Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 3 aprile 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Tiziana Volpi in sostituzione dell'avv. Giovanni Neri per la parte ricorrente, l'avv. Anna Rita Roma in sostituzione dell'avv. Anna Paola Mormino per parte convenuta e per Controparte_1 Controparte_2
e l'avv. Luca Pisani p .
[...]
L'Avv. Roma, per la parte convenuta e per Controparte_1 [...]
precisa le conclusi elle de Controparte_2 cessive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Contesta le note di parte attrice dal contenuto fuorviante e smentito per tabulas, nonché la nota spese allegata, posto che la nota formulata dal collega fa riferimento ad uno scaglione errato a fronte delle risultanze processuali, ma soprattutto in quanto applica maggiorazioni per la difesa di pluralità di parti in assenza di giustificazione.
L'Avv. Volpi, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle del proprio atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Pisani, per la parte US, precisa le conclusioni riportandosi a quelle del proprio comparsa di costituzione e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 4325 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
ATTORE
E
(C.F. ; P.I. ) e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 nte Controparte_2 P.IVA_3 nna Pa o in Roma viale Pinturicchio n. 204, che li rappresenta e li difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE'
FA AL (CF: ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio dell'avv in Roma via Ezio n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Pisani in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio , Controparte_1 Controparte_2
e FA AL i
[...]
, in Fiumicino –aeroporto zona Cargo City-, mentre stava attraversando le strisce pedonali, era stato investito dal muletto Toyota matricola 5157 di proprietà di e condotto da FA US;
che Controparte_2 il sinistro si onsabilità del conducente FA US il quale, in fase di retromarcia, non aveva visto il passaggio del pedone e lo aveva investito facendolo cadere in terra;
che, per effetto del sinistro, aveva riportato lesioni fisiche per le quali era stato trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Grassi di Ostia, ove era stato ricoverato per “frattura terzo distale perone e malleolo mediale dx” con prognosi di 30 gg. CP
che in data 12.01.2021 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di zione ed osteosintesi della frattura bimalleolare con placca e viti e CP successivamente dimesso in data 14.01.2021 con prognosi di 30 gg. che era intervenuti gli agenti della Polaria dell'Aeroporto di Fiumicino uali avevano redatto regolare verbale dell'accaduto; che la dinamica del sinistro era stata confermata ai predetti agenti dallo stesso conducente FA US;
che l'attore si era sottoposto a visita medico legale dal medico fiduciario della Compagnia, Dott. , al fine di valutare i postumi Persona_1 residuati a seguito del sinistro;
same era stato accertata la sussistenza di lesioni quantificate “in I.T.A. gg 6, I.T.P gg 30 al 75%, I.T.P gg 30 al 50%, I.P. pari all'8%; inoltre, lo stesso, in merito alle spese mediche sostenute dall'attore, in particolare quelle di FKT, le ha ritenute (illegittimamente) congrue al 50%”; che, tuttavia, la valutazione del fiduciario dell'assicurazione era stata riduttive e non era congrua, come anche emerso dalla propria perizia medico legale prodotta con la citazione. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. FA US e della rispettivamente conducente e Controparte_2 proprietario del muletto Toyota matricola 5157, ciascuno per i rispettivi titoli, nella determinazione dell'incidente di cui in premessa;
- per l'effetto, condannare i medesi convenuti in solido con la in persona Controparte_4 del legale rappresentante pro temp utti i danni fisici subiti e subendi, patrimoniali e non, conseguenti alle lesioni riportate dal sig. a seguito del sinistro stradale di cui è causa, danni da Parte_1 liqu elle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano del 2021 nella misura di Euro 37.483,45, ovvero in quella diversa somma che risulterà provata e di giustizia oltre interessi legali moratori ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo”.
