Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6230 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06230/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12469/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12469 del 2025, proposto da
Iberdrola Renovables Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Serena Caradonna, Gloria Ciaccio, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
- del decreto di compatibilità ambientale negativo n. 573 del 29 settembre 2025, adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali (MASE), di concerto con il Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il PNRR (MIC), con il quale è stato espresso "giudizio negativo sulla compatibilità ambientale per il "progetto di un impianto eolico denominato "Cellere" costituito da n. 10 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 60 MW e dalle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cellere (VT) e Valentano (VT)";
- dei pareri che, allegati al decreto di VIA, sono stati formalmente recepiti e richiamati a formarne parte integrante: (1) parere negativo della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC del MASE n. 748 del 26 giugno 2025; (2) parere del MIC prot. n. 25039-P del 12 settembre 2025; (3) parere della Regione Lazio espresso con determinazione n. G08165 del 26 giugno 2025
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NN IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la società Iberdrola Renovables Italia S.p.a. ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico denominato “Cellere”, nonché i pareri presupposti resi dalla Commissione tecnica, dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio.
2. Dalla documentazione in atti risulta che la società ha avviato il procedimento di valutazione di impatto ambientale nel marzo 2022; verificata la completezza della documentazione, l’Amministrazione ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica nell’ottobre 2022, con pubblicazione degli elaborati ai fini della consultazione del pubblico. Nel corso del procedimento la società ha trasmesso integrazioni documentali, sulle quali è stata attivata una nuova fase partecipativa nel maggio 2024.
3. All’esito dell’istruttoria, la Commissione tecnica ha espresso parere negativo nel giugno 2025, evidenziando criticità relative sia alla completezza della documentazione sia alla localizzazione di parte degli aerogeneratori. A tale parere ha fatto seguito quello negativo del Ministero della Cultura nel settembre 2025, nonché quello della Regione Lazio, anch’esso negativo e fondato su profili di incompatibilità paesaggistica.
4. Solo in data 22 settembre 2025, dopo avere acquisito il parere della Commissione tecnica, la società ha trasmesso una proposta di rimodulazione progettuale, consistente nello stralcio di una parte degli aerogeneratori, chiedendo la sospensione del procedimento per consentire l’adeguamento della documentazione tecnica.
5. Con decreto del 29 settembre 2025 l’Amministrazione ha concluso il procedimento con esito negativo, recependo integralmente i pareri tecnici acquisiti, senza dare espresso riscontro alla proposta di rimodulazione.
6. Il ricorso si incentra, in via principale, sulla dedotta illegittimità del decreto di VIA negativo per violazione del contraddittorio procedimentale e del principio di leale collaborazione, nonché per asserita violazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione alla mancata valutazione della proposta di rimodulazione progettuale presentata dalla società in data 22 settembre 2025.
7. La società sostiene, in particolare, che tale rimodulazione, in quanto finalizzata a superare le criticità emerse in sede istruttoria, avrebbe dovuto essere esaminata dall’Amministrazione quale informazione supplementare rilevante ai sensi della citata disposizione, con conseguente obbligo di sospensione del procedimento e riattivazione dell’istruttoria.
8. Le censure, così articolate, non possono essere condivise.
9. Occorre premettere che il procedimento di valutazione di impatto ambientale è disciplinato da una normativa speciale che ne definisce in modo puntuale le fasi, i tempi e le modalità di svolgimento, assicurando da un lato la partecipazione del proponente e del pubblico, e dall’altro la concentrazione e la certezza dell’azione amministrativa. In tale contesto, il diritto di partecipazione del proponente trova piena esplicazione nelle fasi procedimentali dedicate alla presentazione della documentazione progettuale, delle integrazioni e delle osservazioni, nonché nella possibilità di interloquire rispetto ai rilievi emersi nel corso dell’istruttoria.
10. L’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, nel prevedere che l’autorità competente debba valutare la documentazione acquisita tenendo conto anche delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, deve essere interpretato in modo sistematico, alla luce dell’intera sequenza procedimentale. Tale disposizione, infatti, non introduce un obbligo generalizzato e incondizionato di esame di qualsiasi elemento sopravvenuto, ma si riferisce alle informazioni integrative fornite nell’ambito e nei tempi propri del procedimento, secondo le modalità previste dalla disciplina di settore.
