Rigetto
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/06/2025, n. 5277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5277 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 05277/2025REG.PROV.COLL.
N. 02835/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2835 del 2023, proposto da:
Aprovitola Francesco, in proprio e quale legale rappresentante di “Borgo della Masseria Vecchia” società cooperativa edilizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Pennacchio, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione seconda, n. 5375 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere Laura Marzano;
Nessuno presente per le parti nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante ha impugnato la sentenza del Tar Campania, sezione seconda, n. 5375 del 12 agosto 2022, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento dell’avviso di accertamento esecutivo n. 107 del 2020 a firma del dirigente del settore “assetto del territorio, attività produttive e mercato” del comune di Giugliano in Campania, notificato in data 2 febbraio 2021, con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 per la mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 9 del 27 marzo 2018.
Il comune appellato si è costituito e, in vista della trattazione, ha depositato memoria con la quale ha contestato ciascun motivo di appello e ne ha chiesto la reiezione.
Con separati atti successivamente depositati entrambe le parti hanno chiesto la decisione della causa sugli scritti.
All’udienza pubblica del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’appellante è proprietario di un immobile sito nel comune di Giugliano in Campania, via Fra Gianbattista snc, riportato nel catasto terreni al foglio 85 particella 961, ricadente in zona C2 “Zona di espansione residenziale costiera” del vigente piano urbanistico, sul quale insistono due corpi di fabbrica descritti come segue nel verbale di sopralluogo effettuato dagli agenti della Polizia municipale in data 17 gennaio 2018:
- il primo, posto sul lato ovest del terreno di circa mq 400, con solai e pilastri in cemento armato con sottostante camera d’aria, realizzato solo su piano terra, con tompagnature parziali in pietra di tufo e con visibile rialzo dell’altezza del solaio di copertura;
- il secondo, posto sul lato nord, di circa mq 300, con solaio di calpestio in cemento armato gettato, pilastri in cemento armato e solaio di copertura armato, ma non gettato, con presenza di carpenteria in ferro, di tompagnatura parziale in pietre di tufo con visibile rialzo dell’altezza del solaio di copertura. Anche per questo manufatto è presente camera d’aria sottostante ed è realizzato solo sul piano terra.
All’esito del sopralluogo il comune ha adottato l’impugnata ordinanza prot. n. 9 del 27 marzo 2018, con la quale ha ordinato la demolizione dei suddetti manufatti in quanto realizzati in assenza di titoli abilitativi preavvertendo l’appellante, responsabile dell’abuso, che in caso di inottemperanza protrattasi per 90 giorni, i manufatti e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti al patrimonio comunale e sarebbero state irrogate anche le ulteriori sanzioni previste dall’art. 31 del testo unico dell’edilizia.
Con nota prot. P.G. n. 3061 del 30 novembre 2020 il Comando di Polizia locale ha redatto il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione citato e, pertanto, il comune, con l’avviso di accertamento impugnato, dato atto dell’intervenuta acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00.
3. Il Tar Campania, dinanzi al quale tali atti sono stati impugnati, ha respinto il ricorso ricordando che l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis del testo unico dell’edilizia si fonda sul mero accertamento dell’inottemperanza, da parte del responsabile dell’abuso, all’ordinanza di demolizione ed assume pertanto carattere vincolato, conseguendo alla mera constatazione che il destinatario dell’ordine di demolizione non vi abbia ottemperato entro il termine previsto dalla legge, pertanto il provvedimento con il quale detta sanzione è irrogata non richiede motivazione.
Quanto all’entità della sanzione applicata il primo giudice ha posto in luce che la stessa è prevista nell’art. 3 del vigente regolamento comunale sanzionatorio approvato dal Commissario straordinario con delibera n.42 del 18 settembre 2020, cui rinvia per relationem l’atto impugnato.
Quanto poi al secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamentava l’illegittimità del predetto regolamento nella parte in cui non graduerebbe adeguatamente le sanzioni da applicare in relazione alla gravità dell’abuso, il Tar ha osservato che in realtà, nell’esercizio della discrezionalità di cui il comune è dotato nell’ambito della propria potestà regolamentare, una graduazione fra sanzioni è stata ivi effettuata, in relazione all’entità dell’abuso contestato, facendo rifermento alla quantità di metri quadrati o cubi realizzati senza titolo.
Sul punto la sentenza impugnata evidenzia che nel caso di specie sono stati realizzati due fabbricati di 400 e 300 mq. in cemento armato, dunque opere di rilevante entità che sicuramente giustificano l’applicazione della sanzione nella misura in concreto stabilita.
4. L’appello è affidato a due motivi con i quali, ricalcando i motivi formulati in primo grado, l’appellante in sintesi lamenta:
- il difetto di motivazione in punto di mancata indicazione delle ragioni che hanno indotto l’ente, pur a fronte della gradualità delle sanzioni applicabili ex art. 31, comma 4 bis , d.P.R. n. 380 del 2001, ad optare per quella massima;
- l’illegittimità del regolamento comunale sanzionatorio approvato con delibera n. 42 del 18 settembre 2020, in quanto confliggente con i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, atteso che lo stesso non garantirebbe gradualità della sanzione in ordine alla consistenza e all’entità delle opere.
4. L’appello è infondato.
Dispone l’art. 31, comma 4 bis del testo unico dell’edilizia che « L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti ».
Come ha evidenziato la Corte costituzionale, l'ordine di demolizione e l'atto di acquisizione al patrimonio comunale costituiscono due distinte sanzioni, che rappresentano « la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi dapprima esegue un'opera abusiva e, poi, non adempie all'obbligo di demolirl a» (sentenze n. 140 del 2018, n. 427 del 1995; n. 345 del 1991).
La sanzione disposta con l'ordinanza di demolizione ha natura riparatoria ed ha per oggetto le opere abusive, invece l'acquisizione gratuita, quale conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e della relativa omissione, ha natura afflittiva, così come la correlata sanzione pecuniaria (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16).
Nel caso di specie, come ha rilevato il primo giudice, sono stati realizzati due fabbricati di 400 e 300 mq. in cemento armato, dunque opere di rilevante entità che sicuramente giustificano l’applicazione della sanzione nella misura in concreto stabilita.
A ciò va aggiunto che anche il regolamento comunale impugnato gradua la sanzione in relazione all’entità dell’abuso contestato facendo rifermento ai metri quadrati o cubi realizzati senza titolo: tale graduazione è espressione del potere discrezionale esercitato dall’amministrazione nell’ambito della sua potestà regolamentare.
Si tratta di un potere che, per come esercitato, non risulta né illogico né irragionevole, proprio perché àncora l’entità della sanzione a dati oggettivi quali metri quadrati o metri cubi, così sfuggendo alle censure formulate dall’appellante.
Ciò posto, la motivazione della applicazione della sanzione massima al caso di specie va rinvenuta nel predetto regolamento, al quale il provvedimento rinvia.
In conclusione l’appello deve essere respinto.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del comune di Giugliano in Campania, di spese e competenze del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Marzano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO