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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/11/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 409/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita CAROSELLA Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 409/2016 R.G. di appello avverso la sentenza n. 22/2016 pubblicata il 13/1/2016 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 442/2011 R.G., avente ad oggetto: AZIONE EX ART. 2932 CC
TRA
(C.F. , con l'avv. Spartico Capocefalo, PEC Parte_1 C.F._1 come da registri di giustizia,
APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avv. Domenico D'Antonio, PEC come da CP_1 C.F._2 registri di giustizia,
APPELLATA
La Controparte_2
APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di appello ha impugnato la sentenza n. 22/2016 emessa dal Parte_1
Tribunale di Campobasso nel giudizio da lui promosso nei confronti di e dello CP_1 [...]
Controparte_2 con note per l'udienza depositate il 14/5/2020 il difensore della ha comunicato il CP_1 decesso della sua assistita in data 20/5/2019 e proposto istanza finalizzata alla declaratoria di interruzione del processo;
con ordinanza emessa fuori udienza del 20/5/2020, comunicata il 21/5/20, il collegio ha dichiarato l'interruzione del processo.
2. Va rilevato che all'atto dell'emissione della presente sentenza è abbondantemente decorso il termine di tre mesi dall'interruzione del procedimento senza che nessuno abbia proceduto alla sua riassunzione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. si deve ordinare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.
Pag. 1 a 2 Le spese vengono regolamentate ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 22/2016 pubblicata il 13/1/2016 dal Tribunale di Parte_1 Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 442/2011 R.G., così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge;
- spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 30/10/25.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 2 a 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita CAROSELLA Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 409/2016 R.G. di appello avverso la sentenza n. 22/2016 pubblicata il 13/1/2016 dal Tribunale di Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 442/2011 R.G., avente ad oggetto: AZIONE EX ART. 2932 CC
TRA
(C.F. , con l'avv. Spartico Capocefalo, PEC Parte_1 C.F._1 come da registri di giustizia,
APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avv. Domenico D'Antonio, PEC come da CP_1 C.F._2 registri di giustizia,
APPELLATA
La Controparte_2
APPELLATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di appello ha impugnato la sentenza n. 22/2016 emessa dal Parte_1
Tribunale di Campobasso nel giudizio da lui promosso nei confronti di e dello CP_1 [...]
Controparte_2 con note per l'udienza depositate il 14/5/2020 il difensore della ha comunicato il CP_1 decesso della sua assistita in data 20/5/2019 e proposto istanza finalizzata alla declaratoria di interruzione del processo;
con ordinanza emessa fuori udienza del 20/5/2020, comunicata il 21/5/20, il collegio ha dichiarato l'interruzione del processo.
2. Va rilevato che all'atto dell'emissione della presente sentenza è abbondantemente decorso il termine di tre mesi dall'interruzione del procedimento senza che nessuno abbia proceduto alla sua riassunzione.
Ne consegue che ai sensi dell'art. 305 c.p.c. si deve ordinare l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini.
Pag. 1 a 2 Le spese vengono regolamentate ex art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 22/2016 pubblicata il 13/1/2016 dal Tribunale di Parte_1 Campobasso in composizione monocratica nel procedimento n. 442/2011 R.G., così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge;
- spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 30/10/25.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 2 a 2