11. Ne consegue che l’obbligo di valutazione delle informazioni supplementari non può essere inteso nel senso di imporre all’Amministrazione la riapertura dell’istruttoria o la sospensione del procedimento ogniqualvolta il proponente presenti modifiche progettuali, soprattutto quando queste intervengano in una fase ormai conclusiva, successiva alla definizione dell’istruttoria tecnica e all’acquisizione dei pareri degli enti competenti.
12. Nel caso di specie, risulta incontestato che la proposta di rimodulazione progettuale sia stata presentata in data 22 settembre 2025, quando l’istruttoria tecnica risultava già sostanzialmente definita, essendo stati acquisiti il parere della Commissione tecnica, quello del Ministero della Cultura e quello della Regione Lazio. In tale fase, il procedimento era giunto al momento decisorio finale, nel quale l’Amministrazione era chiamata a sintetizzare e valutare gli esiti dell’istruttoria già compiuta.
13. Deve inoltre rilevarsi che la rimodulazione proposta non si configurava come mera integrazione documentale o chiarimento su aspetti già esaminati, ma incideva in modo significativo sull’assetto complessivo dell’intervento, prevedendo lo stralcio di una parte rilevante degli aerogeneratori originariamente progettati. Una simile modifica comporta necessariamente una nuova valutazione complessiva degli impatti ambientali e paesaggistici, che non può essere effettuata sulla base del materiale istruttorio già acquisito, ma richiede un rinnovato e completo approfondimento tecnico.
14. Sotto tale profilo, la proposta della società non può essere qualificata come “informazione supplementare” ai sensi dell’art. 25 citato, ma integra una sostanziale rielaborazione del progetto, che esula dall’ambito delle integrazioni ammissibili nella fase conclusiva del procedimento.
15. In tale contesto, deve ritenersi che l’Amministrazione non fosse tenuta né a sospendere il procedimento né a riaprire l’istruttoria tecnica, potendo legittimamente concludere il procedimento sulla base della configurazione progettuale già oggetto di compiuta valutazione.
16. La mancata considerazione espressa della proposta di rimodulazione non integra, pertanto, un vizio di difetto di istruttoria o di motivazione, dovendosi ritenere che la stessa sia stata implicitamente disattesa in ragione della sua tardività e della sua incidenza sostanziale sull’assetto progettuale, incompatibile con lo stato avanzato del procedimento.
17. Per altro verso, non risultano fondati i profili di censura volti a contestare nel merito le valutazioni espresse dagli organi tecnici. I pareri resi dalla Commissione tecnica, dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio evidenziano criticità di carattere sostanziale in ordine alla compatibilità dell’intervento con il contesto ambientale e paesaggistico, che non risultano superate dalle deduzioni della parte ricorrente.
18. Con specifico riguardo alla dedotta illegittimità del provvedimento nella parte in cui valorizza la mancata ricadenza dell’intervento in area qualificata come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199 del 2021, nonché al lamentato difetto di bilanciamento tra tutela ambientale e obiettivi di promozione delle fonti rinnovabili, il Collegio ritiene che le doglianze non colgano nel segno.
19. Dalla lettura coordinata del decreto impugnato e dei pareri che lo sorreggono, i quali ne costituiscono parte integrante e ne integrano la motivazione, emerge infatti che il giudizio negativo di compatibilità ambientale non è fondato su un unico elemento, né tantomeno sulla sola mancata qualificazione dell’area come idonea, ma su una pluralità di rilievi tra loro convergenti, afferenti alla compatibilità complessiva dell’intervento con il contesto ambientale e paesaggistico di riferimento.
20. In particolare, il decreto recepisce il parere della Commissione tecnica, che ha evidenziato come la documentazione prodotta dal proponente non consentisse di escludere possibili incidenze significative sulle componenti ambientali interessate, anche in considerazione della collocazione dell’impianto in un’area caratterizzata dalla presenza e interconnessione di numerosi siti della rete Natura 2000, rispetto ai quali sono state ravvisate possibili interferenze dirette e indirette.
