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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/12/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1298/2025 promossa da:
(C.F.: nella sua qualità di Parte_1 C.F._1 titolare dell'omonima impresa individuale (P. Iva ) con sede legale P.IVA_1 a RI Piazzetta Dossi n. 3 e unità produttiva sita a Riccione Via Alfredo Catalani n. 10 , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Lombardini ( del Foro di RI ed elettivamente Email_1 domiciliato nel suo studio legale sito in RI (RN), Via Pomposa n. 43/a
- OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dai funzionari incaricati NT PR , LL Polino e IA IS NI ed elettivamente domiciliato presso la sede dello stesso in RI (RN), Piazzale Cesare Battisti n. 20
- OPPOSTO -
Le parti concludono come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da in proprio e nella qualità di Parte_1 titolare della omonima ditta individuale avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 9992 emessa dal Capo dell' di RI-Forlì-Cesena Controparte_1 in data 11/04/2025 (notificata in data 22/04/2025) è immeritevole di accoglimento .
1 I fatti presi a riferimento dell'Ordinanza Ingiunzione n. 9992 dell'11\04\2025 Con sono quelli accertati dagli ispettori dell' di RI a seguito di accesso ispettivo effettuato in data 7\05\2021 presso il cantiere sito in Viale Alfredo Catalani n. 10 a Riccione e contestati con verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. RN00000/2021-233-01, prot. n. 11834 in data 29/06/2021.
In particolare nel corso dell'ispezione è emerso che il lavoratore
[...] stava eseguendo lavori di demolizione con martello e scalpello Parte_2 all'interno dell'immobile in ristrutturazione in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego.
Il ricorrente non ha mai contestato l'irregolarità accertata e, anzi, in data 12/05/2021 ha regolarizzato il lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante, inquadramento al secondo livello del CCNL Edili Artigianato, con decorrenza dal 07/05/2021 (data del primo accesso ispettivo) ; rapporto di lavoro questo che si risolveva per le dimissioni volontarie del lavoratore a decorrere dal 27/05/2021.
Di conseguenza con il verbale unico di accertamento e notificazione RN00000/2021-233-01, prot. n. 11834 del 29/06/2021 il ricorrente è stato ammesso al pagamento della sanzione in misura minima, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 3, del d.lgs. 124/2004, per la violazione di cui all'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002, convertito in L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del d.lgs. 151/2015.
Tuttavia, per estinguere il procedimento sanzionatorio, la legge richiede non solo il pagamento in misura minima, ma anche il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno novanta giorni.
Condizione questa espressamente prevista dalla legge per beneficiare del pagamento delle sanzioni al minimo edittale, disponendo l'art. 22 del D.Lgs n. 151/2015 comma 3-ter , la procedura della diffida, reintrodotta proprio dal predetto decreto, prevede “…in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno,
o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi previsti, ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.Lgs n. 124/2004, è fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del relativo verbale…”.
2 A sostegno delle sue ragioni la parte opponente sostiene che il mancato mantenimento in servizio per tre mesi del lavoratore Parte_2 non sarebbe imputabile al datore di lavoro essendo dipeso dalla libera
[...] scelta dello stesso lavoratore di dimettersi volontariamente : circostanza di fatto questa estranea alla volontà del datore di lavoro il quale non potrebbe di certo subirne le conseguenze economiche sfavorevoli e punitive previste dalla specifica normativa dianzi richiamata .
L'assunto appare peraltro destituito di fondamento .
L'art. 22 del D. Lgs. 151/2015 (che ha sostituito l'art. 3, comma 3, del D.L. 12/2002, convertito, con modificazioni, nella L. 73/2002) ha apportato importanti modifiche al regime delle sanzioni riferite ad alcune fattispecie di illeciti, fra cui quella in materia di lavoro nero, introducendo una sanzione graduata "per fasce" in relazione alla durata del comportamento illecito: da € 1.500,00 ad € 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
da € 3.000,00 ad € 18.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
da € 6.000,00 ad € 36.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
La medesima disposizione ha reintrodotto, inoltre, la diffidabilità della maxi sanzione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 124/2004. Nei confronti dei lavoratori irregolari trovati in forza all'atto dell'accesso ispettivo, si ottempera alla diffida nel termine complessivo di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, mediante la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, dei seguenti adempimenti che sono cumulativi e non alternativi: la regolarizzazione dell'intero periodo di lavoro prestato "in nero" secondo le modalità accertate ivi compreso il versamento dei contributi e premi;
la stipula del contratto di lavoro secondo le tipologie contemplate dalla norma;
il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno tre mesi e cioè almeno 90 giorni di calendario, da comprovare attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi scaduti entro il termine di adempimento. (Sul punto si precisa che il periodo minimo di 3 mesi di mantenimento in servizio del lavoratore deve essere calcolato "al netto" del periodo di lavoro prestato "in nero", il quale deve essere comunque regolarizzato. Pertanto il contratto deve decorrere dal primo giorno di lavoro "in nero", mentre il periodo di 3 mesi di cui sopra andrà calcolato dalla data dell'accesso ispettivo) ; il pagamento della maxi sanzione.
La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 26 del 12/10/2015 in merito all'applicabilità della diffida stabilisce chiaramente che: "
...Va inoltre precisato che l'adempimento alla diffida costituisce elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima che, in qualche
3 misura, bilancia gli oneri sostenuti dal datore per il mantenimento del rapporto di lavoro. Ne consegue che, in assenza di un effettivo mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi entro il centoventesimo giorno dalla notifica del verbale, qualunque ne sia la ragione, non potrà ritenersi adempiuta la diffida".
Ne deriva che , come già ritenuto dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n.397\2022 in data 13\05\2022 e dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 333\21 in data 7\06\2021, qualunque sia la ragione ostativa al mantenimento del rapporto di lavoro per il periodo prescritto dalla legge - quindi anche nel caso in cui trattasi di cause non imputabili al datore di lavoro - è preclusa l'applicabilità della diffida e dei conseguenti benefici sanzionatori.
Sul punto si è pronunciata anche la Corte di Appello di Genova con sentenza n. 105/2019 del 25/03/2019 con la seguente condivisibile motivazione: “... Come correttamente evidenziato dal Tribunale, per essere ammessi alla procedura di diffida ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n.124/2004, con conseguente possibilità di pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3, occorrono, quindi, due condizioni: 1) il mantenimento in servizio dei lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro per almeno 3 mesi, 2) il pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti entro 120 giorni dalla notifica del verbale. Nel caso di specie è pacifico che dette condizioni non si sono verificate e deve escludersi, come ritenuto dal Tribunale, che il mancato rispetto di dette condizioni sia giustificato dalla buona fede o dall'impossibilità ad adempiere come sostenuto dagli appellanti Ancora va osservato che il tenore dell'art. 22 comma 3 ter rivela chiaramente come l'adempimento alla diffida costituisca elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima, senza che sussista uno spazio per valutare le ragioni del mancato adempimento e, quindi, anche l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al datore di lavoro. E ciò anche considerato che l'ammettere la possibilità di valutare nel merito i motivi dell'inadempimento lascerebbe spazio a condotte anche non legittime, come un accordo fra il datore di lavoro ed il lavoratore finalizzato esclusivamente ad usufruire della riduzione della sanzione evitando nel contempo gli oneri di una regolare assunzione per almeno tre mesi. Va infine considerato che, proprio perché l'art. 22 comma 3 ter introduce una agevolazione in favore di un soggetto che è sottoposto a sanzione per aver posto in essere una condotta gravemente illecita, è del tutto consequenziale che detta agevolazione non possa operare in mancanza di una delle condizioni richieste, senza possibilità di valutare le ragioni del suo non avveramento e quindi anche se non si sia verificata per causa non imputabile al datore di lavoro. l'interpretazione del primo giudice, condivisa da questa Corte, è in linea con quanto sostenuto dal nella circolare n. 26/2015 e se è vero Parte_3
4 che la circolare non è certo vincolante, è altresì vero che nulla osta a che, ove convincente, possa essere seguita nell'interpretazione del dato normativo ".
Quanto alle spese , va considerato che il fatto di aver regolarizzato la dipendente dopo l'accesso ispettivo non può certo configurare un giusto motivo per la compensazione .
Se così fosse si ricollegherebbero alla regolarizzazione due effetti favorevoli a chi comunque la normativa l'ha violata: il primo l'applicazione del beneficio, il secondo la compensazione delle spese nonostante la soccombenza.
Le spese di lite , in dispositivo liquidate , seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica
Visto l'art. 22 e segg. L. 689\81 pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 16\05\2025, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' Controparte_1
di RI :
[...]
1) Rigetta l'opposizione . Con
2) Condanna la parte opponente alla rifusione in favore dell' di RI delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 e tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis cpc si liquidano in complessivi euro 1.938,00 ( di cui euro 253,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in RI, all'udienza pubblica del giorno 18\12\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
5