risulterebbe viziata per contraddittorietà, avendo il Tribunale escluso la violazione delle norme civilistiche applicabili al caso concreto, ma ugualmente disposto la rimessione in pristino.
Col secondo motivo di gravame incidentale, censura la sentenza nella parte in cui Controparte_1 il Tribunale ha qualificato l'intervento di recupero del sottotetto come ristrutturazione edilizia vietata ai sensi dell'articolo 3.1.4 delle NTA del Comune di Lavena Ponte Tresa, in quanto eseguita su un immobile rientrante in un nucleo di antica formazione, con conseguente accoglimento della domanda di riduzione in pristino formulata dalla controparte.
In tal senso, l'appellante incidentale rileva che né il CTU, né il Giudice di primo grado hanno proceduto ad accertare a quale delle categorie edilizie, tra quelle elencate all'art.
3.1.4 delle citate NTA, appartenesse l'immobile oggetto di intervento. Tale verifica era tuttavia imprescindibile, poiché solo pagina 15 di 23 per alcune tipologie di edifici inseriti nei nuclei di antica formazione – segnatamente quelli “meritevoli di salvaguardia con valore monumentale” o “con forte valore ambientale” – risulta effettivamente preclusa la ristrutturazione edilizia. Per altre categorie, quali gli edifici “con valore ambientale” o “non meritevoli di salvaguardia”, gli interventi di ristrutturazione sono invece espressamente consentiti.
Secondo il , l'assenza di tale accertamento ha comportato un'applicazione indifferenziata del CP_1 divieto, pur in assenza di un concreto inquadramento dell'edificio nella corretta classificazione urbanistica.
A ciò l'appellante incidentale aggiunge che l'intervento oggetto di contestazione era stato oggetto di esame da parte del che, all'esito di opportune verifiche, aveva Parte_3
confermato la piena conformità delle opere al progetto depositato e la loro regolarità sia sotto il profilo urbanistico che edilizio.
Col terzo motivo di appello incidentale, contesta la riduzione in prestino decisa Controparte_1
dal Tribunale pur a fronte del già citato -e contrario- parere espresso dall'Amministrazione comunale di
Lavena Ponte Tresa, che aveva certificato la piena regolarità e conformità delle opere, e in particolare la legittimità del Permesso di Costruire n. 14/15 rilasciatogli in data 21.04.2015 per il recupero del sottotetto a fini abitativi, come attestato nella nota prot. 3242 del 16.04.2016.
A fronte di tale accertamento amministrativo, il Tribunale, nel disporre la riduzione in pristino, avrebbe dovuto valutare incidenter tantum la legittimità del titolo edilizio, motivando, ove ritenuto necessario, la sua disapplicazione. Tale passaggio, afferma l'appellante incidentale, è tuttavia del tutto assente nella motivazione, nonostante la giurisprudenza di legittimità richieda, nei giudizi civili tra privati aventi ad oggetto l'osservanza delle distanze, che il giudice proceda, se del caso, alla disapplicazione del titolo abilitativo urbanistico, qualora ne rilevi l'illegittimità.
In difetto di una simile valutazione, l'ordine di demolizione risulterebbe viziato, in quanto fondato su un presupposto – l'illiceità delle opere – smentito dall'autorità amministrativa competente e che non
è stato oggetto di specifico esame da parte del giudice di primo grado.
Col quarto motivo di appello incidentale censura la sentenza impugnata per avere Controparte_1 ritenuto l'intervento edilizio da lui realizzato in contrasto con i limiti posti dallo strumento urbanistico comunale e con le previsioni della Legge Regionale Lombardia n. 12/2005, senza tenere conto della normativa vigente in materia e delle valutazioni espresse dall'amministrazione comunale.
pagina 16 di 23 L'appellante ribadisce, infatti, che l'intervento è stato eseguito in attuazione del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Lavena Ponte Tresa per il recupero ai fini abitativi di un sottotetto preesistente, intervento che rientra nell'ambito applicativo dell'art. 64 della suddetta legge regionale.
Evidenzia inoltre che tale normativa consente, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali e nell'ambito dei nuclei di antica formazione, il recupero dei sottotetti esistenti, anche mediante modeste sopraelevazioni finalizzate al rispetto delle altezze minime di abitabilità stabilite all'art. 63 comma 6.
Lamenta, pertanto, che la sentenza avrebbe disatteso tali disposizioni senza una compiuta valutazione del quadro normativo regionale, fondandosi invece su un'interpretazione restrittiva e parziale della normativa comunale.
Secondo l'appellante, la pronuncia del Tribunale, nel ritenere l'opera in contrasto con la normativa regionale, si pone dunque in contrasto con l'articolato sistema di deroghe previste dalla Legge
Regionale n. 12/2005, e risulta viziata da un'erronea interpretazione della natura dell'intervento.
I primi quattro motivi di appello incidentale -che possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi- sono infondati.
Come noto, effettivamente l'azione di riduzione in pristino è ammissibile in sede civile unicamente in relazione alla violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, previste dagli artt. 873 ss. c.c. e delle eventuali disposizioni regolamentari integrative, in quanto norme poste a tutela dei rapporti di vicinato.
Al contrario, le disposizioni urbanistiche ed edilizie di carattere generale –pur se eventualmente violate– non giustificano l'accoglimento di una domanda di natura reale, ma, al più, possono rilevare nell'ambito di un'azione risarcitoria o essere oggetto di controllo da parte dell'amministrazione competente (cfr. Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2019, n. 5605; Cass. civ., sez. II, 29 luglio 2005, n.
16094).
Nel caso di specie, risulta che l'attore, sin dall'atto introduttivo, ha espressamente dedotto la violazione delle norme sulle distanze legali, e segnatamente dell'art. 907 c.c.: l'arch. lamenta, Pt_1
infatti, che la sopraelevazione realizzata dal sig. –qualificabile quale nuova costruzione- viola la CP_1
distanza di legge dalla veduta goduta dalla preesistente terrazza dell'attore.
Il Tribunale, esorbitando dalle allegazione delle parti, ha affidato al consulente tecnico d'ufficio un quesito più ampio, concernente la regolarità urbanistica degli interventi edilizi, che ha condotto il ctu ad estendere la propria indagine a profili di conformità alle norme edilizie non dedotti dalle parti e non pertinenti le distanze tra costruzione, ma attinenti ad altri profili urbanistici e, segnatamente per quanto pagina 17 di 23 concerne la proprietà , la conformità o meno di quanto realizzato alla legge di recupero dei CP_1
sottotetti e alle NTA comunali.
Occorre, pertanto, ricondurre la controversia entro i limiti originari e concentrare l'esame sulla questione della legittimità delle opere realizzate rispetto alle distanze previste dagli artt. 873 e ss c.c..
Ebbene, sotto tale profilo, la doglianza attorea è fondata.
La terrazza dell'arch. come sopra chiarito, dovrà essere arretrata di 1,5 metri dal confine Pt_1
con la proprietà , affinchè sia conforme alla previsione dell'art. 905 c.c., ma, operata detto CP_1
arretramento, la veduta rimarrà in loco.
Del resto, lo stesso , nel costituirsi in primo grado, ha chiesto la condanna Controparte_1 dell'attore alla rimozione “della porzione di terrazza” e della finestra ivi collocata, ammettendo dunque implicitamente che la veduta attorea non può essere completamente eliminata, ma solo arretrata, di modo che rispetti la distanza di legge.
Quindi, è evidente che la terrazza di proprietà – un volta arretrata di modo da rispettare la Pt_1
distanza di 1,5 metri dal confine – rimarrà comunque presente e, trattandosi di balcone, continuerà a consentire la veduta diretta sulla proprietà dal lato prospiciente quest'ultima. CP_1
Va ricordato che la sopraelevazione – ancorché eseguita sulla sagoma di un preesistente fabbricato – costituisce, secondo consolidata giurisprudenza, una nuova costruzione a tutti gli effetti, soggetta all'obbligo di rispetto delle distanze legali (cfr. Cass. civ., sez. II, 5 marzo 2018, n. 5049; Cass. civ., sez. II, ord. 7 maggio 2024, n. 12292; Cass. civ., sez. II, ord. 8 maggio 2024, n. 12535).
Ne consegue che la sopraelevazione del convenuto è tenuta al rispetto della distanza legale imposta dall'art. 907 c.c., che prescrive un distacco di tre metri dalle vedute dirette aperte nell'immobile confinante.
In concreto, posto che il terrazzo dell'appellante dovrà arretrare di 1,5 metri dal confine comune, la proprietà , ai fini del rispetto della distanza di 3 metri dalla veduta dal terrazzo dovrà, a CP_1 Pt_1
sua volta, arretrare la propria sopraelevazione di 1,5 metri dal confine comune;
in tal modo la distanza tra la sopraelevazione e la linea più esterna del terrazzo sarà di 3 metri, in conformità CP_1 Pt_1
agli artt. 905 e 907 c.c..
Quest'ultima disposizione impone a chi realizza una nuova costruzione il rispetto delle vedute nel frattempo aperte dal vicino.
