Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 2799 del 13.11.2021 Oggetto: ricalcolo rateo pensione cat. TT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, iscritta al R.G. n°12/2022 tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Graziuso e Mariateresa Nasso. Pt_1
APPELLANTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Summa. Controparte_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 novembre 2018 convenne in giudizio l' davanti Controparte_1 Pt_1
al giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, chiedendo accertarsi il proprio diritto alla riliquidazione della pensione TT in godimento (n°00198567), con l'inclusione, nella base di calcolo della retribuzione pensionabile, degli emolumenti extramensili in relazione a periodi di accredito figurativo per mobilità e, per l'effetto, condannarsi l' al pagamento delle differenze pensionistiche Pt_1
maturate a far data dalla decorrenza della pensione, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno della domanda dedusse che gli emolumenti extramensili, quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutiva di ferie non godute, poiché rientranti nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art. 12 della L. n° 153/1969, poi modificata
Si è costituì in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la decadenza ex art. 47 D.P.R. Pt_1
n°639/70 e la prescrizione estintiva del diritto azionato. Dedusse che, nella determinazione della retribuzione pensionabile con riferimento alla contribuzione figurativa, esso istituto include anche le mensilità aggiuntive nella base di calcolo della retribuzione pensionabile. Chiese pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di causa.
Con sentenza n°2799/2021 il Tribunale di Lecce accolse la domanda, dichiarando il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento e condannando l' alla Pt_1
riliquidazione della pensione e al pagamento di euro 2.073,07 a titolo di differenze pensionistiche oltre accessori.
Con ricorso depositato il 12 gennaio 2022, l' ha proposto appello avverso la predetta sentenza Pt_1 deducendo i seguenti motivi di impugnazione 1) omesso accoglimento dell'eccezione, proposta dall' , di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza “tombale” dall'azione prevista Pt_1 dall'art. 47 DPR 639/70, come novellato dall'art. 38 del DL 98/11 conv. in legge 111/11, avendo ritenuto, il giudice di prime cure, applicabile al caso di specie la c.d. decadenza “mobile”, con conseguenziale decadenza dall'azione solo relativamente agli arretrati per il periodo anteriore al triennio decorrente dal deposito dell'azione giudiziaria;
2) nullità della c.t.u. disposta dal Tribunale, in quanto il CTU nominato, dott. , non aveva trasmesso la bozza della relazione ai legali Per_1 dell' (avv.ti Mariateresa Nasso e Giuseppe Maggio) regolarmente costituiti nel giudizio di primo Pt_1
grado, e aveva poi depositato in data 12.07.2021, ossia il giorno prima dell'udienza fissata per la discussione, la relazione definitiva che il giudice, all'udienza fissata per il giorno successivo
13.07.2021, aveva fatto propria pronunciando la sentenza oggetto di odierna impugnazione;
tanto aveva determinato la violazione del legittimo diritto di difesa e del principio del contraddittorio impedendo all' di formulare le opportune osservazioni e le contestazioni alla stessa c.t.u.; 3a) CP_2
erroneità delle risultanze della CTU depositata in giudizio nonché della sentenza appellata in quanto non sarebbe comprensibile il calcolo effettuato nella stessa per ottenere le retribuzioni pensionabili ivi indicate;
3b) in ogni caso la CTU sarebbe errata in quanto il calcolo della quota A della pensione non è stato effettuato dal consulente secondo con le norme del Fondo Telefonici, non essendo stata indicata la minore tra le retribuzioni annuali teoriche dell'ultimo anno e della media annuale dell'ultimo triennio maggiorata del 12 %, ma viene effettuato il calcolo sulle ultime 260 settimane
(ultimi cinque anni calcolo AGO ex art. 3 Legge 297/1982 non applicabile all'appellato); 3c) inoltre, da quanto si evince dalle tabelle allegate alla CTU, le retribuzioni utilizzate per il calcolo delle quote teoriche Fondo Telefonici e della Quota AGO, successiva al 31/12/2007, sono uguali, situazione questa che non può verificarsi in quanto l'imponibilità delle retribuzioni ai fini pensionistici è diversa a seconda che si tratti di retribuzione imponibile Fondo Telefonici o retribuzione imponibile AGO;