21. La Commissione ha in particolare rilevato l’inadeguatezza della documentazione presentata ai fini della valutazione di incidenza, non conforme ai parametri richiesti dalle Linee guida nazionali, nonché l’assenza di un monitoraggio sito-specifico delle componenti faunistiche sensibili, con particolare riferimento all’avifauna e alla chirotterofauna, evidenziando come tali carenze non consentissero di escludere, con il necessario grado di attendibilità, impatti significativi derivanti dalla realizzazione dell’intervento.
22. In tale contesto, il giudizio negativo risulta fondato anche sulla permanenza di un margine di incertezza sugli effetti ambientali del progetto, ritenuto non superato sulla base della documentazione disponibile, non essendo state fornite evidenze tecniche idonee a escludere con ragionevole certezza effetti pregiudizievoli sulle componenti ambientali considerate.
23. A tali profili si aggiungono quelli di carattere paesaggistico e territoriale evidenziati nei pareri del Ministero della Cultura e della Regione Lazio, che hanno rilevato criticità connesse sia alla localizzazione dell’impianto in un contesto caratterizzato da specifici valori paesaggistici tutelati, sia all’incidenza cumulativa derivante dalla presenza, nell’area vasta, di numerosi altri impianti da fonti rinnovabili, già realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione.
24. Sotto tale ultimo profilo, è stato in particolare evidenziato come la concentrazione di interventi analoghi nello stesso ambito territoriale sia suscettibile di determinare un impatto complessivo significativo, non adeguatamente analizzato nella documentazione progettuale, con conseguente ulteriore elemento di criticità ai fini della valutazione di compatibilità ambientale.
25. In tale quadro, la mancata ricadenza dell’intervento in area qualificata come idonea non è stata assunta quale elemento automaticamente ostativo, ma è stata considerata quale circostanza concorrente, inserita all’interno di una più ampia valutazione complessiva, nella quale hanno assunto rilievo determinante i profili di impatto ambientale e paesaggistico sopra richiamati.
26. La censura della ricorrente, nella parte in cui tende a isolare tale elemento e a configurarlo come unico fondamento del diniego, non rispecchia, pertanto, la reale struttura motivazionale del provvedimento impugnato.
27. Parimenti infondata è la doglianza con cui la società richiama i principi di promozione delle fonti rinnovabili, assumendo che l’Amministrazione avrebbe illegittimamente sacrificato l’interesse alla transizione energetica.
28. Dalla motivazione del decreto non emerge, infatti, alcuna preclusione in astratto alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, né una svalutazione dell’interesse pubblico sotteso alla produzione di energia pulita; emerge piuttosto una valutazione concreta di non compatibilità del progetto sottoposto a VIA, effettuata con riferimento allo specifico contesto territoriale e sulla base degli elementi istruttori acquisiti.
29. La promozione delle fonti rinnovabili, pur costituendo obiettivo di rilievo primario, non esonera l’autorità competente dallo svolgimento della verifica di compatibilità ambientale nei termini richiesti dalla disciplina di settore, né consente di superare automaticamente rilievi attinenti alla tutela del paesaggio, alla conservazione della biodiversità e alla valutazione degli effetti cumulativi, ove tali rilievi risultino sorretti da un’istruttoria adeguata.
30. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si fonda su una pluralità di elementi istruttori, tra loro coerenti e convergenti, puntualmente evidenziati nei pareri richiamati, che la ricorrente non ha specificamente confutato mediante elementi idonei a evidenziarne profili di travisamento dei fatti o manifesta illogicità, limitandosi piuttosto a prospettare una diversa lettura degli stessi elementi istruttori e a valorizzare la successiva proposta di rimodulazione progettuale.
31. In definitiva, anche le ulteriori censure devono essere respinte, non emergendo vizi di legittimità tali da giustificare l’annullamento degli atti impugnati.
32. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda e la non univocità delle questioni giuridiche trattate, con particolare riferimento al rapporto tra il principio di partecipazione procedimentale e la struttura e i tempi della procedura di valutazione di impatto ambientale, nonché alla rilevanza da attribuire a modifiche progettuali sopravvenute in una fase avanzata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ST, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
NN IO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN IO | LE ST |
IL SEGRETARIO