In particolare, anche nel caso di sopraelevazione, chi costruisce proseguendo in altezza il proprio fabbricato è tenuto a rispettare il diritto di veduta che eventualmente il proprietario confinante abbia frattanto acquisito, e quindi deve rispettare la distanza legale dalla veduta del vicino per la parte dell'edificio eseguito in sopraelevazione (Cass. n. 21059 del 1.10.2009; Cass. n. 14077 del 23.9.2003).
pagina 18 di 23 Le vedute, come noto, possono essere aperte iure proprietatis, se rispettano le distanze legali previste dagli artt. 905 e 906 c.c., oppure iure servitutis, se a distanza inferiore, purché fondate, in tal caso, su un valido titolo negoziale o testamentario o acquistate a titolo originario, per usucapione o destinazione del padre di famiglia (cfr. Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1997, n. 12299; Cass. civ., sez.
III, 1 ottobre 2009, n. 21059; Cass. civ., sez. II, 23 settembre 2003, n. 14077).
La Suprema Corte ha precisato che l'art. 907 c.c. è posto a tutela sia delle vedute aperte iure proprietatis, sia di quelle esercitate iure servitutis (Cass. n. 14077/2003).
La giurisprudenza citata dalla difesa , secondo cui non basterebbe la mera preesistenza CP_1 materiale di una veduta per invocare l'applicazione dell'art. 907 c.c., in realtà, si riferisce solo al caso di apertura di una veduta a distanza inferiore a quella di legge, in assenza di costituzione di apposita servitù. In tal caso, effettivamente, non può pretendersi il rispetto dei tre metri dalla linea esteriore della veduta realizzata in violazione dell'art. 905 c.c..
Infatti, secondo la Cassazione, per fondare la tutela ex art. 907 c.c non è sufficiente la mera preesistenza materiale di un'apertura sul confine;
al contrario, è necessario che il diritto reale di veduta sia stato validamente acquisito, a titolo originario o derivativo. In mancanza, la costruzione a distanza inferiore non potrà essere impedita. In particolare, nei casi in cui la veduta sia esercitata a distanza inferiore alla minima legale, la giurisprudenza richiede che venga dimostrato il diritto di servitù che fonda il relativo diritto, altrimenti non può imporsi al vicino l'obbligo di rispettare la distanza prevista dall'art. 907 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 2016, n. 25342; Cass. civ., sez. II, 2013, n.
14652).
Nel caso di specie, il terrazzo nella porzione rispettosa dell'art. 905 c.c. costituisce veduta Pt_1 aperta iure proprietaris, che impone al confinante il rispetto della distanza di cui l'art. 907 c.c.. Invece, la porzione di terrazzo che è stata realizzata in violazione della distanza prescritta dall'art. 905 c.c., in assenza di valida costituzione di servitù di veduta da parte dei confinanti, dovrà essere rimossa, come già sopra illustrato.
Pertanto, parte appellata, con riferimento alla sua sopraelevazione, è tenuta al rispetto della distanza prevista dall'art. 907 c.c. con riferimento al diritto di veduta acquisito dall'appellante iure proprietaris relativamente alla porzione del terrazzo che rispetta la distanza di cui all'art. 905 c.c..
Col quinto motivo di appello incidentale, prima parte, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la completa demolizione delle opere realizzate in forza del permesso di costruire, sulla base del presunto contrasto con le NTA. L'appellante incidentale deduce che tale decisione non sarebbe fondata su una violazione delle norme codicistiche in materia di distanze, né su disposizioni pagina 19 di 23 regolamentari ad esse integrative, bensì su previsioni urbanistiche prive di valenza integrativa rispetto all'art. 873 c.c., e dunque inidonee a giustificare, in sede civile, l'adozione di una misura reale come la riduzione in pristino.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente esteso i poteri del giudice ordinario, ordinando la demolizione dell'intero intervento edilizio autorizzato dal Comune, pur in assenza di un accertato contrasto con le distanze legali. Sottolinea poi che, in ogni caso, anche ove si fosse ravvisata una parziale difformità rispetto alle disposizioni urbanistiche, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a disporre la demolizione delle sole porzioni effettivamente non conformi, e non dell'intero manufatto.
A sostegno di tale tesi viene richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di violazione delle distanze legali, la riduzione in pristino può essere disposta solo nei limiti strettamente necessari a ristabilire il rispetto delle misure previste dall'art. 873 c.c., escludendosi interventi demolitori generalizzati (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 21 settembre 2021, n. 25495).
Il motivo è fondato.
Si è già detto che la riduzione in pristino può effettivamente essere disposta dal giudice ordinario nel solo caso di violazione delle distanze e che, nel caso di specie, al di là dell'erronea estensione del quesito affidato al ctu a profili ulteriori edilizio-urbanistici, è comunque riscontrabile, per entrambe le parti, la violazione delle disposizioni stabilite dagli artt. 905, 906 e 907 c.c. in materia di distanze delle vedute.
Sotto tale profilo, come riconosciuto dalla difesa dello stesso appellato, a nulla rileva l'ottenimento di un'autorizzazione edilizia da parte della PA per l'esecuzione dei lavori, posto che dette autorizzazioni riguardano il rapporto con la pubblica amministrazione ed fanno comunque salvi i diritti dei terzi, tra cui proprio i confinanti relativamente al loro diritto al rispetto delle distanze legali.
Ciò detto, deve, effettivamente, rilevarsi che il Giudice di primo grado ha errato nel disporre la demolizione totale del manufatto costruito dal . Invece, si sarebbe dovuto limitare ad ordinare CP_1
l'arretramento dello stesso sino al rispetto della distanza di 3 metri dal terrazzo dell'attore, ex art. 907
c.c., terrazzo che, a sua volta, dovrà essere arretrato a 1,5 metri dal confine.
In definitiva, la conseguenza della violazione delle distanze non dovrà essere la riduzione in pristino come disposta dal primo giudice, ma l'arretramento della sopraelevazione Giglio di 3 mt dal terrazzo di proprietà a sua volta arretrato a 1,5 mt dal confine comune. Pt_1
Col quinto motivo di appello incidentale – seconda parte, lamenta l'omessa Controparte_1 pronuncia circa l'eccezione formulata in merito alla natura emulativa delle domande svolte in primo pagina 20 di 23 grado dall'arch. Detto carattere emulativo sarebbe in particolare dimostrato dall'eseguità del Pt_1 danno subito dall'appellante, quantificato in soli € 1.000,00 dal CTU.
Il motivo è infondato.
Infatti, è pacifico in giurisprudenza che l'obbligo di osservare le distanze sancito all'art. 907 c.c. integra gli estremi di un divieto assoluto, che prescinde dall'esistenza e dalla misura di un concreto nocumento all'esercizio della veduta medesima. Pertanto, a fronte di una violazione di tale disposizione, si deve procedere alla rimessa in pristino della situazione precedente, senza che sia rimesso al giudice alcun apprezzamento discrezionale sull'effettiva entità del danno (cfr. Cass.
n. 12299/1997; Cass. 12033/11).
Col sesto motivo di appello incidentale, censura l'omessa pronuncia del Tribunale Controparte_1
sulla domanda svolta in primo grado volta ad ottenere l'eliminazione della porzione di tetto attoreo invadente la colonna d'aria sovrastante l'immobile di sua proprietà, consistente nello sporto della gronda realizzato dall'arch. durante i lavori di ristrutturazione eseguiti per la realizzazione Pt_1
della terrazza, che hanno determinato anche il rifacimento del tetto attoreo.
Il motivo è infondato.
L'invasione della colonna d'aria della proprietà , mediante la realizzazione di uno sporto di CP_1
gronda, è stato contestata dall'attore sin dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c..
La doglianza dell'appellante incidentale si fonda esclusivamente sulla perizia di parte eseguita dal
Dott. in data 29.11.2017, in cui si afferma solamente che “il tetto del sig. sborda Per_2 Pt_1
abbondantemente sulla copertura del sig. che subisce il forte degrado e la dispersione di polveri CP_1 nocive sul suo tetto”, il che avrebbe obbligato, in fase di ristrutturazione, a “stare sotto la gronda del tetto del sig. . Pt_1
Tuttavia, confrontando lo stato dei luoghi attuale con quello preesistente alla realizzazione del terrazzo sulla scorta del materiale fotografico in atti e in particolare delle foto allegate alla Pt_1
DIA relativa ai lavori si può notare che il tetto dell'appellante già in precedenza debordava Pt_1 sulla colonna d'aria sovrastante la proprietà . E, d'altronde, lo stesso Ing. , nella sua CP_1 Per_2
relazione -peraltro priva di allegati grafici e fotografici, che sarebbero stati utili per una migliore rappresentazione della doglianza- non ha affermato che tale invasione della colonna d'aria fosse
“nuova” e conseguenza dei lavori eseguiti dal Pt_1
In definitiva, la domanda presentata dal sig. deve essere rigettata, posto che lo sporto di CP_1
gronda risulta preesistente ai lavori contestati dal convenuto.
pagina 21 di 23 SPESE DI LITE
La riforma della sentenza di primo grado con parziale accoglimento degli appelli proposti dalle parti comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello
“allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”
(cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Ritiene il Collegio che l'accoglimento parziale delle domande reciprocamente proposte dalle parti giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1466/2023, pronunciata dal Tribunale di Varese, pubblicata in data 28.12.2023 - ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1. ordina a di arretrare la terrazza oggetto di causa e la portafinestra che dà Parte_1
accesso alla stessa, di modo che il loro lato esterno, più vicino alla proprietà , CP_1
rispetti la distanza dal muro di confine con la predetta proprietà , rispettivamente, CP_1
di metri 1,5 il terrazzo e di cm 75 la portafinestra;
2. ordina a di arretrare la porzione sopraelevata del suo edificio Controparte_1
confinante col terrazzo della proprietà di di modo da rispettare la distanza Parte_1
di tre metri dal lato più vicino al confine comune di detto terrazzo, che dovrà essere arretrato, a sua volta, come da punto 1) del presente dispositivo.
pagina 22 di 23 3. Compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa R.G. 1348/24, promossa in grado d'appello
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Parte_1 C.F._1
Boscato, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Treviso, via A.
Fogazzaro n. 5 in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Massimo Berton, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano,
Via Carlo Giuseppe Merlo n. 1, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 1466/2023 pronunciata dal Tribunale di Varese, pubblicata in data
28.12.2023
pagina 1 di 23 OGGETTO: distanze tra edifici – vedute – sopraelevazione - riduzione in pristino - risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti, all'esito dell'udienza del 27.5.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello,
per tutti i motivi sopra esposti e per quanto di ulteriore ci si riserva di illustrare, richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente atto d'impugnazione quanto dedotto, osservato, eccepito e prodotto nell'ambito del giudizio di primo grado;
respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione;
previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, anche in relazione al vizio di omessa pronuncia;
in totale riforma della sentenza del Tribunale di Varese n.1466/2023 del 28.12.2023, pubblicata il successivo 30.12.2023, resa inter-partes nel giudizio di primo grado RG.
1912/2017;
in accoglimento dei motivi di appello;
decidendo anche in via rescissoria e nel merito;
IN VIA PRINCIPALE
Accertato e dichiarato che:
1. il terrazzo aperto nel 2007 da sulla sua proprietà è stato realizzato ben sette Parte_1
anni prima della sopraelevazione realizzata da sulla porzione immobiliare Controparte_1
di sua proprietà, acquistata nel 2013, darsi atto che alla fattispecie vada applicato il
“principio della prevenzione”, circa il quale vi è stata da parte del Giudice di Prime cure completa omissione di giudizio;
2. il più volte citato terrazzo aperto da non viola in alcun modo le distanze di Parte_1 legge dall'altrui proprietà, posto che si affaccia sulla pubblica via e dista circa tre metri dalle finestre più vicine;
pagina 2 di 23
3. Il progetto di ristrutturazione presentato da al Comune di Lavena Ponte Parte_1
Tresa è stato regolarmente assentito dai proprietari confinanti e, in particolar modo, dalla dante causa dell'odierno appellato;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.1466/2023 del Tribunale di Varese,
dichiararsi che il terrazzo aperto dall'appellante sulla sua proprietà è stato legittimamente edificato, in assenza di qualsivoglia violazione della normativa sulle distanze tra gli edifici e tra le vedute, e può perciò essere mantenuto integro nella sua forma attuale;
accertato e dichiarato che i lavori di sopraelevazione abusivamente compiuti dal convenuto sulla sua proprietà hanno privato la terrazza dell'appellante della vista panoramica che la caratterizzava, con ciò provocando un danno da svalutazione commerciale dell'appartamento, oltre ad aver provocato danni materiali alla proprietà
durante la fase di esecuzione dei lavori stessi, per l'effetto condannarsi Pt_1 [...]
a risarcire i danni tutti subiti da da liquidarsi nella somma CP_1 Parte_1
complessiva di Euro 40.000,00 o nel diverso importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da questa Ecc. ma Corte”.
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita,
Rigettare l'appello proposto dal OR avverso la Sentenza n. 1466/2023, Parte_1
resa in primo grado dal Tribunale di Varese in data 28/12/2023;
Accogliere l'odierno appello incidentale ed, in parziale riforma della predetta Sentenza n.
1466/2023, resa in primo grado dal Tribunale di Varese in data 28/12/2023
Nel merito:
In via principale: Respingere ogni e qualsiasi domanda formulata dal OR Parte_1
nei confronti del OR . Controparte_1
In via riconvenzionale ed in principalità:
Accertare e dichiarare che la terrazza e la finestra ad essa accedente, realizzate dal
OR nella di lui abitazione sita in Lavena Ponte Tresa (VA), Via Canetti Parte_1
n. 10, si trovano ad una distanza effettiva dal confine di proprietà del OR CP_1
inferiore a quella prescritta dall'art 905 c.c. e –per l'effetto– condannare l'Arch.
[...]
alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed, in particolare, Parte_1
pagina 3 di 23 all'eliminazione della porzione della terrazza e della finestra ad essa accedente realizzate abitazione dell'attore in violazione della predetta disposizione codicistica;
Accertare e dichiarare che il nuovo tetto di copertura realizzato dal OR Parte_1
sulla di lui abitazione sita in Lavena Ponte Tresa (VA), Via Canetti n. 10, ha invaso la colonna d'aria sovrastante l'immobile di proprietà del OR in Lavena Controparte_1
Ponte Tresa (VA) Via Mina e –per l'effetto– condannare l'Arch. alla Parte_1
rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed, in particolare, all'eliminazione della porzione di tetto che invade la colonna d'aria sovrastante l'immobile di proprietà del convenuto;
In via riconvenzionale ed in subordine: Condannare il OR a risarcire al Parte_1
OR tutti i danni conseguenti alla realizzazione della terrazza e della Controparte_1
finestra ad essa accedente a distanza inferiore a quella regolamentare, nonché quelli conseguenti alla invasione della proprietà del medesimo convenuto ad opera dello sporto del tetto realizzato dall'attore.
Con vittoria di competenze professionali e spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Disporre l'ispezione dei luoghi di causa, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 118
c.p.c., al fine di verificare lo stato dei luoghi ed in particolare al fine di accertare che il
OR ha realizzato la terrazza ed ha aperto la finestra a distanza inferiore Parte_1
a quella prevista dall'art. 905 c.c., nonché ha edificato una porzione di tetto che invade la colonna d'aria sovrastante l'immobile di proprietà del OR;
Controparte_1
Disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare lo stato dei luoghi e di accertare che il OR ha realizzato la terrazza ed ha aperto la finestra a Parte_1
distanza inferiore a quella prevista dall'art. 905 c.c., nonché ha edificato una porzione di tetto che invade la colonna d'aria sovrastante l'immobile di proprietà del OR
; nonché ulteriormente accertare la proprietà comune del muro divisorio Controparte_1 posto tra i rispettivi immobili”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
Con atto di citazione del 24.04.2017 , in qualità di proprietario di un immobile sito Parte_1
pagina 4 di 23 nel Comune di Lavena Ponte Tresa (VA), conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Varese,
, proprietario dell'immobile confinante, lamentando che, nel corso di alcuni lavori di Controparte_1
ristrutturazione eseguiti nella proprietà del convenuto, quest'ultimo aveva sopraelevato il proprio edificio azzerando la vista panoramica sino ad allora goduta dal terrazzo dell'attore. L'arch. Pt_1
chiedeva di condannare ad eseguire, a proprie spese, il ripristino della situazione Controparte_1
antecedente, con risarcimento dei danni, mediante demolizione dell'opera muraria in questione, in quanto detta opera, da qualificarsi come nuova costruzione, aveva violato la normativa in tema di distanze tra costruzioni e in particolare l'art. 907 c.c., essendo stata costruita a meno di tre metri dalla veduta goduta dalla terrazza dell'attore sulla proprietà del convenuto. In via subordinata, qualora il ripristino non fosse possibile per ragioni di statica, chiedeva il risarcimento del danno mediante versamento dell'equivalente monetario.
Si costituiva in giudizio , instando per il rigetto delle domande attoree e Controparte_1 chiedendo, in via preliminare di rito, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164 c.p.c., per inosservanza dei termini a comparire;
in via riconvenzionale il convenuto domandava:
(i) di accertare che la terrazza e la relativa portafinestra di proprietà attorea erano state, a loro volta, realizzate ad una distanza dalla proprietà inferiore a quella prescritta dall'art CP_1
905 c.c.; per l'effetto, domandava la condanna di alla rimessione in pristino Parte_1
dello stato dei luoghi e all'eliminazione della porzione della terrazza e della portafinestra realizzate in violazione della predetta disposizione codicistica;
(ii) di accertare e dichiarare che il nuovo tetto di copertura realizzato dall'attore sulla di lui abitazione avrebbe invaso la colonna d'aria sovrastante l'immobile di proprietà ; per CP_1
l'effetto, chiedeva la condanna di alla rimessione in pristino dello stato dei Parte_1 luoghi e, in particolare, all'eliminazione della porzione di tetto invadente la colonna d'aria sovrastante la sua proprietà;
(iii) di condannare l'attore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle violazioni di cui sopra.