3d) errati sarebbero sia gli importi dei ratei pensionistici mensili indicati nonchè gli importi dei ratei pensionistici mensili indicati come percepiti nello schema riprodotto alla p. 13 della relazione (ad esempio l'importo di € 2.364,00 indicato quale percepito nell'anno 2015 non tiene conto della circostanza che il trattamento pensionistico è stato riliquidato in data 01.03.2016 alla decorrenza in €
2.435,86 con il pagamento di arretrati lordi pari ad € 604,82 -all. 4 fasc. I grado-; allo stesso modo errati sarebbero gli importi indicati come percepiti negli anni successivi: dal 2018 in avanti viene indicato come importo lordo mensile percepito € 2.455,95, in realtà, invece, nel 2019 l'importo del percepito mensile è pari ad € 2.476,76, (cfr. cedolino pensione – all. 6), nell'anno 2020 l'importo del percepito mensile è pari ad € 2.484,39 (cfr. cedolino pensione – all. 7) e nell'anno 2021 l'importo del percepito mensile è pari ad € 2.486,29 (cfr cedolino pensione – all. 8); ne deriverebbe dunque che gli importi indicati dal CTU nella relazione sono errati e dunque è errato anche l'importo dell'asserito credito di parte ricorrente quantificato di € 5.073,0 nonché del rateo determinato in € 2.515,33 al
2020).
L' ha concluso quindi per l'accoglimento dell'appello con conseguente rigetto della domanda Pt_1
proposta dall'appellato.
Si è costituito in giudizio contestando i motivi di appello ex adverso proposti e Controparte_1
concludendo per il rigetto della impugnazione con vittoria di spese ed onorari di causa.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettato il primo motivo di appello ovvero quello relativo alla eccezione di decadenza c.d. tombale dall'azione.
Si osserva che con l'art. 38 del D.L.
6.7.2011 n. 98, convertito in L. n. 111/2011, è stata disposta l'applicazione dell'istituto della decadenza anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o degli accessori. Detta norma riferisce la decorrenza del termine a quo alla data del riconoscimento parziale della prestazione stessa od a quella del pagamento della sorte capitale. Ed invero il termine di decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R.
n°639/70, come novellato dall'art. 38 del D.L. n°98/2011 conv. in legge n°111/2011, decorre, in caso di pagamento parziale della prestazione previdenziale, dalla maturazione del diritto ai singoli ratei pensionistici, ognuno dei quali da intendersi liquidato in misura parziale rispetto a quanto assertivamente ritenuto dovuto dal pensionato. Orbene, con riferimento alle differenze pensionistiche maturate dopo il 5 luglio 2011 (la novella legislativa predetta è entrata in vigore il 6 luglio 2011), si applica il criterio della c.d. “decadenza mobile” già previsto in linea generale dall'art. 6 del D.L. n°103/91 conv. in legge n°166/91, considerato che il giudizio è stato introdotto dopo l'entrata in vigore del citato art. 38; per le differenze pensionistiche maturate prima del 6 luglio 2011, si ritiene vada applicato l'art. 252 disp. att. c.c ( secondo cui il termine di decadenza inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa che lo prevede), trattandosi della introduzione di un termine di decadenza ex novo ( v. Cass. sez. un.
n°12720/2009; Cass. Sez. Lav. 6959/2012, secondo cui non era applicabile, prima della novella legislativa in questione, il termine di decadenza ex art. 47 cit nelle ipotesi di riliquidazione di trattamento previdenziale già corrisposto seppur in misura parziale). Sulla applicabilità dell'art. 252 att. c.c. anche nella ipotesi di introduzione di un termine di decadenza ex novo si richiama il contenuto della sentenza n°4051/2014, secondo cui “in materia di prescrizione e decadenza, l'entrata in vigore di una nuova normativa, che introduce un termine che prima non era previsto, ha efficacia generale, anche per chi già si trovava nella situazione prevista dalla legge per esercitare il diritto ora sottoposto a decadenza, con l'unica differenza - sulla base del disposto dell'art. 252 disp. att. cod. civ., espressione di un principio generale dell'ordinamento - consistente nella decorrenza del termine dall'entrata in vigore della legge che lo ha introdotto (v. anche Cass. n°7392/2014 e Cass. sez. un.
n°15352/2015; Cass. 22820/2021; Cass. 12400/2024).
