Parere definitivo 25 novembre 2025
Improcedibile
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01381/2026REG.PROV.COLL.
N. 00759/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2024, proposto da RA PA, in proprio e quale procuratrice generale di NA RA, NA RA, NA RA, IG RA, RO RA, RA GR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lacco Ameno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03339/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lacco Ameno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. FR DI;
Preso atto delle istanze di passaggio in decisione senza discussione, depositate dagli appellanti e dell’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con tre distinti ricorsi, proposti dinanzi al Tar Campania Napoli, PA RA, in proprio e nella qualità di procuratore generale di NA, NA, NA, GR e IG RA, PA RA, in qualità di procuratore generale di IA RA, e RO RA hanno impugnato l’ordinanza di demolizione, adottata dal Comune di Lacco Ameno nei loro confronti, delle opere abusive realizzate, in difformità della d.i.a. presentata in data 29 marzo 2010, nella loro proprietà al foglio 13, part. 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 40, 47, 53, 54, 71,72, 73, 92, 99 - opere consistenti in muri in pietrame tufaceo malta cementizia, realizzazione di nuova copertura del vano della superficie di circa mq 55 del preesistente fabbricato rurale, ristrutturazione della restante parte del fabbricato rurale, sterro di circa mq 40, vasche interrate, tettoria di mq 44, sbancamento di mq 300.
2.Il TAR ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso n.2166 del 2018, inammissibile il ricorso n. 2237 del 2018, infondato il ricorso n. 2238 del 2018. Più precisamente sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da PA RA quale procuratrice generale dei germani, in quanto la procura conferita è stata interpretata come speciale e non estesa alla controversia in esame, per cui si è superato il problema dell’eventuale necessità di interruzione del giudizio, in considerazione del decesso di GR RA. Relativamente ai ricorsi di PA e RO RA, esaminati nel merito, da un lato, si è affermato che l’art 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 è sempre applicabile “sia che venga accertato l'inizio che l'avvenuta esecuzione di interventi abusivi”, non rilevando, altresì, l’esistenza o meno di un vincolo di inedificabilità assoluta dell’area ovvero il titolo edilizio richiesto per l’esecuzione degli interventi, e, dall’altro lato, si è constatata l’omessa prova delle allegazioni, in punto di estraneità agli abusi, sollevate da alcuni ricorrenti. Infine si è ritenuta superflua la motivazione sull’interesse pubblico, che sussiste in re ipsa, e superabile l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento in virtù dell’art 21-octies della legge n. 241 del 1990.
3.Avverso tale sentenza hanno proposto appello PA RA, in proprio e quale rappresentate di NA RA, NA RA, NA RA, GR RA, IG RA, e RO RA, formulando un unico motivo con la seguente rubrica: “error in iudicando, violazione (o erronea applicazione) dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001. Eccesso di potere giurisdizionale”. Nell’ambito di questa unica censura hanno lamentato: 1)l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da PA RA in qualità di procuratrice generale dei germani, nonostante l’intestazione dell’atto quale “procura generale” e la indicazione di alcune tipologie di cause a titolo meramente esemplificativo; 2) l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha omesso di dichiarare l’interruzione del giudizio, nonostante il decesso di GR RA; 3) l’illegittimità della sentenza per aver rigettato l’istanza di rinvio formulata in conseguenza del deposito di domanda di accertamento urbanistico ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001; 4) l’erronea interpretazione dell’art 3 d.P.R. n. 380 del 2001, in base a cui le opere oggetto dell’ordinanza demolitoria rientrano nell’ambito di quelle di manutenzione straordinaria assoggettate a DIA/CILA e non a permesso di costruire; 5) l’illegittimità dell’ordinanza per difetto di motivazione e sproporzione rispetto agli abusi commessi e per la omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo all’appello e concludendo per la sua reiezione.
Nella nota di passaggio in decisione, depositata in data 6 febbraio 2026, gli appellanti hanno allegato essere stata presentata al Comune di Lacco Ameno, in relazione alle opere oggetto di sanzione, un’istanza di sanatoria semplificata ex artt.36-bis del d.P.R. n. 380/01, introdotto dalla legge n. 105/2024, e 167 del d.lgs. n. 42/04 (depositata in atti, ed hanno conseguentemente chiesto dichiararsi improcedibile il gravame, stante la sopravvenuta carenza di interesse derivante dall’instaurazione del procedimento di sanatoria e la conseguente inefficacia dell’ordinanza comunale impugnata.
Alla pubblica udienza di smaltimento dell’11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
2.Il collegio non può che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello formulata dall’appellante, in ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, e conseguentemente, in virtù dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., dichiarare improcedibile il ricorso (Cons.Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4575).
Deve, tuttavia, precisarsi che l’avvenuta presentazione dell’istanza di sanatoria non incide sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione ma solo sulla sua efficacia, che rimane temporaneamente paralizzata, per cui tendenzialmente non comporta l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse (v., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4940), salva una esplicita dichiarazione in tale senso della parte ricorrente/appellante, come avvenuto appunto nel caso in esame. D’altronde, come recentemente affermato, la valutazione dell’Amministrazione sull'istanza di condono o sanatoria comporterà la necessaria formazione di un nuovo provvedimento di accoglimento o di rigetto che varrà in ogni caso a superare il provvedimento oggetto di impugnativa, in tal modo spostandosi l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato all'eventuale annullamento del provvedimento di reiezione dell'istanza di sanatoria (Cons. Stato, Sez. III, 30 aprile 2025, n. 3690).
Per completezza, va ricordato che, secondo l’orientamento consolidato, l’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., ai sensi del quale il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, è applicabile al giudizio d'appello, in virtù del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a., alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado (cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2023, n. 10646; Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2015, n. 786; Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3440).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
3. In conclusione, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di questo grado di giudizio devono essere integralmente compensate, tenuto conto dell’intervento successivamente all’appello delle modifiche normative in base a cui è stata presentata l’istanza di sanatoria.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del giudizio di appello integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RO, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
FR DI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR DI | IO RO |
IL SEGRETARIO