2.Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Controparte_2 deducendo che l'evento non era avvenuto in strada né su strada
[...] bblico bensì all'interno dell'aeroporto di ove la CP_2 circolazione è limitata ai soli veicoli autorizzati;
che trattav unio sul lavoro – e non di infortunio in itinere (ovvero infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro); che l'attore era, infatti, essere un dipendente della società World Cargo sul luogo di lavoro ed era stato colpito da un muletto (carrello elevatore) che era un mezzo operativo privo di targa;
che, pertanto, l'azione nei confronti di era inammissibile in quanto non veniva Controparte_2 de tre quella promossa ex art. 144 cod ass proposta direttamente nei confronti dell'assicurazione era inammissibile in quanto il danno lamentato non era conseguente ad un sinistro stradale. Deduceva, poi, che alcuna responsabilità poteva essere ascritta a
[...]
e al conducente FA US;
che il quantu Controparte_2 ltre, l'attore aveva ricevuto l'indennizzo dall'Inail. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea e/o la carenza di legittimazione passiva della CP_2
e di per i motivi esposti;
2) in via principale e
[...] Controparte_1
la do l'infortunio avvenuto per fatto e colpa esclusiva dell'attore; 3) in subordine e sul quantum, rigettare la domanda attorea in quanto eccessiva, inammissibile, illegittima e non provata e, comunque, ove accolta l'avversa domanda, limitare il risarcimento al solo danno differenziale alla luce delle somme erogate ed erogande dall'Inail; 4) in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea, liquidare il solo danno differenziale nei limiti di quanto verrà riconosciuto ed effettivamente dimostrato e che risulterà equo e di giustizia;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
3.Si costituiva in giudizio FA AL eccependo l'incompetenza del giudice essendo in materia di infortunio sul lavoro competente il giudice del lavoro, nonché la carenza di legittimazione passiva essendo, semmai, responsabile il proprio datore di lavoro. Deduceva, nel merito, che alcuna condotta colpevole aveva commesso in danno dell'attore, al quale invece era imputabile la responsabilità del sinistro. Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni: “si chiede, previa rimessione della causa dinnanzi al Giudice del lavoro ex art. 426 c.p.c., la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva del sig. US, con immediata sua estromissione dal giudizio e comunque il rigetto dell'atto di citazione avversario e di tutte le domande ivi contenute;
in subordine, la condanna del datore di lavoro, la a pagare le Controparte_2 somme oggetto di un'eventuale c vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.Le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti sono tutte infondate. Infatti, la prospettazione su cui si fonda la domanda di risarcimento dell'attore non riguarda la deduzione di violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. o della normativa di prevenzione degli infortuni da parte del proprio datore di lavoro, sicché è da escludersi la competenza del giudice del lavoro. La prospettazione dell'attore è invece quella di avere subito un danno in conseguenza di un sinistro stradale per effetto dell'investimento operato dal conducente FA US a bordo del muletto dotato di carrello elevatore di proprietà di assicurato da . Controparte_2 Controparte_1
Come si è gi 6.01.2024) s orientamento della Suprema Corte e della Corte di Giustizia l'azione ex art. 144 cod ass nei confronti dell'assicurazione non pare esclusa in ipotesi di verificazione dell'incidente in zone private. In particolare, preme osservare che “Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza eurounitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.” (Cass. S.U. n. 21983/2021; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 22/05/2024) 23/09/2024, n. 25445). Su tali basi l'orientamento di legittimità più recente ha chiarito che è irrilevante la natura pubblica o privata dell'area di circolazione -anche in fase statica, preliminare o successiva-, nonchè del tipo di uso che del mezzo si faccia, mentre è l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo, in luogo di quello del "numero indeterminato di persone", il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro;
di talché è l'utilizzo del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad innescare la copertura assicurativa per gli eventi nefasti che da siffatto uso dovessero scaturire. Nel caso di specie, è evidente che il sinistro si è verificato in un luogo in cui il veicolo che vi ha dato causa si trovava ad essere utilizzato conformemente alla sua funzione abituale (ossia il sinistro è avvenuto appena conclusa la fase di introduzione da parte del muletto Toyota delle merci su RX presso la banchina di accettazione antistante RX interna all'area Cargo City di ): sicché CP_2 il principio, affermato nel richiamato arresto nomofilattico di questa Corte, va applicato alla fattispecie, onde risulta operante la copertura per Rca di
. Controparte_1
6.Nel merito, occorre premettere che non è in contestazione che si sia verificato un investimento di -che procedeva a piedi- ad Parte_1 opera del muletto con carrell ndotto da FA US appena conclusa la fase di introduzione da parte del muletto Toyota delle merci su RX presso la banchina di accettazione antistante RX interna all'area Cargo City di . CP_2
A tal proposi che sotto il profilo civilistico, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma I c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione iuris tantum di colpa, ciò non significa automaticamente che non possa comunque ravvisarsi in concreto un concorso colposo di quest'ultimo nella misura in cui con il proprio comportamento assai poco prudente, accertato in concreto, abbia concorso a cagionare il sinistro e il danno che ne è derivato. Come infatti ripetutamente affermato sul punto dalla Giurisprudenza di legittimità, "la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza" (Cass. Civ., 13 novembre 2014, n. 24204). In altri termini, occorre osservare che sul conducente grava una presunzione integrale di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., salvo la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. In particolare, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/01/2019, n. 2241). Quindi, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere integralmente la presunzione (per non essere il comportamento colposo del pedone anche imprevedibile ed inevitabile), la ricorrenza di una imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito può essere, in ogni caso, apprezzata e valorizzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. civ. Sez. III Ord., 17/01/2020, n. 842).
7.Dalla relazione di servizio redatta sull'incidente dagli agenti della Polaria di intervenuti sul luogo del sinistro, vengono riportate le dichiarazioni CP_2 ente FA US del seguente tenore “riferiva che poco prima alle ore 19,00 circa, si trovava nella zona carico lato strada a bordo del proprio muletto Toyota, matricola 5157, intento a caricare un collo sul piano che conduce al macchinario utilizzato per il controllo radiogeno delle merci. Dopo aver effettuato tale operazione, innestava la retromarcia per tornare presso il punto di carico e, in tale frangente, udiva dei passi avvicinarsi ed un uomo che chiamava il proprio nome. Il US arrestava immediatamente il mezzo che, tuttavia, colpiva con lo pneumatico posteriore sinistro la gamba destra della persona di cui sopra. Il US specificava poi di non aver comunque visto il soggetto in quanto era voltato verso il proprio lato destro per effettuare la manovra di retromarcia, mentre l'altro si era avvicinato dalla parte sinistra”. Tale versione è stata nuovamente confermata dall'operante, teste Tes_1
, sovraintendente di PS in servizio presso la Polaria di
[...] CP_2 enuto in seguito al sinistro, il quale ha riferito che il conduc i ha dichiarato che stava guardando a destra e il stava alla sua sinistra e Pt_1 non l'ha visto. Ha sentito soltanto chiamare il suo nome ma si è girato verso destra perché stava effettuando una retromarcia e non si è accorto della collisione che è avvenuta tra la ruota posteriore sinistra del muletto e la gamba destra del . Pt_1
Tuttavia, il teste presente al momento dei fatti quale Testimone_2 responsabile ope ha evidenziato dei Controparte_2 profili colposi nella condo conducente “Stava movimentando una pedana dentro il radiogeno , strumento atto a verificare il contenuto delle merci per trovare oggetti pericolosi (…) In quel momento il sig. entrava nell'area dove stava operando il sig. US, decidendo di Pt_1 sare a piedi nello spazio riservato esclusivamente alla manovra e al transito dei muletti, anziché utilizzare l'apposito corridoio adibito al passaggio pedonale, proprio mentre il sig. US stava effettuando una manovra in retromarcia dopo aver introdotto la pedana nella macchina raggi Rx (…) Inoltre in quell'occasione, l'attore non indossava nemmeno il giubbotto catarifrangente ad alta visibilità, obbligatorio per chiunque si trovi nella zona Cargo, e nonostante fossero le ore 19.00 (…) Inoltre in quell'occasione, l'attore non indossava nemmeno il giubbotto catarifrangente ad alta visibilità, obbligatorio per chiunque si trovi nella zona Cargo, e nonostante fossero le ore 19.00 (…) ha lavorato e lavora tutt'oggi per la World Cargo S.r.l. da circa dieci anni, anche nella zona Cargo City in cui si è verificato l'infortunio, inoltre era stato informato e formato sul rischio specifico riguardante il transito pedonale all'interno dello stabilimento e sull'elementare misura di sicurezza da adottare;
pertanto sapeva benissimo che non avrebbe mai dovuto transitare nel luogo dove è avvenuto l'incidente, al di fuori delle strisce pedonali (…) All'interno del magazzino c'è un'area addetta alla cartellonistica che spiega bene cosa è vietato fare e con si può fare. Deduco che lo sapesse perché lo sanno tutti gli operai (…) il è Pt_1 un operaio autorizzato ad entrare in Cargo City ma non era auto d entrare nell'area di lavoro del magazzino dove è avvenuto il sinistro (…) non so se quel giorno il era di turno.”. Pt_1
Dichiarazioni d imo tenore sono state rese da altro dipendente di
. Controparte_2 Persona_2 Sulla scorta delle suesposte deposizioni, può trarsi che -oltre alla condotta colposa imputabile al conducente per non avere osservato da ambo le parti l'area retrostante al veicolo nel momento di intraprendere la manovra in retromarcia- anche il pedone ha assunto una condotta colposa, omettendo di tenere l'ordinaria cautela nell'evitare di transitare posteriormente al muletto in fase di lavorazione, pur trovandosi nell'area destinata allo scarico, carico e trasporto della merce e pur potendo attenzionare il muletto in funzionamento e con in azione il segnalatore acustico e luminoso. Considerato entrambe le condotte si ritiene, proporzionalmente ai rispettivi profili colposi sopra censurati, di ripartire la responsabilità della causazione del sinistro in capo al pedone per il 50% e in capo al conducente per l'altro 50%.