Pertanto, nella fattispecie, va ritenuta la decadenza solo per le differenze pensionistiche asseritamente maturate prima di novembre 2015 come correttamente accertato nella sentenza impugnata.
Passando al motivo di appello, secondo cui l' avrebbe incluso, in sede di liquidazione della Pt_1
pensione in esame, gli emolumenti extramensili nella base di calcolo della retribuzione pensionabile con riferimento ai periodi di accredito contributivo figurativo per mobilità e che, pertanto, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sarebbero errate ( terzo motivo di appello ), il Collegio osserva quanto segue.
In linea generale, con riferimento ai periodi di contribuzione figurativa ( come quello relativo all'indennità di mobilità e alla cassa integrazione), nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili, quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutiva di ferie non godute, poiché esssi rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art. 12 della L. n° 153/1969, poi modificata dal D. Lgs. n° 314/1997, e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente, cui fa riferimento l'art. 8 della L.n° 155/1981 ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile. L'art. 8 della L. n° 155/1981 stabilisce che “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa.
Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio
l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana
a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili
d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e riduzione dell'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'
[...]
”. Parte_2
Sul punto è intervenuta la nota sentenza della Suprema Corte n° 16313/2004, secondo la quale: “il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente” deve essere determinato “sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro” nello stesso anno solare oppure in quello immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro, “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile”; pertanto gli emolumenti extramensili, in quanto effettivamente percepiti nello stesso anno solare oppure in quello immediatamente precedente, concorrono a determinate l'ammontare della retribuzione pensionabile.
Va sottolineato che il legislatore con legge n°183/2010 è intervenuto in materia di retribuzione pensionabile, precisando all'art. 24 che “il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato …….. sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.
Nella normale retribuzione a cui fa riferimento il predetto art. 24 rientrano appunto gli emolumenti extramensili che sarebbero maturati nel periodo coperto dalla contribuzione figurativa qualora la prestazione lavorativa non fosse stata sospesa.
Non si concorda con quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n°33202/2021 secondo poiché “l'art. 40 della l. n. 183 del 2010 stabilisce che, per il computo della contribuzione figurativa accreditabile all'assicurato che fruisca di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito - tra le quali sono ricomprese quelle di disoccupazione e mobilità - per i periodi successivi alla data del 31 dicembre 2004, debba farsi riferimento all'importo della normale retribuzione, da determinarsi sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi, che il lavoratore avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato attività lavorativa nel mese in cui si colloca l'evento assicurato; … ne consegue che vanno esclusi, dal computo in questione, gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie), in quanto, pur maturando mese per mese, diventano esigibili e vengono corrisposti solo in determinati momenti dell'anno”.
Ciò che rileva è il momento di maturazione del credito avente ad oggetto l'emolumento extramensile
(come ad esempio la tredicesima mensilità) ovvero la retribuzione c.d. differita e non il momento in cui detto credito diventa esigibile, dipendendo l'esigibilità del credito da fattori contingenti come ad esempio la data di cessazione del rapporto ( all'esito della quale divengono esigibili i ratei degli emolumenti extramensili maturati durante l'anno in corso) o la data fissata contrattualmente per il pagamento. Portando alle estreme conseguenze il principio affermato nella predetta sentenza, si arriverebbe, ad esempio, a riconoscere un valore retributivo di molto superiore per il mese di dicembre rispetto agli altri mesi dell'anno (qualora in detto mese il pensionato abbai usufruito della indennità di mobilità) solo perché nel mese di dicembre diventa esigibile il credito per la tredicesima mensilità.
Quanto all'onere probatorio, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte “ in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” ed “anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.” (v. sentenza della Corte di Cassazione n°826 del 20 gennaio 2015).