Ordinato il rinnovo della notifica dell'atto di citazione nel rispetto dei termini di legge, concessi i termini istruttori, con ordinanza del 09.07.2019 il Giudice di primo grado disponeva lo svolgimento di una consulenza tecnica in relazione allo stato dei luoghi, nominando allo scopo CTU il geom.
[...]
Per_1
Espletata la CTU, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e trattenuto in decisione in data 7.9.2021, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. pagina 5 di 23 La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo il 7.12.2022 per un supplemento di CTU, avendo rilevato il giudice la mancanza delle controdeduzioni del perito d'ufficio rispetto alle obiezioni dei consulenti di parte, che in realtà, come precisato poi dal geom. con note depositate il Per_1
23.12.2022, erano già state allegate sub doc. 21 alla relazione originaria.
La causa veniva, dunque, trattenuta nuovamente in decisione in data 21.3.2023, con rinuncia delle parti al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il Tribunale di Varese pronunciava, quindi, sentenza n. 1466/2023, pubblicata in data
28.12.2023, con la quale così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: - Condanna parte convenuta alla demolizione delle opere eseguite in forza del PC. N.14/15 ed alla rimessione in pristino dei luoghi. - Condanna parte attrice alla demolizione delle opere eseguite in forza di DIA n.36/07 ed alla rimessione in pristino dei luoghi.
- Rigetta per il resto. - Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. - Pone definitivamente a carico solidale delle stesse le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto del
29.9.2020”
In sostanza, il Tribunale di Varese rilevava, sulla scorta delle risultanze della CTU, che entrambe le proprietà presentavano alcune irregolarità; in particolare: Parte_2
(i) per quanto riguarda la proprietà attorea, la terrazza risultava difforme rispetto al progetto depositato e alla planimetria catastale, seppur di dimensioni inferiori rispetto a quanto indicato in progetto ed al catasto;
inoltre emergeva la violazione delle distanze imposte dall'art. 905 c.c. nella realizzazione di tale veduta verso la proprietà ; sotto il profilo CP_1
del mancato rispetto delle distanze, il giudice evidenziava che non vi era prova che i confinanti avessero autorizzato la realizzazione del terrazzo in questione in deroga alle stesse;
(ii) per quanto riguarda la proprietà del convenuto, il primo giudice rilevava che il recupero del sottotetto eseguito dal convenuto, doveva essere qualificato ristrutturazione o nuova costruzione, visto l'ampliamento volumetrico e la diversa conformazione delle falde del tetto, e che, pertanto, era stato realizzato in un immobile per il quale tale intervento non era assentibile, visto che le stesse NTA comunali, in edifici di antica formazione meritevoli di salvaguardia con valore ambientale, non comprendevano, tra gli interventi assentibili, la ristrutturazione e la nuova costruzione
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Giudice di prime cure condannava entrambe le parti alla pagina 6 di 23 demolizione delle opere eseguite e al ripristino dei luoghi, con rigetto anche della domande di risarcimento danni, sul rilievo che l'arch. non poteva giovarsi, per tale richiesta, di opere Pt_1
eseguite in spregio alle norme edilizie, mentre non vi era prova dei danni lamentati dal convenuto
. CP_1
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando i seguenti 4 motivi: Parte_1
1. omessa pronuncia su di un fatto decisivo ai fini del giudizio;
2. erronea valutazione da parte del giudice dello stato di fatto degli immobili de quibus;
3. erronea valutazione da parte del giudice in ordine alla documentazione progettuale riguardante i lavori eseguiti dall'arch. sulla sua proprietà; Pt_1
4. omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni svolta dall'odierno appellante.
Si costituiva , contestando l'appello e formulando sei motivi di appello Controparte_1
incidentale:
1. violazione e falsa applicazione degli articoli 872 e 873 c.c. Illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2. violazione e falsa applicazione dell'articolo 3.1.4 delle Norme Tecniche del Piano delle
Regole del PGT del Comune di Lavena Ponte Tresa. Difetto di istruttoria e di ponderazione;
3. violazione dell'articolo 5 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E;
4. Violazione degli articoli 63 e seguenti della Legge della Regione Lombardia 11 marzo
2025, n. 12;
5. violazione dell'articolo 872 del Codice Civile, sotto altro profilo;
violazione dell'articolo
833 c.c. Violazione dell'articolo 112 c.p.c. Omessa pronuncia;
6. violazione dell'articolo 112 c.p.c. Omessa pronuncia.
All'esito della prima udienza del 15.10.2024, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c, fissava, avanti a sé, l'udienza del 18.02.2025 -poi rinviata d'ufficio al 27.5.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava, altresì, termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note pagina 7 di 23 scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 27.5.2025 e decisa nella camera di consiglio del 4.6.2025.
APPELLO PRINCIPALE Pt_1
Col primo motivo di impugnazione l'appellante deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia, da parte del giudice di prime cure, in ordine all'applicabilità, nel caso di specie, del principio della prevenzione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875
e 877 c.c..
In particolare, l'appellante evidenzia che i lavori di realizzazione del terrazzo sulla sua unità immobiliare erano stati realizzati tra il 2007 e il 2008, e dunque in epoca antecedente rispetto sia all'acquisto dell'immobile da parte dell'appellato, avvenuto nel 2013, sia alla realizzazione, da parte di quest'ultimo, delle opere di sopraelevazione oggetto di contestazione, intervenute solo nel 2015.
Tale circostanza, secondo l'appellante, comporterebbe l'applicabilità del principio di prevenzione, in forza del quale il proprietario che costruisce per primo determina le distanze da osservare per le successive edificazioni sui fondi vicini, con la conseguenza che la sopraelevazione eseguita dall'appellato, costruita a distanza inferiore di quella legale rispetto alla preesistente terrazza dell'appellante, risulterebbe contra legem.
Lamenta, pertanto, l'arch. che il giudice di primo grado, pur a fronte della rituale Pt_1
allegazione e documentazione di tale circostanza fin dalle prime difese (in particolare nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.), avrebbe completamente omesso di esaminare la questione, né menzionandola, né motivandone l'eventuale rigetto, incorrendo così in vizio di omessa pronuncia su un fatto potenzialmente decisivo per la definizione del giudizio.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte ha, infatti, chiaramente affermato che il principio di prevenzione non si applica alle vedute, stabilendo che “mentre nel caso della distanza tra costruzioni è applicabile il principio della prevenzione - in base al quale il proprietario del fondo che costruisce per primo può ubicare la costruzione rispetto al confine nel modo ritenuto più opportuno - tale criterio non è utilizzabile nell'ipotesi prevista dall'art. 905 cod. civ., che disciplina la distanza fra l'apertura delle vedute, dovendo comunque il proprietario che costruisce per primo tenere le vedute dirette a distanza non
pagina 8 di 23 minore di un metro e mezzo dal confine, anche del vicino fondo che sia inedificato” (Cass. n.
n. 4384 del 04/08/1982).
Ne discende che, sotto il profilo del rispetto delle distanze in tema di vedute, a nulla rileva stabilire chi abbia edificato per primo tra i confinanti, dovendosi, in ogni caso, rispettare la distanza minima stabilita dall'art. 905 c.c..
Pertanto, nel caso di specie, appare priva di rilievo la circostanza che il abbia realizzato il Pt_1
proprio terrazzo antecedentemente alla sopraelevazione eseguita dal , posto che detta anteriorità CP_1 non lo esimeva dal rispetto delle distanze stabilite dall'art. 905 c.c. per l'apertura di nuove vedute.
Col secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, dello stato di fatto degli immobili oggetto di causa;
in particolare il primo giudice non avrebbe rilevato che la terrazza realizzata dall'arch. nel 2007-2008 non si affacciava, dal lato della proprietà Pt_1
, su un giardino, un cortile o su altre terrazze o finestre, ma su di un sottostante tetto privo di CP_1
aperture e, più in basso, sulla pubblica via;
anche le due finestre del confinante si trovavano a circa tre metri dal bordo della terrazza ed erano separate dalla stessa dal citato tetto.
Pertanto non era ravvisabile alcuna violazione della normativa in tema di vedute e il Giudice di prime cure, ignorando la documentazione fotografica in atti, avrebbe fondato la propria decisione su una erronea ricostruzione della situazione di fatto, da cui emergeva l'assenza di qualsivoglia violazione delle distanze legali in materia di vedute. Erronea, pertanto, sarebbe la condanna dell'appellante alla riduzione in pristino dei luoghi.
Il motivo è parzialmente fondato.
L'art. 905 c.c. stabilisce che “non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso
e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi è la distanza di un metro e mezzo […]”. La stessa norma, dunque, stabilisce espressamente che la distanza prescritta va osservata anche rispetto al tetto del vicino.
A nulla quindi rileva che, all'epoca dei lavori eseguiti dall'appellante, vi era solo un tetto in corrispondenza della proprietà . CP_1
Il terrazzo attoreo deve considerarsi, a tutti gli effetti, come una veduta diretta rispetto al lato prospiciente la proprietà . CP_1
Come noto, affinché un'apertura possa qualificarsi giuridicamente come veduta, ai sensi dell'art. 900 c.c., è necessario il concorso di due elementi essenziali: l'inspectio, intesa come possibilità di guardare frontalmente nel fondo del vicino e la prospectio, ovvero la possibilità di affacciarsi, ossia di sporgere il capo e guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così da pagina 9 di 23 assoggettare il fondo alieno ad una visione dinamica e globale (Cass. 22844/2006; Cass. SU n.
10615/1996). Ne consegue che può parlarsi propriamente di veduta quando l'apertura, il terrazzo o il balcone da cui essa sia praticata risultino muniti di parapetto, atto a consentire di guardare e di sporgersi, senza esporsi al pericolo di cadute.
In sintesi, a differenza delle semplici luci, le vedute si caratterizzano per la possibilità di esercitare un affaccio effettivo e significativo, tale da assoggettare il fondo vicino ad una forma di permanente osservazione e per tale ragione è prevista una tutela specifica in termini di distanze legali.
Il legislatore ha, inoltre, distinto tra vedute dirette e vedute oblique, prevedendo per queste ultime una distanza minima più contenuta, pari a 75 cm, giustificata dalla limitata possibilità di inspicere da parte di chi esercita la veduta.
Si ha veduta diretta quando la parete su cui si apre la finestra o il balcone è parallela al confine o forma con esso un angolo acuto;
si ha invece veduta obliqua quando l'apertura forma un angolo ottuso con il confine, oppure quando la parete da cui si esercita la veduta è ortogonale al limite tra i fondi.
Ai fini della distinzione tra vedute dirette, laterali ed oblique, assume, tuttavia, rilievo decisivo la posizione di chi guarda, in particolare quando siano possibili più posizioni di affaccio.
Pertanto, con riferimento ai balconi e alle terrazze, rispetto ad ogni lato si avranno una veduta diretta, ovvero frontale, e due vedute laterali o oblique. La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che “ai della distinzione tra vedute dirette, laterali ed oblique, assume rilievo decisivo la posizione di chi guarda, in particolare quando siano possibili più posizioni di affaccio. Con riferimento ai balconi, pertanto, rispetto ad ogni lato di questo si avranno una veduta diretta, ovvero frontale, e due laterali o oblique, a seconda dell'ampiezza dell'angolo” (Cass. n. 8010 del 30.3.2018;
Cass. n. 220 del 5.1.2011).
E' pacifico, infatti, che le vedute esercitabili da ogni lato di un balcone o di una terrazza sono dirette, perché da essi può volgersi lo sguardo frontalmente in tutte le direzioni.
Ne consegue che “ai sensi dell'art 905, secondo comma cod civ non si possono costruire terrazze, che permettano di esercitare sul fondo del vicino una veduta diretta da meno di un metro e mezzo di distanza, siffatto divieto riguarda i manufatti che, per essere provvisti di parapetto, consentono, agevolmente e senza pericolo, la veduta sul fondo contiguo. E, pertanto, necessario far riferimento alla destinazione permanente e normale dell'opera, attraverso la quale si esercita la veduta, desumendola dalla natura oggettiva della opera medesima, in se considerata abbia questa o meno una destinazione esclusiva ed accertare se la situazione dei luoghi sia idonea ad assicurare una normale inspectio prospectio nel fondo del vicino” (Cass. n. 13 del 9.1.1971).
pagina 10 di 23 Applicando i principi sopra illustrati al caso di specie, deve, dunque, rilevarsi che la terrazza realizzata dall'arch. -regolarmente munita di parapetto che consente un affaccio sicuro- Pt_1
costituisce su ogni lato della stessa –e quindi anche verso la proprietà veduta diretta e, come CP_1 tale, è tenuta al rispetto della distanza di 1,5 metri, prescritta dall'art. 905 c.c., tra il fondo del vicino e la linea esteriore del terrazzo. Attualmente, invece, è costruita in aderenza al muro di confine con la proprietà . CP_1
La portafinestra che dà accesso a detto terrazzo dell'appellante –attualmente collocata a soli 58 cm dal confine con la proprietà è qualificabile, invece, come veduta obliqua, posto che la parete in CP_1
cui è aperta è ortogonale rispetto alla proprietà confinante. La stessa deve, dunque, rispettare la distanza di 75 cm dalla proprietà , dal lato più vicino a quest'ultima, come stabilito dall'art. 906 c.c.. CP_1
L'appellante, pertanto, dovrà arretrare il terrazzo in modo da rispettare la distanza di 1,5 metri dalla proprietà e, al contempo, dovrà anche arretrare la portafinestra, che dà accesso a detto terrazzo, CP_1
onde rispettare la distanza di 75 cm imposta dall' art. 906 c.c.. Non dovrà, invece, come erroneamente statuito dal primo giudice, demolire integralmente il terrazzo. Del resto, lo stesso convenuto aveva chiesto l'eliminazione della porzione di terrazzo realizzata in violazione dell'art. 905 c.c. e non l'eliminazione integrale dello stesso.
In proposito giova ricordare che “qualora sia stata aperta una veduta a distanza minore di un metro
e mezzo dal confine del fondo vicino, il proprietario di questo ultimo, ove intenda costruire, non è esonerato dall'obbligo (ex art. 907 cod. civ.) di mantenere il fabbricato a distanza non minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905 cod. civ., potendo soltanto agire - quale titolare di un diritto soggettivo al rispetto della distanza legale - per l'eliminazione della veduta. In quest'ultimo caso il proprietario che abbia aperto la veduta può opporre il diritto di arretrare la stessa fino al limite della distanza, anche mediante mezzi tecnici correttivi, idonei a rendere l'arretramento effettivo, permanente e controllabile dall'esterno” (cfr. Cass. n. 4384 del 4.8.1982).
Col terzo motivo di appello l'appellante censura l'erronea valutazione, da parte del Giudice di primo grado, della documentazione progettuale relativa ai lavori eseguiti sulla sua proprietà. In particolare, viene contestata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui le autorizzazioni rilasciate dai confinanti presenterebbero profili di incompletezza, in quanto non riporterebbero le generalità complete dei firmatari e mancherebbero di una terza sottoscrizione.
L'appellante osserva, infatti, che tale ricostruzione è smentita dalla stessa documentazione in atti, e in particolare dalla tavola progettuale prodotta dalla controparte (doc. 3 conv.), recante le firme dei confinanti – tra cui anche quella del dante causa dell'odierno appellato – apposte nella sezione pagina 11 di 23 esplicitamente destinata all'assenso dei proprietari limitrofi. Tali sottoscrizioni, non contestate quanto ad autenticità e provenienza, secondo l'appellante costituirebbero una manifestazione di consenso idonea a legittimare i lavori edilizi oggetto della DIA presentata dall'arch. Pt_1
Lamenta inoltre l'appellante che il Giudice di primo grado avrebbe aderito acriticamente alle valutazioni espresse dal CTU in ordine alla validità delle suddette autorizzazioni, nonostante esse esulassero dal perimetro del quesito tecnico e riguardassero aspetti giuridici sottratti alla competenza del consulente. In tal modo, il giudizio sarebbe stato condizionato da argomentazioni non solo irrilevanti, ma prive di fondamento giuridico, senza alcun vaglio critico da parte del Giudicante.
Ne deriva, secondo l'appellante, un vizio motivazionale rilevante, aggravato dal mancato apprezzamento del fatto che il progetto edilizio in questione era stato redatto da un tecnico del luogo –
“ e attuale Sindaco di Lavena Ponte Tresa - fatto notorio ex art. 115 cpc”– Controparte_2
pienamente a conoscenza della situazione di fatto e di chi fossero i proprietari confinanti, circostanza che avrebbe dovuto rafforzare la presunzione di conoscenza da parte del medesimo dei confinanti del proprio cliente, a cui erano state chieste le opportune autorizzazioni.
Il motivo è infondato.
Come noto, l'apertura di una veduta a distanza inferiore a quella di legge, dal momento che implica un peso a carico di un immobile e una corrispondente utilità immediatamente fruibile a vantaggio dell'altro, comporta la costituzione di una servitù di veduta, la quale non può essere convenzionalmente costituita se non per atto scritto. (cfr. Cass., Sentenze nn. 4346/2000 e 9576/2006:
“In tema di vedute, l'esonero dall'osservanza delle distanze legali dalle costruzioni esistenti dà luogo a un rapporto di carattere non già obbligatorio bensì reale, in quanto, comportando un peso a carico di uno degli immobili e una corrispondente "utilitas" immediatamente fruibile a vantaggio dell'altro, configura un diritto di servitù, che non può essere convenzionalmente costituito se non per atto scritto”).
Dunque, ai sensi dell'art. 1350 c.c., per la costituzione di una servitù, è necessario un atto scritto contenente la manifestazione della volontà negoziale, nonché la relativa sottoscrizione di tutti i comproprietari dei fondi confinanti, posto che “in tema di rapporti di vicinato, l'autorizzazione all'apertura di una veduta a distanza inferiore da quella legale e la rinuncia a pretenderne
l'eliminazione, avendo ad oggetto la costituzione di un vincolo di natura reale sul bene, richiedono, ai sensi dell'art. 1350 cod. civ., la forma scritta "ad substantiam”” (Cfr. Cass., Sentenza n. 15430/2006).
Nel caso di specie, invece, l'appellante si è limitato a richiamare delle semplici firme apposte dai vicini in calce al suo progetto di ristrutturazione, sotto la dicitura “I confinanti”, senza che vi fosse,
pagina 12 di 23 assieme alla sottoscrizione, alcuna dichiarazione negoziale volta alla costituzione di una servitù, idonea ad integrare i requisiti richiesti dall'art. 1350 c.c..
Non è dunque ravvisabile, nel caso di specie, alcuna costituzione di servitù di veduta da parte dei confinanti che consenta all'appellante di mantenere il proprio terrazzo a distanza inferiore a quella di legge.
Col quarto motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di primo grado, sulla domanda risarcitoria relativa ai danni subiti in conseguenza della sopraelevazione abusiva eseguita dall'appellato sulla sua proprietà.
In particolare, l'Arch. aveva chiesto il ristoro del danno patrimoniale derivante dalla Pt_1
perdita della vista panoramica precedentemente goduta dalla propria terrazza, la quale, prima dell'intervento edilizio contestato, affacciava liberamente sul lago di Lugano e sulla cornice montuosa circostante.
Tale vista sarebbe, invece, attualmente ostruita per effetto della realizzazione dell'opera abusiva del confinante, che avrebbe dunque compromesso il pregio e la vivibilità dell'immobile, determinando, secondo quanto quantificato dal consulente di parte, una rilevante svalutazione commerciale dell'appartamento, stimata in € 33.000,00, tenuto anche conto della vocazione turistica della zona.
Inoltre, l'appellante aveva formulato domanda di risarcimento per i danni materiali subiti durante l'esecuzione dei lavori dell'appellato, attuati mediante l'indebito utilizzo della sua terrazza quale base operativa per impalcature e deposito di materiali, con conseguenti danni alla struttura (tegole danneggiate, segni su parapetti e murature), quantificati in € 7.000,00.
Tali pregiudizi sarebbero stati del tutto ignorati nella sentenza impugnata, la quale, secondo l'appellante, si è limitata ad escludere in via generale il diritto al risarcimento sulla base dell'asserita illegittimità delle opere edilizie eseguite dall'appellante stesso, omettendo di distinguere tra danno da svalutazione –eventualmente influenzato dalla regolarità dell'opera– e danni materiali diretti, derivanti da condotte illecite del convenuto, invece del tutto indipendenti dalla legittimità delle costruzioni eseguite dal Pt_1
Il motivo è infondato.
Il CTU aveva stimato il danno da svalutazione del bene immobiliare nella misura di € 1.000,00, poiché “il danno reale patito dall'attore risulta però limitato ad una ipotetica lieve perdita di valore del proprio immobile, derivato dalla parziale occlusione di vista e sole alla terrazza sul fronte ovest.
Premesso che si tratta di terrazza accessibile solamente da sottotetto agibile non abitabile e non da un
pagina 13 di 23 regolare locale di abitazione, concretamente, una valutazione economica dell'appartamento ad oggi, non terrebbe conto della presenza del sopralzo con possibile perdita di irraggiamento pomeridiano”.
Il danno in esame, secondo il consulente d'ufficio, sarebbe pertanto estremamente modesto, tenuto conto della non abitabilità del locale da cui si accede al terrazzo.
In ogni caso, appare assorbente il profilo che detta terrazza non è stata realizzata a distanza di legge, tanto che nella presente sede deve esserne ordinato l'arretramento, mentre, come si vedrà infra, anche la sopraelevazione del confinante non dovrà essere integralmente demolita, ma, a sua volta, solo CP_1 arretrata di 1,5 metri dal confine comune con l'appellante.
Orbene, non risulta in alcun modo dimostrato che, una volta eseguiti i reciproci arretramenti, l'attore potrà effettivamente riacquisire la veduta panoramica precedentemente goduta.
In altri termini, per fondare validamente una pretesa risarcitoria in relazione alla perdita di detta veduta per asserito comportamento illegittimo del convenuto, l'appellante avrebbe dovuto allegare e provare che, nel rispetto delle distanze di legge da parte di entrambe le parti, egli avrebbe goduto della vista oggi compromessa e che, proprio a causa dell'edificazione abusiva dell'appellato, tale vista è andata perduta. Tale dimostrazione, tuttavia, non è stata fornita.
Allo stato, invece, è solamente noto e dimostrato che le costruzioni di entrambe le parti violano le distanze minime di legge e non vi è alcun elemento che consenta di affermare, neppure in via presuntiva, che la perdita della vista panoramica dell'appellante sia causalmente riconducibile all'intervento realizzato dall'appellato nella sua porzione contraria alle distanze di legge.
In difetto di allegazione e prova su tale profilo determinante, la domanda risarcitoria avanzata dall'appellante non può trovare accoglimento.
Parimenti del tutto sfornita di prova è la richiesta di ristoro dei danni asseritamente subiti dalla proprietà durante l'esecuzione della sopraelevazione della proprietà , per cui anche detta Pt_1 CP_1
domanda non può essere accolta.
APPELLO INCIDENTALE GIGLIO
L'appellato assume di aver richiesto ed ottenuto, nell'anno 2015, un permesso di costruire per il recupero del sottotetto del proprio immobile a fini abitativi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
63 e seguenti della Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (ns. doc. 6 fasc. di primo grado.).
L'intervento, come risulta anche dalla tavola progettuale di raffronto (ns. doc. 7 fasc. di primo grado), è consistito in innalzamento dell'esistente manto di copertura.
pagina 14 di 23 L'appellato allega che il tetto è stato innalzato, prolungando il muro comune posto a confine con la proprietà del convenuto.
A fronte delle rimostranze dell'attore, l'Amministrazione comunale ha constatato e certificato la regolarità dell'intervento, anche per quanto concerne l'aspetto delle distanze, come risulta dalla nota in data 16/4/2016 (N. Prot. 3242 – ns. doc. 8 fasc. di primo grado).
Col primo motivo di appello incidentale, censura la sentenza di primo grado nella Controparte_1
parte in cui ha disposto la riduzione in pristino del suo immobile ritenendo che l'intervento edilizio realizzato sullo stesso – segnatamente, il recupero ai fini abitativi del sottotetto – fosse in contrasto con le previsioni urbanistiche contenute nel Piano di Governo del Territorio del Comune di Lavena Ponte
Tresa.
Secondo l'appellato, il Tribunale, pur dando atto che non vi era stata alcuna violazione delle norme codicistiche in materia di distanze tra costruzioni, avrebbe tuttavia fondato la pronuncia demolitoria sulla presunta incompatibilità dell'intervento con l'art.
3.1.4 delle Norme Tecniche di Attuazione, ritenendolo vietato in quanto qualificabile come “ristrutturazione edilizia” all'interno di un edificio sito in un nucleo di antica formazione.
Inoltre, l'appellato evidenzia che non tutte le disposizioni dello strumento urbanistico devono intendersi integrative di quelle recate dal Codice Civile, ma solo le disposizioni poste a disciplina delle distanze. Pertanto, l'eventuale violazione di previsioni urbanistiche diverse da quelle in materia di distanze tra fondi, non essendo accertabile dal giudice civile, non potrebbe legittimare, nel giudizio civile, l'adozione di provvedimenti sanzionatori quali la riduzione in pristino.
In definitiva, secondo l'appellante incidentale, la motivazione risulterebbe viziata per contraddittorietà, avendo il Tribunale escluso la violazione delle norme civilistiche applicabili al caso concreto, ma ugualmente disposto la rimessione in pristino.
Col secondo motivo di gravame incidentale, censura la sentenza nella parte in cui Controparte_1 il Tribunale ha qualificato l'intervento di recupero del sottotetto come ristrutturazione edilizia vietata ai sensi dell'articolo 3.1.4 delle NTA del Comune di Lavena Ponte Tresa, in quanto eseguita su un immobile rientrante in un nucleo di antica formazione, con conseguente accoglimento della domanda di riduzione in pristino formulata dalla controparte.
In tal senso, l'appellante incidentale rileva che né il CTU, né il Giudice di primo grado hanno proceduto ad accertare a quale delle categorie edilizie, tra quelle elencate all'art.
3.1.4 delle citate NTA, appartenesse l'immobile oggetto di intervento. Tale verifica era tuttavia imprescindibile, poiché solo pagina 15 di 23 per alcune tipologie di edifici inseriti nei nuclei di antica formazione – segnatamente quelli “meritevoli di salvaguardia con valore monumentale” o “con forte valore ambientale” – risulta effettivamente preclusa la ristrutturazione edilizia. Per altre categorie, quali gli edifici “con valore ambientale” o “non meritevoli di salvaguardia”, gli interventi di ristrutturazione sono invece espressamente consentiti.