8.Muovendo, quindi, alla quantificazione del danno non patrimoniale, secondo la ctu del dott. ari al 9% (lesioni “in una limitazione funzionale Persona_3 della caviglia e nella fase di appoggio, atteggiamento antalgico in supinazione, riduzione della escursione articolare sia in F/E che in P/S, esiti cicatriziali chirurgici”), con I.T.A. di 30 giorni e I.T.P. al 50% di 30 giorni. In applicazione dei criteri indicati all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209) secondo gli importi aggiornati al D.M. 16.7.2024 spetta all'attore, 51 anni all'epoca del sinistro: euro 19.609,11 per invalidità permanente pari al 9%, euro 1.657,20 per inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, euro 828,60 per inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni per un totale complessivo di euro 22.094,91 (da ridurre del 50% in ragione del concorso), cui vanno aggiunte le spese mediche di euro 3.429,18 (da ridurre del 50% in ragione del concorso). Costituisce orientamento della Suprema Corte il principio in base al quale sussiste autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (Cass. Civ. n. 23469/2018; Cass. Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 901/2018). Il danneggiato è onerato, però, dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Tanto premesso, il danno morale nel caso di specie non è stato allegato e provato -sulla scorta delle risultanze della ctu e della lievità della percentuale di danno biologico- in quella misura di particolare intensità che consente l'incremento come previsto dall'art. 139 comma 3 del Cod. Ass.. Non ricorrono inoltre altre peculiarità eccezionali per la personalizzazione.
9.In relazione alla decurtazione delle somme indicate dall'Inail, deve essere richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, va operato un computo per poste omogenee, sicchè dall'ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'Inail, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, del D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale (cfr. Cass. civ. Sez. III, 23/06/2021, n. 17967; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/05/2020, n. 9083; Cass. civ. Sez. lavoro, 11/04/2019, n. 10230; Cass. n. 27669 del 2017; Cass. n. 20807 del 2016; Cass. n. 13222 del 2015; Corte d'Appello Torino, 15/05/2019; Tribunale Lecce Sent., 29/09/2020). Dall'elenco riportato dall'Inail si rinvengono somme erogate corrispondenti a poste di natura patrimoniale, non richieste o riconosciute nel presente giudizio.
10.In conclusione, vanno condannati FA Controparte_2
US e a risarcire in favore di : Controparte_1 Parte_1
- il dann e pari ad euro 11.047 094,91 ridotti del 50% in ragione del concorso dell'attore). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 1.714,59 (ossia euro 3.429,18 ridotti del 50% in ragione del concorso dell'attore) oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenendo conto del DM vigente, del valore della somma riconosciuta a parte attrice, dell'esito del giudizio rispetto all'articolata domanda, dell'attività processuale concretamente svolta. Le spese di ctu medico legale vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA in relazione al sinistro oggetto di causa la responsabilità del conducente FA AL e di , questa ai sensi dell'art. 2054 comma Controparte_2
3 c. a di per le Parte_1 causali di cui in motivazione, e ND F
[...]
e al risarcimento in favore di Controparte_2 Controparte_1
) niale pari ad euro 11.047,45 Parte_1
interessi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 1.714,59 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
-ND FA AL, e CP_2 Controparte_2
al pagamento le Controparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio da liquidarsi nella somma complessiva di euro 4.264,00 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 4.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese della ctu medico legale a carico di tutte le parti in solido.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani