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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 11/02/2026, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 881/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3010/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00331175 85 000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00331175 85 000 TARSU/TIA 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/4/2025 Nominativo_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2023 00331175 85 000, di cui non specificava la data di notifica, emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 285,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2006 al 2007 per conto di
Ato Messina 1. Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione; difetto di motivazione.
Non si costituiva l'agente della riscossione.
Si costituiva Ato Messina 1 eccependo inammissibilità del ricorso, avvenuta notifica degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La cartella risulta emessa sul criptico presupposto di “ADER INSOLUTO CARTELLA N. 316710 DEL
14/11/2018… ”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tali atti, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
Il ricorrente, tuttavia, non indica, né tanto meno documenta, la data di notifica della cartella impugnata.
La mancata indicazione da parte del ricorrente della data di notifica dell'atto impugnato determina inammissibilità del ricorso, non essendo consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione, elemento che deve essere valutato d'ufficio e gravando, ovviamente, sul ricorrente l'onere di fornire la prova della ritualità e tempestività del ricorso (cfr. Cass. tr. 27/10/2023, 29957; Cass. n. 27837 del 2013);
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. In mancanza di specifica contestazione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DE MARCO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3010/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00331175 85 000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00331175 85 000 TARSU/TIA 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/4/2025 Nominativo_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 295 2023 00331175 85 000, di cui non specificava la data di notifica, emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 285,88 a titolo di tassa rifiuti per gli anni dal 2006 al 2007 per conto di
Ato Messina 1. Eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione; difetto di motivazione.
Non si costituiva l'agente della riscossione.
Si costituiva Ato Messina 1 eccependo inammissibilità del ricorso, avvenuta notifica degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La cartella risulta emessa sul criptico presupposto di “ADER INSOLUTO CARTELLA N. 316710 DEL
14/11/2018… ”. Il ricorrente assume l'omessa notifica di tali atti, facendone derivare l'intervenuta prescrizione.
Il ricorrente, tuttavia, non indica, né tanto meno documenta, la data di notifica della cartella impugnata.
La mancata indicazione da parte del ricorrente della data di notifica dell'atto impugnato determina inammissibilità del ricorso, non essendo consentito al giudicante di verificare la tempestività dell'impugnazione, elemento che deve essere valutato d'ufficio e gravando, ovviamente, sul ricorrente l'onere di fornire la prova della ritualità e tempestività del ricorso (cfr. Cass. tr. 27/10/2023, 29957; Cass. n. 27837 del 2013);
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. In mancanza di specifica contestazione, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.