Secondo il , l'assenza di tale accertamento ha comportato un'applicazione indifferenziata del CP_1 divieto, pur in assenza di un concreto inquadramento dell'edificio nella corretta classificazione urbanistica.
A ciò l'appellante incidentale aggiunge che l'intervento oggetto di contestazione era stato oggetto di esame da parte del che, all'esito di opportune verifiche, aveva Parte_3
confermato la piena conformità delle opere al progetto depositato e la loro regolarità sia sotto il profilo urbanistico che edilizio.
Col terzo motivo di appello incidentale, contesta la riduzione in prestino decisa Controparte_1
dal Tribunale pur a fronte del già citato -e contrario- parere espresso dall'Amministrazione comunale di
Lavena Ponte Tresa, che aveva certificato la piena regolarità e conformità delle opere, e in particolare la legittimità del Permesso di Costruire n. 14/15 rilasciatogli in data 21.04.2015 per il recupero del sottotetto a fini abitativi, come attestato nella nota prot. 3242 del 16.04.2016.
A fronte di tale accertamento amministrativo, il Tribunale, nel disporre la riduzione in pristino, avrebbe dovuto valutare incidenter tantum la legittimità del titolo edilizio, motivando, ove ritenuto necessario, la sua disapplicazione. Tale passaggio, afferma l'appellante incidentale, è tuttavia del tutto assente nella motivazione, nonostante la giurisprudenza di legittimità richieda, nei giudizi civili tra privati aventi ad oggetto l'osservanza delle distanze, che il giudice proceda, se del caso, alla disapplicazione del titolo abilitativo urbanistico, qualora ne rilevi l'illegittimità.
In difetto di una simile valutazione, l'ordine di demolizione risulterebbe viziato, in quanto fondato su un presupposto – l'illiceità delle opere – smentito dall'autorità amministrativa competente e che non
è stato oggetto di specifico esame da parte del giudice di primo grado.
Col quarto motivo di appello incidentale censura la sentenza impugnata per avere Controparte_1 ritenuto l'intervento edilizio da lui realizzato in contrasto con i limiti posti dallo strumento urbanistico comunale e con le previsioni della Legge Regionale Lombardia n. 12/2005, senza tenere conto della normativa vigente in materia e delle valutazioni espresse dall'amministrazione comunale.
pagina 16 di 23 L'appellante ribadisce, infatti, che l'intervento è stato eseguito in attuazione del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Lavena Ponte Tresa per il recupero ai fini abitativi di un sottotetto preesistente, intervento che rientra nell'ambito applicativo dell'art. 64 della suddetta legge regionale.
Evidenzia inoltre che tale normativa consente, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali e nell'ambito dei nuclei di antica formazione, il recupero dei sottotetti esistenti, anche mediante modeste sopraelevazioni finalizzate al rispetto delle altezze minime di abitabilità stabilite all'art. 63 comma 6.
Lamenta, pertanto, che la sentenza avrebbe disatteso tali disposizioni senza una compiuta valutazione del quadro normativo regionale, fondandosi invece su un'interpretazione restrittiva e parziale della normativa comunale.
Secondo l'appellante, la pronuncia del Tribunale, nel ritenere l'opera in contrasto con la normativa regionale, si pone dunque in contrasto con l'articolato sistema di deroghe previste dalla Legge
Regionale n. 12/2005, e risulta viziata da un'erronea interpretazione della natura dell'intervento.
I primi quattro motivi di appello incidentale -che possono essere congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi- sono infondati.
Come noto, effettivamente l'azione di riduzione in pristino è ammissibile in sede civile unicamente in relazione alla violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, previste dagli artt. 873 ss. c.c. e delle eventuali disposizioni regolamentari integrative, in quanto norme poste a tutela dei rapporti di vicinato.
Al contrario, le disposizioni urbanistiche ed edilizie di carattere generale –pur se eventualmente violate– non giustificano l'accoglimento di una domanda di natura reale, ma, al più, possono rilevare nell'ambito di un'azione risarcitoria o essere oggetto di controllo da parte dell'amministrazione competente (cfr. Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2019, n. 5605; Cass. civ., sez. II, 29 luglio 2005, n.
16094).
Nel caso di specie, risulta che l'attore, sin dall'atto introduttivo, ha espressamente dedotto la violazione delle norme sulle distanze legali, e segnatamente dell'art. 907 c.c.: l'arch. lamenta, Pt_1
infatti, che la sopraelevazione realizzata dal sig. –qualificabile quale nuova costruzione- viola la CP_1
distanza di legge dalla veduta goduta dalla preesistente terrazza dell'attore.
Il Tribunale, esorbitando dalle allegazione delle parti, ha affidato al consulente tecnico d'ufficio un quesito più ampio, concernente la regolarità urbanistica degli interventi edilizi, che ha condotto il ctu ad estendere la propria indagine a profili di conformità alle norme edilizie non dedotti dalle parti e non pertinenti le distanze tra costruzione, ma attinenti ad altri profili urbanistici e, segnatamente per quanto pagina 17 di 23 concerne la proprietà , la conformità o meno di quanto realizzato alla legge di recupero dei CP_1
sottotetti e alle NTA comunali.
Occorre, pertanto, ricondurre la controversia entro i limiti originari e concentrare l'esame sulla questione della legittimità delle opere realizzate rispetto alle distanze previste dagli artt. 873 e ss c.c..
Ebbene, sotto tale profilo, la doglianza attorea è fondata.
La terrazza dell'arch. come sopra chiarito, dovrà essere arretrata di 1,5 metri dal confine Pt_1
con la proprietà , affinchè sia conforme alla previsione dell'art. 905 c.c., ma, operata detto CP_1
arretramento, la veduta rimarrà in loco.
Del resto, lo stesso , nel costituirsi in primo grado, ha chiesto la condanna Controparte_1 dell'attore alla rimozione “della porzione di terrazza” e della finestra ivi collocata, ammettendo dunque implicitamente che la veduta attorea non può essere completamente eliminata, ma solo arretrata, di modo che rispetti la distanza di legge.
Quindi, è evidente che la terrazza di proprietà – un volta arretrata di modo da rispettare la Pt_1
distanza di 1,5 metri dal confine – rimarrà comunque presente e, trattandosi di balcone, continuerà a consentire la veduta diretta sulla proprietà dal lato prospiciente quest'ultima. CP_1
Va ricordato che la sopraelevazione – ancorché eseguita sulla sagoma di un preesistente fabbricato – costituisce, secondo consolidata giurisprudenza, una nuova costruzione a tutti gli effetti, soggetta all'obbligo di rispetto delle distanze legali (cfr. Cass. civ., sez. II, 5 marzo 2018, n. 5049; Cass. civ., sez. II, ord. 7 maggio 2024, n. 12292; Cass. civ., sez. II, ord. 8 maggio 2024, n. 12535).
Ne consegue che la sopraelevazione del convenuto è tenuta al rispetto della distanza legale imposta dall'art. 907 c.c., che prescrive un distacco di tre metri dalle vedute dirette aperte nell'immobile confinante.
In concreto, posto che il terrazzo dell'appellante dovrà arretrare di 1,5 metri dal confine comune, la proprietà , ai fini del rispetto della distanza di 3 metri dalla veduta dal terrazzo dovrà, a CP_1 Pt_1
sua volta, arretrare la propria sopraelevazione di 1,5 metri dal confine comune;
in tal modo la distanza tra la sopraelevazione e la linea più esterna del terrazzo sarà di 3 metri, in conformità CP_1 Pt_1
agli artt. 905 e 907 c.c..
Quest'ultima disposizione impone a chi realizza una nuova costruzione il rispetto delle vedute nel frattempo aperte dal vicino.
In particolare, anche nel caso di sopraelevazione, chi costruisce proseguendo in altezza il proprio fabbricato è tenuto a rispettare il diritto di veduta che eventualmente il proprietario confinante abbia frattanto acquisito, e quindi deve rispettare la distanza legale dalla veduta del vicino per la parte dell'edificio eseguito in sopraelevazione (Cass. n. 21059 del 1.10.2009; Cass. n. 14077 del 23.9.2003).
pagina 18 di 23 Le vedute, come noto, possono essere aperte iure proprietatis, se rispettano le distanze legali previste dagli artt. 905 e 906 c.c., oppure iure servitutis, se a distanza inferiore, purché fondate, in tal caso, su un valido titolo negoziale o testamentario o acquistate a titolo originario, per usucapione o destinazione del padre di famiglia (cfr. Cass. civ., sez. II, 4 dicembre 1997, n. 12299; Cass. civ., sez.
III, 1 ottobre 2009, n. 21059; Cass. civ., sez. II, 23 settembre 2003, n. 14077).
La Suprema Corte ha precisato che l'art. 907 c.c. è posto a tutela sia delle vedute aperte iure proprietatis, sia di quelle esercitate iure servitutis (Cass. n. 14077/2003).