Nella fattispecie l' non ha fornito la prova di aver incluso gli emolumenti extramensili nel Pt_1
calcolo della retribuzione pensionabile riferibile ai periodi di mobilità. Inoltre la predetta mancata inclusione è avvalorata dal tenore della circolare n° 11 del 24 gennaio 2013, che ha un Pt_1
indubbio valore confessorio e nella quale alla premessa di legge : Nell'ambito della procedura UNICARPE è stato realizzato un applicativo finalizzato a determinare il valore retributivo da assegnare agli eventi figurativi registrati negli estratti conto”.
Al punto 6: “come noto, il Consiglio di Amministrazione dell' , con deliberazione n. 200 del 5 CP_2
dicembre1986, ha modificato i criteri di determinazione della retribuzione figurativa già definiti con delibera n. 100 del 30 aprile 1982, stabilendo l'esclusione degli emolumenti ultramensili dall'imponibile annuo... Al punto 7: Il passaggio all'attuale sistema EMens e la difficoltà di mutuare nella denuncia mensile i criteri di calcolo della retribuzione figurativa - dettati dalla legge n.
155/1981 con evidente riferimento all'allora vigente sistema di denuncia annuale - ha imposto, fra
l'altro, un adattamento dei criteri di esposizione e di valorizzazione degli eventi figurativi.
Diversamente, sarebbe stato necessario rinviare all'anno successivo l'aggiornamento dei conti individuali, vanificando in tal modo gli effetti di maggiore tempestività conseguenti alla mensilizzazione e richiedendo peraltro una specifica dichiarazione aggiuntiva a carico delle aziende, con ulteriore rielaborazione dei dati già trasmessi mensilmente, secondo uno schema analogo a quello dell'ormai superata denuncia annuale. Si è ritenuto quindi opportuno abbandonare il sistema di calcolo per medie imposto dalle informazioni strutturate su base annua e, nel pieno rispetto dello spirito della normativa vigente, fare riferimento ai valori retributivi in atto nei periodi di assenza del lavoratore, quali sarebbero stati corrisposti in costanza di normale prestazione lavorativa. In merito
a quanto precede, l'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è intervenuto a disciplinare le diverse modalità di determinazione della retribuzione figurativa da attribuire agli eventi che si sono verificati successivamente al 31 dicembre 2004 in costanza di attività lavorativa, perfezionando gli effetti derivanti dall'introduzione della denuncia contributiva mensile disposta dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e realizzando in tal modo gli obiettivi di un più tempestivo aggiornamento degli estratti conto individuali, anche relativamente a tali periodi contributivi .In base alla norma citata - che lascia inalterate, rispetto al sistema esistente, le voci retributive che concorrono a determinare la retribuzione da attribuire ai periodi accreditati figurativamente - gli eventi collocati nel corso di un rapporto di lavoro e dichiarati con i flussi EMens vengono valorizzati con una
“differenza” retributiva pari alla quota di retribuzione “persa” dal lavoratore nei periodi di assenza.
Il valore retributivo figurativo comunicato con EMens – quantificato dalle aziende sulla base dei criteri già precisati con msg. n. 16329 del 22 aprile 2005 - comprende tutte le competenze che sono normalmente presenti nella retribuzione mensile. Restano perciò escluse le voci retributive non collegate all'ordinaria prestazione lavorativa e quelle riferite a retribuzioni ultramensili
(tredicesima, gratifiche, compensi dovuti per ferie e festività non godute, arretrati relativi ad anni precedenti). Gli eventi in esame, che vengono esposti in estratto conto già completi del valore retributivo, non vengono perciò considerati dall'applicativo di valorizzazione figurativa, attivo in
UNICARPE.
Al punto 8.1 : Come detto, in applicazione della delibera n. 200 del 5 dicembre1986, in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente, siano essi interni o esterni al rapporto di lavoro, gli emolumenti ultramensili devono essere esclusi dall'imponibile annuo. In ordine a tale criterio, nella valorizzazione degli eventi figurativi si deve tenere conto della struttura dei dati contributivi/retributivi dichiarati dai datori di lavoro con i modelli di denuncia pro tempore vigenti
(modelli O1/M fino al 31.12 2004 e denunce mensili dall'1.1.2005) e del fatto che a decorrere dal mese di luglio 2008 i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere, con il flusso EMens, il valore della
“retribuzione teorica” mensile. Il dato della “retribuzione teorica” mensile non comprende le competenze ultramensili e quelle correlate alla effettiva prestazione lavorativa e corrisponde, di fatto, al valore “intero” delle “competenze correnti” di cui alle denunce annuali, cioè alla normale retribuzione che verrebbe corrisposta al lavoratore - mese per mese - se non intervenissero eventi accreditabili figurativamente ovvero eventi non tutelati. La denuncia EMens relativa al mese nel quale vengono corrisposte anche retribuzioni ultramensili riporta, alla voce “imponibile”, il dato complessivo degli emolumenti percepiti dal lavoratore (retribuzione mensile e extramensile), mentre indica - alla voce “retribuzione teorica” - il valore teorico mensile della retribuzione corrente, nel senso sopra descritto”.
Si sottolinea che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' n. 200 del 5 CP_2
dicembre1986, richiamata al punto 6 della circolare n°11/2013, fu recepita nella circolare Pt_1
n°137/87, che espressamente esclude le retribuzioni non mensili (ovvero gli emolumenti extramensili come 13^ mensilità ed altre mensilità aggiuntive, gratifiche, importi dovuti per ferie e festività non godute) dalla retribuzione pensionabile: “La retribuzione figurativa da accreditare per ciascuna settimana ad integrazione di una retribuzione parziale risulta dalla differenza tra la media settimanale delle retribuzioni "piene" correnti (determinata come detto al pre-cedente punto 1,lett. a) e b) e la media settimanale delle retribuzioni "ridotte" correnti (esclusi quindi gli emolumenti ultramensili citati) percepite nei periodi caratterizzati dagli eventi che danno titolo agli accreditamenti figurativi..”
Dalla lettura delle circolari dirette ai suoi dirigenti centrali e periferici, si evince quindi che Pt_1
l'istituto appellato non ha incluso gli emolumenti extramensili nella retribuzione pensionabile relativa a periodi di accredito contributivo figurativo per disoccupazione, CIG e mobilità. Pertanto, non solo l' non ha fornito la prova di avere provveduto alla inclusione in questione, prova cui pure CP_2
sarebbe stato tenuto, ex art. 2697 secondo comma c.c., quale fatto estintivo della relativa obbligazione;
ma, in più, sussistono elementi presuntivi (rappresentati dal più che verosimile adeguamento delle sedi provinciali e zonali, nel momento di liquidazione concreta delle prestazioni pensionistiche, alle indicazioni e direttive impartite da circolari e messaggi a diffusione nazionale elaborate dai vertici dell' ), per ritenere con ragionevole probabilità che tale inclusione sia Pt_1
effettivamente mancata.
Con riferimento al secondo motivo di appello ovvero quello relativo alla eccezione di nullità della consulenza tecnica disposta in primo grado, lo stesso si ritiene superato dal rinnovo della c.t.u. disposto in questo grado, rinnovo ritenuto opportuno anche a fronte delle contestazioni sollevate dall' in ordine ai calcoli contenuti nella c.t.u. disposta dal Tribunale. Pt_1
Il C.t.u. nominato dal Collegio ha accertato che le retribuzioni figurative per mobilità, determinate dall' in sede di liquidazione della pensione, sono inferiori a quelle dei periodi di riferimento. Pt_1
Orbene, si deve ritenere che le stesse siano inferiori in quanto, come sopra rilevato, non sono stati inclusi, nella relativa base di calcolo, gli emolumenti extramensili.
Quanto alla quantificazione del rateo mensile spettante all'appellante all'esito della predetta inclusione, si rileva che, in assenza di un appello incidentale sul punto, non è dato accertarlo nella maggiore somma calcolata dal c.t.u. in questo grado ( euro 1.033,08 differenza annuale per il 2016 secondo la c.t.u. di primo grado, euro 1.492,28 differenza annuale per il 2016 secondo la c.t.u. di secondo grado).
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato il 12 gennaio 2022 da Pt_1
nei confronti di avverso la sentenza del 13 luglio 2021 n°2799/2021 del Tribunale Controparte_1
di Lecce, così provvede. a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate, ex D.M. 55/2014, in euro 1.458,00 oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Cosimo Summa;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.. Pt_1
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Lecce, 7 marzo 2025
Il Presidente
Caterina Mainolfi