La giurisprudenza citata dalla difesa , secondo cui non basterebbe la mera preesistenza CP_1 materiale di una veduta per invocare l'applicazione dell'art. 907 c.c., in realtà, si riferisce solo al caso di apertura di una veduta a distanza inferiore a quella di legge, in assenza di costituzione di apposita servitù. In tal caso, effettivamente, non può pretendersi il rispetto dei tre metri dalla linea esteriore della veduta realizzata in violazione dell'art. 905 c.c..
Infatti, secondo la Cassazione, per fondare la tutela ex art. 907 c.c non è sufficiente la mera preesistenza materiale di un'apertura sul confine;
al contrario, è necessario che il diritto reale di veduta sia stato validamente acquisito, a titolo originario o derivativo. In mancanza, la costruzione a distanza inferiore non potrà essere impedita. In particolare, nei casi in cui la veduta sia esercitata a distanza inferiore alla minima legale, la giurisprudenza richiede che venga dimostrato il diritto di servitù che fonda il relativo diritto, altrimenti non può imporsi al vicino l'obbligo di rispettare la distanza prevista dall'art. 907 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. II, 12 dicembre 2016, n. 25342; Cass. civ., sez. II, 2013, n.
14652).
Nel caso di specie, il terrazzo nella porzione rispettosa dell'art. 905 c.c. costituisce veduta Pt_1 aperta iure proprietaris, che impone al confinante il rispetto della distanza di cui l'art. 907 c.c.. Invece, la porzione di terrazzo che è stata realizzata in violazione della distanza prescritta dall'art. 905 c.c., in assenza di valida costituzione di servitù di veduta da parte dei confinanti, dovrà essere rimossa, come già sopra illustrato.
Pertanto, parte appellata, con riferimento alla sua sopraelevazione, è tenuta al rispetto della distanza prevista dall'art. 907 c.c. con riferimento al diritto di veduta acquisito dall'appellante iure proprietaris relativamente alla porzione del terrazzo che rispetta la distanza di cui all'art. 905 c.c..
Col quinto motivo di appello incidentale, prima parte, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la completa demolizione delle opere realizzate in forza del permesso di costruire, sulla base del presunto contrasto con le NTA. L'appellante incidentale deduce che tale decisione non sarebbe fondata su una violazione delle norme codicistiche in materia di distanze, né su disposizioni pagina 19 di 23 regolamentari ad esse integrative, bensì su previsioni urbanistiche prive di valenza integrativa rispetto all'art. 873 c.c., e dunque inidonee a giustificare, in sede civile, l'adozione di una misura reale come la riduzione in pristino.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente esteso i poteri del giudice ordinario, ordinando la demolizione dell'intero intervento edilizio autorizzato dal Comune, pur in assenza di un accertato contrasto con le distanze legali. Sottolinea poi che, in ogni caso, anche ove si fosse ravvisata una parziale difformità rispetto alle disposizioni urbanistiche, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a disporre la demolizione delle sole porzioni effettivamente non conformi, e non dell'intero manufatto.
A sostegno di tale tesi viene richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di violazione delle distanze legali, la riduzione in pristino può essere disposta solo nei limiti strettamente necessari a ristabilire il rispetto delle misure previste dall'art. 873 c.c., escludendosi interventi demolitori generalizzati (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. 21 settembre 2021, n. 25495).
Il motivo è fondato.
Si è già detto che la riduzione in pristino può effettivamente essere disposta dal giudice ordinario nel solo caso di violazione delle distanze e che, nel caso di specie, al di là dell'erronea estensione del quesito affidato al ctu a profili ulteriori edilizio-urbanistici, è comunque riscontrabile, per entrambe le parti, la violazione delle disposizioni stabilite dagli artt. 905, 906 e 907 c.c. in materia di distanze delle vedute.
Sotto tale profilo, come riconosciuto dalla difesa dello stesso appellato, a nulla rileva l'ottenimento di un'autorizzazione edilizia da parte della PA per l'esecuzione dei lavori, posto che dette autorizzazioni riguardano il rapporto con la pubblica amministrazione ed fanno comunque salvi i diritti dei terzi, tra cui proprio i confinanti relativamente al loro diritto al rispetto delle distanze legali.
Ciò detto, deve, effettivamente, rilevarsi che il Giudice di primo grado ha errato nel disporre la demolizione totale del manufatto costruito dal . Invece, si sarebbe dovuto limitare ad ordinare CP_1
l'arretramento dello stesso sino al rispetto della distanza di 3 metri dal terrazzo dell'attore, ex art. 907
c.c., terrazzo che, a sua volta, dovrà essere arretrato a 1,5 metri dal confine.
In definitiva, la conseguenza della violazione delle distanze non dovrà essere la riduzione in pristino come disposta dal primo giudice, ma l'arretramento della sopraelevazione Giglio di 3 mt dal terrazzo di proprietà a sua volta arretrato a 1,5 mt dal confine comune. Pt_1
Col quinto motivo di appello incidentale – seconda parte, lamenta l'omessa Controparte_1 pronuncia circa l'eccezione formulata in merito alla natura emulativa delle domande svolte in primo pagina 20 di 23 grado dall'arch. Detto carattere emulativo sarebbe in particolare dimostrato dall'eseguità del Pt_1 danno subito dall'appellante, quantificato in soli € 1.000,00 dal CTU.
Il motivo è infondato.
Infatti, è pacifico in giurisprudenza che l'obbligo di osservare le distanze sancito all'art. 907 c.c. integra gli estremi di un divieto assoluto, che prescinde dall'esistenza e dalla misura di un concreto nocumento all'esercizio della veduta medesima. Pertanto, a fronte di una violazione di tale disposizione, si deve procedere alla rimessa in pristino della situazione precedente, senza che sia rimesso al giudice alcun apprezzamento discrezionale sull'effettiva entità del danno (cfr. Cass.
n. 12299/1997; Cass. 12033/11).
Col sesto motivo di appello incidentale, censura l'omessa pronuncia del Tribunale Controparte_1
sulla domanda svolta in primo grado volta ad ottenere l'eliminazione della porzione di tetto attoreo invadente la colonna d'aria sovrastante l'immobile di sua proprietà, consistente nello sporto della gronda realizzato dall'arch. durante i lavori di ristrutturazione eseguiti per la realizzazione Pt_1
della terrazza, che hanno determinato anche il rifacimento del tetto attoreo.
Il motivo è infondato.
L'invasione della colonna d'aria della proprietà , mediante la realizzazione di uno sporto di CP_1
gronda, è stato contestata dall'attore sin dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c..
La doglianza dell'appellante incidentale si fonda esclusivamente sulla perizia di parte eseguita dal
Dott. in data 29.11.2017, in cui si afferma solamente che “il tetto del sig. sborda Per_2 Pt_1
abbondantemente sulla copertura del sig. che subisce il forte degrado e la dispersione di polveri CP_1 nocive sul suo tetto”, il che avrebbe obbligato, in fase di ristrutturazione, a “stare sotto la gronda del tetto del sig. . Pt_1
Tuttavia, confrontando lo stato dei luoghi attuale con quello preesistente alla realizzazione del terrazzo sulla scorta del materiale fotografico in atti e in particolare delle foto allegate alla Pt_1
DIA relativa ai lavori si può notare che il tetto dell'appellante già in precedenza debordava Pt_1 sulla colonna d'aria sovrastante la proprietà . E, d'altronde, lo stesso Ing. , nella sua CP_1 Per_2
relazione -peraltro priva di allegati grafici e fotografici, che sarebbero stati utili per una migliore rappresentazione della doglianza- non ha affermato che tale invasione della colonna d'aria fosse
“nuova” e conseguenza dei lavori eseguiti dal Pt_1
In definitiva, la domanda presentata dal sig. deve essere rigettata, posto che lo sporto di CP_1
gronda risulta preesistente ai lavori contestati dal convenuto.
pagina 21 di 23 SPESE DI LITE
La riforma della sentenza di primo grado con parziale accoglimento degli appelli proposti dalle parti comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giova infatti ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello
“allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”
(cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Ritiene il Collegio che l'accoglimento parziale delle domande reciprocamente proposte dalle parti giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1466/2023, pronunciata dal Tribunale di Varese, pubblicata in data 28.12.2023 - ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1. ordina a di arretrare la terrazza oggetto di causa e la portafinestra che dà Parte_1
accesso alla stessa, di modo che il loro lato esterno, più vicino alla proprietà , CP_1
rispetti la distanza dal muro di confine con la predetta proprietà , rispettivamente, CP_1
di metri 1,5 il terrazzo e di cm 75 la portafinestra;
2. ordina a di arretrare la porzione sopraelevata del suo edificio Controparte_1
confinante col terrazzo della proprietà di di modo da rispettare la distanza Parte_1
di tre metri dal lato più vicino al confine comune di detto terrazzo, che dovrà essere arretrato, a sua volta, come da punto 1) del presente dispositivo.
pagina 22 di 23 3. Compensa integralmente le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi
Il Presidente
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 23 di 23